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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/09/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
-Consigliere- 2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere- relatore- 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 5 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2623/2020(RG 9098/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di riliquidazione pensione, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte 1
tempore, rappr. e difeso dagli avv.ti A. ANDRIULLI e R. LEZZI
- Appellante-
E
Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv. M. A. GIGANTE
Appellato-
OGGETTO: "ricostituzione di pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 4/1/2021 1,CP ha impugnato la sentenza con cui il
Controparte 1Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda proposta da titolare di pensione VO n. 10076821 dal 2002, di ricostituzione della pensione per neutralizzazione degli ultimi cinque anni di lavoro caratterizzati da minori contribuzioni essendo stato il lavoratore in mobilità. Ha assunto l' CP 3 l'erroneità della sentenza per avere consentito la neutralizzazione degli ultimi cinque anni, nonostante l'appellato avesse perso in questo modo il requisito contributivo minimo per accedere al trattamento pensionistico. Poi per non avere accolto l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art 47 DPR 639/70, come modificato dall'art 38, comma 1
lett.d) n. 1DL 98/2011 conv- in L 111/2011, norma quest'ultima che ha esteso il termine decadenziale anche alle domande di riliquidazione di prestazioni già in godimento con efficacia dal
6/7/2011.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda della ricorrente o comunque l'accoglimento nei limiti della decadenza triennale. La appellata ha domandato il rigetto dell'appello.
,CP_ L'appello dell' è fondato per quanto di ragione.
La neutralizzazione degli ultimi cinque anni di lavoro spettava al ricorrente perché, come evidenziato dal ctu, grazie alla maggiorazione contributiva derivante dalla riconosciuta esposizione ad amianto egli superava il limite delle 2080 settimane totalizzando 2425 settimane, per cui anche escludendo le 221 settimane degli ultimi anni(dal 1998 al 2002), comunque il ricorrente manteneva il requisito contributivo minimo per andare in pensione. Correttamente allora il ctu ha ricalcolato la pensione spettantegli espungendo le settimane in cui gli è stata versata una contribuzione minore ricadente negli ultimi cinque anni di lavoro, ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale n.
264/94, 201/99, 432/99. Tale neutralizzazione ha riconosciuto limitatamente alla quota A di pensione, alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L 503/1992 di riforma del sistema pensionistico, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza della Cassazione
n. 28025/2018), dal momento che la cd quota A resta calcolata in ossequio al disposto della L. n.
297 del 1982 con riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione.
,CP
-Risulta fondata tuttavia l'eccezione di decadenza sollevata dall' in primo grado e ribadita in appello. E' ormai pacifico in giurisprudenza che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del
DL98/2011, conv. In L 111/2011), abbia esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR
639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Si è posto in giurisprudenza il problema di stabilire l'applicabilità o meno della novella legislativa alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge.
Secondo un primo orientamento, seguito in un primo tempo anche da questa Corte d'appello ed appoggiato da numerose sentenze di legittimità, l'ultima delle quali resa dalla sezione Lavoro della
Corte di Cassazione n. 16257 del 29/7/2020 "La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l.
n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina".
Trattasi infatti di disposizione innovativa che ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza, riferita non più solo alla richiesta di prestazione previdenziale, ma anche alle richieste di adeguamento e riliquidazione della prestazione già in godimento e non può pertanto operare per le prestazioni già percepite nella vigenza della vecchia disciplina. CP Secondo un altro orientamento, propugnato dall' in ossequio ad altre pronunce della Suprema
Corte, occorre conciliare l'interpretazione della nuova legge con il disposto dell'art 252 disp att c.c., tuttora vigente, per cui qualora il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all'entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza dovrebbe ritenersi il termine triennale di decadenza operante anche nella specie a decorrere dal 6 luglio 2011 ed interamente decorso alla data della proposizione dell'azione².
