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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/08/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa FE Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 503/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, C.F. , nata a CONTARINA (RO) in [...] Parte_1 C.F._1
16/09/1978, rappresentata e difesa dall'avv. FOIS FULVIA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. SANTIN LARA, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 27.3.2024, ha allegato di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 24.10.1998 e che dalla loro unione sono nati o figli FE, in data 12.11.1998, e , il 12.2.2007. Per_1
1 La ricorrente ha precisato che l'intestato Tribunale, con decreto dell'8.4.2023, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 7.4.2023.
La ha dedotto che il resistente ha posto in essere, nei confronti della stessa e del figlio Pt_1 minore, condotte tali da impedire di addivenire ad un accordo in ordine alle condizioni di divorzio.
In particolare, la ricorrente ha allegato che il 21.5.2023 il , in occasione di una discussione CP_1 con il figlio , lo ha aggredito fisicamente, colpendolo con pugni alla mandibola, al collo e al Per_1 costato;
successivamente, la ha accompagnato presso il Pronto Soccorso Pt_1 Per_1 dell'Ospedale di Adria, ove gli sono state diagnosticate contusioni al volto e all'emitorace sx, con prognosi di 5 giorni.
La ha poi riportato un episodio risalente all'anno 2022, allorquando le parti erano già di Pt_1 fatto separate, in occasione del quale il la avrebbe aggredita all'esito di una discussione, CP_1 mettendole le mani sul petto, facendo forza fino a spingerla in un angolo del salotto, afferrandola per i capelli e spingendole la testa contro il bancone della cucina.
La ricorrente ha inoltre descritto numerosi episodi relativi alle lamentele del rispetto alle CP_1 questioni che riguardano il mantenimento del figlio e ha dedotto il sostanziale disinteresse del resistente nei confronti di . Per_1
Ha precisato che il figlio ha comunque manifestato diverse criticità comportamentali in quanto, da quando aveva solo cinque anni, gli sono stati diagnostici la ADHD e il DOP, ovverosia deficit da attenzione/iperattività e disturbo oppositivo-provocatorio, ma, pur ritenendolo la ricorrente necessario, il si opporrebbe alla possibilità di far seguire un percorso di supporto CP_1 psicoterapeutico al minore.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Nel costituirsi, il ha contestato la sussistenza delle condotte violente a lui ascritte dalla CP_1 ricorrente.
In merito al dedotto episodio del 21.5.2023, il resistente ha evidenziato che in data 29.9.2023 si è celebrata l'udienza per l'incidente probatorio e, successivamente, in data 19.9.2023, la ha Pt_1 manifestato l'interesse di non volere più procedere con la stessa denuncia-querela sporta, presentata avanti ai Carabinieri di Loreo;
inoltre, il ha allegato di essere stato lui ad avere subito una CP_1 aggressione dal figlio in quella occasione, dopo avere opposto rifiuto alla richiesta di soldi dello stesso.
2 Il resistente ha inoltre contestato di avere un atteggiamento di disinteresse nei confronti del figlio, atteso che ha comunque continuato a tenere i rapporti con lui, malgrado la pendenza del procedimento penale.
Le parti hanno poi svolto ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c..
Con i provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., è stato così disposto:
- l'affidamento condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
- un assegno di mantenimento per il minore, in capo al resistente ed in favore della , pari a Pt_1 euro 275,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale alla ricorrente.
Inoltre, è stata accolta l'istanza ex art. 473-bis.38 c.p.c. formulata dalla , tanto che la stessa Pt_1
è stata autorizzata ad individuare il professionista cui affidare il percorso di sostegno psicoterapeutico per il figlio , anche in assenza del consenso del padre. Per_1
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 7.4.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa dell'11.4.2023 di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. L'affidamento del figlio minore
Nulla deve essere disposto in punto di affidamento di , figlio delle parti, il quale ha raggiunto Per_1 la maggiore età in data 12.2.2025.
4. L'assegnazione della casa familiare
Le parti hanno concordemente precisato le conclusioni chiedendo disporsi l'assegnazione della casa familiare ad . CP_1
3 Come noto, presupposto imprescindibile per l'assegnazione della casa familiare è la convivenza del genitore assegnatario con il figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, nel cui interesse è appunto disposta l'assegnazione.
Nella specie, è pacifico che sia convivente con la ricorrente, ragione per cui non può essere Per_1 disposta l'assegnazione della casa familiare al . CP_1
5. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali del ricorrente, questa ha dichiarato: di vivere a Rosolina con il figlio e con il suo attuale compagno in un immobile di cui è comproprietaria;
di lavorare come operaia agricola e di percepire una retribuzione mensile netta di circa 1.100,00 euro;
di percepire per intero l'assegno unico relativo a , pari a circa 230 euro al mese;
di essere comproprietaria Per_1 per la quota del 50% di un immobile sito in Rosolina, dove attualmente vive la di lei madre;
che il suo compagno convivente lavora come meccanico in una azienda agricola, percepisce una retribuzione mensile di circa 2000 euro, è divorziato, ha due figli gemelli nati dal precedente matrimonio e corrisponde un contributo al mantenimento per gli stessi di circa 700 euro, oltre alle spese straordinarie;
di essere tenuta al pagamento della quota del 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa in cui vive, pari a 500 euro (50% a 1.000 euro); di provvedere al pagamento della rata per l'acquisto dell'automobile, pari a 188 euro al mese.
