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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/10/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1944 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
domiciliata elettivamente in Tarquinia, via Tirreno n. 24, nello studio Parte_1 dell'Avv. TRIPPANERA STEFANO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
domiciliata elettivamente in VIA CARLO MIRABELLO 34 00195 CP_1 CP_1 nello studio dell'Avv. PARAGALLO FABRIZIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato i1 13.10.2022 rappresentava di aver prestato Parte_1 servizio presso la (già ), ed in particolare presso il P.O. San CP_1 Controparte_2
Paolo di Civitavecchia, sin dal 1.12.2005, e fino al 30.4.2018 (data nella quale è transitato alle dipendenze della ), quale Dirigente Medico, disciplina di Anestesia e Parte_2
Rianimazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario di servizio a tempo pieno ed esclusivo. Evidenziava, quindi, che, nonostante avesse maturato in data 1.12.2010 i cinque Cont anni di anzianità nel servizio, l' ometteva di provvedere al conferimento dell'incarico di alta specializzazione ai sensi dell'art. 27 lettera c) del CCNL 8.6.2000 (all. 10).
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- in via principale accertare e dichiarare il proprio diritto all'attribuzione di un incarico di Alta
Specializzazione di cui all'art. 27 lettera c) CCNL Dirigenza medica e veterinaria del 8.6.2000, sin dal 1.12.2010, o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
- per l'effetto condannare la a corrispondergli a titolo di differenze retributive, CP_1
o, in alternativa, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, la somma di
€ 41.657,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare altresì la al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del CP_1 dott. nella misura di € 12.947,10 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta Parte_1 di giustizia;
- condannare infine la al risarcimento del danno contributivo in favore del dott. CP_1 nella misura che sarà accertata in corso di causa;
Parte_1
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
L' si costituiva in giudizio contestando in toto Controparte_3 le avverse pretese e chiedendone il rigetto. In subordine chiedeva il contenimento della pretesa risarcitoria nei limiti soltanto di quanto effettivamente dovuto sulla base dell'accertamento del presunto diritto, previa applicazione del regime di cui all'art. 1226 c.c.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2.Ritiene il Tribunale che il ricorso non meriti accoglimento, in quanto infondato nel merito.
3. Vale premettere che il quadro normativo di riferimento è delineato dall'art. 15, comma 4, del D. Lgs. n. 502 del 1992 il quale, nella sua attuale formulazione, prevede che: “in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”.
Il ricorrente, nelle proprie difese, sostiene di essere titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all'attribuzione delle “funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo”, invocando, a sostegno dell'interpretazione
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
proposta, il confronto che la precedente formulazione della norma (che si limitava a prevedere che le medesime funzioni “possono essere attribuite”).
Tuttavia, la Suprema Corte, già a partire dal 2023, aveva chiarito quale dovesse essere la corretta interpretazione della richiamata disposizione normativa. In particolare, la sent. n.
11574/2023 ha affermato il principio in forza del quale “In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva”
(nello stesso senso, più recentemente, cfr. anche Cass. n. 1478/2024, Cass. n. 5027/2024, Cass. n.
11575/2024, Cass. n. 21544/2024, Cass. n. 5718/2025).
Come evidenziato nella citata sentenza, invero, anche dopo la sostituzione della locuzione
“possono” con quella “sono attribuiti”, il testo normativo precisa che l'oggetto di tale attribuzione sono funzioni di natura professionale “anche” di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, “nonché” incarichi di direzione di strutture semplici: le espressioni utilizzate ("anche"/"nonché") denotano, dunque, chiaramente che l'attribuzione di quelle funzioni più qualificate costituisce una mera possibilità.
4. Alla luce di tali approdi ermeneutici, deve, dunque, ritenersi che quella vantata dall'odierno ricorrente sia una mera aspettativa, condizionata all'esistenza di posti disponibili e alla copertura finanziaria.
Stando così le cose, va rilevato – e ciò risulta dirimente alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale appena richiamato – che il ricorso introduttivo del giudizio risulta Cont privo di puntuali allegazioni in ordine alla effettiva disponibilità di posti presso la resistente e che non è stata neppure dedotta l'esistenza di incarichi ipoteticamente attribuibili all'odierno ricorrente e rispetto ai quali allo stesso sia stato specificamente negato di accedere o di aspirare, attraverso la propria espressa candidatura.
Invero, il ricorrente si è limitato a dedurre di aver genericamente richiesto l'attribuzione di incarichi di tal fatta, ma non di uno specifico incarico vacante e disponibile (come emerge dall'allegato 11) e ad aggiungere che il primario del reparto avrebbe formulato una proposta di attribuzione incarichi (all. 12), proposta che, tuttavia, non dimostra l'effettiva disponibilità e vacanza del relativo incarico.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
D'altra parte, la ha dedotto e documentato (doc. 12, deliberazione del Direttore CP_1
Generale) l'insussistenza di risorse finanziarie in capo alla che preclude la possibilità CP_1 di conferire nuovi incarichi dirigenziali e tali puntuali allegazioni non sono state specificamente contestate dalla parte ricorrente nella prima difesa utile (ovvero nel corso della prima udienza), con le ovvie conseguenze ex art. 115 c.p.c.
5. Le considerazioni svolte determinano l'integrale rigetto della domanda attorea, restando assorbita la necessità di riflettere sulle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
6. La sussistenza, al momento del deposito del ricorso e prima dell'intervento della S.C. con la sentenza n. 11574/2023, di diversi orientamenti giurisprudenziali di merito, rende equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Respinge il ricorso.