In relazione a tale contrasto in seno alla stessa Corte di Cassazione, è intervenuta una importante pronuncia della sezione Lavoro sezione ordinaria, resa in pubblica udienza, alla quale la questione era stata rimessa dalla sesta sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 17618/2019, nella quale la Suprema Corte ha assunto un chiaro orientamento a favore del secondo degli orientamenti esposti, discostandosi dal suo precedente di pochi mesi prima(del luglio 2020). Essa ha richiamato i principi esposti dalla Cassazione a sezioni Unite nel 2015 .(n. 15352/2015) a proposito dell'applicabilità della decadenza introdotta dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 in materia di indennizzi in conseguenza di epatiti post trasfusionali. Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997,
Parte che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da
HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e
3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione. solo a decorrere dall'entrata della legge stessa
Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto: "In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione
'Cass. sez. L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2016, conforme Cass. n. 4671/2019), in ultimo sentenza n. 16257/2020
2 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019 di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il
"bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione.
Ciò tuttavia non comporta l' impossibilità assoluta di far valere il diritto. Occorre precisare, all'uopo, che secondo questa Corte la decadenza non è per così dire tombale ma mobile. Anche la
Suprema Corte sul punto ha sostenuto che "in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale"³. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l.
29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n.
13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965-01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio
2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto nel caso di specie risultano soggetti a decadenza e non rivendicabili i ratei antecedenti al
31/10/2015(essendo stato depositato il ricorso giudiziario il 31/10/2018). CP In conclusione deve essere accolto l'appello dell' e deve essere dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria relativamente ai ratei di maggiorazione di pensione derivante dall'operata neutralizzazione del periodo di mobilità, maturati fino al 31/10/2015.
Spettano invece alla ricorrente le differenze di pensione derivanti dal ricalcolo come operato dal ctu, per il periodo successivo.
L'accoglimento limitato della domanda in primo grado e l'accoglimento limitato dell'appello giustificano, in virtù del principio della soccombenza reciproca, la compensazione integrale delle spese di lite in primo e secondo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell',CP per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, fermo restando il diritto stabilito nella sentenza di primo grado alla ricostituzione di pensione, dichiara la decadenza dell'azione giudiziaria relativamente ai ratei differenziali di pensione maturati fino al 31/10/2015. Spese compensate del doppio grado.
Taranto, 10/9/2025
Il Presidente Il Relatore
Dott.ssa Rossella Di Todaro dott.ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Cass. Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
-Consigliere- 2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere- relatore- 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 5 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2623/2020(RG 9098/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di riliquidazione pensione, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte 1
tempore, rappr. e difeso dagli avv.ti A. ANDRIULLI e R. LEZZI
- Appellante-
E
Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv. M. A. GIGANTE
Appellato-
OGGETTO: "ricostituzione di pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 4/1/2021 1,CP ha impugnato la sentenza con cui il
Controparte 1Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda proposta da titolare di pensione VO n. 10076821 dal 2002, di ricostituzione della pensione per neutralizzazione degli ultimi cinque anni di lavoro caratterizzati da minori contribuzioni essendo stato il lavoratore in mobilità. Ha assunto l' CP 3 l'erroneità della sentenza per avere consentito la neutralizzazione degli ultimi cinque anni, nonostante l'appellato avesse perso in questo modo il requisito contributivo minimo per accedere al trattamento pensionistico. Poi per non avere accolto l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art 47 DPR 639/70, come modificato dall'art 38, comma 1
lett.d) n. 1DL 98/2011 conv- in L 111/2011, norma quest'ultima che ha esteso il termine decadenziale anche alle domande di riliquidazione di prestazioni già in godimento con efficacia dal
6/7/2011.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda della ricorrente o comunque l'accoglimento nei limiti della decadenza triennale. La appellata ha domandato il rigetto dell'appello.
,CP_ L'appello dell' è fondato per quanto di ragione.
La neutralizzazione degli ultimi cinque anni di lavoro spettava al ricorrente perché, come evidenziato dal ctu, grazie alla maggiorazione contributiva derivante dalla riconosciuta esposizione ad amianto egli superava il limite delle 2080 settimane totalizzando 2425 settimane, per cui anche escludendo le 221 settimane degli ultimi anni(dal 1998 al 2002), comunque il ricorrente manteneva il requisito contributivo minimo per andare in pensione. Correttamente allora il ctu ha ricalcolato la pensione spettantegli espungendo le settimane in cui gli è stata versata una contribuzione minore ricadente negli ultimi cinque anni di lavoro, ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale n.
