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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2021 depositato il 09/04/2021
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B401012 2020 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23 dicembre 2020 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F07B401012/2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Bergamo, in materia di Ritenute per l'anno di imposta 2020.
Il ricorso veniva iscritto con n. 131/2021 R.G.R.
La ricorrente, premettendo che nei suoi confronti l'amministrazione finanziaria aveva emesso l'avviso di accertamento n. T9F03B400244/2020, autonomamente impugnato, con cui era contestato un maggior reddito non dichiarato, eccepiva, oltre alla illegittimità dell'atto impositivo nei confronti della società, l'illegittima contestazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società ai soci della società ricorrente (e quindi la mancanza del versamento di ritenute su tali somme), non avendo l'Ufficio fornito alcuna prova di tale distribuzione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
Osservava infatti che gli utili extracontabili della società erano pacificamente da ritenersi presuntivamente distribuiti ai soci.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9 dicembre 2021 questa Corte, preso atto della pendenza del processo avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. T9F03B400244/2020 da parte della stessa ricorrente e che la definizione di tale processo fosse pregiudiziale a quella relativa al presente giudizio, disponeva la sospensione del processo.
L'Agenzia delle Entrate presentava istanza di fissazione dell'udienza di trattazione della controversia, chiedendo che il giudizio venisse dichiarato estinto per inattività delle parti, in quanto la sentenza avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. T9F03B400244/2020 da parte della ricorrente era stata emessa in secondo grado in data 2 marzo 2023 (giorno del deposito), era stata favorevole all'Ufficio, non risultava alcuna impugnazione della stessa e nessuna parte processuale aveva tempestivamente richiesto la riassunzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rilevata e dichiarata l'estinzione del processo stante la mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di mesi sei, ai sensi degli artt. 43, primo comma, e 45 d.l.vo 546/92.
Il processo è stato infatti sospeso con ordinanza del 9 dicembre 2021 di questa Corte, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza relativa al pregiudiziale giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. T9F03B400244/2020 da parte della stessa ricorrente.
La sentenza di secondo grado, favorevole all'Ufficio, è stata depositata il 2 marzo 2023 e non risulta impugnata, sicchè è divenuta definitiva (parte ricorrente nulla ha eccepito al riguardo).
Nessuna parte processuale ha tempestivamente richiesto la riassunzione del processo.
Ai sensi dell'art. 43, primo comma, d.l.vo 546/92 il processo doveva essere riassunto nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di sospensione del processo.
Ai sensi degli artt. 43, primo comma, e 45 d.l.vo 546/92, infatti, il processo tributario sospeso deve essere riassunto (a pena di estinzione) entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di dichiarazione della sospensione del processo.
Successivamente alla ordinanza di questa Corte del 31 maggio 2023 e del passaggio in giudicato della pregiudiziale sentenza, nessuna parte ha presentato l'istanza di trattazione ex art. 43, primo comma, d.l.vo
546/92.
Ne consegue che deve essere rilevata e dichiarata l'estinzione del processo stante la mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di mesi sei, ai sensi dell'art. 45, primo e terzo comma, d.l.vo 546/92.
Ai sensi dell'art. 45, secondo comma, d.l.vo 546/92 le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 45 d.l.vo 546/1992; spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Bergamo, 19.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Gaballo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2021 depositato il 09/04/2021
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B401012 2020 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23 dicembre 2020 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F07B401012/2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Bergamo, in materia di Ritenute per l'anno di imposta 2020.
Il ricorso veniva iscritto con n. 131/2021 R.G.R.
La ricorrente, premettendo che nei suoi confronti l'amministrazione finanziaria aveva emesso l'avviso di accertamento n. T9F03B400244/2020, autonomamente impugnato, con cui era contestato un maggior reddito non dichiarato, eccepiva, oltre alla illegittimità dell'atto impositivo nei confronti della società, l'illegittima contestazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società ai soci della società ricorrente (e quindi la mancanza del versamento di ritenute su tali somme), non avendo l'Ufficio fornito alcuna prova di tale distribuzione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
Osservava infatti che gli utili extracontabili della società erano pacificamente da ritenersi presuntivamente distribuiti ai soci.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9 dicembre 2021 questa Corte, preso atto della pendenza del processo avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. T9F03B400244/2020 da parte della stessa ricorrente e che la definizione di tale processo fosse pregiudiziale a quella relativa al presente giudizio, disponeva la sospensione del processo.
L'Agenzia delle Entrate presentava istanza di fissazione dell'udienza di trattazione della controversia, chiedendo che il giudizio venisse dichiarato estinto per inattività delle parti, in quanto la sentenza avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. T9F03B400244/2020 da parte della ricorrente era stata emessa in secondo grado in data 2 marzo 2023 (giorno del deposito), era stata favorevole all'Ufficio, non risultava alcuna impugnazione della stessa e nessuna parte processuale aveva tempestivamente richiesto la riassunzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rilevata e dichiarata l'estinzione del processo stante la mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di mesi sei, ai sensi degli artt. 43, primo comma, e 45 d.l.vo 546/92.
Il processo è stato infatti sospeso con ordinanza del 9 dicembre 2021 di questa Corte, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza relativa al pregiudiziale giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. T9F03B400244/2020 da parte della stessa ricorrente.
La sentenza di secondo grado, favorevole all'Ufficio, è stata depositata il 2 marzo 2023 e non risulta impugnata, sicchè è divenuta definitiva (parte ricorrente nulla ha eccepito al riguardo).
Nessuna parte processuale ha tempestivamente richiesto la riassunzione del processo.
Ai sensi dell'art. 43, primo comma, d.l.vo 546/92 il processo doveva essere riassunto nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di sospensione del processo.
Ai sensi degli artt. 43, primo comma, e 45 d.l.vo 546/92, infatti, il processo tributario sospeso deve essere riassunto (a pena di estinzione) entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di dichiarazione della sospensione del processo.
Successivamente alla ordinanza di questa Corte del 31 maggio 2023 e del passaggio in giudicato della pregiudiziale sentenza, nessuna parte ha presentato l'istanza di trattazione ex art. 43, primo comma, d.l.vo
546/92.
Ne consegue che deve essere rilevata e dichiarata l'estinzione del processo stante la mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di mesi sei, ai sensi dell'art. 45, primo e terzo comma, d.l.vo 546/92.
Ai sensi dell'art. 45, secondo comma, d.l.vo 546/92 le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 45 d.l.vo 546/1992; spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Bergamo, 19.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Gaballo