Spese compensate
Civitavecchia, 2.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Clarissa Gola
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1944 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
domiciliata elettivamente in Tarquinia, via Tirreno n. 24, nello studio Parte_1 dell'Avv. TRIPPANERA STEFANO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
domiciliata elettivamente in VIA CARLO MIRABELLO 34 00195 CP_1 CP_1 nello studio dell'Avv. PARAGALLO FABRIZIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato i1 13.10.2022 rappresentava di aver prestato Parte_1 servizio presso la (già ), ed in particolare presso il P.O. San CP_1 Controparte_2
Paolo di Civitavecchia, sin dal 1.12.2005, e fino al 30.4.2018 (data nella quale è transitato alle dipendenze della ), quale Dirigente Medico, disciplina di Anestesia e Parte_2
Rianimazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario di servizio a tempo pieno ed esclusivo. Evidenziava, quindi, che, nonostante avesse maturato in data 1.12.2010 i cinque Cont anni di anzianità nel servizio, l' ometteva di provvedere al conferimento dell'incarico di alta specializzazione ai sensi dell'art. 27 lettera c) del CCNL 8.6.2000 (all. 10).
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- in via principale accertare e dichiarare il proprio diritto all'attribuzione di un incarico di Alta
Specializzazione di cui all'art. 27 lettera c) CCNL Dirigenza medica e veterinaria del 8.6.2000, sin dal 1.12.2010, o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
- per l'effetto condannare la a corrispondergli a titolo di differenze retributive, CP_1
o, in alternativa, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, la somma di
€ 41.657,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare altresì la al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del CP_1 dott. nella misura di € 12.947,10 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta Parte_1 di giustizia;
- condannare infine la al risarcimento del danno contributivo in favore del dott. CP_1 nella misura che sarà accertata in corso di causa;
Parte_1
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
L' si costituiva in giudizio contestando in toto Controparte_3 le avverse pretese e chiedendone il rigetto. In subordine chiedeva il contenimento della pretesa risarcitoria nei limiti soltanto di quanto effettivamente dovuto sulla base dell'accertamento del presunto diritto, previa applicazione del regime di cui all'art. 1226 c.c.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2.Ritiene il Tribunale che il ricorso non meriti accoglimento, in quanto infondato nel merito.
3. Vale premettere che il quadro normativo di riferimento è delineato dall'art. 15, comma 4, del D. Lgs. n. 502 del 1992 il quale, nella sua attuale formulazione, prevede che: “in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”.
Il ricorrente, nelle proprie difese, sostiene di essere titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all'attribuzione delle “funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo”, invocando, a sostegno dell'interpretazione
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
proposta, il confronto che la precedente formulazione della norma (che si limitava a prevedere che le medesime funzioni “possono essere attribuite”).
Tuttavia, la Suprema Corte, già a partire dal 2023, aveva chiarito quale dovesse essere la corretta interpretazione della richiamata disposizione normativa. In particolare, la sent. n.
11574/2023 ha affermato il principio in forza del quale “In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva”
(nello stesso senso, più recentemente, cfr. anche Cass. n. 1478/2024, Cass. n. 5027/2024, Cass. n.
11575/2024, Cass. n. 21544/2024, Cass. n. 5718/2025).
Come evidenziato nella citata sentenza, invero, anche dopo la sostituzione della locuzione
“possono” con quella “sono attribuiti”, il testo normativo precisa che l'oggetto di tale attribuzione sono funzioni di natura professionale “anche” di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, “nonché” incarichi di direzione di strutture semplici: le espressioni utilizzate ("anche"/"nonché") denotano, dunque, chiaramente che l'attribuzione di quelle funzioni più qualificate costituisce una mera possibilità.
4. Alla luce di tali approdi ermeneutici, deve, dunque, ritenersi che quella vantata dall'odierno ricorrente sia una mera aspettativa, condizionata all'esistenza di posti disponibili e alla copertura finanziaria.
Stando così le cose, va rilevato – e ciò risulta dirimente alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale appena richiamato – che il ricorso introduttivo del giudizio risulta Cont privo di puntuali allegazioni in ordine alla effettiva disponibilità di posti presso la resistente e che non è stata neppure dedotta l'esistenza di incarichi ipoteticamente attribuibili all'odierno ricorrente e rispetto ai quali allo stesso sia stato specificamente negato di accedere o di aspirare, attraverso la propria espressa candidatura.
Invero, il ricorrente si è limitato a dedurre di aver genericamente richiesto l'attribuzione di incarichi di tal fatta, ma non di uno specifico incarico vacante e disponibile (come emerge dall'allegato 11) e ad aggiungere che il primario del reparto avrebbe formulato una proposta di attribuzione incarichi (all. 12), proposta che, tuttavia, non dimostra l'effettiva disponibilità e vacanza del relativo incarico.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
D'altra parte, la ha dedotto e documentato (doc. 12, deliberazione del Direttore CP_1
Generale) l'insussistenza di risorse finanziarie in capo alla che preclude la possibilità CP_1 di conferire nuovi incarichi dirigenziali e tali puntuali allegazioni non sono state specificamente contestate dalla parte ricorrente nella prima difesa utile (ovvero nel corso della prima udienza), con le ovvie conseguenze ex art. 115 c.p.c.
5. Le considerazioni svolte determinano l'integrale rigetto della domanda attorea, restando assorbita la necessità di riflettere sulle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
6. La sussistenza, al momento del deposito del ricorso e prima dell'intervento della S.C. con la sentenza n. 11574/2023, di diversi orientamenti giurisprudenziali di merito, rende equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Respinge il ricorso.
Spese compensate
Civitavecchia, 2.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Clarissa Gola
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