TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18673/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Parte_1
Giannattasio ed Andrea Giannattasio ed elettivamente domiciliata in Castellammare di
Stabia alla via S.Allende 36/a presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l' C.F._1 [...]
, sito in alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, Controparte_1 CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 , attualmente docente di ruolo, Parte_1
esponeva di aver prestato servizio - durante il precariato - alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale sulla scorta di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) analiticamente indicati in ricorso.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento a titolo di indennità CP_1
sostitutiva per le ferie non godute della somma di €.7.379,21 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, il tutto con la vittoria di spese con attribuzione. Si costituivano parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica
(comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55).
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto, che in CP_1
assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione.
Nel merito, poi, non vi è alcuna specifica contestazione in ordine al numero di giorni di ferie residuate per ciascun anno scolastico in favore del ricorrente, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle attività scolastiche previste dal calendario scolastico della regione Pertanto, deve riconoscersi il CP_1
diritto alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di € 1.643,35 così come correttamente quantificata nel ricorso introduttivo.
Su tale importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale. Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
La serialità della controversia giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
a) Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 7.379,21 oltre interessi dal credito al soddisfo;
b) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 900,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli, così deciso in data .
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18673/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Parte_1
Giannattasio ed Andrea Giannattasio ed elettivamente domiciliata in Castellammare di
Stabia alla via S.Allende 36/a presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l' C.F._1 [...]
, sito in alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, Controparte_1 CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 , attualmente docente di ruolo, Parte_1
esponeva di aver prestato servizio - durante il precariato - alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale sulla scorta di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) analiticamente indicati in ricorso.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento a titolo di indennità CP_1
sostitutiva per le ferie non godute della somma di €.7.379,21 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, il tutto con la vittoria di spese con attribuzione. Si costituivano parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica
(comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55).
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto, che in CP_1
assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione.
Nel merito, poi, non vi è alcuna specifica contestazione in ordine al numero di giorni di ferie residuate per ciascun anno scolastico in favore del ricorrente, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle attività scolastiche previste dal calendario scolastico della regione Pertanto, deve riconoscersi il CP_1
diritto alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di € 1.643,35 così come correttamente quantificata nel ricorso introduttivo.
Su tale importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale. Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
La serialità della controversia giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
a) Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 7.379,21 oltre interessi dal credito al soddisfo;
b) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 900,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli, così deciso in data .
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio