Articolo 3 della Legge 16 maggio 1977, n. 441
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 agosto 1977
Art. 3.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 70.430.060 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1975 al 31 dicembre 1976.
Entrata in vigore il 13 agosto 1977