Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3486/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dott. Francesco Distefano Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3486/2023 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. e P.VA , elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 41, P.VA_1
MILANO, presso lo studio degli avv.ti MARIA TERESA NORO (C.F. ) e C.F._1
ANNALISA PREMUROSO (C.F. ), che lo rappresentano e difendono come da C.F._2 delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato VIA IV Controparte_1 C.F._3 GIUGNO, 41, MAGENTA, presso lo studio dell'avv. ANNA BERRA (C.F. ), C.F._4 che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
(C.F. e P.VA ), elettivamente Controparte_2 P.VA_2 domiciliata in VIA CARROBBIO, 15, VARESE, presso lo studio dell'avv. MICHELA LONGO (C.F.
), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._5
APPELLATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
sulle seguenti conclusioni:
Parte_1 1. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8873/2022 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione settima Civile, Giudice Dott. Giovanni Grassi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 388/2022, pubblicata il 10/11/2023, notificata il 13 novembre 2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano: A - accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell'Arch. nelle sue rispettive qualità di CP_1 progettista e direttore lavori per le causali in atti e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto d'opera professionale dal medesimo concluso in data 6 dicembre 2016 con l' e/o la sua responsabilità anche Parte_1 extracontrattuale, B - accertare e dichiarare il grave inadempimento della Società nella sua qualità di Controparte_2 società appaltatrice per le causali in atti e, per l'effetto, dichiarare risolti i contratti l'appalto 6 dicembre 2016 e pagina 1 di 14
e la sua responsabilità anche extracontrattuale.
[...] In conseguenza di quanto sopra, condannare l'Arch. e la CP_1 Controparte_3 per l'acclarando grado di rispettiva responsabilità, in via concorrente e/o solidale, al risarcimento di tutti i danni dai medesimi causati all' nella misura di € 250.000,00 o quel diverso importo maggiore e/o Parte_1 minore che sarà ritenuto di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi moratori ed ex art. 1284 Cod. Civ. 4 comma sull'importo liquidato dal giorno del fatto al saldo effettivo;
C - rigettare le domande formulate da e da Arch. anche in via subordinata, confermando Parte_2 CP_1 in ogni caso la loro responsabilità in via concorrente e/o solidale nei confronti dell' Parte_1 (Committente) indipendentemente dal grado di responsabilità che dovesse essere accertato a carico esclusivo di ciascuno di essi;
D - rigettare le domande subordinate avversarie anche nella parte attinente all'asserito concorso di colpa dell'
[...]
e di soggetti terzi non costituiti in giudizio, per i motivi dedotti e i documenti in atti;
Parte_1
2. in via istruttoria A - Controparte_4
chiede che, fermo quanto accertato mediante
[...] Parte_1 l'elaborato peritale reso in sede di accertamento tecnico preventivo, venga ammessa la prosecuzione della consulenza tecnica d'ufficio sulla sola quantificazione dei costi per il completo rifacimento dell'opera. Ove ritenuto, per economicità, si chiede all'Ill.mo sig. Giudice di nominare il medesimo consulente d'ufficio Arch.
[...]
, nominato in sede di procedimento ex art. 696 cpc che ha preceduto il presente giudizio, il quale è a Persona_1 conoscenza dei fatti, documenti e luoghi. Entrambi i convenuti, infatti, hanno, pretestuosamente contestato la domanda Pa risarcitoria formulata da ancorché elaborata su quanto accertato con la relazione tecnica d'ufficio. In via istruttoria subordinata L' si oppone alla domanda di ammissione di Consulenza Tecnica d'ufficio e del relativo Parte_1 quesito peritale formulato dall'appaltatore , in particolare alla parte con cui per la prima volta in atti chiede che CP_2 il CTU accerti in capo a tutte le parti le rispettive responsabilità tenuto conto dei rispettivi ruoli e dei comportamenti temuti nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione dell'opera, sia per essere stato il medesimo dichiarato contumace nel procedimento ex art. 696 cpc e, per effetto, essendo decaduto da ogni tempestiva contestazione e/o osservazione alla CTU divenute inammissibili e tardive sia per essere preclusa la formulazione di nuovi mezzi istruttori nella presente fase di giudizio. Chiede nel denegato caso di ammissione, di limitare il quesito peritale alle sole responsabilità delle parti convenute, Pa appaltatore e direttore lavori/progettista Arch. e non anche dalla committente per le ragioni esposte CP_2 CP_1 nelle memorie 183 c.p.c.
B - PROVA PER TESTI E PER INTERPELLO Si chiede l'ammissione di prova per interpello e per testi sui capitoli di prova formulati con la memoria 183 n. 2 c.p.c. che si ritrascrivono:
- Su Parte_1
1 - vero che l' di Via Pace, a Milano, struttura sanitaria privata che opera in regime di SSN Parte_1 costituita in campo prevalentemente odontoiatrico, accoglie quotidianamente centinaia di utenti e operatori molti dei quali vi accedono dall'area scoperta, posta all'interno dell'edificio oggetto dei lavori per cui è causa;
2 - vero che l' nel dicembre 2016 a causa dello stato di degrado commissionava il Parte_1 rifacimento della propria area parcheggio in Milano Via Pace, i lavori avevano inizio il 5 dicembre 2016 venivano ultimati in data 5 maggio 2017. Si chiede l'interpello dei convenuti e si indicano a testi: sig.ra geom. dott. Testimone_1 CP_5 Persona_2 tutti presso l'Istituto attore nonché́ il dott. residente in [...] e il dott. , Testimone_2 Tes_3 residente in [...].
