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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/04/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2471/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Marcello Giustiniani, Anna Grazia Sommaruga, Andrea Biondi e Amalia Rizzo, presso quest'ultima elettivamente domiciliata, in Napoli, Centro Direzionale, Is.G/8
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste Cardillo, Francesco Masi e Controparte_1
Maria Riccardi, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via Carducci n. 29
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 3521 del Controparte_2
2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva accolto l'impugnativa di licenziamento, con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 18, comma
4, della l. n. 300 del 1970, intimato in data 8 agosto 2023 a , dipendente con Controparte_1
mansioni di impiegato, liv. B/2 del CCNL Metalmeccanici Industria. Il predetto veniva licenziato perché nel periodo 19 aprile - 30 giugno 2023, nelle giornate di prestazione dell'attività lavorativa in modalità smart working (due giornate a settimana), aveva svolto attività incompatibili con quella lavorativa, mettendo a rischio la sicurezza aziendale.
Censurava detta pronuncia, in primo luogo per avere il Tribunale ritenuto, male interpretando l'Accordo aziendale sullo smart working, che il lavoratore potesse eseguire la prestazione da remoto in qualunque momento della giornata, così simulando la sua presenza al lavoro e utilizzando il computer in dotazione all'interno e all'esterno di sale scommesse, parcheggi e di locali pubblici in generale.
Contestava, in ogni caso, l'applicazione della tutela reintegratoria, stante la sussistenza del fatto e la sua non inquadrabilità in una tipologia conservativa.
Riproponeva, poi, anche ex art. 346 c.p.c, le argomentazioni già proposte in primo grado in ordine alla legittimità delle indagini investigative effettuate, alla proporzionalità e al carattere non ritorsivo del licenziamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'impugnativa proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva , che articolatamente resisteva alla domanda, in particolare Controparte_1 eccependo che nell'esposizione del gravame veniva anche evocata una condotta simulatoria, mai contestatagli, al contempo proponendo appello incidentale condizionato, regolarmente notificato, con il quale impugnava la parte della sentenza in cui era stata ritenuta legittima l'attività investigativa affidata a un soggetto privato e sulla legittimità del relativo incarico.
Reiterava, poi, le eccezione di nullità del licenziamento, perché ritorsivo, per aver denunciato al sindacato condotte aziendali non ortodosse, nonché di sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione espulsiva irrogata.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In subordine, chiedeva l'accoglimento dell'appello incidentale.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
2 Va premesso che veniva licenziato, come emerge chiaramente dalla lettera di Controparte_1
contestazione in atti, perché nel periodo dal 17 aprile al 30 giugno 2023 svolgeva attività lavorativa in smart working, ma con modalità incompatibili con i doveri principali del lavoratore e, in particolare, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 4 del siglato accordo aziendale sullo smart working. In particolare gli veniva contestato che portava con sé il computer, contenente dati sensibili, nei luoghi pubblici che frequentava, ove lo smart working non poteva essere svolto, o lo lasciava incustodito in auto sul sedile e talvolta lasciandolo aperto in modo che tutti potessero averne accesso, così compromettendo la sicurezza aziendale (particolarmente rilevante per un'impresa che faceva parte di un gruppo multinazionale che si occupava di sistemi missilistici).
Dunque, si contestava il modo inappropriato in cui si era svolto lo smart working, con la lesione della sicurezza e, quindi, dell'obbligo di diligenza e fedeltà del dipendente. Non era indicata, invece, e non va pertanto esaminata, nella misura in cui dovesse ritenersi proposta in giudizio, alcuna censura in ordine a un'assenza dal lavoro o un'attività simulatoria del lavoro stesso, comunque inconfigurabile alla luce di quanto si va a esporre.
In tale contesto è necessario verificare se il lavoratore, in base all'art. 4 cit. di cui alla contestazione, avesse la facoltà o l'obbligo di svolgere la prestazione in determinati orari. Non sarebbe, invece, strettamente necessario verificare anche se la prestazione potesse essere resa ovunque, quesito cui pur il primo Giudice ha condivisibilmente offerto risposta positiva, in quanto dalla stessa contestazione non emerge che il lavorasse nei locali pubblici indicati, ma che ivi portasse il computer con CP_1
sé, talvolta aperto, talvolta lasciandolo incustodito.
