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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17711 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.ssa MA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI MO Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14288 Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TO CA, LI SA, TO SA e LA LL, per procura in atti;
RICORRENTE
E
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede
OGGETTO: DIVORZIO – scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 4.4.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio civile contratto tra le parti, con affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre e mantenimento a carico del padre pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, di dichiarare la decadenza della responsabilità
genitoriale del padre e confermare il rimpatrio della minore in Italia, come da ordinanza presidenziale di separazione.
Non si costituiva in giudizio il resistente e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c., dinanzi al Giudice delegato, compariva la ricorrente ed il precedente Giudice assegnatario del fascicolo confermava i provvedimenti di separazione
come vigenti.
Successivamente, con decreto del 13.11.2025, il Giudice delegato onerava parte ricorrente di produrre l'attestazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025, la difesa di parte ricorrente deduceva che il procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi era ancora pendente e, pertanto,
non risultava emessa la sentenza di separazione, nemmeno sullo status.
Quindi, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
il merito della lite
La domanda di divorzio spiegata da è improcedibile, per le ragioni di Parte_1
seguito esposte.
Come noto, l'art. 3 n. 2, lettera b, della legge 898/1970 individua due condizioni di procedibilità della domanda di divorzio, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale fra i coniugi ed il protrarsi ininterrotto della separazione per almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale giudiziale (come nella specie). Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione quale condizione di procedibilità
della domanda di divorzio, peraltro, è espressamente prevista, dall'art. 473-bis 49 c.p.c.,
anche in ipotesi di cumulo di domande di separazione e di divorzio.
Nel caso di specie, non è contestata la sussistenza della seconda condizione ex lege
prevista, ovvero l'essersi protratta la separazione tra le parti per almeno dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente f.f. del Tribunale di Roma nel giudizio di separazione giudiziale contraddistinto da n. R.G. R.G. 49219/2022.
Appare incontestabile, tuttavia, che al momento del deposito del ricorso difettasse il primo requisito previsto per la proposizione della domanda di divorzio, ovvero la sentenza di separazione, passata in giudicato.
Il giudizio di separazione risulta, infatti, ancora pendente e non è stata emessa alcuna sentenza.
Conseguentemente, la domanda di divorzio non può che essere dichiarata improcedibile.
Spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura della decisione e la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda di divorzio;
DICHIARA irripetibili le spese di lite
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5.12.2025
IL GIUDICE RELATORE La PRESIDENTE
NI MO MA NZ
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.ssa MA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI MO Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14288 Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TO CA, LI SA, TO SA e LA LL, per procura in atti;
RICORRENTE
E
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede
OGGETTO: DIVORZIO – scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 4.4.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio civile contratto tra le parti, con affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre e mantenimento a carico del padre pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, di dichiarare la decadenza della responsabilità
genitoriale del padre e confermare il rimpatrio della minore in Italia, come da ordinanza presidenziale di separazione.
Non si costituiva in giudizio il resistente e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c., dinanzi al Giudice delegato, compariva la ricorrente ed il precedente Giudice assegnatario del fascicolo confermava i provvedimenti di separazione
come vigenti.
Successivamente, con decreto del 13.11.2025, il Giudice delegato onerava parte ricorrente di produrre l'attestazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025, la difesa di parte ricorrente deduceva che il procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi era ancora pendente e, pertanto,
non risultava emessa la sentenza di separazione, nemmeno sullo status.
Quindi, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
il merito della lite
La domanda di divorzio spiegata da è improcedibile, per le ragioni di Parte_1
seguito esposte.
Come noto, l'art. 3 n. 2, lettera b, della legge 898/1970 individua due condizioni di procedibilità della domanda di divorzio, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale fra i coniugi ed il protrarsi ininterrotto della separazione per almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale giudiziale (come nella specie). Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione quale condizione di procedibilità
della domanda di divorzio, peraltro, è espressamente prevista, dall'art. 473-bis 49 c.p.c.,
anche in ipotesi di cumulo di domande di separazione e di divorzio.
Nel caso di specie, non è contestata la sussistenza della seconda condizione ex lege
prevista, ovvero l'essersi protratta la separazione tra le parti per almeno dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente f.f. del Tribunale di Roma nel giudizio di separazione giudiziale contraddistinto da n. R.G. R.G. 49219/2022.
Appare incontestabile, tuttavia, che al momento del deposito del ricorso difettasse il primo requisito previsto per la proposizione della domanda di divorzio, ovvero la sentenza di separazione, passata in giudicato.
Il giudizio di separazione risulta, infatti, ancora pendente e non è stata emessa alcuna sentenza.
Conseguentemente, la domanda di divorzio non può che essere dichiarata improcedibile.
Spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura della decisione e la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda di divorzio;
DICHIARA irripetibili le spese di lite
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5.12.2025
IL GIUDICE RELATORE La PRESIDENTE
NI MO MA NZ