Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Presidente dott. Gianluca Fiorella
dott.ssa Francesca Caputo Giudice est.
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 477/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA
Parte_1 e Parte 2 rappresentati e difesi dall' avv. Lucia Longo, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 3.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 19.8.1992;
di non aver generato prole;
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione
-
materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 3.3.2025 le parti
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene, con la precisazione che l' indicata assegnazione della casa coniugale deve essere intesa quale mera destinazione della mera disponibilità del bene:
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente.
2) La casa familiare sita in Cavallino (LE) alla Via Mimose n. 3, sarà assegnata al sig. con gli arredi e salvi i beni personali della sig.ra Parte 2Parte 1
3) La sig.ra Parte 2 trasferirà la propria residenza ed andrà a vivere nella casa di sua proprietà in Lecce, via Vittorio dei Prioli n. 34.
4) L'autovettura già di proprietà della sig.ra Pt 2 rimarrà in suo materiale possesso.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 19.8.1992 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 286 parte II Serie A anno 1992, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 8.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Caputo dott. Gianluca Fiorella