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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3411/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Specializzata Agraria, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Maria Grazia Savastano presidente
Dott. Alfredo Maffei giudice
Dott.ssa Matilde Boccia giudice rel.
Dott. Maglione Tommaso esperto
Dott. Iodice Bartolomeo esperto all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3411/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “ricorso per la declaratoria di finita affittanza agraria e per il rilascio”, vertente TRA
(CF , nata a [...] il 06 Parte_1 C.F._1 ottobre 1949 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO CASERTA (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via del Parco Margherita n. 34,
RICORRENTE E
(C.F. ), nata il Controparte_1 C.F._3
09/01/1937, in Atella di Napoli, e residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
n. 3411/2024 r.g.a.c. Pagina 1 di 7 N. 3411/2024 R.G.A.C.
E CONTRO
(C.F. ), nato ad [...] il 6 Controparte_2 C.F._4 luglio 1988, e residente in [...], C.F.:
rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti C.F._4 rilasciata su foglio separato ex art. 83 cpc co. 3, dall'Avv. Carla Petrella (cf:
, t), con cui elett.te domicilia in Caserta alla Via G. M. C.F._5
Bosco, 80
*** Conclusioni: Per la parte ricorrente: come da conclusioni atti e come da verbale di udienza.
****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In fatto. Con ricorso depositato telematicamente in data 24.4.2024 e ritualmente notificato alle parti resistenti unitamente al decreto di fissazione udienza, la parte ricorrente deduceva di essere proprietaria Parte_1 di un fondo agricolo di natura seminativo arborato sito in agro del Comune di Succivo (CE) alla località “Astragata”, riportato in Catasto terreni al Foglio 2, particella 112, di complessivi mq 12.415 circa;
che parte preponderante del fondo di cui sopra veniva concesso in affitto, limitatamente alla estensione di mq 10.717 e pari a circa 2.50 moggia, al signor , detto Controparte_3
“Totonno”, con contratto del 7 maggio 2018, ormai già scaduto al 10 novembre 2020; che il predetto contratto era stato stipulato con l'assistenza delle rispettive associazioni, “in deroga” ai sensi dell'art. 45 della legge n.
203/82, con scadenza al 10 novembre 2020, con esclusione pertanto del tacito rinnovo (doc. 1); che il canone di affitto annuale veniva stabilito in euro 1.000,00 (mille/00) per annata agraria;
che ella aveva provveduto a richiedere invano la restituzione del fondo di sua proprietà al signor che, tuttavia, CP_3 vedeva aggravarsi le sue condizioni di salute ed ometteva la restituzione del fondo;
che, purtroppo, in data 25 dicembre 2022, decedeva in Capua il signor
, lasciando quale unica erede la moglie , odierna CP_3 Controparte_1 resistente (doc. 2); che chiedeva invano la restituzione del fondo anche alla signora quale unica erede di , anche a mezzo CP_1 Controparte_3 raccomandate del 12 maggio 2023 (doc. 3) e del 9 giugno 2023 (doc. 4) ed infine con raccomandata del 7 dicembre 2023 con cui veniva promosso il tentativo di conciliazione ex art. 11 D.Lgs n. 150/2011 (doc. 5); che ciò nonostante aveva mai ottenuto il rilascio del fondo, che allo stato, si trovava ancora nella disponibilità materiale della OR quale erede di CP_1
- né riscontro alcuno alle raccomandate inviate. Controparte_3
La ricorrente esponeva ancora che nessun esito aveva avuto il tentativo di conciliazione, inviato anche al signor in epigrafe Controparte_2 generalizzato, perché, rinvenuto sul fondo da persona di fiducia della OR
, dichiarava di aver “subaffittato” il fondo dal NO Parte_1 CP_3
; che, peraltro i signori e benché ritualmente
[...] CP_1 CP_2
n. 3411/2024 r.g.a.c. Pagina 2 di 7 N. 3411/2024 R.G.A.C.
