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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/10/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1396 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA nato il [...] in [...], USA, residente negli Stati Uniti Di Parte_1
America alla 9 Lenox Rd, Wayne, New Jersey, identificato con passaporto americano n. Numero_1
(C.F.: ); C.F._1
nato il [...] in [...], USA, residente negli Stati Parte_2
Uniti di America alla 50 Verdake Drive Wayne, New Jersey, identificato con passaporto americano n. (C.F.: ; Numero_2 C.F._2
nata il [...] in [...], USA, residente negli Stati Parte_3
Uniti di America alla 125 E. Longport Cir. , identificata con passaporto americano n. Parte_4
(C.F.: ) in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà Numero_3 C.F._3 genitoriale sul figlio minore , nato il [...] in [...]; Persona_1
nata il [...] in [...], USA, residente negli Stati Uniti Parte_5 di America alla Via San Gallo, Firenze, identificata con passaporto americano n. (C.F.: Numero_4
; C.F._4 nato il [...] a [...], US, residente negli Stati Parte_6
Uniti di America alla 9 Lenox Rd, Wayne, New Jersey, identificato con passaporto americano n.
(C.F.: ); Numero_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Capecchi del Foro di Firenze, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 8 settembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana
, nata il [...] a [...], provincia di Catanzaro (all.to n. 1), la quale Persona_2 emigrava in America dove perdeva la cittadinanza italiana in data 30.08.1945, alcuni anni dopo la nascita della figlia come da certificato di naturalizzazione (all.to n. 5). Per_3
In particolare, i ricorrenti espongono che sposava (all.to n. 3) in data Persona_2
15.05.1926 , nato il [...] a [...], USA (all.to n. 2). Persona_4 Persona_2 decedeva in data 1.10.1984 (all.to n. 6). decedeva in data 29.07.1982 (all.to n. 7). Persona_4
Dall'unione coniugale nasceva il 14.04.1937 in America (all.to n. 4). Persona_5
I ricorrenti rappresentano che il certificato di nascita di era stato emendato e Persona_5 integrato dall' , Controparte_2 indicando correttamente il nome della madre in e correggendo il nome della figlia da Per_2 in , cosicché la stessa verrà indicata come AT o nei Per_3 Per_6 Persona_7 successivi documenti.
o sposava (all.to n. 9) in data 27.01.1957 , nato Per_3 Persona_8 Parte_6 il 08.12.1934 in America (all.to n. 8).
Dall'unione di e nasceva il 09.03.1962 a Jersey City, in Persona_5 Parte_6
New Jersey, USA, , odierno ricorrente (all.to n. 10). Nel certificato di Gus la madre Parte_1
è indicata con il nome , giusta correzione del nome della madre come da all.to n. 4. Per_7
decedeva in data 22.09.2018 a New York (all.to n. 11). Parte_6 contraeva matrimonio (all.to n. 12) in data 29.06.1986 con Parte_1 [...]
, nata il [...] in [...] jersey (all.to n. 13). Per_9 Dall'unione di e di nascevano il 11.10.1986 Parte_1 Persona_9 [...]
(all.to n. 14), il 28.02.1988 (all.to n. 15), il Parte_2 Pt_3 Parte_3
16.06.1990 (all.to n. 16) e il 15.01.1994 Pt_5 Parte_5 Parte_6
(all.to n. 17) odierni ricorrenti.
ha avuto un figlio, , nato il [...] in Parte_3 Persona_1
Florida (all.to n. 18).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il PM ha preso visione del ricorso e ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
2. Preliminarmente, con riferimento alla richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, il Tribunale dichiara non doversi procedere atteso il deposito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 142 del 31.07.2025.
2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originaria di Marcellinara, provincia di
Catanzaro, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art.
320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata in America.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione americano di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_2 odierni ricorrenti.
Sul punto, si rileva che perdeva la cittadinanza italiana in data Persona_2
30.08.1945, alcuni anni dopo la nascita della figlia Per_3
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza Persona_2 italiana alla figlia nata il [...] e sposatasi in data 27.01.1957). Persona_5
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che
“sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non
l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 8.09.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro