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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1595/2022 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai sig.ri Magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1595/2022 R.G., introitata per la decisione, con la concessione del termine del cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 marzo 2025, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 26.04.1972, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppina
Falzea (indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
27/03/1977, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino Lacopo
(indirizzo PEC: ; Email_2
resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter C.P.C. prodotte in atti dalle parti in data 25.03.2025 (parte ricorrente) e 24.03.2025 (parte resistente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006;
Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto –
“rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti, l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si premette e si rimanda, quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, alla sentenza non definitiva n. 700/2023 emessa dal Tribunale di Locri il 14.12.2023, nonchè alla contestuale ordinanza con la quale la causa veniva rimessa in istruttoria per la decisione sulle altre questioni addotte dalle parti, che di seguito si riportano:
a) la domanda addotta da parte ricorrente nella memoria integrativa Parte_1 ex art. 709, comma terzo, C.P.C., volta all'affido esclusivo al padre delle figlie minorenni dei coniugi ( , nata a [...], il [...] e Persona_1
nata a [...], il [...]), nonché la Persona_2
collocazione delle stesse presso il padre, con disposizione a carico della controparte del versamento del contributo al loro mantenimento pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) nonché, in subordine, all'affido condiviso con collocamento presso il padre ed in estremo subordine, qualora venisse disposto il collocamento delle figlie presso la madre, alla previsione del diritto di visita del padre con le modalità indicate nell'anzidetta memoria con l'obbligo a carico del del versamento, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento delle minori, della somma pari ad € 500,00 mensili (€
250,00 per ciascuna figlia), statuendo altresì che il ricorrente nulla debba versare alla controparte a titolo di assegno di mantenimento;
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b) la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente in sede Controparte_1
di comparsa di risposta, volta alla conferma delle statuizioni della sentenza, relativa alla separazione giudiziale degli odierni coniugi, n. 835/2020 emessa il 07.12.2020 dal
Tribunale di Locri e della successiva sentenza n. 314/2023 emessa in data 11.04.2023 dalla Corte di Appello di IO IA (pacificamente nel frattempo divenuta definitiva), ove veniva rigettato il gravame proposto dal avverso l'anzidetta Pt_1
pronuncia di primo grado.
In proposito, va detto che con l'ordinanza del 19.09.2023, il Presidente del Tribunale, in sede di decisione sui provvedimenti temporanei ed urgenti, nulla aveva statuito in merito, con la conseguente prosecuzione delle anzidette statuizioni disposte in sede di separazione giudiziale dei coniugi.
A sua volta, successivamente all'emissione della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, oltre alla documentazione rispettivamente allegata dalle parti entro il termine decadenziale di cui all'art. 183, comma sesto n. 2), C.P.C. (con la conseguente inammissibilità delle successive produzioni documentali), la causa veniva istruita, stante l'inammissibilità delle prove orali addotte dalle parti nei termini di cui all'ordinanza istruttoria del
17.04.2024, con l'acquisizione degli esiti dell'attività demandata dal Giudice
Istruttore all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Siderno volta all'osservazione, a mezzo di personale specializzato, sulle minori e Persona_1 [...]
nonché sul loro ambiente familiare, al fine di verificare le loro attuali Per_2
condizioni di vita e psicologiche, i loro rapporti con entrambi i genitori, nonché
l'esistenza e le cause di eventuali situazioni di disagio, ed, ancora, alla predisposizione del calendario di incontri settimanali tra il padre e le figlie in presenza degli assistenti sociali, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche o di altro tipo delle minori (v. le relazioni in atti del 10.07.2023, 27.02.2024, 29.05.2024 e del
09.01.2025), nonché con l'espletamento, disposto nell'ordinanza istruttoria del
17.04.2024, di consulenza tecnica d'ufficio (v. il relativo elaborato scritto depositato in atti il 25.10.2024) volta alla valutazione della condizione psico- affettiva delle minori e delle competenze genitoriali delle parti. Infine, nelle note prodotte in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025, ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, previa
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assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di parte resistente di inammissibilità delle domande di controparte, dovendosi precisare sul punto la piena possibilità che la memoria integrativa del ricorso introduttivo, prevista dall'art. 709 C.P.C. (nel testo previgente alla riforma di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis nel presente giudizio), sia utilizzata per la proposizione di domande nuove, quali, come appunto avvenuto nel caso di specie, quelle relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi ed all'affidamento, collocazione e mantenimento dei figli, stante l'esplicito richiamo ivi contenuto all'art. 163 n. 3 C.P.C..
Sempre in via preliminare, risulta infondata la domanda di parte ricorrente volta ad
“ordinare la cancellazione delle frasi offensive con conseguente condanna al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 89 c.p.c., difatti stigmatizzava il contegno di controparte laddove a pag. 3, dal rigo n. 1 al rigo n.
5, della Comparsa di Costituzione ex art. 166 e 167 c. 1 e 2 c.p.c. affermava
“Riferendosi, invece, a quanto affermato dalla difesa di controparte si deve rilevare che, come ormai siamo stati abituati ad osservare, la verità è stata alterata, manipolata e riadattata alle specifiche esigenze che, di volta in volta, sopraggiungono al fine di sostenere posizioni che si rivelano essere invece insostenibili””. Invero, va evidenziato che la frase appena riportata non risulta in realtà gratuitamente offensiva ai sensi dell'art. 89 C.P.C., andando bensì valutate nel contesto della complessiva articolazione di argomentazioni a sostegno della tesi di parte resistente che, quand'anche addotte con marcata vis polemica, in ogni caso rientrano nell'esercizio del diritto di difesa in giudizio costituzionalmente tutelato come inviolabile (art. 24 Cost.), sulle quali la parte ricorrente ha avuto tutta la possibilità, sempre nell'esercizio del diritto di difesa, di ampiamente controdedurre.
Ancora, dai fatti emersi nel corso del giudizio il Collegio non rileva notizie di reato, procedibili d'ufficio, ulteriori rispetto a quanto è stato già oggetto dei molteplici procedimenti penali apertisi tra le odierne parti per come documentato in atti, con la conseguenza che non va disposta alcuna trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica.
Quale ultima questione preliminare, si deve rilevare che, conformemente al disposto di cui all'art. 201 C.P.C. (nel testo previgente al D.lgs. n. 149/2022), parte resistente
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aveva trasmesso in via telematica alla Cancelleria, entro la data di inizio delle operazioni peritali (il 17.05.2024), la dichiarazione di nomina dei propri consulenti di parte.
Volgendo ora l'attenzione alla valutazione di merito delle domande delle parti, giova in primo luogo evidenziare che, con sentenza in atti di primo grado del 07.12.2020, il
Tribunale di Locri aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito a (quest'ultimo dato risulta del tutto irrilevante nel presente giudizio), Parte_1 nonché disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 [...]
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e, quindi, Per_2
assegnazione della casa coniugale a . Inoltre, veniva disciplinato il Controparte_1
diritto di visita di con la minore nei termini come già Parte_1 Persona_2 provvisoriamente disposto nel corso di quel giudizio mentre, relativamente all'altra figlia minore tenuto conto del fatto sopravvenuto per cui “la minore Persona_1
incontra il padre molto raramente e, comunque, con tempistiche nient'affatto sufficienti
a garantire quella stabilità di relazione padre-figlia a cui il regime di visita deve necessariamente tendere”, veniva così demandato al Servizio sociale territorialmente competente di predisporre, in accordo con , un calendario di due Parte_1
incontri settimanali tra il padre e la figlia in presenza degli assistenti Persona_1
sociali, da stabilire preventivamente tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche o di altro tipo della minore. Infine, veniva posto a carico di Parte_1 sia l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori e Persona_1 [...] con il versamento di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia), oltre al Per_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, sia l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con il versamento della Controparte_1 somma mensile di € 300,00.
A sua volta, all'esito del giudizio di appello proposto da , con Parte_1
sentenza in atti emessa in data 11.04.2023 dalla Corte di Appello di IO IA veniva rigettato tale gravame.
In particolare, con riferimento alle doglianze relative alle decisioni in merito alle figlie minori, l'appellante aveva dedotto (trattasi di argomentazione Parte_1
analoghe a quelle riproposte nel presente giudizio a fondamento della domanda principale di affido esclusivo al padre delle figlie minorenni dei coniugi, con collocazione delle stesse presso di lui) una serie di difficoltà nell'incontrare le figlie a
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causa di ostacoli e pretesti addotti dalla , che gli avrebbe impedito in varie CP_1
occasioni di fruire della compagnia delle bambine in giorni festivi e di rispettare i calendari degli incontri, evidenziando altresì numerosi episodi nei quali si sarebbero registrate criticità, sempre giustificate dalla con la scusa che le bambine non CP_1
volevano andare con il padre e che non le si potevano forzare.
A siffatto proposito, per maggiore chiarezza espositiva, risulta opportuno riportare di seguito un ampio passo della motivazione sul punto contenuta nella sentenza emessa dalla Corte di Appello, avendo preso in considerazione circostanze emerse anche nel presente giudizio:
“Orbene, dalle argomentazioni dell'appellante e dalle difese dell'appellata spiegate in questa sede, nonché dall'esame delle relazioni dei servizi sociali disponibili, non emerge una reale criticità nelle capacità genitoriale, quanto reciproche scorrettezze ed inadempienze dei coniugi che ricadono sulla gestione delle figlie;
si osserva che tali condotte, esitate in denunce penali (di cui vi è prova in atti) sporte dall'uno nei confronti dell'altro, sono state riassunte nella indicazione di una “patologica conflittualità genitoriale” così definita dal Pubblico Ministero di Locri, che in esito a varie denunce ha trasmesso gli atti al Tribunale per i minorenni di IO IA, che ha poi esitato la ulteriore trasmissione degli atti alla Procura generale presso questa Corte, che ha ritenuto non luogo a provvedere stante la pendenza dell'appello
(cfr nota del 14.12.2021). Infatti alle doglianze del che lamenta l'ostacolo Pt_1 frapposto dalla moglie alla frequentazione con le figlie, l'appellata contrappone
l'inottemperanza – almeno parziale - all'obbligo di versare le somme dovute per il loro mantenimento;
inottemperanza che è documentata (la ha provato con estratti CP_1 conto che il dall'agosto 2021 al gennaio 2022 ha corrisposto soltanto 800 euro Pt_1
mensili in tutto laddove doveva pagarne almeno 1.500 mensili, di cui 1.200 per le figlie ed euro 300 per il mantenimento della moglie) e che il non è evidentemente in Pt_1 grado di smentire, tentando anche con l'appello di ridurre la propria contribuzione al mantenimento delle bambine, affermando la eccessività del contributo impostogli. Sono comportamenti purtroppo non infrequenti, di reciproca ritorsione fra genitori separati, che non aiutano una serena crescita dei figli minori che hanno diritto di mantenere e consolidare i rapporti affettivi con entrambi. Genitori che evidentemente non tentano di mitigare le pretese ed i risentimenti personali reciproci, tentando di sottrarsi ai rispettivi obblighi: vi sono in atti denunce del che lamenta l'impossibilità di Pt_1
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assidua e continua frequentazione delle figlie, soprattutto della figlia , Persona_1
con la quale già in sentenza i rapporti risultano eccessivamente diradati (in sentenza si da atto che la ha dichiarato che la figlia maggiore intendeva stare con il padre Pt_2
solo un giorno al mese e potevano trascorrere vari mesi tra un incontro e l'altro). Le relazioni del servizio sociale peraltro sembrano confortare l'assunto dell'appellante in ordine alle negative interferenze della sulla possibilità del padre di incontrare CP_1
le figlie, soprattutto la figlia maggiore, . Ad esempio, la decisione Persona_1
impugnata- del 2020- aveva demandato ai servizi sociali di fissare due incontri settimanali tra il padre e;
nelle relazioni dei servizi sociali successive, Persona_1
inviate al Tribunale di Locri con note del 23.4.2021 e del 17.5.2021 , si descrive il rapporto spontaneo ed affettuoso tra il padre e la figlia che il 29 aprile 2021 _1
aveva espresso il desiderio di incontrare più spesso il padre anche a casa. A tal proposito, nella prima relazione del 15 aprile 2021 dei servizi sociali, sugli incontri con la figlia si legge “Agli appuntamenti il signor è sempre in _1 Pt_1 anticipo…fin da subito la bambina si è dimostrata molto affettuosa e propositiva nei confronti del padre. Nel vederlo, si dirige verso di lui e lo abbraccia _1 affettuosamente…la bambina è molto serena quando si trova in sua compagnia, scherza, ride e parla molto volentieri”; nella relazione del 10 maggio 2021 l'assistente sociale scrive: Durante un incontro, riferiva alla scrivente che a breve si _1
sarebbe recata a Roma con entrambi i genitori poiché la sorella più piccola, si Per_2
sarebbe dovuta sottoporre ad una visita medica. La bambina, raccontava con entusiasmo e trepidazione del viaggio che avrebbe dovuto fare insieme al padre in aereo, mentre la sorella sarebbe dovuta partire in auto con la madre. Al rientro, _1
descriveva parte del viaggio e raccontava di aver dormito in albergo con il padre e di aver trascorso insieme allo stesso una bellissima giornata per le vie di Roma, facendo compere per i negozi del centro e divertendosi tanto da desiderare di voler intraprendere al più presto un altro viaggio con il padre. Durante lo svolgimento dello spazio neutro del 29 aprile, la bambina, riferiva di essersi un pò stancata di vedere il padre solo in queste occasioni, esprimendo il desiderio di trascorrere più tempo in compagnia del padre al di fuori degli spazi neutri, anche presso la casa paterna”,
Nella relazione datata del 10 aprile (rectius: maggio) 2021 però si da atto che all'incontro successivo , programmato per il 4 maggio 2021 , appena 5 giorni dopo
l'ultimo positivo inconro fra padre e figlia, la madre della bambina aveva telefonato
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per dire che la stessa non si sarebbe voluta presentare . La relazione dei servizi così conclude: “Da quanto osservato e recepito in sede di spazi neutri, non sembrano esserci particolari impedimenti e problematiche al rapporto genitoriale padre-figlia che è sempre apparso sereno e privo di conflitti. Il repentino cambio di idee, comunicato dalla madre della minore, non coincide con quanto notato e percepito durante tutti gli incontri svolti, come già descritto in precedenza;
infatti la minore si è mostrata sempre felice e serena in compagnia del padre, mentre sembrava assumere un comportamento più distaccato e introverso nei confronti del padre quando si era in presenza anche della madre”. La madre non ha esitato , del resto ad inviare, a giustificare l'assenza del 4 maggio 2021 una comunicazione “ultimativa” , che è stata allegata alla relazione dei servizi sociali , del seguente tenore:
Poiché non risulta affatto che la minore avesse espresso quella volontà fino a pochi giorni prima, non risultano alcuna attestazione in tal senso della drssa , deve Pt_3 ricavarsi che l'iniziativa sia frutto dell'ostruzionismo materno, rivestito da asserite scelte della bambina. Giustificazioni, che però appaiono poco credibili alla luce del risconto, di tenore opposto, dei servizi sociali;
ma che soprattutto hanno impedito ed interrotto il necessario rapporto di frequentazione tra padre e figlia. Nulla autorizza la madre , ove pure la minore avesse manifestato difficoltà ad incontrare il padre, a non accompagnare comunque agli appuntamenti programmati, sottraendola Persona_1
anche alla possibilità del contatto con gli assistenti sociali, che dovrebbero svolgere il ruolo di “raccordo” demandato dalla decisione oggetto d'appello, e che possono intervenire per verificare l'effettiva esistenza di eventuali rifiuti, ed aiutare a superarli.
L'ingiustificato diniego della madre di accompagnare la figlia agli appuntamenti non ha consentito neppure di appurare se fossero vere (e quali sarebbero state) le ragioni di tale (asserito) cambio di atteggiamento rispetto agli incontri di pochi giorni prima e si spiega piuttosto con un atteggiamento gravemente inadempiente , e poco collaborativo del genitore collocatario. Allo stato, proprio perché una modifica al regime di incontri che non sia monitorato dai servizi sociali rischierebbe di restare ancor più disatteso, appare opportuno confermare la regolamentazione degli incontri
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fra il e le figlie come previsti dalla sentenza appellata . Sono quindi confermate Pt_1
anche le disposizioni relative agli incontri fra il e la figlia Pt_1 Persona_1 disposta dalla decisione impugnata, sancendo l'obbligo della madre di assicurare la presenza della bambina agli appuntamenti organizzati dal servizio sociale territorialmente competente, cui è demandato di calendarizzare gli appuntamenti
(come fissato al punto n 6 del dispositivo della decisione n 835/2020, che si conferma),
e che monitorerà l'effettiva presenza della minore e l'andamento degli Persona_1
incontri con il padre, redigendo opportune relazioni, al fine di poter relazionare in caso di eventuali successive verifiche, e per consentire di assumere diverse decisioni in caso di perdurante inottemperanza.”
Dunque, da siffatto accertamento giurisdizione ormai divenuto definitivo, fondato soprattutto sugli esiti delle periodiche attività demandate al personale dell'Ufficio dei
Servizi Sociali del Comune di Siderno e, quindi, sulle circostanze direttamente acclarate da tale personale (da considerarsi pienamente attendibili e veritiere in quanto le relative relazioni provengono da professionisti del tutto estranei alle parti in lite, mossi solo dal perseguimento dell'interesse superiori delle minori, e, quindi, connotati da piena imparzialità), emerge chiaramente una eccessiva e deleteria conflittualità tra i genitori, di tale portata da comportare serie ripercussioni sull'equilibrio psicologico e comportamentale delle figlie minori, nonché le negative interferenze della sulla CP_1
possibilità del padre di incontrare le figlie, allora soprattutto la figlia maggiore, _1
, poste in essere a cagione dei rancori e delle recriminazioni insorte (soprattutto
[...] per le controversie di carattere economico) nel contesto dell'anzidetta conflittualità.
Inoltre, tali dati fattuali trovano una ulteriore ed univoca conferma negli esiti dell'ulteriore prosecuzione dell'attività demandata all'Ufficio dei Servizi Sociali, ove emergono specifiche ed analoghe problematiche anche per gli incontri tra il padre e l'altra figlia minore, Persona_2
In particolare, nella relazione in atti del 10.07.2023, una volta premesso che gli incontri in spazio neutro tra il e la figlia erano stati interrotti nel Pt_1 Persona_1 giugno 2021, si rileva quanto segue “(…)Da un primo incontro avuto con le minori, si
è subito notata una condizione di fragilità emotiva in che ripeteva più volte di _1
non voler vedere il padre perché profondamente delusa dai suoi comportamenti, puntualizzando che lui le fa tante promesse ma poi non le mantiene e che non si interessa della loro vita poiché non conosce nulla di loro, né a livello scolastico né
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extrascolastico, attività, hobby, ecc.. Indubbiamente era molto delusa e timorosa di riprendere il rapporto con il padre, convinta che lui avrebbe tradito di nuovo le sue aspettative di figlia. La figlia minore anche se innegabilmente amareggiata da Per_2
questa situazione e dalla mancanza di rapporti con il padre, era molto più predisposta
e felice di poterlo incontrare di nuovo. Durante i colloqui con le bambine si è notato che ripete in modo preciso le frasi della mamma e spesso quando parla guarda _1
la madre come per trovare un consenso, mentre in alcune occasioni ha Per_2 puntualizzato che, anche se la mamma non è d'accordo, lei ha voglia di vedere il padre
e quindi decide autonomamente invitando a fare lo stesso e non farsi _1 condizionare da ciò che dice la madre.”. Inoltre, attivato un percorso psicologico stante lo stato emotivo delle bambine, si rileva sul punto quanto segue: “Da subito, si sono evidenziate delle differenze caratteriali delle bambine: si dimostrava essere Per_2 estroversa, si è sentita subito a suo agio, tanto da mettersi al centro dell'attenzione e ad interagire senza nessuna difficoltà. Diversamente, è apparsa subito intimorita Per_3
della situazione, con una iniziale sospettosità di fondo probabilmente accompagnata ad ansia situazionale, che la induceva in più occasioni a glissare sugli argomenti, quindi è stato necessario concederle tempo perché potesse tranquillizzarsi e comprendere
l'utilità del lavoro svolto. Si ribadisce che la madre è sempre stata presente nella stanza con le bambine e a volte è stata ammonita dalla psicologa per determinati discorsi, riguardanti il mantenimento economico, giudizi e paure nei confronti del padre e della famiglia paterna, comunicati davanti alla presenza delle stesse. Ciò perché, in qualche misura, avrebbe potuto inficiare su determinate risposte ed osservazioni fatte dalle bambine nel raccontare il rapporto con il padre, soprattutto da parte della maggiore. Infatti proprio con è stato più difficile il lavoro di _1
avvicinamento nei confronti del padre, in quanto, riferiva e si fossilizzava su delle mancanze passate, delle criticità che non gli permettevano di rielaborare la rabbia verso il padre, tanto da convincerla a chiudere ogni tipo di rapporto. (…) si sono organizzati una serie di incontri tra le bambine e il signor , al fine di osservare Pt_1
la relazione e agevolare e intervenire su specifiche dinamiche e stili comunicativi posti in essere;
durante tali incontri le bambine, a differenza di quanto ripetevano in maniera esplicita in forma verbale hanno dimostrato un atteggiamento totalmente diverso. Sono sempre state affettuose ed entusiaste nel vedere il padre, tra baci e abbracci, vivendo un clima sereno, giocoso e di complicità con lo stesso. Anche
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quando si rimarcavano determinate difficoltà riportate precedentemente dalle bambine, soprattutto da sembrava che tutto fosse messo al secondo posto, poco _1
importante. Questa incongruenza tra quanto dichiarato dalle bambine e l'effettivo atteggiamento che poi le stesse manifestano nei confronti del padre, potrebbe far ipotizzare ad un conflitto interno e contraddittorio che e in questo _1 Per_2
momento stanno vivendo e di cui non riescono a pieno a prendere coscienza per età e paure inconsce. (…) Nel raccontare i weekend passati con il padre, i regali ricevuti, la festa, ecc., si sofferma nel sottolineare che il precedente weekend ha deciso di Per_2
rimanere a dormire dal padre poiché poi l'indomani mattina si sarebbero recati presso la Scogliera di Africo per andare al mare. a differenza della sorella, decide di _1
non trascorrere la notte insieme a lei ma di essere riaccompagnata a casa per poi ritrovarsi il giorno dopo. A detta di e poi successivamente confermato dalla Per_2 stessa c'era da parte di quest'ultima la volontà di fermarsi dal padre, non per _1 proteggere la sorellina (Come sempre affermato dalla madre “ si sacrifica a _1
rimanere a Bianco per paura che poi il padre non la riporti più a casa”) ma per piacere di stare tutti insieme. Decide però di rientrare per le pressioni subite dalla madre in quell'occasione, la quale l'avrebbe persino minacciata che le avrebbe fatto saltare la festa della comunione se non fosse rientrata e che si sentiva da sola a dormire senza di lei. Nel raccontare ciò, la bambina, per la prima volta, è riuscita ad esternare il suo sentire e con non poca fatica, con gli occhi lucidi, ha esposto finalmente le sue contraddizioni, quello che in letteratura scientifica può essere definito un vero e proprio “conflitto di lealtà” (…). In tale contesto ha anche _1
confidato di avere difficoltà a far comprendere alla madre che vuole trascorrere del tempo con il padre e soprattutto che le fa piacere incontrarlo, ma ha timore di dirlo per paura della sua reazione. (…) Dopo tali affermazioni e il riconoscimento di queste difficoltà, si è cercato di convincere la bambina ad esternare tutte le sue criticità, le sue emozioni, riguardo al rapporto con entrambi i genitori, in presenza delle scriventi.
