Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12403/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12403 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Lodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Nazionale n. 243;
contro
il Ministero dell'interno (Questura di Roma), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del titolo di viaggio per stranieri, reso dall’intimata Questura il 4.8.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. RI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l'intimato Ministero ha revocato il titolo di viaggio per stranieri, sulla scorta delle seguenti ragioni:
(i) da un lato, vi sarebbero stati dubbi sulla sua identità, posto che: a. tra il 1998 e il 2015 il ricorrente sarebbe stato fotosegnalato con generalità non coincidenti; b. il 24.2.2022 il ricorrente ha presentato un'istanza di variazione anagrafica del proprio permesso di soggiorno, allegando un’attestazione consolare del 20.9.2019;
(ii) dall'altro, quanto dichiarato dall'autorità consolare -OMISSIS-il 7.3.2022 in merito alla " mancanza del sistema necessario " per il rilascio del passaporto ordinario non integrerebbe una delle " fondate ragioni " che avrebbero consentito il rilascio del titolo di viaggio.
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere un cittadino iracheno rifugiato in Italia, titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- di aver ottenuto, il 3.1.2020, il titolo di viaggio per stranieri, recante tuttavia nome e cognome invertito;
- di aver presentato un'istanza di variazione anagrafica e di aggiornamento del titolo di viaggio sulla base della dichiarazione consolare del 20.9.2019, recante le sue corrette generalità;
- che, cionondimeno, è stato emanato l'impugnato provvedimento.
1.2. Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso ( 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 par. 2 della direttiva 2004/83/CE nonché dell’art. 24 del decreto legislativo 251/2007, nonché della circolare nr. 48 del Ministero degli Affari Esteri del 31/10/1961; insussistenza di ragionevoli motivi per dubitare dell’identità dell’interessato; sussistenza delle fondate ragioni che non consentono il rilascio di un passaporto ordinario; 1.2) illogicità e contraddittorietà del provvedimento adottato; adozione di una diversa interpretazione dell’art. 24 d.lgs. 251/2007 in assenza di fatti nuovi e violazione del legittimo affidamento del ricorrente. 1.3) eccesso di potere per travisamento dei fatti, con riferimento alla presenza di fondati motivi per non poter ottenere il passaporto dalla propria rappresentanza diplomatica nonché con riferimento alla presenza di corrette generalità; carenza di istruttoria e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ) si è doluto della violazione dell'art. 24, c. 2, d.lgs. n. 251/2007, posto che nel caso di specie non vi sarebbero stati ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, avuto in particolare presente che sarebbe stata agli atti dell'intimata amministrazione una dichiarazione attinente alle corrette generalità del ricorrente (vale a dire la dichiarazione del 20.9.2019, successiva ai fotosegnalamenti menzionati nell'impugnato provvedimento), all'esito della quale sarebbe stato emesso, in data 3.1.2020, altro titolo di viaggio nonché, il 24.2.2022, il permesso di soggiorno. Ha inoltre precisato che quanto dichiarato dall'ambasciata -OMISSIS-in Roma in merito all'impossibilità del rilascio del passaporto per " mancanza del sistema necessario " lo avrebbe ben legittimato a ottenere il titolo richiesto.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso ( 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90 in relazione all’art, 24 del d.lgs. 251/2007 e della circolare nr. 48 del Ministero degli Affari Esteri del 31/10/1961, irragionevolezza ed apoditticità della motivazione ) parte ricorrente ha contestato l'insufficiente motivazione dell'impugnato provvedimento, ribadendo quanto affermato con il primo motivo di ricorso in merito alla correttezza delle proprie generalità e alla necessità del rilascio del titolo di viaggio alla luce di quanto dichiarato dall'ambasciata irachena.
1.2.3. Con il terzo motivo di ricorso ( 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis legge n. 241/90; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; eccesso di potere per erronea e falsa interpretazione, nonché valutazione e/o travisamento del presupposto in fatto ) il ricorrente ha contestato la pretermissione delle proprie garanzie procedimentali (artt. 7 e 10 -bis , l. n. 241/1990), sostenendo che - ove fosse stato coinvolto nel procedimento sfociato nell'impugnato provvedimento – egli avrebbe potuto dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni.
1.2.4. Con il quarto motivo di ricorso ( 4) Violazione di legge per emissione e notifica di provvedimento in lingua sconosciuta al ricorrente; mancata traduzione del provvedimento impugnato in lingua comprensibile al ricorrente ) parte ricorrente ha contestato la mancata traduzione dell'impugnato provvedimento in una lingua per sé comprensibile.
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di annullare l'atto impugnato.
2. Si è costituito l'intimato Ministero che ha successivamente depositato la nota del 18.11.2022, con la quale - preso atto della dichiarazione del 7.3.2022 in cui sono state indicate le nuove generalità del ricorrente - ha invitato quest'ultimo allo svolgimento dei rilievi dattiloscopici. Nella medesima nota è stato chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3. Con ordinanza n. 7166 del 23.11.2022 la domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile.
4. Successivamente parte ricorrente ha chiesto la liquidazione del compenso del difensore, in quanto ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
5. All'udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto: (i) parte ricorrente ha dato atto che il titolo abilitativo originariamente revocato è stato successivamente rilasciato ed ha pertanto dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso; (ii) la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della definizione in rito del giudizio e del complessivo andamento della vicenda.
4. Parte ricorrente va definitivamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sussistendone i relativi presupposti e considerato, in particolare, che l’intervenuto rilascio del titolo di viaggio è di per sé un indice della non manifesta infondatezza delle pretese da questa avanzate con il ricorso.
Quanto alla liquidazione del compenso richiesto dal difensore, si consideri quanto segue:
- l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto dell’“ impegno professionale ”;
- l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- l’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, prevede che “ Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento ”;
- l’art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, dispone che “ Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia ”.
Ciò posto, si consideri altresì che:
- la presente controversia è di valore indeterminabile;
- la causa non ha presentato profili di particolare complessità;
- vanno conseguentemente applicati i compensi medi, per le sole fasi di studio, introduttiva e cautelare collegiale, posto che non vi è stata alcuna fase istruttoria e che successivamente alla fase cautelare collegiale non ha fatto seguito alcun atto delle parti.
Da quanto sopra consegue che la richiesta dell’avvocato di parte ricorrente non appare congrua in relazione alle limitate fasi processuali svoltesi e che risulta piuttosto congruo, alla luce delle succitate disposizioni, liquidare la somma di euro 825,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ammette parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida il compenso del difensore di parte ricorrente nella misura di euro 825,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
NE NA, Presidente FF
RI AL, Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AL | NE NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.