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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/11/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 491/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. RI AS Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Federico Comba, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentata da CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. , rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Giulia
[...] P.IVA_2
AL e VI Sarina, con domicilio presso lo studio dell'avv. Loreno Magrini, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
appellata
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 37/2025, emessa il giorno 09/01/2025 dal Tribunale di Padova (Giudice: dott. Giovanni Giuseppe Amenduni).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Padova, CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO
MOTIVO DI APPELLO:
a) accertare e dichiarare il difetto in capo a della titolarità CP_1 dello specifico credito azionato con atto di precetto su mutuo;
b) conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto su mutuo e dichiarare che non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti CP_1 di per l'importo ivi indicato;
Parte_1
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis:
A) nel merito, in via principale: rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
B) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 29/05/2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 6/4/23, con cui gli veniva intimato il pagamento di € 37.522,08 oltre interessi e spese a favore di e CP_1 per essa dalla rappresentante , in forza del contratto di mutuo Controparte_2
2 stipulato tra l'opponente e IN SA OL in data 27/06/2006, del quale CP_1 si era resa cessionaria per effetto di cessione in blocco di crediti pro-soluto, datata 19/04/2022. L'opponente contestava, innanzitutto, la titolarità del credito in capo all'opposta, fondata solo sull'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
45, del 19/04/2022 e senza che risultasse in modo certo e univoco, tra i crediti ceduti, quello vantato nei confronti di . Parte_1
In secondo luogo, l'opponente chiedeva l'accertamento della nullità della pattuizione relativa agli interessi applicati nel contratto di mutuo in quanto: i) il tasso degli interessi era contrattualmente indicizzato al tasso Euribor ma, trattandosi di un contratto stipulato nel 2006, esso ricadeva nei contratti a valle di un'intesa anticoncorrenziale, sanzionati con la nullità virtuale per effetto della decisione del 4/12/13 della Commissione Europea Antitrust;
ii) mancava la pattuizione scritta, come impone l'art. 117 TUB, dato che il successivo atto di erogazione prevedeva un diverso tasso di interessi rispetto al contenuto del contratto (parametrato su Euribor a 3 mesi anziché a 6) rendendo l'importo dovuto non univocamente determinabile. Per la indeterminatezza del dovuto,
l'opponente chiedeva la declaratoria di nullità del precetto.
Si costituiva contestando integralmente le domande proposte da CP_1
e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 37/2025 emessa il
09/01/2025, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, rigettava le domande di parte opponente, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre, Parte_1
e per essa si costituiva resistendo al Controparte_1 Controparte_2 gravame.
All'udienza dell'11/11/25, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, richiamate le conclusioni come sopra trascritte e le difese contenute negli scritti
3 conclusivi depositati nei termini assegnati, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato l'opposizione a precetto rilevando che:
- circa il preteso difetto della titolarità del credito in capo a CP_1
l'onere della prova dell'intervenuta cessione dei crediti in blocco
[...] era stato pienamente assolto mediante la produzione dell'avviso di cessione, non occorrendo la produzione anche del contratto, e considerato che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale si riferiva ai crediti derivanti da contratti di mutuo insoluti stipulati tra il 1950 e il 2022, tra cui rientrava anche il contratto in questione stipulato nell'anno 2006 senza che fosse contestato l'inadempimento;
- circa la pretesa nullità della pattuizione relativa agli interessi a causa dell'indicizzazione dall'Euribor, era parte opponente a dover provare la partecipazione all'intesa anticoncorrenziale, specie considerando che
IN SA OL non figurava tra gli istituti bancari coinvolti, secondo la decisione della Commissione Europea Antitrust, nell'intesa volta alla manipolazione dei tassi di interesse;
- circa la carenza di forma scritta della clausola prescritta dall'art. 117
TUB e circa la indeterminabilità degli interessi, gli articoli 3.1 e 3.3 del contratto di mutuo, la precisa determinazione degli interessi era contenuta negli atti di erogazione e quietanza, redatti in forma scritta innanzi al
Notaio, come previsto nel contratto.
Il primo giudice, quindi, ha rigettato l'opposizione, condannando Pt_1 al pagamento delle spese di lite.
[...]
4 ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per mancata Parte_1 declaratoria del difetto, in capo a della titolarità del credito CP_1 azionato con l'atto di precetto in violazione dell'art. 2697 cc.
***
Con il primo e unico motivo di appello, contesta l'affermazione Parte_1 del Tribunale secondo cui l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarebbe documento sufficiente a dimostrare che lo specifico credito in esame era incluso nella cessione intervenuta tra IN SA OL e data la mera CP_1 funzione di pubblicità di tale avviso senza possibilità di fornire prova certa della cessione. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo l'appellante, ha lo scopo di esonerare la cessionaria dalla notifica ai debitori ceduti ma non costituisce prova della cessione;
conseguentemente, la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore in forza di una cessione in blocco ex art. 58 TUB, non è dispensata dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito litigioso nell'operazione, al fine di dimostrare la propria legittimazione sostanziale. Il primo giudice, invece, aveva affermato che l'avviso di cessione pubblicato in G.U. sarebbe stato idoneo ad individuare con precisione i crediti oggetto dell'operazione, mentre, l'avviso di cessione era stato pubblicato in termini generici, rinviando, ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti, ad una lista non prodotta e non rinvenibile nei canali ufficiali di cedente e cessionaria;
inoltre, a dire dell'appellante, la dichiarazione prodotta da CP_1
con cui aveva confermato la cessione del credito in
[...] Controparte_3 questione, era stata sottoscritta da tale senza alcuna Persona_1 indicazione del ruolo rivestito e dei poteri ad essa conferiti e, quindi, priva di valore confessorio.
Il motivo è infondato.
5 Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, "la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"
(commi 1 e 2); siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, "gli effetti indicati dall'art. 1264 cc", e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4). Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione (costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
Al riguardo, va precisato che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco", è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, qualora tutti gli elementi caratterizzanti le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. 21821/23;
4277/23: 31188/17).
Infatti, nel caso di cessione in blocco da parte di istituti bancari "una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il
6 contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass. 22151/19). Come a dire che debba essere sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità dei crediti) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 Tub.
Più in dettaglio, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 Tub, quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà
7 necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, Cass. 9412/2023).
Ora, nel caso di specie, in cui non è oggetto di specifica contestazione da parte del l'esistenza del contratto di cessione, va rilevato che l'avviso ex art. 58 Pt_1
Tub, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha ad oggetto la comunicazione dell'avvenuta cessione a favore di di “… crediti (per capitale, CP_1 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_4 ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio
2022, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei
Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1999…” (v. doc. 5 appellante).
Tale dicitura individua con la sufficiente certezza, necessaria ai fini della prova della cessione, quale sia la categoria dei rapporti ceduti (ossia, quelli “sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022”), consentendo di affermare che tra essi vi rientra il contratto di mutuo stipulato tra la banca cedente ed il in data 27/06/2006. Circa la ulteriore classificazione del Pt_1 credito in sofferenza, va rilevato che il non ha contestato la circostanza né Pt_1 ha fornito prova di aver provveduto al relativo pagamento.
Ne consegue che la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato in
Gazzetta Ufficiale era sufficiente per fondare la prova dell'avvenuta cessione, in quanto detto avviso consentiva di individuare il perimetro dei crediti ceduti, tra cui il credito oggetto della presente lite. In ogni caso, è stata prodotta anche la dichiarazione di IN SA OL spa, banca cedente, con cui la stessa ha dato atto della cessione di quel determinato rapporto, trattandosi, al pari della
8 disponibilità del titolo ceduto, di un elemento documentale, potenzialmente decisivo. Ciò, è avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, e tale dichiarazione conferma la cessione di quella particolare posizione debitoria (doc.
1 , con valenza probatoria decisiva ai fini della dimostrazione, CP_1 quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti. Né può dirsi che la sottoscrizione da parte di tale Persona_1 senza alcuna indicazione del ruolo rivestito e dei poteri ad essa conferiti non consente di attribuire alla scrittura valore confessorio per non essere Par riconducibile con certezza ad , in quanto spettava alla parte che contesta la sussistenza del potere rappresentativo in capo al sottoscrittore l'onere di dimostrare la assoluta mancanza di detto potere, attinente al rapporto interno tra Par
e il funzionario delegato.
Pertanto, l'appello va rigettato e va confermata integralmente la sentenza n. 37 emessa il 9/1/25 dal Tribunale di Padova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex DM 55/14 in ragione del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta, secondo i parametri medi, ad eccezione della fase decisionale ricondotta ai parametri minimi in considerazione della limitata difesa riferita ad una sola questione.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
37, emessa il giorno 9/01/2025 dal Tribunale di Padova;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in € Parte_1
5.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
9 Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 12/11/25
Il Presidente
RI AS
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