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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - sez. dist. di Ischia -
n. 18/2019, pubblicata il 28 gennaio 2019, iscritto al n. 1256/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 3 dicembre 2024
e pendente
T R A
, (c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1961, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martorano (c.f.: C.F._2
- APPELLANTE -
[...]
E
(c.f.: nato ad [...] il [...], e CP_1 C.F._3
(c.f.: ) nata a [...] il [...], rappresentati CP_2 C.F._4
e difesi dall'avv. Giuseppe Di Meglio (c.f.: ) - APPELLATI - C.F._5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 14.10.2014, e CP_3 CP_2
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, sezione Parte_1
distaccata d'Ischia, per sentir dichiarare l'illegittimità delle opere edilizie da quest'ultima realizzate, in quanto “prive di ogni atto abilitativo e contrastanti con gli strumenti che regolano l'uso del territorio sotto il profilo urbanistico”, chiedendo per Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
l'effetto il risarcimento dei danni subiti per il deprezzamento dell'immobile di loro proprietà determinato dalla “perdita di veduta panoramica, visuale, privatezza ed amenità”, da quantificarsi in misura non inferiore a 100.000,00 €, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal fatto lesivo fino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della domanda, gli attori deducevano:
- di essere proprietari di un fabbricato con annesse aree pertinenziali, sito nel
Comune di Forio alla località “Pietra Spaccata” o “Pannocchia” acquistato in virtù dell'atto per Notar di Forio del 15.10.2002 (Rep. n. 24471, Racc. n. 11573); Per_1
- che, tale fabbricato era stato realizzato in epoca anteriore all'1.09.1967 e successivamente ristrutturato in virtù di autorizzazione n. 362, rilasciata dal Comune di
Forio in data 16.6.1990;
- che, di fronte a tale complesso immobiliare, precisamente al lato nord ovest dello stesso, si trovava, nella parte sottostante il proprio immobile, il compendio immobiliare di proprietà di , un fabbricato su due livelli con Parte_1
aree esterne, realizzato con struttura portante in muratura e strutture orizzontali in latero - cemento ed identificato al N.C.E.U. al foglio 18, particella 128, con un'ulteriore porzione di terreno identificata al foglio 18, particella 865, raggiungibile dalla particella
703 e dall'accesso carrabile tramite la strada vicinale “Cava Spinillo” che si immetteva in Via San Giuliano;
- che, la parte convenuta aveva effettuato molteplici interventi edilizi che avevano modificato l'originaria consistenza, orografia e destinazione d'uso del predetto complesso immobiliare, in quanto, nell'esecuzione di tali opere, era stato completamente demolito il preesistente fabbricato ed erano stati effettuati ampliamenti che ne avevano aumentato la volumetria in violazione di quanto consentito dalla concessione edilizia in sanatoria n. 23 del 14.4.1990 ottenuta dalla
; Pt_1
- che gli interventi edilizi effettuati dalla convenuta avevano interessato anche il muro di sostegno prospiciente la via San Giuliano, il quale era stato “integralmente rifatto con maggiorazione della sua altezza, del suo spessore e della sua funzione”. In particolare, tali interventi effettuati sul muro di sostegno avevano violato - a loro dire- le norme poste a tutela dell'assetto territoriale, dell'ambiente e del paesaggio, ai sensi
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dell'art. 872 c.c. ed avevano determinato una riduzione del valore di mercato della loro unità immobiliare sia per effetto dei materiali di risulta e rifiuti posti a ridosso del predetto muro, che avevano attirato ratti ed insetti, sia perché avevano ridotto il diritto degli istanti di godere della vista del territorio del Comune di Forio d'Ischia;
- che tali interventi edilizi della convenuta erano stati realizzati abusivamente, tanto che il Comune del Comune di Forio d'Ischia, con Ordinanza n. 37 del 12.02.2003, aveva ingiunto alla convenuta di demolire tali opere, sanzione poi confermata dal Tar
Campania con decreto n. 7986/2013 adìto dalla per ottenere l'annullamento Pt_1
del citato ordine di demolizione.
2. Con comparsa del 16.01.2015, si costituiva in giudizio Parte_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto sul presupposto dell'inesistenza delle violazioni lamentate dagli attori. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della pretesa risarcitoria in quanto anche l'immobile di proprietà degli attori era abusivo e non conforme “sia a livello planimetrico sia di volume che di destinazione”, contestando, altresì, ulteriori illegittimità dell'immobile attoreo.
