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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3640 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 43050/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.ta BARBARA FUBELLI C.F._1 del Foro di Roma (CF ; C.F._2
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente -
OGGETTO: ricorso ex art. 8 D.lgs. 30/2007 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/10/2024 il ricorrente, cittadino cubano, riassumendo tempestivamente il giudizio innanzi al Tribunale di Roma a seguito dell'ordinanza del 09/08/2024 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ha impugnato ex art.8 Dlgs. 30/2007 il provvedimento con cui la Questura di Catanzaro aveva rigettato la sua domanda di carta di soggiorno ex art. 17 D.lgs. 30/07 per coesione familiare con la sorella, cittadina italiana, disponendo contestualmente l'allontanamento dal territorio nazionale;
a fondamento del diniego, emesso in data 31/10/2022 e notificato il
05/11/2022, la Questura aveva dedotto motivi di pubblica sicurezza, dando conto del fatto che “le condanne riportate ed il comportamento tenuto dal cittadino cubano nel periodo di regolare permanenza nel territorio nazionale, oltre alla mancanza di redditi provenienti da fonti lecite necessari al suo sostentamento, rispecchiano un chiaro sintomo di mancata integrazione dello stesso nel tessuto sociale e di una propensione a delinquere, concreta ed attuale, che non consentono l'ulteriore permanenza dell'istante sul territorio nazionale”. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento dovesse ritenersi illegittimo in quanto erano attualmente pendenti alcuni procedimenti penali a suo carico (segnatamente il procedimento RGNR 2158/19 pendente innanzi al Tribunale di Terni per i reati di cui all'art. 582 e 585 c.p. e l. 110/75; il procedimento avente RGNR 2211/2020, pendente innanzi al Tribunale di Terni per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. e l
110/75; il procedimento avente RGNR 1508/2021 pendente innanzi al Tribunale di
Terni per i reati di cui agli artt- 572, 81 e 612 c.p; il procedimento avente RGNR
1634/2021 in cui il Sig. è imputato per i reati di cui agli artt. 4 l.110/75 e Parte_1
612 e 339 c.p..) pertanto il questore, prima di disporre l'espulsione, avrebbe dovuto richiedere il nulla osta all'autorità giudiziaria in applicazione delle disposizioni di
Pagina 1 di 3 cui all'art. 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3 quinquies TUI, cosa che nel caso di specie non era avvenuta;
che aveva il diritto di partecipare ai processi che lo vedevano imputato al fine di poter attuare compiutamente il suo diritto di difesa;
inoltre per il periodo di durata dei giudizi la compagna nata Parte_2
a Cuba il 03/11/1975 e attualmente residente in [...], aveva manifestato la propria disponibilità ad ospitarlo presso la sua abitazione e a sostenerlo economicamente. Chiedeva dunque che il Tribunale annullasse il decreto impugnato.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1 evidenziando che l'unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente, relativo alla asserita necessità di un nulla osta all'espulsione ex art. 13 co. 3 TUI, era infondato, in quanto il provvedimento impugnato non costituiva un decreto di espulsione bensì un diniego del titolo di soggiorno, mentre la richiesta di nulla osta si rendeva necessaria solo in caso di esecuzione coattiva di un provvedimento espulsivo;
che il rigetto era fondato su gravi elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno, che il ricorrente non aveva neanche contestato, confermando la fondatezza delle motivazioni dedotte dall'amministrazione; infatti, nonostante le dichiarazioni della sorella circa la convivenza con il fratello in Davoli (CZ), dagli TE accertamenti effettuati era emerso che il ricorrente non era mai stato iscritto all'anagrafe del suddetto comune e numerosi rilievi fotodattiloscopici effettuati dal marzo 2016 lo collocavano stabilmente nei comuni di Terni e Roma, circostanza confermata dalla comunicazione dell'Ufficio Immigrazione di Terni del 30.09.2020, che attestava il domicilio del ricorrente in quella città; inoltre i numerosi precedenti penali, comprendenti condanne definitive per reati di notevole allarme sociale quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate, nonché procedimenti penali pendenti per lesioni personali aggravate, porto abusivo d'armi, maltrattamenti in famiglia aggravati, possesso e fabbricazione di documenti falsi, indicavano una pericolosità sociale concreta e attuale, corroborata dall'assenza di un'effettiva integrazione sociale e lavorativa. Con le note scritte per l'udienza del 04/03/2025 parte ricorrente rappresentava che in data 09/06/2023 aveva avanzato domanda di protezione internazionale ottenendo un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo, ma che permaneva il suo interesse all'accoglimento del ricorso in quanto la domanda di protezione internazionale successiva ad un provvedimento di espulsione ne determinava la mera sospensione degli effetti.
