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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1050/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI GIULIANO, Presidente
IO ER, TO
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3916/2023 depositato il 13/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SR01580 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: rigetto del ricorso con vittorie delle spese del giudizio
Resistente: Annullamento dell'atto impugnato e vittoria delle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, titolare della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TY301SR01580/2022, relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2017, dell'importo di € 44.747,00 oltre interessi e sanzioni, notificato il 18 ottobre 2022.
Il contribuente ha premesso che l'istanza di accertamento con adesione presentata in data 7 dicembre 2022 non aveva sortito esito positivo. L'avviso impugnato trae origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Partinico in data 27 maggio 2022, dal quale è emerso che la ditta
Società_1 aveva indebitamente detratto IVA per € 21.120,00 e che risultava altresì dovuta una maggior IVA al 4% su un imponibile di € 590.688,80, pari a € 23.627,58.
Secondo l'Ufficio, i recuperi riguardavano l'indebita detrazione di IVA relativa a fatture emesse dalla Società_2 s.r.l., ritenute afferenti a operazioni inesistenti, nonché l'emissione da parte della Soc._1 di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Società_3 s.r.l. unipersonale, per complessivi € 590.688,80. Conseguentemente, l'Ufficio ha accertato una maggior IVA pari a € 44.747,00, oltre interessi per € 8.483,54
e sanzioni per € 25.059,38, per un carico complessivo di € 78.298,67.
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe fornito adeguata prova della pretesa tributaria e che le operazioni contestate fossero effettivamente esistenti e inerenti all'attività d'impresa. Ha affermato che la ditta Società_1 conduceva anche terreni di terzi a gabella e che la produzione agricola non era limitata ai fondi ufficialmente in possesso della stessa. Con riguardo alle fatture emesse nei confronti della Società_3 s.r.l. unipersonale, ha sostenuto che l'acquisto di mangimi fosse pienamente inerente all'attività di allevamento svolta dalla società e che la mancata corresponsione delle fatture fosse giustificata dalle difficoltà economiche della stessa. Quanto alle fatture emesse dalla Società_2 s.r.l., ha contestato che l'Ufficio avesse fondato la propria pretesa sulla relazione dell'amministratore giudiziario, ritenendo che l'assenza di dipendenti e di mezzi di trasporto non dimostrasse l'inesistenza dei trasporti fatturati. Infine, con riguardo alle spese di carburante, ha sostenuto che la scheda carburante fosse sufficiente a dimostrare l'inerenza dei costi.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha ribadito la legittimità del proprio operato, richiamando la ricostruzione investigativa della Guardia di Finanza e contestando integralmente le censure formulate dal contribuente. Ha evidenziato che la motivazione dell'avviso per relationem al PVC è pienamente legittima e che gli elementi raccolti dimostrano la natura fittizia delle operazioni contestate. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. La pretesa tributaria trova fondamento in un articolato quadro probatorio che emerge dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e dalla più ampia attività investigativa svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, nell'ambito della quale erano già state ipotizzate condotte fraudolente poste in essere dai fratelli Società_3, consistenti nell'emissione e nell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nella simulazione di pagamenti e nella creazione di società cartiere formalmente intestate a prestanome ma di fatto riconducibili agli stessi. La ditta Società_1, intestata al ricorrente, risulta essere stata uno degli strumenti utilizzati per tali finalità, come emerge dalla
“Comunicazione di Notizia di Reato” del 15 febbraio 2019, richiamata nel PVC e allegata allo stesso.
La motivazione dell'avviso di accertamento per relationem al PVC è pienamente legittima, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che riconosce all'Ufficio la facoltà di rinviare alle risultanze del verbale redatto dagli organi verificatori, trattandosi di documenti già noti al contribuente e idonei a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, il PVC è stato regolarmente notificato sia al titolare della ditta sia all'amministratore giudiziario, sicché non può ritenersi violato l'obbligo motivazionale.
Il PVC non si fonda su mere illazioni, ma su un insieme di elementi oggettivi che dimostrano la natura fittizia delle operazioni contestate. La ditta Società_1, pur presentando un fatturato di rilievo, era priva di una struttura organizzativa adeguata, di dipendenti e di terreni coltivati compatibili con le quantità di cereali indicate nelle fatture. La relazione dell'amministratore giudiziario, dott. Nom._1, conferma che la ditta non aveva la disponibilità di terreni sufficienti a giustificare le produzioni indicate, né aveva sostenuto i costi necessari per le lavorazioni agricole. Dal 2017 in poi, l'unico cliente della Società_1 era la Società_3 s.r.l., che non aveva mai pagato le forniture asseritamente ricevute, risultando debitrice di circa 1,5 milioni di euro.
Tale circostanza, lungi dal costituire una giustificazione, conferma la natura simulata delle operazioni, trattandosi di società riconducibili ai medesimi soggetti e utilizzate per trasferire fondi e creare costi fittizi.
Le indagini della Guardia di Finanza hanno evidenziato che la Società_1 veniva utilizzata per emettere e utilizzare fatture fittizie, simulando pagamenti mai avvenuti e trasferendo provviste finanziarie tra i vari soggetti economici coinvolti nelle condotte delittuose. Nel 2016, la Società_1 aveva emesso ben 57 fatture nei confronti della Società_4, altra società dell'orbita dei fratelli Società_3, per la vendita di mangimi per animali per un totale di oltre € 776.000, mentre la Società_4 non svolgeva alcuna attività di allevamento né aveva mai emesso fatture di vendita di mangimi. Tale circostanza è paradigmatica della natura fittizia delle operazioni.
Quanto alle fatture della Società_2 s.r.l., le incongruenze evidenziate dall'amministratore giudiziario – assenza di dipendenti, mancanza di mezzi di trasporto, inattendibilità della contabilità – rendono del tutto inattendibile la documentazione prodotta. La mera regolarità formale delle fatture non è sufficiente a dimostrare la realtà dei trasporti, trattandosi di circostanza compatibile con la nozione stessa di operazione fittizia. Con riguardo alle spese di carburante, le schede prodotte non rispettano i requisiti previsti dal D.P.
R. n. 444/1997, essendo prive della firma del gestore e dell'indicazione dei chilometri percorsi, con conseguente indetraibilità dell'IVA e non deducibilità dei relativi costi.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che, in presenza di elementi oggettivi che facciano ragionevolmente dubitare dell'effettività delle operazioni, l'onere della prova liberatoria grava sul contribuente, il quale deve dimostrare di non essere stato a conoscenza, senza sua colpa, della natura fraudolenta delle operazioni. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita. Le deduzioni del contribuente appaiono generiche, non supportate da elementi concreti e, in alcuni casi, contraddette dalle risultanze investigative.
Alla luce di tali considerazioni, non può che discendere la statuizione di cui sotto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
LA Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori se dovuti.
Palermo 10.11.2025
Il Giudice Il Presidente
R. Riggio G. Castiglia
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI GIULIANO, Presidente
IO ER, TO
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3916/2023 depositato il 13/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SR01580 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: rigetto del ricorso con vittorie delle spese del giudizio
Resistente: Annullamento dell'atto impugnato e vittoria delle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, titolare della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TY301SR01580/2022, relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2017, dell'importo di € 44.747,00 oltre interessi e sanzioni, notificato il 18 ottobre 2022.
Il contribuente ha premesso che l'istanza di accertamento con adesione presentata in data 7 dicembre 2022 non aveva sortito esito positivo. L'avviso impugnato trae origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Partinico in data 27 maggio 2022, dal quale è emerso che la ditta
Società_1 aveva indebitamente detratto IVA per € 21.120,00 e che risultava altresì dovuta una maggior IVA al 4% su un imponibile di € 590.688,80, pari a € 23.627,58.
Secondo l'Ufficio, i recuperi riguardavano l'indebita detrazione di IVA relativa a fatture emesse dalla Società_2 s.r.l., ritenute afferenti a operazioni inesistenti, nonché l'emissione da parte della Soc._1 di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Società_3 s.r.l. unipersonale, per complessivi € 590.688,80. Conseguentemente, l'Ufficio ha accertato una maggior IVA pari a € 44.747,00, oltre interessi per € 8.483,54
e sanzioni per € 25.059,38, per un carico complessivo di € 78.298,67.
