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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
05/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1050/2024 RG avente ad oggetto: “ Rapporto di agenzia - altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n.
3 c.p.c. ”
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati CORNELIO LIVIA Parte_1
e CORNELIO CLAUDIA, , CORNELIO CARLO ENRICO Parte_2 ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati AZZARINI LEONELLO e DE
BENEDETTI DIANA ed elettivamente domiciliata in VIA VERDI 33 30174
VENEZIA MESTRE,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/05/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto la società resistente chiedendo « accertare che il signor ha fatto l'agente di commercio per la Più Service s.r.l. da Pt_1 giugno 2011 al 28 febbraio 2015; accertare la giusta causa del recesso fatta dal signor il 2.3.15; accertare l'inadempimento della Più Service s.r.l. nella Pt_1 mancata iscrizione al registro Enasarco e nel mancato versamento dei fondi per
1 il f.i.r.r alla Fondazione Enasarco;
Condannare la convenuta al pagamento nei confronti del signor : del danno derivante dal mancato Pt_1 accantonamento dei fondi per il f.i.r.r. (Fondo indennità di risoluzione del rapporto) e l'indennità suppletiva di clientela, entrambi con accessori ex art. 429 c.p.c.; Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del
Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto
8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del
26.4.2018».
Nel costituirsi ha contestato le pretese del Controparte_1 ricorrente concludendo « Nel merito, 1) rigettarsi integralmente le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti;
2) condannarsi il signor ai sensi dell'art. 96 Parte_1 cpc primo e/o terzo comma, al risarcimento del danno in misura equitativamente determinata. 3) Con vittoria di spese di lite».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
i. Il ricorso avente ad oggetto l'accertamento della esistenza di un rapporto di agenzia tra il ricorrente e la Più Service s.r.l. da giugno 2011 al 28 febbraio 2015 con la condanna all'indennità suppletiva di clientela e al risarcimento del danno per il mancato accantonamento del FIRR, non è fondato e deve essere rigettato.
2. Come evidenziato da entrambe le parti, con altro ricorso depositato in data 8/1/2016, il ricorrente, unitamente al sig. aveva chiesto Pt_3
«Accertare e dichiarare, (...), che il ricorrente ha svolto un'attività lavorativa di natura subordinata per conto della ditta convenuta, espletando in concreto mansioni equivalenti all'inquadramento contrattuale di cui al livello 3° del vigente CCNL –Commercio, e per l'effetto condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente in ragione
2 dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, nella misura determinata dalla consulenza di parte allegata al presente ricorso, di €
225.990,33 lordi, oltre alle spese sostenute per l'espletamento della mansione lavorativa già calcolate nelle differenze retributive. IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorari di lite».
3. Con la sentenza n. 517 del 13/9/2017 questa stessa Giudice ha, per quanto d'interesse, rigettato le domande svolte da di Parte_1 accertamento della natura subordinata del rapporto e di condanna alle conseguenti differenze retributive ed altresì le domande riconvenzionali, svolte da nei confronti di entrambi i ricorrenti di allora, Controparte_1 volte all' accertamento dello svolgimento di attività in concorrenza e delle conseguenti domande di risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine.
4. La sentenza quanto al rigetto delle predette domande, sia quella di accertamento del rapporto di lavoro subordinato sia le domande riconvenzionali, è stata confermata in appello con la sentenza n 162/2021.
5. Il ricorrente agisce ora, sulla base dei medesimi fatti allegati al precedente ricorso, per l'accertamento di un rapporto di agenzia chiedendo quanto sopra riportato ovvero che sia accertato che egli era agente di commercio per la Più Service s.r.l. da giugno 2011 al 28 febbraio 2015, la giusta causa del recesso in data 2/3/15, l'inadempimento della Più Service
s.r.l. nella mancata iscrizione al registro Enasarco e nel mancato versamento dei fondi per il f.i.r.r alla Fondazione Enasarco, la condanna della convenuta al pagamento nei confronti del ricorrente del danno derivante dal mancato accantonamento dei fondi per il f.i.r.r. (Fondo indennità di risoluzione del rapporto) e l'indennità suppletiva di clientela.
6. La società resistente ha contestato la pretesa ribadendo che il ricorrente era un procacciatore d'affari, ha eccepito la decadenza ex art. 1751
c.c. e la prescrizione.