La disposizione pattizia, riportata nella sentenza impugnata, non contemplava alcun divieto assoluto di qualsivoglia collocazione del territorio nazionale, nel senso che la prestazione poteva essere resa ovunque possibile, naturalmente in modo compatibile con l'immagine, la riservatezza e la sicurezza di parte datoriale.
Nell'Accordo aziendale, infatti, si riportava: “…nello svolgimento dell'attività in smart working il dipendente può scegliere liberamente il luogo, non al di fuori del territorio nazionale, dal quale prestare attività lavorativa, purchè, tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza, risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e purchè funzionale al diligente adempimento della prestazione e al puntuale perseguimento del risultato convenuto….. Il dipendente non ha vincoli di orario e la durata dell'orario di lavoro non è misurata né predeterminata e può essere determinata dal dipendente , fermi i limiti di durata massima così come disciplinato dal CCNL… Il dipendente dovrà rendersi disponibile/contattabile secondo quanto stabilito dal regolamento sull'orario di lavoro….Il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle
3 condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e mail e dovrà pertanto accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta.
Dunque, appare assolutamente inequivocabile che alcuna opzione ermeneutica possa condurre all'interpretazione di parte datoriale non solo sul luogo della prestazione, ma anche sul vincolo di orario per rendere la prestazione ed è del tutto strumentale il richiamo che parte datoriale fa al comma
6 della norma pattizia laddove veniva previsto che: “al dipendente non è richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19.00 alle 7.45 (periodo di disconnessine)”.
Per l'odierna appellante quest'ultimo passaggio significa che il lavoratore dalle 7.45 alle 19.00 dovesse effettuare la prestazione lavorativa per tutto il tempo cui era tenuto.
Una tale interpretazione non solamente viene ad abrogare tutto ciò che è stato qui riportato, ma omette di considerare anche lo specificato contesto in cui detta disposizione è stata inserita.
Essa infatti, era assistita dalla seguente premessa: “Nell'ottica di promuovere il benessere e la conciliazione vita e lavoro dei dipendenti, favorendo il rispetto di confine tra gli spazi personali e quelli professionali…”
La previsione, com' è evidente, era posta a tutela del dipendente, non obbligato a lavorare in detti orari notturni (ma ove gli fosse comodo poteva anche farlo), non di fissazione di un orario lavorativo invece incontrovertibilmente libero, con l'unico vincolo dell'obbligo di connessione, altro elemento cui era funzionalizzata la previsione dell'orario dedotto da parte datoriale. Infatti, si legge nell'Accordo: “..durante il periodo di disconnessione non è richiesto al dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle e –mail, la ricezione delle telefonate aziendali,
l'accesso e la connessione al sistema informatico aziendale.
Ciò vuol dire che, al di fuori di questo periodo, il dipendente aveva il solo obbligo di essere connesso, anche telematicamente
Siamo di fronte a un quadro normativo di una tale linearità letterale, sui luoghi e i tempi della prestazione in smart working, che altri criteri ermeneutici, in termini di buona fede, di sistematicità
e di equo contemperamento degli interessi delle parti, appaiono superflui.
Come ci ricorda la (arg. ex Cass., Sez. Lav., 5.2.2024 n. 3234), il primo criterio Parte_2
interpretativo è espresso dal senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1), che il Giudice può ritenere assorbente eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici, perché la regolamentazione del rapporto, in termini di risultati da conseguire, di specifiche garanzie delle parti e di corretta composizione dei loro interessi, trova riscontro nell'evidente interpretazione letterale utilizzata anche dal primo Giudice.
Va ribadito, a tal punto, che il non lavorava nei luoghi pubblici indicati nella contestazione CP_1
(cosa che pur avrebbe potuto fare con le accortezza del caso), ove comunque, per quanto detto, poteva
4 andare, a qualsiasi ora del giorno, e all'occorrenza andava, opportunamente portando con sé il computer, dato il suo obbligo di connessione.
Non risulta in alcun modo, al di là degli argomenti strumentali di parte appellante, che il CP_1
abbia mai perso il controllo del computer o vi sia stato, per sua distrazione, o per la realtà degli ambienti che frequentava, un rischio di sottrazione del medesimo, né parte datoriale ha offerto prova, della quale era ovviamente onerata, che il computer fosse lasciato accesso (anzi dai report investigativi appare spento) e/o concretamente accessibile a terzi.
A quanto esposto consegue che la giusta causa posta a base del recesso datoriale è radicalmente insussistente, essendo stato contestato al lavoratore una condotta lecita in ogni suo aspetto, circostanza che conduce alla tutela reintegratoria accordata dal Giudice di prime cure.
Nel richiamare e recepire, a tale ultimo riguardo, le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, questa Corte si limita a puntualizzare l'assoluto consolidamento di quella giurisprudenza della S.C.
(cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 2.11.2023 n.30469), per la quale la nozione di fatto materiale contestato non può essere scevra da un nucleo insopprimibile di giuridicità, intesa nel senso di necessaria illiceità del comportamento addebitato al lavoratore e sul quale si fonda il licenziamento, per cui la mancanza del fatto materiale contestato, ai fini della decisione reintegratoria prevista dall'art. 3, comma 2, de dl.vo n. 23 del 2015, esclude non solo i casi in cui il fatto non si è verificato effettivamente, ma anche tutte le situazioni in cui il fatto, sebbene accaduto, non ha rilevanza disciplinare.
La Corte condivide tale orientamento e, d'altronde, sarebbe paradossale attenuare la tutela accordata dalla legge, per l'avvenuta integrazione di una condotta lecita.
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, per cui l'appello incidentale, dichiaratamente condizionato, non va esaminato. Ne consegue la conferma della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidandosi secondo l'importo reputato congruo alla luce della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 147 del 2022.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.T.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
5 condanna la a corrispondere a , le spese di lite del grado, Controparte_3 Controparte_1 liquidate, per compenso, in euro 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2471/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Marcello Giustiniani, Anna Grazia Sommaruga, Andrea Biondi e Amalia Rizzo, presso quest'ultima elettivamente domiciliata, in Napoli, Centro Direzionale, Is.G/8
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste Cardillo, Francesco Masi e Controparte_1
Maria Riccardi, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via Carducci n. 29
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 3521 del Controparte_2
2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva accolto l'impugnativa di licenziamento, con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 18, comma
4, della l. n. 300 del 1970, intimato in data 8 agosto 2023 a , dipendente con Controparte_1
mansioni di impiegato, liv. B/2 del CCNL Metalmeccanici Industria. Il predetto veniva licenziato perché nel periodo 19 aprile - 30 giugno 2023, nelle giornate di prestazione dell'attività lavorativa in modalità smart working (due giornate a settimana), aveva svolto attività incompatibili con quella lavorativa, mettendo a rischio la sicurezza aziendale.
Censurava detta pronuncia, in primo luogo per avere il Tribunale ritenuto, male interpretando l'Accordo aziendale sullo smart working, che il lavoratore potesse eseguire la prestazione da remoto in qualunque momento della giornata, così simulando la sua presenza al lavoro e utilizzando il computer in dotazione all'interno e all'esterno di sale scommesse, parcheggi e di locali pubblici in generale.
Contestava, in ogni caso, l'applicazione della tutela reintegratoria, stante la sussistenza del fatto e la sua non inquadrabilità in una tipologia conservativa.
Riproponeva, poi, anche ex art. 346 c.p.c, le argomentazioni già proposte in primo grado in ordine alla legittimità delle indagini investigative effettuate, alla proporzionalità e al carattere non ritorsivo del licenziamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'impugnativa proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva , che articolatamente resisteva alla domanda, in particolare Controparte_1 eccependo che nell'esposizione del gravame veniva anche evocata una condotta simulatoria, mai contestatagli, al contempo proponendo appello incidentale condizionato, regolarmente notificato, con il quale impugnava la parte della sentenza in cui era stata ritenuta legittima l'attività investigativa affidata a un soggetto privato e sulla legittimità del relativo incarico.
