Articolo 13 della Legge 8 agosto 1985, n. 443
Articolo 12
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8 settembre 1985
Art. 13. Disposizioni transitorie e finali

La legge 25 luglio 1956, n. 860 , ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 , sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.
Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 .
Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all' articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 , al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.
Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato e' prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge.

Note all' art. 13, primo comma:
- La legge 25 luglio 1956, n. 860 , reca: "Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 , reca: "Norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860 ".

Nota all'art. 13, secondo comma:
L'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 , e' indicato nella nota precedente.
Il testo degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, riportati in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 1202/1956 , come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537 , e' il seguente:

ELENCHI DEI MESTIERI ARTISTICI, TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

I
Abbigliamento esclusivamente su misura

Figurinisti e modellisti
Modisterie (esclusivamente su commissioni)
Pellicciai su misura
Sartorie su misura
Calzolerie su misura

II
Cuoio e tappezzeria

Bulinatori del cuoio
Decoratori del cuoio
Fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a mano
Fabbricanti di oggetti in pergamena
Limatori del cuoio
Lucidatori a mano di pelli
Pellettieri artistici
Pirografi
Sbalzatori del cuoio
Sellai
Stampatori del cuoio con presse a mano
Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche
Tappezzieri in cuoio

III
Decorazioni

Addobbatori
Apparatori
Decoratori con fiori

IV
Fotografia e riproduzione disegni

Acquafortisti (riproduttori)
Litografisti (riproduttori)
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)
Ritoccatori
Scenografi (pittori)
Xilografi (riproduttori)

V
Legno

Doratori
Laccatori
Lucidatori
Intagliatori
Intarsiatori
Traforisti
Scultori
Stipettai

VI
Metalli comuni

Arrotini
Chiavaioli
Damaschinatori
Fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali ancora non costruiti
Fonditori di oggetti d'arte
Lavorazione del ferro battuto
Magnani
Modellatori
Modellisti meccanici
Peltrai
Ramai e calderai (lavorazione a mano)
Sbalzatori
Sciabolai
Traforatori artistici

VII
Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini

Argentieri ed orafi (lavorazioni essenzialmente a mano) escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano
Cammeisti
Cesellatori
Filigranisti
Incisori di metalli e pietre dure
Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno e lava
Miniaturisti
Smaltatori d'arte

VIII
Restauro

Antiquari restauratori
Copisti di galleria
Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche
Restauratori del dipinto
Restauratori del mobile
Restauratori del mosaico
Restauratori della statuaria
Restauratori di vetrate artistiche
Restauratori di tappeti

IX
Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini

Acconciatori
Barbieri
Lavoranti in capelli
Parrucchieri per uomo
Parrucchieri per signora
Parrucchieri misti
Truccatori

X
Strumenti musicali

Fabbricanti di arpe
Fabbricanti di strumento a fiato in legno
Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico
Organai
Fonderie di campane

XI
Tessitura, ricamo ed affini

Arazzieri
Coltronieri
Disegnatori tessili
Materassai
Merlettaie a mano
Ricamatrici a mano
Tessitori a mano
Tessitori a mano di tappeti
Trapuntai a mano

XII
Vetro, ceramica, pietra ed affini

Applicatori di vetri
Ceramisti d'arte
Decoratori di vetri
Fabbricanti di gres (artistici)
Figurinai in argilla, gesso e cartapesta
Formatori statuisti
Fabbricanti di perle a lume con fiamma
Fabbricanti di terrecotte artistiche
Incisori di vetri
Infilatrici di perle
Maiolicai (artistici)
Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi)
Piombatori di vetri
Scultori in marmo o altre pietre

XIII
Varie

Lavorazione a mano di canestri e cesti
Rilegatura artistica di libri

Nota all'art. 13, terzo comma:
Il testo dell' art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente), e' il seguente:
"Presso ogni camera di commercio, industria ed agricoltura e' istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attivita' nel territorio della provincia.
L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e' disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12.
La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.
La deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.
Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della camera di commercio, industria e agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. L'iscrizione nell'albo e' comprovata da apposito attestato rilasciato dalla camera di commercio, industria e agricoltura a nome del titolare dell'impresa.
L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all' art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 .
Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione di ufficio delle imprese iscritte all'albo.
L'iscrizione all'albo e' condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane".
Entrata in vigore il 8 settembre 1985
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