convocati, non si erano presentati, come dal verbale del 6 febbraio 2024 (doc. 8); che ella ricorrente non aveva incassato le indennità di occupazione relative alle annate agrarie successive alla scadenza, e quindi relative alle annate 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed alla corrente annata agraria 2023/2024, commisurate al canone contrattualmente pattuito (1.000 euro/anno); che avendo la resistente continuato la occupazione del fondo oltre la scadenza del 10 novembre 2020 quale erede di , era dunque Controparte_3 tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione e/o al risarcimento dei danni, commisurati quantomeno al canone previsto in contratto (euro 1.000/annata agraria). Pertanto adiva l'intestato Tribunale- Sezioni Specializzate Agrarie, onde sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI : 1) accertare e dichiarare l'intervenuta scadenza del contratto alla data del 10 novembre 2020 e/o la cessazione del contratto per decesso dell'affittuario e, per l'effetto, condannare la OR , quale erede del NO , ed i Controparte_1 Controparte_3 suoi eventuali aventi causa tra cui il NO al rilascio immediato, Controparte_2 ovvero al termine della annata agraria in corso, del fondo agricolo sito in agro del Comune di Succivo (CE) alla località “Astragata”, riportato in Catasto terreni al Foglio 2, particella 112, di complessivi mq 12.415 circa, limitatamente alla estensione di mq 10.717, in favore della ricorrente OR , libero di persone e vuoto Parte_1 di cose;
2) in via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento del NO
e dell'erede OR all'obbligo di pagamento del Controparte_3 Controparte_1 canone per le annate agrarie successive al 10 novembre 2020, nonché per violazione della clausola di divieto di concessione in subaffitto, subconcessione e sublocazione del fondo, pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte affittuaria e condannare la OR , anche quale unica erede del Controparte_1
NO , ed i suoi eventuali aventi causa tra cui il NO Controparte_3 CP_2
al rilascio immediato del fondo in favore della proprietaria ,
[...] Parte_1 libero di persone e vuoto di cose;
3) condannare la OR ed il NO Controparte_1 al pagamento in favore della OR dei canoni Controparte_2 Parte_1 di affitto/indennità di occupazione/risarcimento del danno per le annate agrarie 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e per la corrente annata agraria 2023/2024 che, commisurate al canone contrattualmente pattuito (1.000 euro/anno) ammontano a complessivi euro 4.000,00; 4) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza eseguita nei propri confronti, non si costituiva in giudizio la resistente di guisa che ne va dichiarata la Controparte_4 contumacia;
si costituiva invece il opponendosi alla domanda CP_2 azionata nei suoi confronti. Alla prima udienza del 4.12.2024 le parti costituite chiedevano accordarsi rinvio per bonario componimento della lite;
disposti successivi rinvii per le medesime incombenze, all'udienza del 18.6.2025 la ricorrente deduceva la sussistenza di un accordo con il convenuto rinunciando alla CP_2 domanda nei suoi confronti, insistendo con le sue richieste solo nei confronti della . Disposto il rinvio al fine del reperimento della documentazione CP_1
n. 3411/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 N. 3411/2024 R.G.A.C.
