Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 68
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Mancata riassunzione del processo sospeso

    Il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.Lgs. 546/92 per mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
    Numero : 68
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo