Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 574/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 574/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PAOLINI ANGELO ( ), come da procura in calce a C.F._2 atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in P.tta Camaiani 8 Bib- biena - parte attrice - CONCLUDE come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e note del 27/09/24: “- Accertare il possesso ultraventennale, continuato ed ininterrotto, uti dominus da parte dell'attore, del bene immobile di cui in narrativa, e conseguentemente dichiarare:
1. che per effetto dell'usucapione il Sig. è Parte_1 divenuto proprietario dell'appezzamento di terreno agricolo posto in Comune di Poppi, Loc. Montanino Per_ Fonte LL NA, identificato al Catasto Terreni di detto Comune al F. di Mappa n. 35, Part. n. 1, nativo, Cl. 6, Sup. ha 01, are 63, ca 90, Reddito Dom. € 4,23, Reddito Agr. € 4,23; 2. l'inefficacia delle iscrizioni pregiudizievoli insistenti sul suddetto bene, come di seguito meglio specificate: A. Iscrizione per ipoteca legale Equitalia Get SP del 08.08.2007, N. REP. 104507/7, N. REG. GEN. 19226, N. REG. PART.
4487; B. Iscrizione per ipoteca giudiziale Fraber Commerciale Srl del 22.10.2008, N. REP. 1217/2008, N. REG. GEN. 22732, N. REG. PART. 4141; C. Iscrizione per ipoteca giudiziale Sig.ra del Persona_2 27.02.2009, N. REP. 342, N. REG. GEN. 7912, N. REG. PART. 1336; D. Iscrizione per atto esecutivo o cautelare Fraber Commerciale Srl del 29.11.2011, N. REP. 4075/2011, N. REG. GEN. 1087, N. REG. PART.
873, in virtù dell'intervenuta usucapione da parte dell'attore; E. Iscrizione per ipoteca giudiziale UN CA SP (ora BPER CA SP) del 15.15.2012 N. REP. 655/2012, N. REG. GEN. 6703, N. REP. PART.
745; - Di conseguenza ordinare alla Conservatoria dei RR.II. di Arezzo di cancellare le iscrizioni pregiudi- zievoli insistenti sul bene immobile oggetto di usucapione come sopra meglio specificate e di trascrivere la
1
[...]
e Con vittoria di spese e compensi professionali nei confronti del Pt_2 CP_1 Pt_3 Controparte_2
”
[...]
- , in persona del Ministro p.t., Controparte_3 [...]
, in persona del Controparte_4 Prefetto p.t. ( ), parte rappresentata e difesa ex lege dall'Avvo- C.F._3 catura Distrettuale dello Stato di Firenze ( ) presso i cui uffici è legalmente P.IVA_1 domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri, 4 - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “- in tesi, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Arezzo e la competenza del Tribunale di Firenze;
- in ipotesi, nel merito, decidere in base alle risultanze istruttorie e secondo giustizia, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di giudizio”
- in persona del Sindaco p.t. ( , parte rappre- Controparte_5 P.IVA_2 sentata e difesa dall'Avv. Stefano Pasquini, come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso l'ufficio LL prima in P.zza Libertà 1 - parte convenuta -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta;
“decidere in base alle risultanze istruttorie e secondo giustizia, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di giudizio”
- , , parte rappresen- Controparte_6 CP_7 CP_8 tata e difesa dall'Avv. Paola Babboni, come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in Ca- stelfiorentino, p.zza Gramsci 25 - parte convenuta - CONCLUDE come da note 27.9.24: “rimettendosi a giustizia e nulla opponendo in merito alla do- manda attorea, con necessaria quindi pronuncia di compensazione delle spese e competenze di lite.”
E
- , Controparte_9 Controparte_10 [...]
, in persona del suo l.r.p.t., Controparte_11 [...] in persona del suo Curatore p.t., Controparte_12 Per_2
, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo l.r.p.t.,
[...] [...] in persona del suo Sindaco p.t., CP_13 Controparte_14
, in persona del suo Sindaco p.t., TRIBUNALE DI SIENA, in persona
[...] del suo l.r.p.t., , in persona del suo l.r.p.t., CP_15 CP_16
, in persona del suo l.r.p.t., in persona del suo CP_17 CP_18
l.r.p.t., Controparte_19
, in persona del suo l.r.p.t., , in persona del
[...] Controparte_20 suo Sindaco p.t., in persona del suo l.r.p.t., Controparte_21 [...]