*** In primo luogo deve rilevarsi che, come dedotto nell'atto introduttivo, il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione ex art. 8 D.lgs. 30/2007 del rifiuto della carta di soggiorno emesso dalla Questura di Catanzaro in data 31/10/2022, a seguito della richiesta avanzata dal ricorrente in forza della presenza sul territorio nazionale della sorella, cittadina italiana. Ciò premesso, parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ottenimento del titolo di soggiorno negatogli, ma ha contestato esclusivamente la legittimità dell'ordine di allontanamento disposto in conseguenza del diniego, adducendo la mancanza del necessario nulla osta dell'autorità giudiziaria, vista la pendenza di alcuni procedimenti penali a suo carico. Tale rilievo risulta però privo di pregio, in quanto le norme richiamate nel ricorso
(art.13 comma 3, 3bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies TUI) si riferiscono alla fase esecutiva dell'espulsione, mentre nel caso in esame era stato emesso esclusivamente un diniego della carta di soggiorno con contestuale ordine di
Pagina 2 di 3 allontanamento dal territorio nazionale, al quale solo eventualmente avrebbe potuto fare seguito un decreto di espulsione, che non è dunque oggetto del presente giudizio e che, nell'eventualità di una sua adozione, il ricorrente potrebbe impugnare facendo valere il diritto a permanere sul territorio italiano per esercitare il diritto di difesa nei procedimenti penali a suo carico.
Ciò posto, il ricorrente nulla ha dedotto in ordine al suo diritto di ottenere una carta di soggiorno permanente in forza del legame familiare con la sorella TE
, cittadina italiana residente in provincia di Catanzaro.
[...]
L'amministrazione resistente ha peraltro ampiamente documentato (v. all. 3, 4 e 5 alla memoria di costituzione) l'assenza del requisito della convivenza, richiesto dall'art. 3 D.lgs. 30/2007 per la permanenza sul territorio nazionale dei familiari di cittadino dell'Unione diversi da quelli elencati nell'art.2 lett. b), circostanza non contestata da parte ricorrente, che ha anzi rappresentato nel ricorso la disponibilità dell'attuale compagna ad ospitarlo nella sua abitazione sita in Roma. In ogni caso, i numerosi precedenti penali e i procedimenti tuttora pendenti a suo carico per gravi reati, tra i quali quello di lesioni personali aggravate, rapina aggravata in concorso, maltrattamenti in famiglia aggravati, uniti alla carenza di qualsiasi documentazione che indichi un inserimento lavorativo e sociale in Italia, portano a condividere le considerazioni effettuate dalla Questura in ordine al fatto che il ricorrente costituisca tuttora una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, come disposto dall'art.20 co.3 D.lvo n.30/2007 ai fini della limitazione del diritto al soggiorno sul territorio nazionale di familiari di cittadini UE e, più in generale, in mancanza di altri elementi che avrebbero dovuto essere forniti dal ricorrente, inducono ad una valutazione di prevalenza dell'interesse dello Stato all'allontanamento del ricorrente nel giudizio di bilanciamento con il suo interesse alla permanenza sul territorio nazionale. Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere pertanto rigettato. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
-rigetta il ricorso;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 08/03/2025 LA GIUDICE
Silvia Albano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 43050/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.ta BARBARA FUBELLI C.F._1 del Foro di Roma (CF ; C.F._2
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente -
OGGETTO: ricorso ex art. 8 D.lgs. 30/2007 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/10/2024 il ricorrente, cittadino cubano, riassumendo tempestivamente il giudizio innanzi al Tribunale di Roma a seguito dell'ordinanza del 09/08/2024 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ha impugnato ex art.8 Dlgs. 30/2007 il provvedimento con cui la Questura di Catanzaro aveva rigettato la sua domanda di carta di soggiorno ex art. 17 D.lgs. 30/07 per coesione familiare con la sorella, cittadina italiana, disponendo contestualmente l'allontanamento dal territorio nazionale;
a fondamento del diniego, emesso in data 31/10/2022 e notificato il
05/11/2022, la Questura aveva dedotto motivi di pubblica sicurezza, dando conto del fatto che “le condanne riportate ed il comportamento tenuto dal cittadino cubano nel periodo di regolare permanenza nel territorio nazionale, oltre alla mancanza di redditi provenienti da fonti lecite necessari al suo sostentamento, rispecchiano un chiaro sintomo di mancata integrazione dello stesso nel tessuto sociale e di una propensione a delinquere, concreta ed attuale, che non consentono l'ulteriore permanenza dell'istante sul territorio nazionale”. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento dovesse ritenersi illegittimo in quanto erano attualmente pendenti alcuni procedimenti penali a suo carico (segnatamente il procedimento RGNR 2158/19 pendente innanzi al Tribunale di Terni per i reati di cui all'art. 582 e 585 c.p. e l. 110/75; il procedimento avente RGNR 2211/2020, pendente innanzi al Tribunale di Terni per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. e l
110/75; il procedimento avente RGNR 1508/2021 pendente innanzi al Tribunale di
Terni per i reati di cui agli artt- 572, 81 e 612 c.p; il procedimento avente RGNR
1634/2021 in cui il Sig. è imputato per i reati di cui agli artt. 4 l.110/75 e Parte_1
612 e 339 c.p..) pertanto il questore, prima di disporre l'espulsione, avrebbe dovuto richiedere il nulla osta all'autorità giudiziaria in applicazione delle disposizioni di
Pagina 1 di 3 cui all'art. 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3 quinquies TUI, cosa che nel caso di specie non era avvenuta;
che aveva il diritto di partecipare ai processi che lo vedevano imputato al fine di poter attuare compiutamente il suo diritto di difesa;
inoltre per il periodo di durata dei giudizi la compagna nata Parte_2
a Cuba il 03/11/1975 e attualmente residente in [...], aveva manifestato la propria disponibilità ad ospitarlo presso la sua abitazione e a sostenerlo economicamente. Chiedeva dunque che il Tribunale annullasse il decreto impugnato.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1 evidenziando che l'unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente, relativo alla asserita necessità di un nulla osta all'espulsione ex art. 13 co. 3 TUI, era infondato, in quanto il provvedimento impugnato non costituiva un decreto di espulsione bensì un diniego del titolo di soggiorno, mentre la richiesta di nulla osta si rendeva necessaria solo in caso di esecuzione coattiva di un provvedimento espulsivo;
che il rigetto era fondato su gravi elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno, che il ricorrente non aveva neanche contestato, confermando la fondatezza delle motivazioni dedotte dall'amministrazione; infatti, nonostante le dichiarazioni della sorella circa la convivenza con il fratello in Davoli (CZ), dagli TE accertamenti effettuati era emerso che il ricorrente non era mai stato iscritto all'anagrafe del suddetto comune e numerosi rilievi fotodattiloscopici effettuati dal marzo 2016 lo collocavano stabilmente nei comuni di Terni e Roma, circostanza confermata dalla comunicazione dell'Ufficio Immigrazione di Terni del 30.09.2020, che attestava il domicilio del ricorrente in quella città; inoltre i numerosi precedenti penali, comprendenti condanne definitive per reati di notevole allarme sociale quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate, nonché procedimenti penali pendenti per lesioni personali aggravate, porto abusivo d'armi, maltrattamenti in famiglia aggravati, possesso e fabbricazione di documenti falsi, indicavano una pericolosità sociale concreta e attuale, corroborata dall'assenza di un'effettiva integrazione sociale e lavorativa. Con le note scritte per l'udienza del 04/03/2025 parte ricorrente rappresentava che in data 09/06/2023 aveva avanzato domanda di protezione internazionale ottenendo un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo, ma che permaneva il suo interesse all'accoglimento del ricorso in quanto la domanda di protezione internazionale successiva ad un provvedimento di espulsione ne determinava la mera sospensione degli effetti.
