Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 350 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Claudia Parise) Parte_1
appellante
E
(avv.ti Marcello Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli) CP_1
Appellato
Oggetto: appello contro ordinanza emessa dal tribunale di Castrovillari nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha proposto ricorso al tribunale di Castrovillari per l'accertamento Parte_1 tecnico preventivo della condizione di “invalidità totale”, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
2. Il tribunale, con ordinanza del 17.10.2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, stante la “carenza di legittimazione
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3. La ricorrente ha appellato l'ordinanza e ha insistito nella domanda di accertamento tecnico preventivo per “il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% con corresponsione dei relativi ratei sin da giorno della domanda amministrativa ovvero a far tempo da qualunque altra data dovesse essere individuata in corso di causa”.
4. Nella resistenza dell' che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, la Corte CP_1 ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalla sola appellante, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello avverso l'ordinanza adottata dal tribunale è inammissibile.
6. Lo è, da un canto, perché l'appello, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., è esperibile avverso le sentenze e non già avverso le ordinanze.
7. D'altro canto, ove si volesse riconoscere natura di sentenza al provvedimento con cui il tribunale ha definito il procedimento di accertamento tecnico preventivo esperito dalla ricorrente ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., si dovrebbe comunque rilevare che l'ultimo comma di detto articolo sancisce l'inappellabilità delle sentenze che definiscono quello stesso procedimento.
8. Le spese del grado vanno compensate tra le parti, perché la ricorrente ha assolto nell'atto introduttivo di primo grado l'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att.
c.p.c. ai fini della speciale deroga al principio della soccombenza a favore dei non abbienti, con una dichiarazione che esplica efficacia anche nei gradi successivi (cfr. Cass. n.
13367/2011).
9. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 14.4.2023, avverso l'ordinanza resa il 17.10.2022 dal Tribunale di
Castrovillari nel procedimento di a.t.p. iscritto al n. 3209/2022 r.g., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
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3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
11/01/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
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