Art. 3.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 70.430.060 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1975 al 31 dicembre 1976.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 70.430.060 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1975 al 31 dicembre 1976.