attestante la rituale ricezione da parte della della convocazione presso CP_1
l'Organismo di Conciliazione, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 5.11.2025, alla quale il Collegio, recepite le conclusioni, decideva la causa con sentenza dando pubblica lettura del dispositivo come da separato atto allegato al verbale. In diritto. Tanto premesso in fatto, va in via preliminare dichiarata la contumacia della resistente ritualmente evocata in giudizio Controparte_1
e non costituitasi. Ancora in via preliminare, occorre rilevare la procedibilità della domanda proposta da parte ricorrente in considerazione del previo Parte_1 esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 46, L. 203/1982, così come trasfuso nell'art. 11, D.Lgs. 150/2011 (cfr. missiva inoltrata alla resistente tramite raccomandata e ritualmente perfezionatasi- cfr. prod. 30.10.2025) nonché richieste di convocazione e verbale negativo di conciliazione prodotti in atti dalla ricorrente. Giova rammentare al riguardo che come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, “il giudice, investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame è, o meno, proponibile (ossia, di verificare se la parte attrice ha adempiuto l'onere posto a suo carico dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203), deve unicamente accertare che esista perfetta coincidenza soggettiva tra coloro che hanno partecipato (o, comunque, sono stati posti in grado di partecipare) al tentativo di conciliazione previsto dalla citata disposizione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte e che le domande formulate dalla parte ricorrente, in via principale, e da quella resistente, in via riconvenzionale, siano le stesse intorno alle quali il tentativo di conciliazione si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo), prescindendo totalmente da ogni altra indagine, vuoi in ordine alla fondatezza nel merito della domanda azionata, vuoi quanto alla verifica se la parte che ha promosso il giudizio, o quella nei cui confronti il giudizio è proposto, è la parte titolare del rapporto agrario controverso, vuoi sulla non integrità del contraddittorio, cui deve eventualmente ovviarsi esercitando i poteri di cui all'art. 420, nono comma, cod. proc. civ., senza che possa dichiararsi l'improponibilità della domanda perché proposta solo nei confronti di alcuni dei soggetti legittimati” (in termini, Cass., 5/6/95, n. 6295). Nel merito, la domanda di rilascio per finita scadenza del contratto di affittanza agraria oggetto di lite è fondata e va accolta per le ragioni in appresso esplicitate. Sotto il profilo della legittimazione passiva in capo alla resistente giova rammentare che l'art. 49, primo comma, della Legge n. 203/1982 prevede che, nell'eventualità in cui venga a mancare il proprietario di fondi rustici, da lui o dalla sua famiglia condotti o coltivati direttamente, abbiano diritto a continuare nella conduzione o nella coltivazione dei fondi coloro tra gli eredi che, all'atto dell'apertura della successione, risultino aver esercitato o esercitino ancora attività agricola, in qualità di imprenditori agricoli professionali o di coltivatori diretti o di soggetti equiparati ai coltivatori diretti ex art. 7, comma 2, della Legge n. 203/1982.
n. 3411/2024 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 N. 3411/2024 R.G.A.C.
Sotto il profilo soggettivo, negli ultimi anni la giurisprudenza ha previsto un ampliamento della categoria dei soggetti che possono rivendicare la gestione del fondo caduto in eredità al pari dell'imprenditore agricolo professionale e del coltivatore diretto.
Secondo i giudici di merito, la ratio dell'art. 49 della Legge n. 203/1982 è quella di garantire, in generale, la continuazione nella gestione del fondo di proprietà del de cuius da parte di soggetti dotati di adeguate capacità tecniche e di conduzione. Ne consegue che detti requisiti oggettivi, attraverso un'interpretazione estensiva della disposizione normativa sopra richiamata, possano essere riscontrati anche in un erede che rivesta la qualifica di bracciante agricolo, qualora emerga che costui, all'atto dell'apertura della successione, abbia coltivato ininterrottamente da anni il fondo ereditato (Tribunale di Avellino, Sezione Specializzata Agraria, Sentenza n. 707 del 22.03.2016).
Ed invero, la ricostruzione del rapporto agrario compiuta in ricorso dalla ricorrente può reputarsi per ammessa dalla resistente CP_1 [...]
, non avendo ella contestato in punto di ricostruzione di fatto gli CP_1 assunti di parte ricorrente, essendo rimasta contumace, oltre che provata dalla ricorrente, proprietaria del fondo oggetto del presente giudizio, che ha documentato la sussistenza del rapporto agrario con la resistente
[...]
