Art. 1.
Le opere per la costruzione dell'aeroporto in localita' Genova-Sestri e quelle per la sistemazione dell'attigua zona ai fini delle esigenze della navigazione aerea, contemplate nel progetto di massima in data 1 febbraio 1951, approvato dall'assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 maggio 1951, e che sostituisce ad ogni effetto il progetto previsto dall' art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 368 , sono dichiarate opere di pubblica utilita';
L'aeroporto di Genova-Sestri fara' parte del demanio dello Stato.
Le opere per la costruzione dell'aeroporto in localita' Genova-Sestri e quelle per la sistemazione dell'attigua zona ai fini delle esigenze della navigazione aerea, contemplate nel progetto di massima in data 1 febbraio 1951, approvato dall'assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 maggio 1951, e che sostituisce ad ogni effetto il progetto previsto dall' art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 368 , sono dichiarate opere di pubblica utilita';
L'aeroporto di Genova-Sestri fara' parte del demanio dello Stato.