Per tale motivo, al fine di sostenere la bambina ad affrontare l'argomento con la mamma, giorno 11/07/2023 il Servizio scrivente ha organizzato un incontro nel proprio ufficio, in tale occasione le bambine volevano anche comunicare alla madre del viaggio che avevano organizzato con PA e della volontà di trascorrere con lui le vacanze estive. Inoltre, riferisce di un tema fatto a scuola dove aveva scritto _1
alcune considerazioni negative sul padre in un momento in cui era arrabbiata, ma
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aveva espresso la volontà che nessuno lo leggesse. Nonostante ciò la madre comunica di aver fatto richiesta di accesso agli atti alla scuola per poterlo visionare, ed aggiunge di avere intenzione di usarlo per dimostrare che la figlia non vuole vedere il padre;
naturalmente la bambina è molto infastidita da questa violazione della sua privacy e si sente tradita poiché non è stata rispettata la sua volontà, ma anche riguardo a questo episodio non riesce a far comprendere il proprio stato emotivo alla madre. Nella medesima giornata, mentre la psicologa era in colloquio con il signor e le Pt_1 bambine, l'assistente sociale ha effettuato un colloquio con la RA , al fine CP_1
di mediare e prepararla al confronto con la figlia, cercando di farle comprendere lo stato d0animo di e la richiesta di aiuto della stessa alla psicologa per poter _1
comunicare con la mamma;
è stato chiesto esplicitamente alla RA di CP_1
essere più comprensiva con le bambine, spiegandole che la figlia aveva difficoltà a comunicare con lei per paura di deluderla, come se volere bene al padre volesse dire tradire la madre. Lavoro inutile poiché subito dopo, mentre cercava di _1
esprimere i propri desideri alla madre, con non poche difficoltà, tentava di comunicare la sua volontà e il piacere nel trascorrere del tempo con il padre, dormire a Bianco e partire in vacanza con lo stesso;
la RA , continuava ad interromperla e CP_1
parlava in contemporanea, non lasciando modo alla bambina di esprimersi.
Nonostante le scriventi hanno più volte invitato la RA a moderare i toni e a dare il giusto spazio alla figlia affinchè riuscisse a comunicare i suoi bisogni, la stessa, con un atteggiamento sulla difensiva, molto arrabbiata, ribadiva di fronte alle bambine “Poi voglio vedere se il padre si rifiuta di riportarle a casa io che devono fare…”. Si è puntualizzato, dunque, che tali affermazioni, potrebbero condizionare il volere delle bambine e innescare su quest'ultime quelle che sono le “sue” paure e non quelle delle minori. Di conseguenza, la RA, con una reazione spropositata, si infuria ed inizia ad urlare alzandosi di scatto dalla sedia, lanciando contro il muro gli occhiali da sole, incita le bambine ad andare subito via, si cita testualmente: “Mi sono stancata, la mia collaborazione oggi finisce qui, io sono in difficoltà, non ho come dare da mangiare alle mie figlie, lui si rifiuta di darmi il mantenimento e poi le porta a magiare il sushi e in vacanza, si ricorda di chiamare le bambine solo in procinto degli incontri con voi, sta solo giocando, e quando tutto questo sarà finito e voi non ci sarete più, lui scomparirà dalla vita delle bambine come ha già fatto”. Si precisa che la RA
ha sempre incentrato i colloqui sul piano economico, lamentandosi che il CP_1
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signor non le versa quanto dovuto e deciso in sede di sentenza ma che spende i Pt_1
soldi per uscire con le bambine, portarle a cena fuori, organizzare viaggi ecc.; è stato chiarito alla RA che le questioni economiche si affrontano in altra sede e che le bambine devono essere tenute fuori da queste problematiche. Tuttavia, qualche giorno dopo la figlia minore comunica al padre, con un messaggio telefonico, che non sarebbero andate in vacanza con lui finchè lui non avesse dato alla madre i soldi dovuti, si puntualizza che già in altre occasioni, la madre ha ostacolato co il padre delle bambine, come rilevato da messaggi che inviava al padre dove _1 esplicitamente riferiva che “è mamma che non vuole”. Successivamente il signor
comunica al servizio scrivente che non vede e non sente le bambine da giorni. Pt_1
Questo tipo di atteggiamento e messaggi comunicativi a cui le bambine sono esposte, anche in maniera inconsapevole, potrebbero, se prolungate in maniera sistematica, dare origine ad una dinamica psicologica familiare disfunzionale, come potrebbe essere la “Sindrome di Alienazione Parentale” (…)”.
Dunque, sulla base di siffatte risultanze, con l'ordinanza del 13.12.2023 il Giudice
Istruttore disponeva, al fine della individuazione della regolamentazione relativa ai figli minori più corrispondente al loro superiore interesse, l'effettuazione di un ulteriore approfondimento ed aggiornamento della verifica già compiuta e prodotta in atti da parte dei Servizi Sociali del Comune di Siderno, mediante lo svolgimento di un ulteriore e specifico periodo di osservazione, a mezzo di personale specializzato, sulle minori e nonché sul loro ambiente familiare, al fine di Persona_1 Persona_2
verificare le loro attuali condizioni di vita e psicologiche, i loro rapporti con entrambi i genitori, nonché l'esistenza e le cause di eventuali situazioni di disagio.
Perveniva così in atti la relazione dei Servizi Sociali del 27.02.2024, ove emerge altresì il punto di vista di in relazione alla sua domanda di affido Parte_1
esclusivo allo stesso delle figlie minori e di collocazione delle stesse presso di sé. In particolare, una volta premesso che dopo la relazione psico-sociale del 20.07.2023 le minori si sono sempre rifiutate di incontrare il padre nel periodo estivo e che “Solo nel mese di settembre u.s. le minori hanno acconsentito di vedere il padre, per provvedere insieme a lui all'acquisto del corredo scolastico”, neanche i successivi incontri programmati hanno avuto esito positivo, atteso che in un di tali incontri la minore
“si è presentata affermando che non voleva più venire e che non Persona_2 sarebbe neanche entrata in ufficio, aggiungendo che “quando” e “se” avesse avuto
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voglia di vedere il padre lo avrebbe chiamato lei. Osservando questa posizione rigida e ferma delle minori, è stato chiesto loro quando avrebbero voluto incontrarlo nuovamente e a tale domanda ha risposto: “quando ci deve comprare altre Per_2 cose””. In un successivo incontro tra le figlie ed il padre, “la figlia minore ha Per_2
dichiarato al padre di essere arrabbiata con lui per i soldi, affermando che loro hanno difficoltà economiche e sono costrette a privarsi di tante cose perché lui si rifiuta di versare l'importo corretto dell'assegno di mantenimento alla madre. In tale occasione, le bambine hanno anche chiesto al padre l'autorizzazione a poter trascorrere una vacanza sulla neve con i nonni materni, senza la presenza della madre impegnata per lavoro, alla risposta negativa del signor si sono arrabbiate e la situazione fra Pt_1
loro è peggiorata ulteriormente. Agli incontri successivi si è presentata solo la _1
bambina appariva scocciata e scontrosa, nonostante il signor tentasse in tutti i Pt_1 modi di accontentarla nelle sue richieste”. Venivano altresì effettuati colloqui con l'odierna resistente, “al fine di farle comprendere quanto la sua collaborazione fosse fondamentale per far capire alle bambine l'importanza di avere un rapporto sereno con il padre. Durante uno di questi colloqui, la RA arrivava in ufficio emotivamente scossa ed annunciava che il signor aveva chiesto l'affido Pt_1
esclusivo delle figlie, a questo punto si è cercato di calmarla chiedendole di non dire nulla alle bambine, almeno per un primo momento, visto che già il rapporto con il loro padre era abbastanza oscillante e sicuramente questa notizia le avrebbe confuse ancora di più. Nonostante ciò, la RA non solo ha messo al corrente le CP_1
bambine ma ha spiegato loro cosa comporterebbe per loro l'affido esclusivo, con la conseguenza che da quel momento in poi le bambine hanno interrotto ogni contatto con il padre;
anche è diventata più ostile nei confronti dello stesso giustificando il _1 suo comportamento alla richiesta dell'affido, dichiarando che la sua casa è a Siderno con la madre, così come i suoi impegni scolastici e non solo, aggiungendo che non vuole trasferirsi dal padre perché lui non avrebbe neanche il tempo di seguirle per via del lavoro. Le bambine durante le vacanze natalizie hanno incontrato il padre solo il
27 dicembre trascorrendo la giornata con lui, la sera hanno cenato insieme e poi le ha riaccompagnate a casa. Qualche giorno dopo sono uscite di nuovo per andare al
McDonald, dopodichè nuovamente hanno ripreso a non rispondere più al telefono e a non volerlo incontrare”. Stante tale comportamento delle minori, sono stati effettuati degli incontri con il supporto della psicologa, nel corso dei quali “si riscontra la stessa
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rigidità sul temere le proprie posizioni. In particolare, si evidenzia da una parte che il
IG , sembra essere arrivato alla decisione di avanzare la richiesta di affido Pt_1 esclusivo “per disperazione (cit.)”, senza tenere conto né della reale condizione e della fattibilità dello stesso né quali conseguenze psico emotive avrebbe sulle minori;
dall'altra la RA , lamenta sempre l'assenza del padre nel provvedere sotto CP_1
l'aspetto economico al mantenimento delle minori e ribadisce la sua idea nel non vedere un reale interesse da parte dello stesso nel recuperare il rapporto con le figlie”.
Ancora, all'esito degli incontri della psicologa con le minori, “Contrariamente a quanto si verificava all'inizio dell'estate scorsa, ora lo scenario sembra essersi capovolto, in quanto se dapprima era ad essere più restia, intimorita e titubante _1
a riprendere il rapporto con il padre, adesso sembra essere la piccola a Per_2
dimostrarsi più contraria ed arrabbiata. Dopo un primo momento di rassicurazione aver spiegato l'importanza di avere un confronto, le bambine, rimanendo comunque con un atteggiamento di diffidenza iniziale, hanno accettato di confidare le reali motivazioni di tale chiusura. Nella discussione si riscontra l'enorme preoccupazione e la paura di queste bambine di perdere la madre, riferendo: “Se riprendiamo il rapporto con PA, il giudice capisce che noi stiamo bene e quindi ci fa andare a vivere da lui (…) perché voi nell'altra relazione avete scritto quelle cose e ora PA vuole l'affido esclusivo”. Pertanto, è stata spiegato loro la situazione in maniera semplice e comprensibile per la loro età, elaborando ed affrontando tutte le loro paure, al fine di rassicurarle. Successivamente, nel provare ad esplicitare le ulteriori motivazioni a tale chiusura, e sembrano non trovare una giusta causa se _1 Per_2 non quella di riportare gli avvenimenti passati e il “problema del mantenimento” di cui nei mesi scorsi si era già discusso e lavorato su determinati aspetti. Le minori, si dimostrano ancora una volta ancorate a vecchie dinamiche familiari-psicologiche e a sentimenti di rancore, confusione e sensi di colpa che in qualche maniera sembrano condizionare la propria rappresentazione della figura paterna. Si ravvisa come,
l'essere messi al corrente sempre della situazione legale-economica-genitoriale della coppia senza avere gli strumenti idonei per leggere determinate dinamiche comporta uno stress e un vissuto emotivo disfunzionale carico di paure e fantasie catastrofiche sulle stesse”. Nel successivo incontro con il padre “si è deciso insieme alle minori di dare un “obiettivo” e un “nome” all'incontro: i sassolini, che rappresentano le domande da rivolgere al padre per chiarire dubbi, incertezze e paure legate ad eventi
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che loro ritengono importanti”, emergendo così i pensieri scritti delle bambine, in particolare quelli di (“Sto uscendo solo perché ho voglia di sushi, non per Persona_1 altro (…) Non rispondo perché non ho voglia di sentirlo, non mi manca e non lo chiamo (…) Al tavolo stiamo tutti zitti e mi rompo, ma almeno mangio il sushi ed è meglio così (…) Non gli rispondo perché non ho nemmeno voglia di vederlo che tanto so che è uguale a tutti gli altri (…) Io non voglio andare e vivere con PA perché non capirebbe tutti i sacrifici che fa mamma e quanto sia impegnativo occuparsi di due bambine (…) a comprarci tutto e a badare a noi non ce la farebbe perché io so che lavora (…) come per magia i soldi per comprarsi un frigorifero con lo specchio, la play e l'albero di natale con il trenino e la musichetta ce l'ha, per noi però non li ha, io so con certezza che dopo una settimana PA si stancherà di noi come non ha fatto con la mamma, e con tutto quello che abbiamo da fare con compiti, sport, scuola e cose varie (…) morale della favola PA ha i soldi, non li vuole dare alle sue figlie per farle morire di fame…”) e di (“quelle poche volte che vado, non vado per Persona_2
passere del tempo con lui ma per andare a mangiare fuori o per comprare qualcosa
(…) per il mio bene devo fare sport ma paga solo la mamma, invece PA dovrebbe pagare la metà (…) quando andiamo a Bianco ci lascia con la nonna perché lui deve lavorare e poi a noi ci dice che non ha soldi, però quando andiamo con lui i soldi ce li ha e come”). Infine, dopo tali incontri, “ ha manifestato la volontà di non essere Per_2
più presente poiché, a suo dire, non avverte il bisogno di vedere il padre;
nonostante le scriventi abbiano tentato invano di farle comprendere l'importanza della presenza di entrambe le figure genitoriali. Di contro, sta proseguendo gli incontri, anche se _1
spesso si susseguono momenti di silenzio, interloquendo più volentieri con le scriventi, dimostrando anch'essa un distacco affettivo dal padre”. Si conclude, dunque, che “le minori evidenziano l'assenza del dal punto di vista economico più che affettivo, Pt_1 poiché la maggior parte degli argomenti sono incentrati sul bisogno materiale”, ravvisandosi altresì che “l'essere messi al corrente sempre della situazione legale- economica-genitoriale della coppia senza avere gli strumenti idonei per leggere determinate dinamiche comporta uno stress e un vissuto emotivo disfunzionale carico di paure e fantasie catastrofiche sulle stesse”.
Tenuto conto di siffatti esiti dell'attività demandata ai Servizi Sociali, con ordinanza del 17.04.2024 il Giudice Istruttore disponeva, tra l'altro, la continuazione dell'attività dell'Ufficio dei Servizi Sociali di Siderno circa la predisposizione del calendario di
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incontri settimanali tra il padre e le figlie in presenza degli assistenti sociali, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche o di altro tipo delle minori, evidenziando in particolare l'obbligo a carico della madre di assicurare – mediante una adeguata opera di convincimento circa l'importanza della sussistenza di positivi rapporti tra le figlie ed il padre ed astenendosi altresì dal gravare sulle stesse le tensioni per l'accesa conflittualità tra i genitori – la presenza delle minori agli appuntamenti organizzati dal servizio sociale.
In seguito, con relazione dei Servizi Sociali del 29.05.2024, è emerso, da un lato, quanto riferito dal sulla sua forte difficoltà ad incontrare ultimamente le figlie Pt_1
o, comunque, comunicare con loro, non rispondendo alle telefonate ed ai messaggi, dall'altro lato la – dopo aver dichiarato la propria volontà di ricevere CP_1 comunicazioni dall'Ufficio dei Servizi Sociali solo tramite PEC al suo difensore – non rispondeva alla richiesta di tale Ufficio di comunicare le date utili per l'organizzazione di incontri tra il padre e le figlie.
Ancora, una volta che il Giudice Istruttore, con ordinanza del 18.12.2024 reiterava il disposto volto alla predisposizione da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali di Siderno di incontri settimanali tra il padre e le figlie in presenza degli assistenti sociali, sempre con l'espresso obbligo a carico della madre di assicurare – mediante una adeguata opera di convincimento circa l'importanza della sussistenza di positivi rapporti tra le figlie ed il padre ed astenendosi altresì dal gravare sulle stesse le tensioni per l'accesa conflittualità tra i genitori – la presenza delle minori agli appuntamenti organizzati dal servizio sociale, con relazione del 09.01.2025 emerge che in data 29.05.2024 era pervenuta una PEC del difensore della ove si comunicava che “le figlie minori CP_1
dimostrano di voler incontrare il padre e di non volersi recare presso gli uffici dei
Servizi Sociali”, nonché nel successivo giorno 11 giugno, recatosi il personale dei
Servizi Sociali presso la loro abitazione, in tale occasione “le minori hanno riferito di non avere nessuna intenzione di continuare ad incontrare il padre presso gli uffici dei servizi sociali, dichiarando che quando e se ne avessero voglia lo avrebbero fatto loro autonomamente, chiamandolo o inviandogli messaggi”. Inoltre, rammentato alla il suddetto disposto del Giudice Istruttore circa l'obbligo in capo alla stessa di CP_1 attivarsi per facilitare gli incontri tra le minori ed il padre, l'odierna resistente “ha ribadito che le bambine hanno il diritto di decidere autonomamente e che lei non può costringerle”. Si convincevano comunque le minori a partecipare ad un incontro presso
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gli uffici dei Servizi Sociali per il successivo giorno 13 giugno ed, in tale occasione, “le bambine, accompagnate dalla madre e dall'attuale compagno di questa ultima, si sono presentate nell'ufficio della sottoscritta senza però mai varcare la soglia della porta dichiarando di non voler entrare. Sono stati totalmente inutili i tentativi di convincimento dia della sottoscritta che del padre, il quale trovandosi all'interno dell'edificio le invitava ad entrare ma le bambine lo hanno ignorato”. Infine, mentre da quel giorno le minori non si sono mai presentate agli incontri con il servizio sociale, nel successivo periodo estivo, per come dichiarato da entrambe le odierne parti, solo in alcune occasioni le minori hanno incontrato il padre ed, in particolare, in occasione di un incontro di aggiornamento del 19.09.2024, la ha riferito di aver lasciato CP_1 libere le figlie “di decidere la frequenza di tali incontri, non interferendo in questa organizzazione”.
Nel corso del presente giudizio, con ordinanza del 17.04.2024, veniva altresì disposta
CTU al fine di accertare la condizione psico-affettiva delle minori e Persona_1 [...]
nonché le competenze genitoriali delle parti, in particolare i rapporti esistenti Per_2 tra le minori e ciascuno dei genitori;
l'esistenza di situazioni, riferibili a comportamenti posti in essere dai genitori o ad altre situazioni socio-ambientali, tali da poter pregiudicare l'equilibrio psichico delle minori ed incidere in modo negativo sullo sviluppo armonico della loro personalità; nonché le soluzioni ritenute più confacenti all'interesse delle minori in ordine all'affidamento, alla collocazione ed ai tempi ed alle modalità degli incontri tra le medesime ed il padre.
Risulta opportuno in questa sede, per maggiore chiarezza esposita, riportare di seguito ampi passaggi dell'elaborato tecnico depositato in atti dal CTU il 25.10.2024, che risulta pienamente condivisibile dal Tribunale in quanto frutto di una attenta valutazione degli atti processuali nonché degli esiti dei colloqui semi-strutturati e della somministrazione di test e questionari psicodiagnostici, oltre ad essere adeguatamente ed esaurientemente motivata sia sotto il profilo logico che scientifico.
In sede di considerazioni conclusive redatte dal consulente tecnico d'ufficio, valutate in modo non parcellizzato, trova specifica conferma l'eccessiva e deleteria conflittualità tra i genitori, di tale portata da comportare serie ripercussioni sull'equilibrio psicologico e comportamentale delle figlie minori, nonché l'uso strumentale delle loro condizioni, da parte di entrambi i genitori, volto più che altro allo scopo egoistico di nuocere la controparte nel contesto dei reciproci rancori e recriminazioni insorti nel
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contesto dell'anzidetta conflittualità (“ e sono minori che dichiarano Per_2 _1
silenziosamente un bisogno di maggiori attenzioni da parte della figura paterna, unitamente ad una fruizione del tempo più esclusiva sia con il padre sia con la madre.
La diade genitoriale pare centrata, talvolta, eccessivamente su egoistici e recriminanti condotte avente come centralità loro stessi, a dispetto della necessità di riconoscimento dei taciti bisogni della prole. Situazione che potrebbe incidere sul disagio che le ragazzine sembrano sperimentare unitamente al desiderio di possedere un'identificazione potenzialmente acritica e incondizionata rispetto al pensiero della madre. Figura con la quale, per quanto riguarda entrambe le minori, pare esserci una vicinanza affettiva, un riconoscimento dei bisogni e delle esigenze palesate verbalmente. Pare essere maggiormente la figlia che coglie e internalizza gli _1
elementi di criticità rilevati dalla genitrice rispetto alla figura paterna e ai Servizi
Sociali e per tale motivo non esplicita il suo pensiero temendo che come conseguenza la madre possa rimanere da sola. Il signor pare sperimentare elementi di Pt_1
ricerca contatto con le figlie unitamente ad una difficoltà nel mostrare vicinanza affettiva.”).
