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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9677 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 27094/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Claudia Colicchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27094/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elisabetta Ricci e Parte_1
SA RE
- ATTRICE
CONTRO
n persona del rapp.te pt rappresentata e difesa dall'Angelo CP_1
NI
- CONVENUTA
NONCHé
in persona del rapp.te Controparte_2
pt rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. e risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento CP_1
dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi presso la pizzeria “il
Colmo del Pizzaiolo di . Parte_2
In particolare, l'attrice deduceva:
- che in data 15 ottobre 2021, alle ore 21,45, mentre si trovava presso la predetta pizzeria per festeggiare l'onomastico della consuocera, nell'avvicinarsi all'uscita del locale, scivolava rovinosamente a terra a causa di un residuo alimentare presente sul pavimento;
- che la sala era gremita di persone, al punto che la strada verso l'uscita doveva essere percorsa in una sorta di fila indiana, delimitata da tavoli, altri clienti e camerieri, il tutto aggravato dalla scarsa visibilità vista la luce soffusa del locale;
- che in seguito alla caduta, veniva trasportata presso il CTO dove le veniva diagnosticata: “la frattura sottocapitata del femore destro, la frattura composta della branca ischio ubica destra, la frattura della testa omerale destra, come da scheda n. 20210030686 e verbale di accettazione Pt_3
e delle prestazioni sanitarie”;
- che il medico del CTO le consigliava di sottoporsi ad intervento chirurgico entro le successive 72h ammettendo, tuttavia, la difficoltà di rispettare quelle stesse tempistiche nel proprio reparto e collocando la su una barella sulla quale trascorreva tutta la notte;
Pt_1
- che pertanto il giorno seguente, viste le condizioni precarie in cui si trovava, decideva di trasferirsi presso il “Fatebenefratelli Ospedale del
Buon Consiglio” sito in via SA Manzoni per ivi essere ricoverata in libera professione nella divisione Ortopedia del nosocomio;
- 2 -
- che dopo l'espletamento dei necessari esami, in data 18.10.2021, veniva sottoposta ad intervento chirurgico in regime di libera professione e, specificatamente, di artoprotesi totale anca destra, sostituzione totale dell'anca e di riduzione e sintesi con placca e viti - riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna;
- che il costo complessivo delle cure ammontava ad € 27.708,22 oltre al lucro cessante;
- che sotto il profilo non patrimoniale le era residuato un grave danno biologico, a cui andava ad aggiungersi il danno morale, il tutto poi oggetto di personalizzazione;
- che messasi in contatto con il legale rappresentante le Controparte_3
comunicava l'apertura del sinistro presso la compagnia assicurativa
[...]
la quale provvedeva a nominare un tecnico per Controparte_4
ispezionare i luoghi del sinistro, il dott. ed un Persona_1
medico legale, dott. per accertare l'entità del pregiudizio Persona_2
subito dalla signora Pt_1
- che nelle more la signora si sottoponeva a visita presso il Pt_1
consulente di parte, dott. , il quale accertava un danno Persona_3
biologico del 36-38%, oltre che una ITT di 50 gg, una ITP al 50% di ulteriori 60 gg ed una ITP al 25% di altri 60 gg;
- che successivamente veniva effettuata la visita presso il medico legale della compagnia, unitamente ad ulteriori accertamenti da parte dell'
[...]
pure incaricata da ma che non seguiva la CP_5 Controparte_2
liquidazione del danno;
Chiedeva quindi:
“NEL MERITO:
- 3 -
• Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta società in persona del suo legale rappresentante p.t. ed Controparte_6
Amministratore Unico, con sede in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria
Pianto s.n.c. - in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa ex art. 2051 c.c. a titolo di responsabilità oggettiva per cose in custodia sussistendo il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la res oltre che il rapporto di custodia, e/o ex art 2043 c.c. in virtù del generale principio del neminen laedere per la presenza di un'insidia e trabocchetto presente all'interno della pizzeria;
• Per l'effetto accogliere la presente domanda e condannare la società convenuta in persona del suo legale rappresentante p.t. ed Controparte_6
Amministratore Unico, al risarcimento in favore della Signora Pt_1
di tutti i danni patiti a cagione del sinistro occorsole, quantificati
[...]
