Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 29/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 933/2023 R.G.L. promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentate e difese dall'Avvocato
[...] C.F._2
Luca Angeleri ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo in
Torino, Corso Re Umberto n. 71, come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Controparte_1 [...] rappresentato e difeso dall'Avv. GUELFO LUCA CRISTIANO ed Per_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Torino, via Susa n.
35, come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: mansioni - inquadramento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le ricorrenti:
- come da ricorso depositato in data 18.07.2023.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 10.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.07.2023 le signore e Pt_1 Parte_2
– dipendenti del rispettivamente dal 2002 e dal 1999 Controparte_1 assegnate presso il Corpo di Polizia Municipale, entrambe addette alla centrale operativa ed inquadrate nel livello C del CCNL di categoria (ora area degli
Istruttori del nuovo CCNL Funzioni locali del 16.11.2022) - hanno adito il
Tribunale di Ivrea al fine di accertare lo svolgimento da parte loro di mansioni
1
inquadrabili nel superiore livello D del CCNL citato (ora area dei funzionari) ovvero in subordine di accertare il diritto al percepimento della indennità di funzione prevista dall'art. 15 della contrattazione integrativa decentrata e conseguentemente di condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno derivante dal mancato percepimento del suddetto emolumento.
Secondo quanto affermato dalle ricorrenti, i compiti e mansioni ad esse attribuite sin dall'assegnazione presso la centrale operativa implicherebbero attività di coordinamento e di controllo dei colleghi addetti al Corpo di Polizia, attività che presupporrebbe esperienza pluriennale, spiccate capacità organizzative e particolari conoscenze di svariate e complesse materie tecnico- giuridiche, caratteristiche a loro dire riconducibili alla categoria D del CCNL di settore o quantomeno integranti quelle specifiche responsabilità a fronte delle quali la contrattazione collettiva ed integrativa riconosce il percepimento dell'indennità di funzione.
Si è costituito in giudizio il mediante il deposito di Controparte_1 una memoria difensiva con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza dell'inquadramento contrattuale delle ricorrenti e l'infondatezza di tutte le domande svolte.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove testimoniali.
All'udienza del 26.03.2025 i difensori hanno discusso oralmente e il giudice ha deciso come da dispositivo in calce.
2.1 Sul superiore inquadramento contrattuale.
Come noto, (cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. L., n. 10961/2018) il procedimento logico-giuridico finalizzato all'accertamento del corretto livello di inquadramento di un lavoratore subordinato deve svilupparsi in tre fasi successive: 1) accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2) individuazione delle qualifiche e dei livelli previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffronto tra il risultato della prima indagine e i livelli della normativa contrattuale individuati nella seconda. Inoltre, occorre che le mansioni svolte siano da inquadrarsi "in prevalenza" nel livello superiore.
È dunque onere di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., indicare i profili caratterizzanti del livello rivendicato, nonché allegare e provare lo svolgimento effettivo di mansioni riconducibili a tale ultimo livello.
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Ciò precisato, nel caso in esame vengono in rilievo le categorie C e D del CCNL
Comparto Funzioni Locali del 1999 poi divenute rispettivamente Area degli
Istruttori e Area dei funzionari con il CCNL del 16.11.2022.
Alla categoria C del CCNL Comparto Funzioni Locali – posseduto dalle ricorrenti
– appartengono quei lavoratori che: “svolgono attività caratterizzate da:
Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.”
All'area degli Istruttori del CCNL del 16.11.2022 (in cui è confluita la categoria
C) appartengono quei lavoratori che: “strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde, inoltre, dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
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Specifiche professionali:
• conoscenze teoriche esaurienti;
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro;
• responsabilità di procedimento o infraprocedimentale, con eventuale responsabilità di coordinare il lavoro dei colleghi.
Requisiti di base per l'accesso:
• scuola secondaria di secondo grado.
Esemplificazione dei profili:
Agente di polizia locale, geometra, ragioniere, istruttore amministrativo-contabile, istruttore tecnico, istruttore informatico, istruttore del settore informazione pei rapporti con i media.”
