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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4693 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma cpc (udienza del 23.9.2025)
Ruolo Generale n. 530/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato (ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma cpc) la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 530/24 RG, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. VI TO
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._1
PEC:
Email_1
Appellante
E
1 Avv. ( ), anche quale Difensore di se stesso, rapp.to e CP_1 C.F._2
difeso anche (giusta procura in atti) dall'avv. Nicola Di Palma ( ), ed C.F._3 entrambi elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato ed appellante incidentale
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 12/24, pubblicata il 2
Gennaio 2024;
FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata alla società il 19 Giugno 2018, l'avv. Pt_1 CP_1 esponeva che, verso la metà dell'Aprile 2015, aveva commissionato alla medesima “
[...]
l'installazione della stufa a pellet modello “Palazzetti”, Ecofire Parte_1
Idro Ins. 18 (stufa che il medesimo aveva acquistato presso la rivenditrice CP_1 CP_2
.
[...]
Nonostante lo scarso utilizzo della stufa, si era ben presto manifestato il seguente inconveniente: vale a dire, si era rapidamente ed eccessivamente annerito il muro intorno alla canna fumaria a servizio della stufa.
Nel Giugno 2016, l'avv. AI aveva costituito in mora la per i danni determinati Pt_1
dalla cattiva installazione della stufa. aveva replicato, facendo riferimento al verbale di intervento tecnico del 16 Aprile Pt_1
2015.
A dire di dal documento del 16 Aprile 2015 emergeva la consapevolezza, in capo Pt_1
al committente avv. AI, del fatto che si andasse ad installare un impianto non a norma.
Ebbene il committente ed attore avv. AI replicava come il documento del 16 Aprile 2015
(valorizzato da fosse falso, essendo apocrifa la firma del medesimo cliente . Pt_1 CP_1
Pertanto l'attore così concludeva:
Accertato l'inadempimento contrattuale della sas installatrice, condannarsi quest'ultima al pagamento, in suo favore, della somma di euro 26.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
2 Giusta comparsa depositata il 16 Settembre 2019, si costituiva la convenuta Pt_1
insistendo sulla considerazione, circa il pregnante rilievo da doversi attribuire al verbale di intervento del 16 Aprile 2015.
Dal verbale emergeva come il cliente fosse consapevole della inidoneità del CP_1 montaggio. In particolare il verbale così recitava:…il cliente chiede un'installazione con scarico a parete, consapevole che non è a norma, visto che non vuole attraversare i solai superiori….
Dunque, l'attore era consapevole che l'installazione con scarico a parete non fosse a norma, ed anzi il si era impegnato a provvedere all'installazione di una canna fumaria sul CP_1 tetto.
In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico della sas installatrice, doveva tenersi conto del concorso del fatto colposo del danneggiato, ex art. 1227 cc..
In definitiva, la convenuta CAT sas chiedeva di rigettarsi la domanda attorea.
Il G.I., giusta ordinanza pubblicata il 20 Settembre 2019, rimetteva in termini la sas convenuta, ai fini del deposito delle memorie ex art. 183 co.6 cpc;
dunque, venivano nuovamente concessi, ad entrambe le parti, i termini ex art. 183 co.6 cpc.
All'udienza del 28 Settembre 2021 veniva raccolto l'interrogatorio formale dell'attore avv.
. CP_1
Successivamente, all'udienza del 12 Luglio 2022, venivano escussi i testi e Testimone_1
. Testimone_2
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Nola, con la sentenza n. 12/24, pubblicata il 2
Gennaio 2024.
Il G.M. ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta dall'attore avv.
[...]
; in particolare, è stato riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato AI (in CP_1 ordine al determinarsi dell'evento dannoso), nella misura del 50 %.
Di conseguenza, la convenuta è stata condannata al pagamento, in favore dell'avv. Pt_1
AI, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 9.750,00 (esatta metà degli euro
19.500,00 astrattamente liquidabili, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità esclusiva della sas installatrice).
3 In particolare il Tribunale – ai fini della quantificazione del danno – si è avvalso della relazione, in atti, a firma dell'ing. consulente di parte per l'attore avv. Persona_1
AI.
Il ctp ing. , nell'elaborato datato 22 Febbraio 2019, ha osservato come – a seguito della Per_1 cattiva installazione della canna fumaria a servizio della stufa a pellet – si verifichi l'inconveniente dell'annerimento della soffitta.
Poiché il danno si verifica periodicamente, il è costretto una volta l'anno a ripristinare CP_1 la soffitta del balcone.
Il consulente di parte ha quantificato il costo medio per l'intervento di ripristino annuale in euro 1.300,00. Ciò premesso, considerando una “vita utile” della stufa di almeno 15 anni, ecco che il succitato tecnico è addivenuto alla quantificazione del danno complessivo in euro
19.500,00 (appunto, euro 1.300,00 x 15).
Come già accennato, è stata liquidata la somma di euro 9.750,00 (esatta metà di euro
19.500,00), in ragione del pari concorso di colpa del danneggiato AI. Il G.M. ha anche osservato come la quantificazione effettuata dal tecnico di fiducia dell'avv. , non fosse CP_1
stata oggetto di contestazione specifica.
Infine, il Tribunale ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello la società giusta citazione Pt_1 notificata in data 31 Gennaio 2024 nei confronti dell'avv. . CP_1
La sas appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettarsi integralmente la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'avv. ; CP_1 il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 30 Aprile 2024, si è costituito l'appellato avv.
[...]
, chiedendo di rigettarsi il gravame principale. CP_1
Altresì l'avv. AI propone appello incidentale, con il quale si duole del fatto che il
Tribunale abbia dichiarato la sua concorrente responsabilità, quale danneggiato, ai fini del determinarsi dell'evento dannoso, nella misura del 50 %.
Appunto, l'avv. AI deduce l'esclusiva responsabilità dell'installatrice per i Pt_1 danni derivati dalla stufa a pellet difettosa. Da qui la richiesta di condanna, a carico della suddetta sas, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 19.500,00
(anziché gli euro 9.750,00 liquidati dal primo Giudice);
4 il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 27 Maggio 2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 Maggio 2024, svoltasi in presenza), ha rigettato l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dalla sas impugnante principale.
Nella medesima ordinanza, è stata anche respinta l'istanza di ammissione di CTU, parimenti avanzata da Pt_1
Infine, è stata fissata l'udienza di discussione collegiale (ai fini della definizione del procedimento nelle forme di cui al novellato art. 281 sexies cpc).
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare note conclusionali.
All'udienza collegiale del 23 Settembre 2025, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa. All'esito della discussione la Corte, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc, si è riservata di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
L'appello principale, proposto dalla ditta è fondato e, pertanto, merita di Pt_1 essere accolto.
Come sopra accennato, è in atti il verbale dell'intervento tecnico, effettuato dalla ditta Pt_1
in data 16 Aprile 2015 presso l'abitazione dell'avv. , sita in San Giuseppe
[...] CP_1
Vesuviano alla Via Muscettoli. Si trattava di installare una stufa a “pellet”, modello
“Inserimento 18 kw”, prodotta dalla ditta “Palazzetti SpA”, sedente in Porcia (Pordenone).
Il aveva acquistato la stufa presso la ditta “ ”. CP_1 Controparte_3
Dunque, la ditta interveniva nell'ultima fase dell'iter di commercializzazione, quale Pt_1 ditta installatrice della stufa a pellet.
Il verbale del 16.4.2015 è sottoscritto da (legale rapp.te della , Parte_1 Pt_1
anche in qualità di tecnico intervenuto.
Il verbale riporta quanto segue:…il cliente chiede un'installazione con scarico a parete, consapevole che non è a norma, visto che non vuole attraversare i solai superiori. Come da accordi presi con il sig. , procediamo con l'installazione della stufa come da CP_1
lui richiesto, affermando che in seguito verrà installata una canna fumaria al tetto. Il cliente
è stato avvertito prima dell'installazione che ci saranno in seguito problemi di fuliggine attaccata alla parete esterna. Tutte le problematiche causate dalla canna fumaria né Pt_1
né l'azienda né la rivendita possono risolvere il problema. Il cliente afferma di non
[...] pretendere nulla….
5 Il Tribunale ha correttamente osservato come l'avv. abbia tempestivamente CP_1
disconosciuto la sua sottoscrizione, quale cliente, in calce al verbale in oggetto.
Dal canto suo la convenuta non ha reagito al disconoscimento, con la proposizione Pt_1
di istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
Da qui l'inutilizzabilità della descritta scheda di intervento.
Tuttavia, il primo Giudice ha correttamente ritenuto che le circostanze di cui al verbale di intervento, debbano in ogni caso ritenersi provate, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste
, escusso all'udienza del 12 Luglio 2022. Testimone_2
Il teste ha così riferito:….lavoro per la società convenuta in qualità di operaio Tes_2 dall'anno 2014; la società installa termocamini e stufe a pellet;
pertanto sono un operaio specializzato in queste mansioni. Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto mi sono recato presso l'abitazione del sig. AI, per installare una stufa a pellet, modello
“Inserimento 18 KW”. Tanto avveniva, se non erro, verso il mese di Aprile 2015. Si, effettivamente per realizzare l'installazione corretta della stufa, occorreva accedere al solaio, onde apporre il terminale della canna fumaria. Ero presente alla conversazione, ed effettivamente il mi rappresentò che vi era la necessità dell'autorizzazione del CP_1
Condominio per l'accesso. Ricordo che in quel frangente il titolare dell'azienda rappresentò al che la mancata realizzazione della canna fumaria a regola d'arte, ovvero secondo CP_1 le prescrizioni tecniche indicate, avrebbe comportato imbrattamento della facciata esterna dell'immobile, pur consentendo il funzionamento della stessa. Ho partecipato all'installazione della stufa, unitamente al titolare….