In particolare, una volta soffermatasi sulla specifica condizione di Persona_1
( sembra nutrire scarsa fiducia in se stessa, sperimenta senso d'inadeguatezza e _1
difficoltà ad entrare in contatto con l'ambiente, anche con quello stesso spazio che vive quotidianamente. Un ambiente vissuto come bloccante per la propria naturale espressività e nel quale costante è la ricerca di appoggio. Rilevabili presenza di instabilità, di un alto grado di emotività, di un ingorgo energetico, nonché una quota di coartazione e inibizione con conseguenti note di ansia. Possibile una percezione di precarietà, di incertezza, nonché di una pressione esterna. Possibile ipotizzare la difficile accettazione della trasformazione del proprio nucleo a partire dalla separazione dei genitori e/o vissuti di angoscia relazionale, negativismo, carente percezione sul piano affettivo. La strategia difensiva della minore è quella di mostrare una certa distanza fisica ed emotiva dal padre, pur non desistendo dal suo desiderio di averlo più vicino, percependone gli ostacoli. L'uso del meccanismo della negazione e della idealizzazione della realtà frustrante è tipico dei soggetti che si sono trovati a vivere nella prima infanzia in ambienti cronicamente stressanti. Il soggetto pare vivere sotto la cappa di un'angoscia connessa a sensi di colpa. Situazione che rivela il bisogno di riempire lo spazio bianco per timore del vuoto e di rimanere soli, isolati,
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senza appoggio. Percepibile nel vissuto della minore la sensazione di essere schiacciata dall'ambiente. Il rafforzamento di alcuni elementi nei disegni può essere indice di preoccupazione per le apparenze esteriori e sforzo per rendersi socialmente accettabile, compensazione di sentimenti di inadeguatezza, ipersensibilità alle opinioni altrui, difficoltà nei rapporti interpersonali. Margini che non lasciano intravedere sentimenti negativi, se non in termini di rancore, nei confronti della figura paterna e/o di coloro che vivono intorno allo stesso. La minore avvertirebbe di non essere adeguatamente ascoltata all'interno di un ambiente che non le lascia spazio di esprimersi. A trasparire è un disagio interiore che lo condurrebbe ad esprimere una ripartizione della fruizione del tempo con i genitori da vivere necessariamente separatamente e in parte in maniera esclusiva con la madre, con il conseguente allontanamento anche della famiglia del padre. Una situazione nella quale si adatta a una decisione dicotomica nei termini in cui legge sia l'esterno a volere. Appare utile evidenziare una similitudine con aspetti manifestati dalla RA nel corso dei CP_1
colloqui peritali. La verbalizzata dicotomia di sentimenti tra mamma e PA, pertanto, appare non riflettersi nei disegni, nel corso dei quali la ragazzina lascerà trapelare una condizione non sovrapponibile con i verbalizzati desideri. Presente una uguale distribuzione emozionale tra mamma e PA, con richieste che si dirigono verso tutte e due le figure. Possibile ipotizzare una condotta potenzialmente alienante a fronte del coinvolgimento della prole in discussioni/argomenti non di pertinenza di un minore, condizione che espone al rischio che si venga meno al principio di bigenitorialità alla base di ogni sano superamento del conflitto con l'altro, situazione che potrebbe continuare a condizionare la libera espressione in particolare di per quanto _1 concerne i rapporti con l'altro genitore e che potrebbe aver direzionato le minori a sperimentare sentimenti di rabbia nei confronti della figura paterna.”) e su quella di
( si presenta come una ragazzina più disponibile Persona_2 Per_2 all'interazione con il padre e con la sua parentela. La minore, secondo quanto desumibile dall'elaborazione psicodiagnostica, presenta elementi di tensione, controllo rigido della fantasia e/o evasione dalle relazioni interpersonali dirette, sospettosità, unitamente a tendenza all'estroversione ed ipersensibilità alle opinioni altrui. Taluni indici conducono a rilevare una ricerca di risorse in un ambiente vissuto come bloccante per la propria naturale espressività, con la conseguente sperimentazione di ansia e insicurezza, nonché dipendenza, bisogno di appoggio, ricerca di stabilità.
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L'eccessiva sensibilità alle frustrazioni conduce, di riflesso, ad attivare esagerate strategie difensive, specie di tipo preventivo, sintomo di un Io debole. Possibili note sul piano conflittuale, evidente il bisogno di rassicurazione. Evidenti note di indecisione, insicurezza, ansia. Pare potersi rivelare un tacito stato d'animo enormemente combattuto a dispetto del verbalizzato. Evidenziabile nel corso dei diversi disegni richiesti una ricerca di celerità nell'elaborato che potrebbe dare il senso di tentare di fuggire a una decisione non pienamente condivisa rispetto alla quale si muove con passiva accettazione. Di fatto presente una uguale distribuzione emozionale tra mamma e PA, con richieste verso gli stessi.”), l'ausiliario del giudice evidenzia che entrambe le minori “appaiono così figure fragili che tentano di controllare ciò che in realtà non gli sarebbe stato concesso di elaborare, accadimenti fonti di emozioni disturbanti che tentano di negare”, aggiungendo la necessità “che intraprendesse _1
un percorso di sostegno individuale, ciò al fine di elaborare i sentimenti negativi che la conducono verso processi di negazione e che, comunque, incidono sul loro essere e sulla sua libertà di espressione”.
Ancora, dopo aver preso in considerazione il contenuto delle relazioni in atti dell'Ufficio dei Servizi Sociali, il consulente d'ufficio rileva che, di fatto, attualmente tra il padre e le figlie “si svolgono regolarmente incontri in assenza del SS. Appare, pertanto, utile riflettere sulla necessità che tali incontri continuino a svolgersi, volgendo l'attenzione sulla possibilità di effettuare un cambio di intervento laddove si possa lavorare sul disagio manifestato dalla prole nonché su un sostegno alla genitorialità”.
A quest'ultimo proposito, relativamente alla capacità genitoriale delle odierne parti, si evidenziano i limiti della stessa in entrambi i soggetti quale causa di serie ripercussioni sull'equilibrio psicologico delle minori nei seguenti termini: “I genitori delle minori, che non presentano patologie psichiche degne di rilievo tali da incidere sulle capacità genitoriali, non appaiono coesi, anzi, in particolare la madre pare avere la costante necessità di esprimere la mancata partecipazione materiale dell'ex marito nella vita della prole, quindi, il mancato coinvolgimento del signor nella vita Pt_1
familiare, con recriminazioni di agiti/comportamenti ritenuti moralmente censurabili il cui contenuto è la stessa RA a riferire di aver condiviso con le ragazzine. Ognuno pare avere pare avere la costante necessità di esprimere la propria individualità, magari, sminuendo, sebbene talvolta in maniera inconsapevole, l'altra figura agli
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occhi delle figlie. Scarna la competenza empatica del signor nei confronti della Pt_1
prole. Inoltre, entrambi paiono operare, talvolta, una spinta poco democratica nel controllo delle situazioni, nel non pieno rispetto delle possibili diverse opinioni dell'altro. La mancanza di vicendevole supporto genitoriale non permette di adottare uno stile educativo coerente e autorevole, in grado di porre limiti chiari e adeguati per la prole che così finisce per sentirsi smarrita in situazioni stressogene. Evidente, come già scritto, la rivendicazione da parte della prole di contenimento, sicurezza e prevedibilità. Al contempo per quanto concerne le figure genitoriali, sebbene la madre in particolare si mostri in grado di percepire le necessità e le esigenze manifeste della prole, sia aperta ai bisogni della stessa, si rileva la presenza di messaggi altalenanti, fonti di insicurezza per un minore. Pertanto, sarebbe auspicabile che i genitori accettassero punti di vista differenti dai propri tenendo conto della personalità del minore e della fase evolutiva in cui si trova.”.
Pertanto, siffatte “considerazioni conducono a non escludere nessuno dei genitori dalla crescita della prole”, nonché ritiene il consulente d'ufficio “che i genitori
intraprendessero un percorso mirato al potenziamento delle Parte_4
competenze genitoriali sia per arginare le difficoltà psicologiche presentate dalla prole, sia per permettere di comprendere l'importanza di gesti di contenimento, di azioni volte a dare rassicurazione della presenza, nonché al fine di incrementare le abilità nel riconoscimento, quindi, la corretta gestione delle risposte alle emozioni manifeste e celate della prole. Percorso che potrà essere mirato alla gestione di eventuali stati di deflessione del tono dell'umore e del riconoscimento dell'importanza di un tempo pienamente coinvolto vissuto con i figli nel quale non vi siano solo deleghe
e compiti da svolgere.”.
Evidenzia altresì il consulente d'ufficio l'assenza nel caso di specie dei presupposti per disporre l'affidamento esclusivo delle minori e la loro collocazione presso il padre
(“Prevedere al momento lo spostamento delle minori dalla propria dimora attuale non appare necessario. La casa materna, pertanto, continua ad essere luogo da prediligere in questo momento per la crescita delle ragazzine, luogo ove le stesse si mostrano pienamente integrate e che offre loro spazi di espressione. Ciò rafforza la necessità di proseguire con un affidamento condiviso con domiciliazione presso la casa materna.”), nonché la contestuale importanza, per il benessere delle minori, dell'incremento delle frequentazioni tra le stesse ed il padre (“Importante è che le minori frequentino la
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figura paterna e la famiglia di origine della stessa, parentela la cui relazione deve essere coltivata e alimentata per il sano benessere delle minori, anche attraverso un contributo indiretto, lasciando alle stesse margini di flessibilità necessari per elaborare vissuti di non accettazione, nonché funzionali a sollecitare una libera e non condizionata espressione dei loro desideri.”).
Dunque, sulla base delle considerazioni finora illustrate, il consulente tecnico d'ufficio ha ancora una volta evidenziato, in sede di conclusioni, l'eccessiva e deleteria conflittualità tra i genitori, di tale portata da comportare serie ripercussioni sull'equilibrio psicologico e comportamentale delle figlie minori, con la conseguente necessità di intraprendere un percorso di sostegno psicologico in favore di entrambe, soprattutto per la minore (“Le minori e paiono risentire di Persona_1 _1 Per_2
elementi di sofferenza sul piano affettivo che troverebbero la loro origine nell'inserimento all'interno di una situazione conflittuale tra i genitori. Le ragazzine risentirebbero dal sentire il peso di non potersi esprimere liberamente, orientate in un doppio/opposto nel quale sussistono difficoltà relazionale e aspetti di acritica dipendenza. e chiedono, tacitamente, di essere maggiormente riconosciute _1 Per_2
in termini di bisogni non manifesti. Per rendere ciò possibile, sarebbe necessario che i genitori “imparassero a comunicare” in un'ottica bambino-centrica, nel riconoscimento del valore dell'altro genitore per il sano sviluppo della prole. Tale situazione suggerirebbe, in particolare per l'inizio di un percorso di sostegno _1
psicologico, ciò al fine di elaborare i sentimenti negativi che la conducono verso processi di negazione e che, comunque, incidono sul loro essere e sulla sua libertà di espressione.”). Si evidenzia ancora, come già rilevato dall'Ufficio dei Servizi Sociali, il connotato negativo per il benessere delle minori (stress e vissuto emotivo disfunzionale) della condotta – tenuta soprattutto dalla , nei termini come CP_1
ampiamente descritti dai Servizi Sociali – estrinsecatasi nel mettere costantemente le minori al corrente dei motivi di conflittualità legali ed economici tra i genitori in assenza, stante l'età adolescenziale delle figlie, di idonei strumenti per capire ed elaborare determinate dinamiche tipiche degli adulti, che ha così comportato delle scelte di allontanamento dal padre solo apparentemente riconducibili alla loro libera autodeterminazione, bensì in realtà indotte dalla stessa madre a cagione dell'astio e risentimento nei confronti della controparte (“Con la figura materna, per quanto riguarda entrambe le minori, pare esserci una vicinanza affettiva, un riconoscimento
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dei bisogni e delle esigenze palesate dalle stesse verbalmente. Pare essere maggiormente la figlia che coglie e internalizza gli elementi di criticità rilevati _1
dalla genitrice rispetto alla figura paterna e ai Servizi Sociali. Per tale motivo non espliciterebbe il suo pensiero temendo che come conseguenza che la madre possa rimanere da sola. Il signor pare sperimentare elementi di ricerca contatto con Pt_1
le figlie unitamente ad una difficoltà nel mostrare vicinanza affettiva. - Possibile ipotizzare una condotta potenzialmente alienante a fronte del coinvolgimento della prole in discussioni/argomenti non di pertinenza di un minore, condizione che espone al rischio che si venga meno al principio di bigenitorialità alla base di ogni sano superamento del conflitto con l'altro, situazione che potrebbe continuare a condizionare la libera espressione in particolare di per quanto concerne i _1 rapporti con l'altro genitore e che potrebbe aver direzionato le minori a sperimentare sentimenti di rabbia nei confronti della figura paterna. Si rimanda ai paragrafi precedenti laddove nel dettaglio si rileva il coinvolgimento della prole in argomenti propri della diade genitoriale. - Per quanto concerne la RA la sua CP_1
genitorialità pare risentire negativamente rispetto alla capacità di avvertire i bisogni non espressi della prole laddove l'accesso all'altro genitore e quindi al genitore psicologico sembra essere subordinato non a ciò che le ragazzine desiderano, ma a situazioni proprie della ex coppia, così rischiando di tralasciare l'importanza della funzione co-genitoriale. Il superamento del conflitto con il signor passa Pt_1 attraverso l'evitamento e l'accesso all'altro genitore da parte della RA è concesso, ma in modo non funzionale e/o simmetrico, ossia viene basato sulla sopravvalutazione delle capacità delle minori di autodeterminarsi e riconoscere il loro bene.”). A sua volta, infine, relativamente al , si evidenzia una notevole carenza in capo allo Pt_1
stesso della capacità di riconoscere i reali bisogni affettivi delle figlie (“Per quanto concerne il signor sussiste una difficoltà nel riconoscere i reali bisogni affettivi Pt_1
della prole, dovuta verosimilmente ad una carente funzione riflessiva ma anche alla rigidità del suo funzionamento, alla difficoltà di mettersi in discussione. Il signor
presenta difficoltà sul piano genitoriale ossia una certa immaturità affettiva Pt_1
riscontrabile nella presenza di incoerenza del comportamento legata verosimilmente al suo timore del rifiuto. Ciò fa si che, pur riconoscendo cognitivamente quale sia l'agire consono rispetto alle figlie, egli spesso rinunci ad attuarlo nella relazione con loro, in attesa di un sostegno dell'latro genitore che per lo più si traduce in un inasprimento
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del conflitto con l'ex moglie. E' presente nella persona una difficoltà di riconoscere pienamente i bisogni affettivi della prole.”), che evidentemente ha indotto, per come già evidenziato dai Servizi Sociali, alla formulazione della sua pretesa volta ad ottenere l'affidamento esclusivo delle minori e la collocazione presso di sé, senza tenere in alcun conto delle gravi conseguenze psico-emotive sulle minori che comporterebbe l'eventuale concretizzazione di tale intendimento, dovuto in realtà solo all'astio e risentimento nei confronti della controparte, così come per la pacifica negligente ottemperanza all'obbligo di fornire i mezzi economici per il mantenimento delle minori nei termini come a lui imposti in sede di separazione personale dei coniugi.
Si deve sottolineare la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui riportati passaggi argomentativi risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendono spunto, costituiti dalle risultanze dell'attività demandata ai Servizi Sociali fin dal giudizio per la separazione personale dei coniugi nonché dagli illustrati esiti dei colloqui semi-strutturati e della somministrazione di test e questionari psicodiagnostici.
Deve dunque concludersi che il consulente non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni.
Al riguardo, rileva ancora il Tribunale che nessun dubbio sussiste in ordine alla piena valenza probatoria delle relazioni in atti del consulente d'ufficio che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis,
Cass. Civ. 8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n.
2802), come appunto verificatosi nel caso di specie.
L'accertamento tecnico d'ufficio in esame non può ritenersi insufficiente od inidoneo allo scopo della verifica circa la condizione psico-affettiva delle minori e Persona_1
nonché le competenze genitoriali delle parti, in particolare i rapporti Persona_2
esistenti tra le minori e ciascuno dei genitori;
l'esistenza di situazioni, riferibili a comportamenti posti in essere dai genitori o ad altre situazioni socio-ambientali, tali da poter pregiudicare l'equilibrio psichico delle minori ed incidere in modo negativo sullo sviluppo armonico della loro personalità; nonché le soluzioni ritenute più confacenti all'interesse delle minori in ordine all'affidamento, alla collocazione ed ai tempi ed alle modalità degli incontri tra le medesime ed il padre. Né emergono sul punto risultanze
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poco chiare o non complete, tenuto altresì conto delle puntuali e particolareggiate controdeduzioni formulate dal consulente d'ufficio alle osservazioni e deduzioni formulate da entrambe le parti sulla “bozza” di relazione a loro comunicata dal consulente d'ufficio.
Sulla base del quadro probatorio finora illustrato ed analizzato, emerge in definitiva, da un lato, la persistente sofferenza psicologica delle minori, e, dall'altro, la mancata attivazione dei genitori i quali, in tutto questo tempo hanno, evidentemente perché concentrati nella conflittualità tra loro, perso di vista l'obiettivo principale rappresentato dal benessere delle minori e e non hanno certamente Persona_1 Persona_2
compreso che tale benessere non è raggiungibile senza una definitiva ricostruzione della relazione genitoriale.
All'esito del tormentato percorso processuale, come sopra descritto, ritiene il
Tribunale che la perdurante incapacità delle parti di mettere al centro l'interesse delle minori, esemplificata, indubbiamente, dalla controversa gestione dei rapporti tra le stesse ed il padre e dalla questione del loro sostentamento economico, evidenzia l'inidoneità dei coniugi ad esercitare adeguatamente le funzioni genitoriali, impedendo di prevedere la possibilità che gli stessi possano adottare scelte utili e condivise circa le questioni che riguardano le figlie.
Con riferimento all'affidamento delle minori e va Persona_1 Persona_2 applicato il criterio preferenziale stabilito dall'art. 337 ter C.C., che attribuisce in modo condiviso ad entrambi i genitori le responsabilità connesse alla educazione, istruzione e cura della persona dei figli minorenni, in quanto non sono emerse ragioni per derogarvi.
In particolare, non può essere accolta la domanda del di affido esclusivo a sé Pt_1
delle minori, stante le caratteristiche personologiche dell'odierno ricorrente come ben evidenziate dalla CTU, connotate da notevole carenza della capacità di riconoscere i reali bisogni affettivi delle figlie.
Per la individuazione del genitore presso il quale le minori dovranno essere domiciliate, appare preferibile attribuire le prevalenti responsabilità di cura della prole alla madre, atteso che finora le figlie hanno sempre convissuto con la stessa.
A siffatto proposito, invero, va, in ogni caso, confermato il collocamento prevalente delle minori presso la madre, allo stato unica figura di riferimento per le stesse, non essendovi le condizioni per prevederne il collocamento dal padre, con il quale non si è ancora creata una consuetudine di vita. Al riguardo, conformemente a quanto statuito
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anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. I, sent. 24.03.2022 n. 9691), il
Collegio reputa, nel bilanciamento degli interessi coinvolti e considerata la condizione psicologica di e già connotata da grande sofferenza, Persona_1 Persona_2
prevalente la necessità di non recidere il loro legame con la madre disponendo il collocamento delle stesse presso il padre.
Nulla deve disporsi sulla assegnazione della casa coniugale, atteso che, quale dato pacifico tra le parti, la stessa è stata nel frattempo venduta.
Sulle questioni di ordinaria amministrazione può essere disposto l'esercizio separato della responsabilità genitoriale da parte del genitore con il quale le figlie minori anche temporaneamente si trovano.
In ogni caso, stante altresì la suddetta perdurante incapacità di entrambi i genitori di mettere al centro l'interesse delle minori, ne consegue la necessità di limitare la loro responsabilità genitoriale prevedendo il coaffidamento di entrambi le figlie all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Siderno territorialmente competente.
Invero, l'elevata conflittualità tra i genitori (con toni aspri di confronto ancora in sede di scritti conclusionali) non risulta diminuita né a fronte del lasso di tempo trascorso dall'evento separativo (ormai quasi sette anni dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in data 31.10.2018), né in virtù dell'ausilio posto in essere nel corso del presente procedimento dai professionisti che, a vario titolo, sono stati coinvolti nella vicenda (dal consulente d'ufficio agli operatori del Servizio sociale), registrandosi, inoltre, il sostanziale fallimento di tutti i percorsi psicoterapeutici e di sostegno alla genitorialità consigliati dagli esperti e dalle strutture che del nucleo familiare si sono occupati.
In tal modo, non può che prendersi atto della permanenza delle criticità già segnalate dalla CTU sul piano della relazione genitoriale che, di fatto, rendono impossibile l'esercizio di una reale condivisione della genitorialità, intesa come progettualità condivisa delle linee di indirizzo evolutivo e pregiudicano le rispettive capacità di supportare adeguatamente e nella loro crescita. Persona_1 Persona_2
Il Tribunale, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e valutato, ritiene necessario disporre il coaffido delle minore all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Siderno, salva rivalutazione in caso di sopravvenuto accertamento del miglioramento dei rapporto tra i genitori, prevedendo che i servizi sociali, effettuando un adeguato e periodico monitoraggio, valutino le modalità di rapporto tra i genitori e verifichino se
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gli stessi abbiano raggiunto la capacità di gestire le figlie con strumenti che rendano la relazione meno conflittuale indicando, conseguentemente, alle parti la possibilità di modificare le modalità dell'affido, circostanza che potrà avvenire formulando apposita domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Va, inoltre, disposto che l'Ufficio dei Servizi Sociali, per il tramite dei servizi specialistici, assicuri la necessità di intraprendere un percorso di sostegno psicologico in favore di entrambe le figlie, soprattutto per la minore , stante l'eccessiva Persona_1
e deleteria conflittualità tra i genitori, di tale portata da comportare serie ripercussioni sull'equilibrio psicologico e comportamentale della prole, e che determini tempi e modalità con cui favorire il recupero della relazione padre-figlie e la ripresa con costanza e continuità degli incontri tra loro anche non in presenza del personale dei
Servizi Sociali, come evidenziato dal CTU, nonché segnalando al Giudice Tutelare a cui verranno trasmessi gli atti per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 C.C., nonché all'autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni) eventuali comportamenti ostruzionistici o, comunque, qualsivoglia situazione di pregiudizio per le bambine.
Per quanto riguarda in particolare le modalità di visita del genitore non collocatario, il Tribunale ritiene del tutto adeguate alle esigenze di entrambi le figlie minori di mantenere un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, come sottolineato dal CTU, secondo i tempi di frequentazione disciplinati in parte dispositiva, delegando i Servizi
Sociali affidatari il monitoraggio delle modalità di frequentazione, con possibilità di modularle diversamente, qualora si verifichi la necessità nell'interesse dei minori, in caso di disaccordo delle parti.
Ancora, i coniugi debbono essere invitati ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale coaffidatario, da svolgere nel caso anche separatamente ed anche avvalendosi di strutture che possano essere di ausilio alla risoluzione di contrasti organizzativi, ciò rivelandosi oggettivamente utile (come anche sottolineato dal CTU) a ricondurre la vicenda nell'alveo di una auspicabile fisiologia, rispetto all'attuale elevata conflittualità con scarsi margini di compromesso, come indubbiamente è nel caso di specie.
Il Servizio Sociale coaffidatario potrà indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse dei figli.
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Deve al riguardo precisarsi che con riferimento agli interventi di sostegno alla genitorialità (parent training, mediazione familiare od il ricorso al c.d. coordinatore genitoriale), trattandosi di interventi sui genitori, il Collegio può esclusivamente invitare le parti all'avvio di tali percorsi, non potendo nondimeno imporre tali ausilii, richiedendo gli stessi una partecipazione su base volontaria per la proficua riuscita dell'intervento, che, in tutta evidenza, non può essere frutto di una eterodeterminazione giudiziale, ma di cui l'autorità giudiziaria non potrà che rilevarne gli esiti.
È pertanto necessario che il Servizio Sociale territorialmente competente continui a fornire sostegno e monitoraggio al nucleo familiare, mettendo a disposizione delle parti i percorsi psicoterapeutici e di ausilio alla genitorialità ritenuti necessari ovvero opportuni e monitorandone lo svolgimento, ciò anche al fine di fornire alle parti qualificati interlocutori per superare possibili divergenze e che accerti periodicamente sia le condizioni delle minori che l'adesione ai percorsi di aiuto suggeriti, segnalando tempestivamente ogni comportamento pregiudizievole per i figli o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, ovvero la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale al Giudice
Tutelare per la vigilanza ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le determinazioni di competenza od, al contrario, la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento.
Il Servizio Sociale dovrà inoltre tempestivamente segnalare alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo con la possibilità di ripristinare l'affidamento genitoriale, affinché le stesse si facciano promotrici dell'apposito procedimento di modifica presso il tribunale ordinario (cfr. Trib. Roma, sez. I,
07/05/2020, n. 6964, in motivazione;
Trib. Pavia, sez. II, 05/02/2024, n. 26, in motivazione).
In ordine alle ulteriori statuizioni concernenti le figlie minori, non sussistono nel caso di specie i presupposti per modificare il regime vigente all'entità di assegno per il mantenimento in loro favore ed a carico del genitore non collocatario , Parte_1
con la conseguente infondatezza della domanda, proposta dall'odierno ricorrente in via subordinata, di drastica riduzione dell'attuale assegno di mantenimento mensile di €
1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia), a soli complessivi € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia).
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In particolare, “l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore
e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno” (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414) e ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore. Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis C.C. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025), in quanto sussiste un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli.
A sua volta, nel caso di specie, in ordine alla capacità reddituale del genitore non collocatario , dall'accertamento sul punto ormai definitivo effettuato Parte_1
dalla sentenza n. 314/2023 emessa in data 11.04.2023 dalla Corte di Appello di IO
IA, ove è stata rigettata analoga domanda da parte dell'odierno ricorrente, emerge una notevole e consistente capacità reddituale del stante la sua professione di Pt_1
dentista nei seguenti termini:
“
2. Con riferimento alla situazione economica del e alla richiesta di Pt_1 riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie.
Ritiene questa Corte, - alla luce della documentazione in atti – corretto e condivisibile quanto stabilito dal Collegio, a seguito della rilevante discrepanza tra quanto sostenuto dal in primo grado in relazione ai propri redditi, e quanto Pt_1
accertato dalla UA di IN , che avrebbe riscontrato evasione per un milione di euro nell'arco di pochi anni.
La professione di dentista esercitata dall'appellante gli ha assicurato consistenti redditi, accertati negli anni passati in misura largamente superiore alle dichiarazioni fiscali rese, circostanze fatte oggetto di puntuale disamina da parte del Tribunale, che ha dedicato una parte della motivazione ad elencare e valutare le risultanze dell'accertamento fiscale: l'evasione risulta essere stata pari ad euro 234.498,48 nel
2008, euro 275.440,00 nel 2009, con somme decrescenti negli anni successivi, fino a giungere ad euro 49.031,81 di redditi non dichiarati nel 2013.
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I redditi dichiarati negli anni successivi (2015, 2016 e 2017) sono stati sempre inferiori ai 20.000 euro;
osserva opportunamente il Tribunale che le ultime dichiarazioni fiscali non sono verosimili, posto il tenore di vita mantenuto dal , Pt_1
che oltre a dover corrispondere somme alle figlie avute con la , ad altra figlia CP_1
avuto da precedente relazione, ha effettuato consistenti investimenti – in essere nel
2019- con società finanziarie per acquisti di attrezzature mediche con il pagamento di onerose rate mensili (tutti accertati dalla polizia tributaria), sempre puntualmente onorate. Nel 2019 è risultato titolare di conti correnti bancari, proprietario esclusivo di un fabbricato in Siderno, di autovetture fra le quali una Porsche Cayenne.
La capacità reddituale anche più recente deve desumersi per via indiziaria ed univocamente significativa dalla evidente possibilità di mantenere e/o acquistare costosi autoveicoli, e dalle possidenze immobiliari. Per tali rilievi il Tribunale ha confermato l'assegno di mantenimento per le figlie, in ragione di euro 600 ciascuna, ovvero nella misura già determinata da questa Corte in occasione di ricorsi incidentali in corso de giudizio di primo grado.
Gli argomenti spiegati dall'appellante per ottenere la riduzione dell'assegno appaiono inconsistenti, anche alla luce delle difese ed allegazioni della , dalle CP_1
quali è emerso:
- la “vendita” della autovettura Porsche – ceduta alla madre del – Pt_1 Per_4
cl 45; circostanza che esclude che la vendita sia stata causata dalla
[...]
impossibilità di mantenere i costi dell'autoveicolo, quanto piuttosto di non apparire più proprietario, e tuttavia mantenendone la effettiva disponibilità
- l'acquisto di una Moto Honda cilindrata 750 del giugno 2022 di nuova immatricolazione cointestata al e alla madre cl 45, per un Pt_1 Persona_4 prezzo dichiarato di euro 13.000 . L'acquisito di siffatto veicolo proprio nel periodo in cui il lamenta difficoltà economiche per una “riduzione dell'attività”, e Pt_1
nonostante lo stesso debba pagare il mantenimento per le figlie avute dalla , CP_1 per quest'ultima, e per altra figlia avuta da precedente relazione, smentisce in radice ogni credibilità alle lamentate contrazioni di reddito
Tali atti ben lungi dal manifestare una effettiva riduzione delle capacità economica, risultano piuttosto finalizzati a dissimulare la consistente capacità reddituale del
che invece non risulta affatto ridimensionata. Pt_1
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Peraltro l'asserita erroneità sulla valutazione del prezzo di mercato della Porsche non mitiga il valore indiziario del possesso ed utilizzo del veicolo, di cui sono rilevanti anche i costi di gestione e di esercizio, a testimoniare la disponibilità economica di cui gode chi la utilizza;
unendosi poi a tali costi il recente acquisto di una motocicletta di grossa cilindrata di nuova immatricolazione che costituisce il più evidente indizio di disponibilità economiche effettive ben più larghe dei redditi dichiarati, e delle quali deve tenersi conto per escludere che le somme imposte per il mantenimento delle figlie siano eccessive.
Parimenti inconsistenti sono gli argomenti spesi per affermare che le somme non sarebbero “congrue” per l'età delle minori;
intanto la congruità deve parametrarsi alle disponibilità dei genitori da cui origina il tenore di vita della famiglia;
inoltre è notorio come le esigenze dei ragazzi che crescono vanno ad incrementarsi con l'età e non certo a ridursi, e che dall'epoca d'inizio del processo sono trascorsi ben cinque anni.”
A sua volta, a fronte di siffatto accertamento giurisdizione ormai divenuto definitivo, l'odierno ricorrente ha chiesto la suddetta drastica riduzione del contributo a suo carico per il mantenimento mensile delle figlie riproponendo la prospettazione, solo in termini generici e meramente assertivi, della “situazione economica attuale del ricorrente che versa in grave difficoltà”.
In particolare, nell'odierno giudizio il ricorrente non ha addotto, a supporto della propria prospettazione, alcun dato conoscitivo successivo e sopravvenuto rispetto a quanto accertato in via definitiva dalla Corte di Appello, bensì si è limitato a riproporre i medesimi dati conoscitivi già (vanamente) impiegati nel giudizio di separazione
(sentenza di riconoscimento della figlia del 04.08.2011; visura Persona_5
camerale relativa alla cessazione dell'attività dello studio dentistico di Siderno risalente al 15.04.2014; dimissioni da Direttore Sanitario dello studio dentistico di Bovalino del
29.10.2018; atto di pignoramento presso terzi della creditrice Finax S.p.a. del
07.03.2022, dovuto altresì al mancato pagamento da parte del di un debito già Pt_1
oggetto di un risalente atto di precetto notificatogli in data 30.09.2008, come desumibile dalla sentenza in atti del Tribunale di Locri n. 411/2021).
Dunque, tenuto conto della accertata elevata capacità reddituale del , risulta Pt_1
del tutto congrua la conferma del contributo mensile per il mantenimento delle figlie minori a carico del nella misura complessiva di € 1.200,00 (€ 600,00 per Pt_1
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ciascuna figlia), come era già stabilito in sede di separazione ed in assenza di significativi fatti sopravvenuti, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie in favore delle figlie.
Infine, va verificato se sussistano i presupposti per revocare, come invocato da parte ricorrente, il contributo di mantenimento in favore della controparte, già posto a carico del in sede di separazione consensuale, oppure per mantenere tale contributo, Pt_1
come invece chiesto da parte resistente.
In particolare, tale ulteriore questione controversa tra le parti riguarda la spettanza o meno di un assegno divorzile in favore di parte resistente, avendo il ricorrente chiesto la “revoca” dell'assegno previsto in sede di separazione nella misura di euro 300,00 mensili, mentre la resistente ha chiesto la “conferma” dell'obbligo a carico della controparte al pagamento dell'assegno divorzile alle condizioni come decise in sede di separazione.
Tale questione va affrontata sulla base dei criteri ermeneutici fissati di recente dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287) ed alla luce della successiva giurisprudenza che ha fatto applicazione dei principi di diritto ivi espressi.
Va peraltro premesso che quanto stabilito in sede di separazione giudiziale in ordine all'assegno di mantenimento in favore della non rileva in alcun modo – se non CP_1
quale mero indice – ai fini della spettanza/quantificazione dell'assegno divorzile, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. L'assegno di mantenimento in sede di separazione e l'assegno divorzile sono infatti istituti giuridici del tutto diversi, che rispondono a ratio in parte diverse ed a criteri di attribuzione e quantificazione diversi.
Per tali ragioni, non si tratta, in questa sede, di valutare se sussistano i presupposti per la “revoca” dell'assegno di mantenimento al coniuge di cui alla sentenza di separazione, come chiesto da parte ricorrente, così come per la “conferma” di tale assegno, ma piuttosto di effettuare una nuova ed autonoma valutazione sulla scorta dei criteri-guida indicati dalla legge e dalle Sezioni Unite in materia di assegno divorzile.
In merito, deve osservarsi che l'orientamento precedentemente invalso nella giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, il quale demandava al giudice l'accertamento in relazione all'inadeguatezza dei mezzi economici o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da raffrontare ad un
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tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del medesimo (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, cfr. ex plurimis, rispettivamente, le sentenze nn.
3341 del 1978 e 4955 del 1989, e nn. 11686 del 2013 e 11870 del 2015), è stato oggetto di rivisitazione da parte della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 11504 del 10/05/2017 la Cassazione ha avuto modo di chiarire come il parametro del “tenore di vita” collida radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, con la sentenza di divorzio, il legame matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico- patrimoniale (a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 C.C.), sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce con il proteggere un'indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale e può tradursi in una violazione del diritto fondamentale dell'individuo a costituirsi una nuova famiglia (cfr. le sentenze nn.
6855 del 2015 e 2466 del 2016 e Cass. n. 6289/2014).
In detta pronuncia, la Suprema Corte aveva dunque operato una netta distinzione tra criterio attributivo dell'assegno (an debeatur), inspirato al principio dell'“auto- responsabilità economica”, ove il giudice è chiamato a verificare l'“indipendenza o autosufficienza economica” del coniuge richiedente (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), desunta dai principali
“indici”, quali, tra gli altri, il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo) e la stabile disponibilità di una casa di abitazione, dal criterio determinativo dell'assegno (quantum debeatur), informato al principio della “solidarietà economica” dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno, ove il giudice tiene conto di tutti gli elementi indicati dalla norma (“(…) condizioni dei coniugi, (…) ragioni della decisione, (…) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (…) reddito di entrambi (…)”, valutandoli in rapporto alla “durata del matrimonio”).
Il contrasto tra i due orientamenti è stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 18287/2018 dell'11.07.2018, la quale ha rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi
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dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice
è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n.
25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si componga anche di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Occorre, pertanto, prendere la mosse dalla natura dell'assegno di divorzio che, secondo la nuova impostazione, alla funzione assistenziale associa quella perequativa e compensativa imponendo così al Giudice una valutazione comparativa dell'entità dei rispettivi redditi e patrimoni e, in qualche modo, dell'origine, della trasformazione e della possibile evoluzione degli stessi. Il principio espresso dalle Sezioni Unite impone, infatti, una “valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi”.
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Peraltro, mentre nella precedente sentenza n. 11504/2017 “l'adeguatezza dei mezzi” assumeva carattere oggettivo, poiché si richiamava il concetto astratto di autosufficienza economica, prescindendo quindi dalle vicende sottese alla condizione economica attuale del richiedente, con la sentenza in esame le Sezioni Unite hanno voluto individualizzare la valutazione, arrivando a sostenere che la “disparità di condizioni economico-patrimoniali, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare” rappresentano il “punto di partenza” dell'accertamento che il Giudice è chiamato ad effettuare.
Il ragionamento dovrà dunque svilupparsi prendendo le mosse dall'esistenza della disparità attuale tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi e proseguire nella direzione della compensazione e della perequazione delle condizioni economiche passando attraverso “l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” e solo “mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale”.
Anche con la successiva pronuncia n. 18681 del 2020 la Cassazione ha ribadito che
“Alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell' art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti”.
Orbene, applicando al caso di specie i principi enunciati in funzione nomofilattica dalla Suprema Corte nella sentenza a Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza di legittimità, e dunque prendendo le mosse dall'esistenza o meno di una “disparità
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attuale” tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi, tenendo anche conto del contributo di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale, nella durata di circa nove anni del vincolo matrimoniale dalla celebrazione il
04.07.2009 fino all'udienza presidenziale nel procedimento di separazione in data
31.10.2018, il Collegio ritiene infondata la pretesa di parte resistente di corresponsione dell'assegno divorzile a carico del ricorrente.
Nel caso all'esame del Tribunale, va evidenziato che parte resistente, nella propria prospettazione relativa alla pretesa in esame, si è limitata a rilevare che in sede di separazione era stato riconosciuto l'assegno di mantenimento anche alla moglie stante l'evidente disparità economica, “sbilanciata in favore del , che gode di introiti Pt_1
ben maggiori di quelli della moglie e dimostra un'elevata e solida capacità reddituale, assestata su livelli certamente significativi, che fa il paio con la non titolarità di adeguati redditi propri, che possano cioè consentire di godere di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in capo alla ”, mentre nel CP_1 frattempo le condizioni di quest'ultima non sono mutate in maniera rilevante.
Dunque, a fronte di tale notevole e perdurante disparità economica tra i coniugi, per quanto riguarda il periodo precedente ed in costanza di matrimonio parte resistente non ha così prospettato alcuno specifico e significativo sacrificio alle proprie aspettative professionali in conseguenza di comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. In particolare, non è dato rinvenire alcun elemento fattuale sufficientemente certo, nonchè univocamente significativo, circa la sussistenza nel caso di specie di un effettivo sacrificio delle proprie aspettative professionali in capo alla resistente quale diretta conseguenza del fatto di essersi dedicata all'assistenza ed alla cura delle figlie, tenuto conto che la stessa ha continuato fino all'attualità ad esercitare la professione di avvocato.
Va ancora evidenziato che la vive attualmente presso una abitazione di sua CP_1 proprietà (acquistata previa vendita dell'immobile già adibito a casa coniugale), con la conseguenza assenza di spese per le proprie esigenze abitative, nonché continua a percepire i redditi per l'anzidetta professione, con la conseguenza che deve escludersi l'oggettiva inadeguatezza dei suoi mezzi economici.
Dunque, quand'anche sia insussistente, come evidenziato nella prospettazione in esame, un miglioramento delle condizioni economiche della resistente tale da ridurre la suddetta disparità rispetto alla controparte, deve al contempo escludersi che la parte
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resistente sia oggi priva di “mezzi adeguati” per vivere. In particolare, non risulta che la si trovi in una situazione di “effettiva e concreta non autosufficienza CP_1 economica”, a cagione di scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, con la conseguenza insussistenza nel caso di specie dei presupposti per il diritto, in capo alla stessa , di ottenere la CP_1 corresponsione dell'assegno divorzile nei confronti del (cfr. App. Roma Pt_1
18.6.2020 n. 2946: “Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è pertanto necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, è necessario accertare (e in entrambi i casi
l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni) se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via. Una volta accertate tali circostanze,
l'entità dell'assegno non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere (sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo <al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, considerazione durata del matrimonio e dell'età richiedente< i>”).
Sul punto, va in particolare evidenziato, in relazione alla componente perequativa- compensativa dell'assegno divorzile, che in atti non risulta alcuna idonea e specifica prospettazione e, quindi, alcun rigoroso accertamento circa l'effettivo nesso causale tra la accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dalla resistente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. Inoltre, in assenza della prova di siffatto nesso causale, il richiesto assegno di mantenimento potrebbe essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale – tuttavia – consente il riconoscimento dell'assegno solo se il
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coniuge più debole, diversamente dal caso di specie, non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa (cfr., in questo senso, per un caso analogo a quello di specie, Cass., sez. I, 11/12/2023, n. 34374: “L'assegno divorzile, nella sua componente perequativa- compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra la accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale - tuttavia - consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, di guisa che il giudice del merito deve accertare la impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la valutazione circa il contributo fornito all'incremento patrimoniale del l'ex marito è svolto in maniera ipotetica, rispetto alle scelte e alla condotta di vita familiare della moglie, così come in relazione al nesso di causalità, tanto più che la moglie, comunque, lavorava, anche se presso la impresa del marito, percependo uno stipendio, per cui non tutto il suo tempo era dedicato alla cura della famiglia)”.
Stante la soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti nonché vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU liquidate come da separato e contestuale decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanz a, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1) affida le figlie minori e in modo Persona_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
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2) dispone che sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale le minori anche temporaneamente si trovano possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3) nulla si dispone sulla assegnazione della casa coniugale;
4) dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di e Parte_1 CP_1
ed il coaffidamento di entrambi le figlie all'Ufficio dei Servizi Sociali del
[...]
Comune di Siderno territorialmente competente, a cui sono demandate le seguenti attività:
- effettuazione di un adeguato e periodico monitoraggio, al fine di valutare le modalità del rapporto tra i genitori e verificare se gli stessi abbiano raggiunto la capacità di gestire le figlie con strumenti che rendano la relazione meno conflittuale;
- intraprendere, per il tramite dei servizi specialistici, un percorso di sostegno psicologico in favore di entrambe le figlie, soprattutto per la minore , con Persona_1
la determinazione di tempi e modalità con cui favorire il recupero della relazione padre- figlie e la ripresa con costanza e continuità degli incontri tra loro anche non in presenza del personale dei Servizi Sociali;
- effettuazione del monitoraggio delle modalità di frequentazione tra il padre e le figlie e favorendo, ove possibile, le seguenti modalità, Persona_1 Persona_2
con possibilità di modularle diversamente, qualora si verifichi la necessità nell'interesse dei minori, in caso di disaccordo delle parti: ha la facoltà di vedere e Parte_1
tenere con sé le figlie minori:
a) dal martedì al giovedì di ogni settimana il cui weekend spetta alla madre, prelevandole - durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche - presso l'abitazione di quest'ultima alle ore 10:00 del martedì (o comunque in un altro orario concordato tra i due genitori nel pieno rispetto delle esigenze delle bambine) e riaccompagnandola presso l'abitazione della madre il giovedì alle ore 21:30/22:00, tenendo sempre conto delle esigenze prioritarie delle minori e fermo restando il diverso regime temporaneo del diritto di visita del padre relativo al periodo delle vacanze estive;
durante il periodo delle attività scolastiche, invece, le bambine verranno prelevate dal padre il martedì all'uscita da scuola e riaccompagnate presso la madre il giovedì sera alle ore 21.30 dopo cena;
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b) a settimane alterne dalle ore 17:30 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse delle minori;
c) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze delle minori, oppure, in difetto, consecutivamente dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
d) per un periodo di tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con le figlie, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura delle minori;
5) invita entrambe le parti ad intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale eventualmente presso la ASL di competenza o presso professionista di fiducia ed un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio sociale affidatario, da svolgere nel caso anche separatamente ed anche avvalendosi di strutture che possano essere di ausilio alla risoluzione di contrasti organizzativi, delegando il servizio sociale di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse dei figli, monitorando costantemente l'andamento di tali percorsi e delle relazioni familiari, nonché segnalando tempestivamente al Giudice Tutelare in sede di vigilanza ai sensi dell'art. 337 C.C. ed all'autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni) eventuali comportamenti ostruzionistici o, comunque, qualsivoglia situazione di pregiudizio per le bambine od, al contrario, tempestivamente segnalando alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo, affinché le stesse si facciano promotrici dell'apposito procedimento di revoca o modifica delle limitazioni della responsabilità disposte con la presente sentenza presso il Tribunale ordinario;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle Parte_1
figlie minori e mediante la corresponsione a Persona_1 Persona_2 CP_1
, entro i primi cinque giorni del mese, della somma complessiva mensile di €
[...]