- Sul conferimento degli incarichi Sull'incarico all'arch. Per mero scrupolo difensivo, chiede la ammissione per CP_1 Parte_1 interpello dell'Arch. e per testi dei seguenti capitoli: CP_1 3 - vero che nel dicembre 2016 l' ha conferito all'arch. Parte_1
di Milano l'incarico di direttore dei lavori e di progettista dei lavori di rifacimento dell'area parcheggio CP_1 sita in Milano;
4 - vero che l' in persona del Direttore Generale Dott. DA Seghezzi ha presentato in data Parte_1 22/12/2016 la CILA di inizio lavori al Comune di Milano, indicando tra i soggetti coinvolti l'Arch. iscritto CP_1
pagina 2 di 14 all'albo professionale degli Architetti della Provincia di Varese al n. 2311 - come da doc. 2) e 3) fascicolo che si CP_1 rammostra al teste;
5- vero che in data 6/12/2016 l'Arch. inviava in particolare a e a CP_1 Pt_1 Parte_1 [...]
la e-mail con allegato la segnalazione di inizio lavori sub doc. 2) fascicolo - come da doc. 11 Parte_2 CP_1 fascicolo che si rammostra;
CP_2
6 - vero che in data 29/12/2016 Impresa MARTARELLO inviava a il preventivo lavori Parte_1 indicando come progettista l'Arch. - come da doc. 20 fascicolo che si rammostra;
CP_1 CP_2
7 - vero che l'arch. predisponeva la “relazione tecnica di progetto” in data 11/12/2016 e la firmava con CP_1 proprio timbro e firma, come da doc. 3 fascicolo che si rammostra;
CP_1
8 - vero che in data 11/4/2017 inviava la comunicazione con Arch. quale Progettista, come Parte_2 CP_1 da doc. 29 fascicolo che si rammostra;
CP_2
9 - vero che l'Arch. , nella sua qualità di direttore dei lavori, in data 17/5/2017 ha predisposto e rilasciato il CP_1 certificato di regolare esecuzione delle opere, dichiarando in particolare alla pagina n. 2 del documento quanto segue:
“Progetto redatto dall'Arch. in data 19/12/2016” (cfr. doc. 4 fascicolo che si rammostra e doc. 30 CP_1 CP_1 fascicolo che si rammostra); CP_2 10 - dica il teste se conferma lo scambio delle comunicazioni da doc. 3) a doc. 41) fascicolo che si rammostra. CP_2 Si chiede l'interpello dell'Arch. e si indicano a testimoni i signori: dott. residente in [...], nonché́ la sig.ra presso l'Istituto attore. - Sull'incarico alla Testimone_1
Parte_4 Per mero scrupolo difensivo, l' chiede la ammissione per interpello dell'Arch. e Parte_1 CP_1 del legale rappresentante di e per testi dei seguenti capitoli: Parte_2 11 - vero che con contratto d'appalto 6/12/2016 l' ha incaricato la Impresa Parte_1 [...] di eseguire i lavori di rifacimento della pavimentazione dell'area parcheggio della propria sede sita Controparte_2 Pa in Milano Via Pace n.21 come da doc. 2 e 7 fascicolo che si rammostra.
Si indicano a teste i signori: dott. residente in [...], dott. Tes_3 Tes_2 residente in [...], nonché́ la sig.ra presso l'Istituto attore.
[...] Testimone_1
- Sui pagamenti effettuati dall' Parte_1
12 - vero che l' per la esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione dell'area Parte_1 Pa parcheggio in Via Pace ha corrisposto a € 264.550,42, come da doc. 25 fascicolo che si Parte_2 rammostra;
13 - vero che l' per la esecuzione del progetto e per l'incarico di direttore lavori ha Parte_1 Pa corrisposto all'Arch. l'importo pattuito pari a complessive € 21.573,41 come da doc. 26 fascicolo che si CP_1 rammostra. Si chiede l'interpello del legale rappresentante di e dell'Arch. e si indicano a testi Parte_2 CP_1 i signori: dott. residente in [...], dott. residente Tes_3 Testimone_2 in Como, Via Prudenziana n. 28/a, nonché́ le sig.re e entrambe presso l'Istituto attore. Testimone_1 Testimone_4
- Sulle contestazioni
14 - vero che l'Arch. ha chiesto all' l'esecuzione di interventi di manutenzione CP_1 Parte_2 denunciando il non corretto posizionamento della sabbia nelle fughe dei massetti con e-mail del 20 novembre 2017, 21 novembre 2017 e 20 marzo 2018 (doc. 31, 32 e 33 fascicolo che si rammostra); CP_2
15 - vero che l ha chiesto l'intervento dell' per lavori di Parte_1 Parte_4Pa manutenzione con pec del 4 febbraio 2020 (cfr. doc. 3 fascicolo che si rammostra);
16 - vero che l' ha contestato all' e all'Arch. i lavori eseguiti con Parte_1 Parte_2 CP_1Pa pec del 2 luglio 2020 (come da doc. 20 fascicolo da rammostrarsi al teste). Si chiede l'interpello del legale rappresentante di e dell'Arch. e si indicano a testi Parte_2 CP_1 i signori: dott. residente in [...], dott. residente Tes_3 Testimone_2 in Como, Via Prudenziana n. 28/a, nonché́ la sig.ra e il Geom. entrambi presso l' Testimone_1 CP_5 [...]
. Parte_1
- Sul danno Premesso che i costi complessivi di rifacimento dell'area parcheggio per cui è causa sono stati in parte accertati col primo elaborato peritale ed è stata chiesta la prosecuzione della consulenza tecnica sui costi complessivi. Circa gli ulteriori danni, si chiede la ammissione dei seguenti capitoli di prova:
17 - vero che nell'anno 2017 l' aveva concesso alla Parking Service Scarl di Milano la Parte_1 Pa gestione della propria area parcheggio al canone annuo di € 30.000,00, come da doc. 32 fascicolo che si rammostra;
18 - vero che a causa del protrarsi dei lavori l' su richiesta di Parking Service ha dovuto Parte_1 concedere la riduzione del canone di locazione afferente il 2017 e ai fini del rifacimento dei lavori ha già concordato pagina 3 di 14 analoga riduzione del canone del 2022. Si indicano a teste il sig. , legale rappresentante della Parking Testimone_5 Service Scarl, residente a [...], nonché́ i signori Geom. sig. presso CP_5 Testimone_6 l' . Parte_1 L' si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari e chiede di essere ammesso a Parte_1 prova contraria, coi testi già indicati, sui capitoli avversari se del caso ammessi.
3. In ogni caso
Con vittoria di spese legali e compensi professionali relativi al procedimento ex art. 696 cod. proc. civ., al primo ed al presente grado di giudizio, con rimborso dei contributi unificati e spese di CTU e CTP sostenute oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo effettivo
CP_1 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE 1. Dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348bis c.p.c. per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento per tutti i motivi esposti nel presente atto. IN VIA PRINCIPALE
2. Respingere ogni avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata. IN VIA SUBORDINATA
3. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze, limitarsi la quota di responsabilità dell'arch. alla sole condotte allo stesso ascrivibili in ogni caso nella percentuale massima del 10%, CP_1 espunte le voci di danno attribuibili a terzi soggetti, costituiti o meno nel presente giudizio e considerato anche il concorso di colpa della parte attrice ex art. 1227, comma 1, c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA 4. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”: a) La tipologia di lavorazione e di materiali per il rifacimento del parcheggio della struttura sanitaria di via Pace a Milano veniva decisa dall in momento Parte_5 antecedente all'incarico di Direttore dei Lavori conferito all'arch. in data 06.12.2016, come da documento n. 2 CP_1 di parte che mi si rammostra? CP_2 b) All'epoca dei lavori di rifacimento del parcheggio della struttura sanitaria di via Pace a Milano di proprietà dell' era ditta leader e specializzata nelle opere da Parte_6 eseguire? c) L'arch. veniva incaricato dall' quale Direttore dei Lavori e per la CP_1 Parte_1 predisposizione dei capitolati e della pratica edilizia dei lavori di rifacimento del parcheggio della struttura sanitaria di via Pace a Milano, come da preventivo che mi si rammostra (doc. 1 fascicolo ATP )? CP_1 d) L'attività di elaborazione dei progetti per il rifacimento del parcheggio della struttura sanitaria di via Pace a Milano di proprietà dell' esulava dall'incarico conferito all'arch. , come da preventivo che Parte_1 CP_1 mi si rammostra (doc. 1 fascicolo ATP )? CP_1 Si indica come testimone:
- signor , residente in [...]. Tes_3 e) All'epoca dei lavori di rifacimento del parcheggio della struttura sanitaria di via Pace a Milano di proprietà dell' , quest'ultimo indicava puntualmente all' le fasi delle Parte_1 Parte_2 lavorazioni al fine di garantire l'utilizzo del parcheggio. Si indica come testimone:
- signor DA Seghezzi, residente in [...].
IN OGNI CASO 5. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge
Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale: rigettare l'appello proposto dall' Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 8873/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano - Sezione VII Civile - in data 10 novembre 2023 e pubblicata in pari data, Repert. N. 9401/2023 – RGN 388/2022.-
pagina 4 di 14 In via subordinata: nella malaugurata ipotesi codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di riformare, in tutto o in parte, la sentenza emessa dal Giudice di prime cure, accogliere le conclusioni in subordine avanzate dall'odierna appellata
[...] nel giudizio di I° grado quali riportate in narrativa e qui di seguito testualmente Parte_4 ritrascritte, ove si chiede di “accertare la quota di responsabilità imputabile all' Parte_4 limitandola alle sole condotte alla stessa ascrivibili espunte le voci di danno attribuibili a terzi soggetti e considerato anche il concorso di colpa di parte attrice nella causazione dei danni dei quali la stessa chiede il risarcimento”, ammettendo altresì le istanze istruttorie ivi formulate con particolare riferimento alla richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica volta ad accertare l'entità degli effettivi danni che affliggono il parcheggio e in che misura il ristoro di detti danni dovrà essere ripartito fra tutte le parti del presente giudizio, tenuto conto delle responsabilità eventualmente accertate in capo a ciascuna di esse a fronte dei rispettivi ruoli e dei comportamenti tenuti nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione dell'opera.- In ogni caso con vittoria di competenze e spese per il doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE L' (d'ora in avanti, Parte_7 Parte_8 conveniva avanti al Tribunale di Milano (d'ora in avanti, ) Controparte_2 CP_2 e l'architetto (d'ora in avanti, , nelle rispettive qualità di appaltatrice e di CP_1 CP_6 progettista/direttore dei lavori dell'opera di rifacimento della pavimentazione del parcheggio posto a servizio dell'ospedale, sito in Milano, via Pace, deducendo che, dopo il compimento dell'opera, erano emersi gravi vizi (distacchi, avvallamenti e fratture degli elementi di pavimentazione).
Chiedeva quindi che i contratti, rispettivamente, di appalto e di prestazione d'opera professionale fossero risolti per inadempimento dei convenuti;
che ne venisse dichiarata la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale (citando espressamente l'art. 1669 c.c. solo in sede di comparsa conclusionale), con condanna di essi al risarcimento del danno, indicato nella somma di € 250.000,00 o quella di giustizia.
Costituitosi, la convenuta negava qualsiasi propria responsabilità per i vizi denunciati, CP_2 Par attribuendola semmai al progettista e ad CP_6
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
Costituitosi, il convenuto sosteneva di avere assunto solo l'incarico della direzione (ma non CP_6 anche quello della progettazione) dei lavori;
contestava altresì ogni addebito mosso nei suoi confronti, Par attribuendo l'intera responsabilità all'appaltatrice e ad CP_2
Contestava, inoltre, la CTU espletata in ATP.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
In via subordinata, domandava che la sua responsabilità fosse limitata alla quota del 10%.
