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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2563/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2563 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, vertente tra:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Massignani (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, C.F._2
Piazza Matteotti, 6, giusta procura allegata telematicamente al ricorso
- ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Palma (C.F. CP_1 C.F._3
) e Andrea Palma (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5 presso il loro studio in Montecchio Maggiore (Vi), via Giuriolo, 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
e
(C.F. P_ C.F._6
- convenuta, contumace -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea P_ C.F._7
Massignani (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, C.F._2
Piazza Matteotti, 6, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione
- terza chiamata -
OGGETTO: azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c./ usucapione / art. 936/938 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11 giugno 2025 parte ricorrente e terza chiamata precisavano le conclusioni riportandosi alle note conclusive, ove si riportavano alle conclusioni prese. Queste le conclusioni già rassegnate nella prima memoria ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c.:
pagina 1 di 28 “voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso di , Parte_1
- ordinare alle signore ed di rilasciare al signor , P_ CP_1 Parte_1 usufruttuario, l'area descritta in narrativa, costituente porzione terminale di circa 60 metri quadri del mappale 515, foglio 3, C.T. del Comune di Montecchio Maggiore (VI), disponendo che siano rimosse le opere ivi eseguite e che l'area sia consegnata libera da cose o persone, ed ordinando altresì alle convenute di astenersi da qualsiasi iniziativa volta ad ostacolare o disturbare l'esercizio del diritto del signor;
Pt_1
- disporre l'apposizione di termini sul confine tra il fondo suddetto e quello delle convenute, mediante collocazione di una recinzione a spese comuni tra le parti;
- dichiarare tenute e condannare le convenute al pagamento al ricorrente di una somma a titolo di risarcimento danni per l'occupazione senza titolo, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226
c.c.;
- dichiarare tenute e condannare le convenute al pagamento di una somma giudizialmente fissata per ogni violazione o inosservanza e per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ..
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.
in via istruttoria: […]
Alla medesima udienza la precisava le conclusioni riportandosi alle note conclusive: CP_1
“In via preliminare
- accertata l'insussistenza, inammissibilità, inesistenza della mediazione introdotta con domande del
7/12/2019 dal , concedere alle parti termini per la mediazione ex art.5 D.L.vo Parte_1
28/2010.
- dichiarare la non responsabilità della signora per eventuali violazioni commesse dalla . CP_1 P_
Nel merito
Respinta ogni domanda istanza e deduzione:
- accertare che la signora ed i suoi dante causa possiede il fondo oggetto di causa da oltre CP_1 un ventennio con i requisiti del possesso ad usucapione e cioè in modo pubblico, pacifico e non interrotto;
- conseguentemente dichiarare che la signora ha usucapito il fondo entro le mura di CP_1 contenimento e sostegno e ciò per la superficie di circa m.40 della particella 515 catastalmente del
. Pt_1
pagina 2 di 28 - accertare e dichiarare che la signora ha acquistato la proprietà del fondo ex art.1159 c.c. CP_1 per averlo posseduto in modo pubblico, pacifico e non interrotto per 10 anni, in virtù di un titolo astrattamente idoneo a trasformare la proprietà.
In subordine
Accertati i confini reali tra i fondi dichiarare che il mappale 521 della signora giunge fino al CP_1 perimetro tracciato dalle mura presenti in loco e quindi si estende per circa 40 mq. sul mappale catastalmente individuato al n.515.
In ulteriore subordine ed in via riconvenzionale
Dato atto che la signora ha eseguito sul terreno oggetto di causa, in buona fede, una costruzione CP_1 descritta ed altre opere connesse, e che il signor non ha svolto alcuna opposizione nel termine Pt_1 di 3 mesi:
- dichiarare l'acquisto ai sensi dell'art.938 c.c. dell'area dandosi atto che la convenuta si dichiara disponibile al pagamento del doppio del valore del suolo ed eventuali danni liquidati dal Giudice;
- nella denegata ipotesi di mancata accettazione della fattispecie di cui all'art.938 c.c. accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni di cui all'art.936 c.c. per avere la signora eseguito opere CP_1 senza opposizione da parte del signor , rigettando ogni domanda di riduzione in pristino del Pt_1 fondo;
- conseguentemente condannare il signor a corrispondere alla convenuta la somma di € Pt_1
38.000,00 quantificata dalla CTU, o quella maggiore o minore che risultante in corso di causa, per
l'acquisto di materiale e realizzazione delle opere esistenti sul fondo oltre ad interessi e rivalutazione.
In via istruttoria
Previa revoca dell'ordinanza emessa il 11.3.2024 ammettersi i capitoli di prova non ammessi, che si riportano:
3) Vero che il pendio di proprietà della a ridosso della mura verticale che delimita l'area P_ contesa e si innalza verso via Salita Castelli risulta incolto e i sassi e la roccia presenti sono coperti da sterpaglie come da foto che si rammostrano al teste (all.
4-all.16);
4) Vero che già dal 1930, dica il teste esattamente quando, la famiglia dello , padre Testimone_1 dello risiedeva nelle abitazioni indicate nei mappali 521 e 522 di proprietà della Parte_2 CP_1 ed utilizzava il terreno confinante oggetto di causa per la coltivazione ad orto di ortaggi e frutta
[...]
e il deposito di materiale;
5) Vero che nel 1930 dica il teste esattamente quando, il dante causa dello , Parte_2 [...]
, procedeva a dissodare il terreno oggetto di causa estirpando le piante e rimuovendo i massi e Tes_1
pagina 3 di 28 riponendo del terreno rendendolo pianeggiante ed adatto alla coltivazione descriva il teste la condizione dei luoghi;
6) Vero che nel terreno oggetto di causa -separato dalla proprietà da una mura che si innalza Pt_1 verso via Salita Castelli- all'atto dell'acquisto della quota dalla nel 1979 (al.15) era P_ parzialmente occupato da un manufatto in legno e plastica ondulata ed eternit eretto su una piattaforma in cemento realizzata dal dante causa dello , come da foto Parte_2 Testimone_1
18.3 fasc. contr. ed all.5 e 18 che si rammostrano al teste.
7) Vero che nel terreno oggetto di causa lo realizzava una muretta di sostegno Testimone_1 orizzontale come da foto che si rammostrano al teste che è stata rimossa nel 2012 dalla CP_1
(all.
8-all.17);
8) Vero che la tettoia presente sul terreno oggetto di causa era stata costruita dallo in Testimone_1 data antecedente al 1960 dica il teste quando e veniva utilizzata dalla per il deposito di vasi, P_ tavole attrezzi da giardino, mobilia varia e successivamente dalla per il deposito di materiale da CP_1 costruzione (all.18);
9) Vero che dopo la costruzione della tettoia il terreno antistante rimaneva lavorato ad orto dalla signora e prima di Lei dallo e dal dante causa con coltivazione di verdure di P_ Parte_2 stagione (quali pomodori, insalate) e di frutta prodotta dagli alberi piantati dallo come Testimone_1 da foto che si rammostrano al teste (all.
8-all.17);
10) Vero che nel terreno oggetto di causa fino al 2011 era piantato un pino e alberi da frutta che venivano tagliati dalla per utilizzare il terreno a giardino;
CP_1
11) Vero che la tettoia è stata ristrutturata dalla nel 2012 rivestendo le travi di sostegno con CP_1 mattoni faccia vista, sostituendo il tetto con tavole e guaina ed è stato rivestito il muro di sostegno e posato il pavimento (all.
5-all.18);
12) Vero che il signor in epoca antecedente al 1960, dica il teste esattamente quando, Testimone_1 erigeva una mura in cemento a sostegno del terreno e della strada via Salita Castelli come da foto all.5, 7, 18.che si rammostrano al teste
13) Vero che il muro di sostegno di cui alle foto all.5 che si rammostrano al teste proseguiva nel retro dell'abitazione della senza soluzione di continuità e veniva rimosso durante i lavori di CP_1 ristrutturazione da questa quindi ricostruito come da allegato 19 che si rammostra al teste;
14) Vero che le foto all.8 e 17 che si rammostrano al teste riprendono le figlie della signora
[...]
PE
ed ed il cane DY nel 1997, dica il teste esattamente quando. Parte_3
pagina 4 di 28 15) Vero che la mura di cemento armato che si rammostra al teste era sovrastata dal 1977, dica il teste esattamente quando, da una rete gialla sostenuta da stanti in ferro, apposta dalla (all.
2-all.
6- P_ all.16) in sostituzione di una preesistente rete arrugginita;
16) Vero che la rete di cui al capitolo che precede era collocata anche sulla muretta verticale che va verso via Salita Castelli come da foto che si rammostrano al teste (all.
8-all.16-all.17);
20) Vero che prima di accedere al fondo oggetto di causa la telefonava alla per avvisarla P_ CP_1 dell'accesso e che la stessa avvertiva i confinanti entro la cui proprietà la doveva passare;
P_
21) Vero che lo e la ed il dante causa hanno sempre utilizzato il Parte_2 P_ Testimone_1 fondo oggetto di causa in modo pubblico pacifico e non interrotto dal momento dell'acquisto sfalciando l'erba, coltivandolo ad orto e frutteto, depositandovi materiali e costruendo una tettoia per il ricovero attrezzi e beni di proprietà specifichi il teste gli utilizzi;
si indicano a testi i signori già indicati nella memoria autorizzata depositata l'8.11.2024.
In ogni caso
Accertati i confini tra i fondi apporre i cippi confinanti.
- respingere ogni altra domanda formulata dal ricorrente perché infondata in fatto e diritto.
- si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 12.5.2023 agiva nei Parte_1 confronti di e . Premesso di essere usufruttuario di un terreno, coltivato a CP_1 P_ vigneto, sito in Montecchio Maggiore (VI), catastalmente censito al C.T. di detto comune al foglio 3, mappale 515, di estensione complessiva di 928 mq., deduceva che:
- con atto di compravendita del 5.11.1982, aveva acquistato la nuda proprietà dell'immobile dal padre
, poi deceduto il 17.12.2004, con conseguente ricongiungimento dell'usufrutto; Controparte_4 aveva poi donato con atto del 13.10.2021 la nuda proprietà di vari beni, tra cui il mappale 515, mantenendone l'usufrutto generale vitalizio, ai figli ed a quest'ultima, a seguito di CP_4 CP_1 divisione, veniva assegnato detto mappale;
- con citazione del 19.1.2012 lo aveva convenuto davanti all'intestato Tribunale, P_ chiedendo di essere dichiarata proprietaria, per intervenuta usucapione ventennale, di una ridotta porzione di terreno del predetto mappale 515, estesa ca. 60 mq. e a forma di un rettangolo irregolare, corrispondente alla parte terminale del fondo del ricorrente, posta oltre il vigneto e ubicata sul retro del fabbricato del medesimo, censito al C.F., foglio 3, mappali 516 sub 1 e 516 sub 2al di là di un muro di contenimento della scarpata, eretto a suo tempo da per proteggere il predetto Controparte_4 limitrofo fabbricato, a causa della forte pendenza del terreno collinare. Il terreno confina con degli pagina 5 di 28 immobili (censiti al C.F. del Comune di Montecchio Maggiore, foglio 3 mapp. 521 sub 1-2-3 e 522 sub
3) che la cedette nel 2010 a P_ CP_1
- nel giudizio, iscritto con n.r.g. 574/2012 r.g., si era costituito che aveva Parte_1 contrastato le pretese attoree, avendo da sempre usato anche la porzione oggetto delle domande della
; nel corso del giudizio sia la , sia la sentita come teste all'udienza dell'11.6.2014, P_ P_ CP_1 avevano dedotto l'esistenza di un un rapporto di comodato tra le convenute, stipulato nel 2012, ed avente ad oggetto l'utilizzo parziale della porzione di terreno suddetta. All'esito delle prove orali, il
Tribunale rigettava con sent. n. 2483/2015 del 17.12.2015 le domande della , che appellava la P_ decisione, impugnazione respinta dalla Corte d'Appello con sentenza n. 2133/2017 del 2.10.2017 poi confermata, a seguito di ricorso in Cassazione, dalla S.C. che con ordinanza n. 29350/2022 del
10.10.2022 respingeva il gravame della;
P_
- dopo le sentenze di merito sia la , sia la con raccomandate del 12.4.2018 e del 21.5.2018 P_ CP_1 venivano invitate a rilasciare l'area di proprietà del libera da cose o persone ed astenersi da Pt_1 qualsiasi iniziativa volta ad ostacolare o disturbare l'esercizio del diritto di proprietà del ricorrente, richieste rimaste prive di riscontro;
anzi nel corso della causa era emerso che la avesse P_ innalzato illegittimamente il muro di contenimento, posandovi sopra un blocco di calcestruzzo prefabbricato di circa 25-30 cm. di larghezza, condotta contestata da e dal padre Parte_1 con diffida del 12.3.1998; peraltro il ricorrente e il padre avrebbero continuato ad accedere al fondo, tramite una scaletta;
- nel corso del 2012, dopo l'avvio del giudizio di usucapione, la e la eseguirono, altrettanto P_ CP_1 arbitrariamente, ulteriori lavori sulla muratura di contenimento, collocandovi altresì una sovrastante recinzione;
anche tale iniziativa fu contestata dal ricorrente negli atti di causa;
- dopo la decisione d'appello, esperiva nei confronti delle due convenute anche il Parte_1 tentativo di mediazione davanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, che aveva esito negativo, come da verbale in data 9.12.2019; dopo la sentenza della S.C. il difensore del ricorrente invitava nuovamente le convenute al rilascio dell'area, senza buon esito.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente chiedeva condannarsi la e la (i) alla restituzione della CP_1 P_ porzione del m.n. 512, libera da cose o persone, ordinandosi alle convenute di astenersi da qualsiasi iniziativa volta ad ostacolare o disturbare l'esercizio del diritto del;
(ii) al ristoro del danno da Pt_1 illegittima occupazione, da liquidarsi in via equitativa con riferimento al cosiddetto danno figurativo, ossia in relazione al valore locativo del bene a partire dall'avvio della causa di usucapione promossa da
; chiedeva altresì adottarsi (iii) un provvedimento di condanna ex art. 614bis c.p.c. al P_ pagamento di un'ulteriore somma per ogni violazione o inosservanza e per ogni ritardo;
(iv) e apporsi i pagina 6 di 28 termini atti a delimitare il confine tra il fondo del ricorrente e quello delle convenute, mediante collocazione di una recinzione a spese comuni tra le parti.
Con decreto del 17.5.2023 veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 19.9.2023. Si costituiva la con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 7.9.2023. CP_1
Preliminarmente eccepiva l'improcedibilità del giudizio per non essere stata esattamente esperita la mediazione. Dava infatti atto che nel procedimento si era svolta la sola fase preliminare, posto che all'incontro del 9.12.2019 il ricorrente aveva dato atto, subito dopo l'invito a iniziare la mediazione, che non vi fossero i presupposti per proseguirla (in ragione della mancata partecipazione della ). P_
Deduceva poi che non le fossero opponibili le sentenze emesse all'esito del giudizio incardinato dalla nei confronti del , per non esser stata parte in detto giudizio e i documenti ivi prodotti, P_ Pt_1 non utilizzabili neppure come prova atipica. Nell'ambito di detti rilievi, contestava i presupposti fattuali posti alla base delle decisioni che avevano rigettato le domande della . Sul punto P_ osservava che in realtà la , all'avvio di detto giudizio, non fosse più stata nel possesso della P_ porzione oggetto di causa (nelle more trasferito ad essa attrice).
Deduceva che in realtà il muro di sostegno tra fabbricati del ricorrente e fondo per cui è causa non fossero stati realizzati dal padre del , ma dai danti causa della resistente. Pt_1
In via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi l'acquisto per usucapione della porzione di terreno per cui
è causa, dichiarando di voler congiungere il suo possesso con quello della (e dei suoi danti P_ causa), osservando che nell'atto di trasferimento dei beni dalla si sarebbe dato atto che la P_ convenuta avrebbe acquistato “la porzione immobiliare in oggetto viene venduta ed acquistata nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con tutti gli inerenti diritti reali, accessioni e pertinenze, nonché oneri e le servitù attive e passive […]” sicché sarebbe subentrata nel possesso del terreno, circostanza che non potrebbe dirsi smentita dal preliminare d'acquisto tra la e il P_
(marito della in cui la prima si sarebbe impegnata a testimoniare a favore di questo Per_2 CP_1 circa la sussistenza dei requisiti dell'usucapione, atto di cui contestava il rilievo. Deduceva che il possesso di essa convenuta, della e dei suoi danti causa si sarebbe protratto per oltre vent'anni e P_ che non sarebbe mai stato interrotto dal , che avrebbe al più usato solo sporadicamente l'area Pt_1 formalmente di sua proprietà.
Quanto alla domanda di individuazione dei confini, osservava che i confini catastali costituirebbero il sistema residuale di definizione. Deduceva che il ricorrente chiedeva rilasciarsi “un'area che afferma di sua proprietà e apposti i termini sul confine. Il confine individuato dal ricorrente è semplicemente il confine catastale;
la lettera del 12.03.1998, inviata dal alla , dimostra che i confini tra i Pt_1 P_ fondi sono in contestazione in una zona con abitazioni affiancate, orti e cortili in continuità. Non meno pagina 7 di 28 rilevate è la circostanza che i segni grafici delle mappe catastali riportano su foglio piano un terreno scosceso di una superficie terrestre che è sferica […]” (pag. 12).
Sostanzialmente osservava che il confine reale, cui dovrebbe farsi riferimento, sarebbe quello costituito da elementi fisici e visibili, rappresentati nel caso di specie dal muro di recinzione/sostegno, insistente anche sul mappale 2149 di proprietà della resistente a confine con i mappali 517 e 516 del
[...]
, il prolungamento del muro e la muretta ora ricoperta da mattoni, posta a nord del terreno, Parte_1 verso la strada comunale. Chiedeva pertanto individuarsi la sua proprietà entro il perimetro tracciato dalle mure presenti in loco.
In ulteriore subordine, assumeva la sussistenza dei presupposti per farsi luogo all'accessione ex art. 938
c.c. Deduceva di aver infatti acquistato gli immobili dalla col terreno per cui è causa quale P_ accessorio o pertinenza dei fabbricati e che la venditrice avesse “assicurato la sussistenza di un possesso ad usucapionem […]” (cfr. pag. 14). Osservava pertanto di aver presentato in buona fede il progetto di ristrutturazione degli immobili acquistati, e di aver pertanto proceduto alla ristrutturazione dei fabbricati realizzando nell'area per cui è causa un edificio in cemento e mattoni con platea di fondazione, poi pavimentato e coperto in coppi.
Deduceva non esservi stata alcuna opposizione da parte del nei tre mesi dalla costruzione Pt_1
(risalente al 2011 e 2012), pur essendo l'opera visibile e sostitutiva di un precedente manufatto.
Chiedeva per il caso di rigetto delle conclusioni circa la determinazione delle proprietà “secondo i confini reali” e di usucapione, di attribuirsi la proprietà dell'edificio, delle opere e del suolo conteso, dicendosi disponibile a corrispondere al proprietario il doppio del valore della superficie occupata, oltre a riconoscere eventuali danni.
In ulteriore subordine, deduceva che la domanda di ripristino articolata dal ricorrente unitamente alla domanda di restituzione, non potesse essere accolta. Assumeva che ex art. 936 c.c. avrebbe o Pt_1 potuto ritenere le opere o chiederne la rimozione, trattandosi di opere fatte a sua scienza, senza opposizione, dalla in buona fede e perché la rimozione non potrebbe comunque essere domandata, CP_1 essendo trascorsi sei mesi dalla notizia dell'incorporazione. Deduceva pertanto che avrebbe Pt_1 dovuto indennizzala per le spese sostenute e il corrispettivo dei lavori.
Deduceva, chiariti i confini di proprietà, di aderire alla domanda di apposizione dei termini, “non solo rispetto ai mappali acquistati dalla ma anche in relazione al mappale 2149 che pure confina P_ con la proprietà attorea. Del resto l'accoglimento di una delle domande della resistente porta a concludere che i confini sono determinati dai muri esistenti […]” (pg. 15). Assumeva di non poter essere obbligata a recintare il fondo, opponendosi alla relativa domanda.
pagina 8 di 28 Si opponeva alla richiesta di risarcimento dei danni per l'occupazione del terreno e alla domanda ex art. 614bis c.p.c. Chiedeva mutarsi il rito, non sussistendo i presupposti dell'art. 281 duodecies c.p.c.
Concludeva come in epigrafe.
All'udienza del 19.9.2023, non essendosi costituita la convenuta , pur ritualmente intimata, ne P_ veniva dichiarata la contumacia. Osservato che la avesse svolto domande dirette all'acquisto della CP_1 porzione della particella 515, di proprietà della figlia del ricorrente (mero usufruttuario) veniva ex art. 102 c.p.c. disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , fissandosi per P_ consentire alla convenuta di adempiere l'incombente l'udienza del 19.12.2023, con riserva di esaminare in detta sede, a contraddittorio integro, l'eccezione circa il mancato esperimento della procedura di mediazione.
Si costituiva con comparsa del 7.12.2023, contrastando le pretese della convenuta e P_ aderendo alle domande svolte dal ricorrente.
All'udienza del 19.12.2023 le parti davano atto di aver esperito la mediazione, senza buon esito;
ritenuti non sussistenti i presupposti per la conversione del rito, venivano concessi i termini ex art. 281 duodecies c.p.c., rinviandosi la causa al 7.2.2024 per decisione sulle istanze istruttorie, udienza di cui veniva disposta la trattazione ex art. 127ter c.p.c. Depositate dalle parti le memorie, con ordinanza dell'11.3.2024 veniva ammesso l'interrogatorio formale di attore e terza chiamata e la prova per testi, su alcuni dei capitoli articolati dalla convenuta. Il 7.5.2024 le parti rendevano l'interrogatorio e venivano escussi i testi , (di parte convenuta) e Per_2 Tes_2 Tes_3 Controparte_5
(di parte ricorrente/terza chiamata). All'esito, con ordinanza dell'8.5.2024 veniva Controparte_6 disposta CTU1, affidata alla Geom. che depositava la relazione il 28.10.2024. All'esito la Per_3 1 Questo il quesito articolato: “Letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (se necessario, anche accedendo a pubblici uffici per il reperimento della documentazione strettamente necessaria all'incarico):
1) Descriva lo stato dei luoghi (siti in Montecchio Maggiore - Vi), dandone rappresentazione grafica e fotografica;
2) accerti dove corra il confine in contestazione tra il terreno in usufrutto al ricorrente, di proprietà della terza chiamata (censito al foglio 3, mapp. 515) e gli immobili di proprietà della convenuta verificando i titoli originari, in particolare gli atti di frazionamento di rilievo e facendo riferimento, quale extrema ratio, alle mappe catastali;
il CTU a tal fine considererà inclusa nella proprietà della terza chiamata/in usufrutto al ricorrente la porzione terminale del fondo, posta oltre il vigneto, ubicata sul retro del fabbricato del ricorrente, individuato catastalmente ai mappali 516 sub 1 e 516 sub 2 del foglio 3 del C.F. del Comune di Montecchio Maggiore, al di là del muro di contenimento della scarpata;
3) una volta accertati i confini, proceda ad individuare i punti ove possono essere apposti i termini tra i fondi contigui;
4) accerti, all'esito del predetto accertamento, se la convenuta occupi parte dei beni di proprietà della terza chiamata/in usufrutto al ricorrente, in particolare la su menzionata porzione terminale del fondo, predisponendo apposita planimetria da cui risulti la misura esatta del suolo eventualmente occupato;
5) ricostruisca, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e di quanto dichiarato dalle stesse in udienza e dai Tes_ testi escussi (in particolare, teste ), il valore delle piantagioni/costruzioni/opere realizzate sull'area occupata dalla CP_ dal 2012 in poi: in particolare il CTU determini (a) quale fosse il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera e se l'asserito corrispettivo di € 20.000,00 possa ritenersi congruo o (b) quale sia l'aumento di valore recato al fondo dalla convenuta. A tal fine, il CTU stimi quale fosse il valore del fondo prima dei lavori del 2012 e il valore del fondo, all'attualità: pagina 9 di 28 causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza dell'11.6.2025, con termine per note conclusive, depositate da ricorrente/terza chiamata e convenuta. A detta udienza le parti precisavano le conclusioni suesposte e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. L'eccezione di improcedibilità, reiterata dalla convenuta anche nelle conclusioni da ultimo rassegnate, deve essere rigettata, essendo stata esperita nel corso del giudizio nuova mediazione, con esito negativo (cfr. allegati costituzione ). P_
3. Pare anzitutto opportuno descrivere lo stato dei luoghi, ben descritto nella relazione di CTU (cfr. pagg.4 ss), cui può pertanto rinviarsi. La controversia ha ad oggetto una parte della particella m.n. 515, che a sua volta è un terreno collocato ad ovest di un aggregato urbano composto da edifici disposti in continuità in una zona collinare del Comune di Montecchio Maggiore.
L'area contesa, attualmente, si raggiunge tramite una striscia di terreno frammentata dalle proprietà vicine, avente accesso da via Salita Castelli, strada di limitata larghezza con pendenza a tratti abbastanza accentuata.
Più nel dettaglio, l'area è una porzione terminale del m.n. 515 di proprietà/in usufrutto ai (cfr. Pt_1 relazione CTU, pag. 5), per lo più adibito a vigneto.
L'area contesa, in realtà di ca. 40 mq. – cfr. relazione CTU, pag. 14 - è posta oltre il vigneto e sul retro del fabbricato dei (m.n. 516), al di là di un muro di contenimento. L'area è limitrofa a dei Pt_1 fabbricati (censiti al C.F. del Comune di Montecchio Maggiore, foglio 3 mapp. 521 sub 1-2-3 e 522 sub
3) già di proprietà della , da questa ceduti alla P_ CP_1
Come chiarito dalla CTU l'area è attualmente, di fatto, utilizzata come pertinenza esterna ad uso esclusivo dell'abitazione della Ciò in ragione della sua particolare conformazione, in quanto la CP_1 porzione è materialmente separata dai fabbricati di proprietà dei da un muro di contenimento e Pt_1
CP_ 6) determini il valore locativo della porzione di terreno nella disponibilità della dall'aprile 2018 all'attualità” pagina 10 di 28 dal resto della particella m.n. 515 dal prosieguo del muro di contenimento/dalla recinzione (cfr. relazione CTU, pagg. 6 ss); l'area è poi sostanzialmente alla stessa altezza dei terreni pertinenziali all'abitazione della , già (cfr. relazione CTU, pag. 5 e mappa su riportata;
cfr. doc. 18 P_ CP_1 convenuta); l'area in sé è costituita da una piccola porzione di terreno, in parte adibita a giardino/orto e su cui insisteva già in precedenza una tettoia, cfr. doc. 18 convenuta).
È poi stato provato in giudizio che sull'area la nel 2011-2012 realizzò degli interventi, CP_1 ristrutturando la tettoia ivi già presente (doc. 18 convenuta, da cui emerge la pregressa condizione della tettoia e dell'area limitrofa) e sistemando la piccola porzione di terreno, ponendo anche delle lastre per il calpestio sull'area adibita a prato;
in tale contesto fu in parte anche risistemata la muretta di confine.
In corso di causa è stato infatti escusso , titolare dell'impresa che eseguì i lavori che, Testimone_4 interrogato sui capitoli articolati da parte convenuta, ha confermato di aver eseguito sui luoghi vari lavori, su indicazione della “1) Vero che la scala di colore rosso ripresa nelle foto all.2 che si CP_1 rammostra al teste è stata portata dalla all'atto dell'acquisto dell'immobile dalla per CP_1 P_ raggiungere il mappale 2149;
Non so chi l'ha portata là, io la trovai già là quando feci i lavori tant'è che l'ho presa e ho usata anche io per farli. Adr. “quando è che ha fatto i lavori? Di che si trattava?” Direi nel 2012, ho fatto dei lavori all'esterno ho risistemato una recinzione e rifatto una tettoia, in generale ho risistemato
l'esterno. […]
17) Vero che la rete gialla è stata sostituita dalla nel 2012 con una rete di colore verde CP_1 come da all.4 che si rammostra la teste;
Sì, confermo il lavoro l'ho fatto io, ho sostituito la rete ma anche i paletti.
18) Vero che la mura verticale che si innalza verso via Salita Castelli è stata rialzata nel 2012 dalla ponendovi due file di mattoni e la recinzione in sostituzione della precedente come da foto che si CP_1 rammostrano al teste (all.16);
Sì confermo che ho alzato il murettino nella parte laterale, come nelle foto che si vedono, prima c'era un muretto ma era più basso e anche lì ho messo rete e paletti. Nella parte restante del muro ho solo sostituito rete e paletti.
22) Vero che per l'esecuzione delle opere sul terreno oggetto di causa (ricostruzione dei pilastri e della pavimentazione della tettoia, sostituzione del coperto, rivestimento dei muri e specifichi il teste quali altre opere) la corrispondeva nel 2012 al la somma di € 20.000,00, dica il CP_1 Testimone_4 teste
Sì confermo, i lavori hanno riguardato inoltre il rifacimento della recinzione e dei paletti di cui le ho già detto e di parte della muretta, lo smaltimento di tutto il materiale che c'era, l'impiastrellatura del pagina 11 di 28 sottotettoia e della muretta a lato ma anche la sistemazione del giardino. Al teste viene esibito il doc.
18 attoreo: Sì, confermo, ho fatto sostanzialmente tutto io quello che vedo nella sesta e settima foto.
L'importo che mi ha pagato più o meno si aggirava sui 20.000,00. Emisi fattura o comunque ricevuta sono anche passati più di dieci anni. Il pagamento avvenne in più tranche mi pare con assegni e bonifici.”.
4. Ciò premesso, si possono esaminare le domande delle parti.
Si esamina, in ordine logico, la domanda di accertamento dei confini, nell'ambito della quale la ha CP_1 inserito la propria domanda tesa a dimostrare i confini “reali”, ossia che il mappale 521 di sua proprietà includerebbe anche i 40 mq sul mappale catastalmente individuato al n. 515 per cui è causa.
La convenuta sostiene infatti che il confine “reale” tra le due proprietà dovrebbe essere individuato facendo riferimento non alle mappe catastali, ma alle mura di recinzione, il loro prolungamento, la muretta (ora ricoperta da mattoni) posta a nord del terreno, il che porterebbe a ritenere che i 40 mq debbano ricadere in realtà all'interno della sua proprietà.
Deve ricordarsi che l'azione di regolamento dei confini ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà e volta a eliminare un'incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
L'incertezza in merito all'esatta collocazione della linea di confine, presupposto dell'azione, può essere sia oggettiva, esaurendosi in un possesso promiscuo determinato dall'assenza di delimitazione in fatto tra i due fondi, sia soggettiva, laddove il confine tra i fondi risulti ben delineato, ma un proprietario confinante ritenga che non sia quello effettivo.
Con l'azione di accertamento dei confini le parti non pongono in discussione i relativi titoli di proprietà
- in ciò distinguendosi dall'azione di rivendicazione, parimenti avente natura petitoria, la quale presuppone invece una contestazione sul titolo di proprietario -, ma, dandoli pienamente per validi, chiedono di eliminare incertezze e contestazioni in merito all'esatta ubicazione della linea di confine tra fondi confinanti (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 4703 del 27.5.1997).
Ciò premesso, la domanda di regolamento dei confini – cui ha aderito anche la convenuta – è ammissibile, divergendo le parti nell'individuare l'esatta ubicazione della linea di confine tra il mappale n. 515 di ricorrente/terza chiamata e i mappali di proprietà della convenuta (foglio 3, m.n. 521, sub. 2, sub. 5 e part. 2149) avendo la convenuta chiarito che a suo avviso i confini tra le proprietà dovrebbero esser fatti coincidere con le mura/altri oggetti materialmente posti in loco, conclusione contestata dalle altre parti.
Tanto premesso, si può procedere ad esaminare nel merito le contrapposte domande svolte ex art. 950
c.c. con una ulteriore precisazione: anche se ricorrente e terza chiamata (in adesione) hanno proposto pagina 12 di 28 detta domanda e anche quella di riconsegna, indistintamente, nei confronti di entrambe le convenute, la domanda deve intendersi correttamente proposta nei confronti della sola (non essendo più CP_1 pacificamente la proprietaria dei beni confinanti). P_
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 950 c.c. riconosce al Giudice poteri più ampi rispetto a quelli inerenti alle controversie di rivendica, concedendogli ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria di importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle risultanze delle mappe catastali (cfr. tra le varie Cass. Sez. II, ord. n. 10063 del 25/4/2018).
È stato poi chiarito che “In tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali (art. 950 cod. civ.) è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine, con la conseguenza che la parte che eventualmente si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale mezzo sussidiario di prova ha l'onere di indicare gli specifici elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente accertata la linea di confine controversa.” (Cass. Sez. II, sent. N. 28103 del
30/12/2009 e Cass. Sez. II, ord. n. 20691 del 9/8/2018)
Ancora, l'onere di indicare gli elementi utili a ricostruire il confine grava su entrambe le parti, non essendo applicabile il principio “actore non probante reus absolvitur”.
Sebbene il legislatore non abbia stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili, la giurisprudenza ritiene che abbiano rilievo fondamentale e preliminare i titoli di acquisto e le planimetrie ivi allegate ovvero i frazionamenti allegati agli atti di divisione, se richiamati dalle parti: in particolare, si è osservato che “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti.” (Cass. Sez. VI, ord. n. 12327 del 23.6.2020). Rilievo fondamentale è dato in particolare
(laddove esistente) all'atto con cui i terreni - se originariamente di proprietà di un solo soggetto -furono divisi e al confine ivi indicato (eventualmente anche attraverso un richiamo a planimetrie o tipi di frazionamento).
4.1. Tanto premesso, la convenuta non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare la sua tesi, ossia che il confine dovrebbe essere individuato facendo riferimento alle mura e agli elementi presenti in loco.
Può osservarsi che in sé per sé chi abbia realizzato detti elementi (se i danti causa della convenuta o i pagina 13 di 28 danti causa delle altre parti – come ritenuto provato nel giudizio tra il distinto giudizio tra la e il P_ ricorrente, cfr. doc. 8 ricorrente, pag. 4 – ma sull'esatto valore di dette sentenze nei confronti della convenuta si tornerà di seguito) è in sé circostanza non significativa, posto che l'indicazione delle mura o degli altri elementi architettonici indicati dalla convenuta, quale dato cui ancorare i confini ex art. 950
c.c., potrebbe al più rilevare solamente ove gli stessi siano richiamati negli atti traslativi della proprietà dei relativi fondi – e, in ultima analisi, di un ipotetico atto con cui l'originario unico proprietario dei beni li abbia materialmente divisi;
ad es. un atto di divisione o un atto di vendita della singola porzione
– o laddove gli stessi siano concordemente stati indicati, nel corso degli anni, dai proprietari dei terreni limitrofi come individuazione materiale del confine.
La non ha tuttavia dato prova che detti elementi siano mai stati presi a riferimento in qualche sede CP_1 per la distinzione materiale dei confini tra le proprietà; i vari capitoli di prova orale articolati dalla CP_1
e disattesi non sono diretti a provare che danti causa della convenuta e danti causa dei Pt_1 ritenessero detti elementi come dato utile a ricostruire i confini – il che potrebbe in ipotesi rilevare con riferimento alle domande ex art. 950 c.c. – ma piuttosto quali fossero i soggetti che realizzarono detti elementi, al fine di provare un possesso utile ad usucapire (ma su tale profilo assumono rilievo, per i motivi che si diranno, le sentenze rese nel processo tra la e il ). P_ Pt_1
4.2. In assenza di altri elementi, per individuare il confine tra le proprietà deve farsi dunque riferimento al criterio sussidiario delle mappe catastali.
L'accertamento dei confini controversi, pertanto, è stato demandato alla CTU. Quest'ultima ha quindi fatto riferimento al dato catastale e ha anzitutto ricostruito la storia catastale delle proprietà (cfr. relazione CTU, pagg. 12 ss) osservando che “Come si può notare dal primo stadio della mappa di impianto all'ultimo stadio della mappa wegis la sagoma della particella 515 è rimasta invariata.” (cfr. relazione CTU, pag. 13).
Ha quindi proceduto a dei rilievi topografici per individuare e accertare con estrema precisione la posizione del confine, individuando i dati geometrici registrati digitalmente per ogni punto rilevato, propedeutici per una successiva apposizione materiale dei termini tra i due fondi contigui, rilevando, al termine di questa operazione che “[…] risulta che il confine tra le proprietà dei soggetti in causa, cade diversamente rispetto a quello materialmente posizionato in loco, risultando l'area contesa di superficie pari a 40 mq, non appartenente alla proprietà della Signora bensì, di diritto e di CP_1 fatto, appartenente alla particella 515, in usufrutto al sig. e in nuda proprietà alla Parte_1
Signora […]” (cfr. relazione CTU, pag. 14), rappresentando così graficamente il confine P_ tra le proprietà (per la convenuta, il solo m.n. 521), l'area occupata dalla e i possibili punti in cui CP_1 apporre i termini: pagina 14 di 28 Su tali conclusioni della CTU - espresse a seguito di relazione in parte qua chiara, precisa e convincente, che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria – le parti non hanno mosso rilievi (il CTP di parte , ha svolto osservazioni con riferimento ad altri profili). CP_1 Pt_4
Si condivide pertanto pienamente l'accertamento dei confini svolto dalla CTU, rappresentati dalla linea gialla nell'immagine elaborata dal CTU a pagina14 della Consulenza Tecnica d'Ufficio del 28.10.2024
e soprariportata.
Conseguentemente, la domanda riconvenzionale subordinata della tesa a dimostrare che in realtà i CP_1
40 mq per cui è causa ricadrebbero nei beni di sua proprietà, è infondata e deve essere rigettata.
5. Appurato che l'area per cui è causa rientra nella proprietà , devono essere esaminate le Pt_1 domande di usucapione. Nell'esame di tali domande si inserisce la questione del giudizio promosso nel
2012 dalla per far valere l'usucapione dell'area, definito dalle varie sentenze che hanno P_ rigettato la domanda della contumace (docc. 8, 11 e 14 ricorrente), sull'assunto che la non P_ avesse provato un effettivo possesso, utile ad usucapire (cfr. in particolare sentenza Corte d'Appello, doc. 11, pag. 15).
La ha eccepito che detto giudizio e i relativi atti e documenti ivi prodotti non le sarebbero CP_1 opponibili, essendo il procedimento svoltosi senza la sua partecipazione (avendolo la avviato P_
pagina 15 di 28 quando non aveva più il possesso dell'area – per averlo trasferito alla cfr. comparsa di risposta, CP_1 pagg. 3-4).
L'eccezione è infondata. Ex art. 2909 c.c. “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. È appena il caso di osservare che per “avente causa” deve intendersi un soggetto che sia subentrato nella posizione giuridica di una parte successivamente all'avvio del giudizio.
Nel caso di specie la , allorché propose il giudizio d'usucapione (fine 2011/inizio 2012, P_ risalendo la citazione di primo grado al 7.12.2011, cfr. doc. 4 ricorrente) aveva già ceduto gli immobili di sua proprietà limitrofi alla porzione di terreno per cui è causa alla nel marzo 2010 (doc. 5.2 CP_1 ricorrente).
La ha tuttavia in questa sede dedotto di voler congiungere ex art. 1146, co. 2 c.c. il suo asserito CP_1 possesso a quello della (e dei suoi danti causa, cfr. comparsa, pag. 9). P_
In quest'ottica – quanto alla relazione di fatto, nella prospettazione della convenuta integrante un possesso – la può essere individuata come avente causa della , sicché le sentenze rese nel CP_1 P_ procedimento tra la e il spiegano dunque efficacia nei confronti della nella parte P_ Pt_1 CP_1 in cui hanno escluso che la o i suoi danti causa avessero mai esercitato, sull'area de quo, un P_ possesso utile ad usucapire.
Laddove poi non si dovesse ritenere la come avente causa della – ma la stessa CP_1 P_ prospettazione della convenuta porta a tale conclusione – le sentenze avrebbero comunque efficacia nei suoi confronti: si ricorda che “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto” (Cass.
Sez. III, ord. n. 18062 del 5/7/2019; cfr. Cass. Sez. II, ord. n. 2322 del 25/1/2023).
Poiché il diritto della nella stessa prospettazione della convenuta, si fonderebbe e presupporrebbe CP_1
l'asserito possesso della , le sentenze che nel giudizio tra quest'ultima e hanno escluso P_ Pt_1 la sussistenza di detto possesso avrebbero comunque efficacia riflessa nei confronti della . P_
La domanda diretta all'accertamento dell'usucapione ventennale è dunque infondata, posto che la relazione di fatto della col bene, in disparte della sua qualificazione, è iniziata solamente nel 2010 CP_1
e dovendo ritenersi accertato, con passaggio in giudicato, che i danti causa della (la e i CP_1 P_ suoi predecessori) non avessero mai posseduto l'area. La domanda deve essere rigettata.
6. La domanda riconvenzionale di usucapione decennale ex art. 1159 c.c. deve pure essere rigettata.
pagina 16 di 28 I hanno dedotto che non sussisterebbero i presupposti della norma, anche perché la , Pt_1 P_ nell'ambito dell'altro giudizio, avrebbe dedotto che avrebbe concesso l'area in uso alla in forza di CP_1 un comodato (risalente al 2012, cfr. doc. 15, seconda memoria 183 nel proc. r.g. 574/2012, cap. P_
3, pag. 3), circostanza che sarebbe stata confermata dalla escussa come teste in detta sede, CP_1 all'udienza dell'11.6.2014 (cfr. doc. 7 ricorrente).
Quanto al valore delle dichiarazioni rese dalla nel distinto giudizio, ad esse può al più attribuirsi la CP_1 valenza probatoria riconosciuta dall'art. 2735, co. 1, seconda parte c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, non dotate di efficacia di piena prova ma che possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del Giudice.
Nel distinto giudizio la ha dichiarato di aver visto l'immobile per la prima volta nel 2009 e che “la CP_1 sig.ra mi informò che stava per avviare una pratica di usucapione dell'orticello [n.d.r.: P_ trattasi dell'area oggi contesa]. Dichiaro, altresì, che la sig.ra mi telefona, almeno una volta al mese, per coltivare pomodori, insalate e piantine. Dichiaro che non v'è alcun accordo con la sig.ra . P_
Io ho un comodato d'uso inerente all'utilizzo dell'orto. La sig.ra viene abitualmente a coltivare P_
l'orto preannunciandosi con una telefonata […] dichiaro che sono a conoscenza del fatto che mio marito ha sottoscritto un preliminare […].
Nel preliminare cui la fece riferimento (prodotto anche in questa causa, doc.
5.1. ricorrente - CP_1 genericamente contestato dalla convenuta in questo giudizio) concluso tra il marito della CP_1 [...]
e la si dichiara “[…] la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza e accetta CP_7 P_ che la parte di corte dell'abitazione fino alla mura di recinzione per circa 40 mq di superficie risulta di proprietà del signor […] ma che la parte venditrice dichiara di aver il possesso Parte_1 esclusivo da oltre vent'anni. Si precisa che la parte venditrice si renderà disponibile anche dopo il rogito notarile a testimoniare il possesso qualora la parte acquirente intenda presentare a proprie spese pratica di usucapione […]”. È appena il caso di evidenziare che la contestazione dell'accordo operata nel presente giudizio dalla è del tutto generica, non avendo la convenuta contestato che il CP_1 marito avesse sottoscritto detto documento e avendo, come teste, ammesso di conoscerlo – di tal ché può ritenersi provato che la convenuta ne conoscesse anche il convenuto, al momento dell'acquisto del
2010 dalla . P_
Tanto premesso, le dichiarazioni rese dalla nel distinto giudizio non sono concludenti per CP_1 dimostrare – come vorrebbero i – che la relazione di fatto tra convenuta e bene per cui è causa Pt_1 debba essere qualificata come detenzione (perché derivante un comodato con la ). Le P_ dichiarazioni della sull'esistenza di detto comodato paiono infatti strumentali a supportare la CP_1 versione della convenuta contumace nell'altro giudizio, ossia che persistesse in suo favore il possesso pagina 17 di 28 dell'area ceduta nel 2010 alla (versione propedeutica alla domanda di usucapione svolta dalla CP_1
in detta sede). Più verosimilmente, non fu mai concluso alcun comodato tra la e la P_ P_ CP_1 sicché dall'acquisto del bene può dirsi che quest'ultima, effettivamente, lo possedette.
La non ha tuttavia provato di aver acquistato il bene per cui è causa (ossia i 40 mq della part. m.n. CP_1
515) in buona fede dalla : anzitutto, la convenuta non ha prodotto copia dell'atto (di cui il P_ ricorrente ha prodotto solo la nota di trascrizione), quindi non può dirsi che nello stesso si dava atto del trasferimento della porzione per cui è causa. In secondo luogo, dalla lettura del preliminare tra il marito della unitamente alle dichiarazioni rese da quest'ultima come teste nel giudizio promosso dalla CP_1
contro , può ritenersi provato che la fosse, al contrario, ben consapevole che l'area P_ Pt_1 CP_1 per cui è causa non appartenesse alla (tanto che nel preliminare si chiariva che la stessa avrebbe P_ dovuto formare oggetto di una “pratica d'usucapione”).
Potendo dunque al più dirsi che la ebbe il possesso dell'area, ma solo dal 2010, considerata CP_1
l'assenza degli ulteriori presupposti per l'usucapione abbreviata, la relativa domanda dovrà essere rigettata.
7. La domanda riconvenzionale ex art. 938 c.c. svolta dalla convenuta in ragione degli interventi posti in essere sull'area per cui è causa nel 2011 e 2012 e di cui si è detto è infondata, difettando due dei requisiti per l'integrazione della fattispecie ossia (i) la realizzazione di una costruzione e (ii) la buona fede.
7.1. Quanto al primo requisito, si ricorda che per l'art. 938 c.c. si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria idonea alla permanenza del suo interno di persone o di cose (cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 22997 del 16/9/2019). Gli interventi realizzati dalla sull'area per cui è causa non si sono concretati nella realizzazione di una CP_1 costruzione nel senso su detto, avendo la semplicemente ristrutturato una precedente tettoia già CP_1 presente nell'area, e risistemato le limitrofe mura e aree destinate a verde.
7.2. Quanto alla buona fede, si ricorda che “L'art. 938 cod. civ., che consente al giudice di attribuire al proprietario della costruzione eseguita su una parte dell'altrui fondo attiguo la proprietà del terreno occupato, presuppone la convinzione del costruttore che la sua proprietà abbia confini diversi da quelli reali, a tal punto da ritenere che gli appartenga anche una porzione del terreno del proprio confinante;
la buona fede di cui al quarto comma dell'art. 936 c.c., invece, è rappresentata dalla convinzione del costruttore di essere proprietario del fondo su cui realizza la costruzione e richiede la dimostrazione dell'esistenza di un titolo di proprietà, derivativo o originario” (Cass. Sez. II, ord. n.
9093 del 12/4/2018).
pagina 18 di 28 Dagli elementi acquisiti può dirsi provato che la fosse ben consapevole che la porzione per cui è CP_1 causa non rientrasse nella sua proprietà (posto che sapeva, in base al preliminare sottoscritto dal marito, che per la stessa si sarebbe dovuta avviare una “pratica d'usucapione” e al più poteva ipotizzare che la stessa aveva ad oggetto un diritto di proprietà).
8. Stante il rigetto delle domande riconvenzionali dirette ad accertare che la porzione di 40 mq del m.n.
515 è (i) inclusa nella proprietà della convenuta;
(ii) comunque stata usucapita;
(iii) acquisita ex art. 938 c.c., ed essendo pacifico che la convenuta sta occupando sine titulo l'area, deve pure essere accolta la domanda del ricorrente di riconsegna dell'area, libera di persone e cose. Per l'effetto la convenuta deve essere condannata a riconsegnare la porzione di terreno indebitamente occupata, non ricompresa nei confini della loro proprietà, per come accertata dal CTU.
9. Entrambe le parti hanno chiesto apporsi i termini (il ricorrente chiedendo l'apposizione di una vera e propria recinzione, il convenuto dei “cippi”).
Va chiarito che l'azione ex art. 951 c.c. è, per l'appunto, diretta non a distinguere le proprietà confinanti con recinzione o altri accessori, ma esclusivamente all'apposizione dei “termini” intesi come
“segni materiali che individuano materialmente il confine”. Di norma, i termini vengono posti solo in alcuni punti del confine, per poterlo ricostruire da un punto visivo (e quindi, se il confine curva o svolta, i termini andranno posti nel punto di torsione).
Ciò chiarito, la domanda di apporsi una recinzione, esaurendosi nella richiesta di far luogo a una specifica opera, ancorché come mezzo di apposizione dei termini, trascende dal contenuto dell'azione di cui all'art. 951 c.c. (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 1850 del 8/3/1996) e in sé per sé non è accoglibile posto che (ferma la libertà, per parte ricorrente nei limiti previsti dalla legge, di farlo in autonomia,) la menzionata disposizione prevede unicamente il diritto delle parti di porre i termini (nel senso ristretto di mezzo di identificazione del confine, ad esempio tramite un cippo), a spese comuni.
Ciò premesso, la CTU ha proceduto ad individuare i punti in cui dovranno essere posti i termini, mediante la ricostruzione grafica su riportata (cfr. relazione CTU, pag. 14). Ricorrente e convenuta costituita vanno quindi autorizzati all'apposizione dei relativi termini, a spese comuni, ai sensi dell'art. 951 c.c., nei punti individuati dalla CTU.
10. Il ricorrente ha altresì chiesto la rimozione delle opere realizzate negli anni dalla (rialzo del P_ muro di contenimento) e dalla a spese delle convenute. CP_1
La convenuta si è opposta alla domanda, operando a suo avviso l'art. 936 c.c. (la ha eccepito, pur CP_1 sinteticamente, anche la decadenza prevista dalla norma, sul rilievo che “[…] la rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dalla notizia dell'incorporazione […]” (cfr. comparsa, pag. 15) e ha anche chiesto il riconoscimento in suo favore dell'indennizzo previsto dalla norma. pagina 19 di 28 Ricorrente e terza chiamata si sono opposti a tale difesa, deducendo che difetterebbero i requisiti previsti dalla norma, non essendo a loro avviso state provate dalla convenuta la buona fede della CP_1 il decorso del termine semestrale, la scienza e la mancanza di opposizione del (da ultimo note Pt_1 conclusive, pag. 4).
10.1. I rilievi dei non sono condivisibili. Pt_1
Anzitutto, occorre evidenziare che lo stesso ricorrente è stato alquanto generico nell'individuare quali sarebbero le opere da rimettere in pristino. A suo avviso, la sull'area realizzò una prima opera, P_ ossia l'innalzamento del muro di contenimento;
la poi ha eseguito le ulteriori opere di cui si è CP_1 detto, nel 2012 – sostituzione di parte della rete sovrastante detto muro, della tettoia, con rifacimento della pavimentazione e delle colonne della stessa, del muro dietro di essa e risistemazione anche del terreno posto dinnanzi ad essa.
Ciò chiarito i requisiti menzionati dai sono tra di essi alternativi. In base all'art. 936 c.c. il Pt_1 proprietario del fondo ha diritto di ritenere o obbligare colui che ha realizzato le piantagioni, costruzioni o opere sul proprio fondo, ma […] “non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.”
Il mancato rispetto del termine decadenziale assorbe, dunque, la questione del se le opere siano state fatte a conoscenza del proprietario e senza sua opposizione o sul se siano state fatte dal terzo in buona fede oppure no.
10.1.1. Nel caso di specie, è anzitutto decaduto dal diritto di chiedere la rimozione. Parte_1
Quanto alle opere realizzate dalla , il ricorrente ha prodotto copia della comparsa depositata P_ nell'appello del giudizio d'usucapione da questa promossa, in cui si si riportano gli stralci della seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. depositata in detta sede all'odierne ricorrente (cfr. doc. 10, pag. 7).
Per quanto qui rileva, il cap. 3 era così articolato: “vero che nel 1998 il muro di Parte_5 contenimento realizzato dal padre del signor posando un blocco di calcestruzzo prefabbricato Pt_1 di circa 20-30 cm sopra il predetto muro e che il signor contestò tale opera inviando anche Pt_1 lettera raccomandata (doc. 8)”; il cap. 6 era così articolato “vero che nel mese di aprile 2012 la signora ed il marito hanno eseguito lavori di ulteriore innalzamento del muro di collocamento CP_1 collocandovi sopra una rete (doc. 8) e che anche tale iniziativa è stata contestata dal signor ”. Pt_1
pagina 20 di 28 In base al contenuto della memoria dello stesso ricorrente, può dirsi quindi che questi almeno già nel
2015 (anno in cui fu definito il giudizio di primo grado) fosse a conoscenza delle opere realizzate dalla
; rispetto ad esse è quindi decaduto dal diritto di chiederne la rimozione. P_
10.1.2. Quanto agli interventi della essi risalgono, come confermato anche dal teste , al CP_1 Tes_2
2012 (quando fu posta la rete sul muro di contenimento e contestualmente fu anche rifatta la tettoia).
Nuovamente, in base alla stessa memoria depositata nel precedente giudizio dal , può dirsi Pt_1 provato che egli ne fosse a conoscenza nel corso del primo grado (e quindi, almeno nel 2015).
Peraltro, come emerge anche dalle fotografie della convenuta (doc. 18) i lavori sull'area furono alquanto incisivi. Non è verosimile che un soggetto che è stato riconosciuto come esclusivo possessore dell'area e che poteva dunque accedervi – come il – non si avvedesse degli stessi;
la stessa Pt_1 documentazione del ricorrente (una fotografia scattata quando i lavori erano in corso, doc. 18.03) depone del resto in tal senso.
10.1.3. Resta assorbito l'esame circa la sussistenza o meno della buona fede in capo alla convenuta.
10.2. Chiarito che non può chiedere la rimozione delle opere, può essere esaminata Parte_1 la domanda della convenuta, diretta al riconoscimento di una indennità.
I hanno dedotto che comunque questa non spetterebbe posto che “[…] Da tutto quanto esposto Pt_1 emerge infine che le “migliorie” costituiscono in realtà, per il ricorrente e la terza chiamata, un'addizione dannosa, non voluta e del tutto inutile, che nessun vantaggio o effettivo incremento patrimoniale fornisce al terreno dei signori , per cui va comunque esclusa la spettanza di alcun Pt_1 indennizzo a favore della convenuta, trattandosi di “un'opera necessariamente destinata alla demolizione” (Cass. 16012/2002; 3112/1995)” (note conclusive, pag. 15).
Detto rilievo è infondato: anzitutto è opportuno rammentare che ““L'art. 936 cod. civ., in tema di opere fatte su suolo altrui, non richiede per la sua applicabilità l'utilità dell'opera realizzata ed il conseguente incremento di valore del fondo, potendo tale elemento influire indirettamente solo sulla scelta del proprietario del fondo tra lo "ius tollendi" ed il diritto di ritenere l'opera, ovvero, nei casi in cui lo "ius tollendi" non è ammesso o non è esercitato, sulla determinazione dell'indennità spettante all'autore dell'opera, dovuta nella minor somma tra il valore dei materiali ed il prezzo della mano
d'opera e l'aumento di valore subito dal fondo” (Cass. Sez. II, sent.n. 713 del 26/1/1998).
I precedenti menzionati dai sono inconferenti, riferendosi ad ipotesi – peraltro rese con Pt_1 riferimento all'art. 1150 c.c. - in cui la miglioria o l'opera sia abusiva e soggetta alla demolizione
(ipotesi questa in cui deve escludersi anche l'indennizzo ex art. 936 c.c., cfr. tra le varie Cass. Sez. II, sent. n. 1237 del 25/1/2016).
pagina 21 di 28 Nel caso di specie non è stato tuttavia dimostrato o è emerso nel corso della CTU che le opere realizzate dalla o dalla siano abusive. P_ CP_1
Non rileva, quanto al riconoscimento dell'indennità, la sussistenza o meno in capo alla della CP_1 buona fede, trattandosi di requisito non previsto dall'art. 936, co. 2 c.c. (e invero non rilevante anche ai sensi dell'art. 1150 c.c., se non ai fini della gradazione dell'indennità ex art. 1150 co. 2 c.c.
Alla spetta quindi l'indennità prevista dall'art. 936 c.c., dovuta in ogni caso nelle ipotesi in cui lo CP_1 ius tollendi non sia ammesso o non è esercitato.
Ciò premesso, la ha allegato – e la circostanza può dirsi provata dalla testimonianza del teste CP_1
– di aver sostenuto esborsi per ca. 20.000 € per le opere in oggetto (il non ha confermato Tes_2 Tes_2 approssimativamente l'importo, riferendo di aver verosimilmente allegato fattura).
La CTU, in evasione del quinto quesito, ha concluso che “il valore delle opere realizzate dalla signora dal 2012 in poi, sulla particella 515, nella porzione di terreno da essa occupata, è stato CP_1 ricostruito elaborando un preventivo di spesa con i prezzi dei materiali e della manodopera ricercati e contenuti nel prezziario della Regione Veneto.
Tali opere, essendo delle migliorie, comportano un aumento di valore al fondo, inteso come intera particella numero 515.
Il valore preventivato delle opere realizzate risulta pari ad Euro 38.000,00 (eurotrentottomila/00).
Si evidenzia pertanto, alla luce di tale ricostruzione e in riscontro al quesito, l'incongruità del corrispettivo di € 20.000,00 (euroventimila/00).
Effettuate poi le apposite ricerche di mercato tramite agenzie immobiliari della zona atte alla vendita di immobili simili a quello oggetto della presente valutazione, si è potuto determinare il valore di mercato del bene.
Sulla scorta del valore di mercato determinato, il C.T.U. propone un valore che tenga conto non solo delle migliorie apportate e come sopra determinate, ma anche delle limitazioni del bene in virtù di alcune caratteristiche, tra le quali, l'importante pendenza della maggior superficie del terreno, la posizione dell'accesso rispetto la viabilità circostante, i diritti gravanti sul bene e le differenze indotte dalle fasi cicliche del mercato immobiliare/edile (valutazioni/svalutazioni) tra l'anno 2012 e l'anno
2024, applicando a tal riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso del 35%.” (cfr. pag. 19). Ha quindi proceduto alla stima del valore del bene.
pagina 22 di 28 In base alle stime del CTU l'aumento del valore è pari ad € 11.904,00 (€ 51.000 – 39.904,00).
La convenuta – dapprima in sede di osservazioni alla CTU, quindi nelle note conclusive, cfr. pag. 7 – ha contestato la ricostruzione della CTU, osservando che la Geom. avrebbe sottostimato il Per_3 valore delle migliorie, in particolare contestando la riduzione operata dalla CTU.
Il rilievo in sé è condivisibile, perché le ragioni della decurtazione del valore indicate dal CTU non paiono rilevanti, considerando le peculiarità dell'area per cui è causa (da intendersi come i 40 mq oggetto di occupazione): la stessa in sé non presenta particolare pendenza (l'intero m.n. 515 è invero collinare, ma i 40 mq per cui è causa sono in piano;
né la pendenza sarebbe comunque rilevante rispetto all'attuale consistenza del bene;
la posizione del bene rispetto alla viabilità circostante pure non pare significativa, dato che i 40 mq risultano comunque pertinenziali ad altri fabbricati;
il riferimento ai
“diritti gravati sul bene” risulta del tutto generico, non venendo gli stessi menzionati dalla Geometra, così come il riferimento all'andamento del mercato. Del resto, ricevute le osservazioni, la CTU non ha meglio sviluppato le sue argomentazioni, limitandosi a ribadire la propria posizione – peraltro incoerentemente, considerando che non ha operato tale decurtazione con riferimento al valore locatizio, come si vedrà.
A prescindere da ciò, tuttavia, non si condividono in assoluto le stime operate dal CTU in parte qua, per le seguenti ragioni. Al CTU era stato demandato di valutare la congruità del costo allegato dalla per € 20.000,00 – e come detto, da ritenersi dimostrato, in ragione della testimonianza del – CP_1 Tes_2 al fine di verificare se il prezzo non potesse ritenersi eccessivo o sproporzionato. La ha Per_3 stimato il valore “congruo” delle opere in € 38.000,00 ma in realtà, stante le acquisizioni probatorie,
l'effettivo esborso della è comunque pari ad € 20.000,00 (tra manodopera e materiali, avendo la CP_1 concordato con chi curò la realizzazione delle opere detto prezzo, pur se inferiore a quello di CP_1 mercato), sicché tale è il “valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera” ex art. 936 c.c.
La CTU ha poi stimato l'aumento di valore del fondo con riferimento all'intero m.n. 515 (per 928 mq), dovendo in realtà considerarsi l'aumento del valore dei soli 40 mq oggetto di causa. Fermo il valore a mq indicato dal CTU – non contestato dalle parti -, pari ad € 43 a mq, il valore venale dei 40 mq è in realtà pari ad € 1.720,00 (40x43). pagina 23 di 28 Avendo la CTU stimato il maggior valore sommando il valore venale del bene con quello di materiali e prezzo di mano d'opera (operazione questa non contestata dalle parti) in realtà, considerato l'effettivo costo di materiali e mano d'opera, sostenuto dalla il valore dei 40 mq per cui è causa per effetto CP_1 degli interventi eseguiti è pari ad € 21.720,00 e l'aumento di valore del fondo è esattamente coincidente ad € 20.000,00 (non avendo la CTU riscontrato che le opere abbiano attribuito maggior valore al fondo, oltre a quello del loro costo né avendo le parti meglio argomentato in proposito).
Coincidendo valore dei materiali e prezzo della mano d'opera effettivamente sostenuti dalla convenuta con l'aumento di valore del fondo, alla dovrà essere riconosciuto, a titolo di indennità, l'importo CP_1 di € 20.000,00.
10.3. Sul predetto importo devono essere riconosciuti, come da domanda della convenuta, rivalutazione e interessi, posto che “In tema di accessione, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 936 cod. civ. dal proprietario del suolo al terzo che sullo stesso abbia realizzato opere e costruzioni con materiali propri costituisce debito di valore, sia che si determini in relazione all'incremento arrecato al fondo sia che abbia riguardo al valore dei materiali e al prezzo della mano d'opera; pertanto il relativo importo, riferito all'epoca dell'incorporazione, deve essere rivalutato alla data della liquidazione.”
(Cass. Sez. II, sent. n. 8657 del 13/4/2006).
Quanto alla modalità di computo di interessi e rivalutazione, la questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del
17.2.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi,
e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Tanto premesso, la somma oggi spettante a titolo di indennità ex art. 936 c.c., pari ad € 20.000,00, rivalutata anno per anno e comprensiva di interessi sul capitale via via rivalutato a far data dall'incorporazione (e dunque dal 21.6.2012, essendo i lavori stati eseguiti nella primavera di tale anno, pur non essendo stata acquisita l'esatta prova del loro termine) ad oggi, è pari ad € 28.326,00.
11. ha chiesto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni per Parte_1
l'occupazione indebita, da liquidarsi in via equitativa, facendo riferimento al valore locativo “a partire dall'avvio della causa di usucapione promossa da ” (cfr. ricorso pag. 4). La domanda è P_ in parte meritevole di accoglimento e solo nei confronti della per le ragioni che seguono. CP_1
11.1. Quanto al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo, si ricorda che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del pagina 24 di 28 proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cass. S.U. n. 33645/2022).
Le S.U. hanno escluso che il danno da mancato godimento del bene occupato costituisca un danno in re ipsa, precisando che la perdita subita – e, dunque, il mancato godimento – deve comunque formare oggetto di allegazione da parte di chi richiede il ristoro del danno “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.” (Cass. S.U, Sent. n. 33645 del 15/11/2022).
In merito alla quantificazione del danno, le SU hanno chiarito che “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
11.2. Quanto alla posizione della , la domanda deve essere rigettata in quanto è pacifico che la P_ contumace abbia cessato di occupare i beni a seguito della cessione alla (2010) e non avendo, per CP_1 il pregresso, provato di aver mai intimato la riconsegna degli stessi beni. Pt_1
11.3. Quanto alla la domanda è fondata, essendo pacifica l'occupazione senza titolo dell'area per CP_1 cui è causa da parte della convenuta, a partire dalla cessione dell'immobile.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato la perdita subita, facendo riferimento al canone locativo (cfr. ricorso, pag. 4). Per tale ragione può essere concesso il risarcimento della perdita subita, ma unicamente dal momento in cui il ricorrente ha manifestato nei confronti della la volontà di CP_1 recuperare i beni e, dunque, dall'invio della prima raccomandata del difensore del in tal senso Pt_1
(12.4.2018, cfr. doc. 16), non risultando precedenti richieste di restituzione, nei confronti di detta parte.
Alla CTU è stato quindi chiesto di stimare il valore locatizio dei 40 mq occupati;
la CTU ha quindi quantificato tale valore, anno per anno, determinandolo (cfr. relazione CTU, pag. 19) sulla base del pagina 25 di 28 possibile valore locatizio per l'intera particella (928 mq), attualizzato di anno in anno.
Ha quindi stimato il valore locatizio per i 40 mq occupati, dall'aprile 2018 al settembre 2024 (ultimo mese prima del deposito della relazione) in € 4.056,00.
Si condivide pienamente l'operato del CTU, in parte qua. I non hanno mosso rilievi al modus Pt_1 operandi del CTU, così come la convenuta (che ha solo censurato la mancata decurtazione del valore, rispetto alla stima operata con riferimento all'indennizzo ex art. 936 c.c., mancata decurtazione che tuttavia è condivisibile per le ragioni su esposte).
Si condivide pertanto pienamente l'operato della CTU. Si utilizzeranno pertanto le stime della CTU, per liquidare la perdita subita dal , con la seguente precisazione: andranno riconosciute altre tre Pt_1 mensilità per ottobre, novembre e dicembre 2024 e altre 7 per i primi sette mesi del 2025 (in ragione della data di deposito della presente sentenza), liquidate in base al valore a mq stimato dal CTU (1,30
€) per € 52 a mese (1,30 x 40), per ulteriori € 520,00 (52 x 10 mensilità).
A ristoro del danno per il periodo dall'aprile 2018 al luglio 2025, compreso devono dunque essere riconosciuti € 4.576,00 (4.056,00 + 520), somma già attualizzata.
Detta somma va compensata parzialmente con quella riconosciuta alla convenuta a titolo di indennità
(€ 28.326,00), con la conseguenza che risulta un credito della per € 23.750,00 (28.326,00 – CP_1
4.576,00).
deve dunque essere condannato a versare alla il predetto importo. Per quanto Parte_1 CP_1 attiene, poi, al periodo intercorrente tra il deposito della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
12. ha chiesto la condanna della convenuta a partire dalla proposizione della domanda di Pt_1 usucapione, senza indicare un termine finale della pretesa, lasciando intendere di voler chiedere la condanna anche per le mensilità successive alla sentenza.
Per le eventuali mensilità successive all'emissione della sentenza, la domanda avrebbe ad oggetto una condanna pro futuro. Sul punto si può osservare che “Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione” (Cass. Sez. III, n. 16621 del 19/6/2008; in senso conforme cfr. Cass. Sez. III, n. 19895 del 6/10/2015). Si tratta di una impostazione condivisibile, pagina 26 di 28 supportata dall'osservazione per cui i casi in cui è adottabile una condanna pro futuro sono specificamente individuati dal legislatore (ad es., artt. 614 bis e 664, co. 1 c.p.c.).
La domanda può quindi essere accolta fino al deposito del presente provvedimento, posto che non è contestato che fino ad oggi la occupi gli immobili;
non potrà essere invece accolta per le mensilità CP_1 successive, presupponendo l'accertamento del perpetuarsi della occupazione (accertamento che, se del caso, potrà essere chiesto in separata sede).
13. Non può essere accolta in questa sede la domanda di applicazione di una misura ex art. 614bis
c.p.c., non essendo emerse – allo stato – ragioni per l'adozione di un provvedimento ai sensi di tale norma.
14. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta nei confronti dei . Pt_1
Stante tuttavia il rigetto di talune domande dei e l'accoglimento della domanda della convenuta Pt_1 di riconoscimento di una indennità ex art. 936 c.c., sussistono i presupposti per compensare, per l'1/2, le spese di lite.
Le spese vengono così liquidate ex l. 27/2012 e artt.
1-11 DM 55/14 (mod. ex DM 147/2022), in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato ex art. 5, co. 1 d.m. 55/2014 e 15 co. 1 c.p.c. (in ragione della consistenza della porzione oggetto di domanda e del suo valore calcolato ai sensi della predetta disposizione) in quello tra € 1.101,00 ad € 5.200,00 –e, precisamente: € 42500 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 851,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 2.552,00 oltre accessori.
Ai dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 98,00 (CU e marca). Per effetto della Pt_1 compensazione, la dovrà essere condannata al rimborso dell'1/2delle spese, ossia € 1.276,00 oltre CP_1 accessori per i compensi e € 49,00 per esborsi.
Nulla sulle spese tra i e la , vittoriosa ma contumace. Pt_1 P_
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti costituite nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande del ricorrente e delle domande riconvenzionali della convenuta:
(a) accerta e dichiara che i confini tra il terreno di nuda proprietà di , in usufrutto ad P_
, catastalmente censito al C.T. del Comune di Montecchio Maggiore (VI), Foglio 3, Parte_1
m.n. 515 e il fondo di proprietà della convenuta censito al C.F. medesimo comune, foglio 3, 521, CP_1
pagina 27 di 28 sono quelli rappresentati dalla linea gialla di cui all'elaborato grafico a pagina 14 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Geom. depositata in data 28 ottobre 2024 e a pag. PEona_4
15 del presente provvedimento;
(b) ordina a e e, in ogni caso, alla parte più diligente di provvedere, a Parte_1 CP_1 spese comuni, all'apposizione di termini a delimitazione dei fondi nei punti meglio individuati dal CTU
a pagina 14 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Geom. depositata in PEona_4 data 28 ottobre 2024 e a pag. 15 del presente provvedimento;
(c) dichiara che occupa senza titolo l'area di terreno di mq 40, risultante dall'elaborato CP_1 grafico a pagina 14 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio e a pag. 15 del presente provvedimento, non ricompresa nei confini della proprietà della convenuta per come accertati e inclusa nella proprietà di , in usufrutto ad , censita al C.T. del Comune di P_ Parte_1
Montecchio Maggiore al Foglio 3 col mappale n. 515 e per l'effetto la condanna all'immediato rilascio di detta area in favore di , libera di persone e cose;
Parte_1
(d) operata la compensazione tra quanto liquidato a ristoro del danno al ricorrente e la maggior somma liquidata a titolo di indennità ex art. 936 c.c. in favore di condanna al CP_1 Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 23.750,00, oltre interessi al tasso legale ex art. CP_1
1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande di nei confronti di e le domande Parte_1 CP_1 riconvenzionali della convenuta;
(iii) rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti di;
P_
(iv) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di e CP_1 Parte_1
, pari ad € 1.276,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre accessori sui compensi;
P_
(v) nulla sulle spese tra i e;
Pt_1 P_
(vi) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura dell'1/2 ciascuna (e dunque,
1/2 a carico di e , 1/2 a carico della . Parte_1 P_ CP_1
Vicenza, 1° luglio 2025, Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2563 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, vertente tra:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Massignani (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, C.F._2
Piazza Matteotti, 6, giusta procura allegata telematicamente al ricorso
- ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Palma (C.F. CP_1 C.F._3
) e Andrea Palma (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5 presso il loro studio in Montecchio Maggiore (Vi), via Giuriolo, 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
e
(C.F. P_ C.F._6
- convenuta, contumace -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea P_ C.F._7
Massignani (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, C.F._2
Piazza Matteotti, 6, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione
- terza chiamata -
OGGETTO: azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c./ usucapione / art. 936/938 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11 giugno 2025 parte ricorrente e terza chiamata precisavano le conclusioni riportandosi alle note conclusive, ove si riportavano alle conclusioni prese. Queste le conclusioni già rassegnate nella prima memoria ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c.:
pagina 1 di 28 “voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso di , Parte_1
- ordinare alle signore ed di rilasciare al signor , P_ CP_1 Parte_1 usufruttuario, l'area descritta in narrativa, costituente porzione terminale di circa 60 metri quadri del mappale 515, foglio 3, C.T. del Comune di Montecchio Maggiore (VI), disponendo che siano rimosse le opere ivi eseguite e che l'area sia consegnata libera da cose o persone, ed ordinando altresì alle convenute di astenersi da qualsiasi iniziativa volta ad ostacolare o disturbare l'esercizio del diritto del signor;
Pt_1
- disporre l'apposizione di termini sul confine tra il fondo suddetto e quello delle convenute, mediante collocazione di una recinzione a spese comuni tra le parti;
- dichiarare tenute e condannare le convenute al pagamento al ricorrente di una somma a titolo di risarcimento danni per l'occupazione senza titolo, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226
c.c.;
- dichiarare tenute e condannare le convenute al pagamento di una somma giudizialmente fissata per ogni violazione o inosservanza e per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ..
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.
in via istruttoria: […]
Alla medesima udienza la precisava le conclusioni riportandosi alle note conclusive: CP_1
“In via preliminare
- accertata l'insussistenza, inammissibilità, inesistenza della mediazione introdotta con domande del
7/12/2019 dal , concedere alle parti termini per la mediazione ex art.5 D.L.vo Parte_1
28/2010.
- dichiarare la non responsabilità della signora per eventuali violazioni commesse dalla . CP_1 P_
Nel merito
Respinta ogni domanda istanza e deduzione:
- accertare che la signora ed i suoi dante causa possiede il fondo oggetto di causa da oltre CP_1 un ventennio con i requisiti del possesso ad usucapione e cioè in modo pubblico, pacifico e non interrotto;
- conseguentemente dichiarare che la signora ha usucapito il fondo entro le mura di CP_1 contenimento e sostegno e ciò per la superficie di circa m.40 della particella 515 catastalmente del
. Pt_1
pagina 2 di 28 - accertare e dichiarare che la signora ha acquistato la proprietà del fondo ex art.1159 c.c. CP_1 per averlo posseduto in modo pubblico, pacifico e non interrotto per 10 anni, in virtù di un titolo astrattamente idoneo a trasformare la proprietà.
In subordine
Accertati i confini reali tra i fondi dichiarare che il mappale 521 della signora giunge fino al CP_1 perimetro tracciato dalle mura presenti in loco e quindi si estende per circa 40 mq. sul mappale catastalmente individuato al n.515.
In ulteriore subordine ed in via riconvenzionale
Dato atto che la signora ha eseguito sul terreno oggetto di causa, in buona fede, una costruzione CP_1 descritta ed altre opere connesse, e che il signor non ha svolto alcuna opposizione nel termine Pt_1 di 3 mesi:
- dichiarare l'acquisto ai sensi dell'art.938 c.c. dell'area dandosi atto che la convenuta si dichiara disponibile al pagamento del doppio del valore del suolo ed eventuali danni liquidati dal Giudice;
- nella denegata ipotesi di mancata accettazione della fattispecie di cui all'art.938 c.c. accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni di cui all'art.936 c.c. per avere la signora eseguito opere CP_1 senza opposizione da parte del signor , rigettando ogni domanda di riduzione in pristino del Pt_1 fondo;
- conseguentemente condannare il signor a corrispondere alla convenuta la somma di € Pt_1
38.000,00 quantificata dalla CTU, o quella maggiore o minore che risultante in corso di causa, per
l'acquisto di materiale e realizzazione delle opere esistenti sul fondo oltre ad interessi e rivalutazione.
In via istruttoria
Previa revoca dell'ordinanza emessa il 11.3.2024 ammettersi i capitoli di prova non ammessi, che si riportano:
3) Vero che il pendio di proprietà della a ridosso della mura verticale che delimita l'area P_ contesa e si innalza verso via Salita Castelli risulta incolto e i sassi e la roccia presenti sono coperti da sterpaglie come da foto che si rammostrano al teste (all.
4-all.16);
4) Vero che già dal 1930, dica il teste esattamente quando, la famiglia dello , padre Testimone_1 dello risiedeva nelle abitazioni indicate nei mappali 521 e 522 di proprietà della Parte_2 CP_1 ed utilizzava il terreno confinante oggetto di causa per la coltivazione ad orto di ortaggi e frutta
[...]
e il deposito di materiale;
5) Vero che nel 1930 dica il teste esattamente quando, il dante causa dello , Parte_2 [...]
, procedeva a dissodare il terreno oggetto di causa estirpando le piante e rimuovendo i massi e Tes_1
pagina 3 di 28 riponendo del terreno rendendolo pianeggiante ed adatto alla coltivazione descriva il teste la condizione dei luoghi;
6) Vero che nel terreno oggetto di causa -separato dalla proprietà da una mura che si innalza Pt_1 verso via Salita Castelli- all'atto dell'acquisto della quota dalla nel 1979 (al.15) era P_ parzialmente occupato da un manufatto in legno e plastica ondulata ed eternit eretto su una piattaforma in cemento realizzata dal dante causa dello , come da foto Parte_2 Testimone_1
18.3 fasc. contr. ed all.5 e 18 che si rammostrano al teste.
7) Vero che nel terreno oggetto di causa lo realizzava una muretta di sostegno Testimone_1 orizzontale come da foto che si rammostrano al teste che è stata rimossa nel 2012 dalla CP_1
(all.
8-all.17);
8) Vero che la tettoia presente sul terreno oggetto di causa era stata costruita dallo in Testimone_1 data antecedente al 1960 dica il teste quando e veniva utilizzata dalla per il deposito di vasi, P_ tavole attrezzi da giardino, mobilia varia e successivamente dalla per il deposito di materiale da CP_1 costruzione (all.18);
9) Vero che dopo la costruzione della tettoia il terreno antistante rimaneva lavorato ad orto dalla signora e prima di Lei dallo e dal dante causa con coltivazione di verdure di P_ Parte_2 stagione (quali pomodori, insalate) e di frutta prodotta dagli alberi piantati dallo come Testimone_1 da foto che si rammostrano al teste (all.
8-all.17);
10) Vero che nel terreno oggetto di causa fino al 2011 era piantato un pino e alberi da frutta che venivano tagliati dalla per utilizzare il terreno a giardino;
CP_1
11) Vero che la tettoia è stata ristrutturata dalla nel 2012 rivestendo le travi di sostegno con CP_1 mattoni faccia vista, sostituendo il tetto con tavole e guaina ed è stato rivestito il muro di sostegno e posato il pavimento (all.
5-all.18);
12) Vero che il signor in epoca antecedente al 1960, dica il teste esattamente quando, Testimone_1 erigeva una mura in cemento a sostegno del terreno e della strada via Salita Castelli come da foto all.5, 7, 18.che si rammostrano al teste
13) Vero che il muro di sostegno di cui alle foto all.5 che si rammostrano al teste proseguiva nel retro dell'abitazione della senza soluzione di continuità e veniva rimosso durante i lavori di CP_1 ristrutturazione da questa quindi ricostruito come da allegato 19 che si rammostra al teste;
14) Vero che le foto all.8 e 17 che si rammostrano al teste riprendono le figlie della signora
[...]
PE
ed ed il cane DY nel 1997, dica il teste esattamente quando. Parte_3
pagina 4 di 28 15) Vero che la mura di cemento armato che si rammostra al teste era sovrastata dal 1977, dica il teste esattamente quando, da una rete gialla sostenuta da stanti in ferro, apposta dalla (all.
2-all.
6- P_ all.16) in sostituzione di una preesistente rete arrugginita;
16) Vero che la rete di cui al capitolo che precede era collocata anche sulla muretta verticale che va verso via Salita Castelli come da foto che si rammostrano al teste (all.
8-all.16-all.17);
20) Vero che prima di accedere al fondo oggetto di causa la telefonava alla per avvisarla P_ CP_1 dell'accesso e che la stessa avvertiva i confinanti entro la cui proprietà la doveva passare;
P_
21) Vero che lo e la ed il dante causa hanno sempre utilizzato il Parte_2 P_ Testimone_1 fondo oggetto di causa in modo pubblico pacifico e non interrotto dal momento dell'acquisto sfalciando l'erba, coltivandolo ad orto e frutteto, depositandovi materiali e costruendo una tettoia per il ricovero attrezzi e beni di proprietà specifichi il teste gli utilizzi;
si indicano a testi i signori già indicati nella memoria autorizzata depositata l'8.11.2024.
In ogni caso
Accertati i confini tra i fondi apporre i cippi confinanti.
- respingere ogni altra domanda formulata dal ricorrente perché infondata in fatto e diritto.
- si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 12.5.2023 agiva nei Parte_1 confronti di e . Premesso di essere usufruttuario di un terreno, coltivato a CP_1 P_ vigneto, sito in Montecchio Maggiore (VI), catastalmente censito al C.T. di detto comune al foglio 3, mappale 515, di estensione complessiva di 928 mq., deduceva che:
- con atto di compravendita del 5.11.1982, aveva acquistato la nuda proprietà dell'immobile dal padre
, poi deceduto il 17.12.2004, con conseguente ricongiungimento dell'usufrutto; Controparte_4 aveva poi donato con atto del 13.10.2021 la nuda proprietà di vari beni, tra cui il mappale 515, mantenendone l'usufrutto generale vitalizio, ai figli ed a quest'ultima, a seguito di CP_4 CP_1 divisione, veniva assegnato detto mappale;
- con citazione del 19.1.2012 lo aveva convenuto davanti all'intestato Tribunale, P_ chiedendo di essere dichiarata proprietaria, per intervenuta usucapione ventennale, di una ridotta porzione di terreno del predetto mappale 515, estesa ca. 60 mq. e a forma di un rettangolo irregolare, corrispondente alla parte terminale del fondo del ricorrente, posta oltre il vigneto e ubicata sul retro del fabbricato del medesimo, censito al C.F., foglio 3, mappali 516 sub 1 e 516 sub 2al di là di un muro di contenimento della scarpata, eretto a suo tempo da per proteggere il predetto Controparte_4 limitrofo fabbricato, a causa della forte pendenza del terreno collinare. Il terreno confina con degli pagina 5 di 28 immobili (censiti al C.F. del Comune di Montecchio Maggiore, foglio 3 mapp. 521 sub 1-2-3 e 522 sub
3) che la cedette nel 2010 a P_ CP_1
- nel giudizio, iscritto con n.r.g. 574/2012 r.g., si era costituito che aveva Parte_1 contrastato le pretese attoree, avendo da sempre usato anche la porzione oggetto delle domande della
; nel corso del giudizio sia la , sia la sentita come teste all'udienza dell'11.6.2014, P_ P_ CP_1 avevano dedotto l'esistenza di un un rapporto di comodato tra le convenute, stipulato nel 2012, ed avente ad oggetto l'utilizzo parziale della porzione di terreno suddetta. All'esito delle prove orali, il
Tribunale rigettava con sent. n. 2483/2015 del 17.12.2015 le domande della , che appellava la P_ decisione, impugnazione respinta dalla Corte d'Appello con sentenza n. 2133/2017 del 2.10.2017 poi confermata, a seguito di ricorso in Cassazione, dalla S.C. che con ordinanza n. 29350/2022 del
10.10.2022 respingeva il gravame della;
P_
- dopo le sentenze di merito sia la , sia la con raccomandate del 12.4.2018 e del 21.5.2018 P_ CP_1 venivano invitate a rilasciare l'area di proprietà del libera da cose o persone ed astenersi da Pt_1 qualsiasi iniziativa volta ad ostacolare o disturbare l'esercizio del diritto di proprietà del ricorrente, richieste rimaste prive di riscontro;
anzi nel corso della causa era emerso che la avesse P_ innalzato illegittimamente il muro di contenimento, posandovi sopra un blocco di calcestruzzo prefabbricato di circa 25-30 cm. di larghezza, condotta contestata da e dal padre Parte_1 con diffida del 12.3.1998; peraltro il ricorrente e il padre avrebbero continuato ad accedere al fondo, tramite una scaletta;
- nel corso del 2012, dopo l'avvio del giudizio di usucapione, la e la eseguirono, altrettanto P_ CP_1 arbitrariamente, ulteriori lavori sulla muratura di contenimento, collocandovi altresì una sovrastante recinzione;
anche tale iniziativa fu contestata dal ricorrente negli atti di causa;
- dopo la decisione d'appello, esperiva nei confronti delle due convenute anche il Parte_1 tentativo di mediazione davanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, che aveva esito negativo, come da verbale in data 9.12.2019; dopo la sentenza della S.C. il difensore del ricorrente invitava nuovamente le convenute al rilascio dell'area, senza buon esito.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente chiedeva condannarsi la e la (i) alla restituzione della CP_1 P_ porzione del m.n. 512, libera da cose o persone, ordinandosi alle convenute di astenersi da qualsiasi iniziativa volta ad ostacolare o disturbare l'esercizio del diritto del;
(ii) al ristoro del danno da Pt_1 illegittima occupazione, da liquidarsi in via equitativa con riferimento al cosiddetto danno figurativo, ossia in relazione al valore locativo del bene a partire dall'avvio della causa di usucapione promossa da
; chiedeva altresì adottarsi (iii) un provvedimento di condanna ex art. 614bis c.p.c. al P_ pagamento di un'ulteriore somma per ogni violazione o inosservanza e per ogni ritardo;
(iv) e apporsi i pagina 6 di 28 termini atti a delimitare il confine tra il fondo del ricorrente e quello delle convenute, mediante collocazione di una recinzione a spese comuni tra le parti.
Con decreto del 17.5.2023 veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 19.9.2023. Si costituiva la con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 7.9.2023. CP_1
Preliminarmente eccepiva l'improcedibilità del giudizio per non essere stata esattamente esperita la mediazione. Dava infatti atto che nel procedimento si era svolta la sola fase preliminare, posto che all'incontro del 9.12.2019 il ricorrente aveva dato atto, subito dopo l'invito a iniziare la mediazione, che non vi fossero i presupposti per proseguirla (in ragione della mancata partecipazione della ). P_
Deduceva poi che non le fossero opponibili le sentenze emesse all'esito del giudizio incardinato dalla nei confronti del , per non esser stata parte in detto giudizio e i documenti ivi prodotti, P_ Pt_1 non utilizzabili neppure come prova atipica. Nell'ambito di detti rilievi, contestava i presupposti fattuali posti alla base delle decisioni che avevano rigettato le domande della . Sul punto P_ osservava che in realtà la , all'avvio di detto giudizio, non fosse più stata nel possesso della P_ porzione oggetto di causa (nelle more trasferito ad essa attrice).
Deduceva che in realtà il muro di sostegno tra fabbricati del ricorrente e fondo per cui è causa non fossero stati realizzati dal padre del , ma dai danti causa della resistente. Pt_1
In via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi l'acquisto per usucapione della porzione di terreno per cui
è causa, dichiarando di voler congiungere il suo possesso con quello della (e dei suoi danti P_ causa), osservando che nell'atto di trasferimento dei beni dalla si sarebbe dato atto che la P_ convenuta avrebbe acquistato “la porzione immobiliare in oggetto viene venduta ed acquistata nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con tutti gli inerenti diritti reali, accessioni e pertinenze, nonché oneri e le servitù attive e passive […]” sicché sarebbe subentrata nel possesso del terreno, circostanza che non potrebbe dirsi smentita dal preliminare d'acquisto tra la e il P_
(marito della in cui la prima si sarebbe impegnata a testimoniare a favore di questo Per_2 CP_1 circa la sussistenza dei requisiti dell'usucapione, atto di cui contestava il rilievo. Deduceva che il possesso di essa convenuta, della e dei suoi danti causa si sarebbe protratto per oltre vent'anni e P_ che non sarebbe mai stato interrotto dal , che avrebbe al più usato solo sporadicamente l'area Pt_1 formalmente di sua proprietà.
Quanto alla domanda di individuazione dei confini, osservava che i confini catastali costituirebbero il sistema residuale di definizione. Deduceva che il ricorrente chiedeva rilasciarsi “un'area che afferma di sua proprietà e apposti i termini sul confine. Il confine individuato dal ricorrente è semplicemente il confine catastale;
la lettera del 12.03.1998, inviata dal alla , dimostra che i confini tra i Pt_1 P_ fondi sono in contestazione in una zona con abitazioni affiancate, orti e cortili in continuità. Non meno pagina 7 di 28 rilevate è la circostanza che i segni grafici delle mappe catastali riportano su foglio piano un terreno scosceso di una superficie terrestre che è sferica […]” (pag. 12).
Sostanzialmente osservava che il confine reale, cui dovrebbe farsi riferimento, sarebbe quello costituito da elementi fisici e visibili, rappresentati nel caso di specie dal muro di recinzione/sostegno, insistente anche sul mappale 2149 di proprietà della resistente a confine con i mappali 517 e 516 del
[...]
, il prolungamento del muro e la muretta ora ricoperta da mattoni, posta a nord del terreno, Parte_1 verso la strada comunale. Chiedeva pertanto individuarsi la sua proprietà entro il perimetro tracciato dalle mure presenti in loco.
In ulteriore subordine, assumeva la sussistenza dei presupposti per farsi luogo all'accessione ex art. 938
c.c. Deduceva di aver infatti acquistato gli immobili dalla col terreno per cui è causa quale P_ accessorio o pertinenza dei fabbricati e che la venditrice avesse “assicurato la sussistenza di un possesso ad usucapionem […]” (cfr. pag. 14). Osservava pertanto di aver presentato in buona fede il progetto di ristrutturazione degli immobili acquistati, e di aver pertanto proceduto alla ristrutturazione dei fabbricati realizzando nell'area per cui è causa un edificio in cemento e mattoni con platea di fondazione, poi pavimentato e coperto in coppi.
Deduceva non esservi stata alcuna opposizione da parte del nei tre mesi dalla costruzione Pt_1
(risalente al 2011 e 2012), pur essendo l'opera visibile e sostitutiva di un precedente manufatto.
Chiedeva per il caso di rigetto delle conclusioni circa la determinazione delle proprietà “secondo i confini reali” e di usucapione, di attribuirsi la proprietà dell'edificio, delle opere e del suolo conteso, dicendosi disponibile a corrispondere al proprietario il doppio del valore della superficie occupata, oltre a riconoscere eventuali danni.
In ulteriore subordine, deduceva che la domanda di ripristino articolata dal ricorrente unitamente alla domanda di restituzione, non potesse essere accolta. Assumeva che ex art. 936 c.c. avrebbe o Pt_1 potuto ritenere le opere o chiederne la rimozione, trattandosi di opere fatte a sua scienza, senza opposizione, dalla in buona fede e perché la rimozione non potrebbe comunque essere domandata, CP_1 essendo trascorsi sei mesi dalla notizia dell'incorporazione. Deduceva pertanto che avrebbe Pt_1 dovuto indennizzala per le spese sostenute e il corrispettivo dei lavori.
Deduceva, chiariti i confini di proprietà, di aderire alla domanda di apposizione dei termini, “non solo rispetto ai mappali acquistati dalla ma anche in relazione al mappale 2149 che pure confina P_ con la proprietà attorea. Del resto l'accoglimento di una delle domande della resistente porta a concludere che i confini sono determinati dai muri esistenti […]” (pg. 15). Assumeva di non poter essere obbligata a recintare il fondo, opponendosi alla relativa domanda.
pagina 8 di 28 Si opponeva alla richiesta di risarcimento dei danni per l'occupazione del terreno e alla domanda ex art. 614bis c.p.c. Chiedeva mutarsi il rito, non sussistendo i presupposti dell'art. 281 duodecies c.p.c.
Concludeva come in epigrafe.
All'udienza del 19.9.2023, non essendosi costituita la convenuta , pur ritualmente intimata, ne P_ veniva dichiarata la contumacia. Osservato che la avesse svolto domande dirette all'acquisto della CP_1 porzione della particella 515, di proprietà della figlia del ricorrente (mero usufruttuario) veniva ex art. 102 c.p.c. disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , fissandosi per P_ consentire alla convenuta di adempiere l'incombente l'udienza del 19.12.2023, con riserva di esaminare in detta sede, a contraddittorio integro, l'eccezione circa il mancato esperimento della procedura di mediazione.
Si costituiva con comparsa del 7.12.2023, contrastando le pretese della convenuta e P_ aderendo alle domande svolte dal ricorrente.
All'udienza del 19.12.2023 le parti davano atto di aver esperito la mediazione, senza buon esito;
ritenuti non sussistenti i presupposti per la conversione del rito, venivano concessi i termini ex art. 281 duodecies c.p.c., rinviandosi la causa al 7.2.2024 per decisione sulle istanze istruttorie, udienza di cui veniva disposta la trattazione ex art. 127ter c.p.c. Depositate dalle parti le memorie, con ordinanza dell'11.3.2024 veniva ammesso l'interrogatorio formale di attore e terza chiamata e la prova per testi, su alcuni dei capitoli articolati dalla convenuta. Il 7.5.2024 le parti rendevano l'interrogatorio e venivano escussi i testi , (di parte convenuta) e Per_2 Tes_2 Tes_3 Controparte_5
(di parte ricorrente/terza chiamata). All'esito, con ordinanza dell'8.5.2024 veniva Controparte_6 disposta CTU1, affidata alla Geom. che depositava la relazione il 28.10.2024. All'esito la Per_3 1 Questo il quesito articolato: “Letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (se necessario, anche accedendo a pubblici uffici per il reperimento della documentazione strettamente necessaria all'incarico):
1) Descriva lo stato dei luoghi (siti in Montecchio Maggiore - Vi), dandone rappresentazione grafica e fotografica;
2) accerti dove corra il confine in contestazione tra il terreno in usufrutto al ricorrente, di proprietà della terza chiamata (censito al foglio 3, mapp. 515) e gli immobili di proprietà della convenuta verificando i titoli originari, in particolare gli atti di frazionamento di rilievo e facendo riferimento, quale extrema ratio, alle mappe catastali;
il CTU a tal fine considererà inclusa nella proprietà della terza chiamata/in usufrutto al ricorrente la porzione terminale del fondo, posta oltre il vigneto, ubicata sul retro del fabbricato del ricorrente, individuato catastalmente ai mappali 516 sub 1 e 516 sub 2 del foglio 3 del C.F. del Comune di Montecchio Maggiore, al di là del muro di contenimento della scarpata;
3) una volta accertati i confini, proceda ad individuare i punti ove possono essere apposti i termini tra i fondi contigui;
4) accerti, all'esito del predetto accertamento, se la convenuta occupi parte dei beni di proprietà della terza chiamata/in usufrutto al ricorrente, in particolare la su menzionata porzione terminale del fondo, predisponendo apposita planimetria da cui risulti la misura esatta del suolo eventualmente occupato;
5) ricostruisca, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e di quanto dichiarato dalle stesse in udienza e dai Tes_ testi escussi (in particolare, teste ), il valore delle piantagioni/costruzioni/opere realizzate sull'area occupata dalla CP_ dal 2012 in poi: in particolare il CTU determini (a) quale fosse il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera e se l'asserito corrispettivo di € 20.000,00 possa ritenersi congruo o (b) quale sia l'aumento di valore recato al fondo dalla convenuta. A tal fine, il CTU stimi quale fosse il valore del fondo prima dei lavori del 2012 e il valore del fondo, all'attualità: pagina 9 di 28 causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza dell'11.6.2025, con termine per note conclusive, depositate da ricorrente/terza chiamata e convenuta. A detta udienza le parti precisavano le conclusioni suesposte e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. L'eccezione di improcedibilità, reiterata dalla convenuta anche nelle conclusioni da ultimo rassegnate, deve essere rigettata, essendo stata esperita nel corso del giudizio nuova mediazione, con esito negativo (cfr. allegati costituzione ). P_
3. Pare anzitutto opportuno descrivere lo stato dei luoghi, ben descritto nella relazione di CTU (cfr. pagg.4 ss), cui può pertanto rinviarsi. La controversia ha ad oggetto una parte della particella m.n. 515, che a sua volta è un terreno collocato ad ovest di un aggregato urbano composto da edifici disposti in continuità in una zona collinare del Comune di Montecchio Maggiore.
L'area contesa, attualmente, si raggiunge tramite una striscia di terreno frammentata dalle proprietà vicine, avente accesso da via Salita Castelli, strada di limitata larghezza con pendenza a tratti abbastanza accentuata.
Più nel dettaglio, l'area è una porzione terminale del m.n. 515 di proprietà/in usufrutto ai (cfr. Pt_1 relazione CTU, pag. 5), per lo più adibito a vigneto.
L'area contesa, in realtà di ca. 40 mq. – cfr. relazione CTU, pag. 14 - è posta oltre il vigneto e sul retro del fabbricato dei (m.n. 516), al di là di un muro di contenimento. L'area è limitrofa a dei Pt_1 fabbricati (censiti al C.F. del Comune di Montecchio Maggiore, foglio 3 mapp. 521 sub 1-2-3 e 522 sub
3) già di proprietà della , da questa ceduti alla P_ CP_1
Come chiarito dalla CTU l'area è attualmente, di fatto, utilizzata come pertinenza esterna ad uso esclusivo dell'abitazione della Ciò in ragione della sua particolare conformazione, in quanto la CP_1 porzione è materialmente separata dai fabbricati di proprietà dei da un muro di contenimento e Pt_1
CP_ 6) determini il valore locativo della porzione di terreno nella disponibilità della dall'aprile 2018 all'attualità” pagina 10 di 28 dal resto della particella m.n. 515 dal prosieguo del muro di contenimento/dalla recinzione (cfr. relazione CTU, pagg. 6 ss); l'area è poi sostanzialmente alla stessa altezza dei terreni pertinenziali all'abitazione della , già (cfr. relazione CTU, pag. 5 e mappa su riportata;
cfr. doc. 18 P_ CP_1 convenuta); l'area in sé è costituita da una piccola porzione di terreno, in parte adibita a giardino/orto e su cui insisteva già in precedenza una tettoia, cfr. doc. 18 convenuta).
È poi stato provato in giudizio che sull'area la nel 2011-2012 realizzò degli interventi, CP_1 ristrutturando la tettoia ivi già presente (doc. 18 convenuta, da cui emerge la pregressa condizione della tettoia e dell'area limitrofa) e sistemando la piccola porzione di terreno, ponendo anche delle lastre per il calpestio sull'area adibita a prato;
in tale contesto fu in parte anche risistemata la muretta di confine.
In corso di causa è stato infatti escusso , titolare dell'impresa che eseguì i lavori che, Testimone_4 interrogato sui capitoli articolati da parte convenuta, ha confermato di aver eseguito sui luoghi vari lavori, su indicazione della “1) Vero che la scala di colore rosso ripresa nelle foto all.2 che si CP_1 rammostra al teste è stata portata dalla all'atto dell'acquisto dell'immobile dalla per CP_1 P_ raggiungere il mappale 2149;
Non so chi l'ha portata là, io la trovai già là quando feci i lavori tant'è che l'ho presa e ho usata anche io per farli. Adr. “quando è che ha fatto i lavori? Di che si trattava?” Direi nel 2012, ho fatto dei lavori all'esterno ho risistemato una recinzione e rifatto una tettoia, in generale ho risistemato
l'esterno. […]
17) Vero che la rete gialla è stata sostituita dalla nel 2012 con una rete di colore verde CP_1 come da all.4 che si rammostra la teste;
Sì, confermo il lavoro l'ho fatto io, ho sostituito la rete ma anche i paletti.
18) Vero che la mura verticale che si innalza verso via Salita Castelli è stata rialzata nel 2012 dalla ponendovi due file di mattoni e la recinzione in sostituzione della precedente come da foto che si CP_1 rammostrano al teste (all.16);
Sì confermo che ho alzato il murettino nella parte laterale, come nelle foto che si vedono, prima c'era un muretto ma era più basso e anche lì ho messo rete e paletti. Nella parte restante del muro ho solo sostituito rete e paletti.
22) Vero che per l'esecuzione delle opere sul terreno oggetto di causa (ricostruzione dei pilastri e della pavimentazione della tettoia, sostituzione del coperto, rivestimento dei muri e specifichi il teste quali altre opere) la corrispondeva nel 2012 al la somma di € 20.000,00, dica il CP_1 Testimone_4 teste
Sì confermo, i lavori hanno riguardato inoltre il rifacimento della recinzione e dei paletti di cui le ho già detto e di parte della muretta, lo smaltimento di tutto il materiale che c'era, l'impiastrellatura del pagina 11 di 28 sottotettoia e della muretta a lato ma anche la sistemazione del giardino. Al teste viene esibito il doc.
18 attoreo: Sì, confermo, ho fatto sostanzialmente tutto io quello che vedo nella sesta e settima foto.
L'importo che mi ha pagato più o meno si aggirava sui 20.000,00. Emisi fattura o comunque ricevuta sono anche passati più di dieci anni. Il pagamento avvenne in più tranche mi pare con assegni e bonifici.”.
4. Ciò premesso, si possono esaminare le domande delle parti.
Si esamina, in ordine logico, la domanda di accertamento dei confini, nell'ambito della quale la ha CP_1 inserito la propria domanda tesa a dimostrare i confini “reali”, ossia che il mappale 521 di sua proprietà includerebbe anche i 40 mq sul mappale catastalmente individuato al n. 515 per cui è causa.
La convenuta sostiene infatti che il confine “reale” tra le due proprietà dovrebbe essere individuato facendo riferimento non alle mappe catastali, ma alle mura di recinzione, il loro prolungamento, la muretta (ora ricoperta da mattoni) posta a nord del terreno, il che porterebbe a ritenere che i 40 mq debbano ricadere in realtà all'interno della sua proprietà.
Deve ricordarsi che l'azione di regolamento dei confini ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà e volta a eliminare un'incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
L'incertezza in merito all'esatta collocazione della linea di confine, presupposto dell'azione, può essere sia oggettiva, esaurendosi in un possesso promiscuo determinato dall'assenza di delimitazione in fatto tra i due fondi, sia soggettiva, laddove il confine tra i fondi risulti ben delineato, ma un proprietario confinante ritenga che non sia quello effettivo.
Con l'azione di accertamento dei confini le parti non pongono in discussione i relativi titoli di proprietà
- in ciò distinguendosi dall'azione di rivendicazione, parimenti avente natura petitoria, la quale presuppone invece una contestazione sul titolo di proprietario -, ma, dandoli pienamente per validi, chiedono di eliminare incertezze e contestazioni in merito all'esatta ubicazione della linea di confine tra fondi confinanti (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 4703 del 27.5.1997).
Ciò premesso, la domanda di regolamento dei confini – cui ha aderito anche la convenuta – è ammissibile, divergendo le parti nell'individuare l'esatta ubicazione della linea di confine tra il mappale n. 515 di ricorrente/terza chiamata e i mappali di proprietà della convenuta (foglio 3, m.n. 521, sub. 2, sub. 5 e part. 2149) avendo la convenuta chiarito che a suo avviso i confini tra le proprietà dovrebbero esser fatti coincidere con le mura/altri oggetti materialmente posti in loco, conclusione contestata dalle altre parti.
Tanto premesso, si può procedere ad esaminare nel merito le contrapposte domande svolte ex art. 950
c.c. con una ulteriore precisazione: anche se ricorrente e terza chiamata (in adesione) hanno proposto pagina 12 di 28 detta domanda e anche quella di riconsegna, indistintamente, nei confronti di entrambe le convenute, la domanda deve intendersi correttamente proposta nei confronti della sola (non essendo più CP_1 pacificamente la proprietaria dei beni confinanti). P_
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 950 c.c. riconosce al Giudice poteri più ampi rispetto a quelli inerenti alle controversie di rivendica, concedendogli ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria di importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle risultanze delle mappe catastali (cfr. tra le varie Cass. Sez. II, ord. n. 10063 del 25/4/2018).
È stato poi chiarito che “In tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali (art. 950 cod. civ.) è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine, con la conseguenza che la parte che eventualmente si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale mezzo sussidiario di prova ha l'onere di indicare gli specifici elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente accertata la linea di confine controversa.” (Cass. Sez. II, sent. N. 28103 del
30/12/2009 e Cass. Sez. II, ord. n. 20691 del 9/8/2018)
Ancora, l'onere di indicare gli elementi utili a ricostruire il confine grava su entrambe le parti, non essendo applicabile il principio “actore non probante reus absolvitur”.
Sebbene il legislatore non abbia stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili, la giurisprudenza ritiene che abbiano rilievo fondamentale e preliminare i titoli di acquisto e le planimetrie ivi allegate ovvero i frazionamenti allegati agli atti di divisione, se richiamati dalle parti: in particolare, si è osservato che “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti.” (Cass. Sez. VI, ord. n. 12327 del 23.6.2020). Rilievo fondamentale è dato in particolare
(laddove esistente) all'atto con cui i terreni - se originariamente di proprietà di un solo soggetto -furono divisi e al confine ivi indicato (eventualmente anche attraverso un richiamo a planimetrie o tipi di frazionamento).
4.1. Tanto premesso, la convenuta non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare la sua tesi, ossia che il confine dovrebbe essere individuato facendo riferimento alle mura e agli elementi presenti in loco.
Può osservarsi che in sé per sé chi abbia realizzato detti elementi (se i danti causa della convenuta o i pagina 13 di 28 danti causa delle altre parti – come ritenuto provato nel giudizio tra il distinto giudizio tra la e il P_ ricorrente, cfr. doc. 8 ricorrente, pag. 4 – ma sull'esatto valore di dette sentenze nei confronti della convenuta si tornerà di seguito) è in sé circostanza non significativa, posto che l'indicazione delle mura o degli altri elementi architettonici indicati dalla convenuta, quale dato cui ancorare i confini ex art. 950
c.c., potrebbe al più rilevare solamente ove gli stessi siano richiamati negli atti traslativi della proprietà dei relativi fondi – e, in ultima analisi, di un ipotetico atto con cui l'originario unico proprietario dei beni li abbia materialmente divisi;
ad es. un atto di divisione o un atto di vendita della singola porzione
– o laddove gli stessi siano concordemente stati indicati, nel corso degli anni, dai proprietari dei terreni limitrofi come individuazione materiale del confine.
La non ha tuttavia dato prova che detti elementi siano mai stati presi a riferimento in qualche sede CP_1 per la distinzione materiale dei confini tra le proprietà; i vari capitoli di prova orale articolati dalla CP_1
e disattesi non sono diretti a provare che danti causa della convenuta e danti causa dei Pt_1 ritenessero detti elementi come dato utile a ricostruire i confini – il che potrebbe in ipotesi rilevare con riferimento alle domande ex art. 950 c.c. – ma piuttosto quali fossero i soggetti che realizzarono detti elementi, al fine di provare un possesso utile ad usucapire (ma su tale profilo assumono rilievo, per i motivi che si diranno, le sentenze rese nel processo tra la e il ). P_ Pt_1
4.2. In assenza di altri elementi, per individuare il confine tra le proprietà deve farsi dunque riferimento al criterio sussidiario delle mappe catastali.
