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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 26008/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
[...]
ricorrente
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente: in accoglimento della proposta opposizione liquidarsi il compenso spettante all'avv. Parte_1
per il patrocinio del sig. nel procedimento R.G. n. 9668/2024 avanti il
[...] Parte_2
Tribunale di Venezia nella misura che si riterrà congrua e comunque non inferiore a Euro 1.809,75 in
ogni caso con il rimborso delle spese forfettarie, pari al 15% del compenso, IVA e C.P.A.
Spese del presente grado rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.24 l'avv. ha proposto tempestiva Parte_1
pagina 1 di 4 opposizione avverso il decreto in data 15.11.2024, comunicato il 20.11.2024, con il quale il giudice dell'intestato Ufficio ha liquidato all'istante, per l'attività difensiva prestata, in regime di gratuito patrocinio, in favore del signor quale richiedente l'accertamento del diritto di Parte_2
ottenere permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo nel procedimento cautelare ex art. 700
c.p.c. n. R.G. 9668/2024 avanti il Tribunale di Venezia, la somma di € 807,00 oltre ad accessori di legge, deducendo, a motivi, l'ingiusta liquidazione del compenso per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ai minimi tariffari e la mancata liquidazione della fase istruttoria/trattazione.
Il , ritualmente notificato, è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata discussa all'udienza del 24.4.2025, ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate da parte opponente.
L'opposizione non può essere accolta.
Il provvedimento impugnato liquida il compenso per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ai minimi tariffari in complessivi € 807,00, oltre alle spese e accessori “ritenuto di applicare lo scaglione dei
procedimenti cautelari, valore indeterminabile complessità bassa e secondo i valori minimi vista la
serialità del contenzioso;
osservato che le fasi svolte sono quelle introduttiva, studio e decisionale e in
tale ultima fase il difensore si è limitato a richiamare gli atti”.
Il ricorrente, sotto un primo profilo, censura la ritenuta serialità del contenzioso, che ha condotto alla liquidazione secondo i minimi tariffari, e la mancata considerazione dell'esito (vittorioso) del procedimento che avrebbe dovuto far propendere per l'applicazione dei valori medi di cui alle tabelle.
Il motivo non è fondato.
Come noto, l'art. 84 del d.p.r. 115/02 stabilisce che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono
liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in
modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative
ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
pagina 2 di 4 Dal che sembra ragionevolmente evincersi che il compenso medio tariffario costituisce il massimo liquidabile in favore del difensore laddove l'attività prestata si connoti per particolare complessità.
Nel caso, si osserva, al di là della serialità del contenzioso, nulla ha dedotto il difensore in ordine a specifiche circostanze che evidenzino la particolare complessità del caso, non essendo sufficiente a tal fine l'esito del procedimento, sicché per le fasi di studio, introduttiva e decisoria va confermato l'importo liquidato ai minimi tariffari.
Con il secondo motivo il ricorrente chiede la liquidazione anche per la fase istruttoria/trattazione assumendo che l'attività di esame dei provvedimenti relativi al cambio del giudice e alla fissazione delle udienze, l'esame della difesa avversaria, il deposito di note scritte in vista dell'udienza e l'esame della decisione del Giudice sarebbe sufficienti a giustificarne il riconoscimento.
Anche tale motivo non appare fondato.
L'art. 4 co.5 lettera c) d.m. 55/14, richiamato anche dall'opponente, elenca come segue le attività che propriamente integrano la fase istruttoria del procedimento: “le richieste di prova, le memorie
illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e
conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali
pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti
provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari
per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione
di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame
delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di
altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al
cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge,
le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative
relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla
verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in
pagina 3 di 4 particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate
ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le
plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso
quando effettivamente svolta”.
Sembra, dunque, che le attività che, secondo l'opponente, dovrebbero giustificare la liquidazione della fase istruttoria siano idonee a tal fine solo laddove finalizzate alla formazione della prova e/o all'istruzione della causa.
Nel caso, invece, alcuna prova è stata assunta, nulla viene precisato circa l'eventuale finalità istruttoria degli scritti presentati dal ricorrente, mentre la redazione delle note scritte in sostituzione dell'udienza rientra più propriamente nella fase decisoria, già liquidata.
L'opposizione va, per l'effetto, integralmente respinta con conferma del decreto di liquidazione impugnato.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del resistente.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto di liquidazione opposto
- nulla per le spese
Venezia, 23/05/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa Giulia Librandi
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