Alla categoria D del CCNL cit. – rivendicato dalle ricorrenti – appartengono quei lavoratori che: “svolgono attività caratterizzate da:
Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
- lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza
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specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.
- lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali
e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province.”
All'Area funzionari del CCNL del 16.11.2022 (in cui è confluita la categoria D) appartengono quei lavoratori che: “strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative.
Appartengono, altresì, a quest'area i lavoratori che svolgono attività, negli ambiti educativi, dell'insegnamento, della formazione, dell'assistenza della cura diretta all'utenza.
Specifiche professionali:
• conoscenze altamente specialistiche;
• competenze gestionali e socio-relazionali, adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità;
• capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;
• responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di
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unità organizzative;
responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni.
Requisiti di base per l'accesso: laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi professionali
Esemplificazione dei profili: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, coordinatore pedagogico, specialista in attività culturali, orientatori politiche attive del lavoro specialista dell'area della vigilanza, specialista informatico, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in materie giuridiche, specialista della transizione digitale, specialista della transizione ecologica, specialista nei rapporti con i media (settore informazione) e specialista della comunicazione istituzionale
(settore comunicazione), specialista in attività socio assistenziali, assistente sociale, personale infermieristico e della riabilitazione, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (secondo le definizione dei Decreti del
Ministero della Sanità), educatore, docente, insegnante, educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari, ispettore fitosanitario.”
Ebbene, dall'analisi delle categorie sopra riportate emerge che il livello D rivendicato dalle lavoratrici ricorrenti implica lo svolgimento di mansioni di alto contenuto professionale, per le quali sono necessarie elevate e approfondite conoscenze teoriche, acquisibili con il conseguimento del diploma di laurea magistrale o quantomeno di laurea breve, oltre ad esperienza pratica pluriennale. I lavoratori appartenenti al livello D svolgono mansioni particolarmente complesse di tipo gestionale e direttivo, che richiedono elevate capacità gestionali, organizzative e professionali, oltreché di lavoro in autonomia. Il livello D in disamina riguarda dunque profili professionali di livello apicale con compiti di gestione, direzione, conduzione e coordinamento di strutture organizzative;
implica lo svolgimento di mansioni con elevato grado di autonomia decisionale e di discrezionalità con assunzione di responsabilità di funzione e di risultato. Le funzioni attribuite al livello in questione comportano altresì la gestione di relazioni interne di natura complessa anche tra diverse unità organizzative e l'esercizio di poteri negoziali e di rappresentanza istituzionale nelle relazioni esterne.
Il livello C, posseduto dalle ricorrenti, comporta invece lo svolgimento di
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mansioni di media complessità per le quali sono comunque necessarie conoscenze specialistiche conseguibili con diploma di scuola superiore oltre ad esperienza pratica pluriennale. I lavoratori in disamina operano con un certo margine di discrezionalità e di autonomia, svolgendo i propri compiti sulla base di direttive di massima e procedure predeterminate che lasciano comunque spazio interpretativo in capo al lavoratore. Il livello in disamina comporta la soluzione di problematiche di media complessità con assunzione di responsabilità di procedimento ed eventuale responsabilità di coordinamento di altri colleghi. Detti lavoratori svolgono altresì attività di gestione di relazioni interne e dei rapporti esterni, anche di natura complessa, con istituzioni e utenti, senza tuttavia esercizio di poteri negoziali né di rappresentanza istituzionale.
Ciò posto, le signore e sono state assunte alle dipendenze Parte_2 Pt_1 del convenuto rispettivamente il 29.03.1999 e il 26.09.2002, applicate CP_1 al Corpo di Polizia Municipale con inquadramento nella categoria C (ora AREA
DEGLI ISTRUTTORI) del CCNL Comparto Funzioni Locali e addette alla centrale operativa a far data dal 2010 la e dal 2005 la . Parte_2 Pt_1
I testimoni escussi nel corso del giudizio hanno reso deposizioni intrinsecamente coerenti e tra di loro sostanzialmente collimanti, consentendo di ricostruire con sufficiente chiarezza quali sono in concreto le mansioni e i compiti disimpegnati dalle ricorrenti quali addette alla centrale operativa.
Innanzi tutto, il (ex comandante della polizia municipale di Persona_2
– cfr. verbale udienza del 18.07.2024) ha riferito che la centrale CP_1 operativa è stata istituita circa quindici anni fa dapprima posta sotto la diretta responsabilità del comandante e successivamente a partire dal 2021 di quella del funzionario in posizione organizzativa, mantenendo però le medesime competenze. Alla centrale operativa sono assegnati due addetti e attribuite le seguenti funzioni: “gestione delle pattuglie sul territorio, curare i rapporti con la centrale operativa dei Carabinieri e rispondere alle esigenze della cittadinanza in particolare come pronto intervento.” (cfr. teste ). Per_2
Per quanto riguarda l'attività di gestione delle pattuglie sul territorio, dall'istruttoria è emerso che i turni degli agenti vengono predisposti annualmente dal comandante o dalla posizione organizzativa e sulla base di questa programmazione annuale, il comandante o vice comandante organizza i servizi con cadenza settimanale circa. A partire dal 2020, la programmazione
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dei servizi avviene tramite l'applicativo “Verbatel” il quale elabora in automatico una prima bozza, componendo le pattuglie, secondo una rotazione tra gli agenti e in base alle specifiche abilitazioni di ciascuno e successivamente il vice comandante apporta le modifiche necessarie a seconda delle varie esigenze che si presentano.
In particolare, il teste ha riferito che: “I turni degli agenti sono assegnati Per_2 dal comandante o dalla posizione organizzativa: in particolare, predisponevo un foglio A4 ove erano indicati la sigla della pattuglia, la tipologia della pattuglia (es., se pronto intervento: pattuglia Alfa 1 o 2 a seconda che fosse mattina o pomeriggio), i componenti della pattuglia e i mezzi (auto, moto o a piedi) di cui la pattuglia disponeva, talvolta indicavo specificatamente il servizio (es., esecuzione di sequestro o controllo di determinati locali commerciali) che la pattuglia doveva svolgere.” Il teste ha confermato che: “i turni mi sono comunicati tramite Tes_1
l'applicativo Verbatel. A inizio anno mi vengono comunicati i turni (mattino o pomeriggio) e i giorni di riposo per tutto l'anno. I singoli servizi da compiere mi vengono comunicati tramite Verbatel circa una settimana prima dello svolgimento.
I servizi mi vengono assegnati dal commissario Pace (o in precedenza dal vice commissario Mana) che è colui che è adibito alla gestione preliminare dell'assegnazione dei servizi.” L'attuale comandante ha riferito che: Per_3
“Per lo meno da quando io presto servizio presso il Comune di , i servizi, CP_1 ossia le composizioni delle singole pattuglie e alcuni compiti specifici delle stesse, vengono composti tramite l'applicativo Verbatel. Tale applicativo compone le pattuglie in modo semi automatico tenendo conto di una rotazione tra i singoli appartenenti al comando e le loro specifiche abilitazioni;
ad esempio, presso il
Comune vi sono 4 motociclisti: se ne sono presenti almeno due e c'è già una pattuglia Alfa formata, l'applicativo compone automaticamente una pattuglia Mike con il personale abilitato all'uso della moto.
In sostanza, Verbatel predispone una bozza dei servizi che è possibile modificare manualmente secondo le esigenze che si manifestano. Tali modifiche vengono effettuate, in primis, dal Vice Comandante il quale può anche far effettuare dei cambi turno agli operatori.”
Dunque, una volta così predisposti i turni e programmati i servizi, il compito delle ricorrenti è di: a) comunicare quotidianamente i singoli servizi assegnati al personale e di b) apportare eventuali modifiche in caso di necessità di cambi o sostituzioni per esigenze impreviste come malattie o assenze non programmate
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ovvero nel caso in cui vi fossero agenti liberi da servizio.
Il teste ha infatti precisato che per via di alcune disfunzioni Per_2 organizzative legate alla comunicazione anticipata dei servizi si è stabilito che le assegnazioni degli agenti vengano comunicate il giorno stesso e il relativo compito è stato attribuito agli addetti alla centrale operativa che pertanto quotidianamente si occupano di rendere noti al personale i servizi a ciascuno attribuiti. Le ricorrenti inoltre – come sopra rilevato - intervengono in caso di necessità di modifiche non programmate. In tal caso sono comunque tenute a seguire le indicazioni prefissate dal comandante in ordine ai servizi che debbono essere garantiti con priorità (cfr. in particolare testi , Per_2 Tes_2 Tes_3
e . Per_3 Tes_4
Le ricorrenti si occupano inoltre del servizio di pronto intervento, ovverosia rispondono alle chiamate telefoniche dell'utenza e inviano una o più pattuglie a seconda delle necessità del singolo caso. Tra le varie tipologie di intervento vi è anche quello relativo ai trattamenti sanitari obbligatori: in questo caso, a seguito della chiamata del servizio di igiene mentale, le ricorrenti si occupano di inviare una o due pattuglie a seconda del caso, di predisporre l'ordinanza applicativa del trattamento da sottoporre alla firma del sindaco, di raccogliere la documentazione e di indicare la pattuglia per la notifica al giudice tutelare (cfr. verbali udienza del 18.07.2024 e 11.10.2024).
Altro compito delle ricorrenti è quello di fungere da supporto e ausilio al personale che opera all'esterno e che si rivolge alla centrale per le varie esigenze operative che di volta in volta si presentano, ad esempio in caso di necessità di effettuare verifiche o ricerche su banche dati oppure se occorre richiedere l'intervento del 118 in caso di sinistro stradale piuttosto che degli operai in caso di buche o voragini su strada e così via.
Ebbene, così ricostruite le mansioni disimpegnate dalle ricorrenti, si ritiene che queste non possano essere ricondotte al superiore livello rivendicato, essendo prive delle principali caratteristiche che lo contraddistinguono.
Ed invero, come visto, le ricorrenti operano per lo più sulla base di indicazioni, criteri e direttive predeterminate con un margine contenuto di discrezionalità ed autonomia. La programmazione ed organizzazione dei servizi assegnati al personale di Polizia è effettuata dal comandante o vice comandante e le ricorrenti intervengono solo in caso di esigenze dell'ultimo minuto, per far fronte ad eventuali assenze e comunque seguendo specifiche indicazioni in ordine ai
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servizi da garantire con priorità.
Per quanto riguarda il servizio di pronto intervento e l'attività di supporto alle pattuglie, se è vero che le ricorrenti si trovano a valutare e ad affrontare una significativa varietà di casi concreti, è altresì vero che esse operano sulla base di procedure e indicazioni predeterminate con margini di discrezionalità e autonomia comunque contenuti. Si pensi alla procedura relativa ai trattamenti sanitari obbligatori, in questo caso lo spazio di valutazione in capo alle lavoratrici riguarda per lo più la decisione in ordine a quante pattuglie inviare, se una o due a seconda del caso, per il resto si tratta di seguire procedure standardizzate e prefissate. Più in generale, dall'istruttoria è emerso che le tipologie di pattuglie possibili sono fisse, predeterminate e comunque in numero limitato: queste sono la pattuglia automunita “alfa” per il pronto intervento, la pattuglia automunita “beta” per i reclami e le notifiche, la pattuglia in moto e infine la pattuglia a piedi. Per quanto riguarda poi l'attività di supporto alle pattuglie è il personale su strada in prima battuta a valutare la situazione e a riferire eventuali necessità alle ricorrenti che si trovano per lo più ad eseguire richieste del personale esterno come, ad esempio, effettuare ricerche su banche dati o contattare altri enti quali 118, autorità giudiziaria e così via. In istruttoria non sono emerse (né per la verità le lavoratrici hanno dedotto) problematiche particolarmente complesse da affrontare e risolvere in autonomia da parte delle ricorrenti.
