TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 26358/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 18/07/2024 da nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]25-H 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. BENETTI GENOLINI MARIA URSULA ATTORE nei confronti di
nato a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11 20100 MILANO ITALIA
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data _29.7.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO IN FATTO CHE: e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1
relazione more uxorio tra il 4.7.2017 al metà agosto 2023 e dalla loro unione é nata nata Per_1
l'8.8.2018 riconosciuta da entrambi i genitori
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/07/2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore chiedendo che la medesima venisse affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre, che venissero disciplinate le frequentazioni con il padre durante il periodo ordinario e durante le vacanze estive e natalizie e che fosse fatto obbligo al convenuto di contribuire al mantenimento della figlia minore corrispondendo l'importo di euro 300
mensili oltre a rivalutazione Istat nonché il 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del
Tribunale di Milano e il 50% della refezione scolastica
Parte convenuta a cui il ricorso veniva regolarmente notificato non si costituiva in giudizio e all'udienza del 1 Aprile 2025 veniva dichiarata contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 1 aprile 2025, nella quale compartiva la sola parte attrice, la stessa veniva sentita dal Giudice delegato e in tale sede dichiarava:
“Non ho notizie del mio compagno non so bene dove viva Anche perché alle mie richieste di sapere
dove abiti non ha mai risposto .non riesco a contattarlo neppure telefonicamente;
faccio presente
che ho provato a telefonargli anche per comunicargli dell'odierna udienza ma lui non mi ha
risposto.io ho contatti stabili con sua madre e anche lei non sa dove viva e dove abiti perché ha
interrotto con lui ogni rapporto. Anche la scuola ha provato a contattarlo telefonicamente ma non è
riuscita a parlargli faccio presente che è seguita da uno psicologo dell' che ha tentato Per_2 Pt_2
di mettersi in contatto con lui ma a non c'è riuscita. Ha risposto più volte e poi ha riattaccato. Faccio
presente che in questo momento ha dei comportamenti che meritano di essere attenzionati Per_1
che sono stati segnalati dalla scuola dove aveva avuto degli agiti violenti verso una compagna.
Adesso eseguita all'UONPIA dove È andata ieri e dove avrà un nuovo incontro il 14 Aprile 2025.
chiede del papà mentre come ho già detto a suo padre non si informa minimamente né delle Per_2 condizioni di salute della bambina né del suo andamento scolastico. L'ha vista l'ultima volta più o -
1 anno fa ossia nel Marzo 2024. Io vivo con dai miei genitori in una casa in affitto con Per_1
contratto intestato ai miei genitori :faccio presente che mia madre è invalida e invece mio padre
lavora come guardia giurata il contratto è intestato a loro. Io lavoro con un contratto a tempo
indeterminato come operaia Ho uno stipendio di circa 1300 /1.400 € al mese . Insisto per una
richiesta di affidamento super esclusivo della bambina evidenziando il comportamento di assoluto
disinteresse del papà e la circostanza che la sua mancata collaborazione rende per me difficoltoso
anche prestare i consensi sia per gli interventi di tipo sanitario della bambina sia per i rapporti con
la pubblica amministrazione e con la scuola . Alle frequentazioni tra il papà e faccio presente Per_2
che l'incostanza del AP nelle frequentazioni e la sua presenza intermittente ha creato una
condizione di disagio in e a questo punto ritengo che nel caso in cui Il papà voglia riprendere Per_2
a frequentare sia necessario che gli incontri siano monitorati regolamentati e regolamentati Per_1
da una persona terza . Le ultime notizie che ho circa l'attività lavorativa del mio ex compagno e che
anche lui lavora in un supermercato : le ultime notizie che ho sono che vivrebbe da un amico ma non
ho indicazioni più precise né sulla persona con cui viva né su dove vive .Non mi ha mai versato
alcunché per il mantenimento della bambina .insisto quindi nella mia richiesta di contributo
economico . prendo l'assegno unico che attualmente è solo di 50 euro perché come ho già detto Il
mio compagno non collabora neppure nella predisposizione del modello isee e conseguentemente
perdo ogni possibile beneficio di cui verosimilmente avrei diritto .faccio presente che la compilazione
del modello isee è essenziale anche per l'iscrizione al centro estivo della bambina la cui scadenza è
prevista per il prossimo 3 Aprile 2025.
