TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 302
TAR
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
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TAR
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione lex specialis per mancata valutazione attività progettuale

    La commissione ha correttamente interpretato il bando e la normativa di riferimento, escludendo la valutazione della mera attività progettuale in quanto non rientrante nelle attività scientifiche definite per il gruppo disciplinare.

  • Rigettato
    Mancata valutazione attività didattica svolta

    La documentazione prodotta dal ricorrente era generica e non indicava la durata in termini orari dell'attività. L'amministrazione non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio. Inoltre, fino a un certo anno accademico, non erano previste ore di supporto e tutoraggio formalmente comunicate all'università.

  • Rigettato
    Valutazione illogica, contraddittoria e irragionevole di pubblicazioni, relazioni a convegni, premi e riconoscimenti, ed esperienza di ricerca

    Ogni commissione gode di autonomia di giudizio e non è vincolata dai giudizi espressi in procedure selettive precedenti. Il divario di punteggio tra i candidati assorbe le doglianze relative alla valutazione di premi e riconoscimenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 302
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 302
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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