sin da ora in nella complessiva somma in € 215.763,22
(duecentoquindicimilasettecentosessantatre/22) ovvero: NN NON
PATRIMONIALI: € 188.055,00 e specificatamente quanto ad €
178.650,00 quale I.P. al 37% che includono il danno biologico in senso stretto per € 119.100,00 ed € 59.550,00 quello da sofferenza soggettiva interiore;
€ 9.405,00 a titolo di invalidità temporanea totale e parziale ovvero € 4.950,00 quale I.T.T. per giorni 50 al 100%; € 2.970,00 quale
I.T.P per giorni 60 al 50%; € 1.485,00 per I.T.P per giorni 60 al 25%;
NN PATRIMONIALI: € 27.708,22, oltre ogni ulteriore voce di danno che dovesse emergere nel corso dell'istruttoria, a mezzo del C.T.U. medico legale ed interessi legali da determinarsi secondo legge, per tutte le motivazioni di cui alla premessa dell'atto di citazione, o comunque di
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quell'altra somma maggiore o minore che verrà determinata ed accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
• Condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_6
p.t. ed Amministratore Unico, al rimborso delle spese ed al pagamento delle competenze professionali del giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. come per
Legge, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex articolo 15 L.P., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si costituiva contestando la dinamica dei fatti e allegando Controparte_6
l'esclusiva responsabilità della danneggiata, la quale non aveva prestato la dovuta attenzione che le circostanze da lei stessa descritte avrebbero rimposto.
Concludeva:
“ - in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa del terzo la
[...]
con sede legale in Cporso Inghilterra Controparte_2
n. 3, 10138 Torino pec. al Email_1
fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui al
163bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio, con conseguenti difese della convenuta;
- nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo la Controparte_2
, tenuto a manlevare il convenuto da ogni esborso e comunque
[...]
- 5 -
al pagamento delle spese legali della che aveva CP_1
tempestivamente il sinistro e doveva nel caso già esser tenuta indenne da ogni responsabilità e risarcimento;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa della Società Assicurativa
[...]
questa si costituiva deducendo, in via preliminare, la CP_2
necessità che provasse l'adempimento degli oneri Controparte_6
contrattuali necessario ad attivare la polizza invocata, eccependo altresì la violazione degli obblighi di comunicazione incombenti sull'assicurato pe raver impiegato 12 addetti in luogo dei 5 dichiarati, con una decurtazione del diritto alla manleva per l'invocato risarcimento pari al 40%.
Nel merito della pretesa della signora eccepiva la mancata prova Pt_1
del fatto denunciato o comunque l'esclusiva responsabilità della Pt_1
Riteneva, infine, non provata anche l'entità del pregiudizio lamentato.
Concludeva affinché il Tribunale adito volesse:
“In via preliminare:
1. rigettare la domanda di garanzia e manleva proposta dal nei CP_6
confronti della Comparente, atteso che non è stato dimostrato in giudizio la legittimità a chiedere la manleva della convenuta Compagnia di
Assicurazioni;
2. dichiarare la perdita ovvero la riduzione della garanzia invocata nel presente giudizio;
Nel merito:
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3. accertare e dichiarare, in ragione di quanto ampiamente argomentato nel corpo del presente atto, l'assenza di responsabilità dell'assicurata, nella produzione del sinistro descritto nell'atto di citazione;
4. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
5. condannare l'attrice alle spese del presente giudizio in favore della
Comparente;
6. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda voglia il Giudice tenere conto dei massimali e delle franchigie fissati in polizza;
7. nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato e, per l'effetto, ridurre il risarcimento in proporzione all'incidenza causale del comportamento dell'attore
8. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
In sede istruttoria si procedeva ad escutere i testi Testimone_1
e Testimone_2 Controparte_7 Tes_3
, tutti presenti al momento del fatto ed a disporre ctu medico legale.
[...]
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per rassegnare le proprie conclusioni.
***
I – Sulla responsabilità da cose in custodia
La domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
In via preliminare, occorre precisare come “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
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causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Sez.
Un, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Ed ancora: “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024).
Come è noto, per costante e consolidata giurisprudenza ed analisi dottrinale, tale tipo di responsabilità non si fonda su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, “il caso fortuito”, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In altri termini, alla stregua della regola assurgente ad ius receptum se correttamente interpretato l'art. 2051 cod. civ., vertendosi in tema di
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responsabilità extracontrattuale con presunzione di colpa a carico del custode, mentre l'attore ha l'onere di provare il danno patito ed il nesso causale tra questo ed il bene in custodia, ma non anche la colpa del custode, a quest'ultimo incombe la prova non già di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ma che il danno si è verificato a causa di un fatto fortuito estraneo alla sua sfera soggettiva con la indefettibile conseguenza che la sua responsabilità deve essere affermata ogni qual volta non sia raggiunta la prova del fortuito. Il caso fortuito di cui alla regola appena precisata può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato, qualora sia dotato di impulso causale autonomo.
Ora, posto che il convenuto custode è ritenuto responsabile del danno cagionato dalla cosa sottoposta alla sua vigilanza a meno che non riesca a provare l'esistenza dell'apporto causale di un evento od un comportamento esterno che abbia potuto inficiare la sequenza originale, modificandola, è evidente che la domanda debba essere accolta.
Infatti è evidente che il custode è tenuto al rigoroso rispetto di semplici norme di cautela atte ad impedire che il bene su cui il suo potere di controllo viene esplicitato non diventi possibile fonte di pericolo per terzi.
Tuttavia la pronuncia Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore
è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
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L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, “deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.”
In altri termini, “può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivarsi – del fattore causale”.
Così, anche nel caso di specie, sull'attrice incombeva l'onere di dimostrare l'evento dannoso – ossia la caduta – e la sua correlazione con la cosa in custodia – il pavimento del locale convenuto -, mentre sarebbe stato onere del provare o che l'evento non vi era stato o che era Controparte_6
intervenuto un fattore causale tale da interrompere il nesso causale con la cosa in custodia.
Ebbene, che in data 15 ottobre 2021 presso la pizzeria del CP_6
pizzaiolo si sia verificato il sinistro in oggetto è fatto incontestato da parte convenuta e comunque ampiamente provato anche dai testi dalla stessa citati.
Ciò di cui si discute, piuttosto, è la riconducibilità causale alla cosa in custodia e non piuttosto ad una distrazione della stessa danneggiata.
L'attrice al riguardo ha dedotto di aver terminato la cena al piano superiore del locale e di essersi incamminata verso l'uscita posta al piano inferiore, in
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prossimità della cassa dove, intanto, la stessa festeggiata si era recata per pagare. Ha precisato, poi, che in considerazione della struttura del locale e della disposizione degli arredi, era stata costretta a procedere in una sorta di fila indiana delimitata da tavoli e che nell'appoggiare il piede su una sostanza scivolosa era improvvisamente ed inesorabilmente caduta a terra riportando i danni lamentati. Sostanza che non aveva potuto vedere a causa delle luci soffuse dell'area attraversata e della presenza di molti tavoli, oltre che camerieri e clienti sia seduti che in procinto di accomodarsi.
Siffatte circostanze sono state, poi, confermate in sede di prova testimoniale, non solo dai testi di parte attrice, ma anche dal teste
[...]
, il quale ha riferito come circolasse tra i clienti, ma anche tra il Tes_3
personale, la voce che la danneggiata fosse scivolata su residui alimentari.
Nella comparazione che deve essere fatta delle dichiarazioni testimoniali divergenti assunte in corso di causa deve osservarsi come la teste ed il teste accorsero allertati Controparte_7 Tes_3
dalle urla dell'attrice che, quindi, già era caduta. Di contro i testi indicati da parte attrice erano insieme alla ed erano quindi presenti al Pt_1
momento della caduta.
Né può in questa sede affermarsi anche solo un concorso di colpa della danneggiata, giacché, in spregio al richiamato indirizzo giurisprudenziale, parte convenuta non ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente, vale a dire la dimostrazione della sussistenza di elementi tali da consentire alla di verificare la presenza della sostanza scivolosa e di evitare o Pt_1
comunque attenuare la caduta.
II – Sul quantum debeatur
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2.1 Sul danno non patrimoniale
Passando, quindi, ad analizzare la pretesa risarcitoria, la stessa può trovare accoglimento nei limiti riconosciuti all'esito della perizia espletata dal dott.
facendo applicazione delle Tabelle di Milano stante il Persona_4
verificarsi dell'evento in data antecedente al 5 marzo 2025, data di entrata in vigore della Tabella Unica Ministeriale.
Alla luce delle risultanze della esperita consulenza il danno alla persona viene indicato in una percentuale del 25% sulla cui base si andrà computare il quantum del risarcimento anche in ragione dell'assenza di osservazioni poste alla stessa anche in ordine alla successiva eccepita inutilizzabilità dei certificati medici lasciando al prosieguo la valutazione dell'incidenza sulla vita quotidiana , oltre ad un periodo di 7 gg di ITT, di
30 gg. al 75% e di 100 gg al 50%.
Come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione viene fatto riferimento alla tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate. Prima dell'ultimo aggiornamento le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno ( morale e biologico”) e che queste, quindi, “pervengono – non correttamente – all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno” ( Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, la SC ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico il Tribunale di Milano si è adeguato elaborando una nuova tabella in data
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8.03.2021 ( aggiornata al 05/06/2024), sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, una aggiornata ove , fermo il valore monetario unitario, è stata indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti. Pertanto, posto che nel caso in esame è stata data la prova del danno morale e inteso come
“rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (Cass cit) tale voce di danno non può essere liquidata in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio.
L'attrice non ha provato nè il grado di sofferenza interiore nè la particolarità del danno sotto il profilo dinamico- relazionale oltre a quello già insito nel punto biologico riconosciuto in tabella.
