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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6749 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1554/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1554/2021 promossa da
(C.F. ), quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1
individuale NEW SERVICE Informatica di IE Marco, p. iva P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Cima
APPELLANTE
(P.Iva , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea CP_1 P.IVA_2
Gaudino
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 03.10.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1 Con ricorso monitorio ritualmente depositato innanzi al Tribunale di Napoli, la chiedeva ingiungersi alla ditta individuale CP_1 [...]
il pagamento di €. 8.737,77 oltre interessi a Parte_2
pagina 1 di 10 titolo di saldo dovuto per forniture di merce effettuate dalla ricorrente e rimaste impagate.
A fondamento della pretesa creditoria, la depositava in atti diverse CP_1
fatture accompagatorie sottoscritte dal destinatario attestanti, a detta sua, il debito della resistente nei suoi confronti. CP_2
Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso monitorio emettendo il 04.08.2014 decreto Ingiuntivo n. 5221/2014 di pagamento della somma richiesta di €.
8.737,77 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
1.2 , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo negando la riconducibilità delle fatture prodotte dall'opposta ad un contratto concluso tra le parti, e contestando l'acquisto e la consegna della merce in oggetto, precisando che il valore probatorio di tali fatture era limitato alla fase monitoria e non si estendeva alla fase di opposizione a cognizione piena nella quale l'onere di fornire la prova del diritto azionato spettava all'attore in senso sostanziale overo la società opposta. Inoltre, sull'assunto che le predette fatture fossero state emesse arbitrariamente e senza causa dalla ricorrente, eccepiva la non riconducibilità della firma apposta in calce a dette fatture accompagnatorie ad esso opponente e ne disconosceva la sottoscrizione.
Chiedeva dunque al Tribunale di Napoli la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva la che deduceva l'infondatezza della spiegata CP_1
opposizione e ne chiedeva il rigetto per le ragioni espresse in comparsa di risposta cui si rinvia.
1.3 Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6352/2020, pubblicata il 06.10.2020, rigettava l'opposizione proposta da e confermava l'opposto Parte_1
decreto Ingiuntivo.
pagina 2 di 10 Il primo giudice, in particolare, riteneva che l'opposta società avesse adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante proprio attraverso la produzione delle fatture accompagnatorie, in quanto sottoscritte sia dal vettore che dal destinatario della merce e costituenti prova del contratto di fornitura e della consegna della merce ex art. 1510 comma 11, c.c. (vendita da piazza a piazza), mentre l'opponente si era limitato solo a disconoscere la sottoscrizione apposta in calce alle predette fatture che invece doveva ritenersi ictu oculi autografa in quanto identica ad altra firma apposta su scrittura comparativa la cui paternità non era invece contestata.
Rigettava pertanto l'opposizione proposta da e confermava il Parte_1
decreto Ingiuntivo opposto n. 5221/2014.
II.1 Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli, , in Parte_1
qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha proposto gravame con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
L'appellante, con l'atto di appello, impugna la sentenza di prime cure articolando diversi motivi di impugnativa.
Con un primo motivo questi impugna la decisione del Tribunale di Napoli sostenendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere assolto l'onere probatorio da parte della società opposta, mediante la sola allegazione delle fatture accompagnatorie, inidonee di per sé a costituire prova scritta del rapporto negoziale e della sua esecuzione, ribadendo la totale assenza di contratto tra le parti e la mancanza di consegna della merce indicata nelle impugnate e disconosciute fatture di accompagnamento.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, l'appellante Parte_1
deduceva che il Tribunale avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione dette fatture accompagnatorie in quanto, a fronte del disconoscimento da lui operato della firma posta in calce alle medesime, controparte non aveva pagina 3 di 10 proposto istanza di verificazione della autenticità della sottoscrizione, per cui tali documenti non erano utilizzabili ai fini della decisione ed il giudice non avrebbe potuto statuire in senso positivo sulla autografia di tali firme. In ogni caso deduceva la erroneità nel merito di tale accertamento giudiziale relativo alla autenticità delle sottoscrizioni, ribadendo che le stesse non erano state da lui apposte.
Infine, con il terzo motivo di appello, il impugna la statuizione del Parte_1
primo giudice di condanna a suo carico delle spese processuali in quanto illegittima ed ingiusta stante la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclude pertanto per l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, chiede l'annullamento della sentenza di primo grado e l'accoglimento della opposizione da lui proposta e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del CP_1
doppio grado di giudizio, con attribuzione.
II.2 Si costituiva la deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1
dell'atto di appello, chiedendone il rigetto per i motivi specificamente espressi nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, con conferma della gravata sentenza di primo grado e vittoria di spese processuali del grado di appello.
§§§§§
Stante il rapporto di pregiudizialità logico-giuridica e la stretta connessione delle questioni sottese ai motivi di appello, appare opportuno che questi siano unitariamente trattati.
L'appello è infondato e va integralmente rigettato.
Va in primo luogo rilevato che per i contratti di fornitura di merce non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, nè ad probationem, per cui la prova della conclusione del contratto, così come quella della successiva consegna della merce (ovvero dell'adempimento del venditore che dà diritto al pagamento del pagina 4 di 10 prezzo) può essere liberamente fornita con qualsiasi mezzo di prova ed anche per presunzioni.
Ciò premesso non vi è dubbio che le fatture accompagnatorie (accorpanti in un unico documento sia la fattura che la bolla di consegna della merce), in special modo se sottoscritte dal destinatario della fornitura, costituiscono già di per sé, in assenza di prove contrarie, una idonea prova sia della esistenza del rapporto contrattuale, sia del trasporto a mezzo vettore e della consegna della merce, ovvero dei fatti costitutivi del credito azionato dal venditore, legittimando la sua domanda di pagamento del corrispettivo (prezzo della vendita).
Al riguardo il giudice di primo grado, quale “peritus peritorum” e nell'ambito di un potere riconosciutogli dall'ordinamento giuridico e legittimamente esercitato, ha accertato che la firma apposta su dette bolle di accompagnamento, disconosciuta come apocrifa dal ed a lui invece riferita dall'opposta, è Parte_1
autografa ovvero vada attribuita al medesimo in quanto esattamente Parte_1
corrrispondente ad altra firma, pacificamente apposta dallo stesso su Parte_1
altro documento (verbale di rilascio datato 20.11.2013) utilizzato dal giudicante come scrittura di comparazione.
Infondata, al riguardo, e da respingere si rivela poi la censura dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado non avrebbe potuto eseguire tale accertamento, e conseguentemente fondare la sua decisione su dette bolle di accompagnamento, in quanto, a fronte del suo disconoscimento della firma apposta sulle stesse, la controparte (opposta) non avrebbe formulato istanza di verificazione, per cui di tali documenti non avrebbe potuto avvalersi (ex art. 216 cpc) ed essi sarebbero quindi divenuti inutilizzabili nel giudizio de quo.
Infatti, per consolidata giurisprudenza, l'istanza di verificazione non necessariamente deve essere formulata in modo espresso, ma può essere anche implicita, ossia desumersi da un inequivoco comportamento concludente della parte che ha prodotto il documento, allorché questa, come nel caso di pagina 5 di 10 specie, insista per l'accoglimento della domanda fondata proprio su tale documento e presupponente l'autenticità del medesimo.
Sul punto, va precisato che sia negli atti processuali di parte, che nei verbali di causa, e da ultimo nel verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la ha sempre insistito sull'accoglimento della propria domanda di CP_1
pagamento fondata su detta documentazione prodotta in giudizio (nella specie le fatture accompagnatorie/bolle di consegna) e dalla stessa richiamata ed utilizzata per le sue difese, per cui non vi è dubbio che si configuri una inequivoca implicita volontà di far accertare preliminarmente la autenticità della sottoscrizione del documento.
Né, d'altra parte, si richiede la formale apertura di un procedimento incidentale di verifica, con espressa indicazione delle prove ed assunzione delle medesime, quando, come nel caso di specie (di solo disconoscimento della autenticità delle firme apposte sul documento), gli elementi già acquisiti (scrittura comparativa già in atti) o la situazione processuale siano sufficienti per una pronuncia di accertamento al riguardo (vedi tra le altre Cass. sent. n. 16383 del 04/07/2017).
Risulta dunque legittima, sotto tale profilo, la decisione del primo Giudice nella parte in cui, quale perito peritorum, ha dichiarato la corrispondenza della firma del apposta sulle bolle di consegna della merce con quella presente Parte_1
sul verbale di rilascio datato 20.11.2013, ed ha dunque accertato la autografia ed autenticità della prima.
