Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott.ssa
Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1281 R.G.A.C., anno 2021, passata in decisione all'udienza del 25.9.24, vertente
TRA
elett.te dom.ta presso lo Parte_1
studio dell'Avv. A. Grieco, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce agli atti.
Attrice
E
CP_1
Convenuto contumace
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 25.9.24, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo
La esponeva che, il Parte_1
23/12/2019, acquistava, presso la CP_1
Concessionaria Birindelli Auto S.r.l., l'autovettura usata pagina 1 di 7
FZ*742*TZ, al prezzo di € 102.900,00 (Iva inclusa), di cui € 50.000,00 versate dall'acquirente a titolo di caparra confirmatoria al momento dell'accettazione della proposta di vendita ed € 52.900,00 da versarsi al trasferimento della proprietà dell'autovettura.
Precisava che, con contratto “Preliminare di Vendita
Auto Usata” del 09/10/2020, previo CP_1
versamento in favore della Concessionaria Birindelli
Auto S.r.l. del residuo importo di 48.000,00 e dell'acquisizione della piena proprietà del veicolo oggetto di futura vendita, si impegnava a vendere alla che si impegnava ad Parte_1
acquistare, il citato autoveicolo usato BMW, entro e non oltre il 30/10/2020, al prezzo di € 54.100,00, oltre Iva, per un importo complessivo di € 66.000,00, di cui €
6.000,00 venivano corrisposti da Parte_1
a titolo di caparra confirmatoria all'atto della
[...]
stipula del preliminare di vendita ed € 60.000,00 da versarsi al momento della stipula del contratto definitivo e del relativo passaggio di proprietà dell'autovettura.
Il che si impegnava a versare l'importo CP_1
residuo di € 48.000,00 (Iva Inclusa) entro e non oltre il
25 ottobre 2020, si rendeva tuttavia irreperibile, non manifestando alcuna disponibilità ad addivenire alla stipula del contratto definitivo;
tanto premesso conveniva in giudizio per sentirne CP_1
pagina 2 di 7 dichiarare il grave inadempimento in ordine al contratto preliminare di vendita auto usata datato 09/10/2020 e, previo accertamento della legittimità e validità dello scioglimento del vincolo contrattuale da parte di a mezzo diffida del Parte_1
07/12/2020, sentirlo condannare al pagamento, in favore di dell'importo nella Parte_1
misura stabilita dall'art. 1385 c.c. II° ovvero di quelle somme maggiori o minori da accertare restava contumace. CP_1
All'esito dell'istruttoria, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e va accolta.
Dalla documentazione allegata dall'attrice emerge che le odirne parti in causa hanno stipulato, in data
09/10/2020, un contratto preliminare di compravendita, con il quale il si impegnava, CP_1
previo pagamento dell'importo di 48.000,00 in favore della Concessionaria Birindelli Auto S.r.l., e conseguente acquisizione della piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura ivi indicata, a vendere la stessa all'odierna parte attrice e a stipulare contratto definitivo di compravendita entro e non oltre la data del
30 ottobre 2020.
pagina 3 di 7 Dalla lettura del suddetto contratto emerge che le parti pattuivano che, in caso di inadempimento per causa imputabile alla parte promittente, la Parte_1
sarebbe stata libera da vincoli e avrebbe avuto
[...]
il diritto di ottenere il doppio della caparra confirmatoria versata, salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno ulteriore;
con nota integrativa il dopo aver ricevuto a titolo di caparra CP_1
confirmatoria l'importo di € 6.000,00, dichiarava di essere rientrato nel possesso dell'autoveicolo oggetto di futura vendita al fine di procedere al distacco della relativa polizza assicurativa.
Risulta dagli atti il pagamento, da parte del promittente acquirente, dell'importo di € 6.000,00, con 2 bonifici bancari rispettivamente di € 1.000,00 e di € 5.000,00.
Il recesso della società attrice appare legittimo, stante la mancata cessione definitiva dell'autoveicolo entro il pattuito termine del 30/10/2020, nonostante il promittente venditore avesse incassato l'importo di €
6.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e fosse rientrato nel possesso del veicolo
Va evidenziato anche che il non si è attivato CP_1
per acquisire la piena ed esclusiva proprietà del veicolo, omettendo il versamento dell'importo residuo di €
48.000,00 in favore della concessionaria Birindelli Auto
S.r.l. entro e non oltre il 25/10/2020 e non ha acconsentito alla stipula del contratto definitivo entro il termine del 30/10/2020, senza addurre alcuna pagina 4 di 7 giustificazione;
non vi è dubbio che lo scioglimento del vincolo contrattuale è validamente avvenuto a mezzo nota a/r del 03/12/2020.
Il promittente venditore va condannato, ex art. 1385
c.c. II° comma, alla corresponsione del doppio della caparra versata, avendo la stessa ha la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento ed avendo le parti espressamente pattuito, in caso di inadempimento del promissario venditore, il diritto di recesso di parte attrice e il suo diritto ad ottenere il doppio della caparra confirmatoria versata.
Con la clausola di cui all'art. 6 del contratto le parti hanno inteso statuire il diritto di recesso, esercitato dalla odierna attrice, decorso il termine per l'adempimento (30/10/2020); dall'esame degli atti emerge infatti che la , chiedendo Parte_1
l'esecuzione, anticipava, in mancanza, lo scioglimento del rapporto contrattuale con contestuale ed espressa richiesta di corresponsione del doppio della caparra versata ai sensi dell'art. 6 del contratto. Nella specie non vi è dubbio, quindi, che sussiste l'inadempimento del convenuto e che la parte adempiente ha inteso esercitare il diritto di recesso.
Va peraltro evidenziato che la parte adempiente di un contratto preliminare di compravendita che abbia ricevuto una caparra confirmatoria e si sia avvalsa della facoltà di provocare la risoluzione del contratto pagina 5 di 7 mediante diffida ad adempiere prima dell'instaurazione del giudizio, può successivamente agire in giudizio esercitando il diritto di recesso (Cass. n. 2999/2012,
Cass. n. 16221/2002, Cass. n. 319/2001).
Deve peraltro rilevarsi che, in ogni caso, la caparra conserva la funzione di una predeterminazione forfettaria del danno, da liquidarsi nella misura convenzionalmente stabilita, anche se il contratto deve intendersi risolto a seguito di una diffida ad adempiere
(Cass. Sezioni Unite n. 553/2009, per la quale
“l'alternativa tra il recesso del contratto per inadempimento con ritenzione della caparra confirmatoria e la risoluzione, non è tra recesso e risoluzione di diritto, bensì tra recesso e risoluzione giudiziale con eventuale risarcimento del danno che andrà liquidato nella sua effettività”
Tanto premesso, la domanda attorea va accolta. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione notificato nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il grave inadempimento di , in proprio e CP_1
quale titolare della Controparte_2
in ordine al contratto preliminare di vendita
[...]
auto usata datato 09/10/2020, nonchè la legittimità pagina 6 di 7 del recesso di dal medesimo Parte_1
contratto e condanna in proprio e CP_1
quale titolare della Controparte_2
al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata pari ad €
12.000,00, oltre interessi dalla domanda
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 per la fase di studio, €
600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisoria, oltre alle spese di Contributo Unificato, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. A. Greco, antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
pagina 7 di 7