*** In primo luogo deve rilevarsi che, come dedotto nell'atto introduttivo, il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione ex art. 8 D.lgs. 30/2007 del rifiuto della carta di soggiorno emesso dalla Questura di Catanzaro in data 31/10/2022, a seguito della richiesta avanzata dal ricorrente in forza della presenza sul territorio nazionale della sorella, cittadina italiana. Ciò premesso, parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ottenimento del titolo di soggiorno negatogli, ma ha contestato esclusivamente la legittimità dell'ordine di allontanamento disposto in conseguenza del diniego, adducendo la mancanza del necessario nulla osta dell'autorità giudiziaria, vista la pendenza di alcuni procedimenti penali a suo carico. Tale rilievo risulta però privo di pregio, in quanto le norme richiamate nel ricorso
(art.13 comma 3, 3bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies TUI) si riferiscono alla fase esecutiva dell'espulsione, mentre nel caso in esame era stato emesso esclusivamente un diniego della carta di soggiorno con contestuale ordine di
Pagina 2 di 3 allontanamento dal territorio nazionale, al quale solo eventualmente avrebbe potuto fare seguito un decreto di espulsione, che non è dunque oggetto del presente giudizio e che, nell'eventualità di una sua adozione, il ricorrente potrebbe impugnare facendo valere il diritto a permanere sul territorio italiano per esercitare il diritto di difesa nei procedimenti penali a suo carico.
Ciò posto, il ricorrente nulla ha dedotto in ordine al suo diritto di ottenere una carta di soggiorno permanente in forza del legame familiare con la sorella TE
, cittadina italiana residente in provincia di Catanzaro.
[...]
L'amministrazione resistente ha peraltro ampiamente documentato (v. all. 3, 4 e 5 alla memoria di costituzione) l'assenza del requisito della convivenza, richiesto dall'art. 3 D.lgs. 30/2007 per la permanenza sul territorio nazionale dei familiari di cittadino dell'Unione diversi da quelli elencati nell'art.2 lett. b), circostanza non contestata da parte ricorrente, che ha anzi rappresentato nel ricorso la disponibilità dell'attuale compagna ad ospitarlo nella sua abitazione sita in Roma. In ogni caso, i numerosi precedenti penali e i procedimenti tuttora pendenti a suo carico per gravi reati, tra i quali quello di lesioni personali aggravate, rapina aggravata in concorso, maltrattamenti in famiglia aggravati, uniti alla carenza di qualsiasi documentazione che indichi un inserimento lavorativo e sociale in Italia, portano a condividere le considerazioni effettuate dalla Questura in ordine al fatto che il ricorrente costituisca tuttora una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, come disposto dall'art.20 co.3 D.lvo n.30/2007 ai fini della limitazione del diritto al soggiorno sul territorio nazionale di familiari di cittadini UE e, più in generale, in mancanza di altri elementi che avrebbero dovuto essere forniti dal ricorrente, inducono ad una valutazione di prevalenza dell'interesse dello Stato all'allontanamento del ricorrente nel giudizio di bilanciamento con il suo interesse alla permanenza sul territorio nazionale. Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere pertanto rigettato. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
-rigetta il ricorso;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 08/03/2025 LA GIUDICE
Silvia Albano
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