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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli , all'udienza del 24/2/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36897
del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
( Avv.to M. Germani ) Parte_1
RICORRENTE
E
( Avv.to A. H. Aliano ) CP_1
RESISTENTE
litisconsorte necessario CP_2
Oggetto : mansioni superiori , differenze retributive
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio la società indicata Parte_1
in epigrafe premettendo in fatto : era stata assunta dalla società convenuta ( avente sede legale a
Roma in viale Regina Margherita n° 42 dal 6.09.2012 con contratto a tempo determinato, poi trasformato in data 01.05.2013 in contratto a tempo indeterminato, fino alle dimissioni volontarie del 17.04.2022 ; era stata inquadrata dapprima come impiegata (Contabile) 4^ Livello CCNL settore Terziario – Confcommercio , per poi essere inquadrata al successivo 3^ Livello a partire dal
01.02.201 fino alla data delle dimissioni volontarie del 17.04.2022 ; per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva svolto mansioni superiori a quelle per le quali era stata inquadrata
Contrattualmente ; nello specifico si era occupata di : - registrazione ed archiviazione fatture, controllo accredito incassi, controllo e scadenziario fornitori, pagamento fornitori a mezzo bonifico bancario;
a partire da gennaio 2014, oltre a quanto sopra descritto: responsabile del personale, rilevazione presenze, pianificazione e gestione ferie e permessi, pagamento stipendi di tutto il gruppo Y's, pagamento trattenute fiscali, cessioni e pignoramenti, gestione flussi e riconciliazioni bancarie, controllo mastrini, correzione di scritture contabili errate, estrazione ed elaborazione scadenzari fornitori;
a partire da giugno 2020, oltre a quanto sopra descritto: unica responsabile della tesoreria, rapporti con vari istituti di credito, richiesta sconfinamenti, gestione addebiti e revoca rid, pagamento imposte e tasse, pagamento dividendi ai soci, elaborazione estratti conto bancari, controllo estratti conto fornitori per effettuare pagamenti a mezzo bonifico o ricevute bancarie di tutto il gruppo Y's (composto da circa 90 società), pagamenti esteri e richiesta sconto, fatture per una società di import/export facente parte sempre del gruppo il mancato pagamento di differenze retributive per € 41.225,75 Controparte_3
evidenziando che nello specifico non le erano stati riconosciuti alla lavoratrice neanche gli scatti per anzianità di servizio e inquadramento giacché la stessa avrebbe dovuto in verità essere inquadrata come impiegata (Contabile) 4^ Livello CCNL settore Terziario – Confcommercio dal
06.09.2012; per poi essere inquadrata al successivo 3^ Livello a partire dal 01.02.2014 fino al
31/05/2020; infine come 2^ Livello a partire dal 01.06.2020 fino al 30.04.2022.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse : “ Condannare la società oggi resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute per differenze retributive nonché differenza TFR come descritti in narrativa nella somma di euro 47.414,90 ( euro € 41.225,75 per differenze retributive ed euro € 6.189,15 per residuo TFR); il tutto come attestato dai conteggi quivi allegati. Ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata eventualmente in istruttoria anche a seguito di espletanda CTU ovvero liquidata per equità dal Tribunale. Oltre rivalutazione ed interessi legali sino a saldo. Voglia inoltre disporre, se del caso, la regolarizzazione a cura e spese di parte convenuta della posizione contributiva del lavoratore a far data dall'inizio del rapporto lavorativo e fino alle dimissione del 17.04.2022 secondo mansioni e livello realmente espletato e così come verrà determinato da Codesto Tribunale.Con refusione delle spese di lite relative al presente procedimento ”
Si costituiva la società convenuta contestando il ricorso in fatto e diritto e chiedendone il rigetto .
In particolare evidenziava ( pg 5 della comparsa ) che nel ricorso non erano state riportate le declaratorie contrattuali del CCNL né effettuata la necessaria comparazione tra mansioni presuntivamente svolte e le declaratorie contrattuali . Contestava , in ogni caso , la fondatezza dell'avversa domanda ed i conteggi allegati al ricorso . Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso .
La proposta conciliativa formulata dal Giudice veniva respinta da entrambe le parti e quindi
CP_ veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario CP_
,attesa la domanda di regolarizzazione contributiva. L' si costituiva chiedendo in ipotesi di accertata debenza delle retribuzioni come rivendicate , il pagamento da parte del datore di lavoro dei correlati contributi non coperti da prescrizione .
All'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza .
Il ricorso non merita accoglimento : in tema di riconoscimento di mansioni superiori deve richiamarsi la costante giurisprudenza della S.C. secondo la quale nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive di indagine e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte , dalla individuazione dei criteri generali ed astratti per l'inquadramento nelle singole qualifiche e categorie previste dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda ( cfr per tutte Cass. 2164/04 ; Cass. 26234/08).La S.C. nella sentenza n° 8025/03 ha chiarito che in tema di rivendicazione di superiore inquadramento grava sul ricorrente non solo l'onere di allegare ( e poi provare ) l'attività di fatto prestata, ma anche di operare un puntuale raffronto di questa con le declaratorie contrattuali in tesi violate ed ha precisato che :“ non basta dire: questi sono i compiti, questa e' la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensita' (per responsabilita', autonomia, complessita', coordinamento, ecc.) dell' attivita' corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore incli in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale” ( cfr anche Cass. Sez lav n° 6174/ 2016 Cass., ord. n. 8158/2020).
Nella fattispecie parte ricorrente non ha riportato le declaratorie nè del livello di inquadramento riconosciuto , né di quello rivendicato con ciò precludendosi , a monte , il puntuale raffronto - non effettuato in ricorso - tra mansioni asseritamente svolte e gli specifici requisiti richieste dalle declaratoria contrattuali . Tali considerazioni assumono valenza assorbente e conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite tre ricorrente e seguono la soccombenza e si liquidano come da CP_1
CP_ dispositivo. Nulla sulle spese tra ricorrente ed stante la posizione di mero litisconsorte necessario.
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
-respinge il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento in favore della società resistente di € 4700,00, oltre accessori di legge , a titolo di compensi professionali.
Roma ,24/2/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli