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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/09/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5670/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Fraz. Cà dé Parte_1
Fabbri via Savenella n.89 B,
e
, nato a [...] il [...] e residente in Minerbio (BO) Fraz. Cà dé Fabbri Parte_2 via Savenella n.89 B
Entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Vincenzo Venturoli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati in Via Castiglione n.41 presso il suo studio con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
10/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 18/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata , il [...], maggiorenne ma economicamente Per_1 non autosufficiente;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 5
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia;
visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
07/09/1971 e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato Parte_2
a Carpi (MO) il 20/06/2009 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Carpi
(MO) al n. 36 parte 2 serie C anno 2009;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto vivono, portandosi reciproco rispetto;
2. stabilisce che la casa familiare, sita in Minerbio (BO) Fraz. Cà Dé Fabbri, Via Savenella
n. 89 B, viene assegnata alla sig.ra alle seguenti condizioni: la sig.ra e la Parte_1 Pt_1
figlia mantenendo la propria residenza nell'immobile in oggetto, resteranno a Persona_2
vivere per i prossimi dieci anni, decorrenti dalla presente sentenza, nella predetta dimora familiare e sue pertinenze, già detenuta dalla sig.ra in comodato d'uso a titolo gratuito a tempo Pt_1
indeterminato concessole dalla suocera sig.ra con relativo contratto sottoscritto in Controparte_1
data 16/10/2017 e registrato all'AGE competente il 20/10/2017, con la concessione, altresì, del continuativo uso gratuito anche dell'aerea cortiliva contigua annessa al civ. 91 della medesima via, sempre di proprietà della sig.ra per il parcheggio delle rispettive autovetture;
CP_1
3. prende atto che, atteso che la sig.ra è dal mese di maggio 2024 ricoverata Controparte_1
continuativamente presso l'Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna a seguito di un complesso intervento chirurgico per una grave patologia che la affligge, ancora con incerte prospettive di positiva guarigione, il sig. anche quale unico figlio e potenziale Parte_2
erede legittimo della sig.ra garantisce e si obbliga, anche ai sensi del disposto di cui all'art. CP_1
1381 c.c., affinché la propria madre continui a concedere in comodato d'uso gratuito per tutto il periodo qui concordato la permanenza della sig.ra e della figlia nell'immobile Pt_1 Per_2
summenzionato ubicato in Minerbio (BO) Fraz. Cà Dé Fabbri, Via Savenella n. 89 B, alle medesime predette condizioni di gratuità dell'occupazione e di uso, con l'impegno comunque della sig.ra di provvedere ad intestarsi tutte le utenze relative all'immobile in questione, nonché Pt_1
parimenti a far si che sia garantito il continuativo uso gratuito anche della sopra citata aerea pagina 2 di 5 cortiliva contigua annessa al civ. 91 della medesima via, sempre di proprietà della sig.ra CP_1
per il parcheggio delle autovetture. Qualora nel periodo prefissato il sig. dovesse divenire Pt_2
a seguito di successione o a diverso titolo proprietario del medesimo immobile, lo stesso comunque si impegna a concedere in comodato d'uso gratuito alla sig.ra per dieci anni decorrenti dalla Pt_1
sentenza di omologa degli accordi di separazione tra le parti, la stessa suindicata dimora familiare e sue pertinenze ubicata in Minerbio (BO) Fraz. Cà Dé Fabbri, Via Savenella n. 89 B, con la concessione, altresi, del continuativo uso anche dell'area cortiliva contigua, annessa al civ. 91 della medesima via, per it parcheggio delle rispettive autovetture.
4. prende atto che il sig. si è già trasferito nell'immobile attiguo c confinante, Parte_2
parimenti di proprietà della madre sig.ra sito in Minerbio (BO) Fraz. Cà dé Fabbri, Controparte_1
Via Savenella n. 91, avendo già provveduto ad asportare gran parte dei propri averi ed oggetti personali nonché ad avviare le pratiche amministrative per il trasferimento della propria residenza;
5. dispone che i genitori esercitino in forma congiunta e condivisa la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia sulle questioni di straordinaria amministrazione, con Persona_2
l'impegno di adottare e sostenere insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative al suo percorso di studio e di formazione post-universitaria, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia;
6. prende atto che le parti dichiarano di avere entrambe una occupazione e di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla chiedono rispettivamente a titolo di mantenimento per sé stesse;
7. dispone, vista la volontà della figlia , attualmente non autosufficiente, di continuare a Per_2
vivere con la madre, che il sig. versi mensilmente sul conto intestato alla sig.ra Pt_2 [...]
presso BPER Banca fino al raggiungimento da parte Controparte_2
della figlia di una stabile autonomia economica, l'importo mensile di Euro 500,00= a titolo di contributo al mantenimento della stessa, somma che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT;
8. pone le spese straordinarie, che seguiranno il Protocollo dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Bologna, saranno suddivise nella misura del 50% in capo ad entrambi i genitori.
Si indicano all'uopo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche e specialistiche non mutuabili, ticket sanitari, prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi, spese di iscrizione all'Università e a corsi e/o Master post-laurea o di formazione, dotazione libraria e materiale di studio, viaggi, attività ludico-sportive e ricreative. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate così come previsto dal Protocollo, tranne quelle indifferibili ed urgenti pagina 3 di 5 nonché quelle continuative, e il genitore che le ha anticipate potrà richiedere per iscritto il rimborso della misura a carico dell'altro genitore con le seguenti modalità: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente all'esibizione del documento di spesa non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro
Ente Pubblico o Privato per spese di studio e/o sanitarie relative alla figlia vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese sopra indicata;
9. dispone, quanto alle visite, frequentazioni e contatti tra la figlia e il padre che la figlia, Per_2
ormai maggiorenne si autodetermini secondo propria libera scelta, garantendo comunque il sig. la sua più ampia disponibilità. Con riferimento alle ferie estive, sulla base delle Pt_2
disponibilità lavorative, le parti si impegnano a comunicarsi con congruo anticipo i rispettivi periodi di vacanza e, in ogni caso, rimane ferma la collaborazione delle stesse parti per accordarsi preventivamente in relazione alle richieste ed esigenze della figlia nel periodo in questione;
10. prende atto che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano inoltre a tutelare reciprocamente la figura materna e paterna;
11. prende atto che i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio/ rinnovo di passaporto e carta di identità valida per l'espatrio;
12. prende atto che i sigg.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Pt_1 Pt_2
condizioni, che accettano e sottoscrivono, e dichiarano di non avere altro;
13. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Carpi (MO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.7.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5670/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Fraz. Cà dé Parte_1
Fabbri via Savenella n.89 B,
e
, nato a [...] il [...] e residente in Minerbio (BO) Fraz. Cà dé Fabbri Parte_2 via Savenella n.89 B
Entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Vincenzo Venturoli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati in Via Castiglione n.41 presso il suo studio con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
10/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 18/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata , il [...], maggiorenne ma economicamente Per_1 non autosufficiente;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 5
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia;
visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
07/09/1971 e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato Parte_2
a Carpi (MO) il 20/06/2009 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Carpi
(MO) al n. 36 parte 2 serie C anno 2009;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto vivono, portandosi reciproco rispetto;
2. stabilisce che la casa familiare, sita in Minerbio (BO) Fraz. Cà Dé Fabbri, Via Savenella
n. 89 B, viene assegnata alla sig.ra alle seguenti condizioni: la sig.ra e la Parte_1 Pt_1
figlia mantenendo la propria residenza nell'immobile in oggetto, resteranno a Persona_2
vivere per i prossimi dieci anni, decorrenti dalla presente sentenza, nella predetta dimora familiare e sue pertinenze, già detenuta dalla sig.ra in comodato d'uso a titolo gratuito a tempo Pt_1
indeterminato concessole dalla suocera sig.ra con relativo contratto sottoscritto in Controparte_1
data 16/10/2017 e registrato all'AGE competente il 20/10/2017, con la concessione, altresì, del continuativo uso gratuito anche dell'aerea cortiliva contigua annessa al civ. 91 della medesima via, sempre di proprietà della sig.ra per il parcheggio delle rispettive autovetture;
CP_1
3. prende atto che, atteso che la sig.ra è dal mese di maggio 2024 ricoverata Controparte_1
continuativamente presso l'Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna a seguito di un complesso intervento chirurgico per una grave patologia che la affligge, ancora con incerte prospettive di positiva guarigione, il sig. anche quale unico figlio e potenziale Parte_2
erede legittimo della sig.ra garantisce e si obbliga, anche ai sensi del disposto di cui all'art. CP_1
1381 c.c., affinché la propria madre continui a concedere in comodato d'uso gratuito per tutto il periodo qui concordato la permanenza della sig.ra e della figlia nell'immobile Pt_1 Per_2
summenzionato ubicato in Minerbio (BO) Fraz. Cà Dé Fabbri, Via Savenella n. 89 B, alle medesime predette condizioni di gratuità dell'occupazione e di uso, con l'impegno comunque della sig.ra di provvedere ad intestarsi tutte le utenze relative all'immobile in questione, nonché Pt_1
parimenti a far si che sia garantito il continuativo uso gratuito anche della sopra citata aerea pagina 2 di 5 cortiliva contigua annessa al civ. 91 della medesima via, sempre di proprietà della sig.ra CP_1
per il parcheggio delle autovetture. Qualora nel periodo prefissato il sig. dovesse divenire Pt_2
a seguito di successione o a diverso titolo proprietario del medesimo immobile, lo stesso comunque si impegna a concedere in comodato d'uso gratuito alla sig.ra per dieci anni decorrenti dalla Pt_1
sentenza di omologa degli accordi di separazione tra le parti, la stessa suindicata dimora familiare e sue pertinenze ubicata in Minerbio (BO) Fraz. Cà Dé Fabbri, Via Savenella n. 89 B, con la concessione, altresi, del continuativo uso anche dell'area cortiliva contigua, annessa al civ. 91 della medesima via, per it parcheggio delle rispettive autovetture.
4. prende atto che il sig. si è già trasferito nell'immobile attiguo c confinante, Parte_2
parimenti di proprietà della madre sig.ra sito in Minerbio (BO) Fraz. Cà dé Fabbri, Controparte_1
Via Savenella n. 91, avendo già provveduto ad asportare gran parte dei propri averi ed oggetti personali nonché ad avviare le pratiche amministrative per il trasferimento della propria residenza;
5. dispone che i genitori esercitino in forma congiunta e condivisa la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia sulle questioni di straordinaria amministrazione, con Persona_2
l'impegno di adottare e sostenere insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative al suo percorso di studio e di formazione post-universitaria, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia;
6. prende atto che le parti dichiarano di avere entrambe una occupazione e di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla chiedono rispettivamente a titolo di mantenimento per sé stesse;
7. dispone, vista la volontà della figlia , attualmente non autosufficiente, di continuare a Per_2
vivere con la madre, che il sig. versi mensilmente sul conto intestato alla sig.ra Pt_2 [...]
presso BPER Banca fino al raggiungimento da parte Controparte_2
della figlia di una stabile autonomia economica, l'importo mensile di Euro 500,00= a titolo di contributo al mantenimento della stessa, somma che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT;
8. pone le spese straordinarie, che seguiranno il Protocollo dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Bologna, saranno suddivise nella misura del 50% in capo ad entrambi i genitori.
Si indicano all'uopo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche e specialistiche non mutuabili, ticket sanitari, prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi, spese di iscrizione all'Università e a corsi e/o Master post-laurea o di formazione, dotazione libraria e materiale di studio, viaggi, attività ludico-sportive e ricreative. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate così come previsto dal Protocollo, tranne quelle indifferibili ed urgenti pagina 3 di 5 nonché quelle continuative, e il genitore che le ha anticipate potrà richiedere per iscritto il rimborso della misura a carico dell'altro genitore con le seguenti modalità: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente all'esibizione del documento di spesa non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro
Ente Pubblico o Privato per spese di studio e/o sanitarie relative alla figlia vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese sopra indicata;
9. dispone, quanto alle visite, frequentazioni e contatti tra la figlia e il padre che la figlia, Per_2
ormai maggiorenne si autodetermini secondo propria libera scelta, garantendo comunque il sig. la sua più ampia disponibilità. Con riferimento alle ferie estive, sulla base delle Pt_2
disponibilità lavorative, le parti si impegnano a comunicarsi con congruo anticipo i rispettivi periodi di vacanza e, in ogni caso, rimane ferma la collaborazione delle stesse parti per accordarsi preventivamente in relazione alle richieste ed esigenze della figlia nel periodo in questione;
10. prende atto che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano inoltre a tutelare reciprocamente la figura materna e paterna;
11. prende atto che i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio/ rinnovo di passaporto e carta di identità valida per l'espatrio;
12. prende atto che i sigg.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Pt_1 Pt_2
condizioni, che accettano e sottoscrivono, e dichiarano di non avere altro;
13. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Carpi (MO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.7.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla pagina 4 di 5
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