Sentenza 9 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 17 aprile 2023
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/12/2025, n. 22935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22935 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22935/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08706/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8706 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Pasquali, Manuela Scerpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale - Municipio X, non costituito in giudizio;
nei confronti
Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale del Lazio, Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
a) della sentenza non definitiva del TAR Lazio, Sez. II, n. 3773 del 21.3.2019, immediatamente efficace e, comunque, tardivamente impugnata in via incidentale dall’Amministrazione resistente, nella parte in cui è stata accertata giudizialmente l’intervenuta prescrizione delle richieste dei canoni integrativi per le annualità dal 2007 al 2011; b) della sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 7846 del 2.7.2021, passata in giudicato, ove si afferma pacificamente l’applicabilità dell’art. 100 del D.L. 104/2020 anche al canone demaniale marittimo per l’annualità 2019;
per la conseguente declaratoria di nullità/inefficacia
- del provvedimento di cui alla nota di Roma Capitale, Municipio Roma X, Prot. CO/2022/0057452 del 13.5.2022: “ Società -OMISSIS- s.r.l. - Contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 400. Articolo 100 comma 7 del Decreto-Legge n. 104 del 14.08.2020 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Riscontro istanza prot. CO125739 del 15.12.2020 presentata dalla società -OMISSIS- s.r.l. ”, nella parte in cui reitera i medesimi vizi di legittimità ovvero elude le statuizioni sancite sia nella sentenza n. 3773/2019 con riferimento alla pronuncia di intervenuta prescrizione dei canoni per le annualità dal 2007 al 2011, sia nella sentenza n. 7846/2021, per quanto concerne l’applicabilità della definizione agevolata per i canoni 2019 e 2020 ex art. 100 del D.L. 104/2020;
nonché, in via subordinata ed autonoma, per l’annullamento
- del medesimo provvedimento di cui alla nota di Roma Capitale, Municipio Roma X, Prot. CO/2022/0057452 del 13.5.2022 nella parte sopra evidenziata, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. IL IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- ha agito in giudizio per l’ottemperanza della sentenza non definitiva del Tar Lazio, Sez. II, n. 3773 del 21.3.2019, nella parte in cui “è stata accertata giudizialmente l’intervenuta prescrizione delle richieste dei canoni integrativi per le annualità dal 2007 al 2011”, nonché della sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 7846 del 2.7.2021, con cui è stata ritenuta “l’applicabilità dell’art. 100 del D.L. 104/2020 anche al canone demaniale marittimo per l’annualità 2019”, e conseguentemente per la declaratoria di nullità della nota di Roma Capitale, Municipio Roma X, prot. CO/2022/0057452 del 13.5.2022.
Nel contempo la ricorrente ha chiesto - in via subordinata - l’annullamento della medesima nota prot. CO/2022/0057452 del 13.5.2022.
2. In sintesi la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- il “provvedimento di Roma Capitale del 13 maggio u.s. elude e vìola palesemente la statuizione resa da codesto TAR con la sentenza non definitiva n. 3773 del 21.3.2019 (peraltro richiamata sul punto anche dalla sentenza definitiva n. 1406/2020)”;
- quanto “al rigetto dell’istanza ex art. 100 cit. per l’annualità 2019 si censura la violazione della sentenza non definitiva n. 7846 del 2.7.2021 ove si afferma pacificamente l’applicabilità dell’art. 100 anche al canone 2019”.