Alla luce delle nuove tabelle di Milano, adottate dal Tribunale meneghino proprio facendo seguito alla predetta sentenza della Cassazione n.
25164/2020, considerando una percentuale di invalidità nella misura del
25% ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca dell'incidente (
73) si ottiene una somma di € 70.542,00 epurata della componente morale del danno.
La somma dovuto a titolo di invalidità temporanea e considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad € 84,00 si liquida il danno da ITT per 7 giorni con € 588, 00, al 75% per 30 giorni con € 1.890,00, il danno da ITP al 50% per 100 giorni con € 4.200,00
Il totale del danno risarcibile è dunque pari ad € 77.220,00 .
Vanno riconosciuti gli interessi legali, dal mese di ottobre 2021 alla data di deposito della sentenza, sulla somma di euro 77.220,00 da devalutarsi alla
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data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 77.220,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Tale importo non si ritiene ulteriormente personalizzabile alla luce dell' ordinanza n. 7315/18 che del danno biologico indica gli esatti confini e riempie la locuzione di valore giuridico, insegnando che le esigenze di personalizzazione del danno devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono naturale e diretta conseguenza del danno biologico, richiamando, proprio a titolo esemplificativo la perduta possibilità di svolgere attività ricreative che deve essere considerato un danno già ricompreso nel punto tabellare standard dal momento che il “danno dinamico-relazionale” vale ad individuare la compromissione degli aspetti quale perifarsi del danno biologico, provvedimento che indica una strada assolutamente condivisibile e cristallinamente illustrata. “E' infatti autorevole e condiviso, in medicina legale, l'insegnamento secondo cui
"non ha più ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; che "per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisicain sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti". “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare,
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all'essere, all'apparire.” Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze
"dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. La seconda conseguenza è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico- relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico. Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano, in assenza di prova precisa sul punto, né nel caso in esame un aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale sia sotto il profilo morale e di personalizzazione.
2.2 Sul danno patrimoniale
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L'attrice, in conseguenza del sinistro occorso, ha dimostrato di aver sostenuto spese mediche pari ad € 27.708,22 che le andranno, pertanto, integralmente risarcite.
In proposito, la giurisprudenza è infatti pacifica nel chiarire che: “il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale (Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 29308 del 23/10/2023)”.
III – Sulla copertura assicurativa
La convenuta ha depositato polizza n. 52180005871 con decorrenza dal
8.04.2021 all'8.04.2022, quindi efficace alla data del sinistro realizzatosi, come sopra meglio chiarito, il15.10.2021, così come ha dato prova del regolare pagamento del premio assicurativo.
Quanto all'eccepita violazione dell'art. 12.4.1 delle Condizioni di assicurazione nella parte in cui stabilisce che: “se al momento del sinistro, il numero degli addetti effettivi risulta superiore a quello dichiarato nel modulo di polizza, tenendo conto della tolleranza di 2 addetti in più, e ciò comporta l'attribuzione dello scaglione successivo, il risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione di differenza riscontrato, secondo quanto indicato nella seguente tabella”, la stessa non risulta provata e pertanto la copertura assicurativa deve intendersi efficace per l'intero importo risarcitorio, pienamente rientrante nei limiti del massimale.
IV – Sulle spese
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Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14 e successivi aggiornamenti al medio dello scaglione di valore accertato con sentenza nel rapporto tra attrice e convenuta e al minimo dello scaglione nei confronti della terza chiamata in ragione del tenore delle difese rese necessaria in ragione delle contestazione sollevata e del mancato deposito delle note ex art. 190 cpc.
PQM
1. Accoglie la domanda avanzata dall'attrice e per l'effetto condanna al pagamento della somma di € 27.708,22 oltre interessi CP_8
dalla data di notifica della citazione al saldo, nonché la somma di €
77.220,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al momento del fatto
( ottobre 2021) ed annualmente rivalutata sino alla data di deposito della sentenza, oltre interessi moratori sulla somma di € 77.220,00 a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_6
parte attrice che liquida in € 800,00 per spese ed € 14.103,00 a titolo di onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con attribuzione ai procuratori Avv.ti SA RE e Elisabetta Ricci dichiaratisi antistatari;
3. Pone a carico di parte convenuta le spese di ctu.
4. Accoglie la domanda di manleva spiegata dalla parte convenuta nei confronti della Compagnia Assicurativa e per Controparte_2
l'effetto condanna quest'ultima a tenere la convenuta di quanto sarà tenuta a pagare in conseguenza dei capi che precedono;
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5. Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore de che liquida in € 7.052,00 a titolo di onorari, oltre Controparte_6
spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 27/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Claudia Colicchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27094/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elisabetta Ricci e Parte_1
SA RE
- ATTRICE
CONTRO
n persona del rapp.te pt rappresentata e difesa dall'Angelo CP_1
NI
- CONVENUTA
NONCHé
in persona del rapp.te Controparte_2
pt rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. e risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento CP_1
dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi presso la pizzeria “il
Colmo del Pizzaiolo di . Parte_2
In particolare, l'attrice deduceva:
- che in data 15 ottobre 2021, alle ore 21,45, mentre si trovava presso la predetta pizzeria per festeggiare l'onomastico della consuocera, nell'avvicinarsi all'uscita del locale, scivolava rovinosamente a terra a causa di un residuo alimentare presente sul pavimento;
- che la sala era gremita di persone, al punto che la strada verso l'uscita doveva essere percorsa in una sorta di fila indiana, delimitata da tavoli, altri clienti e camerieri, il tutto aggravato dalla scarsa visibilità vista la luce soffusa del locale;
- che in seguito alla caduta, veniva trasportata presso il CTO dove le veniva diagnosticata: “la frattura sottocapitata del femore destro, la frattura composta della branca ischio ubica destra, la frattura della testa omerale destra, come da scheda n. 20210030686 e verbale di accettazione Pt_3
e delle prestazioni sanitarie”;
- che il medico del CTO le consigliava di sottoporsi ad intervento chirurgico entro le successive 72h ammettendo, tuttavia, la difficoltà di rispettare quelle stesse tempistiche nel proprio reparto e collocando la su una barella sulla quale trascorreva tutta la notte;
Pt_1
- che pertanto il giorno seguente, viste le condizioni precarie in cui si trovava, decideva di trasferirsi presso il “Fatebenefratelli Ospedale del
Buon Consiglio” sito in via SA Manzoni per ivi essere ricoverata in libera professione nella divisione Ortopedia del nosocomio;
- 2 -
- che dopo l'espletamento dei necessari esami, in data 18.10.2021, veniva sottoposta ad intervento chirurgico in regime di libera professione e, specificatamente, di artoprotesi totale anca destra, sostituzione totale dell'anca e di riduzione e sintesi con placca e viti - riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna;
- che il costo complessivo delle cure ammontava ad € 27.708,22 oltre al lucro cessante;
- che sotto il profilo non patrimoniale le era residuato un grave danno biologico, a cui andava ad aggiungersi il danno morale, il tutto poi oggetto di personalizzazione;
- che messasi in contatto con il legale rappresentante le Controparte_3
comunicava l'apertura del sinistro presso la compagnia assicurativa
[...]
la quale provvedeva a nominare un tecnico per Controparte_4
ispezionare i luoghi del sinistro, il dott. ed un Persona_1
medico legale, dott. per accertare l'entità del pregiudizio Persona_2
subito dalla signora Pt_1
- che nelle more la signora si sottoponeva a visita presso il Pt_1
consulente di parte, dott. , il quale accertava un danno Persona_3
biologico del 36-38%, oltre che una ITT di 50 gg, una ITP al 50% di ulteriori 60 gg ed una ITP al 25% di altri 60 gg;
- che successivamente veniva effettuata la visita presso il medico legale della compagnia, unitamente ad ulteriori accertamenti da parte dell'
[...]
pure incaricata da ma che non seguiva la CP_5 Controparte_2
liquidazione del danno;
Chiedeva quindi:
“NEL MERITO:
- 3 -
• Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta società in persona del suo legale rappresentante p.t. ed Controparte_6
Amministratore Unico, con sede in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria
Pianto s.n.c. - in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa ex art. 2051 c.c. a titolo di responsabilità oggettiva per cose in custodia sussistendo il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la res oltre che il rapporto di custodia, e/o ex art 2043 c.c. in virtù del generale principio del neminen laedere per la presenza di un'insidia e trabocchetto presente all'interno della pizzeria;
• Per l'effetto accogliere la presente domanda e condannare la società convenuta in persona del suo legale rappresentante p.t. ed Controparte_6
Amministratore Unico, al risarcimento in favore della Signora Pt_1
di tutti i danni patiti a cagione del sinistro occorsole, quantificati
[...]