Ciò detto, e passando all'ulteriore profilo di gravame, l'appellante, nel censurare anche nel merito tale statuizione del primo giudice - di accertamento della autografia delle firme riferite al apposte sulle fatture accompagnatorie Parte_1
- avrebbe dovuto necessariamente produrre in appello la documentazione posta a sostegno della sua censura ovvero, nel caso di specie, anche la copia delle fatture accompagnatorie prodotte in primo grado dalla e di cui CP_1
assumeva falsa la sottoscrizione, con onere, se del caso, a suo carico di pagina 6 di 10 richiederne ed estrarne copia qualora presenti soltanto nel fascicolo di controparte del primo grado.
Solo in tal modo, infatti, il giudice di secondo grado avrebbe potuto vagliare la fondatezza nel merito di detta censura, riesaminando le due scritture in comparazione e verificando dunque se l'accertamento di autenticità delle sottoscrizioni effettuato dal primo giudice fosse corretto o meno.
Non avendo prodotto neppure in copia detta indispensabile documentazione costituita dalle fatture accompagnatorie, oltre a non aver prodotto neppure altri elementi di prova documentali a sostegno di tale censura, e non risultando tali fatture allo stato presenti agli atti di causa, né del primo che del secondo grado, ne consegue che tale motivo di gravame non può che essere respinto.
Difatti, come anche la giurisprudenza del giudice di legittimità ha avuto modo di rilevare, poiché la parte appellante risulta essere il soggetto processuale sul quale grava l'onere di attivare e “coltivare” il gravame affinché lo stesso addivenga al suo esito fisiologico, spetta senz'altro a tale parte porre in essere tutti quegli adempimenti che l'ordinamento ritiene indispensabili ai fini dell'ammissibilità e della procedibilità dell'impugnazione, in difetto dei quali questa viene ad essere irrimediabilmente viziata sotto il profilo strettamente processuale. (Cassazione civile, sez. un., 08/02/2013, n. 3033 e Cassazione civile, sez. I, 09/04/2015, n. 7131).
La richiamata pronuncia delle SS.UU. n. 2013/2013 ha, in particolare, chiarito che, qualora, come nel caso di specie, si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, l'appellante ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame.
La parte appellante è tenuta, al fine del relativo superamento, ad approntare ogni mezzo processuale posto a sua disposizione dall'ordinamento (così, dunque e segnatamente, ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 76 disp. att.
pagina 7 di 10 c.p.c. di ottenere dalla cancelleria copia dei documenti prodotti dalle altre parti) ed indipendentemente dalla, più o meno prevedibile, condotta processuale della controparte, al fine di dimostrare l'ingiustizia o l'invalidità della sentenza impugnata (con riguardo nel caso di specie ad una asserita errata valutazione della prova documentale).
La conseguenza di tali affermazioni viene così delineata dalle Sezioni Unite:
“…..allorquando l'appellante assuma che l'errore del primo giudice si annidi nell'interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, è onere di quella impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, perché possa procedere al richiesto riesame anche nei casi in cui lo stesso sia stato in precedenza prodotto dalla controparte…”. Successive decisioni della Suprema Corte si sono espresse in termini del tutto conformi. Tra esse vanno qui rammentate Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25/11/2013, n. 26292,
Cass. civ. Sez. III Sent., 09/06/2016, n. 11797 e Cass. civ. Sez. II Ord.,
03/09/2018, n. 21557.
Per tutte le suesposte ragioni, anche il secondo motivo di appello è inammissibile e va respinto, con conferma della sentenza di primo grado che ha rigettato la opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente infondato e da rigettare è anche Il terzo motivo di gravame con il quale si assume la erroneità della statuizione del primo giudice sulle spese processuali (poste a carico dell'opponente/appellante) sull'assunto della fondatezza dell'opposizione. Essendo risultata invece detta opposizione, all'esito del giudizio di appello, infondata, legittimamente le spese processuali del primo grado sono state poste a carico della parte soccombente (opponente in primo grado ed appellante nel presente giudizio).
pagina 8 di 10 Stante il totale rigetto dell'appello, anche le spese processuali del secondo grado della parte appellata devono seguire la soccombenza CP_1
dell'appellante ai sensi dell'art. 91 comma 1° c.p.c.. Parte_1
Esse vanno liquidate come da dispositivo a suo carico, ed in favore dell'appellata ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal CP_1
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €.
5.200,01 ad €. 26.000,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto D.M.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza “de Parte_1
quo” n. 6352/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 06.10.2020, così provvede:
1) Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio che CP_1
liquida in €. 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.to Andrea Gaudino dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente Parte_1
pagina 9 di 10 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Pt_1
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1554/2021 promossa da
(C.F. ), quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1
individuale NEW SERVICE Informatica di IE Marco, p. iva P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Cima
APPELLANTE
(P.Iva , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea CP_1 P.IVA_2
Gaudino
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 03.10.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1 Con ricorso monitorio ritualmente depositato innanzi al Tribunale di Napoli, la chiedeva ingiungersi alla ditta individuale CP_1 [...]
il pagamento di €. 8.737,77 oltre interessi a Parte_2
pagina 1 di 10 titolo di saldo dovuto per forniture di merce effettuate dalla ricorrente e rimaste impagate.
A fondamento della pretesa creditoria, la depositava in atti diverse CP_1
fatture accompagatorie sottoscritte dal destinatario attestanti, a detta sua, il debito della resistente nei suoi confronti. CP_2
Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso monitorio emettendo il 04.08.2014 decreto Ingiuntivo n. 5221/2014 di pagamento della somma richiesta di €.
8.737,77 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
1.2 , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo negando la riconducibilità delle fatture prodotte dall'opposta ad un contratto concluso tra le parti, e contestando l'acquisto e la consegna della merce in oggetto, precisando che il valore probatorio di tali fatture era limitato alla fase monitoria e non si estendeva alla fase di opposizione a cognizione piena nella quale l'onere di fornire la prova del diritto azionato spettava all'attore in senso sostanziale overo la società opposta. Inoltre, sull'assunto che le predette fatture fossero state emesse arbitrariamente e senza causa dalla ricorrente, eccepiva la non riconducibilità della firma apposta in calce a dette fatture accompagnatorie ad esso opponente e ne disconosceva la sottoscrizione.
Chiedeva dunque al Tribunale di Napoli la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva la che deduceva l'infondatezza della spiegata CP_1
opposizione e ne chiedeva il rigetto per le ragioni espresse in comparsa di risposta cui si rinvia.
1.3 Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6352/2020, pubblicata il 06.10.2020, rigettava l'opposizione proposta da e confermava l'opposto Parte_1
decreto Ingiuntivo.
pagina 2 di 10 Il primo giudice, in particolare, riteneva che l'opposta società avesse adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante proprio attraverso la produzione delle fatture accompagnatorie, in quanto sottoscritte sia dal vettore che dal destinatario della merce e costituenti prova del contratto di fornitura e della consegna della merce ex art. 1510 comma 11, c.c. (vendita da piazza a piazza), mentre l'opponente si era limitato solo a disconoscere la sottoscrizione apposta in calce alle predette fatture che invece doveva ritenersi ictu oculi autografa in quanto identica ad altra firma apposta su scrittura comparativa la cui paternità non era invece contestata.
Rigettava pertanto l'opposizione proposta da e confermava il Parte_1
decreto Ingiuntivo opposto n. 5221/2014.
II.1 Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli, , in Parte_1
qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha proposto gravame con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
L'appellante, con l'atto di appello, impugna la sentenza di prime cure articolando diversi motivi di impugnativa.
Con un primo motivo questi impugna la decisione del Tribunale di Napoli sostenendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere assolto l'onere probatorio da parte della società opposta, mediante la sola allegazione delle fatture accompagnatorie, inidonee di per sé a costituire prova scritta del rapporto negoziale e della sua esecuzione, ribadendo la totale assenza di contratto tra le parti e la mancanza di consegna della merce indicata nelle impugnate e disconosciute fatture di accompagnamento.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, l'appellante Parte_1
deduceva che il Tribunale avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione dette fatture accompagnatorie in quanto, a fronte del disconoscimento da lui operato della firma posta in calce alle medesime, controparte non aveva pagina 3 di 10 proposto istanza di verificazione della autenticità della sottoscrizione, per cui tali documenti non erano utilizzabili ai fini della decisione ed il giudice non avrebbe potuto statuire in senso positivo sulla autografia di tali firme. In ogni caso deduceva la erroneità nel merito di tale accertamento giudiziale relativo alla autenticità delle sottoscrizioni, ribadendo che le stesse non erano state da lui apposte.
Infine, con il terzo motivo di appello, il impugna la statuizione del Parte_1
primo giudice di condanna a suo carico delle spese processuali in quanto illegittima ed ingiusta stante la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclude pertanto per l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, chiede l'annullamento della sentenza di primo grado e l'accoglimento della opposizione da lui proposta e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del CP_1
doppio grado di giudizio, con attribuzione.