Il Giudice delegato, sentita la parte e il suo difensore emetteva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 472bis.22 c.p.c.
1) Affida la minore in via super esclusiva alla madre la quale eserciterà in via autonoma la Per_1
responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute educazione istruzione e
residenza della minore con facoltà di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini della richiesta dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche
in assenza di sottoscrizione e consenso del padre
2) dispone che la minore sia collocata in via preferenziale anche ai fini della residenza anagrafica presso la
madre
3) incarica i servizi sociali del Comune di Milano competenti per territorio di regolamentare i rapporti e le
frequentazioni tra la minore e il padre prevedendo e predisponendo il relativo calendario subordinatamente
all'eventuale richiesta del padre di frequentazioni con la minore e sempre che il padre dia prova di continuità
e stabilità nella relazione con la minore .il servizio sociale predisporrà se del caso incontri che nella prima
fase dovranno essere in ogni caso protetti e osservati ed in ogni caso verranno predisposti previa
consultazione con che ha in carico la minore tenendo conto delle oggettive condizioni della minore Pt_2
e dei suoi desideri
4) dispone che corrisponda a in via anticipata ed entro il 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese a far data dalla domanda a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo Per_2
omnicomprensivo di euro 400 rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal Febbraio 2025 (base di
calcolo a Febbraio 2024) .Dispone che l'assegno unico sia corrisposte percepito invia integrale dalla signora
Parte_1
Il Giudice delegato, invitava la difesa dell'attrice a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La difesa dell'attrice chiedeva la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio del 9.3.4.2025
OSSERVATO IN DIRITTO CHE
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Alla luce delle emergenze in atti ritiene il Collegio che la domanda di affidamento super esclusivo della minore, come svolta dalla madre nella memoria ex art. 473vbis.17 c.p.c e con le conclusioni assunte, è fondata e deve essere accolta. Ritiene il tribunale, invero di dover sul punto condividere e confermare i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. recentemente assunti dal momento che l'irreperibilità del convenuto, l'assenza del medesimo dalla vita della figlia, il suo manifestato disinteresse con riferimento non solo al suo percorso scolastico ma altresì a quello evolutivo, rendono nella fattispecie concreta impraticabile il regime dell'affidamento condiviso. Il comportamento paterno, invero, è risultato severamente pregiudizievole per la minore con la conseguenza che deve disporsi la limitazione in capo al convenuto della responsabilità genitoriale che, di contro, dovrà
essere concentrata sulla madre che ha dimostrato di essere genitore attento, accudente e in grado di comprendere e rappresentate le esigenze della figlia. Conseguentemente dovrà esser affidata Per_1
in via esclusiva alla madre che eserciterà in via autonoma la responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute, educazione, istruzione e residenza della minore con facoltà
di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini della richiesta dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche in assenza di sottoscrizione e consenso del padre. La minore sarà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre.
Quanto alle frequentazioni tra padre e figlia, condivide il Tribunale il provvedimento in via temporanea e urgente già assunto dal Giudice delegato che deve essere qui integralmente confermato.
L'intermittenza della presenza del padre nella vita della figlia e la sua protratta assenza, impone di delagare ai servizi sociali competenti per la residenza della minore i rapporti e le frequentazioni tra la minore e il padre prevedendo e predisponendo il relativo calendario ma ciò subordinatamente all'eventuale richiesta del padre di frequentazioni con la minore e sempre che il padre dia prova di continuità e stabilità nella relazione con la minore. Il servizio sociale predisporrà se del caso incontri che, quantomeno nella prima fase, dovranno essere in ogni caso protetti e osservati ed in ogni caso verranno predisposti previa consultazione con che ha in carico la minore tenendo conto Pt_2
delle oggettive condizioni della minore e dei suoi desideri.
Sul mantenimento della prole Quanto alla misura del contributo per il mantenimento dei minori rileva il Tribunale che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30
Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli,
non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti,
quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate,
in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre avere riguardo 1.
alle capacità economiche dei genitori, 2 al tempo di permanenza della minore presso ciascun genitore e 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di bambini dell'età di , Per_1
da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo. Nel caso in disamina emerge che la madre , che lavora in un supermercato e vive con la minore presso i suoi genitori in una casa da questi ultimi condotta in locazione, dispone di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di € 1532,33 (il modello 730/24 reca un imponibile di € 20778 con imposta netta di € 2114, addizionale regionale di € 276 = 18.383:12 = €1.532,33) percepisce attualmente un assegno unico ridotto a 50 euro mensili ( la mancata collaborazione del convenuto nella compilazione del modello ISSE ha inciso sulla relativa determinazione) e sostiene la spesa mensile di € 291,22 per la rata dell'autovettura che utilizza anche per le esigenze della minore. Non
dispone di risparmi come documentato di deposito degli estratti conto ( il saldo al 31.12.2023 era di
€ 204) . Non sono stati offerti al Tribunale elementi e indici dai quali poter desumere la capacità
patrimoniale e reddituale del convenuto ( che al pari della ricorrente lavorerebbe in un supermercato e quindi verosimilmente con uno stipendio analogo e che da qualche mese si sarebbe trasferito a vivere da un amico- non si sa se sostenendo o meno i relativi oneri economici) con la conseguenza che l'assegno viene determinato in un importo che tenga conto da un lato della necessità di assicurare ad il soddisfacimento delle esigenze primarie e basilari di vita e dall'altro dell'assenza di Per_1
frequentazioni tra padre e figlia ( e quindi di mantenimento diretto da parte del padre). Nel contesto relazionale descritto, peraltro, ritiene altresì il Tribunale di dover prevedere un assegno omnicomprensivo anche delle spese straordinarie attesa l'assoluta assenza del padre dalla vita della figlia e dell'inesistenza di relazione tra i genitori con conseguente impossibilità non solo di concordare ma anche solo di comunicare le voci delle spese straordinarie.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene quindi il Collegio di dover determinare in €
400,00 mensili omnicomprensivi ( l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla attrice in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese per il mantenimento dei figlia, importo soggetto a rivalutazione annale secondo indici istat dal febbraio 2025 ( base di calcolo febbraio 2024). L'assegno unico spetterà in via integrale ( 100%) alla madre sig,ra . Parte_1
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio, considerata la contumacia del convento e l'assenza di attività istruttoria,
le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
26358 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) AFFIDA la minore nata l'[...] in [...] esclusiva alla madre la quale eserciterà Per_1
in via autonoma la responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute educazione istruzione e residenza della minore con facoltà di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini della richiesta dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche in assenza di sottoscrizione e consenso del padre.
2) DISPONE che la minore sia collocata in via preferenziale anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
3) INCARICA i servizi sociali del Comune di Milano competenti la residenza della minore di regolamentare i rapporti e le frequentazioni tra la minore e il padre prevedendo e predisponendo il relativo calendario subordinatamente all'eventuale richiesta del padre di frequentazioni con la minore e sempre che il padre dia prova di continuità e stabilità nella relazione con la minore .il servizio sociale predisporrà se del caso incontri che nella prima fase dovranno essere in ogni caso protetti e osservati ed in ogni caso verranno predisposti previa consultazione con che ha in carico la Pt_2
minore tenendo conto delle oggettive condizioni della minore e dei suoi desideri
4) DISPONE che corrisponda a , in via anticipata ed entro Controparte_1 Parte_1
il 5 di ogni mese, a far data dalla domanda a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo omnicomprensivo di euro 400 rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal Per_1
Febbraio 2025 (base di calcolo a Febbraio 2024).
5) DISPONE che l'assegno unico sia corrisposte percepito in via integrale dalla signora Parte_1
[...] 6) DICHIARA irripetibili le spese di lite
Si comunichi ai servizi sociali del Comune CP_3
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 18/07/2024 da nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]25-H 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. BENETTI GENOLINI MARIA URSULA ATTORE nei confronti di
nato a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11 20100 MILANO ITALIA
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data _29.7.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO IN FATTO CHE: e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1
relazione more uxorio tra il 4.7.2017 al metà agosto 2023 e dalla loro unione é nata nata Per_1
l'8.8.2018 riconosciuta da entrambi i genitori
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/07/2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore chiedendo che la medesima venisse affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre, che venissero disciplinate le frequentazioni con il padre durante il periodo ordinario e durante le vacanze estive e natalizie e che fosse fatto obbligo al convenuto di contribuire al mantenimento della figlia minore corrispondendo l'importo di euro 300
mensili oltre a rivalutazione Istat nonché il 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del
Tribunale di Milano e il 50% della refezione scolastica
Parte convenuta a cui il ricorso veniva regolarmente notificato non si costituiva in giudizio e all'udienza del 1 Aprile 2025 veniva dichiarata contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 1 aprile 2025, nella quale compartiva la sola parte attrice, la stessa veniva sentita dal Giudice delegato e in tale sede dichiarava:
“Non ho notizie del mio compagno non so bene dove viva Anche perché alle mie richieste di sapere
dove abiti non ha mai risposto .non riesco a contattarlo neppure telefonicamente;
faccio presente
che ho provato a telefonargli anche per comunicargli dell'odierna udienza ma lui non mi ha
risposto.io ho contatti stabili con sua madre e anche lei non sa dove viva e dove abiti perché ha
interrotto con lui ogni rapporto. Anche la scuola ha provato a contattarlo telefonicamente ma non è
riuscita a parlargli faccio presente che è seguita da uno psicologo dell' che ha tentato Per_2 Pt_2
di mettersi in contatto con lui ma a non c'è riuscita. Ha risposto più volte e poi ha riattaccato. Faccio
presente che in questo momento ha dei comportamenti che meritano di essere attenzionati Per_1
che sono stati segnalati dalla scuola dove aveva avuto degli agiti violenti verso una compagna.
Adesso eseguita all'UONPIA dove È andata ieri e dove avrà un nuovo incontro il 14 Aprile 2025.
chiede del papà mentre come ho già detto a suo padre non si informa minimamente né delle Per_2 condizioni di salute della bambina né del suo andamento scolastico. L'ha vista l'ultima volta più o -
1 anno fa ossia nel Marzo 2024. Io vivo con dai miei genitori in una casa in affitto con Per_1
contratto intestato ai miei genitori :faccio presente che mia madre è invalida e invece mio padre
lavora come guardia giurata il contratto è intestato a loro. Io lavoro con un contratto a tempo
indeterminato come operaia Ho uno stipendio di circa 1300 /1.400 € al mese . Insisto per una
richiesta di affidamento super esclusivo della bambina evidenziando il comportamento di assoluto
disinteresse del papà e la circostanza che la sua mancata collaborazione rende per me difficoltoso
anche prestare i consensi sia per gli interventi di tipo sanitario della bambina sia per i rapporti con
la pubblica amministrazione e con la scuola . Alle frequentazioni tra il papà e faccio presente Per_2
che l'incostanza del AP nelle frequentazioni e la sua presenza intermittente ha creato una
condizione di disagio in e a questo punto ritengo che nel caso in cui Il papà voglia riprendere Per_2
a frequentare sia necessario che gli incontri siano monitorati regolamentati e regolamentati Per_1
da una persona terza . Le ultime notizie che ho circa l'attività lavorativa del mio ex compagno e che
anche lui lavora in un supermercato : le ultime notizie che ho sono che vivrebbe da un amico ma non
ho indicazioni più precise né sulla persona con cui viva né su dove vive .Non mi ha mai versato
alcunché per il mantenimento della bambina .insisto quindi nella mia richiesta di contributo
economico . prendo l'assegno unico che attualmente è solo di 50 euro perché come ho già detto Il
mio compagno non collabora neppure nella predisposizione del modello isee e conseguentemente
perdo ogni possibile beneficio di cui verosimilmente avrei diritto .faccio presente che la compilazione
del modello isee è essenziale anche per l'iscrizione al centro estivo della bambina la cui scadenza è
prevista per il prossimo 3 Aprile 2025.