sin da ora in nella complessiva somma in € 215.763,22
(duecentoquindicimilasettecentosessantatre/22) ovvero: NN NON
PATRIMONIALI: € 188.055,00 e specificatamente quanto ad €
178.650,00 quale I.P. al 37% che includono il danno biologico in senso stretto per € 119.100,00 ed € 59.550,00 quello da sofferenza soggettiva interiore;
€ 9.405,00 a titolo di invalidità temporanea totale e parziale ovvero € 4.950,00 quale I.T.T. per giorni 50 al 100%; € 2.970,00 quale
I.T.P per giorni 60 al 50%; € 1.485,00 per I.T.P per giorni 60 al 25%;
NN PATRIMONIALI: € 27.708,22, oltre ogni ulteriore voce di danno che dovesse emergere nel corso dell'istruttoria, a mezzo del C.T.U. medico legale ed interessi legali da determinarsi secondo legge, per tutte le motivazioni di cui alla premessa dell'atto di citazione, o comunque di
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quell'altra somma maggiore o minore che verrà determinata ed accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
• Condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_6
p.t. ed Amministratore Unico, al rimborso delle spese ed al pagamento delle competenze professionali del giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. come per
Legge, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex articolo 15 L.P., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si costituiva contestando la dinamica dei fatti e allegando Controparte_6
l'esclusiva responsabilità della danneggiata, la quale non aveva prestato la dovuta attenzione che le circostanze da lei stessa descritte avrebbero rimposto.
Concludeva:
“ - in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa del terzo la
[...]
con sede legale in Cporso Inghilterra Controparte_2
n. 3, 10138 Torino pec. al Email_1
fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui al
163bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio, con conseguenti difese della convenuta;
- nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo la Controparte_2
, tenuto a manlevare il convenuto da ogni esborso e comunque
[...]
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al pagamento delle spese legali della che aveva CP_1
tempestivamente il sinistro e doveva nel caso già esser tenuta indenne da ogni responsabilità e risarcimento;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa della Società Assicurativa
[...]
questa si costituiva deducendo, in via preliminare, la CP_2
necessità che provasse l'adempimento degli oneri Controparte_6
contrattuali necessario ad attivare la polizza invocata, eccependo altresì la violazione degli obblighi di comunicazione incombenti sull'assicurato pe raver impiegato 12 addetti in luogo dei 5 dichiarati, con una decurtazione del diritto alla manleva per l'invocato risarcimento pari al 40%.
Nel merito della pretesa della signora eccepiva la mancata prova Pt_1
del fatto denunciato o comunque l'esclusiva responsabilità della Pt_1
Riteneva, infine, non provata anche l'entità del pregiudizio lamentato.
Concludeva affinché il Tribunale adito volesse:
“In via preliminare:
1. rigettare la domanda di garanzia e manleva proposta dal nei CP_6
confronti della Comparente, atteso che non è stato dimostrato in giudizio la legittimità a chiedere la manleva della convenuta Compagnia di
Assicurazioni;
2. dichiarare la perdita ovvero la riduzione della garanzia invocata nel presente giudizio;
Nel merito:
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3. accertare e dichiarare, in ragione di quanto ampiamente argomentato nel corpo del presente atto, l'assenza di responsabilità dell'assicurata, nella produzione del sinistro descritto nell'atto di citazione;
4. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
5. condannare l'attrice alle spese del presente giudizio in favore della
Comparente;
6. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda voglia il Giudice tenere conto dei massimali e delle franchigie fissati in polizza;
7. nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato e, per l'effetto, ridurre il risarcimento in proporzione all'incidenza causale del comportamento dell'attore
8. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
In sede istruttoria si procedeva ad escutere i testi Testimone_1
e Testimone_2 Controparte_7 Tes_3
, tutti presenti al momento del fatto ed a disporre ctu medico legale.
[...]
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per rassegnare le proprie conclusioni.
***
I – Sulla responsabilità da cose in custodia
La domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
In via preliminare, occorre precisare come “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
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causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Sez.
Un, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Ed ancora: “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024).
Come è noto, per costante e consolidata giurisprudenza ed analisi dottrinale, tale tipo di responsabilità non si fonda su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, “il caso fortuito”, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In altri termini, alla stregua della regola assurgente ad ius receptum se correttamente interpretato l'art. 2051 cod. civ., vertendosi in tema di
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responsabilità extracontrattuale con presunzione di colpa a carico del custode, mentre l'attore ha l'onere di provare il danno patito ed il nesso causale tra questo ed il bene in custodia, ma non anche la colpa del custode, a quest'ultimo incombe la prova non già di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ma che il danno si è verificato a causa di un fatto fortuito estraneo alla sua sfera soggettiva con la indefettibile conseguenza che la sua responsabilità deve essere affermata ogni qual volta non sia raggiunta la prova del fortuito. Il caso fortuito di cui alla regola appena precisata può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato, qualora sia dotato di impulso causale autonomo.
Ora, posto che il convenuto custode è ritenuto responsabile del danno cagionato dalla cosa sottoposta alla sua vigilanza a meno che non riesca a provare l'esistenza dell'apporto causale di un evento od un comportamento esterno che abbia potuto inficiare la sequenza originale, modificandola, è evidente che la domanda debba essere accolta.