La causa veniva istruita tramite acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP e tramite interrogatorio formale del convenuto sul capitolo dedotto dall'attore e ammesso (sul CP_6 conferimento degli incarichi).
Con sentenza n. 8873/2023, il Tribunale di Milano ha così statuito: <il tribunale di milano definitivamente pronunciando nella causa promossa con citazione notificata>il 29 dicembre 2021, dall' nei Parte_1 confronti di e di , nel contraddittorio delle parti, Controparte_2 CP_1 contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge le domande dell'attore;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pagina 5 di 14 3) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attore la somma di Controparte_2
€ 2.513,20; 4) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attore la somma di € 2.513,20. CP_1
La sentenza può essere così sunteggiata.
Quanto alla posizione dell'appaltatrice , il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di CP_2 risoluzione svolta dall'attore nei confronti di quest'ultima, difettandone i presupposti.
In particolare, secondo il Tribunale riscontrato la presenza di vizi dell'opera compiuta (si vedano in particolare le fotografie inserite alle pagine da 12 a 17 della relazione di CTU), è pacifico in giudizio che il parcheggio per cui è causa è da anni correntemente utilizzato da medici e pazienti della struttura>.
Sul punto, ha evidenziato altresì che di condanna, che parte dell'area a parcheggio è condotta in locazione da terzi, che ne fanno pacifico uso e pagano in favore del committente il canone pattuito in contratto. Non può certo ritenersi, dunque, che la pavimentazione compiuta dal convenuto sia «del Controparte_2 tutto inadatta alla sua destinazione» di parcheggio> (pag. 3, sentenza di primo grado, enfasi aggiunte).
Il Tribunale ha rigettato anche la domanda di risarcimento del danno in quanto strettamente correlata a quella di risoluzione del contratto di appalto, non accolta.
Il Tribunale ha ritenuto di modesta gravità i vizi e difetti riscontrati dal CTU anche ai sensi dell'art. 1669 cc, conseguentemente respingendo la relativa domanda.
Quanto alla posizione del convenuto il Tribunale, dopo aver disatteso l'eccezione da questi CP_6 svolta -con cui affermava di essere stato direttore dei lavori, ma non progettista dell'opera appaltata- ha ritenuto parimenti infondata anche la domanda di risoluzione per inadempimento svolta dall'attore nei suoi confronti, in quanto:
-non era consistette nella progettazione e direzione dell'opera che fu compiuta dall'appaltatore, consegnata al committente e, come visto, da lì in avanti correntemente utilizzata>;
-conseguentemente, valutazione del CTU contribuirono alla presenza dei vizi, non consistono dunque in un inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., della prestazione professionale pacificamente compiuta e utilmente resa, tale da giustificare il drastico rimedio risolutorio richiesto> (pag. 5, sentenza di primo grado).
Ha di seguito statuito, anche con riferimento alla posizione del professionista, che al rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento conseguiva il rigetto della domanda risarcitoria svolta da Par nei confronti di . CP_1
Da ultimo, secondo il Tribunale precedente della presente sentenza, lo manda esente pure dalla responsabilità di cui all'art. 1669 c.c.> (pag. 5, sentenza di primo grado).
Data l'esistenza di vizi dell'opera (ancorché risultati inidonei a giustificare il rimedio risolutorio), il Tribunale ha compensato integralmente le spese del grado tra le parti. pagina 6 di 14 -- Par Avverso tale sentenza ha proposto appello affidandolo ai motivi che possono essere così sintetizzati. Par Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione ex art. 1668 co. 2 c.c. e quella di condanna al risarcimento del danno.
A tale riguardo, deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, discostandosi dal parere espresso dal
CTU, che i vizi e i difetti affliggenti l'opera NON fossero di gravità tale da renderla inadatta alla sua destinazione, ciò sul rilievo che il parcheggio di cui è causa era da anni pienamente fruibile ed utilizzato da medici e pazienti della struttura.
Deduce altresì che, avendo il CTU accertato che i presunti vizi e difetti erano ineluttabili e irrimediabili>, risultava precluso ad esso committente l'esperimento delle azioni alternative di cui all'art. 1668 co. 1 c.c. e cioè quelle di eliminazione dei vizi a cura e spese dell'appaltatore (poiché, appunto, detti vizi e difetti erano ineluttabili e irrimediabili) e di riduzione del prezzo (considerato che l'opera doveva essere completamente demolita e ricostruita, con un costo di demolizione, rimozione e Par ricostruzione, per come accertato dal CTU in ATP analogo al corrispettivo versato da esso a per la realizzazione dell'opera.) CP_2
Par Con il secondo motivo, censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto di scarsa importanza anche ex art. 1669 c.c. i vizi e difetti per cui è causa. Secondo l'appellante, inoltre, sufficientemente gravi avuto riguardo all'art. 1668, 2° comma Cod. Civ., avrebbe dovuto altresì considerare che l'opera – destinata per sua natura a lunga durata – con il progressivo accumularsi dell'acqua piovana nello spazio sottostante è purtroppo destinata ad un progressivo peggioramento, certamente meritevole della tutela di cui all'art. 1669 Cod. Civ.> (pag. 18, citazione in appello).
Par Con il terzo e quarto motivo, censura l'appellata sentenza laddove il Tribunale ha valutato, ex art. 1455 cc, di scarsa importanza l'inadempimento di considerandone la prestazione CP_6
Par Nelle conclusioni dell'atto d'appello ha quindi chiesto l'accoglimento delle domande di accertamento e declaratoria del grave inadempimento contrattuale dei convenuti, di risoluzione dei contratti d'appalto e d'opera professionale stipulati con questi ultimi, nonché la loro condanna -in via tra loro concorrente e/o solidale- al risarcimento di tutti i danni nella misura di € 250.000,00, o altra di giustizia, oltre interessi moratori, previa CTU sulla sola quantificazione dei costi.
Costituitisi, sia sia hanno eccepito l'infondatezza e l'inconsistenza delle censure CP_6 CP_2 poste alla base dell'appello. Entrambi gli appellanti hanno negato fermamente - anche sulla scorta della copiosa documentazione da ciascuno versata in atti - ogni addebito di responsabilità mosso nei rispettivi confronti e hanno chiesto, laddove fossero accertati profili di responsabilità, di disporre una integrazione della consulenza tecnica, al fine di accertare l'effettiva entità del danno causato, nonché di determinare la misura della responsabilità di ciascuno di essi. pagina 7 di 14 In sede di conclusionale di replica entrambe le appellate hanno eccepito l'inammissibilità ex art. 345 Par c.p.c. del capo di impugnazione introdotto da solo in sede di comparsa conclusionale. Nella specie, hanno censurano il seguente motivo: <col ha impugnato la parte_9 parte_8 sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado deciso che domanda risarcitoria e collegata a quella risoluzione ogni qual volta i danni sono conseguenza dei medesimi fatti rigettando risarcimento contrariamente all della cass. n.15779 secondo autonoma accessoria> (pag. 5, comparsa conclusionale . Pt_3 Par Hanno concluso chiedendo la condanna di ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 28.11.2024 la causa è stata assunta in decisione.
-- L'opinione della Corte Par Premesso che i motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente, l'appellante ha così concluso:
<- in via principale e nel merito .. in riforma della sentenza n. 8873/2022 emessa dal Tribunale di Milano ..:
A - accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell'Arch. nelle sue rispettive qualità di CP_1 progettista e direttore lavori per le causali in atti e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto d'opera professionale dal medesimo concluso in data 6 dicembre 2016 con l' e/o la sua responsabilità anche Parte_1 extracontrattuale,
B - accertare e dichiarare il grave inadempimento della nella sua qualità di Pt_1 Controparte_2 società appaltatrice ..e, per l'effetto, dichiarare risolti i contratti l'appalto 6 dicembre 2016 e "Estensione Contratto di
Affidamento Lavori" del gennaio 2017 dalla medesima conclusi con l' e la sua responsabilità Parte_1 anche extracontrattuale, In conseguenza di quanto sopra, condannare l'Arch. e la CP_1 Controparte_3 per l'acclarando grado di rispettiva responsabilità, in via concorrente e/o solidale, al risarcimento di tutti i danni dai medesimi causati all' nella misura di € 250.000,00 o quel diverso importo maggiore e/o Parte_1 minore che sarà ritenuto di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi moratori ed ex art. 1284 Cod. Civ. 4 comma sull'importo liquidato dal giorno del fatto al saldo effettivo>.
Occorre dunque accertare l'esistenza e il grado di responsabilità configurabili in capo all'appaltatrice e all'arch. in relazione ai contratti, rispettivamente d'appalto e di prestazione CP_2 CP_1 Par d'opera intellettuale, stipulati con di cui quest'ultima ha chiesto la risoluzione.
Par Per quanto riguarda , il 6 dicembre 2016 essa, unitamente ad ha sottoscritto (v. doc. 2 CP_2 Par
il contratto d'appalto relativo a tutte le opere indicate e meglio descritte nell'offerta del 30.11.2016 (allegata sub 2) per la realizzazione dei lavori di rifacimento nuova pavimentazione del piazzale Par dell' nonché l' “Estensione contratto Affidamento Lavori” del gennaio 2017: id est, i lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento manto di impermeabilizzante, pavimentazione ed area verde del piazzale dell'Istituto, destinata a parcheggio (v. p. 2 CTU in ATP, in centro), sita in via Pace, a Milano.
La normativa applicabile di riferimento è dunque quella del contratto d'appalto e, in particolare, l'art. 1668/2 cc: da valutarsi alla luce del consolidato insegnamento di legittimità, fra cui, ex multis, Cass.
21188/2022, secondo cui .. la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del pagina 8 di 14 tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili.. salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore>.
Nel caso in specie, fermo restando quanto sopra, le parti interpretano diversamente quanto scritto dal
CTU in ATP nella sua relazione. Secondo entrambi gli appellati, e quindi anche secondo , visto che -nonostante gli CP_2 incontestabili vizi della pavimentazione- il piazzale destinato a parcheggio continua ad essere utilizzato, per l'appunto, come parcheggio (nel senso che i veicoli e i pedoni vi transitano e che parte Par di esso è addirittura stato concesso da in locazione a terzi, con funzione di parcheggio), l'opera non può essere considerata del tutto inadatta alla sua destinazione.
Par Secondo l'appellante invece, la relazione del CTU in ATP impone di ritenere che l'opera si è rivelata del tutto inadatta alla sua destinazione, in quanto (in estrema sintesi, nde) la pavimentazione scelta (mattonelle autobloccanti) si presenta sconnessa, ondulata, mobile (per essere stata allettata su supporto sabbioso /ghiaioso inadeguato) e, in caso di pioggia, si presenta addirittura “galleggiante” e quindi pericolosa al transito, con rottura delle canalette di raccolta di acque e di elementi illuminanti a pavimento, in assenza di cordoli di contenimento degli autobloccanti, non previsti, né realizzati ( ed altro ancora).
Par Le dette deduzioni di trovano effettivamente riscontro nella relazione del CTU in ATP, corredata da materiale fotografico, di cui val la pena di riportare alcuni passaggi particolarmente significativi (enfasi aggiunte, nde):
<…sono stati previsti elementi di pavimentazione “autobloccante”, tipicamente adatta a Pa pavimentazione su terra, laddove, invece, il parcheggio di è ubicato al di sopra della soletta che copre l'interrato del fabbricato (con aule, studi, laboratori, garage) e ciò in assenza di opportuni accorgimenti correttivi, atti ad impedire le conseguenze di questa inopportuna scelta>,
<..nel caso in specie, avendo al di sotto un letto di sabbia o ghiaia, l'acqua piovana passa fra le fughe tra elemento e elemento e si trasmette al terreno sottostante…>,
<.. altro elemento importante, ed evidentemente sottovalutato nel computo metrico, è la raccolta dell'acqua, che non può avvenire solo in superficie, ma deve avvenire anche a livello della ..sabbia di allettamento, pena l'imbibimento di essa, come nel nostro caso, a formare una massa pastosa sulla quale gli autobloccanti “galleggiano”. Nessuna previsione risulta, al proposito, né è stata rilevata con i saggi effettuati.
Detto effetto è evidente nel nostro caso: gli elementi autobloccanti si muovono sia in senso orizzontale
(spostandosi e ruotando) per effetto della sterzata di manovra delle autovetture che entrano e che escono dalle singole postazioni di posteggio, sia in senso verticale, con formazione di dossi e avvallamenti, per effetto della spinta dovuta al movimento degli elementi, al peso dei mezzi che transitano , dello schiacciamento del fondo di allettamento, ridotto a un impasto viscoso.
Il tutto provoca rottura delle canalette di raccolta acqua, non adeguatamente installate e fragili, nonché la formazione di crepe al contorno di areazione del sottostante garage, oltre alla rottura degli pagina 9 di 14 elementi illuminanti a pavimento..anche i pannelli isolanti in polisterene risultano oggi annegati in questo impasto di acqua piovana, sabbia delle fughe e ghiaietto..>
<..questa descrizione rende evidente come non avesse senso prevedere una pavimentazione di questo tipo a copertura di una soletta continua…> con < fughe oggi quasi totalmente vuote e discesa del fondo di allettamento>.
<..Ora, la pavimentazione così come ammalorata, oltre a dare alla percorrenza a piedi un senso di disagio e smarrimento in quanto non offre un valido appoggio, è ondulata, disconnessa e può provocare inciampo al passo, ma anche difficoltà di movimento soprattutto per motocicli, sia per le fughe vuote, sia per l'ondulazione della superficie..>, con la conclusione che <.. i difetti rilevati incidono in maniera tangibile sulla possibilità di normale fruizione del posteggio>.
Orbene, alla luce di quanto evidenziato dal CTU appare evidente che i lavori, per come progettati, eseguiti e sorvegliati, hanno in concreto dato luogo ad un'opera risultata affetta da vizi incidenti in modo notevole sulla struttura, nonché sulla funzionalità della stessa in relazione alla sua prevista destinazione di parcheggio di un ospedale destinato al transito continuo di veicoli di tutte le dimensioni e modelli e a quello di persone (per le quali è, nel caso in specie, l'unico modo di accesso all'interno della struttura).
Giova a questo evidenziare che, a fronte della pluralità dei vizi riscontrati, della loro incidenza sull'opera complessiva, e dell'attuale pericolosità della pavimentazione, ad opinione di questa Corte NON vale contrapporre -come vorrebbero invece entrambi gli appellati- che il parcheggio, purtuttavia, continua ad essere usato come tale ed è addirittura in parte locato a terzi.
Un ragionamento siffatto può invero condurre a un paradosso: se, per ipotesi, un'area cittadina destinata originariamente a parcheggio di una struttura aperta a pubblico e veicoli risultasse ormai degradata a sterrato, i veicoli potrebbero ancora transitarvi ed essere posteggiati e le persone potrebbero camminarvi: ma tanto basterebbe a ritenere che l'opera è ancora idonea alla sua destinazione di parcheggio?
Un parcheggio cittadino (tanto più quello di una struttura ospedaliera inevitabilmente destinata ad ampio accesso di mezzi e persone) nasce invece come opera di lunga durata, solido e non pericoloso: ove tali elementi manchino, esso non è più tale, ma uno spiazzo che può, nell'autonomia contrattuale, essere locato e al quale -certamente- si può accedere, ma a rischio e pericolo per veicoli, persone e pure
(nel caso in specie) per la parte (abitata) sottostante la soletta continua, sulla quale -si ricordi- la pavimentazione con le caratteristiche precisate dal CTU è stata, a dire dell'esperta imparziale nominata dal giudice, inopportunamente realizzata.
La conclusione di un'opera del tutto inadatta alla funzione per cui è stata destinata risulta peraltro avvalorata dal fatto che il CTU in ATP, a p. 26 della relazione, nel suo computo metrico estimativo ha incluso “.. necessariamente il rifacimento della pavimentazione con altro e consono materiale (..)”.
In conclusione, il parcheggio oggetto dell'appalto conferito alla società e da questa eseguito CP_2
è affetto da difetti incidenti in modo notevole sulla sua struttura e funzionalità, tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva e, in ogni caso, all'uso particolare cui l'opera era specificamente destinata in base al contratto: configurandosi un che, rendendo pagina 10 di 14 l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, comporta un difetto funzionale della causa del contratto e legittima il committente a chiederne la risoluzione.
