CA
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 novembre
2024, da
(c.f. ) assistita e rappresentata per Parte_1 C.F._1 mandato in calce al ricorso in appello dagli avv.ti Ettore Squillace, Piero Squillace
e Andrea Squillace (domicilio eletto presso lo studio dei difensori sito in Via
Guizza Conselvana, 252 Padova),
appellante
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da mandato CP_1 P.IVA_1 unito alla memoria di costituzione in primo grado dall'avv. Giorgio Conte (pec:
, Email_1
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 620/2024 d.d. 23.10.2024, notificata in data 11.11.2024
1 In punto: impugnazione licenziamento disciplinare.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
“che la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della impugnata sentenza voglia accogliere le domande come formulate nelle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. da ritenersi qui tutte integralmente trascritte. Rifusione delle spese di entrambi i gradi con distrazione in favore dei sottoscritti difensori”.
CP_1
“In via principale: Rigettarsi il ricorso in appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 620/2024 pubblicata in data 23.10.2024; In via istruttoria: Si eccepisce l'inammissibilità ex art. 345, III co. C.p.c., della produzione dell'allegato A al ricorso in appello in quanto documento nuovo, non prodotto nel precedente grado di giudizio. In ogni caso: Spese e onorari rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, ritenuta la causa istruita documentalmente, rigettava il ricorso presentato da
[...]
, con compensazione delle spese di lite. Parte_1
Questa la vicenda processuale quale descritta nella sentenza gravata.
, già dipendente di con mansioni di marinaio, impugna il Parte_1 CP_1 provvedimento di destituzione/licenziamento irrogato il 24.5.2023 per non aver correttamente versato i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio per il mese di dicembre 2022 e per i mesi successivi. La ricorrente rileva che i fatti contestati non costituiscono giusta causa di licenziamento, integrando viceversa la fattispecie di cui all'art. 42, al punto 17, che prevede che si incorre nella sospensione disciplinare "per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa". Sottolinea inoltre le disastrose condizioni economiche in cui versa, che costituirebbero circostanze scriminanti sotto il profilo soggettivo tali da non giustificare l'irrogazione della sanzione più grave.
, costituendosi in giudizio, contesta radicalmente la prospettazione attorea, CP_1
2 chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato. I fatti di causa sono assolutamente pacifici e risultano comunque dalla documentazione in atti. con CP_1 lettera del 20.3.2023 ha contestato alla ricorrente il mancato versamento di €161,00 relativo al mese di dicembre 2022 e la recidiva. La sig. presentava le proprie Pt_1 giustificazioni, ammetteva il fatto, affermando di restituire quanto prima l'importo.
Con lettera del 5.5.2023 la Direzione esprimeva “l'opinamento di destituzione”, sottolineando che a quella data la lavoratrice non aveva ancora restituito la somma.
Con successiva lettera del 5.05.2023 (doc. 6 convenuta), veniva elevata alla sig.
nuova contestazione di addebito con contestuale sospensione cautelare dal Pt_1 servizio per aver omesso di versare la somma di € 344,50 relativa ad incassi riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Il fatto era nuovamente ammesso dalla lavoratrice, che peraltro il 15.5.2023 comunicava di aver effettuato i versamenti nei giorni 8 e 9 maggio 2023. Con lettera del 24.5.2023 provvedeva alla CP_1 destituzione. La destituzione è legittima. Ritiene il Giudicante che le irregolarità indicate rientrino a pieno titolo nella previsione di cui all'art.45 n.4 del R.D. n.
148/1931, che dispone la “destituzione del dipendente che, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa;
o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi
l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo.” La “consapevolezza” e l'intenzionalità di sottrarre il denaro è ammessa dalla stessa lavoratrice, che tenta di giustificare il proprio comportamento con lo stato di bisogno in cui versa. Tanto esclude l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 42 del Regolamento All. A al RD 148/1931 che, al punto 17, prevede la sanzione conservativa della sospensione disciplinare per il caso di “ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa”. Nell'ipotesi de qua, la stessa lavoratrice ammette proprio di aver voluto sottrarre gli importi “per poter portare a casa del cibo e per poter pagare delle bollette esagerate”. Né assume alcun rilievo la circostanza che la sig.
, a tal fine sollecitata dall'azienda, abbia poi interamente restituito il denaro, Pt_1 peraltro solo nel mese di maggio. L'art. 45 cit. espressamente prevede che il comportamento doloso sia sanzionabile con la destituzione, ancorché gli importi vengano poi restituiti. D'altro canto, le difficoltà economiche non smorzano la
3 gravità dei fatti, perché si tratta di denaro pubblico, di cui la lavoratrice aveva la disponibilità in virtù delle mansioni attribuite, e sotto il profilo soggettivo perché la stessa era avvezza a tali comportamenti, tanto da esserle contestata anche la recidiva”.
2. Impugna la sentenza svolgendo due (2) motivi di appello. Pt_1
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 45, n. 4 del R.D. n. 148/1931.