1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente in base agli indici
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ISTAT, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie in favore delle figlie sostenute dalla madre;
7) rigetta la domanda di volta alla corresponsione, a carico della Controparte_1 controparte, dell'assegno di mantenimento a favore della stessa parte resistente;
8) rigetta nel resto le domande delle parti;
9) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, nonché pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU liquidate come da contestuale e separato decreto;
10) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Siderno nonché per la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare del Tribunale di Locri per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 C.C., a cui l'anzidetto Ufficio dei Servizi Sociali inoltrerà le relazioni di aggiornamento sulla presa in carico delle minori.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale del 17 luglio
2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai sig.ri Magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1595/2022 R.G., introitata per la decisione, con la concessione del termine del cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 marzo 2025, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 26.04.1972, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppina
Falzea (indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
27/03/1977, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino Lacopo
(indirizzo PEC: ; Email_2
resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter C.P.C. prodotte in atti dalle parti in data 25.03.2025 (parte ricorrente) e 24.03.2025 (parte resistente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006;
Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto –
“rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti, l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si premette e si rimanda, quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, alla sentenza non definitiva n. 700/2023 emessa dal Tribunale di Locri il 14.12.2023, nonchè alla contestuale ordinanza con la quale la causa veniva rimessa in istruttoria per la decisione sulle altre questioni addotte dalle parti, che di seguito si riportano:
a) la domanda addotta da parte ricorrente nella memoria integrativa Parte_1 ex art. 709, comma terzo, C.P.C., volta all'affido esclusivo al padre delle figlie minorenni dei coniugi ( , nata a [...], il [...] e Persona_1
nata a [...], il [...]), nonché la Persona_2
collocazione delle stesse presso il padre, con disposizione a carico della controparte del versamento del contributo al loro mantenimento pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) nonché, in subordine, all'affido condiviso con collocamento presso il padre ed in estremo subordine, qualora venisse disposto il collocamento delle figlie presso la madre, alla previsione del diritto di visita del padre con le modalità indicate nell'anzidetta memoria con l'obbligo a carico del del versamento, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento delle minori, della somma pari ad € 500,00 mensili (€
250,00 per ciascuna figlia), statuendo altresì che il ricorrente nulla debba versare alla controparte a titolo di assegno di mantenimento;
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b) la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente in sede Controparte_1
di comparsa di risposta, volta alla conferma delle statuizioni della sentenza, relativa alla separazione giudiziale degli odierni coniugi, n. 835/2020 emessa il 07.12.2020 dal
Tribunale di Locri e della successiva sentenza n. 314/2023 emessa in data 11.04.2023 dalla Corte di Appello di IO IA (pacificamente nel frattempo divenuta definitiva), ove veniva rigettato il gravame proposto dal avverso l'anzidetta Pt_1
pronuncia di primo grado.
In proposito, va detto che con l'ordinanza del 19.09.2023, il Presidente del Tribunale, in sede di decisione sui provvedimenti temporanei ed urgenti, nulla aveva statuito in merito, con la conseguente prosecuzione delle anzidette statuizioni disposte in sede di separazione giudiziale dei coniugi.
A sua volta, successivamente all'emissione della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, oltre alla documentazione rispettivamente allegata dalle parti entro il termine decadenziale di cui all'art. 183, comma sesto n. 2), C.P.C. (con la conseguente inammissibilità delle successive produzioni documentali), la causa veniva istruita, stante l'inammissibilità delle prove orali addotte dalle parti nei termini di cui all'ordinanza istruttoria del
17.04.2024, con l'acquisizione degli esiti dell'attività demandata dal Giudice
Istruttore all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Siderno volta all'osservazione, a mezzo di personale specializzato, sulle minori e Persona_1 [...]
nonché sul loro ambiente familiare, al fine di verificare le loro attuali Per_2
condizioni di vita e psicologiche, i loro rapporti con entrambi i genitori, nonché
l'esistenza e le cause di eventuali situazioni di disagio, ed, ancora, alla predisposizione del calendario di incontri settimanali tra il padre e le figlie in presenza degli assistenti sociali, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche o di altro tipo delle minori (v. le relazioni in atti del 10.07.2023, 27.02.2024, 29.05.2024 e del
09.01.2025), nonché con l'espletamento, disposto nell'ordinanza istruttoria del
17.04.2024, di consulenza tecnica d'ufficio (v. il relativo elaborato scritto depositato in atti il 25.10.2024) volta alla valutazione della condizione psico- affettiva delle minori e delle competenze genitoriali delle parti. Infine, nelle note prodotte in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025, ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, previa
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assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di parte resistente di inammissibilità delle domande di controparte, dovendosi precisare sul punto la piena possibilità che la memoria integrativa del ricorso introduttivo, prevista dall'art. 709 C.P.C. (nel testo previgente alla riforma di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis nel presente giudizio), sia utilizzata per la proposizione di domande nuove, quali, come appunto avvenuto nel caso di specie, quelle relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi ed all'affidamento, collocazione e mantenimento dei figli, stante l'esplicito richiamo ivi contenuto all'art. 163 n. 3 C.P.C..
Sempre in via preliminare, risulta infondata la domanda di parte ricorrente volta ad
“ordinare la cancellazione delle frasi offensive con conseguente condanna al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 89 c.p.c., difatti stigmatizzava il contegno di controparte laddove a pag. 3, dal rigo n. 1 al rigo n.
5, della Comparsa di Costituzione ex art. 166 e 167 c. 1 e 2 c.p.c. affermava
“Riferendosi, invece, a quanto affermato dalla difesa di controparte si deve rilevare che, come ormai siamo stati abituati ad osservare, la verità è stata alterata, manipolata e riadattata alle specifiche esigenze che, di volta in volta, sopraggiungono al fine di sostenere posizioni che si rivelano essere invece insostenibili””. Invero, va evidenziato che la frase appena riportata non risulta in realtà gratuitamente offensiva ai sensi dell'art. 89 C.P.C., andando bensì valutate nel contesto della complessiva articolazione di argomentazioni a sostegno della tesi di parte resistente che, quand'anche addotte con marcata vis polemica, in ogni caso rientrano nell'esercizio del diritto di difesa in giudizio costituzionalmente tutelato come inviolabile (art. 24 Cost.), sulle quali la parte ricorrente ha avuto tutta la possibilità, sempre nell'esercizio del diritto di difesa, di ampiamente controdedurre.
Ancora, dai fatti emersi nel corso del giudizio il Collegio non rileva notizie di reato, procedibili d'ufficio, ulteriori rispetto a quanto è stato già oggetto dei molteplici procedimenti penali apertisi tra le odierne parti per come documentato in atti, con la conseguenza che non va disposta alcuna trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica.
Quale ultima questione preliminare, si deve rilevare che, conformemente al disposto di cui all'art. 201 C.P.C. (nel testo previgente al D.lgs. n. 149/2022), parte resistente
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aveva trasmesso in via telematica alla Cancelleria, entro la data di inizio delle operazioni peritali (il 17.05.2024), la dichiarazione di nomina dei propri consulenti di parte.
Volgendo ora l'attenzione alla valutazione di merito delle domande delle parti, giova in primo luogo evidenziare che, con sentenza in atti di primo grado del 07.12.2020, il
Tribunale di Locri aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito a (quest'ultimo dato risulta del tutto irrilevante nel presente giudizio), Parte_1 nonché disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 [...]
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e, quindi, Per_2
assegnazione della casa coniugale a . Inoltre, veniva disciplinato il Controparte_1
diritto di visita di con la minore nei termini come già Parte_1 Persona_2 provvisoriamente disposto nel corso di quel giudizio mentre, relativamente all'altra figlia minore tenuto conto del fatto sopravvenuto per cui “la minore Persona_1
incontra il padre molto raramente e, comunque, con tempistiche nient'affatto sufficienti
a garantire quella stabilità di relazione padre-figlia a cui il regime di visita deve necessariamente tendere”, veniva così demandato al Servizio sociale territorialmente competente di predisporre, in accordo con , un calendario di due Parte_1
incontri settimanali tra il padre e la figlia in presenza degli assistenti Persona_1
sociali, da stabilire preventivamente tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche o di altro tipo della minore. Infine, veniva posto a carico di Parte_1 sia l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori e Persona_1 [...] con il versamento di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia), oltre al Per_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, sia l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con il versamento della Controparte_1 somma mensile di € 300,00.
A sua volta, all'esito del giudizio di appello proposto da , con Parte_1
sentenza in atti emessa in data 11.04.2023 dalla Corte di Appello di IO IA veniva rigettato tale gravame.
In particolare, con riferimento alle doglianze relative alle decisioni in merito alle figlie minori, l'appellante aveva dedotto (trattasi di argomentazione Parte_1
analoghe a quelle riproposte nel presente giudizio a fondamento della domanda principale di affido esclusivo al padre delle figlie minorenni dei coniugi, con collocazione delle stesse presso di lui) una serie di difficoltà nell'incontrare le figlie a
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causa di ostacoli e pretesti addotti dalla , che gli avrebbe impedito in varie CP_1
occasioni di fruire della compagnia delle bambine in giorni festivi e di rispettare i calendari degli incontri, evidenziando altresì numerosi episodi nei quali si sarebbero registrate criticità, sempre giustificate dalla con la scusa che le bambine non CP_1
volevano andare con il padre e che non le si potevano forzare.
A siffatto proposito, per maggiore chiarezza espositiva, risulta opportuno riportare di seguito un ampio passo della motivazione sul punto contenuta nella sentenza emessa dalla Corte di Appello, avendo preso in considerazione circostanze emerse anche nel presente giudizio:
“Orbene, dalle argomentazioni dell'appellante e dalle difese dell'appellata spiegate in questa sede, nonché dall'esame delle relazioni dei servizi sociali disponibili, non emerge una reale criticità nelle capacità genitoriale, quanto reciproche scorrettezze ed inadempienze dei coniugi che ricadono sulla gestione delle figlie;
si osserva che tali condotte, esitate in denunce penali (di cui vi è prova in atti) sporte dall'uno nei confronti dell'altro, sono state riassunte nella indicazione di una “patologica conflittualità genitoriale” così definita dal Pubblico Ministero di Locri, che in esito a varie denunce ha trasmesso gli atti al Tribunale per i minorenni di IO IA, che ha poi esitato la ulteriore trasmissione degli atti alla Procura generale presso questa Corte, che ha ritenuto non luogo a provvedere stante la pendenza dell'appello
(cfr nota del 14.12.2021). Infatti alle doglianze del che lamenta l'ostacolo Pt_1 frapposto dalla moglie alla frequentazione con le figlie, l'appellata contrappone
l'inottemperanza – almeno parziale - all'obbligo di versare le somme dovute per il loro mantenimento;
inottemperanza che è documentata (la ha provato con estratti CP_1 conto che il dall'agosto 2021 al gennaio 2022 ha corrisposto soltanto 800 euro Pt_1
mensili in tutto laddove doveva pagarne almeno 1.500 mensili, di cui 1.200 per le figlie ed euro 300 per il mantenimento della moglie) e che il non è evidentemente in Pt_1 grado di smentire, tentando anche con l'appello di ridurre la propria contribuzione al mantenimento delle bambine, affermando la eccessività del contributo impostogli. Sono comportamenti purtroppo non infrequenti, di reciproca ritorsione fra genitori separati, che non aiutano una serena crescita dei figli minori che hanno diritto di mantenere e consolidare i rapporti affettivi con entrambi. Genitori che evidentemente non tentano di mitigare le pretese ed i risentimenti personali reciproci, tentando di sottrarsi ai rispettivi obblighi: vi sono in atti denunce del che lamenta l'impossibilità di Pt_1
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assidua e continua frequentazione delle figlie, soprattutto della figlia , Persona_1
con la quale già in sentenza i rapporti risultano eccessivamente diradati (in sentenza si da atto che la ha dichiarato che la figlia maggiore intendeva stare con il padre Pt_2
solo un giorno al mese e potevano trascorrere vari mesi tra un incontro e l'altro). Le relazioni del servizio sociale peraltro sembrano confortare l'assunto dell'appellante in ordine alle negative interferenze della sulla possibilità del padre di incontrare CP_1
le figlie, soprattutto la figlia maggiore, . Ad esempio, la decisione Persona_1
impugnata- del 2020- aveva demandato ai servizi sociali di fissare due incontri settimanali tra il padre e;
nelle relazioni dei servizi sociali successive, Persona_1
inviate al Tribunale di Locri con note del 23.4.2021 e del 17.5.2021 , si descrive il rapporto spontaneo ed affettuoso tra il padre e la figlia che il 29 aprile 2021 _1
aveva espresso il desiderio di incontrare più spesso il padre anche a casa. A tal proposito, nella prima relazione del 15 aprile 2021 dei servizi sociali, sugli incontri con la figlia si legge “Agli appuntamenti il signor è sempre in _1 Pt_1 anticipo…fin da subito la bambina si è dimostrata molto affettuosa e propositiva nei confronti del padre. Nel vederlo, si dirige verso di lui e lo abbraccia _1 affettuosamente…la bambina è molto serena quando si trova in sua compagnia, scherza, ride e parla molto volentieri”; nella relazione del 10 maggio 2021 l'assistente sociale scrive: Durante un incontro, riferiva alla scrivente che a breve si _1
sarebbe recata a Roma con entrambi i genitori poiché la sorella più piccola, si Per_2
sarebbe dovuta sottoporre ad una visita medica. La bambina, raccontava con entusiasmo e trepidazione del viaggio che avrebbe dovuto fare insieme al padre in aereo, mentre la sorella sarebbe dovuta partire in auto con la madre. Al rientro, _1
descriveva parte del viaggio e raccontava di aver dormito in albergo con il padre e di aver trascorso insieme allo stesso una bellissima giornata per le vie di Roma, facendo compere per i negozi del centro e divertendosi tanto da desiderare di voler intraprendere al più presto un altro viaggio con il padre. Durante lo svolgimento dello spazio neutro del 29 aprile, la bambina, riferiva di essersi un pò stancata di vedere il padre solo in queste occasioni, esprimendo il desiderio di trascorrere più tempo in compagnia del padre al di fuori degli spazi neutri, anche presso la casa paterna”,
Nella relazione datata del 10 aprile (rectius: maggio) 2021 però si da atto che all'incontro successivo , programmato per il 4 maggio 2021 , appena 5 giorni dopo
l'ultimo positivo inconro fra padre e figlia, la madre della bambina aveva telefonato
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per dire che la stessa non si sarebbe voluta presentare . La relazione dei servizi così conclude: “Da quanto osservato e recepito in sede di spazi neutri, non sembrano esserci particolari impedimenti e problematiche al rapporto genitoriale padre-figlia che è sempre apparso sereno e privo di conflitti. Il repentino cambio di idee, comunicato dalla madre della minore, non coincide con quanto notato e percepito durante tutti gli incontri svolti, come già descritto in precedenza;
infatti la minore si è mostrata sempre felice e serena in compagnia del padre, mentre sembrava assumere un comportamento più distaccato e introverso nei confronti del padre quando si era in presenza anche della madre”. La madre non ha esitato , del resto ad inviare, a giustificare l'assenza del 4 maggio 2021 una comunicazione “ultimativa” , che è stata allegata alla relazione dei servizi sociali , del seguente tenore:
Poiché non risulta affatto che la minore avesse espresso quella volontà fino a pochi giorni prima, non risultano alcuna attestazione in tal senso della drssa , deve Pt_3 ricavarsi che l'iniziativa sia frutto dell'ostruzionismo materno, rivestito da asserite scelte della bambina. Giustificazioni, che però appaiono poco credibili alla luce del risconto, di tenore opposto, dei servizi sociali;
ma che soprattutto hanno impedito ed interrotto il necessario rapporto di frequentazione tra padre e figlia. Nulla autorizza la madre , ove pure la minore avesse manifestato difficoltà ad incontrare il padre, a non accompagnare comunque agli appuntamenti programmati, sottraendola Persona_1
anche alla possibilità del contatto con gli assistenti sociali, che dovrebbero svolgere il ruolo di “raccordo” demandato dalla decisione oggetto d'appello, e che possono intervenire per verificare l'effettiva esistenza di eventuali rifiuti, ed aiutare a superarli.
L'ingiustificato diniego della madre di accompagnare la figlia agli appuntamenti non ha consentito neppure di appurare se fossero vere (e quali sarebbero state) le ragioni di tale (asserito) cambio di atteggiamento rispetto agli incontri di pochi giorni prima e si spiega piuttosto con un atteggiamento gravemente inadempiente , e poco collaborativo del genitore collocatario. Allo stato, proprio perché una modifica al regime di incontri che non sia monitorato dai servizi sociali rischierebbe di restare ancor più disatteso, appare opportuno confermare la regolamentazione degli incontri
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fra il e le figlie come previsti dalla sentenza appellata . Sono quindi confermate Pt_1
anche le disposizioni relative agli incontri fra il e la figlia Pt_1 Persona_1 disposta dalla decisione impugnata, sancendo l'obbligo della madre di assicurare la presenza della bambina agli appuntamenti organizzati dal servizio sociale territorialmente competente, cui è demandato di calendarizzare gli appuntamenti
(come fissato al punto n 6 del dispositivo della decisione n 835/2020, che si conferma),
e che monitorerà l'effettiva presenza della minore e l'andamento degli Persona_1
incontri con il padre, redigendo opportune relazioni, al fine di poter relazionare in caso di eventuali successive verifiche, e per consentire di assumere diverse decisioni in caso di perdurante inottemperanza.”
Dunque, da siffatto accertamento giurisdizione ormai divenuto definitivo, fondato soprattutto sugli esiti delle periodiche attività demandate al personale dell'Ufficio dei
Servizi Sociali del Comune di Siderno e, quindi, sulle circostanze direttamente acclarate da tale personale (da considerarsi pienamente attendibili e veritiere in quanto le relative relazioni provengono da professionisti del tutto estranei alle parti in lite, mossi solo dal perseguimento dell'interesse superiori delle minori, e, quindi, connotati da piena imparzialità), emerge chiaramente una eccessiva e deleteria conflittualità tra i genitori, di tale portata da comportare serie ripercussioni sull'equilibrio psicologico e comportamentale delle figlie minori, nonché le negative interferenze della sulla CP_1
possibilità del padre di incontrare le figlie, allora soprattutto la figlia maggiore, _1
, poste in essere a cagione dei rancori e delle recriminazioni insorte (soprattutto
[...] per le controversie di carattere economico) nel contesto dell'anzidetta conflittualità.
Inoltre, tali dati fattuali trovano una ulteriore ed univoca conferma negli esiti dell'ulteriore prosecuzione dell'attività demandata all'Ufficio dei Servizi Sociali, ove emergono specifiche ed analoghe problematiche anche per gli incontri tra il padre e l'altra figlia minore, Persona_2
In particolare, nella relazione in atti del 10.07.2023, una volta premesso che gli incontri in spazio neutro tra il e la figlia erano stati interrotti nel Pt_1 Persona_1 giugno 2021, si rileva quanto segue “(…)Da un primo incontro avuto con le minori, si
è subito notata una condizione di fragilità emotiva in che ripeteva più volte di _1
non voler vedere il padre perché profondamente delusa dai suoi comportamenti, puntualizzando che lui le fa tante promesse ma poi non le mantiene e che non si interessa della loro vita poiché non conosce nulla di loro, né a livello scolastico né
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extrascolastico, attività, hobby, ecc.. Indubbiamente era molto delusa e timorosa di riprendere il rapporto con il padre, convinta che lui avrebbe tradito di nuovo le sue aspettative di figlia. La figlia minore anche se innegabilmente amareggiata da Per_2
questa situazione e dalla mancanza di rapporti con il padre, era molto più predisposta
e felice di poterlo incontrare di nuovo. Durante i colloqui con le bambine si è notato che ripete in modo preciso le frasi della mamma e spesso quando parla guarda _1
la madre come per trovare un consenso, mentre in alcune occasioni ha Per_2 puntualizzato che, anche se la mamma non è d'accordo, lei ha voglia di vedere il padre
e quindi decide autonomamente invitando a fare lo stesso e non farsi _1 condizionare da ciò che dice la madre.”. Inoltre, attivato un percorso psicologico stante lo stato emotivo delle bambine, si rileva sul punto quanto segue: “Da subito, si sono evidenziate delle differenze caratteriali delle bambine: si dimostrava essere Per_2 estroversa, si è sentita subito a suo agio, tanto da mettersi al centro dell'attenzione e ad interagire senza nessuna difficoltà. Diversamente, è apparsa subito intimorita Per_3
della situazione, con una iniziale sospettosità di fondo probabilmente accompagnata ad ansia situazionale, che la induceva in più occasioni a glissare sugli argomenti, quindi è stato necessario concederle tempo perché potesse tranquillizzarsi e comprendere
l'utilità del lavoro svolto. Si ribadisce che la madre è sempre stata presente nella stanza con le bambine e a volte è stata ammonita dalla psicologa per determinati discorsi, riguardanti il mantenimento economico, giudizi e paure nei confronti del padre e della famiglia paterna, comunicati davanti alla presenza delle stesse. Ciò perché, in qualche misura, avrebbe potuto inficiare su determinate risposte ed osservazioni fatte dalle bambine nel raccontare il rapporto con il padre, soprattutto da parte della maggiore. Infatti proprio con è stato più difficile il lavoro di _1
avvicinamento nei confronti del padre, in quanto, riferiva e si fossilizzava su delle mancanze passate, delle criticità che non gli permettevano di rielaborare la rabbia verso il padre, tanto da convincerla a chiudere ogni tipo di rapporto. (…) si sono organizzati una serie di incontri tra le bambine e il signor , al fine di osservare Pt_1
la relazione e agevolare e intervenire su specifiche dinamiche e stili comunicativi posti in essere;
durante tali incontri le bambine, a differenza di quanto ripetevano in maniera esplicita in forma verbale hanno dimostrato un atteggiamento totalmente diverso. Sono sempre state affettuose ed entusiaste nel vedere il padre, tra baci e abbracci, vivendo un clima sereno, giocoso e di complicità con lo stesso. Anche
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quando si rimarcavano determinate difficoltà riportate precedentemente dalle bambine, soprattutto da sembrava che tutto fosse messo al secondo posto, poco _1
importante. Questa incongruenza tra quanto dichiarato dalle bambine e l'effettivo atteggiamento che poi le stesse manifestano nei confronti del padre, potrebbe far ipotizzare ad un conflitto interno e contraddittorio che e in questo _1 Per_2
momento stanno vivendo e di cui non riescono a pieno a prendere coscienza per età e paure inconsce. (…) Nel raccontare i weekend passati con il padre, i regali ricevuti, la festa, ecc., si sofferma nel sottolineare che il precedente weekend ha deciso di Per_2
rimanere a dormire dal padre poiché poi l'indomani mattina si sarebbero recati presso la Scogliera di Africo per andare al mare. a differenza della sorella, decide di _1
non trascorrere la notte insieme a lei ma di essere riaccompagnata a casa per poi ritrovarsi il giorno dopo. A detta di e poi successivamente confermato dalla Per_2 stessa c'era da parte di quest'ultima la volontà di fermarsi dal padre, non per _1 proteggere la sorellina (Come sempre affermato dalla madre “ si sacrifica a _1
rimanere a Bianco per paura che poi il padre non la riporti più a casa”) ma per piacere di stare tutti insieme. Decide però di rientrare per le pressioni subite dalla madre in quell'occasione, la quale l'avrebbe persino minacciata che le avrebbe fatto saltare la festa della comunione se non fosse rientrata e che si sentiva da sola a dormire senza di lei. Nel raccontare ciò, la bambina, per la prima volta, è riuscita ad esternare il suo sentire e con non poca fatica, con gli occhi lucidi, ha esposto finalmente le sue contraddizioni, quello che in letteratura scientifica può essere definito un vero e proprio “conflitto di lealtà” (…). In tale contesto ha anche _1
confidato di avere difficoltà a far comprendere alla madre che vuole trascorrere del tempo con il padre e soprattutto che le fa piacere incontrarlo, ma ha timore di dirlo per paura della sua reazione. (…) Dopo tali affermazioni e il riconoscimento di queste difficoltà, si è cercato di convincere la bambina ad esternare tutte le sue criticità, le sue emozioni, riguardo al rapporto con entrambi i genitori, in presenza delle scriventi.
Per tale motivo, al fine di sostenere la bambina ad affrontare l'argomento con la mamma, giorno 11/07/2023 il Servizio scrivente ha organizzato un incontro nel proprio ufficio, in tale occasione le bambine volevano anche comunicare alla madre del viaggio che avevano organizzato con PA e della volontà di trascorrere con lui le vacanze estive. Inoltre, riferisce di un tema fatto a scuola dove aveva scritto _1
alcune considerazioni negative sul padre in un momento in cui era arrabbiata, ma
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aveva espresso la volontà che nessuno lo leggesse. Nonostante ciò la madre comunica di aver fatto richiesta di accesso agli atti alla scuola per poterlo visionare, ed aggiunge di avere intenzione di usarlo per dimostrare che la figlia non vuole vedere il padre;
naturalmente la bambina è molto infastidita da questa violazione della sua privacy e si sente tradita poiché non è stata rispettata la sua volontà, ma anche riguardo a questo episodio non riesce a far comprendere il proprio stato emotivo alla madre. Nella medesima giornata, mentre la psicologa era in colloquio con il signor e le Pt_1 bambine, l'assistente sociale ha effettuato un colloquio con la RA , al fine CP_1
di mediare e prepararla al confronto con la figlia, cercando di farle comprendere lo stato d0animo di e la richiesta di aiuto della stessa alla psicologa per poter _1
comunicare con la mamma;
è stato chiesto esplicitamente alla RA di CP_1
essere più comprensiva con le bambine, spiegandole che la figlia aveva difficoltà a comunicare con lei per paura di deluderla, come se volere bene al padre volesse dire tradire la madre. Lavoro inutile poiché subito dopo, mentre cercava di _1
esprimere i propri desideri alla madre, con non poche difficoltà, tentava di comunicare la sua volontà e il piacere nel trascorrere del tempo con il padre, dormire a Bianco e partire in vacanza con lo stesso;
la RA , continuava ad interromperla e CP_1
parlava in contemporanea, non lasciando modo alla bambina di esprimersi.
Nonostante le scriventi hanno più volte invitato la RA a moderare i toni e a dare il giusto spazio alla figlia affinchè riuscisse a comunicare i suoi bisogni, la stessa, con un atteggiamento sulla difensiva, molto arrabbiata, ribadiva di fronte alle bambine “Poi voglio vedere se il padre si rifiuta di riportarle a casa io che devono fare…”. Si è puntualizzato, dunque, che tali affermazioni, potrebbero condizionare il volere delle bambine e innescare su quest'ultime quelle che sono le “sue” paure e non quelle delle minori. Di conseguenza, la RA, con una reazione spropositata, si infuria ed inizia ad urlare alzandosi di scatto dalla sedia, lanciando contro il muro gli occhiali da sole, incita le bambine ad andare subito via, si cita testualmente: “Mi sono stancata, la mia collaborazione oggi finisce qui, io sono in difficoltà, non ho come dare da mangiare alle mie figlie, lui si rifiuta di darmi il mantenimento e poi le porta a magiare il sushi e in vacanza, si ricorda di chiamare le bambine solo in procinto degli incontri con voi, sta solo giocando, e quando tutto questo sarà finito e voi non ci sarete più, lui scomparirà dalla vita delle bambine come ha già fatto”. Si precisa che la RA
ha sempre incentrato i colloqui sul piano economico, lamentandosi che il CP_1
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signor non le versa quanto dovuto e deciso in sede di sentenza ma che spende i Pt_1
soldi per uscire con le bambine, portarle a cena fuori, organizzare viaggi ecc.; è stato chiarito alla RA che le questioni economiche si affrontano in altra sede e che le bambine devono essere tenute fuori da queste problematiche. Tuttavia, qualche giorno dopo la figlia minore comunica al padre, con un messaggio telefonico, che non sarebbero andate in vacanza con lui finchè lui non avesse dato alla madre i soldi dovuti, si puntualizza che già in altre occasioni, la madre ha ostacolato co il padre delle bambine, come rilevato da messaggi che inviava al padre dove _1 esplicitamente riferiva che “è mamma che non vuole”. Successivamente il signor
comunica al servizio scrivente che non vede e non sente le bambine da giorni. Pt_1
Questo tipo di atteggiamento e messaggi comunicativi a cui le bambine sono esposte, anche in maniera inconsapevole, potrebbero, se prolungate in maniera sistematica, dare origine ad una dinamica psicologica familiare disfunzionale, come potrebbe essere la “Sindrome di Alienazione Parentale” (…)”.
Dunque, sulla base di siffatte risultanze, con l'ordinanza del 13.12.2023 il Giudice
Istruttore disponeva, al fine della individuazione della regolamentazione relativa ai figli minori più corrispondente al loro superiore interesse, l'effettuazione di un ulteriore approfondimento ed aggiornamento della verifica già compiuta e prodotta in atti da parte dei Servizi Sociali del Comune di Siderno, mediante lo svolgimento di un ulteriore e specifico periodo di osservazione, a mezzo di personale specializzato, sulle minori e nonché sul loro ambiente familiare, al fine di Persona_1 Persona_2
verificare le loro attuali condizioni di vita e psicologiche, i loro rapporti con entrambi i genitori, nonché l'esistenza e le cause di eventuali situazioni di disagio.
Perveniva così in atti la relazione dei Servizi Sociali del 27.02.2024, ove emerge altresì il punto di vista di in relazione alla sua domanda di affido Parte_1
esclusivo allo stesso delle figlie minori e di collocazione delle stesse presso di sé. In particolare, una volta premesso che dopo la relazione psico-sociale del 20.07.2023 le minori si sono sempre rifiutate di incontrare il padre nel periodo estivo e che “Solo nel mese di settembre u.s. le minori hanno acconsentito di vedere il padre, per provvedere insieme a lui all'acquisto del corredo scolastico”, neanche i successivi incontri programmati hanno avuto esito positivo, atteso che in un di tali incontri la minore
“si è presentata affermando che non voleva più venire e che non Persona_2 sarebbe neanche entrata in ufficio, aggiungendo che “quando” e “se” avesse avuto
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voglia di vedere il padre lo avrebbe chiamato lei. Osservando questa posizione rigida e ferma delle minori, è stato chiesto loro quando avrebbero voluto incontrarlo nuovamente e a tale domanda ha risposto: “quando ci deve comprare altre Per_2 cose””. In un successivo incontro tra le figlie ed il padre, “la figlia minore ha Per_2
dichiarato al padre di essere arrabbiata con lui per i soldi, affermando che loro hanno difficoltà economiche e sono costrette a privarsi di tante cose perché lui si rifiuta di versare l'importo corretto dell'assegno di mantenimento alla madre. In tale occasione, le bambine hanno anche chiesto al padre l'autorizzazione a poter trascorrere una vacanza sulla neve con i nonni materni, senza la presenza della madre impegnata per lavoro, alla risposta negativa del signor si sono arrabbiate e la situazione fra Pt_1
loro è peggiorata ulteriormente. Agli incontri successivi si è presentata solo la _1
bambina appariva scocciata e scontrosa, nonostante il signor tentasse in tutti i Pt_1 modi di accontentarla nelle sue richieste”. Venivano altresì effettuati colloqui con l'odierna resistente, “al fine di farle comprendere quanto la sua collaborazione fosse fondamentale per far capire alle bambine l'importanza di avere un rapporto sereno con il padre. Durante uno di questi colloqui, la RA arrivava in ufficio emotivamente scossa ed annunciava che il signor aveva chiesto l'affido Pt_1
esclusivo delle figlie, a questo punto si è cercato di calmarla chiedendole di non dire nulla alle bambine, almeno per un primo momento, visto che già il rapporto con il loro padre era abbastanza oscillante e sicuramente questa notizia le avrebbe confuse ancora di più. Nonostante ciò, la RA non solo ha messo al corrente le CP_1
bambine ma ha spiegato loro cosa comporterebbe per loro l'affido esclusivo, con la conseguenza che da quel momento in poi le bambine hanno interrotto ogni contatto con il padre;
anche è diventata più ostile nei confronti dello stesso giustificando il _1 suo comportamento alla richiesta dell'affido, dichiarando che la sua casa è a Siderno con la madre, così come i suoi impegni scolastici e non solo, aggiungendo che non vuole trasferirsi dal padre perché lui non avrebbe neanche il tempo di seguirle per via del lavoro. Le bambine durante le vacanze natalizie hanno incontrato il padre solo il
27 dicembre trascorrendo la giornata con lui, la sera hanno cenato insieme e poi le ha riaccompagnate a casa. Qualche giorno dopo sono uscite di nuovo per andare al
McDonald, dopodichè nuovamente hanno ripreso a non rispondere più al telefono e a non volerlo incontrare”. Stante tale comportamento delle minori, sono stati effettuati degli incontri con il supporto della psicologa, nel corso dei quali “si riscontra la stessa
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rigidità sul temere le proprie posizioni. In particolare, si evidenzia da una parte che il
IG , sembra essere arrivato alla decisione di avanzare la richiesta di affido Pt_1 esclusivo “per disperazione (cit.)”, senza tenere conto né della reale condizione e della fattibilità dello stesso né quali conseguenze psico emotive avrebbe sulle minori;
dall'altra la RA , lamenta sempre l'assenza del padre nel provvedere sotto CP_1
l'aspetto economico al mantenimento delle minori e ribadisce la sua idea nel non vedere un reale interesse da parte dello stesso nel recuperare il rapporto con le figlie”.
Ancora, all'esito degli incontri della psicologa con le minori, “Contrariamente a quanto si verificava all'inizio dell'estate scorsa, ora lo scenario sembra essersi capovolto, in quanto se dapprima era ad essere più restia, intimorita e titubante _1
a riprendere il rapporto con il padre, adesso sembra essere la piccola a Per_2
dimostrarsi più contraria ed arrabbiata. Dopo un primo momento di rassicurazione aver spiegato l'importanza di avere un confronto, le bambine, rimanendo comunque con un atteggiamento di diffidenza iniziale, hanno accettato di confidare le reali motivazioni di tale chiusura. Nella discussione si riscontra l'enorme preoccupazione e la paura di queste bambine di perdere la madre, riferendo: “Se riprendiamo il rapporto con PA, il giudice capisce che noi stiamo bene e quindi ci fa andare a vivere da lui (…) perché voi nell'altra relazione avete scritto quelle cose e ora PA vuole l'affido esclusivo”. Pertanto, è stata spiegato loro la situazione in maniera semplice e comprensibile per la loro età, elaborando ed affrontando tutte le loro paure, al fine di rassicurarle. Successivamente, nel provare ad esplicitare le ulteriori motivazioni a tale chiusura, e sembrano non trovare una giusta causa se _1 Per_2 non quella di riportare gli avvenimenti passati e il “problema del mantenimento” di cui nei mesi scorsi si era già discusso e lavorato su determinati aspetti. Le minori, si dimostrano ancora una volta ancorate a vecchie dinamiche familiari-psicologiche e a sentimenti di rancore, confusione e sensi di colpa che in qualche maniera sembrano condizionare la propria rappresentazione della figura paterna. Si ravvisa come,
l'essere messi al corrente sempre della situazione legale-economica-genitoriale della coppia senza avere gli strumenti idonei per leggere determinate dinamiche comporta uno stress e un vissuto emotivo disfunzionale carico di paure e fantasie catastrofiche sulle stesse”. Nel successivo incontro con il padre “si è deciso insieme alle minori di dare un “obiettivo” e un “nome” all'incontro: i sassolini, che rappresentano le domande da rivolgere al padre per chiarire dubbi, incertezze e paure legate ad eventi
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che loro ritengono importanti”, emergendo così i pensieri scritti delle bambine, in particolare quelli di (“Sto uscendo solo perché ho voglia di sushi, non per Persona_1 altro (…) Non rispondo perché non ho voglia di sentirlo, non mi manca e non lo chiamo (…) Al tavolo stiamo tutti zitti e mi rompo, ma almeno mangio il sushi ed è meglio così (…) Non gli rispondo perché non ho nemmeno voglia di vederlo che tanto so che è uguale a tutti gli altri (…) Io non voglio andare e vivere con PA perché non capirebbe tutti i sacrifici che fa mamma e quanto sia impegnativo occuparsi di due bambine (…) a comprarci tutto e a badare a noi non ce la farebbe perché io so che lavora (…) come per magia i soldi per comprarsi un frigorifero con lo specchio, la play e l'albero di natale con il trenino e la musichetta ce l'ha, per noi però non li ha, io so con certezza che dopo una settimana PA si stancherà di noi come non ha fatto con la mamma, e con tutto quello che abbiamo da fare con compiti, sport, scuola e cose varie (…) morale della favola PA ha i soldi, non li vuole dare alle sue figlie per farle morire di fame…”) e di (“quelle poche volte che vado, non vado per Persona_2
passere del tempo con lui ma per andare a mangiare fuori o per comprare qualcosa
(…) per il mio bene devo fare sport ma paga solo la mamma, invece PA dovrebbe pagare la metà (…) quando andiamo a Bianco ci lascia con la nonna perché lui deve lavorare e poi a noi ci dice che non ha soldi, però quando andiamo con lui i soldi ce li ha e come”). Infine, dopo tali incontri, “ ha manifestato la volontà di non essere Per_2
più presente poiché, a suo dire, non avverte il bisogno di vedere il padre;
nonostante le scriventi abbiano tentato invano di farle comprendere l'importanza della presenza di entrambe le figure genitoriali. Di contro, sta proseguendo gli incontri, anche se _1
spesso si susseguono momenti di silenzio, interloquendo più volentieri con le scriventi, dimostrando anch'essa un distacco affettivo dal padre”. Si conclude, dunque, che “le minori evidenziano l'assenza del dal punto di vista economico più che affettivo, Pt_1 poiché la maggior parte degli argomenti sono incentrati sul bisogno materiale”, ravvisandosi altresì che “l'essere messi al corrente sempre della situazione legale- economica-genitoriale della coppia senza avere gli strumenti idonei per leggere determinate dinamiche comporta uno stress e un vissuto emotivo disfunzionale carico di paure e fantasie catastrofiche sulle stesse”.
Tenuto conto di siffatti esiti dell'attività demandata ai Servizi Sociali, con ordinanza del 17.04.2024 il Giudice Istruttore disponeva, tra l'altro, la continuazione dell'attività dell'Ufficio dei Servizi Sociali di Siderno circa la predisposizione del calendario di
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incontri settimanali tra il padre e le figlie in presenza degli assistenti sociali, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche o di altro tipo delle minori, evidenziando in particolare l'obbligo a carico della madre di assicurare – mediante una adeguata opera di convincimento circa l'importanza della sussistenza di positivi rapporti tra le figlie ed il padre ed astenendosi altresì dal gravare sulle stesse le tensioni per l'accesa conflittualità tra i genitori – la presenza delle minori agli appuntamenti organizzati dal servizio sociale.
In seguito, con relazione dei Servizi Sociali del 29.05.2024, è emerso, da un lato, quanto riferito dal sulla sua forte difficoltà ad incontrare ultimamente le figlie Pt_1
o, comunque, comunicare con loro, non rispondendo alle telefonate ed ai messaggi, dall'altro lato la – dopo aver dichiarato la propria volontà di ricevere CP_1 comunicazioni dall'Ufficio dei Servizi Sociali solo tramite PEC al suo difensore – non rispondeva alla richiesta di tale Ufficio di comunicare le date utili per l'organizzazione di incontri tra il padre e le figlie.
Ancora, una volta che il Giudice Istruttore, con ordinanza del 18.12.2024 reiterava il disposto volto alla predisposizione da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali di Siderno di incontri settimanali tra il padre e le figlie in presenza degli assistenti sociali, sempre con l'espresso obbligo a carico della madre di assicurare – mediante una adeguata opera di convincimento circa l'importanza della sussistenza di positivi rapporti tra le figlie ed il padre ed astenendosi altresì dal gravare sulle stesse le tensioni per l'accesa conflittualità tra i genitori – la presenza delle minori agli appuntamenti organizzati dal servizio sociale, con relazione del 09.01.2025 emerge che in data 29.05.2024 era pervenuta una PEC del difensore della ove si comunicava che “le figlie minori CP_1
dimostrano di voler incontrare il padre e di non volersi recare presso gli uffici dei
Servizi Sociali”, nonché nel successivo giorno 11 giugno, recatosi il personale dei
Servizi Sociali presso la loro abitazione, in tale occasione “le minori hanno riferito di non avere nessuna intenzione di continuare ad incontrare il padre presso gli uffici dei servizi sociali, dichiarando che quando e se ne avessero voglia lo avrebbero fatto loro autonomamente, chiamandolo o inviandogli messaggi”. Inoltre, rammentato alla il suddetto disposto del Giudice Istruttore circa l'obbligo in capo alla stessa di CP_1 attivarsi per facilitare gli incontri tra le minori ed il padre, l'odierna resistente “ha ribadito che le bambine hanno il diritto di decidere autonomamente e che lei non può costringerle”. Si convincevano comunque le minori a partecipare ad un incontro presso
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gli uffici dei Servizi Sociali per il successivo giorno 13 giugno ed, in tale occasione, “le bambine, accompagnate dalla madre e dall'attuale compagno di questa ultima, si sono presentate nell'ufficio della sottoscritta senza però mai varcare la soglia della porta dichiarando di non voler entrare. Sono stati totalmente inutili i tentativi di convincimento dia della sottoscritta che del padre, il quale trovandosi all'interno dell'edificio le invitava ad entrare ma le bambine lo hanno ignorato”. Infine, mentre da quel giorno le minori non si sono mai presentate agli incontri con il servizio sociale, nel successivo periodo estivo, per come dichiarato da entrambe le odierne parti, solo in alcune occasioni le minori hanno incontrato il padre ed, in particolare, in occasione di un incontro di aggiornamento del 19.09.2024, la ha riferito di aver lasciato CP_1 libere le figlie “di decidere la frequenza di tali incontri, non interferendo in questa organizzazione”.
Nel corso del presente giudizio, con ordinanza del 17.04.2024, veniva altresì disposta
CTU al fine di accertare la condizione psico-affettiva delle minori e Persona_1 [...]
nonché le competenze genitoriali delle parti, in particolare i rapporti esistenti Per_2 tra le minori e ciascuno dei genitori;
l'esistenza di situazioni, riferibili a comportamenti posti in essere dai genitori o ad altre situazioni socio-ambientali, tali da poter pregiudicare l'equilibrio psichico delle minori ed incidere in modo negativo sullo sviluppo armonico della loro personalità; nonché le soluzioni ritenute più confacenti all'interesse delle minori in ordine all'affidamento, alla collocazione ed ai tempi ed alle modalità degli incontri tra le medesime ed il padre.
Risulta opportuno in questa sede, per maggiore chiarezza esposita, riportare di seguito ampi passaggi dell'elaborato tecnico depositato in atti dal CTU il 25.10.2024, che risulta pienamente condivisibile dal Tribunale in quanto frutto di una attenta valutazione degli atti processuali nonché degli esiti dei colloqui semi-strutturati e della somministrazione di test e questionari psicodiagnostici, oltre ad essere adeguatamente ed esaurientemente motivata sia sotto il profilo logico che scientifico.
In sede di considerazioni conclusive redatte dal consulente tecnico d'ufficio, valutate in modo non parcellizzato, trova specifica conferma l'eccessiva e deleteria conflittualità tra i genitori, di tale portata da comportare serie ripercussioni sull'equilibrio psicologico e comportamentale delle figlie minori, nonché l'uso strumentale delle loro condizioni, da parte di entrambi i genitori, volto più che altro allo scopo egoistico di nuocere la controparte nel contesto dei reciproci rancori e recriminazioni insorti nel
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contesto dell'anzidetta conflittualità (“ e sono minori che dichiarano Per_2 _1
silenziosamente un bisogno di maggiori attenzioni da parte della figura paterna, unitamente ad una fruizione del tempo più esclusiva sia con il padre sia con la madre.
La diade genitoriale pare centrata, talvolta, eccessivamente su egoistici e recriminanti condotte avente come centralità loro stessi, a dispetto della necessità di riconoscimento dei taciti bisogni della prole. Situazione che potrebbe incidere sul disagio che le ragazzine sembrano sperimentare unitamente al desiderio di possedere un'identificazione potenzialmente acritica e incondizionata rispetto al pensiero della madre. Figura con la quale, per quanto riguarda entrambe le minori, pare esserci una vicinanza affettiva, un riconoscimento dei bisogni e delle esigenze palesate verbalmente. Pare essere maggiormente la figlia che coglie e internalizza gli _1
elementi di criticità rilevati dalla genitrice rispetto alla figura paterna e ai Servizi
Sociali e per tale motivo non esplicita il suo pensiero temendo che come conseguenza la madre possa rimanere da sola. Il signor pare sperimentare elementi di Pt_1
ricerca contatto con le figlie unitamente ad una difficoltà nel mostrare vicinanza affettiva.”).
