Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01948/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2025, proposto da
LÒ RE, rappresentato e difeso dall’avvocato EN Nannipieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Politecnico di RI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Candura e Roberta Pavarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA IA NA, SA AN, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto del Rettore dell’Università del Politecnico di RI prot. n. 707 datato 23.06.2025 di approvazione degli atti della procedura di selezione alla posizione di Ricercatore Universitario con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica e di individuazione della candidata maggiormente qualificata;
- del verbale della prima riunione della Commissione di valutazione del 03.04.2025;
- del verbale della terza riunione della Commissione di valutazione del 23.05.2025;
- del verbale della quarta riunione della Commissione di valutazione del 09.06.2025;
- del verbale della seduta del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica di approvazione della chiamata della candidata dott.ssa IA IA NA 17.07.2025, prot. n. 6-bis;
- di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo per il ricorrente, in particolare, per quanto occorrer possa, il provvedimento del Consiglio di amministrazione del Politecnico di RI, non conosciuto, di approvazione della chiamata dell’Ing. NA, riservandosi all’esito la proposizione di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Politecnico di RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. EN IA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte LÒ RE impugnava gli atti, meglio indicati in epigrafe, relativi ad una selezione per un posto di ricercatore indetta dal Politecnico di RI (Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica).
All’esito della selezione, la candidata IA IA NA si classificava prima, con il punteggio di 89,00 punti. Al secondo e terzo posto si collocavano, rispettivamente, i candidati SA AN (84,69 punti) ed il ricorrente (71,97 punti).
Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, L. 240/2010, dell’art. 2, D.M. 243/2011, dell’art. 1 e dell’art. 3, L. 241/1990, dell’art. 7 e dell’art. 8 del Bando di concorso in quanto lex specialis della procedura - Eccesso di potere nelle forme dell’illogicità e irragionevolezza manifeste, della contraddittorietà, del travisamento dei fatti, dello sviamento di potere - Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa - Violazione dell’art. 97 Cost.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, L. 240/2010, dell’art. 2, D.M. 243/2011, dell’art. 3 e dell’art. 6, L. 241/1990 e dell’art. 7 Bando di concorso in quanto lex specialis della procedura - Eccesso di potere nelle forme della carenza ed erroneità dell’istruttoria, del difetto della motivazione, disparità di trattamento e dell’irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifeste -. Violazione del principio di massima partecipazione - Violazione del principio del contraddittorio - Violazione art. 97 Cost.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, L. 240/2010, dell’art. 3, D.M. 243/2011, dell’art. 10, Regolamento Ateneo per reclutamento di RTD e dell’art. 8, Bando di concorso in quanto lex specialis della procedura - Eccesso di potere nelle forme della carenza ed erroneità dell’istruttoria, del difetto della motivazione, della disparità di trattamento e dell’irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifeste - Violazione art. 97 Cost.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Le parti depositavano memorie prima dell’udienza di discussione a norma dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
All’odierna udienza le parti discutevano il ricorso ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso gli atti impugnati vengono censurati in quanto, nello specificare i criteri di valutazione, la commissione non avrebbe attribuito rilevanza al parametro della realizzazione di attività progettuale, previsto anche dal bando all’art. 8.
Il motivo è infondato.
L’art. 8 del bando di concorso prevede che « La Commissione in sede di individuazione dei criteri definisce il punteggio attribuibile a ciascun titolo e quello massimo attribuibile per ciascuna categoria dei titoli ». La stessa disposizione, tra le categorie di titoli per i quali la commissione è chiamata a specificare il punteggio attribuibile, include la « Realizzazione di attività progettuale relativamente ai Gruppi Scientifico Disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze ».
A fronte di una simile previsione del bando ritiene il Tribunale che la determinazione della Commissione nel senso di non attribuire punteggio per l’attività progettuale eventualmente realizzata dai candidati vada esente da vizi di legittimità ( sub specie di violazione della lex specialis ).