7. Ciò posto, deve rilevarsi che il Giudice aveva già preso posizione su diversi aspetti non solo non riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ma anche affermando che «pur potendosi
3 Tes Te ritenere provato, alla luce delle dichiarazioni dei testi e indirettamente Tes dello stesso e e della documentazione prodotta dalla società Pt_1
Co resistente (in particolare doc. 4, 12 e 14) e dalla società che i ricorrenti B. – soprattutto - e abbiano collaborato anche con la società per Pt_1 CP_3 la vendita di prodotti simili a quelli della società resistente, dal 2012-2013 e comunque sicuramente nel corso del 2014, e che a partire dal novembre – dicembre 2014 abbiano venduto in proprio, attraverso la società F., vasche e box doccia, vi è da osservare che non sussistendo né un rapporto di lavoro subordinato (vd. art. 2105 c.c.) né essendo stato concluso per iscritto un contratto di agenzia (vd. art. 1743 c.c.) né avendo sottoscritto le parti formalmente altro tipo di rapporto con obbligo di esclusiva o comunque un patto di non concorrenza, i ricorrenti potevano avere anche altre collaborazioni o trattare in proprio affari in concorrenza con la società committente;
peraltro, proprio lo svolgimento di tale ulteriore attività depone nel senso della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato così come di un rapporto di agenzia. La società resistente parrebbe fondare le proprie pretese sull'obbligo di esclusiva incombente sull'agente ex art. 1743 c.c. - e peraltro derogabile dalle parti - ovvero su patto di non concorrenza post contrattuale;
tuttavia nel caso in esame non è stato concluso un contratto di agenzia né è stato pattuito alcun patto di non concorrenza post contrattuale. (...)».
8. I fatti allegati da parte ricorrente sono già stati accertati con la sentenza 517/2017 confermata in appello con la sentenza n. 162/2021 del
4/3/2021 pubblicata il 6/5/2021. Né è in questa sede ammissibile l'allegazione di fatti diversi.
9. Tuttavia, si ripete, la sentenza di primo grado, sul punto non impugnata da nessuna delle parti, ha rigettato la domanda di risarcimento proposta dalla società resistente per lo svolgimento di Controparte_1 attività concorrenziale proprio sul presupposto che non fosse configurabile né un rapporto di lavoro subordinato né un rapporto di agenzia.
10. Quanto a quest'ultimo infatti il riferimento all'assenza di un contratto di agenzia deriva dal fatto che « il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è elemento non già essenziale, ma naturale del contratto di
4 agenzia e, quindi, ben può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa, quale pattuizione che assume rilievo soprattutto nei casi in cui la previsione di specifiche zone di esplicazione del mandato agenziale evidenzi chiaramente la volontà di riservarle all'agente» ( Cass., n. 17063 del
05/08/2011)
11. E' vero che altre pronunce depongono per la deroga anche per facta concludentia del diritto e dell'obbligo di esclusiva, ma vi è altresì da rilevare che la
S.C. ha ripetutamente precisato che «Il diritto di esclusiva, previsto dall'art. 1743
c.c., costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia, con la conseguenza che esso può essere validamente oggetto di deroga per concorde volontà delle parti. (v. pronunce di questa Corte n. 6093 del 30 maggio 1991; n. 2634 del 19 marzo 1994). Tuttavia, ove esso non venga esplicitamente o tacitamente, per facta concludentia, derogato dalle parti, vincola contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell'attività di impresa o a non avvalersi dell'opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell'ambito della zona pattiziamente stabilita e costituente un territorio geograficamente determinato e delimitato, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente e in modo da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva dell'agente. (v. pronunce di questa Corte n.
382 del 5 febbraio 1969 e n. 1442 del 16 aprile 1975). Per converso nemmeno l'agente nell'ambito della zona di esclusiva può accettare incarichi per promuovere affari di imprese concorrenti con quella del preponente».
12. Orbene, questo Giudice fatto due affermazioni:
-che non vi era prova scritta dell'esistenza di un contratto e quindi di un rapporto di agenzia e che in tal modo il ricorrente non era vincolato ad alcun obbligo di esclusiva, ciò che gli consentiva di operare anche per altre aziende nel medesimo settore;
- che nel contempo l'assenza di un obbligo di esclusiva escludeva che vi fosse un contratto di agenzia, posto che si tratta comunque di un elemento naturale del contratto.
13. Il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni si fondava unicamente su questi assunti: inesistenza rapporto di lavoro ma
5 anche inesistenza di un contratto di agenzia, diversamente questa Giudice avrebbe dovuto condannare il ricorrente al risarcimento dei danni.
14. Su questo punto la sentenza di primo grado non risulta essere stata impugnata e pertanto è passata in giudicato.
15. Deve pertanto dichiararsi la domanda inammissibile.
16. Va peraltro osservato come Cass. 18 maggio 2022, n. 15993, poi richiamata da Cass. 29422/2023, ha avuto modo di rammentare che il contratto di agenzia si caratterizza per la continuità e la stabilità dell'attività svolta dall'agente, avente ad oggetto il promovimento della conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, attraverso il quale si realizza una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente (Cass. 20 aprile 1999, n. 3898; Cass. 5 giugno 1998, n. 5569; Cass.
1 giugno 1998, n. 5372). Tali caratteristiche lo distinguono da altre figure affini, in particolare dal procacciamento di affari (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2828;
Cass. 24 giugno 2005, n. 13629). La distinzione tra le varie fattispecie, richiedendo la verifica in concreto del grado di stabilità dell'incarico, e quindi del diverso modo di atteggiarsi dei fatti costitutivi del rapporto (Cass. 28 agosto
2013, n. 19828), non può essere considerata attinente esclusivamente alla fase esecutiva del contratto, presupponendo invece la ricostruzione della comune intenzione delle parti. A tal fine, al fine cioè della ricostruzione della comune intenzione delle parti, riveste un ruolo essenziale la forma scritta, richiesta ad probationem dall'articolo 1742, secondo comma, c.c., con la conseguente inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni, cui può farsi ricorso soltanto in caso di perdita incolpevole del documento: ciò in applicazione del primo comma dell'articolo 2725 c.c., che, in caso di forma ad probationem consente l'ammissione della prova testimoniale nel solo caso indicato dal numero 3 dell'articolo 2724 c.c., ossia in ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, e del secondo comma dell'articolo 2729 c.c., secondo cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale. Inoltre, è stato in più occasioni evidenziato che
6 la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, ma è sempre stato fermo, nella giurisprudenza della
S.C., che la scrittura deve in tal caso palesare in via diretta l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all'intenzione dei contraenti (Cass.
28 gennaio 2013, n. 1824; Cass. 9 ottobre 1996, n. 8838). In altri termini, se è pur vero che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo di scritture diverse dalla scrittura contrattuale, è altrettanto vero che la scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione della regola di cui si è detto.
17. In quel caso pur a fronte dell' iscrizione della ricorrente all'Enasarco, degli estratti conto trimestrali sulle provvigioni, degli ordini scritti inviati alla ditta mandante, pagamenti per oltre € 450.000 a titolo di provvigioni come da fatture riferite ad un arco temporale di sette anni è stata confermata l'esclusione della possibilità di risalire, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, all'esistenza di un rapporto di agenzia tra la ricorrente e la società, non provata direttamente attraverso la produzione del relativo contratto.
18. Sotto altro profilo va rammentato che la legge 173/2005 in materia di vendita a domicilio prevede che l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo d.lgs. (art. 3 co. 1) e possa essere svolta:
- con vincolo di subordinazione (art. 3, co.1) ed in tal caso si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta (art. 4, co.1);
7 - oppure senza vincolo di subordinazione in tre forme:
- «può» essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia (co. 2) ed in tal caso si applicano gli accordi economici collettivi di settore (art. 4, co. 1);
- oppure, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, ( art. co. 3)
- o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese (co.
3); il carattere occasionale ricorre sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 € (co. 4)
- nel caso di soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ma non con incarico di agenzia,, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo;
l'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6; l'incaricato ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2 ( art. 4 co 2 e 3);
- il compenso è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione e la misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto (art. 4, co.9).
19. Si richiama tale normativa in considerazione dell'attività svolta dal ricorrente: il quale il lunedì mattina si recava nella sede ove portava le caparre e gli ordini, riceveva l'elenco dei clienti da contattare, contattava successivamente per proprio conto i potenziali clienti fissando gli incontri e sopralluoghi, si recava presso i clienti ove raccoglieva gli ordini e le caparre, che il lunedì successivo portava in azienda.
20. Tuttavia, come si è visto, l'incarico di venditore a domicilio può essere svolto con vincolo di subordinazione, oppure senza vincolo di
8 subordinazione come agente di commercio, oppure senza vincolo di subordinazione e senza rapporto di agenzia da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, oppure ancora senza vincolo di subordinazione da soggetti che svolgono l'attività in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese, sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a € 5.000.
21. L'attività svolta dal ricorrente parrebbe ascrivibile – ma solo a fini ricostruttivi, senza che sul punto si voglia formulare alcun giudizio - a quella del venditore senza vincolo di subordinazione e senza rapporto di agenzia che svolge l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, e per il quale il compenso è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione, ove la misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto, ove rimarrebbe comunque la questione della prova dell'incarico e del contenuto degli accordi.
22. Deve pertanto in ogni caso rigettarsi la domanda così come formulata.
23. Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, quali la particolare vicenda oggetto di causa che effettivamente presenta profili di difficile qualificazione
(vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il ricorso inammissibile ed in ogni caso lo rigetta;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, all'udienza del 05/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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