Evidenzia che l'importo dovuto è stato versato oltre il termine stabilito dall'azienda e non “restituito” a seguito delle contestazioni disciplinari, rilevando, altresì, l'insussistenza di un comportamento doloso finalizzato all'appropriazione definitiva delle somme di denaro per cui è causa ma di un comportamento colposo, consistente nel ritardare il versamento, con conseguente diritto all'applicazione dell'art. 42, punto 17, del citato R.D. che prevede la sospensione disciplinare “per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non colposa”.
Valorizza, altresì, che nelle precedenti contestazioni del 03.06.2018 e del
25.01.2022 a fronte dello stesso comportamento a quello per cui è causa, la stessa società qualificava l'infrazione come ritardato pagamento irrogando una semplice multa e, con riferimento alla contestazione del 25.01.2022 la sospensione di un solo giorno.
2.2. Con il secondo motivo di appello si duole della sentenza nella parte in cui ha stabilito che: “"le difficoltà economiche non smorzano la gravità dei fatti, perché si tratta di denaro pubblico, di cui la lavoratrice aveva la disponibilità in virtù delle mansioni attribuite, e sotto il profilo soggettivo perché la stessa era avvezza a tali comportamenti, tanto da essere stata contestata la recidiva".
Valorizza, in particolare, la sussistenza di uno stato di necessità, quantomeno putativo, dovuto alle precarie condizioni economiche in cui versa la ricorrente che costituiscono circostanze scriminanti e tali da non giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva di cui all'art. 45 del R.D.
3. Radicatosi il contraddittorio difende la sentenza chiedendone CP_1
l'integrale conferma.
4 3.1. Sul primo motivo di appello evidenzia che l'omesso versamento delle somme non può configurare un'ipotesi colposa con applicazione delle disposizioni dell'art. 42 del R.D., valorizzando che la ricorrente ha posto in essere l'illecito coscientemente e volontariamente.
3.2. Sul secondo motivo rileva che le difficoltà economiche non rientrano nel pericolo grave di un danno grave alla persona.
4. La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo all'udienza del 27 marzo
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare questo Collegio dichiara, anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c., inammissibile la produzione documentale di cui all'allegato A) del ricorso in appello (lettera di giustificazioni d.d. 01.03.2022) trattandosi di documento non solo prodotto tardivamente ma anche irrilevante rispetto ai fatti per cui è causa
(essendo relativo a procedimento disciplinare antecedente e diverso da quelli per cui è causa).
6. L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le dirimenti ragioni che seguono che assorbono ogni altra questione.
7. I motivi di gravame sono privi di pregio e possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, giacché entrambi relativi all'asserita illegittimità del licenziamento/destituzione sotto il profilo della scorretta sussunzione della fattispecie nell'alveo dell'art. 45 del R.D. n.
148/1931 (invece dell'art. 42), dell'assenza di dolo e/o della sussistenza di uno stato di necessità scriminante per motivi economici.
8. Le contestazioni disciplinari sono costituite dai seguenti addebiti:
a) Contestazione del 20.03.2023: “da verifiche contabili, come da prospetto allegato, risulta alla scrivente Direzione che Lei non ottempera a quanto previsto dalla Disposizione di Servizio n. 553 del 14/07/2022 e dalla Istruzione
Operativa ID/IN/054 del 22/06/2022 per quanto riguarda le modalità di versamento dei proventi derivanti dalla vendita di titolo di viaggio per il mese di dicembre 2022. Si evince, inoltre, che Lei non ha ancora versato l'importo dovuto pari a euro 161,00 (centosessantuno/00) relativo al medesimo periodo.
Così facendo, Lei trattiene denaro pubblico impropriamente e senza esserne
5 assolutamente legittimato. RammentandoLe che Lei è già stata sanzionata per accadimenti analoghi, con la presente Le si contesta altresì la recidiva…”;
b) contestazione del 05.05.2023: “da verifiche contabili, come da prospetto allegato, risulta alla scrivente Direzione che Lei non ottempera a quanto previsto dalla Disposizione di Servizio n. 553 del 14/07/2022 e dalla Istruzione
Operativa ID/IN/054 del 22/06/2022 per quanto riguarda le modalità di versamento dei proventi derivanti dalla vendita di titolo di viaggio per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Si evince, inoltre, che Lei ha omesso di versare l'importo dovuto pari a euro 344,50 (trecentoquarantaquattro/50) relativo al medesimo periodo. Così facendo, Lei trattiene denaro pubblico impropriamente e senza esserne assolutamente legittimata e, tenuto conto dei suoi precedenti disciplinari, la gravità di questo fatto è tale che potrebbe incidere sulla prosecuzione del rapporto di lavoro. ……considerata la gravità dei fatti contestati, a decorrere dal ricevimento della presente, Lei è preventivamente sospesa dal soldo e dal servizio ex art. 46 del Regolamento
All. A) al R.D. 148/1931, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare”.