Reiterava, poi, le eccezione di nullità del licenziamento, perché ritorsivo, per aver denunciato al sindacato condotte aziendali non ortodosse, nonché di sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione espulsiva irrogata.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In subordine, chiedeva l'accoglimento dell'appello incidentale.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
2 Va premesso che veniva licenziato, come emerge chiaramente dalla lettera di Controparte_1
contestazione in atti, perché nel periodo dal 17 aprile al 30 giugno 2023 svolgeva attività lavorativa in smart working, ma con modalità incompatibili con i doveri principali del lavoratore e, in particolare, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 4 del siglato accordo aziendale sullo smart working. In particolare gli veniva contestato che portava con sé il computer, contenente dati sensibili, nei luoghi pubblici che frequentava, ove lo smart working non poteva essere svolto, o lo lasciava incustodito in auto sul sedile e talvolta lasciandolo aperto in modo che tutti potessero averne accesso, così compromettendo la sicurezza aziendale (particolarmente rilevante per un'impresa che faceva parte di un gruppo multinazionale che si occupava di sistemi missilistici).
Dunque, si contestava il modo inappropriato in cui si era svolto lo smart working, con la lesione della sicurezza e, quindi, dell'obbligo di diligenza e fedeltà del dipendente. Non era indicata, invece, e non va pertanto esaminata, nella misura in cui dovesse ritenersi proposta in giudizio, alcuna censura in ordine a un'assenza dal lavoro o un'attività simulatoria del lavoro stesso, comunque inconfigurabile alla luce di quanto si va a esporre.
In tale contesto è necessario verificare se il lavoratore, in base all'art. 4 cit. di cui alla contestazione, avesse la facoltà o l'obbligo di svolgere la prestazione in determinati orari. Non sarebbe, invece, strettamente necessario verificare anche se la prestazione potesse essere resa ovunque, quesito cui pur il primo Giudice ha condivisibilmente offerto risposta positiva, in quanto dalla stessa contestazione non emerge che il lavorasse nei locali pubblici indicati, ma che ivi portasse il computer con CP_1
sé, talvolta aperto, talvolta lasciandolo incustodito.
La disposizione pattizia, riportata nella sentenza impugnata, non contemplava alcun divieto assoluto di qualsivoglia collocazione del territorio nazionale, nel senso che la prestazione poteva essere resa ovunque possibile, naturalmente in modo compatibile con l'immagine, la riservatezza e la sicurezza di parte datoriale.
Nell'Accordo aziendale, infatti, si riportava: “…nello svolgimento dell'attività in smart working il dipendente può scegliere liberamente il luogo, non al di fuori del territorio nazionale, dal quale prestare attività lavorativa, purchè, tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza, risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e purchè funzionale al diligente adempimento della prestazione e al puntuale perseguimento del risultato convenuto….. Il dipendente non ha vincoli di orario e la durata dell'orario di lavoro non è misurata né predeterminata e può essere determinata dal dipendente , fermi i limiti di durata massima così come disciplinato dal CCNL… Il dipendente dovrà rendersi disponibile/contattabile secondo quanto stabilito dal regolamento sull'orario di lavoro….Il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle
3 condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e mail e dovrà pertanto accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta.
Dunque, appare assolutamente inequivocabile che alcuna opzione ermeneutica possa condurre all'interpretazione di parte datoriale non solo sul luogo della prestazione, ma anche sul vincolo di orario per rendere la prestazione ed è del tutto strumentale il richiamo che parte datoriale fa al comma
6 della norma pattizia laddove veniva previsto che: “al dipendente non è richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19.00 alle 7.45 (periodo di disconnessine)”.
Per l'odierna appellante quest'ultimo passaggio significa che il lavoratore dalle 7.45 alle 19.00 dovesse effettuare la prestazione lavorativa per tutto il tempo cui era tenuto.
Una tale interpretazione non solamente viene ad abrogare tutto ciò che è stato qui riportato, ma omette di considerare anche lo specificato contesto in cui detta disposizione è stata inserita.