Infatti è evidente che il custode è tenuto al rigoroso rispetto di semplici norme di cautela atte ad impedire che il bene su cui il suo potere di controllo viene esplicitato non diventi possibile fonte di pericolo per terzi.
Tuttavia la pronuncia Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore
è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
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L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, “deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.”
In altri termini, “può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivarsi – del fattore causale”.
Così, anche nel caso di specie, sull'attrice incombeva l'onere di dimostrare l'evento dannoso – ossia la caduta – e la sua correlazione con la cosa in custodia – il pavimento del locale convenuto -, mentre sarebbe stato onere del provare o che l'evento non vi era stato o che era Controparte_6
intervenuto un fattore causale tale da interrompere il nesso causale con la cosa in custodia.
Ebbene, che in data 15 ottobre 2021 presso la pizzeria del CP_6
pizzaiolo si sia verificato il sinistro in oggetto è fatto incontestato da parte convenuta e comunque ampiamente provato anche dai testi dalla stessa citati.
Ciò di cui si discute, piuttosto, è la riconducibilità causale alla cosa in custodia e non piuttosto ad una distrazione della stessa danneggiata.
L'attrice al riguardo ha dedotto di aver terminato la cena al piano superiore del locale e di essersi incamminata verso l'uscita posta al piano inferiore, in
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prossimità della cassa dove, intanto, la stessa festeggiata si era recata per pagare. Ha precisato, poi, che in considerazione della struttura del locale e della disposizione degli arredi, era stata costretta a procedere in una sorta di fila indiana delimitata da tavoli e che nell'appoggiare il piede su una sostanza scivolosa era improvvisamente ed inesorabilmente caduta a terra riportando i danni lamentati. Sostanza che non aveva potuto vedere a causa delle luci soffuse dell'area attraversata e della presenza di molti tavoli, oltre che camerieri e clienti sia seduti che in procinto di accomodarsi.
Siffatte circostanze sono state, poi, confermate in sede di prova testimoniale, non solo dai testi di parte attrice, ma anche dal teste
[...]
, il quale ha riferito come circolasse tra i clienti, ma anche tra il Tes_3
personale, la voce che la danneggiata fosse scivolata su residui alimentari.
Nella comparazione che deve essere fatta delle dichiarazioni testimoniali divergenti assunte in corso di causa deve osservarsi come la teste ed il teste accorsero allertati Controparte_7 Tes_3
dalle urla dell'attrice che, quindi, già era caduta. Di contro i testi indicati da parte attrice erano insieme alla ed erano quindi presenti al Pt_1
momento della caduta.
Né può in questa sede affermarsi anche solo un concorso di colpa della danneggiata, giacché, in spregio al richiamato indirizzo giurisprudenziale, parte convenuta non ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente, vale a dire la dimostrazione della sussistenza di elementi tali da consentire alla di verificare la presenza della sostanza scivolosa e di evitare o Pt_1
comunque attenuare la caduta.
II – Sul quantum debeatur
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2.1 Sul danno non patrimoniale
Passando, quindi, ad analizzare la pretesa risarcitoria, la stessa può trovare accoglimento nei limiti riconosciuti all'esito della perizia espletata dal dott.
facendo applicazione delle Tabelle di Milano stante il Persona_4
verificarsi dell'evento in data antecedente al 5 marzo 2025, data di entrata in vigore della Tabella Unica Ministeriale.
Alla luce delle risultanze della esperita consulenza il danno alla persona viene indicato in una percentuale del 25% sulla cui base si andrà computare il quantum del risarcimento anche in ragione dell'assenza di osservazioni poste alla stessa anche in ordine alla successiva eccepita inutilizzabilità dei certificati medici lasciando al prosieguo la valutazione dell'incidenza sulla vita quotidiana , oltre ad un periodo di 7 gg di ITT, di
30 gg. al 75% e di 100 gg al 50%.
Come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione viene fatto riferimento alla tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate. Prima dell'ultimo aggiornamento le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno ( morale e biologico”) e che queste, quindi, “pervengono – non correttamente – all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno” ( Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, la SC ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico il Tribunale di Milano si è adeguato elaborando una nuova tabella in data
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8.03.2021 ( aggiornata al 05/06/2024), sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, una aggiornata ove , fermo il valore monetario unitario, è stata indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti. Pertanto, posto che nel caso in esame è stata data la prova del danno morale e inteso come
“rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (Cass cit) tale voce di danno non può essere liquidata in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio.
L'attrice non ha provato nè il grado di sofferenza interiore nè la particolarità del danno sotto il profilo dinamico- relazionale oltre a quello già insito nel punto biologico riconosciuto in tabella.
Alla luce delle nuove tabelle di Milano, adottate dal Tribunale meneghino proprio facendo seguito alla predetta sentenza della Cassazione n.
25164/2020, considerando una percentuale di invalidità nella misura del
25% ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca dell'incidente (
73) si ottiene una somma di € 70.542,00 epurata della componente morale del danno.
La somma dovuto a titolo di invalidità temporanea e considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad € 84,00 si liquida il danno da ITT per 7 giorni con € 588, 00, al 75% per 30 giorni con € 1.890,00, il danno da ITP al 50% per 100 giorni con € 4.200,00
Il totale del danno risarcibile è dunque pari ad € 77.220,00 .
Vanno riconosciuti gli interessi legali, dal mese di ottobre 2021 alla data di deposito della sentenza, sulla somma di euro 77.220,00 da devalutarsi alla
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data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 77.220,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Tale importo non si ritiene ulteriormente personalizzabile alla luce dell' ordinanza n. 7315/18 che del danno biologico indica gli esatti confini e riempie la locuzione di valore giuridico, insegnando che le esigenze di personalizzazione del danno devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono naturale e diretta conseguenza del danno biologico, richiamando, proprio a titolo esemplificativo la perduta possibilità di svolgere attività ricreative che deve essere considerato un danno già ricompreso nel punto tabellare standard dal momento che il “danno dinamico-relazionale” vale ad individuare la compromissione degli aspetti quale perifarsi del danno biologico, provvedimento che indica una strada assolutamente condivisibile e cristallinamente illustrata. “E' infatti autorevole e condiviso, in medicina legale, l'insegnamento secondo cui
"non ha più ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; che "per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisicain sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti". “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare,
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all'essere, all'apparire.” Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze
"dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. La seconda conseguenza è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico- relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico. Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano, in assenza di prova precisa sul punto, né nel caso in esame un aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale sia sotto il profilo morale e di personalizzazione.
2.2 Sul danno patrimoniale
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L'attrice, in conseguenza del sinistro occorso, ha dimostrato di aver sostenuto spese mediche pari ad € 27.708,22 che le andranno, pertanto, integralmente risarcite.
In proposito, la giurisprudenza è infatti pacifica nel chiarire che: “il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale (Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 29308 del 23/10/2023)”.
III – Sulla copertura assicurativa
La convenuta ha depositato polizza n. 52180005871 con decorrenza dal
8.04.2021 all'8.04.2022, quindi efficace alla data del sinistro realizzatosi, come sopra meglio chiarito, il15.10.2021, così come ha dato prova del regolare pagamento del premio assicurativo.
Quanto all'eccepita violazione dell'art. 12.4.1 delle Condizioni di assicurazione nella parte in cui stabilisce che: “se al momento del sinistro, il numero degli addetti effettivi risulta superiore a quello dichiarato nel modulo di polizza, tenendo conto della tolleranza di 2 addetti in più, e ciò comporta l'attribuzione dello scaglione successivo, il risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione di differenza riscontrato, secondo quanto indicato nella seguente tabella”, la stessa non risulta provata e pertanto la copertura assicurativa deve intendersi efficace per l'intero importo risarcitorio, pienamente rientrante nei limiti del massimale.
IV – Sulle spese
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Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14 e successivi aggiornamenti al medio dello scaglione di valore accertato con sentenza nel rapporto tra attrice e convenuta e al minimo dello scaglione nei confronti della terza chiamata in ragione del tenore delle difese rese necessaria in ragione delle contestazione sollevata e del mancato deposito delle note ex art. 190 cpc.
PQM
1. Accoglie la domanda avanzata dall'attrice e per l'effetto condanna al pagamento della somma di € 27.708,22 oltre interessi CP_8
dalla data di notifica della citazione al saldo, nonché la somma di €
77.220,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al momento del fatto
( ottobre 2021) ed annualmente rivalutata sino alla data di deposito della sentenza, oltre interessi moratori sulla somma di € 77.220,00 a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_6
parte attrice che liquida in € 800,00 per spese ed € 14.103,00 a titolo di onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con attribuzione ai procuratori Avv.ti SA RE e Elisabetta Ricci dichiaratisi antistatari;
3. Pone a carico di parte convenuta le spese di ctu.
4. Accoglie la domanda di manleva spiegata dalla parte convenuta nei confronti della Compagnia Assicurativa e per Controparte_2
l'effetto condanna quest'ultima a tenere la convenuta di quanto sarà tenuta a pagare in conseguenza dei capi che precedono;
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5. Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore de che liquida in € 7.052,00 a titolo di onorari, oltre Controparte_6
spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 27/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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