, che ebbe inizio tra il di lei marito (cfr. doc. 3) CP_1 Controparte_3 attraverso i documenti prodotti e che, all'esito del decesso del predetto, la
, coniuge dello stesso, fosse sua unica erede (cfr. doc. 2). Confluisce CP_1 verso la fondatezza della prospettazione della ricorrente, vieppiù la difesa dispiegata dal relativamente al quale è emerso che lo stesso Controparte_2 coltivava, giusto contratto di affitto agrario del 28/11/2013, altro fondo di proprietà della Sig.ra , per il quale pende oggi tra le parti Parte_1 giudizio innanzi la Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di Napoli, RG 1569/2022. Ciò posto, ritiene la Sezione che gli assunti della ricorrente siano stati provati giacchè dal contratto versato in giudizio laddove emerge in modo inequivoco che la ed il , coniuge della , originario contraente, Parte_1 CP_3 CP_1 avevano concordato che il rapporto sarebbe cessato alla data 10 novembre 2020. Quanto alla durata del rapporto, limitata convenzionalmente dalle parti a tre anni, l'analisi del testo contrattuale evidenzia il rispetto delle forme di cui all'art. 45 della legge 203/83, cosicché la regolamentazione dell'assetto degli interessi delle parti deve considerarsi pienamente legittima ed efficace. Ed invero, nel contratto, stipulato ai sensi dell'art. 45 della legge 203/82, viene espressamente individuata la data di cessazione del rapporto in quella del 10.11.2020 con la precisazione che il concedente è esonerato dall'obbligo di intimare il rilascio.
n. 3411/2024 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 N. 3411/2024 R.G.A.C.
Consegue, tenuto conto che la ricorrente ha allegato che la resistente non ha rispettato l'obbligo assunto in contratto e che, restando contumace nel giudizio, non ha eccepito alcun elemento impeditivo od estintivo degli obblighi a suo carico, che va dichiarata la scadenza del contratto di fitto del fondo agricolo di natura seminativo arborato sito in agro del Comune di Succivo (CE) alla località “Astragata”, riportato in Catasto terreni al Foglio 2, particella 112, di complessivi mq 12.415 circa;
limitatamente alla parte ed estensione di mq 10.717 e pari a 2.50 moggia circa alla data del 10 novembre 2020 . Dalla statuizione che precede discende che la resistente va Controparte_1 condannata, considerato il disposto di cui all'art. 47, comma II della legge 203/82, al rilascio del fondo sopra indicato per la data del 10.11.2025.
Inoltre, in conseguenza del protrarsi dell'occupazione all'esito della cessazione del contratto va accolta la ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente relativa alla corresponsione di un'indennità per le annate agrarie 2020/2021 e 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 che, tenuto conto del canone annuale pattuito pari ad euro 1.000,00 per ciascuna annata agraria, può liquidarsi in euro 1.000,00 per ciascuna annata per un totale di euro 5.000,00, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Va altresì dato atto dell'intervenuto accordo intercorso tra la ricorrente ed il residuo resistente di guisa che avendo parte ricorrente manifestato CP_2
e ribadito il sopravvenuto difetto di interesse del ricorso depositato nei confronti del può dunque pronunciarsi declaratoria di Controparte_2 cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda dispiegata dalla ricorrente nei suoi confronti. Considerato altresì il comportamento di parte resistente e l'esito della lite, ricorrono giusti motivi Controparte_2 per dichiarare compensare le spese di lite tra la e il Parte_1 CP_2
Le spese di lite con riguardo alla posizione della seguono la CP_1 soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014 avuto riguardo al decisum ed alla attività professionale espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, sentito il Giudice relatore, così provvede:
1. accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per Parte_1
l'effetto accerta e dichiara l'intervenuta scadenza del contratto di affitto del fondo agricolo di natura seminativo arborato sito in agro del Comune di Succivo (CE) alla località “Astragata”, riportato in Catasto terreni al Foglio 2, particella 112, di complessivi mq 12.415 circa e limitatamente alla parte ed estensione di mq 10.717 e pari a 2.50 moggia circa, alla data del 10.11.2020; 2. ordina alla resistente il rilascio in favore di parte istante Controparte_1 del suindicato fondo, libero da persone e cose alla data del 10.11.2025;
n. 3411/2024 r.g.a.c. Pagina 6 di 7 N. 3411/2024 R.G.A.C.
3. condanna al pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
a titolo di indennità di occupazione della somma Parte_1 di € 5.000,00, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
4. condanna al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.552,00 Parte_1 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
5. dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di CP_2 compensando le spese tra la ricorrente e
[...] Controparte_2
Aversa, 7.11.2025
Il presidente il giudice rel. Dott.ssa Maria Grazia Savastano Dott.ssa Matilde Boccia L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Specializzata Agraria, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Maria Grazia Savastano presidente
Dott. Alfredo Maffei giudice
Dott.ssa Matilde Boccia giudice rel.
Dott. Maglione Tommaso esperto
Dott. Iodice Bartolomeo esperto all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3411/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “ricorso per la declaratoria di finita affittanza agraria e per il rilascio”, vertente TRA
(CF , nata a [...] il 06 Parte_1 C.F._1 ottobre 1949 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO CASERTA (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via del Parco Margherita n. 34,
RICORRENTE E
(C.F. ), nata il Controparte_1 C.F._3
09/01/1937, in Atella di Napoli, e residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
n. 3411/2024 r.g.a.c. Pagina 1 di 7 N. 3411/2024 R.G.A.C.
E CONTRO
(C.F. ), nato ad [...] il 6 Controparte_2 C.F._4 luglio 1988, e residente in [...], C.F.:
rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti C.F._4 rilasciata su foglio separato ex art. 83 cpc co. 3, dall'Avv. Carla Petrella (cf:
, t), con cui elett.te domicilia in Caserta alla Via G. M. C.F._5
Bosco, 80
*** Conclusioni: Per la parte ricorrente: come da conclusioni atti e come da verbale di udienza.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In fatto. Con ricorso depositato telematicamente in data 24.4.2024 e ritualmente notificato alle parti resistenti unitamente al decreto di fissazione udienza, la parte ricorrente deduceva di essere proprietaria Parte_1 di un fondo agricolo di natura seminativo arborato sito in agro del Comune di Succivo (CE) alla località “Astragata”, riportato in Catasto terreni al Foglio 2, particella 112, di complessivi mq 12.415 circa;
che parte preponderante del fondo di cui sopra veniva concesso in affitto, limitatamente alla estensione di mq 10.717 e pari a circa 2.50 moggia, al signor , detto Controparte_3
“Totonno”, con contratto del 7 maggio 2018, ormai già scaduto al 10 novembre 2020; che il predetto contratto era stato stipulato con l'assistenza delle rispettive associazioni, “in deroga” ai sensi dell'art. 45 della legge n.
203/82, con scadenza al 10 novembre 2020, con esclusione pertanto del tacito rinnovo (doc. 1); che il canone di affitto annuale veniva stabilito in euro 1.000,00 (mille/00) per annata agraria;
che ella aveva provveduto a richiedere invano la restituzione del fondo di sua proprietà al signor che, tuttavia, CP_3 vedeva aggravarsi le sue condizioni di salute ed ometteva la restituzione del fondo;
che, purtroppo, in data 25 dicembre 2022, decedeva in Capua il signor
, lasciando quale unica erede la moglie , odierna CP_3 Controparte_1 resistente (doc. 2); che chiedeva invano la restituzione del fondo anche alla signora quale unica erede di , anche a mezzo CP_1 Controparte_3 raccomandate del 12 maggio 2023 (doc. 3) e del 9 giugno 2023 (doc. 4) ed infine con raccomandata del 7 dicembre 2023 con cui veniva promosso il tentativo di conciliazione ex art. 11 D.Lgs n. 150/2011 (doc. 5); che ciò nonostante aveva mai ottenuto il rilascio del fondo, che allo stato, si trovava ancora nella disponibilità materiale della OR quale erede di CP_1
- né riscontro alcuno alle raccomandate inviate. Controparte_3
La ricorrente esponeva ancora che nessun esito aveva avuto il tentativo di conciliazione, inviato anche al signor in epigrafe Controparte_2 generalizzato, perché, rinvenuto sul fondo da persona di fiducia della OR
, dichiarava di aver “subaffittato” il fondo dal NO Parte_1 CP_3
; che, peraltro i signori e benché ritualmente
[...] CP_1 CP_2
n. 3411/2024 r.g.a.c. Pagina 2 di 7 N. 3411/2024 R.G.A.C.
convocati, non si erano presentati, come dal verbale del 6 febbraio 2024 (doc. 8); che ella ricorrente non aveva incassato le indennità di occupazione relative alle annate agrarie successive alla scadenza, e quindi relative alle annate 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed alla corrente annata agraria 2023/2024, commisurate al canone contrattualmente pattuito (1.000 euro/anno); che avendo la resistente continuato la occupazione del fondo oltre la scadenza del 10 novembre 2020 quale erede di , era dunque Controparte_3 tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione e/o al risarcimento dei danni, commisurati quantomeno al canone previsto in contratto (euro 1.000/annata agraria). Pertanto adiva l'intestato Tribunale- Sezioni Specializzate Agrarie, onde sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI : 1) accertare e dichiarare l'intervenuta scadenza del contratto alla data del 10 novembre 2020 e/o la cessazione del contratto per decesso dell'affittuario e, per l'effetto, condannare la OR , quale erede del NO , ed i Controparte_1 Controparte_3 suoi eventuali aventi causa tra cui il NO al rilascio immediato, Controparte_2 ovvero al termine della annata agraria in corso, del fondo agricolo sito in agro del Comune di Succivo (CE) alla località “Astragata”, riportato in Catasto terreni al Foglio 2, particella 112, di complessivi mq 12.415 circa, limitatamente alla estensione di mq 10.717, in favore della ricorrente OR , libero di persone e vuoto Parte_1 di cose;
2) in via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento del NO
e dell'erede OR all'obbligo di pagamento del Controparte_3 Controparte_1 canone per le annate agrarie successive al 10 novembre 2020, nonché per violazione della clausola di divieto di concessione in subaffitto, subconcessione e sublocazione del fondo, pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte affittuaria e condannare la OR , anche quale unica erede del Controparte_1
NO , ed i suoi eventuali aventi causa tra cui il NO Controparte_3 CP_2
al rilascio immediato del fondo in favore della proprietaria ,
[...] Parte_1 libero di persone e vuoto di cose;
3) condannare la OR ed il NO Controparte_1 al pagamento in favore della OR dei canoni Controparte_2 Parte_1 di affitto/indennità di occupazione/risarcimento del danno per le annate agrarie 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e per la corrente annata agraria 2023/2024 che, commisurate al canone contrattualmente pattuito (1.000 euro/anno) ammontano a complessivi euro 4.000,00; 4) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza eseguita nei propri confronti, non si costituiva in giudizio la resistente di guisa che ne va dichiarata la Controparte_4 contumacia;
si costituiva invece il opponendosi alla domanda CP_2 azionata nei suoi confronti. Alla prima udienza del 4.12.2024 le parti costituite chiedevano accordarsi rinvio per bonario componimento della lite;
disposti successivi rinvii per le medesime incombenze, all'udienza del 18.6.2025 la ricorrente deduceva la sussistenza di un accordo con il convenuto rinunciando alla CP_2 domanda nei suoi confronti, insistendo con le sue richieste solo nei confronti della . Disposto il rinvio al fine del reperimento della documentazione CP_1
n. 3411/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 N. 3411/2024 R.G.A.C.