, in persona del suo l.r.p.t. Controparte_22
- parti convenute contumaci -
Usucapione
2 * * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. premesso che: marzo 1980 aveva posseduto uti Pt_1
dominus appezzamento di terreno agricolo in Poppi, Loc. Montanino Fonte LL NA
(F. 35, part. 1), meglio descritto in citazione, adibendolo ad uso personale per l'approvvigio- namento di legna da ardere ed operandovi le normali attività di manutenzione e ripulitura;
dall' analisi degli atti di provenienza ne emergeva la proprietà in capo a Controparte_9
e , in quote uguali;
su di esso erano state effettuate iscrizioni pregiudi- Controparte_10
zievoli (ipoteca legale, ipoteche giudiziarie, atti esecutivi o cautelari), meglio descritte in citazione, a favore di Equitalia Get S.p.A., Fraber Commerciale S.r.l., Uni- Persona_2
pol CA S.p.A., da ritenersi tuttavia inefficaci e/o invalide in virtù dell'effetto retroattivo del suo acquisto a titolo originario per usucapione;
aveva già instaurato procedimento di mediazione nei confronti dei titolari formali e dei creditori di cui sopra, dipoi esteso a Agen- zia delle Entrate, 1 di , Comuni di Mon- Controparte_19 CP_19
tevarchi, Montignoso, Arezzo, , Tribunale di Siena, CP_20 Controparte_4 CP_15
CP_ 2 , CCIAA Arezzo-Siena, Ma CP_16 CP_17 Controparte_21
senza esito. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle con- clusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parti convenute e , Controparte_3 Controparte_4 [...]
eccepivano l'incompetenza funzionale del Tribunale adito, in virtù Controparte_4
LL regola del foro erariale nel merito, confermavano l'esistenza sul terreno agricolo di cinque ipoteche (meglio ivi descritte), l'iscrizione a ruolo di crediti per sanzioni amministra- tive, determinanti l'emissione di 3 cartelle esattoriali (di cui due automaticamente annullate per legge), a carico di , l'assenza di iscrizioni a ruolo a carico di Controparte_9 CP_10
Ciò premesso, chiedevano accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
[...]
Nel costituirsi, parte convenuta allegava all'iscrizione a ruolo Controparte_5 LL somma di €1019,00, dovuta da in virtù di ordinanza ingiunzione Controparte_9
3 N. 40630/N. 4/1/2013 del 16/04/13. Ciò premesso, nelle note di precisazione delle conclu- sioni del 27/09/2024 chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, infine, parti convenute , , Controparte_6 CP_7 CP_8
eccepivano la carenza di legittimazione passiva in relazione all'ipoteca giudiziale
[...]
iscritta dalla Fraber Commerciale S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze il
12/01/2016 e cancellata dal registro delle imprese dal 05/05/2023, per cui chiedevano l'estro- missione dal giudizio. Nel merito, nulla eccepivano circa la domanda svolta, dichiarandosi remissivi. Tuttavia, nelle note di precisazione delle conclusioni del 27/09/2024, rinuncia- vano all'eccezione di cui sopra e chiedevano accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
Non si costituivano, invece, i convenuti , , Controparte_9 Controparte_10
, , Agen- Controparte_11 Controparte_12 Persona_2
zia delle Entrate, Montignoso, Tribunale di Siena, Consor- Controparte_23 CP_20
zio 2 , CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_24
, sicché deve esserne
[...] CP_21 Controparte_22
dichiarata la contumacia.
* * *
A seguito LL rinuncia alle eccezioni proposte da , Controparte_5 CP_6
, , residua all'esame dell'eccezione di incompetenza per
[...] CP_7 CP_8
territorio del Tribunale di Arezzo, in favore del Tribunale di Firenze, sollevata da
[...]
e da . CP_3 Controparte_4
L'eccezione è stata proposta ai sensi dell'Art 25 del c.p.c., rubricato “foro LL pub- blica amministrazione”, per il quale “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello
Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio
e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'ammini- strazione convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui…si trova la cosa…immobile oggetto LL domanda”, e dell'art. 6 del T.U. sull'Avvocatura dello Stato (R.D.
n. 1611/1933), per il quale “…la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti di sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel
4 cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme or- dinarie”.
L'eccezione stessa è tardiva e viene rigettata.
Infatti, previa sua qualificazione in termini di eccezione di incompetenza per territo- rio, ex art. 38, c. I, del c.p.c., “l'incompetenza per…territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata”.
Nel caso che occupa, l'attore ha indicato nel proprio atto di citazione l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione del 09/09/2024.