3. Sicché, concessi i termini di cui all'art. 183, c. vi, c.p.c. e all'esito della disposta c.t.u. e dei relativi chiarimenti, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, in accoglimento della domanda, così decideva:
“condanna la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di euro quattrocento all'anno fino al ripristino dei luoghi in esecuzione della ordinanza di demolizione del
Comune di Forio, con gli interessi dalla domanda al soddisfo. - Condanna la convenuta alle spese del giudizio che ai sensi del DM 55/14 liquida in euro 200 per spese, euro
6.000 per onorario, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della
CTU. “
A fondamento di tale decisione, il Tribunale poneva le seguenti considerazioni:
- riteneva provato, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e dalle risultanze dell'espletata c.t.u., che la costruzione degli attori era preesistente a quella della convenuta e che “la sua terrazza, il suo prospetto e le sue aperture” erano “rivolte verso la aerea degradante verso il mare, su cui si inserisce l'edificio della convenuta” nonché che la costruzione della era abusiva, tanto che con Ordinanza n. 37 del Pt_1
12.02.2003, il Comune ne aveva ordinato la demolizione;
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- evidenziava che le opere non erano ancora state abbattute perché la Pt_1
aveva presentato la domanda di condono edilizio il 21.06.2005, nella quale aveva dichiarato che vi era stato “un ampliamento di mq. 57,55 per su e di mq. 94,78 di snr per mc. 210 ricondotti alla tipologia 1 “in assenza di licenza edilizia o concessione”, così riconoscendo implicitamente la “totale abusività della costruzione”;
- riteneva “abusivo” anche il muro di sostegno realizzato dalla in quanto: Pt_1
“con la comunicazione del 27.4.1998 la convenuta comunicava al Comune che Pt_1
avrebbe proceduto alla riparazione di muri a secco “paraterra”. La comunicazione contiene una mera relazione del Geom. priva di un grafico descrittivo con CP_4
sezioni della altezza dei muri e, quindi, è inadeguata allo scopo di dimostrare che i muri realizzati abbiano la stessa altezza di quelli pre-esistenti non è stato espressamente contestato che quelli pre-esistenti avessero una altezza di circa metri 1,50, né la convenuta ha chiesto di provare il contrario. Dalla relazione di ufficio, emerge che la convenuta ha alterato la tipologia strutturale del muro di cinta in luogo del quale è stata realizzata una struttura con fondazione in cls con la intenzione di modificare la morfologia dei luoghi”;
Da tali premesse, il Tribunale quantificava i danni subiti all'immobile di proprietà degli attori rilevando, preliminarmente, che il “perito d'ufficio arch. , nella sua Per_2
prima relazione, pur dando atto degli abusi edilizi esistenti nella proprietà ” Pt_1
aveva rappresentato “la difficoltà di quantificare il danno” e tuttavia, ritenendo comunque sussistente un pregiudizio all'immobile degli attori, determinava il danno
“in relazione al tempo in cui la costruzione resterà sul posto. Perciò, in via equitativa, sulla base della comune esperienza di vita” liquidando “un risarcimento annuo nella misura di euro 400 (quattrocento) dalla domanda fino alla remissione in pristino dei luoghi”.
4. Avverso la suddetta pronuncia, con atto di citazione notificato a mezzo messaggio di posta elettronica certificata l'8.03.2019 a e ad CP_1 [...]
, ha proposto appello articolato in tre motivi: CP_2 Parte_1
i) ha dedotto l'omessa disamina da parte del Tribunale dell'eccezione da lei formulata in primo grado sulla natura “abusiva” dell'immobile di proprietà degli attori che precludeva – a monte – di esaminare la loro domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
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ii) ha contestato la sussistenza del fatto storico lamentato dagli attori in primo grado, consistente nella perdita della “veduta panoramica, visuale, privatezza ed amenità” dell'immobile di loro proprietà a causa degli interventi edilizi da lei effettuati.
Al riguardo, ha evidenziato che nel procedimento per ATP svolto tra le medesime parti nel giudizio r.g. n. 59/2009, il nominato ausiliare aveva escluso danni a carico della proprietà attorea e, allo stesso modo, anche il c.t.u. nominato dal Tribunale aveva escluso, nella sua prima bozza inviata alle parti, qualsiasi danno “apprezzabile” a carico della proprietà attorea per poi confutare tali conclusioni, senza alcuna motivazione, nell'elaborato finale;
iii) in via subordinata al rigetto dei precedenti due motivi, ha censurato la modalità di determinazione del danno adottata dal Tribunale poiché “idoneo a creare surrettiziamente una rendita perenne a favore degli attori in violazione dei principi dettati in tema di risarcimento dei danni”.
Tanto premesso, la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“1) Dichiarare l'appello proponibile, procedibile e fondato in fatto e diritto. 2)
Riformare interamente la sentenza n. 18 del 2019 (Giudizio RG. 210/2014) del
Tribunale di Napoli, sez dist. Ischia, perché palesemente ingiusta e per gli effetti: 3)
Dichiarare inammissibile la domanda proposta in primo grado dai sigg.ri Parte_2
perché volta a tutelare un immobile abusivo. 4) In via alternativamente, e nel merito, eventualmente anche a seguito di nuova C.T.U. in appello, dichiarare infondata la domanda dei sigg.ri perché non vi è alcuna diminuzione di “veduta Parte_2
panoramica, visuale, privatezza ed amenità” per la loro proprietà. 5) In subordine ai precedenti motivi, dichiarare illegittimo il criterio di determinazione del danno fatto dal
Tribunale perché viola le norme sul risarcimento del danno. 6) Con vittoria di spese, spese generali, spese di C.T.U., diritti ed onorari, del doppio grado di giudizio”.
5. Con comparsa del 20.06.2019, si sono costituiti in giudizio ed CP_1
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, hanno CP_2
eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello per violazione degli artt. 348,
348-bis e 348-ter c.p.c. e l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342, n. 2
c.p.c. in ragione della mancanza di specificità dei motivi formulati.
Nel merito, hanno contestato la fondatezza dei motivi formulati, sul rilievo che le censure spiegate nel presente giudizio erano le medesime già affrontate e respinte dal
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Tribunale con motivazione esaustiva;
a ciò hanno anche aggiunto che l'immobile di loro proprietà era preesistente a quello di parte appellante e , pertanto, in base al principio di prevenzione di cui all'art. 872 c.c., “il proprietario di una costruzione eseguita in violazione delle norme edilizie, mentre rimane esposto alle sanzioni previste per dette violazioni, non rimane nel contempo sprovvisto della tutela apprestata a favore della proprietà nel caso di violazione da parte di terzi delle norme che disciplinano il diritto di veduta”.
Tanto premesso, hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi professionali da attribuire al proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
6. All'udienza del 3 dicembre 2024, il Collegio ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va rigettata l'eccezione degli appellati di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 342 c.p.c. per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
II. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
Con i suoi motivi di gravame, l'appellante contesta: i) l'omessa valutazione da parte del Tribunale dell'eccezione dalla medesima spiegata nel primo grado di giudizio in ordine all'abusività dell'immobile degli attori, che, a suo dire, avrebbe precluso a monte di invocare la tutela risarcitoria ex art. 2043; ii) l'erronea valutazione da parte del Tribunale del materiale probatorio di primo grado, atteso che il primo Giudice aveva ritenuto sussistente una lesione del diritto di veduta dell'immobile attoreo, sebbene lo stesso era stato escluso dalle emergenze probatorio del grado;
iii) l'erronea determinazione del quantum liquidato in favore degli appellati.
II.1. Il primo motivo è infondato.
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Infatti, provata la preesistenza dell'immobile di proprietà dei Parte_2
rispetto a quello della e l'abusività delle opere da quest'ultima realizzate (non Pt_1
vi è infatti nessun motivo di doglianza sul punto), la natura abusiva di una costruzione
(non importa se preventivamente realizzata o meno) non esclude che essa possa essere assistita dalla tutela generale anche risarcitoria di cui all'art. 872, co.2 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, che si condivide, ha avuto modo di chiarire, sebbene in materia di violazione di distanze tra costruzioni, che “Le norme di cui all'art.
872, secondo comma, c.c. in tema di distanze tra costruzioni, nonché quelle integrative del codice civile in subiecta materia, sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneità della sua destinazione rispetto a quella
(legittimamente) conferita al fabbricato del privato istante in conformità con le disposizioni amministrative in materia, la sua (asserita) rumorosità e non conformità alle prescrizioni antincendio, la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, trattandosi di circostanze che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della pubblica amministrazione e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli (indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 e ss. c.c. (o di quelle in esse richiamate)” (Cass. Sez. U, 5143/1998; Cass.4372/2002).
Ne consegue che, l'eventuale sussistenza di una irregolarità urbanistica dell'immobile di proprietà degli odierni appellati ) non costituisce - come Parte_2
peraltro correttamente evidenziato dal primo Giudice nella sentenza impugnata - motivo ostativo all'esame della domanda risarcitoria anche ex art. 872, co. 2, c.c. proposta dai coniugi . Parte_2
II.2. Il secondo motivo di gravame risulta, invece, fondato.
Giova, in premessa, ricordare che con l'azione intrapresa nel primo grado di giudizio, gli odierni appellati avevano lamentato unicamente il danno ingiusto ad essi arrecato dalla realizzazione dei lavori di ampliamento effettuati da Parte_1
, tali da determinare una “perdita di veduta panoramica, visuale, privatezza ed
[...]
amenità” goduti dall'immobile di loro proprietà.
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Rispetto ad una tale domanda di risarcimento formulata ai sensi dell'art. 872 c.c., il primo Giudice, dopo aver accertato la natura abusiva degli interventi edili effettuati dall'odierna appellante, aveva liquidato il danno richiesto dagli attori, evidenziando, in particolare, che sebbene il c.t.u., nella sua prima relazione, avesse ritenuto non quantificabile tale danno, tuttavia, la veduta panoramica dell'immobile attoreo era stata compressa, in quanto: a) “le nuove costruzioni spezzano la traiettoria visiva che precedentemente era più ampia proprio perché il terreno era declinante verso valle, e le parracine erano di modesto impatto “; b) “la realizzazione di una area di parcheggio con rampa di accesso comporta l'immissione di rumori e la perdita di tranquillità con il traffico veicolare, che precedentemente non c'era”; c) “dalla documentazione fotografica emerge che dal nuovo edifico con destinazione abitativa della convenuta sia possibile guardare verso la abitazione degli attori con perdita di privatezza”.
Ebbene, a giudizio della Corte, la motivazione adottata dal Tribunale non può essere condivisa atteso che i danni riscontrati nella sentenza impugnata non solo non trovano conferma nelle prove raccolte in primo grado, ma neppure risultano allegati e documentati in primo grado dai coniugi , che -come già detto - si erano Parte_2
limitati a richiedere i danni derivanti al proprio immobile dalla perdita di valore ad esso derivante per la privazione del panorama .
Nella specie - non discutendosi di violazione delle distanze tra costruzioni, in cui gli attori sono legittimati a chiedere oltre al risarcimento dei danni, che possono essere provati per presunzioni, anche la riduzione in pristino (Cass. 25494/2021;
Cass.21501/2018) - il danno non può considerarsi esistente in re ipsa, per il sol fatto della violazione accertata, ma deve essere provato nell'an e nel quantum quale conseguenza dell'inosservanza della specifica norma richiamata (cfr. Cass. 24387/2010;
Cass. 10362/2018). Ed infatti, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, il proprietario che si assume danneggiato è tenuto a fornire una prova precisa del pregiudizio, sia in ordine alla esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro, nonché dell'esistenza di uno specifico nesso tra la violazione edilizia e il danno preteso.
Da qui, la necessità della prova del pregiudizio, mancando la quale, non è possibile accedere ad alcun risarcimento.
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Tanto premesso, a giudizio della Corte, gli odierni appellati non hanno validamente assolto agli oneri di allegazione e prova su di essi incombenti, non avendo adeguatamente provato che l'immobile di loro proprietà aveva subito una “perdita di veduta panoramica e visuale” – “privatezza” ed “amenità”. Ed infatti, questi ultimi non hanno in alcun modo allegato gli ampliamenti effettuati dalla che facevano Pt_1
venir meno la loro privacy, ovvero la perdita di riservatezza, per “immissioni di rumori” ovvero “la perdita di tranquillità” riportata dal primo Giudice nella sentenza impugnata da . Parte_1
Né le risultanze della c.t.u. espletata in primo grado sul punto possono compensare tale carenza di allegazione degli attori.