Le dichiarazioni rese dal teste , intrinsecamente coerenti, consentono di Testimone_2
ricostruire in modo esauriente quanto verificatosi in data 16 Aprile 2015 presso l'abitazione dell'avv. AI.
L'originario attore nel presente grado, in sede di gravame incidentale, ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste , stante la pretesa incapacità a Tes_2
testimoniare, ex art. 246 cpc.
Ebbene, ad avviso del Collegio dallo status di dipendente della ditta (odierna Pt_1 appellante principale), non deriva alcuna incapacità a testimoniare.
Ciò premesso, il Tribunale di Nola ha correttamente ritenuto attendibile il narrato del teste
. Tes_2
6 In data 16 Aprile 2015 il sig. (presente in loco), accomandatario di Parte_1 Pt_1
esplicitò in modo evidente al committente avv. che la mancata realizzazione
[...] CP_1 della canna fumaria a regola d'arte avrebbe comportato (in sede di esercizio della stufa)
l'imbrattamento (rectius annerimento) della facciata esterna dell'immobile.
Come riferito dal teste (della cui attendibilità non si può dubitare), la ditta Testimone_2
riferì esplicitamente al cliente che sarebbero ben presto insorti problemi ed Pt_1 inconvenienti, dovuti alla mancata apposizione del terminale della canna fumaria, sul tetto.
A fronte di tali inequivoche ed esaurienti informazioni, si è accertato come il abbia CP_1
egualmente indicato al personale di di procedere all'installazione della stufa (si Pt_1 ribadisce come il cliente fosse stato puntualmente informato dei problemi che sarebbero ben presto insorti, stante la mancata realizzazione della canna fumaria).
Particolarmente significativo è il passaggio della deposizione del suddetto teste, laddove emerge che il rappresentò che – ai fini dell'accesso al solaio, strumentale CP_1 all'apposizione del terminale della canna fumaria – era necessaria l'autorizzazione del
(di cui non era munito). CP_4
Dunque, il committente ordinò alla ditta di procedere in ogni caso all'installazione Pt_1 della stufa a pellet. Peraltro, risulta evidente come lo “sfogo” della canna fumaria sul sottotetto dipendesse dall'autorizzazione (di cui doveva munirsi il ) all'accesso in area CP_1 condominiale (circostanza che esulava dall'ambito di competenza di strettamente Pt_1
inerente all'installazione della stufa).
Il Tribunale ha ravvisato nella vicenda il concorso di colpa del danneggiato , nella CP_1 misura del 50 %; quindi, ha ritenuto che residuasse un profilo di responsabilità della ditta installatrice, sia pure “dimidiata”.
Ebbene, è fondato il gravame principale della ditta laddove evidenzia che la Pt_1
vicenda debba essere interpretata, in punto di diritto, nel senso di ricondurre i danni esclusivamente al comportamento del committente , con esonero da qualsivoglia CP_1
profilo di responsabilità, a carico della medesima. CP_5
Invero, è di pregnante rilievo l'insegnamento giurisprudenziale in materia di appalto, circa l'assenza di responsabilità dell'appaltatore (per i danni derivati dall'esecuzione di opere in conformità a direttive del committente palesemente errate), laddove l'appaltatore dimostri di avere manifestato il proprio dissenso, e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus
7 minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (Cass. civ., n.
27526/24).
Non può revocarsi in dubbio che il citato insegnamento si attagli perfettamente al caso di specie, in cui il personale della ditta (ed anzi il legale rapp.te in persona) aveva Pt_1 evidenziato all'avv. che si sarebbe verificato l'annerimento, in assenza di CP_1
predisposizione per la canna fumaria esterna, ed egualmente il cliente ordinò alla ditta di procedere all'installazione della stufa a pellet.
In altri termini, nel caso di specie la condotta causativa del danno è stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive (Cass. civ.,
n. 36399/23). Quindi, va esclusa qualsivoglia responsabilità dell'appaltatore per i danni determinati dall'esecuzione dell'opera (a fortiori, considerato che si controverte in tema di danni patiti non già da terzi, bensì dal committente medesimo).
Vale a dire, il danno è in toto riconducibile al comportamento del committente avv. AI, comportamento che si pone come causa esclusiva del danno, e non soltanto come mero profilo di colpa concorrente. Effettivamente la ditta installatrice ha ricoperto il ruolo di mera esecutrice del “comando” del cliente, di procedere all'installazione della stufa, pur nella consapevolezza degli inconvenienti che si sarebbero ben presto manifestati.
Pertanto, in accoglimento del gravame principale, ed in riforma della pronuncia di prime cure, al non va riconosciuto alcunchè a titolo di risarcimento danni. Ergo, la domanda CP_1
risarcitoria proposta in primo grado dall'attore avv. deve essere integralmente CP_1 rigettata.
L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale (inerente all'an debeatur), ovviamente è assorbente rispetto alla doglianza subordinata, inerente al quantum debeatur
(motivo subordinato, con cui la ditta invocava l'ammissione di CTU, non espletata Pt_1
in primo grado, finalizzata alla quantificazione dei danni).
Speculare alla valutazione di fondatezza dell'appello principale di è la valutazione Pt_1
di infondatezza del gravame incidentale, proposto dall'avv. . CP_1
Appunto l'originario attore, a mezzo dell'impugnazione incidentale, invocava l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria, dolendosi del fatto che il Tribunale avesse ravvisato il suo concorso di colpa, quale danneggiato, nella misura del 50 %.
8 In sostanza il committente evidenziava soltanto la circostanza dell'annerimento della parete
(dovuto all'esercizio della stufa), obliterando del tutto il suo ruolo nella vicenda, e cioè di cliente che, con fare insistente, aveva ordinato alla ditta di procedere all'installazione Pt_1
– noncurante dell'esplicito e motivato dissenso della suddetta ditta.
Si ribadisce, quindi, come l'appello incidentale dell'avv. debba essere rigettato. CP_1
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese.
Sul governo delle spese del doppio grado
A seguito dell'accoglimento del gravame principale di risulta necessario statuire Pt_1
sulle spese dell'intero giudizio, e cioè non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del cd. “effetto espansivo interno”).
Ebbene le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'attore avv. (appunto, l'esito definitivo del giudizio è di integrale rigetto CP_1
della domanda risarcitoria del AI).
Debbono applicarsi le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, in primo grado l'attore aveva chiesto di CP_1 condannarsi controparte al pagamento della somma di euro 26.000,00; nel presente grado il suddetto ha invocato la liquidazione dell'importo di euro 19.500,00 (esattamente il doppio degli euro 9.750,00 riconosciuti dal primo Giudice); quindi, nulla quaestio sul fatto che il valore della causa rientri nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
Con riferimento al compenso professionale, per entrambi i gradi si ritiene equo e congruo attestarsi sui minimi di scaglione, dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Pertanto, a titolo di compensi professionali, si liquidano, in favore dell'odierna appellante principale i seguenti importi: Pt_1
euro 2.540,00 per il primo grado;
euro 2.906,00 per il presente grado.
Per quel che concerne il compenso complessivo del presente grado, si sono considerati non soltanto i compensi specifici per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche il compenso specifico per la fase istruttoria.
9 Appunto, nulla quaestio sul fatto che nel presente grado si sia svolta attività istruttoria (cfr., in particolare, la succitata ordinanza del 27 Maggio 2024, allorquando si è delibata l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dalla sas impugnante principale, nonché si sono esaminate le istanze istruttorie).
A titolo di esborsi del presente grado deve essere riconosciuto, all'appellante principale Pt_1
l'importo di euro 382,50 (sommatoria del versato contributo unificato, pari ad euro
[...]
355,50, e della versata marca da bollo, pari ad euro 27,00).
Come da richiesta deve essere concesso, per entrambi i gradi, il provvedimento di attribuzione, in favore dell'avv. VI TO.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'impugnante incidentale avv. ), dell'ulteriore importo pari al CP_1 contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da “ , in persona del legale rapp.te p.t., nei Parte_1
confronti dell'avv. , nonché pronunciando sul gravame incidentale proposto da CP_1 quest'ultimo, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 12/24, pubblicata il 2
Gennaio 2024, così provvede:
A) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta in toto la domanda risarcitoria proposta dall'avv. nei confronti della CP_1 ditta Pt_1
B) Rigetta il gravame incidentale proposto dall'avv. ; CP_1
C) Condanna l'avv. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_1 favore della ditta – spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 2.540,00 per Pt_1
compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 382,50 per esborsi ed euro
2.906,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv.
VI TO;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'impugnante incidentale avv.
[...]
) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. CP_1
10 Così deciso, nella camera di consiglio del 3 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
11
Ruolo Generale n. 530/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato (ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma cpc) la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 530/24 RG, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. VI TO
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._1
PEC:
Email_1
Appellante
E
1 Avv. ( ), anche quale Difensore di se stesso, rapp.to e CP_1 C.F._2
difeso anche (giusta procura in atti) dall'avv. Nicola Di Palma ( ), ed C.F._3 entrambi elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato ed appellante incidentale
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 12/24, pubblicata il 2
Gennaio 2024;
FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata alla società il 19 Giugno 2018, l'avv. Pt_1 CP_1 esponeva che, verso la metà dell'Aprile 2015, aveva commissionato alla medesima “
[...]
l'installazione della stufa a pellet modello “Palazzetti”, Ecofire Parte_1
Idro Ins. 18 (stufa che il medesimo aveva acquistato presso la rivenditrice CP_1 CP_2
.
[...]
Nonostante lo scarso utilizzo della stufa, si era ben presto manifestato il seguente inconveniente: vale a dire, si era rapidamente ed eccessivamente annerito il muro intorno alla canna fumaria a servizio della stufa.
Nel Giugno 2016, l'avv. AI aveva costituito in mora la per i danni determinati Pt_1
dalla cattiva installazione della stufa. aveva replicato, facendo riferimento al verbale di intervento tecnico del 16 Aprile Pt_1
2015.
A dire di dal documento del 16 Aprile 2015 emergeva la consapevolezza, in capo Pt_1
al committente avv. AI, del fatto che si andasse ad installare un impianto non a norma.
Ebbene il committente ed attore avv. AI replicava come il documento del 16 Aprile 2015
(valorizzato da fosse falso, essendo apocrifa la firma del medesimo cliente . Pt_1 CP_1
Pertanto l'attore così concludeva:
Accertato l'inadempimento contrattuale della sas installatrice, condannarsi quest'ultima al pagamento, in suo favore, della somma di euro 26.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
2 Giusta comparsa depositata il 16 Settembre 2019, si costituiva la convenuta Pt_1
insistendo sulla considerazione, circa il pregnante rilievo da doversi attribuire al verbale di intervento del 16 Aprile 2015.
Dal verbale emergeva come il cliente fosse consapevole della inidoneità del CP_1 montaggio. In particolare il verbale così recitava:…il cliente chiede un'installazione con scarico a parete, consapevole che non è a norma, visto che non vuole attraversare i solai superiori….
Dunque, l'attore era consapevole che l'installazione con scarico a parete non fosse a norma, ed anzi il si era impegnato a provvedere all'installazione di una canna fumaria sul CP_1 tetto.
In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico della sas installatrice, doveva tenersi conto del concorso del fatto colposo del danneggiato, ex art. 1227 cc..
In definitiva, la convenuta CAT sas chiedeva di rigettarsi la domanda attorea.
Il G.I., giusta ordinanza pubblicata il 20 Settembre 2019, rimetteva in termini la sas convenuta, ai fini del deposito delle memorie ex art. 183 co.6 cpc;
dunque, venivano nuovamente concessi, ad entrambe le parti, i termini ex art. 183 co.6 cpc.
All'udienza del 28 Settembre 2021 veniva raccolto l'interrogatorio formale dell'attore avv.
. CP_1
Successivamente, all'udienza del 12 Luglio 2022, venivano escussi i testi e Testimone_1
. Testimone_2
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Nola, con la sentenza n. 12/24, pubblicata il 2
Gennaio 2024.
Il G.M. ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta dall'attore avv.
[...]
; in particolare, è stato riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato AI (in CP_1 ordine al determinarsi dell'evento dannoso), nella misura del 50 %.
Di conseguenza, la convenuta è stata condannata al pagamento, in favore dell'avv. Pt_1
AI, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 9.750,00 (esatta metà degli euro
19.500,00 astrattamente liquidabili, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità esclusiva della sas installatrice).
3 In particolare il Tribunale – ai fini della quantificazione del danno – si è avvalso della relazione, in atti, a firma dell'ing. consulente di parte per l'attore avv. Persona_1
AI.
Il ctp ing. , nell'elaborato datato 22 Febbraio 2019, ha osservato come – a seguito della Per_1 cattiva installazione della canna fumaria a servizio della stufa a pellet – si verifichi l'inconveniente dell'annerimento della soffitta.
Poiché il danno si verifica periodicamente, il è costretto una volta l'anno a ripristinare CP_1 la soffitta del balcone.
Il consulente di parte ha quantificato il costo medio per l'intervento di ripristino annuale in euro 1.300,00. Ciò premesso, considerando una “vita utile” della stufa di almeno 15 anni, ecco che il succitato tecnico è addivenuto alla quantificazione del danno complessivo in euro
19.500,00 (appunto, euro 1.300,00 x 15).