3. Con sentenza non definitiva n. 241 del 9.1.2023, questo Tar ha respinto la domanda di ottemperanza sulla scorta della seguente motivazione: “ 1. Il provvedimento del 13.5.2022 consiste in una nota indirizzata all’Agenzia del demanio, inoltrata solo per conoscenza alla ricorrente, con cui Roma Capitale, nell’esaminare sia l’istanza di definizione agevolata del contenzioso pendente presentata il 15.12.2020 ex art. 100, co. 7, d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (conv. con modif. dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126) sia l’“istanza integrativa” del 26.3.2021 relativa all’annualità 2020, nel dare atto:
- anni 2007-2018: degli importi versati dalla società concessionaria per tali annualità e di quelli “rideterminati” (secondo il “calcolo” corredato da tabelle e allegati, rimesso all’Agenzia);
- anno 2019: dell’esclusione del canone dalla definizione agevolata per carenza dei presupposti di legge (il relativo giudizio, distinto al n. 3679/20 r.g., pur pendente, non recherebbe “motivi legati all’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 400”; pag. 2 provv. imp.);
- anno 2020: del diniego già reso sull’“istanza integrativa” concernente il relativo canone (giusta provvedimento dell’11.5.2021; pagg. 2 e 3 provv. imp.);
tanto premesso:
i) ha espresso “parere favorevole” all’accoglimento dell’istanza del 15.12.2020 “esclusivamente per le seguenti annualità: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 per le quali, entro il 30.09.2021, è stata corrisposta la quota del canone che beneficia della definizione agevolata (OMI)”;
ii) ha rammentato che “l’importo del canone cd. ‘tabellare’ non è oggetto di sanatoria ai sensi dell’art. 100 […]” (esso avrebbe, pertanto, dovuto essere “integralmente corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento”);
iii) ha ritenuto che “[p]er le annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, che non possono ritenersi prescritte in quanto, in difetto, alla data odierna di pronunciamento del Consiglio di Stato, la questione della prescrizione deve ritenersi non definitiva in quanto sub iudice, non si può accogliere l’istanza di sanatoria” perché non sarebbero pervenute, “agli atti d’ufficio, […] attestazioni di avvenuto pagamento delle somme dovute” nei termini di legge (ossia entro il 30.9.2021);
iv) ha infine trasmesso “l’istruttoria svolta dallo scrivente Ufficio a codesta Direzione dell’Agenzia del Demanio dello Stato affinché possa esprimere le proprie valutazioni in merito agli importi sopra rideterminati, trattandosi di somme appartenenti al Bilancio dello Stato che vengono incassate ed inserite nelle voci ‘Ramo Demanio -OMISSIS-ittimo’”.
2. Dal destinatario e dal contenuto dell’atto si evince che Roma Capitale non ha assunto determinazioni definitive sull’istanza del 15.12.2020, essendosi piuttosto limitata a sottoporre all’Agenzia del demanio le proprie considerazioni al riguardo (per consolidato orientamento, è compito del giudice “qualificare il provvedimento amministrativo impugnato nell’esercizio dell’attività di interpretazione degli atti amministrativi, da condurre secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.”: in questa operazione, “carattere preminente assume il criterio letterale, ma, specie in caso di dubbio, il giudice è tenuto a risalire all’effettiva volontà dell’amministrazione, eventualmente anche prescindendo dai riferimenti normativi in esso contenuti e tenendo, invece, conto del contenuto complessivo dell’atto e del comportamento successivo”; v. di questo Tribunale, sez. III-ter, la sent. 24 marzo 2020, n. 3618, che richiama Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 120).
Questa impostazione sembra aderente al testo dell’art. 100, co. 7, d.l. n. 104/20 cit. – norma avente il dichiarato fine di “ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni” ex art. 03, co. 1, lett. b), n. 2.1), d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (conv. con modif. dalla l. 4 dicembre 1993, n. 494, “nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”) – ai sensi del quale “i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all’ente gestore e all’Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento: […]”.
La previsione, che ricalca il meccanismo divisato dall’art. 1, commi 732 e 733, l. 27 dicembre 2013, n. 147, individua come destinatari dell’istanza per la definizione agevolata sia l’“ente gestore” sia l’Agenzia del demanio, il che implica che anche quest’ultima amministrazione sia tenuta a effettuarne l’esame; ciò che si spiega se si ponga mente al fatto che i proventi derivanti dall’utilizzazione del demanio marittimo sono di spettanza dello Stato (come si è visto, nello stesso provvedimento del 13.5.2022 Roma Capitale precisa trattarsi di “somme appartenenti al Bilancio dello Stato che vengono incassate ed inserite nelle voci ‘Ramo Demanio -OMISSIS-ittimo’”; v. invece, per le regioni, l’art. 03, co. 1, lett. a, n. 2, d.l. n. 400/93 cit., nella parte in cui prevede che “Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio”).
