TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 204
TAR
Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 par. 2 della direttiva 2004/83/CE nonché dell’art. 24 del decreto legislativo 251/2007, nonché della circolare nr. 48 del Ministero degli Affari Esteri del 31/10/1961; insussistenza di ragionevoli motivi per dubitare dell’identità dell’interessato; sussistenza delle fondate ragioni che non consentono il rilascio di un passaporto ordinario; illogicità e contraddittorietà del provvedimento adottato; adozione di una diversa interpretazione dell’art. 24 d.lgs. 251/2007 in assenza di fatti nuovi e violazione del legittimo affidamento del ricorrente; eccesso di potere per travisamento dei fatti, con riferimento alla presenza di fondati motivi per non poter ottenere il passaporto dalla propria rappresentanza diplomatica nonché con riferimento alla presenza di corrette generalità; carenza di istruttoria e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento

    La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che il titolo di viaggio è stato successivamente rilasciato e il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90 in relazione all’art, 24 del d.lgs. 251/2007 e della circolare nr. 48 del Ministero degli Affari Esteri del 31/10/1961, irragionevolezza ed apoditticità della motivazione

    La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis legge n. 241/90; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; eccesso di potere per erronea e falsa interpretazione, nonché valutazione e/o travisamento del presupposto in fatto

    La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Violazione di legge per emissione e notifica di provvedimento in lingua sconosciuta al ricorrente; mancata traduzione del provvedimento impugnato in lingua comprensibile al ricorrente

    La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 204
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 204
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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