Come già accennato, è stata liquidata la somma di euro 9.750,00 (esatta metà di euro
19.500,00), in ragione del pari concorso di colpa del danneggiato AI. Il G.M. ha anche osservato come la quantificazione effettuata dal tecnico di fiducia dell'avv. , non fosse CP_1
stata oggetto di contestazione specifica.
Infine, il Tribunale ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello la società giusta citazione Pt_1 notificata in data 31 Gennaio 2024 nei confronti dell'avv. . CP_1
La sas appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettarsi integralmente la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'avv. ; CP_1 il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 30 Aprile 2024, si è costituito l'appellato avv.
[...]
, chiedendo di rigettarsi il gravame principale. CP_1
Altresì l'avv. AI propone appello incidentale, con il quale si duole del fatto che il
Tribunale abbia dichiarato la sua concorrente responsabilità, quale danneggiato, ai fini del determinarsi dell'evento dannoso, nella misura del 50 %.
Appunto, l'avv. AI deduce l'esclusiva responsabilità dell'installatrice per i Pt_1 danni derivati dalla stufa a pellet difettosa. Da qui la richiesta di condanna, a carico della suddetta sas, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 19.500,00
(anziché gli euro 9.750,00 liquidati dal primo Giudice);
4 il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 27 Maggio 2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 Maggio 2024, svoltasi in presenza), ha rigettato l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dalla sas impugnante principale.
Nella medesima ordinanza, è stata anche respinta l'istanza di ammissione di CTU, parimenti avanzata da Pt_1
Infine, è stata fissata l'udienza di discussione collegiale (ai fini della definizione del procedimento nelle forme di cui al novellato art. 281 sexies cpc).
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare note conclusionali.
All'udienza collegiale del 23 Settembre 2025, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa. All'esito della discussione la Corte, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc, si è riservata di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
L'appello principale, proposto dalla ditta è fondato e, pertanto, merita di Pt_1 essere accolto.
Come sopra accennato, è in atti il verbale dell'intervento tecnico, effettuato dalla ditta Pt_1
in data 16 Aprile 2015 presso l'abitazione dell'avv. , sita in San Giuseppe
[...] CP_1
Vesuviano alla Via Muscettoli. Si trattava di installare una stufa a “pellet”, modello
“Inserimento 18 kw”, prodotta dalla ditta “Palazzetti SpA”, sedente in Porcia (Pordenone).
Il aveva acquistato la stufa presso la ditta “ ”. CP_1 Controparte_3
Dunque, la ditta interveniva nell'ultima fase dell'iter di commercializzazione, quale Pt_1 ditta installatrice della stufa a pellet.
Il verbale del 16.4.2015 è sottoscritto da (legale rapp.te della , Parte_1 Pt_1
anche in qualità di tecnico intervenuto.
Il verbale riporta quanto segue:…il cliente chiede un'installazione con scarico a parete, consapevole che non è a norma, visto che non vuole attraversare i solai superiori. Come da accordi presi con il sig. , procediamo con l'installazione della stufa come da CP_1
lui richiesto, affermando che in seguito verrà installata una canna fumaria al tetto. Il cliente
è stato avvertito prima dell'installazione che ci saranno in seguito problemi di fuliggine attaccata alla parete esterna. Tutte le problematiche causate dalla canna fumaria né Pt_1
né l'azienda né la rivendita possono risolvere il problema. Il cliente afferma di non
[...] pretendere nulla….
5 Il Tribunale ha correttamente osservato come l'avv. abbia tempestivamente CP_1
disconosciuto la sua sottoscrizione, quale cliente, in calce al verbale in oggetto.
Dal canto suo la convenuta non ha reagito al disconoscimento, con la proposizione Pt_1
di istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
Da qui l'inutilizzabilità della descritta scheda di intervento.
Tuttavia, il primo Giudice ha correttamente ritenuto che le circostanze di cui al verbale di intervento, debbano in ogni caso ritenersi provate, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste
, escusso all'udienza del 12 Luglio 2022. Testimone_2
Il teste ha così riferito:….lavoro per la società convenuta in qualità di operaio Tes_2 dall'anno 2014; la società installa termocamini e stufe a pellet;
pertanto sono un operaio specializzato in queste mansioni. Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto mi sono recato presso l'abitazione del sig. AI, per installare una stufa a pellet, modello
“Inserimento 18 KW”. Tanto avveniva, se non erro, verso il mese di Aprile 2015. Si, effettivamente per realizzare l'installazione corretta della stufa, occorreva accedere al solaio, onde apporre il terminale della canna fumaria. Ero presente alla conversazione, ed effettivamente il mi rappresentò che vi era la necessità dell'autorizzazione del CP_1
Condominio per l'accesso. Ricordo che in quel frangente il titolare dell'azienda rappresentò al che la mancata realizzazione della canna fumaria a regola d'arte, ovvero secondo CP_1 le prescrizioni tecniche indicate, avrebbe comportato imbrattamento della facciata esterna dell'immobile, pur consentendo il funzionamento della stessa. Ho partecipato all'installazione della stufa, unitamente al titolare….
Le dichiarazioni rese dal teste , intrinsecamente coerenti, consentono di Testimone_2
ricostruire in modo esauriente quanto verificatosi in data 16 Aprile 2015 presso l'abitazione dell'avv. AI.
L'originario attore nel presente grado, in sede di gravame incidentale, ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste , stante la pretesa incapacità a Tes_2
testimoniare, ex art. 246 cpc.
Ebbene, ad avviso del Collegio dallo status di dipendente della ditta (odierna Pt_1 appellante principale), non deriva alcuna incapacità a testimoniare.
Ciò premesso, il Tribunale di Nola ha correttamente ritenuto attendibile il narrato del teste
. Tes_2
6 In data 16 Aprile 2015 il sig. (presente in loco), accomandatario di Parte_1 Pt_1
esplicitò in modo evidente al committente avv. che la mancata realizzazione
[...] CP_1 della canna fumaria a regola d'arte avrebbe comportato (in sede di esercizio della stufa)
l'imbrattamento (rectius annerimento) della facciata esterna dell'immobile.
Come riferito dal teste (della cui attendibilità non si può dubitare), la ditta Testimone_2
riferì esplicitamente al cliente che sarebbero ben presto insorti problemi ed Pt_1 inconvenienti, dovuti alla mancata apposizione del terminale della canna fumaria, sul tetto.
A fronte di tali inequivoche ed esaurienti informazioni, si è accertato come il abbia CP_1
egualmente indicato al personale di di procedere all'installazione della stufa (si Pt_1 ribadisce come il cliente fosse stato puntualmente informato dei problemi che sarebbero ben presto insorti, stante la mancata realizzazione della canna fumaria).
Particolarmente significativo è il passaggio della deposizione del suddetto teste, laddove emerge che il rappresentò che – ai fini dell'accesso al solaio, strumentale CP_1 all'apposizione del terminale della canna fumaria – era necessaria l'autorizzazione del
(di cui non era munito). CP_4
Dunque, il committente ordinò alla ditta di procedere in ogni caso all'installazione Pt_1 della stufa a pellet. Peraltro, risulta evidente come lo “sfogo” della canna fumaria sul sottotetto dipendesse dall'autorizzazione (di cui doveva munirsi il ) all'accesso in area CP_1 condominiale (circostanza che esulava dall'ambito di competenza di strettamente Pt_1
inerente all'installazione della stufa).
Il Tribunale ha ravvisato nella vicenda il concorso di colpa del danneggiato , nella CP_1 misura del 50 %; quindi, ha ritenuto che residuasse un profilo di responsabilità della ditta installatrice, sia pure “dimidiata”.
Ebbene, è fondato il gravame principale della ditta laddove evidenzia che la Pt_1
vicenda debba essere interpretata, in punto di diritto, nel senso di ricondurre i danni esclusivamente al comportamento del committente , con esonero da qualsivoglia CP_1
profilo di responsabilità, a carico della medesima. CP_5
Invero, è di pregnante rilievo l'insegnamento giurisprudenziale in materia di appalto, circa l'assenza di responsabilità dell'appaltatore (per i danni derivati dall'esecuzione di opere in conformità a direttive del committente palesemente errate), laddove l'appaltatore dimostri di avere manifestato il proprio dissenso, e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus
7 minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (Cass. civ., n.
27526/24).
Non può revocarsi in dubbio che il citato insegnamento si attagli perfettamente al caso di specie, in cui il personale della ditta (ed anzi il legale rapp.te in persona) aveva Pt_1 evidenziato all'avv. che si sarebbe verificato l'annerimento, in assenza di CP_1
predisposizione per la canna fumaria esterna, ed egualmente il cliente ordinò alla ditta di procedere all'installazione della stufa a pellet.
In altri termini, nel caso di specie la condotta causativa del danno è stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive (Cass. civ.,
n. 36399/23). Quindi, va esclusa qualsivoglia responsabilità dell'appaltatore per i danni determinati dall'esecuzione dell'opera (a fortiori, considerato che si controverte in tema di danni patiti non già da terzi, bensì dal committente medesimo).
Vale a dire, il danno è in toto riconducibile al comportamento del committente avv. AI, comportamento che si pone come causa esclusiva del danno, e non soltanto come mero profilo di colpa concorrente. Effettivamente la ditta installatrice ha ricoperto il ruolo di mera esecutrice del “comando” del cliente, di procedere all'installazione della stufa, pur nella consapevolezza degli inconvenienti che si sarebbero ben presto manifestati.
Pertanto, in accoglimento del gravame principale, ed in riforma della pronuncia di prime cure, al non va riconosciuto alcunchè a titolo di risarcimento danni. Ergo, la domanda CP_1
risarcitoria proposta in primo grado dall'attore avv. deve essere integralmente CP_1 rigettata.
L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale (inerente all'an debeatur), ovviamente è assorbente rispetto alla doglianza subordinata, inerente al quantum debeatur
(motivo subordinato, con cui la ditta invocava l'ammissione di CTU, non espletata Pt_1
in primo grado, finalizzata alla quantificazione dei danni).
Speculare alla valutazione di fondatezza dell'appello principale di è la valutazione Pt_1
di infondatezza del gravame incidentale, proposto dall'avv. . CP_1
Appunto l'originario attore, a mezzo dell'impugnazione incidentale, invocava l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria, dolendosi del fatto che il Tribunale avesse ravvisato il suo concorso di colpa, quale danneggiato, nella misura del 50 %.
8 In sostanza il committente evidenziava soltanto la circostanza dell'annerimento della parete
(dovuto all'esercizio della stufa), obliterando del tutto il suo ruolo nella vicenda, e cioè di cliente che, con fare insistente, aveva ordinato alla ditta di procedere all'installazione Pt_1
– noncurante dell'esplicito e motivato dissenso della suddetta ditta.
Si ribadisce, quindi, come l'appello incidentale dell'avv. debba essere rigettato. CP_1
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese.
Sul governo delle spese del doppio grado
A seguito dell'accoglimento del gravame principale di risulta necessario statuire Pt_1
sulle spese dell'intero giudizio, e cioè non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del cd. “effetto espansivo interno”).
Ebbene le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'attore avv. (appunto, l'esito definitivo del giudizio è di integrale rigetto CP_1
della domanda risarcitoria del AI).
Debbono applicarsi le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, in primo grado l'attore aveva chiesto di CP_1 condannarsi controparte al pagamento della somma di euro 26.000,00; nel presente grado il suddetto ha invocato la liquidazione dell'importo di euro 19.500,00 (esattamente il doppio degli euro 9.750,00 riconosciuti dal primo Giudice); quindi, nulla quaestio sul fatto che il valore della causa rientri nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
Con riferimento al compenso professionale, per entrambi i gradi si ritiene equo e congruo attestarsi sui minimi di scaglione, dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Pertanto, a titolo di compensi professionali, si liquidano, in favore dell'odierna appellante principale i seguenti importi: Pt_1
euro 2.540,00 per il primo grado;
euro 2.906,00 per il presente grado.
Per quel che concerne il compenso complessivo del presente grado, si sono considerati non soltanto i compensi specifici per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche il compenso specifico per la fase istruttoria.
9 Appunto, nulla quaestio sul fatto che nel presente grado si sia svolta attività istruttoria (cfr., in particolare, la succitata ordinanza del 27 Maggio 2024, allorquando si è delibata l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dalla sas impugnante principale, nonché si sono esaminate le istanze istruttorie).
A titolo di esborsi del presente grado deve essere riconosciuto, all'appellante principale Pt_1
l'importo di euro 382,50 (sommatoria del versato contributo unificato, pari ad euro
[...]
355,50, e della versata marca da bollo, pari ad euro 27,00).
Come da richiesta deve essere concesso, per entrambi i gradi, il provvedimento di attribuzione, in favore dell'avv. VI TO.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'impugnante incidentale avv. ), dell'ulteriore importo pari al CP_1 contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da “ , in persona del legale rapp.te p.t., nei Parte_1
confronti dell'avv. , nonché pronunciando sul gravame incidentale proposto da CP_1 quest'ultimo, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 12/24, pubblicata il 2
Gennaio 2024, così provvede:
A) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta in toto la domanda risarcitoria proposta dall'avv. nei confronti della CP_1 ditta Pt_1
B) Rigetta il gravame incidentale proposto dall'avv. ; CP_1
C) Condanna l'avv. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_1 favore della ditta – spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 2.540,00 per Pt_1
compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 382,50 per esborsi ed euro
2.906,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv.
VI TO;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'impugnante incidentale avv.
[...]
) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. CP_1
10 Così deciso, nella camera di consiglio del 3 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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