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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/05/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2218/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giovanni Pruneddu, avv. Valeria Atzeri e avv.
Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 settembre 2021, – premesso di aver Parte_1
lavorato sia come operaio edile, a partire dagli anni Ottanta, sia come commerciante di frutta e verdura, dal 2009, e ritenendo di aver contratto per causa lavorativa plurime malattie professionali (“lesioni alla colonna, spalle e una STC”), per l'indennizzo delle quali ha presentato domanda amministrativa il 23 febbraio 2021, accolta in parte dall' che ha CP_1 ritenuto indennizzabile un danno biologico dell'8 percento (6 percento per
“spondilodiscoartrosi lombare” e 2 percento per “esiti di lesione parziale del tendine sottoscapolare sx;
fenomeni tendinosici di grado moderato spalla sx”) – ha agito in giudizio per il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo per le malattie la cui origine professionale è stata già riconosciuta, ritenendo la valutazione del danno offerta dall' CP_1
inadeguata, e per l'accertamento del diritto ad indennizzo per le altre tecnopatie (sindrome del tunnel carpale e danno alla spalla destra).
L' ha resistito in giudizio. CP_1
pagina 1 di 4 2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. E' in parte incontestato ed in parte ha formato oggetto di prova lo svolgimento da parte di , tra gli anni Ottanta e Novanta, dell'attività di operaio edile addetto Parte_1 all'intonacatura, alla posa in opera di tetti, massetti, pavimenti, fondazioni e murature, alla rigonatura, all'esecuzione delle tracce murarie necessarie per la realizzazione degli impianti elettrici mediante utilizzo di mazzetta, martello, scalpello, martello pneumatico e trapani, addetto anche alla movimentazione manuale di materiale edile;
dal 2009 circa, è stato invece dimostrato lo svolgimento dell'attività di commerciante di frutta e verdura, addetto personalmente al carico e scarico delle cassette di prodotti (cfr. deposizioni dei testi
[...]
, e , udienza del 15 settembre 2023). Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 28 ottobre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “spondilodiscopatie lombari, deficit funzionale spalla sin per tendinopatia cuffia rotatori, deficit funzionale spalla dx in esiti di rottura della cuffia rotatori, sindrome del tunnel carpale recidiva a dx” (pag. 4 della relazione).
Lo stesso consulente, tenendo conto delle lavorazioni sopra ricostruite, ha specificato che
“il danno biologico relativo alla spondilodiscopatia lombare è stato valutato dall' nel CP_1
6% e attualmente il danno non è da considerare superiore a quello quantificato in sede amministrativa”, mentre “il danno biologico alla spalla sin, quantificato dall' nel 2% è CP_1 da considerare più grave e valutabile nel 4%”, tenuto conto della “obiettività clinica” che
“dimostra dolore locale alla pressione in sede scapolo-omerale, motilità attiva e passiva della spalla sin appare limitata di oltre 1/3 nella abduzione, elevazione e soprattutto nella extrarotazione ed è riferita scrosciante e dolente;
il quadro RMN 19/2/21 evidenzia artrosi acromioclaveare, con impigment sulla cuffia, lesione parziale del tendine sottoscapolare, tendinosi del sovraspinato con lesione focale intratendinea , tendinosi e tenosinovite del CLB, versamento sottocoracoideo” (pag. 5 della relazione).
Per quanto riguarda invece la lesione alla spalla destra, l'ausiliario ha riconosciuto un danno biologico del 4 percento, precisando che la menomazione “è in gran parte riferibile al trauma riportato a aprile 2019 con lussazione della spalla che ha determinato la definitiva rottura tendinea e la sofferenza del plesso brachiale con paresi transitoria del nervo ascellare: tuttavia anche prima dell'evento traumatico il DD aveva lamentato spalla dolorosa dx come da cons fisiatrica 28/5/2010 ed un esame RMN 29/6/2010 aveva documentato una importante condizione degenerativa dell'art acromioclaveare con riduzione
pagina 2 di 4 dello spazio subcaspulare e lesione di alto grado del tendine del sovraspinato e lesione distrattiva del sottoscapolare …Pertanto a causa del sovraccarico funzionale delle spalle nello svolgimento della sua attività ( riconosciuto dallo stesso Istituto solo per la spalla controlaterale ) può essere attribuito un danno alla spalla dx come conseguenza delle alterazioni degenerative della spalla di natura professionale preesistenti al trauma extralavorativo ( che ha determinato la rottura massiva della cuffia tendinea e la lesione neurologica): secondo la tabella delle menomazioni del DM 12/7/2000 tale danno poteva essere valutabile in misura pari al 4%” (pagg. 5 e 6 della relazione).
In altri termini, la spalla destra, colpita da un evento lesivo extralavorativo risalente al
2019, già prima di allora era stata interessata da postumi riferibili a malattia professionale, che il c.t.u. ha correttamente valutato, in termini di danno biologico, nella loro dimensione antecedente all'aggravamento del 2019.
Infine, il consulente ha riconosciuto l'origine professionale della sindrome del tunnel carpale, valutando un danno biologico del 5 percento.
Il danno biologico complessivo è pari al 18 percento a decorrere dalla domanda amministrativa del 23 febbraio 2021.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato a un danno biologico nella misura complessiva del 18 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 23 febbraio 2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del CP_1
ricorrente, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 23 febbraio 2021, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto eventualmente già erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, con decorrenza di legge.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della pagina 3 di 4 parte ricorrente, avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1
commisurato al danno biologico stimato nella misura del 18 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 23 febbraio 2021;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1
un danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 23 febbraio 2021, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto eventualmente già erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
Cagliari, 20 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2218/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giovanni Pruneddu, avv. Valeria Atzeri e avv.
Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 settembre 2021, – premesso di aver Parte_1
lavorato sia come operaio edile, a partire dagli anni Ottanta, sia come commerciante di frutta e verdura, dal 2009, e ritenendo di aver contratto per causa lavorativa plurime malattie professionali (“lesioni alla colonna, spalle e una STC”), per l'indennizzo delle quali ha presentato domanda amministrativa il 23 febbraio 2021, accolta in parte dall' che ha CP_1 ritenuto indennizzabile un danno biologico dell'8 percento (6 percento per
“spondilodiscoartrosi lombare” e 2 percento per “esiti di lesione parziale del tendine sottoscapolare sx;
fenomeni tendinosici di grado moderato spalla sx”) – ha agito in giudizio per il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo per le malattie la cui origine professionale è stata già riconosciuta, ritenendo la valutazione del danno offerta dall' CP_1
inadeguata, e per l'accertamento del diritto ad indennizzo per le altre tecnopatie (sindrome del tunnel carpale e danno alla spalla destra).
L' ha resistito in giudizio. CP_1
pagina 1 di 4 2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. E' in parte incontestato ed in parte ha formato oggetto di prova lo svolgimento da parte di , tra gli anni Ottanta e Novanta, dell'attività di operaio edile addetto Parte_1 all'intonacatura, alla posa in opera di tetti, massetti, pavimenti, fondazioni e murature, alla rigonatura, all'esecuzione delle tracce murarie necessarie per la realizzazione degli impianti elettrici mediante utilizzo di mazzetta, martello, scalpello, martello pneumatico e trapani, addetto anche alla movimentazione manuale di materiale edile;
dal 2009 circa, è stato invece dimostrato lo svolgimento dell'attività di commerciante di frutta e verdura, addetto personalmente al carico e scarico delle cassette di prodotti (cfr. deposizioni dei testi
[...]
, e , udienza del 15 settembre 2023). Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 28 ottobre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “spondilodiscopatie lombari, deficit funzionale spalla sin per tendinopatia cuffia rotatori, deficit funzionale spalla dx in esiti di rottura della cuffia rotatori, sindrome del tunnel carpale recidiva a dx” (pag. 4 della relazione).
Lo stesso consulente, tenendo conto delle lavorazioni sopra ricostruite, ha specificato che
“il danno biologico relativo alla spondilodiscopatia lombare è stato valutato dall' nel CP_1
6% e attualmente il danno non è da considerare superiore a quello quantificato in sede amministrativa”, mentre “il danno biologico alla spalla sin, quantificato dall' nel 2% è CP_1 da considerare più grave e valutabile nel 4%”, tenuto conto della “obiettività clinica” che
“dimostra dolore locale alla pressione in sede scapolo-omerale, motilità attiva e passiva della spalla sin appare limitata di oltre 1/3 nella abduzione, elevazione e soprattutto nella extrarotazione ed è riferita scrosciante e dolente;
il quadro RMN 19/2/21 evidenzia artrosi acromioclaveare, con impigment sulla cuffia, lesione parziale del tendine sottoscapolare, tendinosi del sovraspinato con lesione focale intratendinea , tendinosi e tenosinovite del CLB, versamento sottocoracoideo” (pag. 5 della relazione).
Per quanto riguarda invece la lesione alla spalla destra, l'ausiliario ha riconosciuto un danno biologico del 4 percento, precisando che la menomazione “è in gran parte riferibile al trauma riportato a aprile 2019 con lussazione della spalla che ha determinato la definitiva rottura tendinea e la sofferenza del plesso brachiale con paresi transitoria del nervo ascellare: tuttavia anche prima dell'evento traumatico il DD aveva lamentato spalla dolorosa dx come da cons fisiatrica 28/5/2010 ed un esame RMN 29/6/2010 aveva documentato una importante condizione degenerativa dell'art acromioclaveare con riduzione
pagina 2 di 4 dello spazio subcaspulare e lesione di alto grado del tendine del sovraspinato e lesione distrattiva del sottoscapolare …Pertanto a causa del sovraccarico funzionale delle spalle nello svolgimento della sua attività ( riconosciuto dallo stesso Istituto solo per la spalla controlaterale ) può essere attribuito un danno alla spalla dx come conseguenza delle alterazioni degenerative della spalla di natura professionale preesistenti al trauma extralavorativo ( che ha determinato la rottura massiva della cuffia tendinea e la lesione neurologica): secondo la tabella delle menomazioni del DM 12/7/2000 tale danno poteva essere valutabile in misura pari al 4%” (pagg. 5 e 6 della relazione).
In altri termini, la spalla destra, colpita da un evento lesivo extralavorativo risalente al
2019, già prima di allora era stata interessata da postumi riferibili a malattia professionale, che il c.t.u. ha correttamente valutato, in termini di danno biologico, nella loro dimensione antecedente all'aggravamento del 2019.
Infine, il consulente ha riconosciuto l'origine professionale della sindrome del tunnel carpale, valutando un danno biologico del 5 percento.
Il danno biologico complessivo è pari al 18 percento a decorrere dalla domanda amministrativa del 23 febbraio 2021.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato a un danno biologico nella misura complessiva del 18 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 23 febbraio 2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del CP_1
ricorrente, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 23 febbraio 2021, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto eventualmente già erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, con decorrenza di legge.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della pagina 3 di 4 parte ricorrente, avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1
commisurato al danno biologico stimato nella misura del 18 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 23 febbraio 2021;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1
un danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 23 febbraio 2021, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto eventualmente già erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
Cagliari, 20 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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