E in ogni caso, per condivisibile indirizzo della Corte costituzionale (C. cost. 1° marzo 2022, n. 46, sull’art. 100 d.l. n. 104/20):
- “dirimente ai fini della competenza a dettare norme in materia di determinazione dei canoni ‘è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all’utilizzazione dei beni stessi’” (criterio affermato anche dalla sentenza n. 73 del 2018 per la Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, nonostante la previsione dell’art. 9, co. 5, d.lgs. n. 111 del 2004, “che attribuisce alla Regione stessa i proventi e le spese derivanti dal demanio marittimo di titolarità statale”); “[i]n attesa dell’effettiva attuazione del trasferimento di parte del demanio marittimo alle Regioni già previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 […], tale criterio va dunque confermato, salva naturalmente la possibilità che singole disposizioni statali di settore attribuiscano la potestà di determinazione del canone al soggetto gestore o comunque utilizzatore dei beni demaniali in questione” (par. 6.2.1.1; secondo la sent. n. 73 del 2018 cit., sulla menzionata l. n. 147 del 2013, “le potestà di determinazione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo seguono la titolarità del bene e non quella della gestione […]. Le anzidette potestà costituiscono, infatti, espressione del potere di disporre [nei limiti in cui lo consente la natura demaniale] dei propri beni; esse ‘precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell’ente secondo i principi dell’ordinamento civile’ […]. Tale regola risulta con evidenza estensibile anche al diritto di credito e al potere di definire il giudizio concernente l’indennizzo per l’occupazione delle aree”);
- nella parte “in cui le disposizioni in esame concernono la possibilità di definizione agevolata di procedimenti amministrativi - anziché giudiziari - pendenti, occorre distinguere secondo che essi abbiano a oggetto concessioni di beni del demanio di titolarità statale, ovvero concessioni di beni del demanio regionale. Nel primo caso, discende dai principi poc’anzi enunciati (supra, punto 6.2.1.1.) che lo Stato, in quanto titolare dei beni demaniali, ben può dettare disposizioni relative non solo alla misura dei canoni dovuti, ma anche a possibili meccanismi transattivi, da far valere nella competente sede amministrativa, che prevedano la rinuncia a una parte di tali canoni; e ciò anche qualora i relativi proventi siano integralmente destinati alla Regione che tali beni amministra […]” (par. 7.3; è appena il caso di notare che la questione del riparto delle competenze in materia, pur se non specificamente riferibile all’art. 100 cit., sembra essere emersa anche nel contenzioso inter partes, atteso che con la menzionata sentenza n. 10911 del 2022, par. 8.2, il Consiglio di Stato ha implicitamente riconosciuto l’autonomia, rispetto a Roma Capitale, della posizione dell’Agenzia del demanio, avendone dichiarato tardivo l’appello incidentale sul capo di sentenza concernente la prescrizione dei canoni per il periodo 2007-2011 in quanto l’interesse ad appellare dell’Agenzia “non è sorto per effetto della proposizione dell’appello principale […] né la domanda formulata dall’Agenzia […] può considerarsi connessa con quelle formulate dall’appellante principale”; anche nella sentenza di questo Tribunale n. 3773/19, par. 3, si legge come Roma Capitale avesse eccepito il proprio difetto di legittimazione processuale, affermando di rivestire un ruolo di “mero soggetto delegato, quale esattore, per conto dell’Agenzia del demanio, di somme dovute per l’utilizzo di un bene demaniale appartenente allo Stato”; l’eccezione è stata peraltro disattesa sul rilievo che i provvedimenti impugnati erano stati adottati da Roma Capitale).
3. Da quanto detto discende l’infondatezza sia della domanda di ottemperanza concernente l’(asserita) omessa considerazione della prescrizione dei canoni dal 2007 al 2011 (par. I.1.1 ric.), sia di quella relativa al (preteso) diniego di sanatoria per il canone 2019 (sotto il profilo della prospettata elusione del dictum portato dalla sent. n. 7846/21; par. I.1.2 ric.).
La natura “provvisoria” del provvedimento del 13.5.2022 comporta infatti come allo stato, in attesa delle determinazioni dell’Agenzia del demanio (alla quale, giova ribadire, è stata trasmessa “l’istruttoria svolta” da Roma Capitale affinché “possa esprimere le proprie valutazioni in merito agli importi sopra rideterminati, trattandosi di somme appartenenti al Bilancio dello Stato che vengono incassate ed inserite nelle voci ‘Ramo Demanio -OMISSIS-ittimo’”; provv. imp.), non sia dato riscontrare condotte violative (o elusive) dei dicta invocati dalla parte istante.
4. La seconda delle domande (di ottemperanza) in questione, relativa al canone 2019, sarebbe comunque infondata per la (concorrente) ragione che la sent. n. 7846 del 2021 imponeva soltanto l’esame, non già l’accoglimento, dell’istanza di definizione agevolata, con conseguente preclusione allo scrutinio nella presente sede di ottemperanza (e in disparte quanto innanzi osservato sulla natura dell’atto di Roma Capitale) delle censure di -OMISSIS- prospettanti l’illegittimità dell’(asserito) diniego (cfr. pag. 16, lett. b, ric.).
5. La ricorrente effettua, poi, una precisazione sul “canone tabellare” (par. I.2 ric.), il cui importo (stando al provvedimento del 13.5.2022) non sarebbe “oggetto di sanatoria ai sensi dell’art. 100”, sostenendo la “coerenza” di tale assunto “con la previsione normativa” a condizione dell’esclusione dall’importo in questione del “quantum richiesto a titolo di indennizzo, per uso ed occupazione di aree demaniali marittime difformi dal titolo concessorio, per complessivi mq 5.556,68, sui quali è stato applicato un coefficiente doppio di calcolo”, visto che “le suddette sentenze del TAR Lazio hanno già statuito che tale indennizzo non sia dovuto”.
Pure con riferimento a questo punto, non si ravvisano condotte violative o elusive del dictum, avendo la stessa concessionaria riconosciuto la correttezza dell’affermazione innanzi riportata (rispetto alla disciplina d’interesse), mentre le restanti considerazioni non provengono da Roma Capitale.
6. Quanto al canone 2020, l’ambiguità ingenerata dalla menzione di tale posta contabile nel corpo dell’atto introduttivo (v. anche epigrafe del ricorso, in cui si chiede la declaratoria di nullità o inefficacia del provvedimento di Roma Capitale “per quanto concerne l’applicabilità della definizione agevolata per i canoni 2019 e 2020”) è tuttavia risolta dalla testuale formulazione del petitum – (“impregiudicata ogni ulteriore pronuncia giudiziale anche in ordine all’annualità 2020, il cui diniego espresso è stato impugnato al TAR Lazio con atto di motivi aggiunti pendente nel ricorso R.G. 3679/2020”) – nel senso che nel presente giudizio non risultano avanzate domande relative a detta annualità (l’esame in sede di ottemperanza di una tale domanda avrebbe dovuto, peraltro, muovere dalla considerazione dell’assenza di inerenti statuizioni nelle sentenze invocate dalla parte privata).
Ritenuto in conclusione:
- che, alla stregua di quanto innanzi osservato, mediante l’adozione del provvedimento del 13.5.2022 Roma Capitale non risulta aver posto in essere una condotta violativa o elusiva delle regulae iuris risultanti dalle sentenze nn. 3773/19 e 7846/21, con conseguente infondatezza della domanda di ottemperanza;
- che ai fini dell’esame della domanda (dichiaratamente proposta in via subordinata) di annullamento del provvedimento in questione va disposta, in adesione alla richiesta della stessa parte ricorrente, la conversione del rito da camerale a ordinario per la trattazione in udienza pubblica, con restituzione del fascicolo alla Segreteria per l’ulteriore corso (rimessione sul ruolo di merito);
- che le spese della presente fase possono essere compensate in ragione della novità della questione ”.
4. Con memoria in data 16.10.2025, Roma Capitale ha eccepito “l’inammissibilità del ricorso cui si resiste, posto che sussiste difetto di interesse a ricorrere in considerazione della natura non immediatamente lesiva dell’atto impugnato”.
5. Nella pubblica udienza del 21.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La domanda di annullamento della nota Prot. CO/2022/0057452 del 13.5.2022, formulata in via subordinata son il ricorso, è inammissibile per carenza di interesse al suo accoglimento.
7. Gli assunti motivazionali posti a fondamento della sentenza non definitiva n. 241 del 9.1.2023, nella parte in cui è stato rilevato che “ Roma Capitale non ha assunto determinazioni definitive sull’istanza del 15.12.2020, essendosi piuttosto limitata a sottoporre all’Agenzia del demanio le proprie considerazioni al riguardo ” ed è stata quindi ritenuta la “ natura “provvisoria” del provvedimento del 13.5.2022 … in attesa delle determinazioni dell’Agenzia del demanio ”, meritano di essere condivisi e reiterati in questa sede, ciò da cui deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, quanto alla domanda di annullamento della nota impugnata, per carenza di interesse al suo accoglimento, trattandosi di atto non immediatamente lesivo per la posizione soggettiva della ricorrente.
8. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL IN, Presidente FF
IL IA, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IA | LL IN |
IL SEGRETARIO