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe fornito adeguata prova della pretesa tributaria e che le operazioni contestate fossero effettivamente esistenti e inerenti all'attività d'impresa. Ha affermato che la ditta Società_1 conduceva anche terreni di terzi a gabella e che la produzione agricola non era limitata ai fondi ufficialmente in possesso della stessa. Con riguardo alle fatture emesse nei confronti della Società_3 s.r.l. unipersonale, ha sostenuto che l'acquisto di mangimi fosse pienamente inerente all'attività di allevamento svolta dalla società e che la mancata corresponsione delle fatture fosse giustificata dalle difficoltà economiche della stessa. Quanto alle fatture emesse dalla Società_2 s.r.l., ha contestato che l'Ufficio avesse fondato la propria pretesa sulla relazione dell'amministratore giudiziario, ritenendo che l'assenza di dipendenti e di mezzi di trasporto non dimostrasse l'inesistenza dei trasporti fatturati. Infine, con riguardo alle spese di carburante, ha sostenuto che la scheda carburante fosse sufficiente a dimostrare l'inerenza dei costi.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha ribadito la legittimità del proprio operato, richiamando la ricostruzione investigativa della Guardia di Finanza e contestando integralmente le censure formulate dal contribuente. Ha evidenziato che la motivazione dell'avviso per relationem al PVC è pienamente legittima e che gli elementi raccolti dimostrano la natura fittizia delle operazioni contestate. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. La pretesa tributaria trova fondamento in un articolato quadro probatorio che emerge dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e dalla più ampia attività investigativa svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, nell'ambito della quale erano già state ipotizzate condotte fraudolente poste in essere dai fratelli Società_3, consistenti nell'emissione e nell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nella simulazione di pagamenti e nella creazione di società cartiere formalmente intestate a prestanome ma di fatto riconducibili agli stessi. La ditta Società_1, intestata al ricorrente, risulta essere stata uno degli strumenti utilizzati per tali finalità, come emerge dalla
“Comunicazione di Notizia di Reato” del 15 febbraio 2019, richiamata nel PVC e allegata allo stesso.
La motivazione dell'avviso di accertamento per relationem al PVC è pienamente legittima, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che riconosce all'Ufficio la facoltà di rinviare alle risultanze del verbale redatto dagli organi verificatori, trattandosi di documenti già noti al contribuente e idonei a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, il PVC è stato regolarmente notificato sia al titolare della ditta sia all'amministratore giudiziario, sicché non può ritenersi violato l'obbligo motivazionale.
Il PVC non si fonda su mere illazioni, ma su un insieme di elementi oggettivi che dimostrano la natura fittizia delle operazioni contestate. La ditta Società_1, pur presentando un fatturato di rilievo, era priva di una struttura organizzativa adeguata, di dipendenti e di terreni coltivati compatibili con le quantità di cereali indicate nelle fatture. La relazione dell'amministratore giudiziario, dott. Nom._1, conferma che la ditta non aveva la disponibilità di terreni sufficienti a giustificare le produzioni indicate, né aveva sostenuto i costi necessari per le lavorazioni agricole. Dal 2017 in poi, l'unico cliente della Società_1 era la Società_3 s.r.l., che non aveva mai pagato le forniture asseritamente ricevute, risultando debitrice di circa 1,5 milioni di euro.
Tale circostanza, lungi dal costituire una giustificazione, conferma la natura simulata delle operazioni, trattandosi di società riconducibili ai medesimi soggetti e utilizzate per trasferire fondi e creare costi fittizi.
Le indagini della Guardia di Finanza hanno evidenziato che la Società_1 veniva utilizzata per emettere e utilizzare fatture fittizie, simulando pagamenti mai avvenuti e trasferendo provviste finanziarie tra i vari soggetti economici coinvolti nelle condotte delittuose. Nel 2016, la Società_1 aveva emesso ben 57 fatture nei confronti della Società_4, altra società dell'orbita dei fratelli Società_3, per la vendita di mangimi per animali per un totale di oltre € 776.000, mentre la Società_4 non svolgeva alcuna attività di allevamento né aveva mai emesso fatture di vendita di mangimi. Tale circostanza è paradigmatica della natura fittizia delle operazioni.
Quanto alle fatture della Società_2 s.r.l., le incongruenze evidenziate dall'amministratore giudiziario – assenza di dipendenti, mancanza di mezzi di trasporto, inattendibilità della contabilità – rendono del tutto inattendibile la documentazione prodotta. La mera regolarità formale delle fatture non è sufficiente a dimostrare la realtà dei trasporti, trattandosi di circostanza compatibile con la nozione stessa di operazione fittizia. Con riguardo alle spese di carburante, le schede prodotte non rispettano i requisiti previsti dal D.P.
R. n. 444/1997, essendo prive della firma del gestore e dell'indicazione dei chilometri percorsi, con conseguente indetraibilità dell'IVA e non deducibilità dei relativi costi.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che, in presenza di elementi oggettivi che facciano ragionevolmente dubitare dell'effettività delle operazioni, l'onere della prova liberatoria grava sul contribuente, il quale deve dimostrare di non essere stato a conoscenza, senza sua colpa, della natura fraudolenta delle operazioni. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita. Le deduzioni del contribuente appaiono generiche, non supportate da elementi concreti e, in alcuni casi, contraddette dalle risultanze investigative.
Alla luce di tali considerazioni, non può che discendere la statuizione di cui sotto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
LA Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori se dovuti.
Palermo 10.11.2025
Il Giudice Il Presidente
R. Riggio G. Castiglia