264/94, 201/99, 432/99. Tale neutralizzazione ha riconosciuto limitatamente alla quota A di pensione, alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L 503/1992 di riforma del sistema pensionistico, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza della Cassazione
n. 28025/2018), dal momento che la cd quota A resta calcolata in ossequio al disposto della L. n.
297 del 1982 con riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione.
,CP
-Risulta fondata tuttavia l'eccezione di decadenza sollevata dall' in primo grado e ribadita in appello. E' ormai pacifico in giurisprudenza che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del
DL98/2011, conv. In L 111/2011), abbia esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR
639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Si è posto in giurisprudenza il problema di stabilire l'applicabilità o meno della novella legislativa alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge.
Secondo un primo orientamento, seguito in un primo tempo anche da questa Corte d'appello ed appoggiato da numerose sentenze di legittimità, l'ultima delle quali resa dalla sezione Lavoro della
Corte di Cassazione n. 16257 del 29/7/2020 "La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l.
n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina".
Trattasi infatti di disposizione innovativa che ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza, riferita non più solo alla richiesta di prestazione previdenziale, ma anche alle richieste di adeguamento e riliquidazione della prestazione già in godimento e non può pertanto operare per le prestazioni già percepite nella vigenza della vecchia disciplina. CP Secondo un altro orientamento, propugnato dall' in ossequio ad altre pronunce della Suprema
Corte, occorre conciliare l'interpretazione della nuova legge con il disposto dell'art 252 disp att c.c., tuttora vigente, per cui qualora il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all'entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza dovrebbe ritenersi il termine triennale di decadenza operante anche nella specie a decorrere dal 6 luglio 2011 ed interamente decorso alla data della proposizione dell'azione².
In relazione a tale contrasto in seno alla stessa Corte di Cassazione, è intervenuta una importante pronuncia della sezione Lavoro sezione ordinaria, resa in pubblica udienza, alla quale la questione era stata rimessa dalla sesta sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 17618/2019, nella quale la Suprema Corte ha assunto un chiaro orientamento a favore del secondo degli orientamenti esposti, discostandosi dal suo precedente di pochi mesi prima(del luglio 2020). Essa ha richiamato i principi esposti dalla Cassazione a sezioni Unite nel 2015 .(n. 15352/2015) a proposito dell'applicabilità della decadenza introdotta dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 in materia di indennizzi in conseguenza di epatiti post trasfusionali. Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997,
Parte che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da
HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e
3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione. solo a decorrere dall'entrata della legge stessa
Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto: "In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione
'Cass. sez. L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2016, conforme Cass. n. 4671/2019), in ultimo sentenza n. 16257/2020
2 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019 di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il
"bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione.
Ciò tuttavia non comporta l' impossibilità assoluta di far valere il diritto. Occorre precisare, all'uopo, che secondo questa Corte la decadenza non è per così dire tombale ma mobile. Anche la
Suprema Corte sul punto ha sostenuto che "in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale"³. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l.
29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n.
13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965-01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio
2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto nel caso di specie risultano soggetti a decadenza e non rivendicabili i ratei antecedenti al
31/10/2015(essendo stato depositato il ricorso giudiziario il 31/10/2018). CP In conclusione deve essere accolto l'appello dell' e deve essere dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria relativamente ai ratei di maggiorazione di pensione derivante dall'operata neutralizzazione del periodo di mobilità, maturati fino al 31/10/2015.
Spettano invece alla ricorrente le differenze di pensione derivanti dal ricalcolo come operato dal ctu, per il periodo successivo.
L'accoglimento limitato della domanda in primo grado e l'accoglimento limitato dell'appello giustificano, in virtù del principio della soccombenza reciproca, la compensazione integrale delle spese di lite in primo e secondo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell',CP per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, fermo restando il diritto stabilito nella sentenza di primo grado alla ricostituzione di pensione, dichiara la decadenza dell'azione giudiziaria relativamente ai ratei differenziali di pensione maturati fino al 31/10/2015. Spese compensate del doppio grado.
Taranto, 10/9/2025
Il Presidente Il Relatore
Dott.ssa Rossella Di Todaro dott.ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Cass. Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021