Quanto poi ai danni derivanti dalla “perdita del panorama” - l'unica lesione effettivamente allegata dai detti coniugi e derivante, a loro dire, dall'innalzamento oltre la sua preesistente altezza, del muro di cinta costruito dalla - Pt_1
contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, il nominato ausiliare, nella bozza di relazione del 20.12.2015, aveva testualmente affermato che: “le modifiche apportate dalla convenuta sulla sua proprietà, date le distanze che la separano dalla proprietà attrice, non creano un danno apprezzabile ai fini di una sua quantificazione (che è data dal valore iniziale dell'immobile meno il valore attuale, dopo le trasformazioni) alla proprietà attrice “ specificando, altresì, che “La proprietà della convenuta, attualmente presenta caratteristiche estetiche e formali che la inseriscono con discrezione nel contesto paesaggistico”.
Ed ancora, il c.t.u. chiariva - quanto al muro di contenimento realizzato dalla
- che lo stesso poteva persino “essere letto come un vantaggio per la zona” e Pt_1
che, pur risultando ben diverso da quello preesistente, comunque restava “inalterato” per i “il pieno godimento della vista panoramica che non risulta esserne Parte_2
stata alterata”.
A tanto, può poi aggiungersi che anche nella perizia effettuata nel procedimento di ATP svolto tra le medesime parti nell'ambito del giudizio R.G. n. 59/2009, il consulente incaricato dal Giudice aveva escluso, previa rilevazione dei dati metrici delle due costruzioni, “l'insorgenza di danni a carico della proprietà attorea”.
III. Sicché, le considerazioni che precedono inducono questa Corte ad escludere con tranquillità che, per effetto degli interventi edili, pur se illegittimi, effettuati da
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, si sia prodotto in capo agli appellati un danno apprezzabile in Parte_1
termini di perdita e/o diminuzione del godimento dell'immobile di loro proprietà.
Né una tale conclusione può mutare in relazione ai chiarimenti resi dal c.t.u. in data 07.07.2017 nella sua bozza definitiva, laddove quest'ultimo aveva quantificato la riduzione di panoramicità dell'immobile attoreo e la sua perdita di valore nella misura complessiva del 3%; ed infatti, se si considerano le considerazioni rese dallo stesso c.t.u. nella precedente bozza del 20.12.2015, nonché la particolare morfologia del territorio in cui sorgono le due costruzioni (in forte pendenza), il fatto che la proprietà dei è posta ad una quota superiore rispetto a quella della e la Parte_2 Pt_1
distanza che separa le due costruzioni (60 mt circa, come si evince dalla c.t.u. di primo grado), deve allora ritenersi che i lavori effettuati dall'odierna appellante, pur se illegittimi e pur se hanno apportato modifiche alle costruzioni preesistenti, comunque, non hanno inciso in maniera significativa sull'inalterata amenità della veduta fruibile dall'immobile degli appellati , come può facilmente evincersi dalle Parte_2
fotografie in atti (cfr. foto scattata da una finestra laterale della proprietà degli appellati) dalle quali la vista del territorio del Comune di Forio d'Ischia ed in lontananza il mare non sono ostruiti dal muro sottostante costruito dalla . Pt_1
In ragione di quanto sopra, segue l'assenza di un onere risarcitorio a carico dell' appellante per assenza di prova dei danni subiti dalla proprietà degli appellati.
IV. L'appello va pertanto accolto e la sentenza di primo grado riformata con il rigetto della domanda risarcitoria dei coniugi
. Parte_2
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di lite del doppio grado vanno poste a carico dei coniugi in solido tra di loro ed a favore di Parte_3 [...]
e vanno determinate sulla base dei parametri indicati nel decreto del Parte_1
Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della
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giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore indeterminato della lite
(scaglione da 26.000,00 € a 52.000,00 € ).
Esse si liquidano in complessivi:
- 8.758,40 € per il primo grado di giudizio, di cui 7.616,00 € per compenso
(1.701,00 € per la fase di studio, 1.204,00 € per la fase introduttiva, 1.806,00 € per la fase istruttoria e 2.905,00 per la fase decisionale) e 1.142,40 € per spese generali al 15
%, oltre eventuali accessori;
- 11.580,65,00 € di cui 9.991,00 € per compensi (2.058,00 € per la fase di studio,
1.418,00 € per la fase introduttiva, 3.045,00 € per la fase istruttoria e 3.470,00 € per la fase decisionale), 1.498,65 € per spese generali al 15% e 91,00 € per spese vive, oltre eventuali accessori.
Anche le spese di Ctu del primo grado restano definitivamente a carico dei coniugi in solio tra di loro. Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la Parte_1 CP_1 CP_2
sentenza del Tribunale di Napoli - sez. dist. di Ischia - n. 18/2019, pubblicata il 28 gennaio 2019, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda risarcitoria proposta dai coniugi;
Parte_2
2. per l'effetto, condanna in solido e al pagamento CP_1 CP_2
delle spese del doppio grado di giudizio in favore di , Parte_1
che si liquidano, per il primo grado di giudizio, nel complessivo importo di
8.758,40 €, di cui 7.616,00 € per compenso e 1.142,40 per spese generali, oltre eventuali accessori;
per il secondo grado di giudizio nel complessivo importo di
11.580,65 €, di cui 9.991,00 € per compensi, 1.498,65 € per spese generali,
91,00 € per spese vive, oltre eventuali accessori;
3. anche le spese della CTU, espletata nel primo grado, restano definitivamente a carico degli appellati in solido.