Infatti, nella declaratoria relativa al gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-05 (geotecnica), come delineata dal D.M. n. 639 del 2.5.2024 (all’Allegato A), sono incluse esclusivamente attività scientifiche di tipo « didattico-formativo », tra le quali non rientra (né sul piano concettuale né sul piano della concreta individuazione da parte del D.M.) la mera realizzazione di elaborati progettuali, la quale può acquisire rilevanza solo laddove dedotta all’interno di attività di tipo didattico o formativo (come nei casi in cui tale attività sia sfociata nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche).
Dunque, non può dirsi illegittima la determinazione della commissione nel senso di non attribuire rilevanza alla mera attività progettuale, in quanto tale scelta costituisce manifestazione tecnicamente non irragionevole (e conforme all’autovincolo delineato dalla lex specialis ) della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione gode nell’ambito di azione di cui è causa.
Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata l’illegittimità degli atti della selezione in quanto la commissione non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente in relazione all’attività didattica svolta (di tutoraggio e supporto agli studenti), in violazione dell’art. 7 del bando, il quale prevede che la valutazione del candidato sia basata anche sull’attività didattica.
Secondo il ricorrente la mancata valutazione trovava (presumibilmente) fondamento nella circostanza per cui la prova dell’attività svolta non era stata fornita mediante produzione dei registri delle attività di supporto e tutoraggio, bensì mediante la sola attestazione del titolare dell’insegnamento.
Secondo il ricorrente l’università avrebbe dovuto quantomeno attivare un’istruttoria per appurare, mediante il reperimento dei registri, l’effettiva consistenza dell’attività svolta (in termini di numero di ore), laddove non ritenuta sufficiente a tal fine l’attestazione prodotta.
Il motivo è infondato.
In via preliminare va rilevato come le dichiarazioni prodotte dal ricorrente in sede procedimentale (vedi doc. 10 allegato al ricorso), sottoscritte dal prof. ER, sono connotate da genericità in quanto si limitano ad indicare la tipologia di attività svolta dal ricorrente (es. « preparazione del materiale didattico per le lezioni/esercitazioni in aula », « assistenza agli studenti in aula durante lo svolgimento delle esercitazioni », « consulenza agli studenti al di fuori dell’orario del corso ») senza indicare la durata, in termini orari, della stessa.
Ciò posto, il rigetto del motivo di ricorso si impone in base alla considerazione per cui la mancata specificazione circa la consistenza, in termini di ore, dell’attività prestata dal ricorrente impedisce lo scrutinio circa l’effettivo “peso” del motivo di ricorso ai fini del superamento della c.d. prova di resistenza, indispensabile al fine di radicare in capo al ricorrente un concreto interesse al vaglio di fondatezza della censura.
In disparte tali considerazioni, preliminari in quanto afferenti al profilo dell’interesse allo scrutinio del motivo, ritiene il Tribunale che, nel merito, le argomentazioni svolte dal ricorrente non siano meritevoli di condivisione e che la commissione abbia correttamente ritenuto non valutabile l’attività didattica svolta dal ricorrente, proprio in ragione della genericità del contenuto delle dichiarazioni rese dal prof. ER, le quali non consentivano un’adeguata ponderazione (ai fini dell’attribuzione di punteggio) dell’attività svolta dal ricorrente.
Non possono, inoltre, essere condivise le argomentazioni mediante le quali il ricorrente censura la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’Università, in quanto a fronte della genericità delle allegazioni, in punto di numero di ore svolte, non può dirsi illegittima la condotta dell’amministrazione che (coerentemente al principio di autoresponsabilità e parità di trattamento dei partecipanti alla selezione pubblica) non abbia attivato un soccorso istruttorio al fine di consentire al ricorrente di provare la consistenza quantitativa dell’attività svolta.