Inoltre, non può dirsi che le signore e svolgano attività di Parte_2 Pt_1 conduzione, direzione e gestione di unità organizzative, attività che invece contraddistinguono il livello superiore rivendicato e neppure svolgono attività di controllo sul personale. L'attività di coordinamento, senz'altro svolta dalle ricorrenti, non è comunque sufficiente, essa sola, per l'attribuzione del livello rivendicato, atteso che anche il livello posseduto prevede la possibilità che il lavoratore svolga tale tipo di attività ed in ogni caso per l'inquadramento superiore è necessario che le mansioni proprie del livello rivendicato siano svolte con prevalenza, il che non sarebbe nel caso di specie.
Si aggiunga ancora che nello svolgimento delle proprie mansioni le ricorrenti si trovano ad affrontare e risolvere problematiche che possono definirsi di media complessità con un margine di autonomia comunque contenuto nei limiti di procedure, linee guida e direttive prefissate. Inoltre, esse possiedono quell'esperienza pratica e quel livello di conoscenze e competenze teoriche
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proprie del livello posseduto: le ricorrenti, infatti, non hanno conseguito la laurea, invece richiesta per il livello superiore. Infine, intrattengono relazioni esterne con l'utenza o istituzioni senza rappresentanza istituzionale e senza esercizio di poteri negoziali, come invece previsto dal livello superiore rivendicato.
In definitiva, dunque, per tutto quanto argomentato si ritiene che l'inquadramento delle ricorrenti sia corretto e pertanto la domanda di accertamento del livello superiore non può trovare accoglimento.
2.2. Le ricorrenti, in via subordinata, hanno chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità prevista dall'art. 17 comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 (ora dall'art. 84 del nuovo CCNL delle Funzioni Locali.
L'art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1.04.1999 prevedeva che: “In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per: (…) f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del
31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del
31.3.1999 in misura non superiore a £.
3.000.000 lordi annui per le Regioni e
2.000.000 per gli altri Enti;
sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera. (…)”
L'art. 84 CCNL Funzioni locali del 16.11.2022 prevede che: “1. Per compensare
l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta
l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, ai sensi dell'art. 16 del presente
CCNL e seguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all'art. 7 comma 4 lett. f) (Contrattazione integrativa), una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un
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massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'amministrazione in digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i - CAD); es: progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici;
tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi;
- specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati all'attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (Regolamento Europeo
2016/679);
- specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale;
nonchè di responsabile dei Tributi;
- specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale;
- specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi;
- specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione;
- specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di
Coesione ecc…): project manager e personale di supporto;
- specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
- specifiche responsabilità per l'esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici del Giudice di Pace;
- specifiche responsabilità per l'esercizio di funzioni di RUP come individuato dal
Codice dei Contratti, D.Lgs n. 50 del 2016;
- specifiche responsabilità derivanti dall'incarico di Vice Segretario in attuazione
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alla disciplina derogatoria dell'istituto ordinario del Vice Segretario di cui all'art.
16 ter, commi 9 e 10 del DL n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020.”
Inoltre, il contratto integrativo decentrato siglato dal Controparte_1 all'art. 15 specifica per la Polizia locale che l'indennità viene riconosciuta in caso di: “direzione, ovvero coordinamento di un Ufficio, e dei correlati procedimenti amministrativi di elevata complessità in piena autonomia gestionale
e organizzativa;
- direzione e coordinamento di gruppi di lavoro, appositamente individuati, di pari
o inferiore categoria.”
Ciò posto, si ritiene che nel caso di specie l'indennità in disamina non spetti. Ed invero, per tutte le argomentazioni sopra esposte si evidenzia in particolare che:
- le mansioni disimpegnate dalle ricorrenti appaiono pienamente riconducibili al livello posseduto;
- non è emerso che alle odierne attrici siano attribuite particolari e specifiche responsabilità; - le lavoratrici ricorrenti non svolgono attività di direzione, mentre l'attività di coordinamento riguarda un numero limitato di personale ed è comunque svolta sulla base di indicazioni e direttive prefissate con limitata autonomia da parte delle ricorrenti.
In conclusione, quindi, alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
3. Si ritiene che la complessità dell'accertamento in fatto necessario alla presente decisione sia giusto motivo di compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 26/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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