Alla luce di quanto sinora esposto è configurabile, in capo all'appaltatrice, la responsabilità di cui all'art. 1668/2 cc, per avere eseguito l'opera in modo totalmente difforme dalla regola dell'arte e tale da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così come per non avere valutato la bontà dell'altrui progetto, che era però suo onere valutare (v. ex multis, Cass. ord 5144/2020, secondo la quale
Nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso ..)>, con conseguente accoglibilità della domanda di risoluzione del contratto d'appalto proposta dalla committente, per colpa della società appaltatrice . CP_2
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Per quanto riguarda la posizione dell'arch. , si giungerà -come si spiegherà nel prosieguo- CP_1 alla declaratoria del suo inadempimento in relazione al contratto d'opera intellettuale (quale progettista Par e direttore dei lavori) stipulato con visto che, come può trarsi dalla CTU in ATP (v. punto 4), l'inadempimento di si appalesa di NON scarsa importanza ex artt. 1218 e 1453 cc. CP_1
Par Per completezza, giova tuttavia innanzitutto precisare che il 6 dicembre 2016 egli, unitamente a ha sottoscritto il “Preventivo per consulenza e DL in riferimento ad opere di manutenzione straordinaria per rifacimento manto di impermeabilizzante, pavimentazione ed area verde del piazzale dell' ”: “preventivo” cui entrambe le parti fanno riferimento quale “contratto”. Parte_1
Par deduce, altresì, che a è stato conferito anche l'incarico di “progettista”, come si deduce dai CP_1 punti 1 e ss. dall'atto scritto che precede;
nega invece di essere stato nominato (anche) CP_1 progettista.
Nella sentenza oggi impugnata il Tribunale ha precisato che, a fronte dell'affermazione del di CP_1 essere stato direttore dei lavori, ma non progettista L'interrogatorio formale del convenuto
[...]
ha avuto esito confessorio. Sebbene non si sia formata la prova legale della circostanza, CP_7
i docuilementi agli atti, prudentemente apprezzabili dal giudice ai sensi dell'art. 116 cpc impongono di ritenere che egli assunse il ruolo di progettista e non solo quello di direttore dei lavori: difatti fu lo stesso convenuto a qualificarsi come progettista nei documenti a sua firma prodotti come CP_1 doc. 3 e 4 fasc. ATP convenuto . CP_1
Si tratta, in particolare, della relazione tecnica di progetto inviata al Comune di Milano e del certificato di regolare esecuzione dell'opera (ove è scritto che il convenuto redasse il CP_1 progetto datato 19 dicembre 2016. Non è contestato dall'attore che l'opera professionale dell'architetto fu prestata e che essa consistette nella progettazione e direzione dell'opera che fu compiuta dall'appaltatore , consegnata al committente e, come visto, da lì in avanti correttamente utilizzata>.
Tale capo della sentenza, all'evidenza autonomo, NON è stato impugnato dall'appellato , che CP_1 ha concluso chiedendo, in principalità, la conferma dell'appellata sentenza (e solo in via subordinata di porre a suo carico una responsabilità non superiore al 10%).
pagina 11 di 14 Ricordato che, secondo la recente Cass.27405 /2024 Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto , che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente, alla luce di quanto esposto deve dunque ritenersi, sempre alla luce di quanto esposto e valutato dal CTU in ATP che l'arch. ha CP_1 ricoperto l'incarico sia di progettista, sia di DL (sul punto si vedano anche le considerazioni in tal senso Par del CTU in ATP, p. 26) ed è quindi responsabile, nei confronti della committente per inadeguata progettazione (errate disposizioni progettuali dei computi metrici, v. CTU punto 1 A) ed altrettanto inadeguata direzione dei lavori: si noti, fra gli altri elementi, che il diario di cantiere, a firma di , CP_1 reca l'ultima annotazione il 15.2.2017 (doc. 8 ), nonostante i lavori siano stati ultimati CP_1 successivamente e cioè il 5.5.2017, v. p. 3 del certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto il 17.5.2017 e prodotto sub doc. 8 ), considerando, altresì, che è stato lui che ha infine e comunque ratificato eventuali scelte effettuate da altri: con conseguente sua responsabilità nei confronti della Par committente ex art. 1218 e 1453 cc ( ancorchè la risalente Cass. 2294/1966 abbia deciso nel senso che la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale sia da valutare anch'essa ex art. 1668 cc:
“L'obbligazione inerente alla prestazione di attivita professionale costituisce un'obbligazione di mezzi e non gia di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, S'impegna a prestare la propria opera intellettuale per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Per aversi, pertanto, inadempimento da parte del professionista non basta il semplice fatto del risultato mancato, ma occorre la prova - che incombe al committente - che cio sia dipeso da difettosa esecuzione dell'opera e,nel caso che sia richiesta la risoluzione del contratto, che i vizi o le difformita dell opera siano tali da renderla del tutto inidonea allo scopo”.
Par
Va dunque dichiara, altresì, la risoluzione del contratto stipulato da e , per colpa di CP_1 quest'ultimo.
-- Par Quanto sin ora esposto -con accoglimento delle domande di risoluzione dei contratti stipulati fra e Par l'appaltatrice e fra e il esime questa Corte dall'esame delle CP_2 CP_8 CP_1 Par domande (subordinate) di di accertamento dell'eventuale responsabilità extracontrattuale -ex art. 1669- cc dei detti appellati, in quanto da considerare assorbite.
-- Par Nessun concorso di colpa può essere ascritto ad dato che dall'ampia produzione documentale risulta con evidenza: Par Par
-la denuncia di gravi vizi dell'opera da parte di già il 2.7.2020 (v. doc.20 p. 7 CTU) id est meno di tre anni dopo l'integrale realizzazione dell'opera (il Certificato di regolare fine esecuzione dei lavori è stato emesso da il 17.5.2017), CP_1
-l'assenza di qualsivoglia contestazione, da parte degli odierni appellati, circa l'effettiva esistenza dei vizi, in sé e per sé considerati,
-la fitta -e a volte scarsamente comprensibile corrispondenza- intercorsa fra e in cui CP_1 CP_2 ognuno asserisce profusamente la responsabilità dell'altro,
-l'assenza di ordini -da parte di abbiano all'evidenza ridotto a nudus minister l'appaltatrice CP_9
(e tanto meno il progettista sul tipo di pavimentazione prescelta e autobloccanti CP_2 CP_10 forniti, ed altro. Par Si noti, ad esempio, che dai documenti 17 e ss prodotti da risulta che sin dall'offerta 1.12.2016 di
(v. punto 17 del capitolato) compare la fornitura, da parte di quest'ultima, di masselli CP_2 autobloccanti mod. Cassia di Record-Bagattini multiformato, con intasatura superiore dei giunti con pagina 12 di 14 sabbietta..; e così anche nell'Integrazione al precedente capitolato per opere di manutenzione straordinaria in data 29.12.2016 e 30.1.2017-, senza che sia emerso in modo chiaro che altri parteciparono “ di fatto “ a tale scelta e ad altre successive, privando l'appaltatore ed il di ogni CP_1 autonomia.