Il Giudice delegato, sentita la parte e il suo difensore emetteva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 472bis.22 c.p.c.
1) Affida la minore in via super esclusiva alla madre la quale eserciterà in via autonoma la Per_1
responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute educazione istruzione e
residenza della minore con facoltà di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini della richiesta dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche
in assenza di sottoscrizione e consenso del padre
2) dispone che la minore sia collocata in via preferenziale anche ai fini della residenza anagrafica presso la
madre
3) incarica i servizi sociali del Comune di Milano competenti per territorio di regolamentare i rapporti e le
frequentazioni tra la minore e il padre prevedendo e predisponendo il relativo calendario subordinatamente
all'eventuale richiesta del padre di frequentazioni con la minore e sempre che il padre dia prova di continuità
e stabilità nella relazione con la minore .il servizio sociale predisporrà se del caso incontri che nella prima
fase dovranno essere in ogni caso protetti e osservati ed in ogni caso verranno predisposti previa
consultazione con che ha in carico la minore tenendo conto delle oggettive condizioni della minore Pt_2
e dei suoi desideri
4) dispone che corrisponda a in via anticipata ed entro il 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese a far data dalla domanda a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo Per_2
omnicomprensivo di euro 400 rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal Febbraio 2025 (base di
calcolo a Febbraio 2024) .Dispone che l'assegno unico sia corrisposte percepito invia integrale dalla signora
Parte_1
Il Giudice delegato, invitava la difesa dell'attrice a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La difesa dell'attrice chiedeva la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio del 9.3.4.2025
OSSERVATO IN DIRITTO CHE
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Alla luce delle emergenze in atti ritiene il Collegio che la domanda di affidamento super esclusivo della minore, come svolta dalla madre nella memoria ex art. 473vbis.17 c.p.c e con le conclusioni assunte, è fondata e deve essere accolta. Ritiene il tribunale, invero di dover sul punto condividere e confermare i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. recentemente assunti dal momento che l'irreperibilità del convenuto, l'assenza del medesimo dalla vita della figlia, il suo manifestato disinteresse con riferimento non solo al suo percorso scolastico ma altresì a quello evolutivo, rendono nella fattispecie concreta impraticabile il regime dell'affidamento condiviso. Il comportamento paterno, invero, è risultato severamente pregiudizievole per la minore con la conseguenza che deve disporsi la limitazione in capo al convenuto della responsabilità genitoriale che, di contro, dovrà
essere concentrata sulla madre che ha dimostrato di essere genitore attento, accudente e in grado di comprendere e rappresentate le esigenze della figlia. Conseguentemente dovrà esser affidata Per_1
in via esclusiva alla madre che eserciterà in via autonoma la responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute, educazione, istruzione e residenza della minore con facoltà
di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini della richiesta dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche in assenza di sottoscrizione e consenso del padre. La minore sarà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre.
Quanto alle frequentazioni tra padre e figlia, condivide il Tribunale il provvedimento in via temporanea e urgente già assunto dal Giudice delegato che deve essere qui integralmente confermato.
L'intermittenza della presenza del padre nella vita della figlia e la sua protratta assenza, impone di delagare ai servizi sociali competenti per la residenza della minore i rapporti e le frequentazioni tra la minore e il padre prevedendo e predisponendo il relativo calendario ma ciò subordinatamente all'eventuale richiesta del padre di frequentazioni con la minore e sempre che il padre dia prova di continuità e stabilità nella relazione con la minore. Il servizio sociale predisporrà se del caso incontri che, quantomeno nella prima fase, dovranno essere in ogni caso protetti e osservati ed in ogni caso verranno predisposti previa consultazione con che ha in carico la minore tenendo conto Pt_2
delle oggettive condizioni della minore e dei suoi desideri.