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Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - sez. dist. di Ischia -
n. 18/2019, pubblicata il 28 gennaio 2019, iscritto al n. 1256/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 3 dicembre 2024
e pendente
T R A
, (c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1961, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martorano (c.f.: C.F._2
- APPELLANTE -
[...]
E
(c.f.: nato ad [...] il [...], e CP_1 C.F._3
(c.f.: ) nata a [...] il [...], rappresentati CP_2 C.F._4
e difesi dall'avv. Giuseppe Di Meglio (c.f.: ) - APPELLATI - C.F._5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 14.10.2014, e CP_3 CP_2
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, sezione Parte_1
distaccata d'Ischia, per sentir dichiarare l'illegittimità delle opere edilizie da quest'ultima realizzate, in quanto “prive di ogni atto abilitativo e contrastanti con gli strumenti che regolano l'uso del territorio sotto il profilo urbanistico”, chiedendo per Corte d'Appello di Napoli
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l'effetto il risarcimento dei danni subiti per il deprezzamento dell'immobile di loro proprietà determinato dalla “perdita di veduta panoramica, visuale, privatezza ed amenità”, da quantificarsi in misura non inferiore a 100.000,00 €, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal fatto lesivo fino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della domanda, gli attori deducevano:
- di essere proprietari di un fabbricato con annesse aree pertinenziali, sito nel
Comune di Forio alla località “Pietra Spaccata” o “Pannocchia” acquistato in virtù dell'atto per Notar di Forio del 15.10.2002 (Rep. n. 24471, Racc. n. 11573); Per_1
- che, tale fabbricato era stato realizzato in epoca anteriore all'1.09.1967 e successivamente ristrutturato in virtù di autorizzazione n. 362, rilasciata dal Comune di
Forio in data 16.6.1990;
- che, di fronte a tale complesso immobiliare, precisamente al lato nord ovest dello stesso, si trovava, nella parte sottostante il proprio immobile, il compendio immobiliare di proprietà di , un fabbricato su due livelli con Parte_1
aree esterne, realizzato con struttura portante in muratura e strutture orizzontali in latero - cemento ed identificato al N.C.E.U. al foglio 18, particella 128, con un'ulteriore porzione di terreno identificata al foglio 18, particella 865, raggiungibile dalla particella
703 e dall'accesso carrabile tramite la strada vicinale “Cava Spinillo” che si immetteva in Via San Giuliano;
- che, la parte convenuta aveva effettuato molteplici interventi edilizi che avevano modificato l'originaria consistenza, orografia e destinazione d'uso del predetto complesso immobiliare, in quanto, nell'esecuzione di tali opere, era stato completamente demolito il preesistente fabbricato ed erano stati effettuati ampliamenti che ne avevano aumentato la volumetria in violazione di quanto consentito dalla concessione edilizia in sanatoria n. 23 del 14.4.1990 ottenuta dalla
; Pt_1
- che gli interventi edilizi effettuati dalla convenuta avevano interessato anche il muro di sostegno prospiciente la via San Giuliano, il quale era stato “integralmente rifatto con maggiorazione della sua altezza, del suo spessore e della sua funzione”. In particolare, tali interventi effettuati sul muro di sostegno avevano violato - a loro dire- le norme poste a tutela dell'assetto territoriale, dell'ambiente e del paesaggio, ai sensi
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dell'art. 872 c.c. ed avevano determinato una riduzione del valore di mercato della loro unità immobiliare sia per effetto dei materiali di risulta e rifiuti posti a ridosso del predetto muro, che avevano attirato ratti ed insetti, sia perché avevano ridotto il diritto degli istanti di godere della vista del territorio del Comune di Forio d'Ischia;
- che tali interventi edilizi della convenuta erano stati realizzati abusivamente, tanto che il Comune del Comune di Forio d'Ischia, con Ordinanza n. 37 del 12.02.2003, aveva ingiunto alla convenuta di demolire tali opere, sanzione poi confermata dal Tar
Campania con decreto n. 7986/2013 adìto dalla per ottenere l'annullamento Pt_1
del citato ordine di demolizione.
2. Con comparsa del 16.01.2015, si costituiva in giudizio Parte_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto sul presupposto dell'inesistenza delle violazioni lamentate dagli attori. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della pretesa risarcitoria in quanto anche l'immobile di proprietà degli attori era abusivo e non conforme “sia a livello planimetrico sia di volume che di destinazione”, contestando, altresì, ulteriori illegittimità dell'immobile attoreo.
3. Sicché, concessi i termini di cui all'art. 183, c. vi, c.p.c. e all'esito della disposta c.t.u. e dei relativi chiarimenti, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, in accoglimento della domanda, così decideva:
“condanna la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di euro quattrocento all'anno fino al ripristino dei luoghi in esecuzione della ordinanza di demolizione del
Comune di Forio, con gli interessi dalla domanda al soddisfo. - Condanna la convenuta alle spese del giudizio che ai sensi del DM 55/14 liquida in euro 200 per spese, euro
6.000 per onorario, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della
CTU. “
A fondamento di tale decisione, il Tribunale poneva le seguenti considerazioni:
- riteneva provato, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e dalle risultanze dell'espletata c.t.u., che la costruzione degli attori era preesistente a quella della convenuta e che “la sua terrazza, il suo prospetto e le sue aperture” erano “rivolte verso la aerea degradante verso il mare, su cui si inserisce l'edificio della convenuta” nonché che la costruzione della era abusiva, tanto che con Ordinanza n. 37 del Pt_1
12.02.2003, il Comune ne aveva ordinato la demolizione;
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- evidenziava che le opere non erano ancora state abbattute perché la Pt_1
aveva presentato la domanda di condono edilizio il 21.06.2005, nella quale aveva dichiarato che vi era stato “un ampliamento di mq. 57,55 per su e di mq. 94,78 di snr per mc. 210 ricondotti alla tipologia 1 “in assenza di licenza edilizia o concessione”, così riconoscendo implicitamente la “totale abusività della costruzione”;
- riteneva “abusivo” anche il muro di sostegno realizzato dalla in quanto: Pt_1
“con la comunicazione del 27.4.1998 la convenuta comunicava al Comune che Pt_1
avrebbe proceduto alla riparazione di muri a secco “paraterra”. La comunicazione contiene una mera relazione del Geom. priva di un grafico descrittivo con CP_4
sezioni della altezza dei muri e, quindi, è inadeguata allo scopo di dimostrare che i muri realizzati abbiano la stessa altezza di quelli pre-esistenti non è stato espressamente contestato che quelli pre-esistenti avessero una altezza di circa metri 1,50, né la convenuta ha chiesto di provare il contrario. Dalla relazione di ufficio, emerge che la convenuta ha alterato la tipologia strutturale del muro di cinta in luogo del quale è stata realizzata una struttura con fondazione in cls con la intenzione di modificare la morfologia dei luoghi”;
Da tali premesse, il Tribunale quantificava i danni subiti all'immobile di proprietà degli attori rilevando, preliminarmente, che il “perito d'ufficio arch. , nella sua Per_2
prima relazione, pur dando atto degli abusi edilizi esistenti nella proprietà ” Pt_1
aveva rappresentato “la difficoltà di quantificare il danno” e tuttavia, ritenendo comunque sussistente un pregiudizio all'immobile degli attori, determinava il danno
“in relazione al tempo in cui la costruzione resterà sul posto. Perciò, in via equitativa, sulla base della comune esperienza di vita” liquidando “un risarcimento annuo nella misura di euro 400 (quattrocento) dalla domanda fino alla remissione in pristino dei luoghi”.
4. Avverso la suddetta pronuncia, con atto di citazione notificato a mezzo messaggio di posta elettronica certificata l'8.03.2019 a e ad CP_1 [...]
, ha proposto appello articolato in tre motivi: CP_2 Parte_1
i) ha dedotto l'omessa disamina da parte del Tribunale dell'eccezione da lei formulata in primo grado sulla natura “abusiva” dell'immobile di proprietà degli attori che precludeva – a monte – di esaminare la loro domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
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ii) ha contestato la sussistenza del fatto storico lamentato dagli attori in primo grado, consistente nella perdita della “veduta panoramica, visuale, privatezza ed amenità” dell'immobile di loro proprietà a causa degli interventi edilizi da lei effettuati.
Al riguardo, ha evidenziato che nel procedimento per ATP svolto tra le medesime parti nel giudizio r.g. n. 59/2009, il nominato ausiliare aveva escluso danni a carico della proprietà attorea e, allo stesso modo, anche il c.t.u. nominato dal Tribunale aveva escluso, nella sua prima bozza inviata alle parti, qualsiasi danno “apprezzabile” a carico della proprietà attorea per poi confutare tali conclusioni, senza alcuna motivazione, nell'elaborato finale;
iii) in via subordinata al rigetto dei precedenti due motivi, ha censurato la modalità di determinazione del danno adottata dal Tribunale poiché “idoneo a creare surrettiziamente una rendita perenne a favore degli attori in violazione dei principi dettati in tema di risarcimento dei danni”.
Tanto premesso, la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“1) Dichiarare l'appello proponibile, procedibile e fondato in fatto e diritto. 2)
Riformare interamente la sentenza n. 18 del 2019 (Giudizio RG. 210/2014) del
Tribunale di Napoli, sez dist. Ischia, perché palesemente ingiusta e per gli effetti: 3)
Dichiarare inammissibile la domanda proposta in primo grado dai sigg.ri Parte_2
perché volta a tutelare un immobile abusivo. 4) In via alternativamente, e nel merito, eventualmente anche a seguito di nuova C.T.U. in appello, dichiarare infondata la domanda dei sigg.ri perché non vi è alcuna diminuzione di “veduta Parte_2
panoramica, visuale, privatezza ed amenità” per la loro proprietà. 5) In subordine ai precedenti motivi, dichiarare illegittimo il criterio di determinazione del danno fatto dal
Tribunale perché viola le norme sul risarcimento del danno. 6) Con vittoria di spese, spese generali, spese di C.T.U., diritti ed onorari, del doppio grado di giudizio”.
5. Con comparsa del 20.06.2019, si sono costituiti in giudizio ed CP_1
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, hanno CP_2
eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello per violazione degli artt. 348,
348-bis e 348-ter c.p.c. e l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342, n. 2
c.p.c. in ragione della mancanza di specificità dei motivi formulati.
Nel merito, hanno contestato la fondatezza dei motivi formulati, sul rilievo che le censure spiegate nel presente giudizio erano le medesime già affrontate e respinte dal
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Tribunale con motivazione esaustiva;
a ciò hanno anche aggiunto che l'immobile di loro proprietà era preesistente a quello di parte appellante e , pertanto, in base al principio di prevenzione di cui all'art. 872 c.c., “il proprietario di una costruzione eseguita in violazione delle norme edilizie, mentre rimane esposto alle sanzioni previste per dette violazioni, non rimane nel contempo sprovvisto della tutela apprestata a favore della proprietà nel caso di violazione da parte di terzi delle norme che disciplinano il diritto di veduta”.