attestante la rituale ricezione da parte della della convocazione presso CP_1
l'Organismo di Conciliazione, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 5.11.2025, alla quale il Collegio, recepite le conclusioni, decideva la causa con sentenza dando pubblica lettura del dispositivo come da separato atto allegato al verbale. In diritto. Tanto premesso in fatto, va in via preliminare dichiarata la contumacia della resistente ritualmente evocata in giudizio Controparte_1
e non costituitasi. Ancora in via preliminare, occorre rilevare la procedibilità della domanda proposta da parte ricorrente in considerazione del previo Parte_1 esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 46, L. 203/1982, così come trasfuso nell'art. 11, D.Lgs. 150/2011 (cfr. missiva inoltrata alla resistente tramite raccomandata e ritualmente perfezionatasi- cfr. prod. 30.10.2025) nonché richieste di convocazione e verbale negativo di conciliazione prodotti in atti dalla ricorrente. Giova rammentare al riguardo che come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, “il giudice, investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame è, o meno, proponibile (ossia, di verificare se la parte attrice ha adempiuto l'onere posto a suo carico dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203), deve unicamente accertare che esista perfetta coincidenza soggettiva tra coloro che hanno partecipato (o, comunque, sono stati posti in grado di partecipare) al tentativo di conciliazione previsto dalla citata disposizione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte e che le domande formulate dalla parte ricorrente, in via principale, e da quella resistente, in via riconvenzionale, siano le stesse intorno alle quali il tentativo di conciliazione si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo), prescindendo totalmente da ogni altra indagine, vuoi in ordine alla fondatezza nel merito della domanda azionata, vuoi quanto alla verifica se la parte che ha promosso il giudizio, o quella nei cui confronti il giudizio è proposto, è la parte titolare del rapporto agrario controverso, vuoi sulla non integrità del contraddittorio, cui deve eventualmente ovviarsi esercitando i poteri di cui all'art. 420, nono comma, cod. proc. civ., senza che possa dichiararsi l'improponibilità della domanda perché proposta solo nei confronti di alcuni dei soggetti legittimati” (in termini, Cass., 5/6/95, n. 6295). Nel merito, la domanda di rilascio per finita scadenza del contratto di affittanza agraria oggetto di lite è fondata e va accolta per le ragioni in appresso esplicitate. Sotto il profilo della legittimazione passiva in capo alla resistente giova rammentare che l'art. 49, primo comma, della Legge n. 203/1982 prevede che, nell'eventualità in cui venga a mancare il proprietario di fondi rustici, da lui o dalla sua famiglia condotti o coltivati direttamente, abbiano diritto a continuare nella conduzione o nella coltivazione dei fondi coloro tra gli eredi che, all'atto dell'apertura della successione, risultino aver esercitato o esercitino ancora attività agricola, in qualità di imprenditori agricoli professionali o di coltivatori diretti o di soggetti equiparati ai coltivatori diretti ex art. 7, comma 2, della Legge n. 203/1982.
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Sotto il profilo soggettivo, negli ultimi anni la giurisprudenza ha previsto un ampliamento della categoria dei soggetti che possono rivendicare la gestione del fondo caduto in eredità al pari dell'imprenditore agricolo professionale e del coltivatore diretto.
Secondo i giudici di merito, la ratio dell'art. 49 della Legge n. 203/1982 è quella di garantire, in generale, la continuazione nella gestione del fondo di proprietà del de cuius da parte di soggetti dotati di adeguate capacità tecniche e di conduzione. Ne consegue che detti requisiti oggettivi, attraverso un'interpretazione estensiva della disposizione normativa sopra richiamata, possano essere riscontrati anche in un erede che rivesta la qualifica di bracciante agricolo, qualora emerga che costui, all'atto dell'apertura della successione, abbia coltivato ininterrottamente da anni il fondo ereditato (Tribunale di Avellino, Sezione Specializzata Agraria, Sentenza n. 707 del 22.03.2016).
Ed invero, la ricostruzione del rapporto agrario compiuta in ricorso dalla ricorrente può reputarsi per ammessa dalla resistente CP_1 [...]
, non avendo ella contestato in punto di ricostruzione di fatto gli CP_1 assunti di parte ricorrente, essendo rimasta contumace, oltre che provata dalla ricorrente, proprietaria del fondo oggetto del presente giudizio, che ha documentato la sussistenza del rapporto agrario con la resistente
[...]
