Articolo 8 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219
Articolo 7
Versione
31 gennaio 2018
Art. 8. Relazione alle Camere 1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2018
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