Tanto premesso, hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi professionali da attribuire al proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
6. All'udienza del 3 dicembre 2024, il Collegio ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va rigettata l'eccezione degli appellati di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 342 c.p.c. per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
II. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
Con i suoi motivi di gravame, l'appellante contesta: i) l'omessa valutazione da parte del Tribunale dell'eccezione dalla medesima spiegata nel primo grado di giudizio in ordine all'abusività dell'immobile degli attori, che, a suo dire, avrebbe precluso a monte di invocare la tutela risarcitoria ex art. 2043; ii) l'erronea valutazione da parte del Tribunale del materiale probatorio di primo grado, atteso che il primo Giudice aveva ritenuto sussistente una lesione del diritto di veduta dell'immobile attoreo, sebbene lo stesso era stato escluso dalle emergenze probatorio del grado;
iii) l'erronea determinazione del quantum liquidato in favore degli appellati.
II.1. Il primo motivo è infondato.
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Infatti, provata la preesistenza dell'immobile di proprietà dei Parte_2
rispetto a quello della e l'abusività delle opere da quest'ultima realizzate (non Pt_1
vi è infatti nessun motivo di doglianza sul punto), la natura abusiva di una costruzione
(non importa se preventivamente realizzata o meno) non esclude che essa possa essere assistita dalla tutela generale anche risarcitoria di cui all'art. 872, co.2 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, che si condivide, ha avuto modo di chiarire, sebbene in materia di violazione di distanze tra costruzioni, che “Le norme di cui all'art.
872, secondo comma, c.c. in tema di distanze tra costruzioni, nonché quelle integrative del codice civile in subiecta materia, sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneità della sua destinazione rispetto a quella
(legittimamente) conferita al fabbricato del privato istante in conformità con le disposizioni amministrative in materia, la sua (asserita) rumorosità e non conformità alle prescrizioni antincendio, la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, trattandosi di circostanze che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della pubblica amministrazione e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli (indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 e ss. c.c. (o di quelle in esse richiamate)” (Cass. Sez. U, 5143/1998; Cass.4372/2002).
Ne consegue che, l'eventuale sussistenza di una irregolarità urbanistica dell'immobile di proprietà degli odierni appellati ) non costituisce - come Parte_2
peraltro correttamente evidenziato dal primo Giudice nella sentenza impugnata - motivo ostativo all'esame della domanda risarcitoria anche ex art. 872, co. 2, c.c. proposta dai coniugi . Parte_2
II.2. Il secondo motivo di gravame risulta, invece, fondato.
Giova, in premessa, ricordare che con l'azione intrapresa nel primo grado di giudizio, gli odierni appellati avevano lamentato unicamente il danno ingiusto ad essi arrecato dalla realizzazione dei lavori di ampliamento effettuati da Parte_1
, tali da determinare una “perdita di veduta panoramica, visuale, privatezza ed
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amenità” goduti dall'immobile di loro proprietà.
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Rispetto ad una tale domanda di risarcimento formulata ai sensi dell'art. 872 c.c., il primo Giudice, dopo aver accertato la natura abusiva degli interventi edili effettuati dall'odierna appellante, aveva liquidato il danno richiesto dagli attori, evidenziando, in particolare, che sebbene il c.t.u., nella sua prima relazione, avesse ritenuto non quantificabile tale danno, tuttavia, la veduta panoramica dell'immobile attoreo era stata compressa, in quanto: a) “le nuove costruzioni spezzano la traiettoria visiva che precedentemente era più ampia proprio perché il terreno era declinante verso valle, e le parracine erano di modesto impatto “; b) “la realizzazione di una area di parcheggio con rampa di accesso comporta l'immissione di rumori e la perdita di tranquillità con il traffico veicolare, che precedentemente non c'era”; c) “dalla documentazione fotografica emerge che dal nuovo edifico con destinazione abitativa della convenuta sia possibile guardare verso la abitazione degli attori con perdita di privatezza”.
Ebbene, a giudizio della Corte, la motivazione adottata dal Tribunale non può essere condivisa atteso che i danni riscontrati nella sentenza impugnata non solo non trovano conferma nelle prove raccolte in primo grado, ma neppure risultano allegati e documentati in primo grado dai coniugi , che -come già detto - si erano Parte_2
limitati a richiedere i danni derivanti al proprio immobile dalla perdita di valore ad esso derivante per la privazione del panorama .
Nella specie - non discutendosi di violazione delle distanze tra costruzioni, in cui gli attori sono legittimati a chiedere oltre al risarcimento dei danni, che possono essere provati per presunzioni, anche la riduzione in pristino (Cass. 25494/2021;
Cass.21501/2018) - il danno non può considerarsi esistente in re ipsa, per il sol fatto della violazione accertata, ma deve essere provato nell'an e nel quantum quale conseguenza dell'inosservanza della specifica norma richiamata (cfr. Cass. 24387/2010;
Cass. 10362/2018). Ed infatti, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, il proprietario che si assume danneggiato è tenuto a fornire una prova precisa del pregiudizio, sia in ordine alla esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro, nonché dell'esistenza di uno specifico nesso tra la violazione edilizia e il danno preteso.
Da qui, la necessità della prova del pregiudizio, mancando la quale, non è possibile accedere ad alcun risarcimento.
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Tanto premesso, a giudizio della Corte, gli odierni appellati non hanno validamente assolto agli oneri di allegazione e prova su di essi incombenti, non avendo adeguatamente provato che l'immobile di loro proprietà aveva subito una “perdita di veduta panoramica e visuale” – “privatezza” ed “amenità”. Ed infatti, questi ultimi non hanno in alcun modo allegato gli ampliamenti effettuati dalla che facevano Pt_1
venir meno la loro privacy, ovvero la perdita di riservatezza, per “immissioni di rumori” ovvero “la perdita di tranquillità” riportata dal primo Giudice nella sentenza impugnata da . Parte_1
Né le risultanze della c.t.u. espletata in primo grado sul punto possono compensare tale carenza di allegazione degli attori.
Quanto poi ai danni derivanti dalla “perdita del panorama” - l'unica lesione effettivamente allegata dai detti coniugi e derivante, a loro dire, dall'innalzamento oltre la sua preesistente altezza, del muro di cinta costruito dalla - Pt_1
contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, il nominato ausiliare, nella bozza di relazione del 20.12.2015, aveva testualmente affermato che: “le modifiche apportate dalla convenuta sulla sua proprietà, date le distanze che la separano dalla proprietà attrice, non creano un danno apprezzabile ai fini di una sua quantificazione (che è data dal valore iniziale dell'immobile meno il valore attuale, dopo le trasformazioni) alla proprietà attrice “ specificando, altresì, che “La proprietà della convenuta, attualmente presenta caratteristiche estetiche e formali che la inseriscono con discrezione nel contesto paesaggistico”.
Ed ancora, il c.t.u. chiariva - quanto al muro di contenimento realizzato dalla
- che lo stesso poteva persino “essere letto come un vantaggio per la zona” e Pt_1
che, pur risultando ben diverso da quello preesistente, comunque restava “inalterato” per i “il pieno godimento della vista panoramica che non risulta esserne Parte_2
stata alterata”.
A tanto, può poi aggiungersi che anche nella perizia effettuata nel procedimento di ATP svolto tra le medesime parti nell'ambito del giudizio R.G. n. 59/2009, il consulente incaricato dal Giudice aveva escluso, previa rilevazione dei dati metrici delle due costruzioni, “l'insorgenza di danni a carico della proprietà attorea”.
III. Sicché, le considerazioni che precedono inducono questa Corte ad escludere con tranquillità che, per effetto degli interventi edili, pur se illegittimi, effettuati da
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, si sia prodotto in capo agli appellati un danno apprezzabile in Parte_1
termini di perdita e/o diminuzione del godimento dell'immobile di loro proprietà.
Né una tale conclusione può mutare in relazione ai chiarimenti resi dal c.t.u. in data 07.07.2017 nella sua bozza definitiva, laddove quest'ultimo aveva quantificato la riduzione di panoramicità dell'immobile attoreo e la sua perdita di valore nella misura complessiva del 3%; ed infatti, se si considerano le considerazioni rese dallo stesso c.t.u. nella precedente bozza del 20.12.2015, nonché la particolare morfologia del territorio in cui sorgono le due costruzioni (in forte pendenza), il fatto che la proprietà dei è posta ad una quota superiore rispetto a quella della e la Parte_2 Pt_1
distanza che separa le due costruzioni (60 mt circa, come si evince dalla c.t.u. di primo grado), deve allora ritenersi che i lavori effettuati dall'odierna appellante, pur se illegittimi e pur se hanno apportato modifiche alle costruzioni preesistenti, comunque, non hanno inciso in maniera significativa sull'inalterata amenità della veduta fruibile dall'immobile degli appellati , come può facilmente evincersi dalle Parte_2
fotografie in atti (cfr. foto scattata da una finestra laterale della proprietà degli appellati) dalle quali la vista del territorio del Comune di Forio d'Ischia ed in lontananza il mare non sono ostruiti dal muro sottostante costruito dalla . Pt_1
In ragione di quanto sopra, segue l'assenza di un onere risarcitorio a carico dell' appellante per assenza di prova dei danni subiti dalla proprietà degli appellati.
IV. L'appello va pertanto accolto e la sentenza di primo grado riformata con il rigetto della domanda risarcitoria dei coniugi
. Parte_2
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di lite del doppio grado vanno poste a carico dei coniugi in solido tra di loro ed a favore di Parte_3 [...]
e vanno determinate sulla base dei parametri indicati nel decreto del Parte_1
Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della
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giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore indeterminato della lite
(scaglione da 26.000,00 € a 52.000,00 € ).
Esse si liquidano in complessivi:
- 8.758,40 € per il primo grado di giudizio, di cui 7.616,00 € per compenso
(1.701,00 € per la fase di studio, 1.204,00 € per la fase introduttiva, 1.806,00 € per la fase istruttoria e 2.905,00 per la fase decisionale) e 1.142,40 € per spese generali al 15
%, oltre eventuali accessori;
- 11.580,65,00 € di cui 9.991,00 € per compensi (2.058,00 € per la fase di studio,
1.418,00 € per la fase introduttiva, 3.045,00 € per la fase istruttoria e 3.470,00 € per la fase decisionale), 1.498,65 € per spese generali al 15% e 91,00 € per spese vive, oltre eventuali accessori.
Anche le spese di Ctu del primo grado restano definitivamente a carico dei coniugi in solio tra di loro. Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la Parte_1 CP_1 CP_2
sentenza del Tribunale di Napoli - sez. dist. di Ischia - n. 18/2019, pubblicata il 28 gennaio 2019, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda risarcitoria proposta dai coniugi;
Parte_2
2. per l'effetto, condanna in solido e al pagamento CP_1 CP_2
delle spese del doppio grado di giudizio in favore di , Parte_1
che si liquidano, per il primo grado di giudizio, nel complessivo importo di
8.758,40 €, di cui 7.616,00 € per compenso e 1.142,40 per spese generali, oltre eventuali accessori;
per il secondo grado di giudizio nel complessivo importo di
11.580,65 €, di cui 9.991,00 € per compensi, 1.498,65 € per spese generali,
91,00 € per spese vive, oltre eventuali accessori;
3. anche le spese della CTU, espletata nel primo grado, restano definitivamente a carico degli appellati in solido.
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Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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