Costituisce invece un dato di fatto, come già ampiamente motivato, che al momento dell'accertamento del CTU in ATP, v. p. 11 della relazione, “..la superficie risultava totalmente ammalorata, con gli elementi autobloccanti non complanari uno con l'altro, con fughe di differenti dimensione e formazione di erba, dossi e avvallamenti “ : che i vizi relativi al rifacimento della pavimentazione straordinaria di un parcheggio, all'evidenza destinata a stabile durevolezza nel lungo periodo, pur nell'uso continuo di persone e mezzi anche pesanti, si sono invece manifestati meno di tre anni dopo l'avvenuto completamento dei lavori.
Sul risarcimento del danno
Alla pronuncia di risoluzione dei due contatti segue l'accoglimento della domanda di risarcimento del Par danno chiesto da secondo quanto motivato in atto d'appello e nei limiti di cui si dirà. Quest'ultima, nelle sue conclusioni in atto d'appello, ha chiesto che il risarcimento parta non dalla valutazione del CTU in ATP, effettuata “.. solo in via meramente presuntiva” v. p. 21 atto d'appello, bensì (v. p. 21 e 22 in alto atto d'appello) dai tre preventivi da essa prodotti sub docc. nn. 43, 44, 45, oltre ai maggiori costi indicati dal suo CTP in e. 32.000 come si legge nel doc. 46 a firma di questi.
La Corte, rilevata la puntigliosità del computo metrico estimativo redatto dal CTU in ATP (pagg. 29 e ss), ritiene invece che la quantificazione del danno vada effettuata (NON sulla base dei preventivi prodotti dall'appellante e DF System, già fra sé stesse oscillanti fra i Parte_10
237.300,00 e i 300.000,00 euro), bensì nella misura indicata dall'imparziale CTU nominato dal giudice in e. 169.220,00, oltre oneri fiscali “.. da intendersi comprensiva di impianto cantiere, eventuali opere accessorie, oneri di sicurezza, opere provvisionali, costi complessivi di discarica e di tutto quanto occorrente a rendere l'opera completa, anche ove non descritto (v.pag. 30 CTU), escluse le spese ulteriori per affidamento di pratiche tecniche e DL” (v. p. 30 CTU). Par Tali ultime due voci risultano essere state quantificate da CTP di , nella sua relazione di Pt_11 parte in data 11 luglio 2022 in e. 3.840,00 (relazione e presentazione procedimento comunale) e in e.
12.800,00 (direzione dei lavori).
Alla luce di quanto esposto, gli odierni appellati vanno condannati, in soldo fra loro, a corrispondere a Par la somma di e. 185.860,00, oltre rivalutazione e ad interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal dì di deposito (20.7.2021) della CTU sino al saldo effettivo.
Quanto al rapporto interno fra di essi, pur in assenza di precise indicazioni al riguardo da parte del CTU in ATP, la responsabilità di ciascuno di essi va posta al 50% cadauno, in applicazione sia della regola
(tratta dagli artt. 1298,2055 cc) che -nel dubbio- le responsabilità si presumono uguali, sia perché il controllo sul progetto dell'arch. spettava anche all'appaltatore, come da giurisprudenza prima CP_1 richiamata.
-- In conclusione, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, la
Corte: Par dichiara risolto il contratto di appalto stipulato fra e l'appaltatrice , CP_2
pagina 13 di 14 dichiara risolto il contratto di prestazione d'opera professionale fra quale progettista e Parte_12 direttore dei lavori, Par condanna i predetti, in solido fra loro, a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno, la somma di e. 185.860,00, oltre rivalutazione e ad interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal
20.7.2021 sino al saldo effettivo, dichiara ciascuno degli appellati responsabile al 50% , Par condanna gli appellati, in solido fra loro, a rifondere all'appellante le spese del primo e del secondo grado, spese liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e succ mod., tenuto conto dell'impegno profuso (che non ha visto alcuna fase istruttoria) e del valore della controversia, oltre a quelle di CTU e di CTP (rivelatesi utili ai fini della quantificazione del danno) liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Par La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano CP_11 Parte_4
n. 8873/2023 e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, così dispone:
Par
-dichiara risolto il contratto di appalto stipulato fra e l'appaltatrice Parte_4
[...]
Par
-dichiara risolto il contratto di prestazione d'opera professionale fra e nella sua qualità CP_1 di progettista e direttore dei lavori,
Par
-condanna i predetti, in solido fra loro, a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno, la somma di e. 185.860,00, oltre rivalutazione e ad interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal
20.7.2021 sino al saldo effettivo,
-dichiara ciascuno degli appellati responsabile nel rapporto interno al 50% ,
Par
-condanna gli appellati, in solido fra loro, a rifondere all'appellante le spese del primo e del secondo grado, spese liquidate, rispettivamente, in euro 9.000,00 e in euro 8.000,00, oltre agli accessori dovuti per legge, oltre a quelle, sempre in solido fra loro, di CTU, liquidate in e 7.539,60 e a quelle di ctp liquidate in e 1.114,47, oltre agli accessori dovuti per legge.
Così deciso, in camera di consiglio, il 9 dicembre 2024 Il Consigliere est. rel. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
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