Sul mantenimento della prole Quanto alla misura del contributo per il mantenimento dei minori rileva il Tribunale che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30
Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli,
non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti,
quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate,
in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre avere riguardo 1.
alle capacità economiche dei genitori, 2 al tempo di permanenza della minore presso ciascun genitore e 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di bambini dell'età di , Per_1
da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo. Nel caso in disamina emerge che la madre , che lavora in un supermercato e vive con la minore presso i suoi genitori in una casa da questi ultimi condotta in locazione, dispone di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di € 1532,33 (il modello 730/24 reca un imponibile di € 20778 con imposta netta di € 2114, addizionale regionale di € 276 = 18.383:12 = €1.532,33) percepisce attualmente un assegno unico ridotto a 50 euro mensili ( la mancata collaborazione del convenuto nella compilazione del modello ISSE ha inciso sulla relativa determinazione) e sostiene la spesa mensile di € 291,22 per la rata dell'autovettura che utilizza anche per le esigenze della minore. Non
dispone di risparmi come documentato di deposito degli estratti conto ( il saldo al 31.12.2023 era di
€ 204) . Non sono stati offerti al Tribunale elementi e indici dai quali poter desumere la capacità
patrimoniale e reddituale del convenuto ( che al pari della ricorrente lavorerebbe in un supermercato e quindi verosimilmente con uno stipendio analogo e che da qualche mese si sarebbe trasferito a vivere da un amico- non si sa se sostenendo o meno i relativi oneri economici) con la conseguenza che l'assegno viene determinato in un importo che tenga conto da un lato della necessità di assicurare ad il soddisfacimento delle esigenze primarie e basilari di vita e dall'altro dell'assenza di Per_1
frequentazioni tra padre e figlia ( e quindi di mantenimento diretto da parte del padre). Nel contesto relazionale descritto, peraltro, ritiene altresì il Tribunale di dover prevedere un assegno omnicomprensivo anche delle spese straordinarie attesa l'assoluta assenza del padre dalla vita della figlia e dell'inesistenza di relazione tra i genitori con conseguente impossibilità non solo di concordare ma anche solo di comunicare le voci delle spese straordinarie.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene quindi il Collegio di dover determinare in €
400,00 mensili omnicomprensivi ( l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla attrice in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese per il mantenimento dei figlia, importo soggetto a rivalutazione annale secondo indici istat dal febbraio 2025 ( base di calcolo febbraio 2024). L'assegno unico spetterà in via integrale ( 100%) alla madre sig,ra . Parte_1
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio, considerata la contumacia del convento e l'assenza di attività istruttoria,
le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
26358 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) AFFIDA la minore nata l'[...] in [...] esclusiva alla madre la quale eserciterà Per_1
in via autonoma la responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute educazione istruzione e residenza della minore con facoltà di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini della richiesta dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche in assenza di sottoscrizione e consenso del padre.
2) DISPONE che la minore sia collocata in via preferenziale anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
3) INCARICA i servizi sociali del Comune di Milano competenti la residenza della minore di regolamentare i rapporti e le frequentazioni tra la minore e il padre prevedendo e predisponendo il relativo calendario subordinatamente all'eventuale richiesta del padre di frequentazioni con la minore e sempre che il padre dia prova di continuità e stabilità nella relazione con la minore .il servizio sociale predisporrà se del caso incontri che nella prima fase dovranno essere in ogni caso protetti e osservati ed in ogni caso verranno predisposti previa consultazione con che ha in carico la Pt_2
minore tenendo conto delle oggettive condizioni della minore e dei suoi desideri
4) DISPONE che corrisponda a , in via anticipata ed entro Controparte_1 Parte_1
il 5 di ogni mese, a far data dalla domanda a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo omnicomprensivo di euro 400 rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal Per_1
Febbraio 2025 (base di calcolo a Febbraio 2024).
5) DISPONE che l'assegno unico sia corrisposte percepito in via integrale dalla signora Parte_1
[...] 6) DICHIARA irripetibili le spese di lite
Si comunichi ai servizi sociali del Comune CP_3
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai