2. Fino alla data di cui al comma 1, continuano ad essere svolte dagli organi della rappresentanza militare di cui all'articolo 2257-bis le funzioni attribuite alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dagli articoli 286, comma 3-bis , 287 , comma 3 , 294 , commi 1 e 2 , 296, comma 1 , 297 , comma 4 , 546 , comma 5 , 980 , 2188-quinquies , comma 5 , 2209-octies , comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 nonche' dall' articolo 8, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , dall' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 marzo 2001, n. 68 , dall' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , dall' articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dall' articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119 .
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli organi della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni. ))