L'accertamento dei confini controversi, pertanto, è stato demandato alla CTU. Quest'ultima ha quindi fatto riferimento al dato catastale e ha anzitutto ricostruito la storia catastale delle proprietà (cfr. relazione CTU, pagg. 12 ss) osservando che “Come si può notare dal primo stadio della mappa di impianto all'ultimo stadio della mappa wegis la sagoma della particella 515 è rimasta invariata.” (cfr. relazione CTU, pag. 13).
Ha quindi proceduto a dei rilievi topografici per individuare e accertare con estrema precisione la posizione del confine, individuando i dati geometrici registrati digitalmente per ogni punto rilevato, propedeutici per una successiva apposizione materiale dei termini tra i due fondi contigui, rilevando, al termine di questa operazione che “[…] risulta che il confine tra le proprietà dei soggetti in causa, cade diversamente rispetto a quello materialmente posizionato in loco, risultando l'area contesa di superficie pari a 40 mq, non appartenente alla proprietà della Signora bensì, di diritto e di CP_1 fatto, appartenente alla particella 515, in usufrutto al sig. e in nuda proprietà alla Parte_1
Signora […]” (cfr. relazione CTU, pag. 14), rappresentando così graficamente il confine P_ tra le proprietà (per la convenuta, il solo m.n. 521), l'area occupata dalla e i possibili punti in cui CP_1 apporre i termini: pagina 14 di 28 Su tali conclusioni della CTU - espresse a seguito di relazione in parte qua chiara, precisa e convincente, che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria – le parti non hanno mosso rilievi (il CTP di parte , ha svolto osservazioni con riferimento ad altri profili). CP_1 Pt_4
Si condivide pertanto pienamente l'accertamento dei confini svolto dalla CTU, rappresentati dalla linea gialla nell'immagine elaborata dal CTU a pagina14 della Consulenza Tecnica d'Ufficio del 28.10.2024
e soprariportata.
Conseguentemente, la domanda riconvenzionale subordinata della tesa a dimostrare che in realtà i CP_1
40 mq per cui è causa ricadrebbero nei beni di sua proprietà, è infondata e deve essere rigettata.
5. Appurato che l'area per cui è causa rientra nella proprietà , devono essere esaminate le Pt_1 domande di usucapione. Nell'esame di tali domande si inserisce la questione del giudizio promosso nel
2012 dalla per far valere l'usucapione dell'area, definito dalle varie sentenze che hanno P_ rigettato la domanda della contumace (docc. 8, 11 e 14 ricorrente), sull'assunto che la non P_ avesse provato un effettivo possesso, utile ad usucapire (cfr. in particolare sentenza Corte d'Appello, doc. 11, pag. 15).
La ha eccepito che detto giudizio e i relativi atti e documenti ivi prodotti non le sarebbero CP_1 opponibili, essendo il procedimento svoltosi senza la sua partecipazione (avendolo la avviato P_
pagina 15 di 28 quando non aveva più il possesso dell'area – per averlo trasferito alla cfr. comparsa di risposta, CP_1 pagg. 3-4).
L'eccezione è infondata. Ex art. 2909 c.c. “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. È appena il caso di osservare che per “avente causa” deve intendersi un soggetto che sia subentrato nella posizione giuridica di una parte successivamente all'avvio del giudizio.
Nel caso di specie la , allorché propose il giudizio d'usucapione (fine 2011/inizio 2012, P_ risalendo la citazione di primo grado al 7.12.2011, cfr. doc. 4 ricorrente) aveva già ceduto gli immobili di sua proprietà limitrofi alla porzione di terreno per cui è causa alla nel marzo 2010 (doc. 5.2 CP_1 ricorrente).
La ha tuttavia in questa sede dedotto di voler congiungere ex art. 1146, co. 2 c.c. il suo asserito CP_1 possesso a quello della (e dei suoi danti causa, cfr. comparsa, pag. 9). P_
In quest'ottica – quanto alla relazione di fatto, nella prospettazione della convenuta integrante un possesso – la può essere individuata come avente causa della , sicché le sentenze rese nel CP_1 P_ procedimento tra la e il spiegano dunque efficacia nei confronti della nella parte P_ Pt_1 CP_1 in cui hanno escluso che la o i suoi danti causa avessero mai esercitato, sull'area de quo, un P_ possesso utile ad usucapire.
Laddove poi non si dovesse ritenere la come avente causa della – ma la stessa CP_1 P_ prospettazione della convenuta porta a tale conclusione – le sentenze avrebbero comunque efficacia nei suoi confronti: si ricorda che “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto” (Cass.
Sez. III, ord. n. 18062 del 5/7/2019; cfr. Cass. Sez. II, ord. n. 2322 del 25/1/2023).
Poiché il diritto della nella stessa prospettazione della convenuta, si fonderebbe e presupporrebbe CP_1
l'asserito possesso della , le sentenze che nel giudizio tra quest'ultima e hanno escluso P_ Pt_1 la sussistenza di detto possesso avrebbero comunque efficacia riflessa nei confronti della . P_
La domanda diretta all'accertamento dell'usucapione ventennale è dunque infondata, posto che la relazione di fatto della col bene, in disparte della sua qualificazione, è iniziata solamente nel 2010 CP_1
e dovendo ritenersi accertato, con passaggio in giudicato, che i danti causa della (la e i CP_1 P_ suoi predecessori) non avessero mai posseduto l'area. La domanda deve essere rigettata.
6. La domanda riconvenzionale di usucapione decennale ex art. 1159 c.c. deve pure essere rigettata.
pagina 16 di 28 I hanno dedotto che non sussisterebbero i presupposti della norma, anche perché la , Pt_1 P_ nell'ambito dell'altro giudizio, avrebbe dedotto che avrebbe concesso l'area in uso alla in forza di CP_1 un comodato (risalente al 2012, cfr. doc. 15, seconda memoria 183 nel proc. r.g. 574/2012, cap. P_
3, pag. 3), circostanza che sarebbe stata confermata dalla escussa come teste in detta sede, CP_1 all'udienza dell'11.6.2014 (cfr. doc. 7 ricorrente).
Quanto al valore delle dichiarazioni rese dalla nel distinto giudizio, ad esse può al più attribuirsi la CP_1 valenza probatoria riconosciuta dall'art. 2735, co. 1, seconda parte c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, non dotate di efficacia di piena prova ma che possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del Giudice.
Nel distinto giudizio la ha dichiarato di aver visto l'immobile per la prima volta nel 2009 e che “la CP_1 sig.ra mi informò che stava per avviare una pratica di usucapione dell'orticello [n.d.r.: P_ trattasi dell'area oggi contesa]. Dichiaro, altresì, che la sig.ra mi telefona, almeno una volta al mese, per coltivare pomodori, insalate e piantine. Dichiaro che non v'è alcun accordo con la sig.ra . P_
Io ho un comodato d'uso inerente all'utilizzo dell'orto. La sig.ra viene abitualmente a coltivare P_
l'orto preannunciandosi con una telefonata […] dichiaro che sono a conoscenza del fatto che mio marito ha sottoscritto un preliminare […].
Nel preliminare cui la fece riferimento (prodotto anche in questa causa, doc.
5.1. ricorrente - CP_1 genericamente contestato dalla convenuta in questo giudizio) concluso tra il marito della CP_1 [...]
e la si dichiara “[…] la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza e accetta CP_7 P_ che la parte di corte dell'abitazione fino alla mura di recinzione per circa 40 mq di superficie risulta di proprietà del signor […] ma che la parte venditrice dichiara di aver il possesso Parte_1 esclusivo da oltre vent'anni. Si precisa che la parte venditrice si renderà disponibile anche dopo il rogito notarile a testimoniare il possesso qualora la parte acquirente intenda presentare a proprie spese pratica di usucapione […]”. È appena il caso di evidenziare che la contestazione dell'accordo operata nel presente giudizio dalla è del tutto generica, non avendo la convenuta contestato che il CP_1 marito avesse sottoscritto detto documento e avendo, come teste, ammesso di conoscerlo – di tal ché può ritenersi provato che la convenuta ne conoscesse anche il convenuto, al momento dell'acquisto del
2010 dalla . P_
Tanto premesso, le dichiarazioni rese dalla nel distinto giudizio non sono concludenti per CP_1 dimostrare – come vorrebbero i – che la relazione di fatto tra convenuta e bene per cui è causa Pt_1 debba essere qualificata come detenzione (perché derivante un comodato con la ). Le P_ dichiarazioni della sull'esistenza di detto comodato paiono infatti strumentali a supportare la CP_1 versione della convenuta contumace nell'altro giudizio, ossia che persistesse in suo favore il possesso pagina 17 di 28 dell'area ceduta nel 2010 alla (versione propedeutica alla domanda di usucapione svolta dalla CP_1
in detta sede). Più verosimilmente, non fu mai concluso alcun comodato tra la e la P_ P_ CP_1 sicché dall'acquisto del bene può dirsi che quest'ultima, effettivamente, lo possedette.
La non ha tuttavia provato di aver acquistato il bene per cui è causa (ossia i 40 mq della part. m.n. CP_1
515) in buona fede dalla : anzitutto, la convenuta non ha prodotto copia dell'atto (di cui il P_ ricorrente ha prodotto solo la nota di trascrizione), quindi non può dirsi che nello stesso si dava atto del trasferimento della porzione per cui è causa. In secondo luogo, dalla lettura del preliminare tra il marito della unitamente alle dichiarazioni rese da quest'ultima come teste nel giudizio promosso dalla CP_1
contro , può ritenersi provato che la fosse, al contrario, ben consapevole che l'area P_ Pt_1 CP_1 per cui è causa non appartenesse alla (tanto che nel preliminare si chiariva che la stessa avrebbe P_ dovuto formare oggetto di una “pratica d'usucapione”).
Potendo dunque al più dirsi che la ebbe il possesso dell'area, ma solo dal 2010, considerata CP_1
l'assenza degli ulteriori presupposti per l'usucapione abbreviata, la relativa domanda dovrà essere rigettata.
7. La domanda riconvenzionale ex art. 938 c.c. svolta dalla convenuta in ragione degli interventi posti in essere sull'area per cui è causa nel 2011 e 2012 e di cui si è detto è infondata, difettando due dei requisiti per l'integrazione della fattispecie ossia (i) la realizzazione di una costruzione e (ii) la buona fede.
7.1. Quanto al primo requisito, si ricorda che per l'art. 938 c.c. si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria idonea alla permanenza del suo interno di persone o di cose (cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 22997 del 16/9/2019). Gli interventi realizzati dalla sull'area per cui è causa non si sono concretati nella realizzazione di una CP_1 costruzione nel senso su detto, avendo la semplicemente ristrutturato una precedente tettoia già CP_1 presente nell'area, e risistemato le limitrofe mura e aree destinate a verde.
7.2. Quanto alla buona fede, si ricorda che “L'art. 938 cod. civ., che consente al giudice di attribuire al proprietario della costruzione eseguita su una parte dell'altrui fondo attiguo la proprietà del terreno occupato, presuppone la convinzione del costruttore che la sua proprietà abbia confini diversi da quelli reali, a tal punto da ritenere che gli appartenga anche una porzione del terreno del proprio confinante;
la buona fede di cui al quarto comma dell'art. 936 c.c., invece, è rappresentata dalla convinzione del costruttore di essere proprietario del fondo su cui realizza la costruzione e richiede la dimostrazione dell'esistenza di un titolo di proprietà, derivativo o originario” (Cass. Sez. II, ord. n.
9093 del 12/4/2018).
pagina 18 di 28 Dagli elementi acquisiti può dirsi provato che la fosse ben consapevole che la porzione per cui è CP_1 causa non rientrasse nella sua proprietà (posto che sapeva, in base al preliminare sottoscritto dal marito, che per la stessa si sarebbe dovuta avviare una “pratica d'usucapione” e al più poteva ipotizzare che la stessa aveva ad oggetto un diritto di proprietà).
8. Stante il rigetto delle domande riconvenzionali dirette ad accertare che la porzione di 40 mq del m.n.
515 è (i) inclusa nella proprietà della convenuta;
(ii) comunque stata usucapita;
(iii) acquisita ex art. 938 c.c., ed essendo pacifico che la convenuta sta occupando sine titulo l'area, deve pure essere accolta la domanda del ricorrente di riconsegna dell'area, libera di persone e cose. Per l'effetto la convenuta deve essere condannata a riconsegnare la porzione di terreno indebitamente occupata, non ricompresa nei confini della loro proprietà, per come accertata dal CTU.
9. Entrambe le parti hanno chiesto apporsi i termini (il ricorrente chiedendo l'apposizione di una vera e propria recinzione, il convenuto dei “cippi”).
Va chiarito che l'azione ex art. 951 c.c. è, per l'appunto, diretta non a distinguere le proprietà confinanti con recinzione o altri accessori, ma esclusivamente all'apposizione dei “termini” intesi come
“segni materiali che individuano materialmente il confine”. Di norma, i termini vengono posti solo in alcuni punti del confine, per poterlo ricostruire da un punto visivo (e quindi, se il confine curva o svolta, i termini andranno posti nel punto di torsione).
Ciò chiarito, la domanda di apporsi una recinzione, esaurendosi nella richiesta di far luogo a una specifica opera, ancorché come mezzo di apposizione dei termini, trascende dal contenuto dell'azione di cui all'art. 951 c.c. (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 1850 del 8/3/1996) e in sé per sé non è accoglibile posto che (ferma la libertà, per parte ricorrente nei limiti previsti dalla legge, di farlo in autonomia,) la menzionata disposizione prevede unicamente il diritto delle parti di porre i termini (nel senso ristretto di mezzo di identificazione del confine, ad esempio tramite un cippo), a spese comuni.
Ciò premesso, la CTU ha proceduto ad individuare i punti in cui dovranno essere posti i termini, mediante la ricostruzione grafica su riportata (cfr. relazione CTU, pag. 14). Ricorrente e convenuta costituita vanno quindi autorizzati all'apposizione dei relativi termini, a spese comuni, ai sensi dell'art. 951 c.c., nei punti individuati dalla CTU.
10. Il ricorrente ha altresì chiesto la rimozione delle opere realizzate negli anni dalla (rialzo del P_ muro di contenimento) e dalla a spese delle convenute. CP_1
La convenuta si è opposta alla domanda, operando a suo avviso l'art. 936 c.c. (la ha eccepito, pur CP_1 sinteticamente, anche la decadenza prevista dalla norma, sul rilievo che “[…] la rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dalla notizia dell'incorporazione […]” (cfr. comparsa, pag. 15) e ha anche chiesto il riconoscimento in suo favore dell'indennizzo previsto dalla norma. pagina 19 di 28 Ricorrente e terza chiamata si sono opposti a tale difesa, deducendo che difetterebbero i requisiti previsti dalla norma, non essendo a loro avviso state provate dalla convenuta la buona fede della CP_1 il decorso del termine semestrale, la scienza e la mancanza di opposizione del (da ultimo note Pt_1 conclusive, pag. 4).
10.1. I rilievi dei non sono condivisibili. Pt_1
Anzitutto, occorre evidenziare che lo stesso ricorrente è stato alquanto generico nell'individuare quali sarebbero le opere da rimettere in pristino. A suo avviso, la sull'area realizzò una prima opera, P_ ossia l'innalzamento del muro di contenimento;
la poi ha eseguito le ulteriori opere di cui si è CP_1 detto, nel 2012 – sostituzione di parte della rete sovrastante detto muro, della tettoia, con rifacimento della pavimentazione e delle colonne della stessa, del muro dietro di essa e risistemazione anche del terreno posto dinnanzi ad essa.
Ciò chiarito i requisiti menzionati dai sono tra di essi alternativi. In base all'art. 936 c.c. il Pt_1 proprietario del fondo ha diritto di ritenere o obbligare colui che ha realizzato le piantagioni, costruzioni o opere sul proprio fondo, ma […] “non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.”
Il mancato rispetto del termine decadenziale assorbe, dunque, la questione del se le opere siano state fatte a conoscenza del proprietario e senza sua opposizione o sul se siano state fatte dal terzo in buona fede oppure no.
10.1.1. Nel caso di specie, è anzitutto decaduto dal diritto di chiedere la rimozione. Parte_1
Quanto alle opere realizzate dalla , il ricorrente ha prodotto copia della comparsa depositata P_ nell'appello del giudizio d'usucapione da questa promossa, in cui si si riportano gli stralci della seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. depositata in detta sede all'odierne ricorrente (cfr. doc. 10, pag. 7).
Per quanto qui rileva, il cap. 3 era così articolato: “vero che nel 1998 il muro di Parte_5 contenimento realizzato dal padre del signor posando un blocco di calcestruzzo prefabbricato Pt_1 di circa 20-30 cm sopra il predetto muro e che il signor contestò tale opera inviando anche Pt_1 lettera raccomandata (doc. 8)”; il cap. 6 era così articolato “vero che nel mese di aprile 2012 la signora ed il marito hanno eseguito lavori di ulteriore innalzamento del muro di collocamento CP_1 collocandovi sopra una rete (doc. 8) e che anche tale iniziativa è stata contestata dal signor ”. Pt_1
pagina 20 di 28 In base al contenuto della memoria dello stesso ricorrente, può dirsi quindi che questi almeno già nel
2015 (anno in cui fu definito il giudizio di primo grado) fosse a conoscenza delle opere realizzate dalla
; rispetto ad esse è quindi decaduto dal diritto di chiederne la rimozione. P_
10.1.2. Quanto agli interventi della essi risalgono, come confermato anche dal teste , al CP_1 Tes_2
2012 (quando fu posta la rete sul muro di contenimento e contestualmente fu anche rifatta la tettoia).
Nuovamente, in base alla stessa memoria depositata nel precedente giudizio dal , può dirsi Pt_1 provato che egli ne fosse a conoscenza nel corso del primo grado (e quindi, almeno nel 2015).