Essa infatti, era assistita dalla seguente premessa: “Nell'ottica di promuovere il benessere e la conciliazione vita e lavoro dei dipendenti, favorendo il rispetto di confine tra gli spazi personali e quelli professionali…”
La previsione, com' è evidente, era posta a tutela del dipendente, non obbligato a lavorare in detti orari notturni (ma ove gli fosse comodo poteva anche farlo), non di fissazione di un orario lavorativo invece incontrovertibilmente libero, con l'unico vincolo dell'obbligo di connessione, altro elemento cui era funzionalizzata la previsione dell'orario dedotto da parte datoriale. Infatti, si legge nell'Accordo: “..durante il periodo di disconnessione non è richiesto al dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle e –mail, la ricezione delle telefonate aziendali,
l'accesso e la connessione al sistema informatico aziendale.
Ciò vuol dire che, al di fuori di questo periodo, il dipendente aveva il solo obbligo di essere connesso, anche telematicamente
Siamo di fronte a un quadro normativo di una tale linearità letterale, sui luoghi e i tempi della prestazione in smart working, che altri criteri ermeneutici, in termini di buona fede, di sistematicità
e di equo contemperamento degli interessi delle parti, appaiono superflui.
Come ci ricorda la (arg. ex Cass., Sez. Lav., 5.2.2024 n. 3234), il primo criterio Parte_2
interpretativo è espresso dal senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1), che il Giudice può ritenere assorbente eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici, perché la regolamentazione del rapporto, in termini di risultati da conseguire, di specifiche garanzie delle parti e di corretta composizione dei loro interessi, trova riscontro nell'evidente interpretazione letterale utilizzata anche dal primo Giudice.
Va ribadito, a tal punto, che il non lavorava nei luoghi pubblici indicati nella contestazione CP_1
(cosa che pur avrebbe potuto fare con le accortezza del caso), ove comunque, per quanto detto, poteva
4 andare, a qualsiasi ora del giorno, e all'occorrenza andava, opportunamente portando con sé il computer, dato il suo obbligo di connessione.
Non risulta in alcun modo, al di là degli argomenti strumentali di parte appellante, che il CP_1
abbia mai perso il controllo del computer o vi sia stato, per sua distrazione, o per la realtà degli ambienti che frequentava, un rischio di sottrazione del medesimo, né parte datoriale ha offerto prova, della quale era ovviamente onerata, che il computer fosse lasciato accesso (anzi dai report investigativi appare spento) e/o concretamente accessibile a terzi.
A quanto esposto consegue che la giusta causa posta a base del recesso datoriale è radicalmente insussistente, essendo stato contestato al lavoratore una condotta lecita in ogni suo aspetto, circostanza che conduce alla tutela reintegratoria accordata dal Giudice di prime cure.
Nel richiamare e recepire, a tale ultimo riguardo, le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, questa Corte si limita a puntualizzare l'assoluto consolidamento di quella giurisprudenza della S.C.
(cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 2.11.2023 n.30469), per la quale la nozione di fatto materiale contestato non può essere scevra da un nucleo insopprimibile di giuridicità, intesa nel senso di necessaria illiceità del comportamento addebitato al lavoratore e sul quale si fonda il licenziamento, per cui la mancanza del fatto materiale contestato, ai fini della decisione reintegratoria prevista dall'art. 3, comma 2, de dl.vo n. 23 del 2015, esclude non solo i casi in cui il fatto non si è verificato effettivamente, ma anche tutte le situazioni in cui il fatto, sebbene accaduto, non ha rilevanza disciplinare.
La Corte condivide tale orientamento e, d'altronde, sarebbe paradossale attenuare la tutela accordata dalla legge, per l'avvenuta integrazione di una condotta lecita.
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, per cui l'appello incidentale, dichiaratamente condizionato, non va esaminato. Ne consegue la conferma della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidandosi secondo l'importo reputato congruo alla luce della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 147 del 2022.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.T.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
5 condanna la a corrispondere a , le spese di lite del grado, Controparte_3 Controparte_1 liquidate, per compenso, in euro 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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