Articolo 2257 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2262 quinquiesArticolo 2257 bis
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Art. 2257. (( (Durata del mandato degli organi della rappresentanza militare). )) (( 1. I delegati della rappresentanza militare di cui all'articolo 2257-bis, il cui mandato era in corso alla data del 27 maggio 2022, restano in carica e proseguono l'attivita' di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , fino alla data di cui all' articolo 19, comma 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46 .
2. Fino alla data di cui al comma 1, continuano ad essere svolte dagli organi della rappresentanza militare di cui all'articolo 2257-bis le funzioni attribuite alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dagli articoli 286, comma 3-bis , 287 , comma 3 , 294 , commi 1 e 2 , 296, comma 1 , 297 , comma 4 , 546 , comma 5 , 980 , 2188-quinquies , comma 5 , 2209-octies , comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 nonche' dall' articolo 8, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , dall' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 marzo 2001, n. 68 , dall' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , dall' articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dall' articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119 .
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli organi della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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