In ultimo, non risulta smentita dalle risultanze processuali l’argomentazione svolta dall’Università in relazione alla circostanza per cui fino all’anno 2022/2023 non erano previste ore di supporto e tutoraggio. In questo senso depone il contenuto della missiva del 2023 inviata dal prof. ER all’Università, mediante la quale veniva richiesta l’attivazione di un tutoraggio per un totale di 16 ore con il coinvolgimento dell’ing. RE in qualità di tutore). Dunque, risulta verosimile che l’attività menzionata nelle dichiarazioni del prof. ER (relativa ad anni precedenti) sia stata svolta a titolo meramente volontaristico e non sia stata formalmente comunicata all’Università, con la conseguenza che la stessa non era indicata dei registri di Ateneo e non avrebbe potuto essere oggetto di autonoma verifica da parte dell’amministrazione.
Si impone, pertanto, il rigetto del secondo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo di ricorso gli atti impugnati vengono censurati in quanto la commissione avrebbe valutato in maniera illogica, contradditoria e irragionevole sia le pubblicazioni presentate dai candidati, sia, tra i titoli, le relazioni ai convegni, i premi e i riconoscimenti, nonché l’esperienza maturata nel campo della ricerca.
In particolare:
- in relazione alle pubblicazioni scientifiche e alla partecipazione a congressi e convegni la valutazione conseguita dal ricorrente non potrebbe dirsi coerente rispetto a quella ottenuta in altra procedura selettiva, relativa al medesimo settore disciplinare, svoltasi presso l’Università resistente (con un riconoscimento di 3,85 punti in meno rispetto alla precedente selezione);
- sempre in relazione alle pubblicazioni scientifiche e alla partecipazione a congressi e convegni, la commissione, specularmente, avrebbe valutato i titoli della controinteressata NA in modo non coerente rispetto alla valutazione conseguita nella suddetta diversa procedura selettiva (con un riconoscimento di 5,25 punti in più rispetto alla precedente selezione);
- in relazione alla partecipazione a congressi e convegni scientifici, al ricorrente sarebbe stato irragionevolmente riconosciuto il punteggio minimo per ogni attività svolta mentre, specularmente, alla controinteressata NA sarebbe stato illegittimamente riconosciuto un punteggio (pari a 1,75 punti) come relatrice “ad invito” in due convegni nell’ambito dei quali la stessa era parte del comitato organizzativo;
- in relazione ai premi e riconoscimenti, sarebbe stato riconosciuto un punteggio uniforme per ogni titolo (entro il limite massimo di 3 punti complessivi) senza differenziare situazioni oggettivamente non equivalenti, con conseguente alterazione degli esiti della valutazione rispetto ai titoli effettivamente posseduti dai candidati.
Il motivo è infondato.
In relazione ai primi due profili di doglianza le argomentazioni svolte da parte ricorrente non sono meritevoli di condivisione in ragione dell’autonomia di giudizio di cui ogni commissione gode, quale organo tecnico nominato nell’ambito di singole procedure selettive (siano esse finalizzate all’assunzione ovvero al conseguimento di abilitazioni).
Deve, infatti, ritenersi che la commissione, in sede di valutazione dei candidati, non sia vincolata (neanche in termini di motivazione rafforzata) dai giudizi espressi da omologhi organi collegiali operanti nell’ambito di diverse ed autonome procedure selettive, con la conseguenza che, sul versante processuale, l’attribuzione di punteggi divergenti rispetto a quelli conseguiti in precedenti occasioni dal candidato non costituisce elemento idoneo a fondare una declaratoria di illegittimità, in termini di “irragionevolezza tecnica”, della valutazione contestata.
Ciò posto, dal rigetto dei primi due profili di censura formulati nell’ambito del terzo motivo di ricorso consegue l’assorbimento delle ulteriori doglianze (relative alla partecipazione a congressi e convegni e al conseguimento di premi e riconoscimenti), atteso che alla luce del divario di punteggio esistente tra il ricorrente e la controinteressata (pari a 17,03 punti), l’accoglimento degli stessi non spiegherebbe alcuna rilevanza ai fini dell’esito complessivo della controversia.
Anche il terzo motivo di impugnazione va, dunque, rigettato.
Alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte si impone il rigetto del ricorso in quanto complessivamente infondato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, determinate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in RI nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
EN IA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IA LI | SA RN |
IL SEGRETARIO