II.2 Si costituiva la deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1
dell'atto di appello, chiedendone il rigetto per i motivi specificamente espressi nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, con conferma della gravata sentenza di primo grado e vittoria di spese processuali del grado di appello.
§§§§§
Stante il rapporto di pregiudizialità logico-giuridica e la stretta connessione delle questioni sottese ai motivi di appello, appare opportuno che questi siano unitariamente trattati.
L'appello è infondato e va integralmente rigettato.
Va in primo luogo rilevato che per i contratti di fornitura di merce non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, nè ad probationem, per cui la prova della conclusione del contratto, così come quella della successiva consegna della merce (ovvero dell'adempimento del venditore che dà diritto al pagamento del pagina 4 di 10 prezzo) può essere liberamente fornita con qualsiasi mezzo di prova ed anche per presunzioni.
Ciò premesso non vi è dubbio che le fatture accompagnatorie (accorpanti in un unico documento sia la fattura che la bolla di consegna della merce), in special modo se sottoscritte dal destinatario della fornitura, costituiscono già di per sé, in assenza di prove contrarie, una idonea prova sia della esistenza del rapporto contrattuale, sia del trasporto a mezzo vettore e della consegna della merce, ovvero dei fatti costitutivi del credito azionato dal venditore, legittimando la sua domanda di pagamento del corrispettivo (prezzo della vendita).
Al riguardo il giudice di primo grado, quale “peritus peritorum” e nell'ambito di un potere riconosciutogli dall'ordinamento giuridico e legittimamente esercitato, ha accertato che la firma apposta su dette bolle di accompagnamento, disconosciuta come apocrifa dal ed a lui invece riferita dall'opposta, è Parte_1
autografa ovvero vada attribuita al medesimo in quanto esattamente Parte_1
corrrispondente ad altra firma, pacificamente apposta dallo stesso su Parte_1
altro documento (verbale di rilascio datato 20.11.2013) utilizzato dal giudicante come scrittura di comparazione.
Infondata, al riguardo, e da respingere si rivela poi la censura dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado non avrebbe potuto eseguire tale accertamento, e conseguentemente fondare la sua decisione su dette bolle di accompagnamento, in quanto, a fronte del suo disconoscimento della firma apposta sulle stesse, la controparte (opposta) non avrebbe formulato istanza di verificazione, per cui di tali documenti non avrebbe potuto avvalersi (ex art. 216 cpc) ed essi sarebbero quindi divenuti inutilizzabili nel giudizio de quo.
Infatti, per consolidata giurisprudenza, l'istanza di verificazione non necessariamente deve essere formulata in modo espresso, ma può essere anche implicita, ossia desumersi da un inequivoco comportamento concludente della parte che ha prodotto il documento, allorché questa, come nel caso di pagina 5 di 10 specie, insista per l'accoglimento della domanda fondata proprio su tale documento e presupponente l'autenticità del medesimo.
Sul punto, va precisato che sia negli atti processuali di parte, che nei verbali di causa, e da ultimo nel verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la ha sempre insistito sull'accoglimento della propria domanda di CP_1
pagamento fondata su detta documentazione prodotta in giudizio (nella specie le fatture accompagnatorie/bolle di consegna) e dalla stessa richiamata ed utilizzata per le sue difese, per cui non vi è dubbio che si configuri una inequivoca implicita volontà di far accertare preliminarmente la autenticità della sottoscrizione del documento.
Né, d'altra parte, si richiede la formale apertura di un procedimento incidentale di verifica, con espressa indicazione delle prove ed assunzione delle medesime, quando, come nel caso di specie (di solo disconoscimento della autenticità delle firme apposte sul documento), gli elementi già acquisiti (scrittura comparativa già in atti) o la situazione processuale siano sufficienti per una pronuncia di accertamento al riguardo (vedi tra le altre Cass. sent. n. 16383 del 04/07/2017).
Risulta dunque legittima, sotto tale profilo, la decisione del primo Giudice nella parte in cui, quale perito peritorum, ha dichiarato la corrispondenza della firma del apposta sulle bolle di consegna della merce con quella presente Parte_1
sul verbale di rilascio datato 20.11.2013, ed ha dunque accertato la autografia ed autenticità della prima.
Ciò detto, e passando all'ulteriore profilo di gravame, l'appellante, nel censurare anche nel merito tale statuizione del primo giudice - di accertamento della autografia delle firme riferite al apposte sulle fatture accompagnatorie Parte_1
- avrebbe dovuto necessariamente produrre in appello la documentazione posta a sostegno della sua censura ovvero, nel caso di specie, anche la copia delle fatture accompagnatorie prodotte in primo grado dalla e di cui CP_1
assumeva falsa la sottoscrizione, con onere, se del caso, a suo carico di pagina 6 di 10 richiederne ed estrarne copia qualora presenti soltanto nel fascicolo di controparte del primo grado.
Solo in tal modo, infatti, il giudice di secondo grado avrebbe potuto vagliare la fondatezza nel merito di detta censura, riesaminando le due scritture in comparazione e verificando dunque se l'accertamento di autenticità delle sottoscrizioni effettuato dal primo giudice fosse corretto o meno.
Non avendo prodotto neppure in copia detta indispensabile documentazione costituita dalle fatture accompagnatorie, oltre a non aver prodotto neppure altri elementi di prova documentali a sostegno di tale censura, e non risultando tali fatture allo stato presenti agli atti di causa, né del primo che del secondo grado, ne consegue che tale motivo di gravame non può che essere respinto.
Difatti, come anche la giurisprudenza del giudice di legittimità ha avuto modo di rilevare, poiché la parte appellante risulta essere il soggetto processuale sul quale grava l'onere di attivare e “coltivare” il gravame affinché lo stesso addivenga al suo esito fisiologico, spetta senz'altro a tale parte porre in essere tutti quegli adempimenti che l'ordinamento ritiene indispensabili ai fini dell'ammissibilità e della procedibilità dell'impugnazione, in difetto dei quali questa viene ad essere irrimediabilmente viziata sotto il profilo strettamente processuale. (Cassazione civile, sez. un., 08/02/2013, n. 3033 e Cassazione civile, sez. I, 09/04/2015, n. 7131).
La richiamata pronuncia delle SS.UU. n. 2013/2013 ha, in particolare, chiarito che, qualora, come nel caso di specie, si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, l'appellante ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame.
La parte appellante è tenuta, al fine del relativo superamento, ad approntare ogni mezzo processuale posto a sua disposizione dall'ordinamento (così, dunque e segnatamente, ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 76 disp. att.
pagina 7 di 10 c.p.c. di ottenere dalla cancelleria copia dei documenti prodotti dalle altre parti) ed indipendentemente dalla, più o meno prevedibile, condotta processuale della controparte, al fine di dimostrare l'ingiustizia o l'invalidità della sentenza impugnata (con riguardo nel caso di specie ad una asserita errata valutazione della prova documentale).
La conseguenza di tali affermazioni viene così delineata dalle Sezioni Unite:
“…..allorquando l'appellante assuma che l'errore del primo giudice si annidi nell'interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, è onere di quella impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, perché possa procedere al richiesto riesame anche nei casi in cui lo stesso sia stato in precedenza prodotto dalla controparte…”. Successive decisioni della Suprema Corte si sono espresse in termini del tutto conformi. Tra esse vanno qui rammentate Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25/11/2013, n. 26292,
Cass. civ. Sez. III Sent., 09/06/2016, n. 11797 e Cass. civ. Sez. II Ord.,
03/09/2018, n. 21557.
Per tutte le suesposte ragioni, anche il secondo motivo di appello è inammissibile e va respinto, con conferma della sentenza di primo grado che ha rigettato la opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente infondato e da rigettare è anche Il terzo motivo di gravame con il quale si assume la erroneità della statuizione del primo giudice sulle spese processuali (poste a carico dell'opponente/appellante) sull'assunto della fondatezza dell'opposizione. Essendo risultata invece detta opposizione, all'esito del giudizio di appello, infondata, legittimamente le spese processuali del primo grado sono state poste a carico della parte soccombente (opponente in primo grado ed appellante nel presente giudizio).
pagina 8 di 10 Stante il totale rigetto dell'appello, anche le spese processuali del secondo grado della parte appellata devono seguire la soccombenza CP_1
dell'appellante ai sensi dell'art. 91 comma 1° c.p.c.. Parte_1
Esse vanno liquidate come da dispositivo a suo carico, ed in favore dell'appellata ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal CP_1
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €.
5.200,01 ad €. 26.000,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto D.M.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza “de Parte_1
quo” n. 6352/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 06.10.2020, così provvede:
1) Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio che CP_1
liquida in €. 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.to Andrea Gaudino dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente Parte_1
pagina 9 di 10 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Pt_1
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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