In particolare, una volta soffermatasi sulla specifica condizione di Persona_1
( sembra nutrire scarsa fiducia in se stessa, sperimenta senso d'inadeguatezza e _1
difficoltà ad entrare in contatto con l'ambiente, anche con quello stesso spazio che vive quotidianamente. Un ambiente vissuto come bloccante per la propria naturale espressività e nel quale costante è la ricerca di appoggio. Rilevabili presenza di instabilità, di un alto grado di emotività, di un ingorgo energetico, nonché una quota di coartazione e inibizione con conseguenti note di ansia. Possibile una percezione di precarietà, di incertezza, nonché di una pressione esterna. Possibile ipotizzare la difficile accettazione della trasformazione del proprio nucleo a partire dalla separazione dei genitori e/o vissuti di angoscia relazionale, negativismo, carente percezione sul piano affettivo. La strategia difensiva della minore è quella di mostrare una certa distanza fisica ed emotiva dal padre, pur non desistendo dal suo desiderio di averlo più vicino, percependone gli ostacoli. L'uso del meccanismo della negazione e della idealizzazione della realtà frustrante è tipico dei soggetti che si sono trovati a vivere nella prima infanzia in ambienti cronicamente stressanti. Il soggetto pare vivere sotto la cappa di un'angoscia connessa a sensi di colpa. Situazione che rivela il bisogno di riempire lo spazio bianco per timore del vuoto e di rimanere soli, isolati,
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senza appoggio. Percepibile nel vissuto della minore la sensazione di essere schiacciata dall'ambiente. Il rafforzamento di alcuni elementi nei disegni può essere indice di preoccupazione per le apparenze esteriori e sforzo per rendersi socialmente accettabile, compensazione di sentimenti di inadeguatezza, ipersensibilità alle opinioni altrui, difficoltà nei rapporti interpersonali. Margini che non lasciano intravedere sentimenti negativi, se non in termini di rancore, nei confronti della figura paterna e/o di coloro che vivono intorno allo stesso. La minore avvertirebbe di non essere adeguatamente ascoltata all'interno di un ambiente che non le lascia spazio di esprimersi. A trasparire è un disagio interiore che lo condurrebbe ad esprimere una ripartizione della fruizione del tempo con i genitori da vivere necessariamente separatamente e in parte in maniera esclusiva con la madre, con il conseguente allontanamento anche della famiglia del padre. Una situazione nella quale si adatta a una decisione dicotomica nei termini in cui legge sia l'esterno a volere. Appare utile evidenziare una similitudine con aspetti manifestati dalla RA nel corso dei CP_1
colloqui peritali. La verbalizzata dicotomia di sentimenti tra mamma e PA, pertanto, appare non riflettersi nei disegni, nel corso dei quali la ragazzina lascerà trapelare una condizione non sovrapponibile con i verbalizzati desideri. Presente una uguale distribuzione emozionale tra mamma e PA, con richieste che si dirigono verso tutte e due le figure. Possibile ipotizzare una condotta potenzialmente alienante a fronte del coinvolgimento della prole in discussioni/argomenti non di pertinenza di un minore, condizione che espone al rischio che si venga meno al principio di bigenitorialità alla base di ogni sano superamento del conflitto con l'altro, situazione che potrebbe continuare a condizionare la libera espressione in particolare di per quanto _1 concerne i rapporti con l'altro genitore e che potrebbe aver direzionato le minori a sperimentare sentimenti di rabbia nei confronti della figura paterna.”) e su quella di
( si presenta come una ragazzina più disponibile Persona_2 Per_2 all'interazione con il padre e con la sua parentela. La minore, secondo quanto desumibile dall'elaborazione psicodiagnostica, presenta elementi di tensione, controllo rigido della fantasia e/o evasione dalle relazioni interpersonali dirette, sospettosità, unitamente a tendenza all'estroversione ed ipersensibilità alle opinioni altrui. Taluni indici conducono a rilevare una ricerca di risorse in un ambiente vissuto come bloccante per la propria naturale espressività, con la conseguente sperimentazione di ansia e insicurezza, nonché dipendenza, bisogno di appoggio, ricerca di stabilità.
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L'eccessiva sensibilità alle frustrazioni conduce, di riflesso, ad attivare esagerate strategie difensive, specie di tipo preventivo, sintomo di un Io debole. Possibili note sul piano conflittuale, evidente il bisogno di rassicurazione. Evidenti note di indecisione, insicurezza, ansia. Pare potersi rivelare un tacito stato d'animo enormemente combattuto a dispetto del verbalizzato. Evidenziabile nel corso dei diversi disegni richiesti una ricerca di celerità nell'elaborato che potrebbe dare il senso di tentare di fuggire a una decisione non pienamente condivisa rispetto alla quale si muove con passiva accettazione. Di fatto presente una uguale distribuzione emozionale tra mamma e PA, con richieste verso gli stessi.”), l'ausiliario del giudice evidenzia che entrambe le minori “appaiono così figure fragili che tentano di controllare ciò che in realtà non gli sarebbe stato concesso di elaborare, accadimenti fonti di emozioni disturbanti che tentano di negare”, aggiungendo la necessità “che intraprendesse _1
un percorso di sostegno individuale, ciò al fine di elaborare i sentimenti negativi che la conducono verso processi di negazione e che, comunque, incidono sul loro essere e sulla sua libertà di espressione”.
Ancora, dopo aver preso in considerazione il contenuto delle relazioni in atti dell'Ufficio dei Servizi Sociali, il consulente d'ufficio rileva che, di fatto, attualmente tra il padre e le figlie “si svolgono regolarmente incontri in assenza del SS. Appare, pertanto, utile riflettere sulla necessità che tali incontri continuino a svolgersi, volgendo l'attenzione sulla possibilità di effettuare un cambio di intervento laddove si possa lavorare sul disagio manifestato dalla prole nonché su un sostegno alla genitorialità”.
A quest'ultimo proposito, relativamente alla capacità genitoriale delle odierne parti, si evidenziano i limiti della stessa in entrambi i soggetti quale causa di serie ripercussioni sull'equilibrio psicologico delle minori nei seguenti termini: “I genitori delle minori, che non presentano patologie psichiche degne di rilievo tali da incidere sulle capacità genitoriali, non appaiono coesi, anzi, in particolare la madre pare avere la costante necessità di esprimere la mancata partecipazione materiale dell'ex marito nella vita della prole, quindi, il mancato coinvolgimento del signor nella vita Pt_1
familiare, con recriminazioni di agiti/comportamenti ritenuti moralmente censurabili il cui contenuto è la stessa RA a riferire di aver condiviso con le ragazzine. Ognuno pare avere pare avere la costante necessità di esprimere la propria individualità, magari, sminuendo, sebbene talvolta in maniera inconsapevole, l'altra figura agli
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occhi delle figlie. Scarna la competenza empatica del signor nei confronti della Pt_1
prole. Inoltre, entrambi paiono operare, talvolta, una spinta poco democratica nel controllo delle situazioni, nel non pieno rispetto delle possibili diverse opinioni dell'altro. La mancanza di vicendevole supporto genitoriale non permette di adottare uno stile educativo coerente e autorevole, in grado di porre limiti chiari e adeguati per la prole che così finisce per sentirsi smarrita in situazioni stressogene. Evidente, come già scritto, la rivendicazione da parte della prole di contenimento, sicurezza e prevedibilità. Al contempo per quanto concerne le figure genitoriali, sebbene la madre in particolare si mostri in grado di percepire le necessità e le esigenze manifeste della prole, sia aperta ai bisogni della stessa, si rileva la presenza di messaggi altalenanti, fonti di insicurezza per un minore. Pertanto, sarebbe auspicabile che i genitori accettassero punti di vista differenti dai propri tenendo conto della personalità del minore e della fase evolutiva in cui si trova.”.
Pertanto, siffatte “considerazioni conducono a non escludere nessuno dei genitori dalla crescita della prole”, nonché ritiene il consulente d'ufficio “che i genitori
intraprendessero un percorso mirato al potenziamento delle Parte_4
competenze genitoriali sia per arginare le difficoltà psicologiche presentate dalla prole, sia per permettere di comprendere l'importanza di gesti di contenimento, di azioni volte a dare rassicurazione della presenza, nonché al fine di incrementare le abilità nel riconoscimento, quindi, la corretta gestione delle risposte alle emozioni manifeste e celate della prole. Percorso che potrà essere mirato alla gestione di eventuali stati di deflessione del tono dell'umore e del riconoscimento dell'importanza di un tempo pienamente coinvolto vissuto con i figli nel quale non vi siano solo deleghe
e compiti da svolgere.”.
Evidenzia altresì il consulente d'ufficio l'assenza nel caso di specie dei presupposti per disporre l'affidamento esclusivo delle minori e la loro collocazione presso il padre
(“Prevedere al momento lo spostamento delle minori dalla propria dimora attuale non appare necessario. La casa materna, pertanto, continua ad essere luogo da prediligere in questo momento per la crescita delle ragazzine, luogo ove le stesse si mostrano pienamente integrate e che offre loro spazi di espressione. Ciò rafforza la necessità di proseguire con un affidamento condiviso con domiciliazione presso la casa materna.”), nonché la contestuale importanza, per il benessere delle minori, dell'incremento delle frequentazioni tra le stesse ed il padre (“Importante è che le minori frequentino la
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figura paterna e la famiglia di origine della stessa, parentela la cui relazione deve essere coltivata e alimentata per il sano benessere delle minori, anche attraverso un contributo indiretto, lasciando alle stesse margini di flessibilità necessari per elaborare vissuti di non accettazione, nonché funzionali a sollecitare una libera e non condizionata espressione dei loro desideri.”).
Dunque, sulla base delle considerazioni finora illustrate, il consulente tecnico d'ufficio ha ancora una volta evidenziato, in sede di conclusioni, l'eccessiva e deleteria conflittualità tra i genitori, di tale portata da comportare serie ripercussioni sull'equilibrio psicologico e comportamentale delle figlie minori, con la conseguente necessità di intraprendere un percorso di sostegno psicologico in favore di entrambe, soprattutto per la minore (“Le minori e paiono risentire di Persona_1 _1 Per_2
elementi di sofferenza sul piano affettivo che troverebbero la loro origine nell'inserimento all'interno di una situazione conflittuale tra i genitori. Le ragazzine risentirebbero dal sentire il peso di non potersi esprimere liberamente, orientate in un doppio/opposto nel quale sussistono difficoltà relazionale e aspetti di acritica dipendenza. e chiedono, tacitamente, di essere maggiormente riconosciute _1 Per_2
in termini di bisogni non manifesti. Per rendere ciò possibile, sarebbe necessario che i genitori “imparassero a comunicare” in un'ottica bambino-centrica, nel riconoscimento del valore dell'altro genitore per il sano sviluppo della prole. Tale situazione suggerirebbe, in particolare per l'inizio di un percorso di sostegno _1
psicologico, ciò al fine di elaborare i sentimenti negativi che la conducono verso processi di negazione e che, comunque, incidono sul loro essere e sulla sua libertà di espressione.”). Si evidenzia ancora, come già rilevato dall'Ufficio dei Servizi Sociali, il connotato negativo per il benessere delle minori (stress e vissuto emotivo disfunzionale) della condotta – tenuta soprattutto dalla , nei termini come CP_1
ampiamente descritti dai Servizi Sociali – estrinsecatasi nel mettere costantemente le minori al corrente dei motivi di conflittualità legali ed economici tra i genitori in assenza, stante l'età adolescenziale delle figlie, di idonei strumenti per capire ed elaborare determinate dinamiche tipiche degli adulti, che ha così comportato delle scelte di allontanamento dal padre solo apparentemente riconducibili alla loro libera autodeterminazione, bensì in realtà indotte dalla stessa madre a cagione dell'astio e risentimento nei confronti della controparte (“Con la figura materna, per quanto riguarda entrambe le minori, pare esserci una vicinanza affettiva, un riconoscimento
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dei bisogni e delle esigenze palesate dalle stesse verbalmente. Pare essere maggiormente la figlia che coglie e internalizza gli elementi di criticità rilevati _1
dalla genitrice rispetto alla figura paterna e ai Servizi Sociali. Per tale motivo non espliciterebbe il suo pensiero temendo che come conseguenza che la madre possa rimanere da sola. Il signor pare sperimentare elementi di ricerca contatto con Pt_1
le figlie unitamente ad una difficoltà nel mostrare vicinanza affettiva. - Possibile ipotizzare una condotta potenzialmente alienante a fronte del coinvolgimento della prole in discussioni/argomenti non di pertinenza di un minore, condizione che espone al rischio che si venga meno al principio di bigenitorialità alla base di ogni sano superamento del conflitto con l'altro, situazione che potrebbe continuare a condizionare la libera espressione in particolare di per quanto concerne i _1 rapporti con l'altro genitore e che potrebbe aver direzionato le minori a sperimentare sentimenti di rabbia nei confronti della figura paterna. Si rimanda ai paragrafi precedenti laddove nel dettaglio si rileva il coinvolgimento della prole in argomenti propri della diade genitoriale. - Per quanto concerne la RA la sua CP_1
genitorialità pare risentire negativamente rispetto alla capacità di avvertire i bisogni non espressi della prole laddove l'accesso all'altro genitore e quindi al genitore psicologico sembra essere subordinato non a ciò che le ragazzine desiderano, ma a situazioni proprie della ex coppia, così rischiando di tralasciare l'importanza della funzione co-genitoriale. Il superamento del conflitto con il signor passa Pt_1 attraverso l'evitamento e l'accesso all'altro genitore da parte della RA è concesso, ma in modo non funzionale e/o simmetrico, ossia viene basato sulla sopravvalutazione delle capacità delle minori di autodeterminarsi e riconoscere il loro bene.”). A sua volta, infine, relativamente al , si evidenzia una notevole carenza in capo allo Pt_1
stesso della capacità di riconoscere i reali bisogni affettivi delle figlie (“Per quanto concerne il signor sussiste una difficoltà nel riconoscere i reali bisogni affettivi Pt_1
della prole, dovuta verosimilmente ad una carente funzione riflessiva ma anche alla rigidità del suo funzionamento, alla difficoltà di mettersi in discussione. Il signor
presenta difficoltà sul piano genitoriale ossia una certa immaturità affettiva Pt_1
riscontrabile nella presenza di incoerenza del comportamento legata verosimilmente al suo timore del rifiuto. Ciò fa si che, pur riconoscendo cognitivamente quale sia l'agire consono rispetto alle figlie, egli spesso rinunci ad attuarlo nella relazione con loro, in attesa di un sostegno dell'latro genitore che per lo più si traduce in un inasprimento
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del conflitto con l'ex moglie. E' presente nella persona una difficoltà di riconoscere pienamente i bisogni affettivi della prole.”), che evidentemente ha indotto, per come già evidenziato dai Servizi Sociali, alla formulazione della sua pretesa volta ad ottenere l'affidamento esclusivo delle minori e la collocazione presso di sé, senza tenere in alcun conto delle gravi conseguenze psico-emotive sulle minori che comporterebbe l'eventuale concretizzazione di tale intendimento, dovuto in realtà solo all'astio e risentimento nei confronti della controparte, così come per la pacifica negligente ottemperanza all'obbligo di fornire i mezzi economici per il mantenimento delle minori nei termini come a lui imposti in sede di separazione personale dei coniugi.
Si deve sottolineare la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui riportati passaggi argomentativi risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendono spunto, costituiti dalle risultanze dell'attività demandata ai Servizi Sociali fin dal giudizio per la separazione personale dei coniugi nonché dagli illustrati esiti dei colloqui semi-strutturati e della somministrazione di test e questionari psicodiagnostici.
Deve dunque concludersi che il consulente non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni.
Al riguardo, rileva ancora il Tribunale che nessun dubbio sussiste in ordine alla piena valenza probatoria delle relazioni in atti del consulente d'ufficio che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis,
Cass. Civ. 8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n.
2802), come appunto verificatosi nel caso di specie.
L'accertamento tecnico d'ufficio in esame non può ritenersi insufficiente od inidoneo allo scopo della verifica circa la condizione psico-affettiva delle minori e Persona_1
nonché le competenze genitoriali delle parti, in particolare i rapporti Persona_2
esistenti tra le minori e ciascuno dei genitori;
l'esistenza di situazioni, riferibili a comportamenti posti in essere dai genitori o ad altre situazioni socio-ambientali, tali da poter pregiudicare l'equilibrio psichico delle minori ed incidere in modo negativo sullo sviluppo armonico della loro personalità; nonché le soluzioni ritenute più confacenti all'interesse delle minori in ordine all'affidamento, alla collocazione ed ai tempi ed alle modalità degli incontri tra le medesime ed il padre. Né emergono sul punto risultanze
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poco chiare o non complete, tenuto altresì conto delle puntuali e particolareggiate controdeduzioni formulate dal consulente d'ufficio alle osservazioni e deduzioni formulate da entrambe le parti sulla “bozza” di relazione a loro comunicata dal consulente d'ufficio.
Sulla base del quadro probatorio finora illustrato ed analizzato, emerge in definitiva, da un lato, la persistente sofferenza psicologica delle minori, e, dall'altro, la mancata attivazione dei genitori i quali, in tutto questo tempo hanno, evidentemente perché concentrati nella conflittualità tra loro, perso di vista l'obiettivo principale rappresentato dal benessere delle minori e e non hanno certamente Persona_1 Persona_2
compreso che tale benessere non è raggiungibile senza una definitiva ricostruzione della relazione genitoriale.
All'esito del tormentato percorso processuale, come sopra descritto, ritiene il
Tribunale che la perdurante incapacità delle parti di mettere al centro l'interesse delle minori, esemplificata, indubbiamente, dalla controversa gestione dei rapporti tra le stesse ed il padre e dalla questione del loro sostentamento economico, evidenzia l'inidoneità dei coniugi ad esercitare adeguatamente le funzioni genitoriali, impedendo di prevedere la possibilità che gli stessi possano adottare scelte utili e condivise circa le questioni che riguardano le figlie.
Con riferimento all'affidamento delle minori e va Persona_1 Persona_2 applicato il criterio preferenziale stabilito dall'art. 337 ter C.C., che attribuisce in modo condiviso ad entrambi i genitori le responsabilità connesse alla educazione, istruzione e cura della persona dei figli minorenni, in quanto non sono emerse ragioni per derogarvi.
In particolare, non può essere accolta la domanda del di affido esclusivo a sé Pt_1
delle minori, stante le caratteristiche personologiche dell'odierno ricorrente come ben evidenziate dalla CTU, connotate da notevole carenza della capacità di riconoscere i reali bisogni affettivi delle figlie.
Per la individuazione del genitore presso il quale le minori dovranno essere domiciliate, appare preferibile attribuire le prevalenti responsabilità di cura della prole alla madre, atteso che finora le figlie hanno sempre convissuto con la stessa.
A siffatto proposito, invero, va, in ogni caso, confermato il collocamento prevalente delle minori presso la madre, allo stato unica figura di riferimento per le stesse, non essendovi le condizioni per prevederne il collocamento dal padre, con il quale non si è ancora creata una consuetudine di vita. Al riguardo, conformemente a quanto statuito
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anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. I, sent. 24.03.2022 n. 9691), il
Collegio reputa, nel bilanciamento degli interessi coinvolti e considerata la condizione psicologica di e già connotata da grande sofferenza, Persona_1 Persona_2
prevalente la necessità di non recidere il loro legame con la madre disponendo il collocamento delle stesse presso il padre.
Nulla deve disporsi sulla assegnazione della casa coniugale, atteso che, quale dato pacifico tra le parti, la stessa è stata nel frattempo venduta.
Sulle questioni di ordinaria amministrazione può essere disposto l'esercizio separato della responsabilità genitoriale da parte del genitore con il quale le figlie minori anche temporaneamente si trovano.
In ogni caso, stante altresì la suddetta perdurante incapacità di entrambi i genitori di mettere al centro l'interesse delle minori, ne consegue la necessità di limitare la loro responsabilità genitoriale prevedendo il coaffidamento di entrambi le figlie all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Siderno territorialmente competente.
Invero, l'elevata conflittualità tra i genitori (con toni aspri di confronto ancora in sede di scritti conclusionali) non risulta diminuita né a fronte del lasso di tempo trascorso dall'evento separativo (ormai quasi sette anni dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in data 31.10.2018), né in virtù dell'ausilio posto in essere nel corso del presente procedimento dai professionisti che, a vario titolo, sono stati coinvolti nella vicenda (dal consulente d'ufficio agli operatori del Servizio sociale), registrandosi, inoltre, il sostanziale fallimento di tutti i percorsi psicoterapeutici e di sostegno alla genitorialità consigliati dagli esperti e dalle strutture che del nucleo familiare si sono occupati.
In tal modo, non può che prendersi atto della permanenza delle criticità già segnalate dalla CTU sul piano della relazione genitoriale che, di fatto, rendono impossibile l'esercizio di una reale condivisione della genitorialità, intesa come progettualità condivisa delle linee di indirizzo evolutivo e pregiudicano le rispettive capacità di supportare adeguatamente e nella loro crescita. Persona_1 Persona_2
Il Tribunale, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e valutato, ritiene necessario disporre il coaffido delle minore all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Siderno, salva rivalutazione in caso di sopravvenuto accertamento del miglioramento dei rapporto tra i genitori, prevedendo che i servizi sociali, effettuando un adeguato e periodico monitoraggio, valutino le modalità di rapporto tra i genitori e verifichino se
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gli stessi abbiano raggiunto la capacità di gestire le figlie con strumenti che rendano la relazione meno conflittuale indicando, conseguentemente, alle parti la possibilità di modificare le modalità dell'affido, circostanza che potrà avvenire formulando apposita domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Va, inoltre, disposto che l'Ufficio dei Servizi Sociali, per il tramite dei servizi specialistici, assicuri la necessità di intraprendere un percorso di sostegno psicologico in favore di entrambe le figlie, soprattutto per la minore , stante l'eccessiva Persona_1
e deleteria conflittualità tra i genitori, di tale portata da comportare serie ripercussioni sull'equilibrio psicologico e comportamentale della prole, e che determini tempi e modalità con cui favorire il recupero della relazione padre-figlie e la ripresa con costanza e continuità degli incontri tra loro anche non in presenza del personale dei
Servizi Sociali, come evidenziato dal CTU, nonché segnalando al Giudice Tutelare a cui verranno trasmessi gli atti per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 C.C., nonché all'autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni) eventuali comportamenti ostruzionistici o, comunque, qualsivoglia situazione di pregiudizio per le bambine.
Per quanto riguarda in particolare le modalità di visita del genitore non collocatario, il Tribunale ritiene del tutto adeguate alle esigenze di entrambi le figlie minori di mantenere un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, come sottolineato dal CTU, secondo i tempi di frequentazione disciplinati in parte dispositiva, delegando i Servizi
Sociali affidatari il monitoraggio delle modalità di frequentazione, con possibilità di modularle diversamente, qualora si verifichi la necessità nell'interesse dei minori, in caso di disaccordo delle parti.
Ancora, i coniugi debbono essere invitati ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale coaffidatario, da svolgere nel caso anche separatamente ed anche avvalendosi di strutture che possano essere di ausilio alla risoluzione di contrasti organizzativi, ciò rivelandosi oggettivamente utile (come anche sottolineato dal CTU) a ricondurre la vicenda nell'alveo di una auspicabile fisiologia, rispetto all'attuale elevata conflittualità con scarsi margini di compromesso, come indubbiamente è nel caso di specie.
Il Servizio Sociale coaffidatario potrà indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse dei figli.
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Deve al riguardo precisarsi che con riferimento agli interventi di sostegno alla genitorialità (parent training, mediazione familiare od il ricorso al c.d. coordinatore genitoriale), trattandosi di interventi sui genitori, il Collegio può esclusivamente invitare le parti all'avvio di tali percorsi, non potendo nondimeno imporre tali ausilii, richiedendo gli stessi una partecipazione su base volontaria per la proficua riuscita dell'intervento, che, in tutta evidenza, non può essere frutto di una eterodeterminazione giudiziale, ma di cui l'autorità giudiziaria non potrà che rilevarne gli esiti.
È pertanto necessario che il Servizio Sociale territorialmente competente continui a fornire sostegno e monitoraggio al nucleo familiare, mettendo a disposizione delle parti i percorsi psicoterapeutici e di ausilio alla genitorialità ritenuti necessari ovvero opportuni e monitorandone lo svolgimento, ciò anche al fine di fornire alle parti qualificati interlocutori per superare possibili divergenze e che accerti periodicamente sia le condizioni delle minori che l'adesione ai percorsi di aiuto suggeriti, segnalando tempestivamente ogni comportamento pregiudizievole per i figli o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, ovvero la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale al Giudice
Tutelare per la vigilanza ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le determinazioni di competenza od, al contrario, la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento.
Il Servizio Sociale dovrà inoltre tempestivamente segnalare alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo con la possibilità di ripristinare l'affidamento genitoriale, affinché le stesse si facciano promotrici dell'apposito procedimento di modifica presso il tribunale ordinario (cfr. Trib. Roma, sez. I,
07/05/2020, n. 6964, in motivazione;
Trib. Pavia, sez. II, 05/02/2024, n. 26, in motivazione).
In ordine alle ulteriori statuizioni concernenti le figlie minori, non sussistono nel caso di specie i presupposti per modificare il regime vigente all'entità di assegno per il mantenimento in loro favore ed a carico del genitore non collocatario , Parte_1
con la conseguente infondatezza della domanda, proposta dall'odierno ricorrente in via subordinata, di drastica riduzione dell'attuale assegno di mantenimento mensile di €
1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia), a soli complessivi € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia).
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In particolare, “l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore
e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno” (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414) e ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore. Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis C.C. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025), in quanto sussiste un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli.
A sua volta, nel caso di specie, in ordine alla capacità reddituale del genitore non collocatario , dall'accertamento sul punto ormai definitivo effettuato Parte_1
dalla sentenza n. 314/2023 emessa in data 11.04.2023 dalla Corte di Appello di IO
IA, ove è stata rigettata analoga domanda da parte dell'odierno ricorrente, emerge una notevole e consistente capacità reddituale del stante la sua professione di Pt_1
dentista nei seguenti termini:
“
2. Con riferimento alla situazione economica del e alla richiesta di Pt_1 riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie.
Ritiene questa Corte, - alla luce della documentazione in atti – corretto e condivisibile quanto stabilito dal Collegio, a seguito della rilevante discrepanza tra quanto sostenuto dal in primo grado in relazione ai propri redditi, e quanto Pt_1
accertato dalla UA di IN , che avrebbe riscontrato evasione per un milione di euro nell'arco di pochi anni.
La professione di dentista esercitata dall'appellante gli ha assicurato consistenti redditi, accertati negli anni passati in misura largamente superiore alle dichiarazioni fiscali rese, circostanze fatte oggetto di puntuale disamina da parte del Tribunale, che ha dedicato una parte della motivazione ad elencare e valutare le risultanze dell'accertamento fiscale: l'evasione risulta essere stata pari ad euro 234.498,48 nel
2008, euro 275.440,00 nel 2009, con somme decrescenti negli anni successivi, fino a giungere ad euro 49.031,81 di redditi non dichiarati nel 2013.
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I redditi dichiarati negli anni successivi (2015, 2016 e 2017) sono stati sempre inferiori ai 20.000 euro;
osserva opportunamente il Tribunale che le ultime dichiarazioni fiscali non sono verosimili, posto il tenore di vita mantenuto dal , Pt_1
che oltre a dover corrispondere somme alle figlie avute con la , ad altra figlia CP_1
avuto da precedente relazione, ha effettuato consistenti investimenti – in essere nel
2019- con società finanziarie per acquisti di attrezzature mediche con il pagamento di onerose rate mensili (tutti accertati dalla polizia tributaria), sempre puntualmente onorate. Nel 2019 è risultato titolare di conti correnti bancari, proprietario esclusivo di un fabbricato in Siderno, di autovetture fra le quali una Porsche Cayenne.
La capacità reddituale anche più recente deve desumersi per via indiziaria ed univocamente significativa dalla evidente possibilità di mantenere e/o acquistare costosi autoveicoli, e dalle possidenze immobiliari. Per tali rilievi il Tribunale ha confermato l'assegno di mantenimento per le figlie, in ragione di euro 600 ciascuna, ovvero nella misura già determinata da questa Corte in occasione di ricorsi incidentali in corso de giudizio di primo grado.
Gli argomenti spiegati dall'appellante per ottenere la riduzione dell'assegno appaiono inconsistenti, anche alla luce delle difese ed allegazioni della , dalle CP_1
quali è emerso:
- la “vendita” della autovettura Porsche – ceduta alla madre del – Pt_1 Per_4
cl 45; circostanza che esclude che la vendita sia stata causata dalla
[...]
impossibilità di mantenere i costi dell'autoveicolo, quanto piuttosto di non apparire più proprietario, e tuttavia mantenendone la effettiva disponibilità
- l'acquisto di una Moto Honda cilindrata 750 del giugno 2022 di nuova immatricolazione cointestata al e alla madre cl 45, per un Pt_1 Persona_4 prezzo dichiarato di euro 13.000 . L'acquisito di siffatto veicolo proprio nel periodo in cui il lamenta difficoltà economiche per una “riduzione dell'attività”, e Pt_1
nonostante lo stesso debba pagare il mantenimento per le figlie avute dalla , CP_1 per quest'ultima, e per altra figlia avuta da precedente relazione, smentisce in radice ogni credibilità alle lamentate contrazioni di reddito
Tali atti ben lungi dal manifestare una effettiva riduzione delle capacità economica, risultano piuttosto finalizzati a dissimulare la consistente capacità reddituale del
che invece non risulta affatto ridimensionata. Pt_1
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Peraltro l'asserita erroneità sulla valutazione del prezzo di mercato della Porsche non mitiga il valore indiziario del possesso ed utilizzo del veicolo, di cui sono rilevanti anche i costi di gestione e di esercizio, a testimoniare la disponibilità economica di cui gode chi la utilizza;
unendosi poi a tali costi il recente acquisto di una motocicletta di grossa cilindrata di nuova immatricolazione che costituisce il più evidente indizio di disponibilità economiche effettive ben più larghe dei redditi dichiarati, e delle quali deve tenersi conto per escludere che le somme imposte per il mantenimento delle figlie siano eccessive.
Parimenti inconsistenti sono gli argomenti spesi per affermare che le somme non sarebbero “congrue” per l'età delle minori;
intanto la congruità deve parametrarsi alle disponibilità dei genitori da cui origina il tenore di vita della famiglia;
inoltre è notorio come le esigenze dei ragazzi che crescono vanno ad incrementarsi con l'età e non certo a ridursi, e che dall'epoca d'inizio del processo sono trascorsi ben cinque anni.”
A sua volta, a fronte di siffatto accertamento giurisdizione ormai divenuto definitivo, l'odierno ricorrente ha chiesto la suddetta drastica riduzione del contributo a suo carico per il mantenimento mensile delle figlie riproponendo la prospettazione, solo in termini generici e meramente assertivi, della “situazione economica attuale del ricorrente che versa in grave difficoltà”.
In particolare, nell'odierno giudizio il ricorrente non ha addotto, a supporto della propria prospettazione, alcun dato conoscitivo successivo e sopravvenuto rispetto a quanto accertato in via definitiva dalla Corte di Appello, bensì si è limitato a riproporre i medesimi dati conoscitivi già (vanamente) impiegati nel giudizio di separazione
(sentenza di riconoscimento della figlia del 04.08.2011; visura Persona_5
camerale relativa alla cessazione dell'attività dello studio dentistico di Siderno risalente al 15.04.2014; dimissioni da Direttore Sanitario dello studio dentistico di Bovalino del
29.10.2018; atto di pignoramento presso terzi della creditrice Finax S.p.a. del
07.03.2022, dovuto altresì al mancato pagamento da parte del di un debito già Pt_1
oggetto di un risalente atto di precetto notificatogli in data 30.09.2008, come desumibile dalla sentenza in atti del Tribunale di Locri n. 411/2021).
Dunque, tenuto conto della accertata elevata capacità reddituale del , risulta Pt_1
del tutto congrua la conferma del contributo mensile per il mantenimento delle figlie minori a carico del nella misura complessiva di € 1.200,00 (€ 600,00 per Pt_1
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ciascuna figlia), come era già stabilito in sede di separazione ed in assenza di significativi fatti sopravvenuti, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie in favore delle figlie.
Infine, va verificato se sussistano i presupposti per revocare, come invocato da parte ricorrente, il contributo di mantenimento in favore della controparte, già posto a carico del in sede di separazione consensuale, oppure per mantenere tale contributo, Pt_1
come invece chiesto da parte resistente.
In particolare, tale ulteriore questione controversa tra le parti riguarda la spettanza o meno di un assegno divorzile in favore di parte resistente, avendo il ricorrente chiesto la “revoca” dell'assegno previsto in sede di separazione nella misura di euro 300,00 mensili, mentre la resistente ha chiesto la “conferma” dell'obbligo a carico della controparte al pagamento dell'assegno divorzile alle condizioni come decise in sede di separazione.
Tale questione va affrontata sulla base dei criteri ermeneutici fissati di recente dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287) ed alla luce della successiva giurisprudenza che ha fatto applicazione dei principi di diritto ivi espressi.
Va peraltro premesso che quanto stabilito in sede di separazione giudiziale in ordine all'assegno di mantenimento in favore della non rileva in alcun modo – se non CP_1
quale mero indice – ai fini della spettanza/quantificazione dell'assegno divorzile, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. L'assegno di mantenimento in sede di separazione e l'assegno divorzile sono infatti istituti giuridici del tutto diversi, che rispondono a ratio in parte diverse ed a criteri di attribuzione e quantificazione diversi.
Per tali ragioni, non si tratta, in questa sede, di valutare se sussistano i presupposti per la “revoca” dell'assegno di mantenimento al coniuge di cui alla sentenza di separazione, come chiesto da parte ricorrente, così come per la “conferma” di tale assegno, ma piuttosto di effettuare una nuova ed autonoma valutazione sulla scorta dei criteri-guida indicati dalla legge e dalle Sezioni Unite in materia di assegno divorzile.
In merito, deve osservarsi che l'orientamento precedentemente invalso nella giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, il quale demandava al giudice l'accertamento in relazione all'inadeguatezza dei mezzi economici o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da raffrontare ad un
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tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del medesimo (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, cfr. ex plurimis, rispettivamente, le sentenze nn.
3341 del 1978 e 4955 del 1989, e nn. 11686 del 2013 e 11870 del 2015), è stato oggetto di rivisitazione da parte della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 11504 del 10/05/2017 la Cassazione ha avuto modo di chiarire come il parametro del “tenore di vita” collida radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, con la sentenza di divorzio, il legame matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico- patrimoniale (a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 C.C.), sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce con il proteggere un'indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale e può tradursi in una violazione del diritto fondamentale dell'individuo a costituirsi una nuova famiglia (cfr. le sentenze nn.
6855 del 2015 e 2466 del 2016 e Cass. n. 6289/2014).
In detta pronuncia, la Suprema Corte aveva dunque operato una netta distinzione tra criterio attributivo dell'assegno (an debeatur), inspirato al principio dell'“auto- responsabilità economica”, ove il giudice è chiamato a verificare l'“indipendenza o autosufficienza economica” del coniuge richiedente (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), desunta dai principali
“indici”, quali, tra gli altri, il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo) e la stabile disponibilità di una casa di abitazione, dal criterio determinativo dell'assegno (quantum debeatur), informato al principio della “solidarietà economica” dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno, ove il giudice tiene conto di tutti gli elementi indicati dalla norma (“(…) condizioni dei coniugi, (…) ragioni della decisione, (…) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (…) reddito di entrambi (…)”, valutandoli in rapporto alla “durata del matrimonio”).
Il contrasto tra i due orientamenti è stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 18287/2018 dell'11.07.2018, la quale ha rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi
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dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice
è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n.
25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si componga anche di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Occorre, pertanto, prendere la mosse dalla natura dell'assegno di divorzio che, secondo la nuova impostazione, alla funzione assistenziale associa quella perequativa e compensativa imponendo così al Giudice una valutazione comparativa dell'entità dei rispettivi redditi e patrimoni e, in qualche modo, dell'origine, della trasformazione e della possibile evoluzione degli stessi. Il principio espresso dalle Sezioni Unite impone, infatti, una “valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi”.
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Peraltro, mentre nella precedente sentenza n. 11504/2017 “l'adeguatezza dei mezzi” assumeva carattere oggettivo, poiché si richiamava il concetto astratto di autosufficienza economica, prescindendo quindi dalle vicende sottese alla condizione economica attuale del richiedente, con la sentenza in esame le Sezioni Unite hanno voluto individualizzare la valutazione, arrivando a sostenere che la “disparità di condizioni economico-patrimoniali, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare” rappresentano il “punto di partenza” dell'accertamento che il Giudice è chiamato ad effettuare.
Il ragionamento dovrà dunque svilupparsi prendendo le mosse dall'esistenza della disparità attuale tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi e proseguire nella direzione della compensazione e della perequazione delle condizioni economiche passando attraverso “l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” e solo “mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale”.
Anche con la successiva pronuncia n. 18681 del 2020 la Cassazione ha ribadito che
“Alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell' art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti”.
Orbene, applicando al caso di specie i principi enunciati in funzione nomofilattica dalla Suprema Corte nella sentenza a Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza di legittimità, e dunque prendendo le mosse dall'esistenza o meno di una “disparità
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attuale” tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi, tenendo anche conto del contributo di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale, nella durata di circa nove anni del vincolo matrimoniale dalla celebrazione il
04.07.2009 fino all'udienza presidenziale nel procedimento di separazione in data
31.10.2018, il Collegio ritiene infondata la pretesa di parte resistente di corresponsione dell'assegno divorzile a carico del ricorrente.
Nel caso all'esame del Tribunale, va evidenziato che parte resistente, nella propria prospettazione relativa alla pretesa in esame, si è limitata a rilevare che in sede di separazione era stato riconosciuto l'assegno di mantenimento anche alla moglie stante l'evidente disparità economica, “sbilanciata in favore del , che gode di introiti Pt_1
ben maggiori di quelli della moglie e dimostra un'elevata e solida capacità reddituale, assestata su livelli certamente significativi, che fa il paio con la non titolarità di adeguati redditi propri, che possano cioè consentire di godere di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in capo alla ”, mentre nel CP_1 frattempo le condizioni di quest'ultima non sono mutate in maniera rilevante.
Dunque, a fronte di tale notevole e perdurante disparità economica tra i coniugi, per quanto riguarda il periodo precedente ed in costanza di matrimonio parte resistente non ha così prospettato alcuno specifico e significativo sacrificio alle proprie aspettative professionali in conseguenza di comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. In particolare, non è dato rinvenire alcun elemento fattuale sufficientemente certo, nonchè univocamente significativo, circa la sussistenza nel caso di specie di un effettivo sacrificio delle proprie aspettative professionali in capo alla resistente quale diretta conseguenza del fatto di essersi dedicata all'assistenza ed alla cura delle figlie, tenuto conto che la stessa ha continuato fino all'attualità ad esercitare la professione di avvocato.
Va ancora evidenziato che la vive attualmente presso una abitazione di sua CP_1 proprietà (acquistata previa vendita dell'immobile già adibito a casa coniugale), con la conseguenza assenza di spese per le proprie esigenze abitative, nonché continua a percepire i redditi per l'anzidetta professione, con la conseguenza che deve escludersi l'oggettiva inadeguatezza dei suoi mezzi economici.
Dunque, quand'anche sia insussistente, come evidenziato nella prospettazione in esame, un miglioramento delle condizioni economiche della resistente tale da ridurre la suddetta disparità rispetto alla controparte, deve al contempo escludersi che la parte
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resistente sia oggi priva di “mezzi adeguati” per vivere. In particolare, non risulta che la si trovi in una situazione di “effettiva e concreta non autosufficienza CP_1 economica”, a cagione di scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, con la conseguenza insussistenza nel caso di specie dei presupposti per il diritto, in capo alla stessa , di ottenere la CP_1 corresponsione dell'assegno divorzile nei confronti del (cfr. App. Roma Pt_1
18.6.2020 n. 2946: “Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è pertanto necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, è necessario accertare (e in entrambi i casi
l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni) se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via. Una volta accertate tali circostanze,
l'entità dell'assegno non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere (sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo <al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, considerazione durata del matrimonio e dell'età richiedente< i>”).
Sul punto, va in particolare evidenziato, in relazione alla componente perequativa- compensativa dell'assegno divorzile, che in atti non risulta alcuna idonea e specifica prospettazione e, quindi, alcun rigoroso accertamento circa l'effettivo nesso causale tra la accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dalla resistente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. Inoltre, in assenza della prova di siffatto nesso causale, il richiesto assegno di mantenimento potrebbe essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale – tuttavia – consente il riconoscimento dell'assegno solo se il
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coniuge più debole, diversamente dal caso di specie, non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa (cfr., in questo senso, per un caso analogo a quello di specie, Cass., sez. I, 11/12/2023, n. 34374: “L'assegno divorzile, nella sua componente perequativa- compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra la accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale - tuttavia - consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, di guisa che il giudice del merito deve accertare la impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la valutazione circa il contributo fornito all'incremento patrimoniale del l'ex marito è svolto in maniera ipotetica, rispetto alle scelte e alla condotta di vita familiare della moglie, così come in relazione al nesso di causalità, tanto più che la moglie, comunque, lavorava, anche se presso la impresa del marito, percependo uno stipendio, per cui non tutto il suo tempo era dedicato alla cura della famiglia)”.
Stante la soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti nonché vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU liquidate come da separato e contestuale decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanz a, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1) affida le figlie minori e in modo Persona_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
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2) dispone che sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale le minori anche temporaneamente si trovano possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3) nulla si dispone sulla assegnazione della casa coniugale;
4) dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di e Parte_1 CP_1
ed il coaffidamento di entrambi le figlie all'Ufficio dei Servizi Sociali del
[...]
Comune di Siderno territorialmente competente, a cui sono demandate le seguenti attività:
- effettuazione di un adeguato e periodico monitoraggio, al fine di valutare le modalità del rapporto tra i genitori e verificare se gli stessi abbiano raggiunto la capacità di gestire le figlie con strumenti che rendano la relazione meno conflittuale;
- intraprendere, per il tramite dei servizi specialistici, un percorso di sostegno psicologico in favore di entrambe le figlie, soprattutto per la minore , con Persona_1
la determinazione di tempi e modalità con cui favorire il recupero della relazione padre- figlie e la ripresa con costanza e continuità degli incontri tra loro anche non in presenza del personale dei Servizi Sociali;
- effettuazione del monitoraggio delle modalità di frequentazione tra il padre e le figlie e favorendo, ove possibile, le seguenti modalità, Persona_1 Persona_2
con possibilità di modularle diversamente, qualora si verifichi la necessità nell'interesse dei minori, in caso di disaccordo delle parti: ha la facoltà di vedere e Parte_1
tenere con sé le figlie minori:
a) dal martedì al giovedì di ogni settimana il cui weekend spetta alla madre, prelevandole - durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche - presso l'abitazione di quest'ultima alle ore 10:00 del martedì (o comunque in un altro orario concordato tra i due genitori nel pieno rispetto delle esigenze delle bambine) e riaccompagnandola presso l'abitazione della madre il giovedì alle ore 21:30/22:00, tenendo sempre conto delle esigenze prioritarie delle minori e fermo restando il diverso regime temporaneo del diritto di visita del padre relativo al periodo delle vacanze estive;
durante il periodo delle attività scolastiche, invece, le bambine verranno prelevate dal padre il martedì all'uscita da scuola e riaccompagnate presso la madre il giovedì sera alle ore 21.30 dopo cena;
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b) a settimane alterne dalle ore 17:30 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse delle minori;
c) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze delle minori, oppure, in difetto, consecutivamente dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
d) per un periodo di tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con le figlie, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura delle minori;
5) invita entrambe le parti ad intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale eventualmente presso la ASL di competenza o presso professionista di fiducia ed un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio sociale affidatario, da svolgere nel caso anche separatamente ed anche avvalendosi di strutture che possano essere di ausilio alla risoluzione di contrasti organizzativi, delegando il servizio sociale di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse dei figli, monitorando costantemente l'andamento di tali percorsi e delle relazioni familiari, nonché segnalando tempestivamente al Giudice Tutelare in sede di vigilanza ai sensi dell'art. 337 C.C. ed all'autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni) eventuali comportamenti ostruzionistici o, comunque, qualsivoglia situazione di pregiudizio per le bambine od, al contrario, tempestivamente segnalando alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo, affinché le stesse si facciano promotrici dell'apposito procedimento di revoca o modifica delle limitazioni della responsabilità disposte con la presente sentenza presso il Tribunale ordinario;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle Parte_1
figlie minori e mediante la corresponsione a Persona_1 Persona_2 CP_1
, entro i primi cinque giorni del mese, della somma complessiva mensile di €
[...]
1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente in base agli indici
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ISTAT, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie in favore delle figlie sostenute dalla madre;
7) rigetta la domanda di volta alla corresponsione, a carico della Controparte_1 controparte, dell'assegno di mantenimento a favore della stessa parte resistente;
8) rigetta nel resto le domande delle parti;
9) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, nonché pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU liquidate come da contestuale e separato decreto;
10) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Siderno nonché per la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare del Tribunale di Locri per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 C.C., a cui l'anzidetto Ufficio dei Servizi Sociali inoltrerà le relazioni di aggiornamento sulla presa in carico delle minori.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale del 17 luglio
2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
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