9. Ciò premesso, osserva il Collegio che lo svolgimento dei fatti nei termini contestati alla risultano provati alla luce della documentazione in atti. Pt_1
10. Appare opportuna una preliminare ricognizione delle disposizioni normative rilevanti, essendo pacifico, sulla base della sentenza impugnata, che la fattispecie di causa ricada nell'ambito di disciplina del R.D. 148/1931.
11. In particolare, l'art. 42 del citato R.D. dispone che: “si incorre nella sospensione:
……………..17° per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa”
Il successivo art. 45 stabilisce che: “Incorre nella destituzione: 4° chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa;
o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca,
a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo”.
12. Il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso
6 – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione di gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. n. 14504/2019; Cass. n.
18715/2016) sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (legge n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.)
In materia disciplinare, l'apprezzamento della giusta causa di recesso rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, tenuto a valorizzare elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario (cfr. da ultimo Cass.
n. 8902/2024).
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che i fatti come evidenziati debbano ritenersi provati e trovano riscontro nella documentazione in atti.
In particolare, i fatti di cui alle contestazioni del 20.03.2023 e del 05.05.2023 sono pacifici laddove la ricorrente non contesta la veridicità degli addebiti così come formulati.
14. Con riferimento all'elemento soggettivo questa Corte evidenzia l'assoluta intenzionalità e consapevolezza di sottrarre il denaro.
Prive di pregio e irrilevanti sono le restituzioni delle somme sottratte trattandosi di post factum inidoneo a ripristinare il rapporto fiduciario e a ritenere possibile il futuro normale adempimento degli obblighi di correttezza da parte della lavoratrice tenuto anche conto della contestata recidiva.
15. Come evidenziato dal procuratore dell'appellata nel corso della discussione nella condotta di parte datoriale non è ravvisabile alcun genere di tolleranza rispetto ai gravi illeciti perpetrati dalla dipendente [che configurano in giurisprudenza il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p.c. (cfr. Cass. Pen. n. 21314/2018) o
7 alternativamente quello di appropriazione indebita aggravata di cui all'art. 646
e 61 n. 11) c.p.c. (cfr. Cass. n. 45465/2018)], laddove nei precedenti disciplinari
(peraltro valorizzati anche ai fini della recidiva) puniti con sanzioni conservative la lavoratrice aveva spontaneamente versato - pur non rispettando i termini previsti - le somme trattenute, mentre nel caso in scrutinio, al contrario, erano state necessarie non solo due contestazioni disciplinari (a distanza di alcuni mesi d.d. 20.03.2023 in relazione ai fatti accaduti nel mese di dicembre 2022 nonché
d.d. 15.05.2023 in relazione ai mesi da gennaio a marzo 2023) ma addirittura l'adozione della sospensione cautelare dal servizio (assunta in data 05.05.2023).
16. Nemmeno è ravvisabile l'esimente di cui all'art. 54 c.p. per effetto delle asserite
”necessità familiari”, laddove la giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. Pen n.
6035/2016) ha correttamente evidenziato come “L'esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socio-economica” e, conseguentemente, ai corrispondenti gravi inadempimenti negoziali ravvisabili nel caso in scrutinio.
17. La Corte condivide, pertanto, le statuizioni proprie dell'impugnata sentenza: “La destituzione è legittima. Ritiene il Giudicante che le irregolarità indicate rientrino a pieno titolo nella previsione di cui all'art.45 n.4 del R.D. n. 148/1931, che dispone la “destituzione del dipendente che, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa;
o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo.” La “consapevolezza” e l'intenzionalità di sottrarre il denaro è ammessa dalla stessa lavoratrice, che tenta di giustificare il proprio comportamento con lo stato di bisogno in cui versa. Tanto esclude l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 42 del Regolamento All. A al RD 148/1931 che, al punto 17, prevede la sanzione conservativa della sospensione disciplinare per il caso di “ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa”.
18. Tanto premesso e confermata la rilevanza disciplinare degli addebiti quale comportamento riprovevole e quindi disciplinarmente rilevante sul piano
8 disciplinare tanto da un punto di vista oggettivo che soggettivo, ritiene la Corte che le trasgressioni siano di gravità tale da integrare una giusta causa di licenziamento tenuto conto del canone generale della proporzionalità, secondo cui l'inadempimento del lavoratore deve essere caratterizzato da una gravità tale da compromettere definitivamente la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto.
L'assoluta gravità dei fatti, anche atomisticamente e singolarmente considerati, tanto in termini di danno per la società, quanto di intensità dell'elemento intenzionale, fa ritenere irrimediabilmente compromesso l'affidamento sull'esatto adempimento delle prestazioni future da parte della lavoratrice e quindi il rapporto fiduciario e conseguentemente, proporzionata la sanzione.
Sul punto va anche tenuto conto che le condotte sono state reiterate per un lungo periodo non avendo avuto le sanzioni disciplinari conservative medio tempore applicate effetto inibitorio alcuno.
19. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile), all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti.
20. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
9 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
10