Articolo 6 della Legge 6 dicembre 1877, n. 4166
Articolo 5
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22 dicembre 1877
Art. 6.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Essa diverra' esecutoria in tutto il Regno dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1877