Dalle dichiarazioni dei redditi e dalle C.U. depositate si desume che la è stata titolare di un Pt_1 reddito netto annuo pari circa: 10.887,00 nell'anno di imposta 2020; 4.745,00 nell'anno di imposta
2021; 17.539,00 nell'anno di imposta 2022; 14.363,96 nell'anno di imposta 2023.
Dalle buste paga depositate, si ricava che la ricorrente ha percepito un reddito netto medio mensile pari a circa 1.386,00 euro nel periodo da settembre 2024 a gennaio 2025.
Inoltre, la ha documentato che l'assegno unico universale percepito ammonta a circa 80 Pt_1 euro al mese, essendo stato ridotto a tale somma da quella precedente di 230 euro nel momento in cui il figlio ha raggiunto la maggiore età. Per_1
Rispetto alle condizioni reddituali del resistente, questi ha dichiarato: di vivere nella ex casa familiare con la figlia FE e con la nipote, di tre anni;
di essere comproprietario dell'immobile per la quota del 50%; di essere comproprietario, per la quota del 50%, di un terreno sito nei pressi della casa;
di lavorare come manovale ed escavatorista per un'impresa che si occupa di movimentazione del terreno, la maggior parte dei lavori è commissionata dal Consorzio di bonifica;
di percepire una retribuzione mensile di circa 1.700-1.800 euro al mese;
di percepire gli emolumenti erogati dalla ogni sei mesi, che ammontano a circa 1.500 euro;
che la figlia convivente Parte_2 lavora con un contratto part time e percepisce 7-800 euro al mese, oltre a 100 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia dal padre della minore e all'assegno unico di 170 euro al
4 mese;
di avere aperto una partita IVA per potere lavorare i terreni di cui è comproprietario;
di pagare la rata del mutuo acceso per l'ampliamento della casa, pari a circa 310 euro;
di pagare la rata del finanziamento relativo all'acquisto dell'automobile per 200 euro al mese;
di pagare la rata di altro finanziamento, acceso a febbraio 2024, per spese relative a lavori sul terreno di cui è comproprietario, pari a circa di 210 euro al mese.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, si desume che il è stato titolare di un reddito netto CP_1 annuo pari circa: 18.114,00 nell'anno di imposta 2020; 18.452,00 nell'anno di imposta 2021;
20.116,00 nell'anno di imposta 2022; 23.632,00 nell'anno di imposta 2023.
Dalle buste paga depositate si ricava che il resistente ha percepito un reddito netto medio mensile pari a circa 1.950,00 euro al mese nel periodo agosto, settembre, novembre, dicembre, gennaio
(risulta, infatti, illeggibile la busta paga relativa al mese di ottobre).
Orbene, per quanto i dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi non siano vincolanti, in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse questo Collegio reputa di utilizzarli quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali delle parti.
Inoltre, con specifico riferimento al , non risulta priva di rilievo il fatto che egli è CP_1 comproprietario di terreni e ha anche aperto una partita IVA con la evidente finalità di trarre reddito dalla lavorazione dagli stessi.
Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rata del mutuo, prestiti e cessioni del quinto) deve tenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass.
Civ. sez. I n. 10380 del 2012).
6. Il mantenimento in favore del figlio
In via del tutto preliminare, si osserva che è pacifico che FE, primogenita delle parti, è maggiorenne ed economicamente indipendente, sebbene ella sia attualmente convivente con il padre, unitamente alla di lei figlia.
6.1 Tanto premesso, si osserva che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario accertare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
5 Ebbene, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cfr. Cass,
Sez. 1 - , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022).
Inoltre, deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore del figlio , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n.
4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238).
Sul punto, è sufficiente osservare che ha compiuto diciotto anni nelle more di questo Per_1 procedimento, per cui è agevolmente presumibile che, anche in ragione della sua età, egli non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Ebbene, tenuto conto:
- della situazione reddituale e patrimoniale delle parti;
- della circostanza per cui l'assegno unico verrà percepito per intero dalla ricorrente;
- del tempo decorso dalla separazione;
- del tempo verosimilmente trascorso da ciascun genitore con il figlio;
- delle accresciute esigenze dello stesso secondo una nozione che appartiene al notorio e non ha, pertanto, bisogno di prova (Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2013, n° 10720);
- della documentata circostanza per cui l'assegno unico relativo a ha subito una sensibile Per_1 diminuzione rispetto al momento della pronuncia dei provvedimenti provvisori, verosimilmente in ragione del raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso, il Tribunale ritiene equo porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento di R_
, da corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 325,00 euro, da
[...] Pt_1 rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda
(27.3.2024).
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, meglio indicate in dispositivo.
6.2 In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del
2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva che, come ha di recente affermato la
6 Suprema Corte, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025).
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con il figlio e dei tempi di permanenza dello stesso con ciascun genitore.
7. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca, dato che nessuna ha visto accogliere del tutto le conclusioni inizialmente rassegnate, nonché considerato l'interesse di entrambe alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NA (RO) in data
24/10/1998 tra e , come sopra generalizzati (atto n.° 9, Parte_1 CP_1 parte I, reg atti matrimonio anno 1998);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda, a CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, la somma di euro 325,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota Per_1 di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con
7 pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
DISPONE che l'assegno universale unico, corrisposto dall'INPS e relativo ad , Persona_2 venga percepito per intero da anche in assenza del consenso di Parte_1 CP_1
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 25.8.2025.
La Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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