Peraltro, come emerge anche dalle fotografie della convenuta (doc. 18) i lavori sull'area furono alquanto incisivi. Non è verosimile che un soggetto che è stato riconosciuto come esclusivo possessore dell'area e che poteva dunque accedervi – come il – non si avvedesse degli stessi;
la stessa Pt_1 documentazione del ricorrente (una fotografia scattata quando i lavori erano in corso, doc. 18.03) depone del resto in tal senso.
10.1.3. Resta assorbito l'esame circa la sussistenza o meno della buona fede in capo alla convenuta.
10.2. Chiarito che non può chiedere la rimozione delle opere, può essere esaminata Parte_1 la domanda della convenuta, diretta al riconoscimento di una indennità.
I hanno dedotto che comunque questa non spetterebbe posto che “[…] Da tutto quanto esposto Pt_1 emerge infine che le “migliorie” costituiscono in realtà, per il ricorrente e la terza chiamata, un'addizione dannosa, non voluta e del tutto inutile, che nessun vantaggio o effettivo incremento patrimoniale fornisce al terreno dei signori , per cui va comunque esclusa la spettanza di alcun Pt_1 indennizzo a favore della convenuta, trattandosi di “un'opera necessariamente destinata alla demolizione” (Cass. 16012/2002; 3112/1995)” (note conclusive, pag. 15).
Detto rilievo è infondato: anzitutto è opportuno rammentare che ““L'art. 936 cod. civ., in tema di opere fatte su suolo altrui, non richiede per la sua applicabilità l'utilità dell'opera realizzata ed il conseguente incremento di valore del fondo, potendo tale elemento influire indirettamente solo sulla scelta del proprietario del fondo tra lo "ius tollendi" ed il diritto di ritenere l'opera, ovvero, nei casi in cui lo "ius tollendi" non è ammesso o non è esercitato, sulla determinazione dell'indennità spettante all'autore dell'opera, dovuta nella minor somma tra il valore dei materiali ed il prezzo della mano
d'opera e l'aumento di valore subito dal fondo” (Cass. Sez. II, sent.n. 713 del 26/1/1998).
I precedenti menzionati dai sono inconferenti, riferendosi ad ipotesi – peraltro rese con Pt_1 riferimento all'art. 1150 c.c. - in cui la miglioria o l'opera sia abusiva e soggetta alla demolizione
(ipotesi questa in cui deve escludersi anche l'indennizzo ex art. 936 c.c., cfr. tra le varie Cass. Sez. II, sent. n. 1237 del 25/1/2016).
pagina 21 di 28 Nel caso di specie non è stato tuttavia dimostrato o è emerso nel corso della CTU che le opere realizzate dalla o dalla siano abusive. P_ CP_1
Non rileva, quanto al riconoscimento dell'indennità, la sussistenza o meno in capo alla della CP_1 buona fede, trattandosi di requisito non previsto dall'art. 936, co. 2 c.c. (e invero non rilevante anche ai sensi dell'art. 1150 c.c., se non ai fini della gradazione dell'indennità ex art. 1150 co. 2 c.c.
Alla spetta quindi l'indennità prevista dall'art. 936 c.c., dovuta in ogni caso nelle ipotesi in cui lo CP_1 ius tollendi non sia ammesso o non è esercitato.
Ciò premesso, la ha allegato – e la circostanza può dirsi provata dalla testimonianza del teste CP_1
– di aver sostenuto esborsi per ca. 20.000 € per le opere in oggetto (il non ha confermato Tes_2 Tes_2 approssimativamente l'importo, riferendo di aver verosimilmente allegato fattura).
La CTU, in evasione del quinto quesito, ha concluso che “il valore delle opere realizzate dalla signora dal 2012 in poi, sulla particella 515, nella porzione di terreno da essa occupata, è stato CP_1 ricostruito elaborando un preventivo di spesa con i prezzi dei materiali e della manodopera ricercati e contenuti nel prezziario della Regione Veneto.
Tali opere, essendo delle migliorie, comportano un aumento di valore al fondo, inteso come intera particella numero 515.
Il valore preventivato delle opere realizzate risulta pari ad Euro 38.000,00 (eurotrentottomila/00).
Si evidenzia pertanto, alla luce di tale ricostruzione e in riscontro al quesito, l'incongruità del corrispettivo di € 20.000,00 (euroventimila/00).
Effettuate poi le apposite ricerche di mercato tramite agenzie immobiliari della zona atte alla vendita di immobili simili a quello oggetto della presente valutazione, si è potuto determinare il valore di mercato del bene.
Sulla scorta del valore di mercato determinato, il C.T.U. propone un valore che tenga conto non solo delle migliorie apportate e come sopra determinate, ma anche delle limitazioni del bene in virtù di alcune caratteristiche, tra le quali, l'importante pendenza della maggior superficie del terreno, la posizione dell'accesso rispetto la viabilità circostante, i diritti gravanti sul bene e le differenze indotte dalle fasi cicliche del mercato immobiliare/edile (valutazioni/svalutazioni) tra l'anno 2012 e l'anno
2024, applicando a tal riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso del 35%.” (cfr. pag. 19). Ha quindi proceduto alla stima del valore del bene.
pagina 22 di 28 In base alle stime del CTU l'aumento del valore è pari ad € 11.904,00 (€ 51.000 – 39.904,00).
La convenuta – dapprima in sede di osservazioni alla CTU, quindi nelle note conclusive, cfr. pag. 7 – ha contestato la ricostruzione della CTU, osservando che la Geom. avrebbe sottostimato il Per_3 valore delle migliorie, in particolare contestando la riduzione operata dalla CTU.
Il rilievo in sé è condivisibile, perché le ragioni della decurtazione del valore indicate dal CTU non paiono rilevanti, considerando le peculiarità dell'area per cui è causa (da intendersi come i 40 mq oggetto di occupazione): la stessa in sé non presenta particolare pendenza (l'intero m.n. 515 è invero collinare, ma i 40 mq per cui è causa sono in piano;
né la pendenza sarebbe comunque rilevante rispetto all'attuale consistenza del bene;
la posizione del bene rispetto alla viabilità circostante pure non pare significativa, dato che i 40 mq risultano comunque pertinenziali ad altri fabbricati;
il riferimento ai
“diritti gravati sul bene” risulta del tutto generico, non venendo gli stessi menzionati dalla Geometra, così come il riferimento all'andamento del mercato. Del resto, ricevute le osservazioni, la CTU non ha meglio sviluppato le sue argomentazioni, limitandosi a ribadire la propria posizione – peraltro incoerentemente, considerando che non ha operato tale decurtazione con riferimento al valore locatizio, come si vedrà.
A prescindere da ciò, tuttavia, non si condividono in assoluto le stime operate dal CTU in parte qua, per le seguenti ragioni. Al CTU era stato demandato di valutare la congruità del costo allegato dalla per € 20.000,00 – e come detto, da ritenersi dimostrato, in ragione della testimonianza del – CP_1 Tes_2 al fine di verificare se il prezzo non potesse ritenersi eccessivo o sproporzionato. La ha Per_3 stimato il valore “congruo” delle opere in € 38.000,00 ma in realtà, stante le acquisizioni probatorie,
l'effettivo esborso della è comunque pari ad € 20.000,00 (tra manodopera e materiali, avendo la CP_1 concordato con chi curò la realizzazione delle opere detto prezzo, pur se inferiore a quello di CP_1 mercato), sicché tale è il “valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera” ex art. 936 c.c.
La CTU ha poi stimato l'aumento di valore del fondo con riferimento all'intero m.n. 515 (per 928 mq), dovendo in realtà considerarsi l'aumento del valore dei soli 40 mq oggetto di causa. Fermo il valore a mq indicato dal CTU – non contestato dalle parti -, pari ad € 43 a mq, il valore venale dei 40 mq è in realtà pari ad € 1.720,00 (40x43). pagina 23 di 28 Avendo la CTU stimato il maggior valore sommando il valore venale del bene con quello di materiali e prezzo di mano d'opera (operazione questa non contestata dalle parti) in realtà, considerato l'effettivo costo di materiali e mano d'opera, sostenuto dalla il valore dei 40 mq per cui è causa per effetto CP_1 degli interventi eseguiti è pari ad € 21.720,00 e l'aumento di valore del fondo è esattamente coincidente ad € 20.000,00 (non avendo la CTU riscontrato che le opere abbiano attribuito maggior valore al fondo, oltre a quello del loro costo né avendo le parti meglio argomentato in proposito).
Coincidendo valore dei materiali e prezzo della mano d'opera effettivamente sostenuti dalla convenuta con l'aumento di valore del fondo, alla dovrà essere riconosciuto, a titolo di indennità, l'importo CP_1 di € 20.000,00.
10.3. Sul predetto importo devono essere riconosciuti, come da domanda della convenuta, rivalutazione e interessi, posto che “In tema di accessione, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 936 cod. civ. dal proprietario del suolo al terzo che sullo stesso abbia realizzato opere e costruzioni con materiali propri costituisce debito di valore, sia che si determini in relazione all'incremento arrecato al fondo sia che abbia riguardo al valore dei materiali e al prezzo della mano d'opera; pertanto il relativo importo, riferito all'epoca dell'incorporazione, deve essere rivalutato alla data della liquidazione.”
(Cass. Sez. II, sent. n. 8657 del 13/4/2006).
Quanto alla modalità di computo di interessi e rivalutazione, la questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del
17.2.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi,
e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Tanto premesso, la somma oggi spettante a titolo di indennità ex art. 936 c.c., pari ad € 20.000,00, rivalutata anno per anno e comprensiva di interessi sul capitale via via rivalutato a far data dall'incorporazione (e dunque dal 21.6.2012, essendo i lavori stati eseguiti nella primavera di tale anno, pur non essendo stata acquisita l'esatta prova del loro termine) ad oggi, è pari ad € 28.326,00.
11. ha chiesto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni per Parte_1
l'occupazione indebita, da liquidarsi in via equitativa, facendo riferimento al valore locativo “a partire dall'avvio della causa di usucapione promossa da ” (cfr. ricorso pag. 4). La domanda è P_ in parte meritevole di accoglimento e solo nei confronti della per le ragioni che seguono. CP_1
11.1. Quanto al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo, si ricorda che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del pagina 24 di 28 proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cass. S.U. n. 33645/2022).
Le S.U. hanno escluso che il danno da mancato godimento del bene occupato costituisca un danno in re ipsa, precisando che la perdita subita – e, dunque, il mancato godimento – deve comunque formare oggetto di allegazione da parte di chi richiede il ristoro del danno “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.” (Cass. S.U, Sent. n. 33645 del 15/11/2022).
In merito alla quantificazione del danno, le SU hanno chiarito che “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
11.2. Quanto alla posizione della , la domanda deve essere rigettata in quanto è pacifico che la P_ contumace abbia cessato di occupare i beni a seguito della cessione alla (2010) e non avendo, per CP_1 il pregresso, provato di aver mai intimato la riconsegna degli stessi beni. Pt_1
11.3. Quanto alla la domanda è fondata, essendo pacifica l'occupazione senza titolo dell'area per CP_1 cui è causa da parte della convenuta, a partire dalla cessione dell'immobile.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato la perdita subita, facendo riferimento al canone locativo (cfr. ricorso, pag. 4). Per tale ragione può essere concesso il risarcimento della perdita subita, ma unicamente dal momento in cui il ricorrente ha manifestato nei confronti della la volontà di CP_1 recuperare i beni e, dunque, dall'invio della prima raccomandata del difensore del in tal senso Pt_1
(12.4.2018, cfr. doc. 16), non risultando precedenti richieste di restituzione, nei confronti di detta parte.
Alla CTU è stato quindi chiesto di stimare il valore locatizio dei 40 mq occupati;
la CTU ha quindi quantificato tale valore, anno per anno, determinandolo (cfr. relazione CTU, pag. 19) sulla base del pagina 25 di 28 possibile valore locatizio per l'intera particella (928 mq), attualizzato di anno in anno.
Ha quindi stimato il valore locatizio per i 40 mq occupati, dall'aprile 2018 al settembre 2024 (ultimo mese prima del deposito della relazione) in € 4.056,00.
Si condivide pienamente l'operato del CTU, in parte qua. I non hanno mosso rilievi al modus Pt_1 operandi del CTU, così come la convenuta (che ha solo censurato la mancata decurtazione del valore, rispetto alla stima operata con riferimento all'indennizzo ex art. 936 c.c., mancata decurtazione che tuttavia è condivisibile per le ragioni su esposte).
Si condivide pertanto pienamente l'operato della CTU. Si utilizzeranno pertanto le stime della CTU, per liquidare la perdita subita dal , con la seguente precisazione: andranno riconosciute altre tre Pt_1 mensilità per ottobre, novembre e dicembre 2024 e altre 7 per i primi sette mesi del 2025 (in ragione della data di deposito della presente sentenza), liquidate in base al valore a mq stimato dal CTU (1,30
€) per € 52 a mese (1,30 x 40), per ulteriori € 520,00 (52 x 10 mensilità).
A ristoro del danno per il periodo dall'aprile 2018 al luglio 2025, compreso devono dunque essere riconosciuti € 4.576,00 (4.056,00 + 520), somma già attualizzata.
Detta somma va compensata parzialmente con quella riconosciuta alla convenuta a titolo di indennità
(€ 28.326,00), con la conseguenza che risulta un credito della per € 23.750,00 (28.326,00 – CP_1
4.576,00).
deve dunque essere condannato a versare alla il predetto importo. Per quanto Parte_1 CP_1 attiene, poi, al periodo intercorrente tra il deposito della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
12. ha chiesto la condanna della convenuta a partire dalla proposizione della domanda di Pt_1 usucapione, senza indicare un termine finale della pretesa, lasciando intendere di voler chiedere la condanna anche per le mensilità successive alla sentenza.
Per le eventuali mensilità successive all'emissione della sentenza, la domanda avrebbe ad oggetto una condanna pro futuro. Sul punto si può osservare che “Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione” (Cass. Sez. III, n. 16621 del 19/6/2008; in senso conforme cfr. Cass. Sez. III, n. 19895 del 6/10/2015). Si tratta di una impostazione condivisibile, pagina 26 di 28 supportata dall'osservazione per cui i casi in cui è adottabile una condanna pro futuro sono specificamente individuati dal legislatore (ad es., artt. 614 bis e 664, co. 1 c.p.c.).
La domanda può quindi essere accolta fino al deposito del presente provvedimento, posto che non è contestato che fino ad oggi la occupi gli immobili;
non potrà essere invece accolta per le mensilità CP_1 successive, presupponendo l'accertamento del perpetuarsi della occupazione (accertamento che, se del caso, potrà essere chiesto in separata sede).
13. Non può essere accolta in questa sede la domanda di applicazione di una misura ex art. 614bis
c.p.c., non essendo emerse – allo stato – ragioni per l'adozione di un provvedimento ai sensi di tale norma.
14. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta nei confronti dei . Pt_1
Stante tuttavia il rigetto di talune domande dei e l'accoglimento della domanda della convenuta Pt_1 di riconoscimento di una indennità ex art. 936 c.c., sussistono i presupposti per compensare, per l'1/2, le spese di lite.
Le spese vengono così liquidate ex l. 27/2012 e artt.
1-11 DM 55/14 (mod. ex DM 147/2022), in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato ex art. 5, co. 1 d.m. 55/2014 e 15 co. 1 c.p.c. (in ragione della consistenza della porzione oggetto di domanda e del suo valore calcolato ai sensi della predetta disposizione) in quello tra € 1.101,00 ad € 5.200,00 –e, precisamente: € 42500 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 851,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 2.552,00 oltre accessori.
Ai dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 98,00 (CU e marca). Per effetto della Pt_1 compensazione, la dovrà essere condannata al rimborso dell'1/2delle spese, ossia € 1.276,00 oltre CP_1 accessori per i compensi e € 49,00 per esborsi.
Nulla sulle spese tra i e la , vittoriosa ma contumace. Pt_1 P_
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti costituite nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande del ricorrente e delle domande riconvenzionali della convenuta:
(a) accerta e dichiara che i confini tra il terreno di nuda proprietà di , in usufrutto ad P_
, catastalmente censito al C.T. del Comune di Montecchio Maggiore (VI), Foglio 3, Parte_1
m.n. 515 e il fondo di proprietà della convenuta censito al C.F. medesimo comune, foglio 3, 521, CP_1
pagina 27 di 28 sono quelli rappresentati dalla linea gialla di cui all'elaborato grafico a pagina 14 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Geom. depositata in data 28 ottobre 2024 e a pag. PEona_4
15 del presente provvedimento;
(b) ordina a e e, in ogni caso, alla parte più diligente di provvedere, a Parte_1 CP_1 spese comuni, all'apposizione di termini a delimitazione dei fondi nei punti meglio individuati dal CTU
a pagina 14 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Geom. depositata in PEona_4 data 28 ottobre 2024 e a pag. 15 del presente provvedimento;
(c) dichiara che occupa senza titolo l'area di terreno di mq 40, risultante dall'elaborato CP_1 grafico a pagina 14 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio e a pag. 15 del presente provvedimento, non ricompresa nei confini della proprietà della convenuta per come accertati e inclusa nella proprietà di , in usufrutto ad , censita al C.T. del Comune di P_ Parte_1
Montecchio Maggiore al Foglio 3 col mappale n. 515 e per l'effetto la condanna all'immediato rilascio di detta area in favore di , libera di persone e cose;
Parte_1
(d) operata la compensazione tra quanto liquidato a ristoro del danno al ricorrente e la maggior somma liquidata a titolo di indennità ex art. 936 c.c. in favore di condanna al CP_1 Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 23.750,00, oltre interessi al tasso legale ex art. CP_1
1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande di nei confronti di e le domande Parte_1 CP_1 riconvenzionali della convenuta;
(iii) rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti di;
P_
(iv) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di e CP_1 Parte_1
, pari ad € 1.276,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre accessori sui compensi;
P_
(v) nulla sulle spese tra i e;
Pt_1 P_
(vi) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura dell'1/2 ciascuna (e dunque,
1/2 a carico di e , 1/2 a carico della . Parte_1 P_ CP_1
Vicenza, 1° luglio 2025, Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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