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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/09/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
RG. N. 4409/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del G.O. Avv. Giorgia Scuras, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 4409/2023 R. G. promosso con ricorso dai Signori:
, nata il [...] a [...], El Parte_1
Salvador;
, nato il [...] a [...], El Controparte_1
Salvador per sé e insieme a , in Controparte_2 nome e per conto del loro figlio , nato Persona_1 il 26.07.2006 a San Salvador, El Salvador;
, nato il [...] a [...], El Controparte_3
Salvador;
, nato il [...] a [...], Stato Controparte_4 di Ohio, Stati Uniti d'America per sé e insieme a Controparte_5 [...]
, in nome e per conto dei loro figli: Pt_1 Parte_2
nato il [...] a [...], El Salvador e
[...] [...]
nato il [...] a [...], El Salvador e Parte_3
, nato il [...] a [...], El Parte_4
Salvador;
, nato il [...] a [...], Stato di Controparte_6
Ohio, Stati Uniti d'America;
nata il [...] a [...], Controparte_7 Pt_5
El Salvador;
, nato il [...] a [...], El Salvador;
Parte_6 , nato il [...] a [...], El Parte_7
Salvador, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mirella Irina Berdaxagar Giacinti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Tuscolana 268 Sc B (indirizzo PEC ) Email_1
RICORRENTI nei confronti di in persona del pro tempore, Controparte_8 CP_9 rappresentato, difeso e domiciliato ex Lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO non intervenuto avente ad oggetto:
“riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis- linea femminile”
Conclusioni: come da udienza 3.9.25
^^^
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.9.25, ex art. 281 sexies c.p.c., (ultimo comma) come indicato in verbale,
A) FASE PROCESSUALE
1. Col ricorso introduttivo del presente giudizio, ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il per veder Controparte_8 accertato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, precisando di esser discendenti diretti del Signor nato a [...] nel 1849. Persona_2
L'uomo – come indicato in ricorso – diveniva padre di
[...]
che a sua volta generava prole in epoca antecedente al Persona_3
1948 (per linea dunque c.d. femminile), figli che a propria proseguirono la discendenza, sino ad arrivare agli odierni ricorrenti (appartenenti alla terza, quarta e quinta generazione, come indicato in ricorso).
2. Il si è costituito in giudizio con il patrocinio Controparte_8 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato eccependo preliminarmente, “il difetto d'interesse ad agire in giudizio, per non avere i ricorrenti (nemmeno dedotto di avere) preliminarmente instato in via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza”.
In via di subordine, “quanto al merito dell'azione avversaria, si evidenzia che, per quanto consta, NON risulta essere stata depositata alcuna documentazione a suffragio delle deduzioni avversarie. In ragione di ciò, il ricorso avversario dovrà essere rigettato per carenza di prova.”
3. Il procedimento è stato trattato tramite udienze svolte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto anche conto dell'oggetto del contendere, del rito applicabile e del domicilio della difesa del ricorrente.
4. Dopo gli adempimenti ex art. 182 c.p.c., è stata fissata l'udienza di discussione ed in data 3.9.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
C) MOTIVI IN FATTO E
DIRITTO DELLA DECISIONE
Va immediatamente esaminata l'eccezione del resistente relativa alla documentazione.
Al riguardo si evidenzia che difetta in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atta a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in capo ai ricorrenti.
La documentazione a sostegno della domanda non è stata invero tempestivamente prodotta.
Per il procedimento ex art. 281 undecies cod. proc. civ. sussistono peculiari e specifiche preclusioni in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincidono essenzialmente con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò lo si desume:
- dall'art 281 undecies c.p.c. che al primo comma precisa '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 …' (enfasi aggiunta);
- dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. che prescrive che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'. La più recente giurisprudenza del Tribunale di Roma, analizzando proprio l'art. 281 duodecies c.p.c., nella parte in cui autorizza produzioni nel corso del giudizio, sottolinea infatti che le stesse risultano possibili unicamente ove siano necessitate '…dalle difese della controparte' e comunque a seguito del vaglio del giudice che a tal fine '…concede alle parti un termine' per procedere.
Nel caso di specie risulta che l'atto introduttivo del giudizio (depositato il 4.5.2023) difettava integralmente della documentazione atta a provare la linea di discendenza dei ricorrenti dall'avo.
I primi documenti invero risultano esser stati depositati solo in data 13.5.2024, in epoca addirittura successiva alla costituzione in giudizio del che CP_8 ha chiesto - per tale ragione - il rigetto del ricorso per carenza di prova.
A propria difesa la parte ha rilevato che “parte dei documenti erano indisponibili al momento della scadenza dei termini processuali poiché sono stati rilasciati completi di tutte le legalizzazioni tardivamente dagli enti pubblici e/o da terzi e altri non erano ancora reperibili per cause non imputabili alla parte interessata”.
La precisazione, inidonea a fondare una eventuale rimessione in termini, atteso che la parte avrebbe potuto attendere il completamento delle operazioni di raccolta dei documenti prima di proporre il giudizio, non giustifica la totale carenza di documenti.
A titolo di esempio si noti che il certificato di battesimo dell'avo è una copia priva di data e non risulta neppure al momento della produzione in atti legalizzato dalla Cancelleria della competente Curia Arcivescovile;
il certificato di non naturalizzazione (doc. 2) risale al 2021 e quanto ai doc. 3 e doc. 4 risulta ad entrambi allegata la relativa apostille che reca la data 23.2.22 (solo la traduzione è stata eseguita nel 2024, in vista del deposito).
Le produzioni erano funzionali a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato e da quanto precede risulta che fossero nella disponibilità (almeno parziale) dei ricorrenti che hanno invece atteso la costituzione del per produrle poche ore prima della prima udienza fissata al 14.5.24 CP_8
Come ricorda infine il Tribunale di Roma in sue recenti pronunce (tra cui la n. 7727/2025 depositata nel fascicolo del resistente ) non “…appare CP_8 possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.”
In accoglimento dell'eccezione, il ricorso va quindi rigettato.
D) SULLE SPESE
Attesa la natura della controversia, la recente giurisprudenza formatasi in merito alle preclusioni del procedimento incardinato con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., sussistono motivate ragioni per dichiarare le spese di giudizio integralmente compensate tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso
Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti.
Così deciso in Genova il 26 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Giorgia Scuras
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del G.O. Avv. Giorgia Scuras, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 4409/2023 R. G. promosso con ricorso dai Signori:
, nata il [...] a [...], El Parte_1
Salvador;
, nato il [...] a [...], El Controparte_1
Salvador per sé e insieme a , in Controparte_2 nome e per conto del loro figlio , nato Persona_1 il 26.07.2006 a San Salvador, El Salvador;
, nato il [...] a [...], El Controparte_3
Salvador;
, nato il [...] a [...], Stato Controparte_4 di Ohio, Stati Uniti d'America per sé e insieme a Controparte_5 [...]
, in nome e per conto dei loro figli: Pt_1 Parte_2
nato il [...] a [...], El Salvador e
[...] [...]
nato il [...] a [...], El Salvador e Parte_3
, nato il [...] a [...], El Parte_4
Salvador;
, nato il [...] a [...], Stato di Controparte_6
Ohio, Stati Uniti d'America;
nata il [...] a [...], Controparte_7 Pt_5
El Salvador;
, nato il [...] a [...], El Salvador;
Parte_6 , nato il [...] a [...], El Parte_7
Salvador, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mirella Irina Berdaxagar Giacinti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Tuscolana 268 Sc B (indirizzo PEC ) Email_1
RICORRENTI nei confronti di in persona del pro tempore, Controparte_8 CP_9 rappresentato, difeso e domiciliato ex Lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO non intervenuto avente ad oggetto:
“riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis- linea femminile”
Conclusioni: come da udienza 3.9.25
^^^
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.9.25, ex art. 281 sexies c.p.c., (ultimo comma) come indicato in verbale,
A) FASE PROCESSUALE
1. Col ricorso introduttivo del presente giudizio, ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il per veder Controparte_8 accertato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, precisando di esser discendenti diretti del Signor nato a [...] nel 1849. Persona_2
L'uomo – come indicato in ricorso – diveniva padre di
[...]
che a sua volta generava prole in epoca antecedente al Persona_3
1948 (per linea dunque c.d. femminile), figli che a propria proseguirono la discendenza, sino ad arrivare agli odierni ricorrenti (appartenenti alla terza, quarta e quinta generazione, come indicato in ricorso).