Ne consegue che i convenuti avrebbero dovuto costituirsi nel termine (così sostituito dall' Art. 3, c. II, lett. a n. 3 del D.Lvo 10/10/22 N. 149, a decorrere dal 30/06/2023) di 70 giorni prima LL stessa udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'Art 166 c.c., ossia “depositando la comparsa di cui all'articolo 167…” , Ossia la comparsa di risposta nella quale “a pena di decadenza deve proporre le eventuali…eccezioni processuali…che non siano rilevabili d'ufficio”
(art. 167 del c.p.c.). Fra tali eccezioni vi è l'l'incompetenza per territorio.
Pertanto, per poter ottenere l'esame di tale eccezione, i convenuti avrebbero dovuto costituirsi nel termine di 70 giorni prima del 09/09/2024, ossia in data precedente alla
31/05/2024. Per contro, la costituzione è avvenuta in data 09.07.2024.
***
Passando al merito, si osserva.
L'art. 1158 del c.c. configura un modo di acquisto a titolo originario LL proprietà,
l' usucapione: infatti l'usucapiente acquista il diritto in maniera automatica, per effetto LL semplice congiunzione tra possessio e decorso del tempo, al di fuori di qualsivoglia nesso con la situazione giuridica del precedente titolare, la quale si estingue o risulta limitata solo di riflesso;
per cui non si applicano i principi comuni in tema di acquisto derivativo "nemo plus iuris ad alium trasferre potest quam ispe haberet" e "resoluto iure dantis risolvitur et ius acci- pientis".
La ratio iuris dell'istituto è ravvisabile nell'esigenza di certezza del diritto ed in par- ticolare LL situazione dominicale: il legislatore ha voluto convertire una situazione di mero
5 fatto, consolidatasi nel tempo, in una giuridica piena e definita, che si accerta stabile ed op- ponibile erga omnes.
La domanda diretta all'accertamento LL usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i titolari di dominio, giuridico o utile, in danno dei quali essa usucapione si sarebbe verificata (art. 102 del c.p.c.).
La prova del possesso può essere fornita per testimoni (Cass., n. 15415 del 2004; Cass.,
n. 2326 del 1981; Cass., n. 3342 del 1977). Ai fini dell'accertamento dell' usucapione si deve dare la prova che l' inizio del possesso, quando non se ne può indicare la data precisa, risale ad almeno vent'anni prima, non è essendo invece sufficiente l'affermazione di una generica longissimi temporis praescriptio.
Al riguardo, all'udienza del 16/01/25 i testi e (amici di lunga Tes_1 CP_9
data dell'attore) e (figlio) hanno tutti confermato che l'attore fin dal 1980, ha Testimone_2
sempre posseduto uti dominus l'appezzamento di terreno agricolo de quo, adibendolo agli usi già supra descritti (“so la circostanza in quanto ricordo, essendo amici di famiglia, andavamo su anche coi suoi genitori. Avevo appena preso la patente (febbraio 1981) e le prime volte che ci andavo non l'avevo neppure…l'ho visto ripulire passandoci con la mia bicicletta, si tratta di uno dei percorsi più battuti del Casentino”; “conosco anche io il luogo, ove da ragazzetto e anche oltre sono stato tantissime volte per dare una mano a mio AB a far legna, ripulire ecc…”; “lo so in quanto ricordo che quando è nato mio figlio nel 1979 egli lo praticava già, ci sono stato anche io…l'ho visto io stesso quando ci passavo per andare al rifugio LL , ove facevo manu- Parte_4 tenzione. L'ho aiutato anche io qualche volta, secondo la bisogna”).
Le dichiarazioni suddette, conformi, complete, precise nella descrizione delle forme di utilizzo e concordanti costituiscono prova sufficiente del possesso continuato per almeno vent'anni degli immobili de quibus da parte dell'attrice, con conseguente acquisto LL pro- prietà sugli stessi ex art. 1158 del c.c. (usucapione ordinaria).
L'acquisto del bene immobile consegue dunque al possesso continuo e non interrotto
(cioè con permanente manifestazione LL signoria sulla cosa, per cui sono esperibili, qua- lora il possessore lo voglia, atti di signoria relativi ad essa: Cass., n. 1300 del 1980), uniforme
(cioè esercitato sempre allo stesso titolo) acquistato pacificamente e senza spoglio (cioè non viziato da violenza o clandestinità), ma non necessariamente esercitato animi usucapiendi
6 (Cass., S.U., n. 815 del 1990) e neppure in buona fede (Cass., n. 18392 del 2006; Cass., n. 2857 del 2006; Cass., n. 10230 del 2002).