, che ebbe inizio tra il di lei marito (cfr. doc. 3) CP_1 Controparte_3 attraverso i documenti prodotti e che, all'esito del decesso del predetto, la
, coniuge dello stesso, fosse sua unica erede (cfr. doc. 2). Confluisce CP_1 verso la fondatezza della prospettazione della ricorrente, vieppiù la difesa dispiegata dal relativamente al quale è emerso che lo stesso Controparte_2 coltivava, giusto contratto di affitto agrario del 28/11/2013, altro fondo di proprietà della Sig.ra , per il quale pende oggi tra le parti Parte_1 giudizio innanzi la Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di Napoli, RG 1569/2022. Ciò posto, ritiene la Sezione che gli assunti della ricorrente siano stati provati giacchè dal contratto versato in giudizio laddove emerge in modo inequivoco che la ed il , coniuge della , originario contraente, Parte_1 CP_3 CP_1 avevano concordato che il rapporto sarebbe cessato alla data 10 novembre 2020. Quanto alla durata del rapporto, limitata convenzionalmente dalle parti a tre anni, l'analisi del testo contrattuale evidenzia il rispetto delle forme di cui all'art. 45 della legge 203/83, cosicché la regolamentazione dell'assetto degli interessi delle parti deve considerarsi pienamente legittima ed efficace. Ed invero, nel contratto, stipulato ai sensi dell'art. 45 della legge 203/82, viene espressamente individuata la data di cessazione del rapporto in quella del 10.11.2020 con la precisazione che il concedente è esonerato dall'obbligo di intimare il rilascio.
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Consegue, tenuto conto che la ricorrente ha allegato che la resistente non ha rispettato l'obbligo assunto in contratto e che, restando contumace nel giudizio, non ha eccepito alcun elemento impeditivo od estintivo degli obblighi a suo carico, che va dichiarata la scadenza del contratto di fitto del fondo agricolo di natura seminativo arborato sito in agro del Comune di Succivo (CE) alla località “Astragata”, riportato in Catasto terreni al Foglio 2, particella 112, di complessivi mq 12.415 circa;
limitatamente alla parte ed estensione di mq 10.717 e pari a 2.50 moggia circa alla data del 10 novembre 2020 . Dalla statuizione che precede discende che la resistente va Controparte_1 condannata, considerato il disposto di cui all'art. 47, comma II della legge 203/82, al rilascio del fondo sopra indicato per la data del 10.11.2025.
Inoltre, in conseguenza del protrarsi dell'occupazione all'esito della cessazione del contratto va accolta la ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente relativa alla corresponsione di un'indennità per le annate agrarie 2020/2021 e 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 che, tenuto conto del canone annuale pattuito pari ad euro 1.000,00 per ciascuna annata agraria, può liquidarsi in euro 1.000,00 per ciascuna annata per un totale di euro 5.000,00, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Va altresì dato atto dell'intervenuto accordo intercorso tra la ricorrente ed il residuo resistente di guisa che avendo parte ricorrente manifestato CP_2
e ribadito il sopravvenuto difetto di interesse del ricorso depositato nei confronti del può dunque pronunciarsi declaratoria di Controparte_2 cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda dispiegata dalla ricorrente nei suoi confronti. Considerato altresì il comportamento di parte resistente e l'esito della lite, ricorrono giusti motivi Controparte_2 per dichiarare compensare le spese di lite tra la e il Parte_1 CP_2
Le spese di lite con riguardo alla posizione della seguono la CP_1 soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014 avuto riguardo al decisum ed alla attività professionale espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, sentito il Giudice relatore, così provvede:
1. accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per Parte_1
l'effetto accerta e dichiara l'intervenuta scadenza del contratto di affitto del fondo agricolo di natura seminativo arborato sito in agro del Comune di Succivo (CE) alla località “Astragata”, riportato in Catasto terreni al Foglio 2, particella 112, di complessivi mq 12.415 circa e limitatamente alla parte ed estensione di mq 10.717 e pari a 2.50 moggia circa, alla data del 10.11.2020; 2. ordina alla resistente il rilascio in favore di parte istante Controparte_1 del suindicato fondo, libero da persone e cose alla data del 10.11.2025;
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3. condanna al pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
a titolo di indennità di occupazione della somma Parte_1 di € 5.000,00, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
4. condanna al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.552,00 Parte_1 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
5. dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di CP_2 compensando le spese tra la ricorrente e
[...] Controparte_2
Aversa, 7.11.2025
Il presidente il giudice rel. Dott.ssa Maria Grazia Savastano Dott.ssa Matilde Boccia L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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