2. Il si è costituito in giudizio con il patrocinio Controparte_8 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato eccependo preliminarmente, “il difetto d'interesse ad agire in giudizio, per non avere i ricorrenti (nemmeno dedotto di avere) preliminarmente instato in via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza”.
In via di subordine, “quanto al merito dell'azione avversaria, si evidenzia che, per quanto consta, NON risulta essere stata depositata alcuna documentazione a suffragio delle deduzioni avversarie. In ragione di ciò, il ricorso avversario dovrà essere rigettato per carenza di prova.”
3. Il procedimento è stato trattato tramite udienze svolte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto anche conto dell'oggetto del contendere, del rito applicabile e del domicilio della difesa del ricorrente.
4. Dopo gli adempimenti ex art. 182 c.p.c., è stata fissata l'udienza di discussione ed in data 3.9.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
C) MOTIVI IN FATTO E
DIRITTO DELLA DECISIONE
Va immediatamente esaminata l'eccezione del resistente relativa alla documentazione.
Al riguardo si evidenzia che difetta in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atta a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in capo ai ricorrenti.
La documentazione a sostegno della domanda non è stata invero tempestivamente prodotta.
Per il procedimento ex art. 281 undecies cod. proc. civ. sussistono peculiari e specifiche preclusioni in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincidono essenzialmente con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò lo si desume:
- dall'art 281 undecies c.p.c. che al primo comma precisa '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 …' (enfasi aggiunta);
- dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. che prescrive che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'. La più recente giurisprudenza del Tribunale di Roma, analizzando proprio l'art. 281 duodecies c.p.c., nella parte in cui autorizza produzioni nel corso del giudizio, sottolinea infatti che le stesse risultano possibili unicamente ove siano necessitate '…dalle difese della controparte' e comunque a seguito del vaglio del giudice che a tal fine '…concede alle parti un termine' per procedere.
Nel caso di specie risulta che l'atto introduttivo del giudizio (depositato il 4.5.2023) difettava integralmente della documentazione atta a provare la linea di discendenza dei ricorrenti dall'avo.
I primi documenti invero risultano esser stati depositati solo in data 13.5.2024, in epoca addirittura successiva alla costituzione in giudizio del che CP_8 ha chiesto - per tale ragione - il rigetto del ricorso per carenza di prova.
A propria difesa la parte ha rilevato che “parte dei documenti erano indisponibili al momento della scadenza dei termini processuali poiché sono stati rilasciati completi di tutte le legalizzazioni tardivamente dagli enti pubblici e/o da terzi e altri non erano ancora reperibili per cause non imputabili alla parte interessata”.
La precisazione, inidonea a fondare una eventuale rimessione in termini, atteso che la parte avrebbe potuto attendere il completamento delle operazioni di raccolta dei documenti prima di proporre il giudizio, non giustifica la totale carenza di documenti.
A titolo di esempio si noti che il certificato di battesimo dell'avo è una copia priva di data e non risulta neppure al momento della produzione in atti legalizzato dalla Cancelleria della competente Curia Arcivescovile;
il certificato di non naturalizzazione (doc. 2) risale al 2021 e quanto ai doc. 3 e doc. 4 risulta ad entrambi allegata la relativa apostille che reca la data 23.2.22 (solo la traduzione è stata eseguita nel 2024, in vista del deposito).
Le produzioni erano funzionali a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato e da quanto precede risulta che fossero nella disponibilità (almeno parziale) dei ricorrenti che hanno invece atteso la costituzione del per produrle poche ore prima della prima udienza fissata al 14.5.24 CP_8
Come ricorda infine il Tribunale di Roma in sue recenti pronunce (tra cui la n. 7727/2025 depositata nel fascicolo del resistente ) non “…appare CP_8 possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.”
In accoglimento dell'eccezione, il ricorso va quindi rigettato.
D) SULLE SPESE
Attesa la natura della controversia, la recente giurisprudenza formatasi in merito alle preclusioni del procedimento incardinato con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., sussistono motivate ragioni per dichiarare le spese di giudizio integralmente compensate tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso
Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti.
Così deciso in Genova il 26 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Giorgia Scuras