Il possesso deve estrinsecarsi in attività corrispondenti all' esercizio del diritto reale dominicale, in modo pubblico (Cass., n. 2088 del 1990) e univoco, ingenerandosi altrimenti nei terzi il dubbio circa l' effettiva intenzione dell'interessato.
L'acquisto avviene ipso iure, per cui la Sentenza che viene messa è meramente di- chiarativa, di accertamento di un effetto giuridico già prodottosi nell' Ordinamento. Tuttavia, in ragione dell' applicabilità del art. 2938 del c.c. il diritto non può dirsi acquistato dal pos- sessore per effetto del mero decorso del tempus usucapionis, occorrendo almeno un'apposita dichiarazione dell'usucapiente il quale, per il solo tempo decorso previsto dalla legge non è
(ancora) un proprietario.
In conclusione, risulta dimostrato il possesso continuato, da parte dell'attore, durante il periodo ventennale sufficiente ad acquistare la proprietà dell'immobile per cui è causa.
***
Per quanto poi concerne le iscrizioni documentate agli atti, si deve rilevare che tutte le iscrizioni pregiudizievoli pendenti su di un bene immobile, se successive al perfeziona- mento dell'usucapione, sono da ritenersi inefficaci e/o comunque invalide, in virtù dell'ef- fetto retroattivo dell'usucapione stessa. In altre parole, l'acquisto per usucapione estingue tutte “le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente in forza dell'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa” (Cass., n. 792/2000; Cass., n.
2161/2005; Cass., n. 18888/2008; Cass., n. 29325/2019; Cass., n. 8590/2022; Cass., n. 8792/2000;
Cass., n. 25964/2015). Inoltre, “il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usuca- pione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, atteso che il principio LL continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indi- cati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo e acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa” (Cass., n.
2161/2005).
Nel caso che occupa la prescrizione acquisitiva del diritto dominicale vantato dall'at- tore si è già perfezionata a partire dall'anno 2000, ossia in un momento in cui l'ipoteca dell'A- genzia delle Entrate-Riscossione non era stata iscritta (ciò lo è stato solo in data 08.08.2007),
7 ed i crediti vantati dal e dal non erano neppure Controparte_5 Controparte_3
sorti (sono sorti, rispettivamente, il 20.09.2011, il 16.04.2013, il 28.12.2012 ed il
12.08.2013).
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico LL sola parte convenuta rimasta competente, nei cui confronti di parte attrice ha richiesto la relativa condanna, e cioè il . In mancanza di notula, in applicazione dei valori Controparte_3
minimi (considerata la mole ed il pregio dell'opera prestata) delle fasi di giudizio effettiva- mente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giu- dizi del valore (in determinabile, complessità bassa) corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 3809 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara proprietario dell'appezzamento di terreno agricolo Parte_1
posto in Comune di Poppi, Loc. Montanino Fonte LL NA, identificato al
Catasto Terreni di detto Comune al F. di Mappa n. 35, Part. n. 1, Seminativo,
Cl. 6, Sup. ha 01, are 63, ca 90, Reddito Dom. € 4,23, Reddito Agr. € 4,23; per l' effetto,
- Dichiara l'inefficacia delle seguenti iscrizioni pregiudizievoli: A. Iscrizione per ipoteca legale Equitalia Get SP del 08.08.2007, N. REP. 104507/7, N. REG.
8 GEN. 19226, N. REG. PART. 4487; B. Iscrizione per ipoteca giudiziale Fraber
Commerciale Srl del 22.10.2008, N. REP. 1217/2008, N. REG. GEN. 22732, N.
REG. PART. 4141; C. Iscrizione per ipoteca giudiziale Sig.ra Persona_2
del 27.02.2009, N. REP. 342, N. REG. GEN. 7912, N. REG. PART. 1336; D.
Iscrizione per atto esecutivo o cautelare Fraber Commerciale Srl del 29.11.2011,
N. REP. 4075/2011, N. REG. GEN. 1087, N. REG. PART. 873, in virtù dell'in- tervenuta usucapione da parte dell'attore; E. Iscrizione per ipoteca giudiziale
UN CA SP (ora BPER CA SP) del 15.15.2012 N. REP. 655/2012, N.
REG. GEN. 6703, N. REP. PART. 745;
- Ordina a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo la cancellazione delle iscrizioni di cui al capo II, insistenti sul bene di cui al capo I, e di trascrivere la presente Sentenza;
- Ordina a Agenzia delle Entrate, , Controparte_25 [...]
, di provvedere alla voltura catastale;
Controparte_26
- Condanna , in persona del Ministro pro-tempore, alle Controparte_3 spese di giudizio, per € 3.809,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 28/03/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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