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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
in persona del Dott. Luca Mercuri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3711 dell'anno 2018 del Registro Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, quale titolare dell'impresa agricola individuale omonima, Parte_1
rappresentato dall'Avv. A. Battiante (pec: Email_1
ATTORE OPPONENTE
E
in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa _1
dall'Avv. M. Capobianco (pec: Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
§§§
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo Parte_1
“opponente”), quale titolare dell'omonima impresa individuale, proponeva opposizione
1 avverso il decreto ingiuntivo n. 593/2018, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il
20.03.2018, su ricorso della (di seguito anche solo “opposta”), per il pagamento _1
della somma di € 8.714,63, portata dalla fattura n. 135 del 04.04.2017, relativa alla fornitura di merce per l'esercizio dell'impresa agricola effettuata dall'opposta in favore dell'opponente,
così concludendo:
“1) Accogliere la proposta opposizione per tutti i motivi esposti dichiarando illegittima e
quindi non dovuta la pretesa creditoria portata dall'ingiunzione e quindi revocare, dichiarare
inefficace, dichiarare nullo o annullare il d.i. n. 593/2018 emesso dal Tribunale di Foggia in
data 20 marzo 2018 (R.G. 1509/2018) e notificato in data 9 aprile 2018;
2) Condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite con distrazione al procuratore
antistatario.”
Nel corso del giudizio parte opponente ha anche chiesto la condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c.
Parte opponente ha dedotto che, a fondamento del decreto ingiuntivo de quo, la _1
aveva posto una fattura per una fornitura che in alcun modo era riconducibile all'impresa dell'opponente, per non avere mai ordinato la fornitura della merce ivi indicata, per la mancanza di prova dell'avvenuta consegna della stessa e per l'incoerenza della detta merce rispetto all'attività esercitata (colture biologiche).
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro-tempore _1
, la quale, ritenuto che l'opponente fosse debitore della somma ingiuntagli, Controparte_2
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto,
con vittoria delle spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa,
istruita con prove orali e documentali, è stata da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024.
2 Disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito delle sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Tribunale, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§§§
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni sotto indicate.
1) Premesso che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista
formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il
creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori,
mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti
estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III,
24.10.2005, n. 24815), e che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. VI, 12.10.2018, n. 25584).
Ove, tuttavia, il debitore convenuto eccepisca il mancato adempimento della prestazione da parte dell'agente in adempimento, come nel caso di specie, spetta ulteriormente all'agente medesimo dare dimostrazione anche del proprio adempimento.
Parte opposta, attrice in senso sostanziale, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, né con riferimento al titolo dell'obbligazione, né con riguardo al proprio adempimento.
3 Deve infatti evidenziarsi che, con riguardo al credito portato nella fattura n. 135 del
04.04.2017, sebbene iscritta nei documenti fiscali di parte opposta, la medesima parte non ha fornito prova, nè dell'accordo contrattuale di fornitura della merce di cui alla fattura azionata in via monitoria, né dell'avvenuta consegna della stessa.
2) In particolare, inidoneo a comprovare la vendita di merce indicata nella fattura per cui è
causa è il “registro iva vendite” prodotto dall'opposta, detto documento essendo di provenienza unilaterale della stessa parte che intende avvalersene, così come la relativa fattura.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'inserimento delle fatture nella contabilità, ai fini della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale sulla cui base il documento fiscale è
stato emesso, “assume valenza decisiva solo quando la fattura, emessa dal creditore, sia stata
inserita nei libri contabili del debitore, poiché si presume che, in tal modo, costui riconosca
l'esistenza del rapporto negoziale (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018, Rv.
651954, secondo cui l'annotazione della posta debitoria nei libri i.v.a., con richiamo della
fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un
rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3383 del 18/02/2005, Rv. 581419). Il fatto, invece, che la fattura sia stata riportata nei libri
contabili del creditore non costituisce elemento significativo ai fini della prova dell'esistenza
del rapporto contrattuale sottostante, da un lato perché si tratta di documento di formazione
unilaterale, predisposto proprio dal creditore, e dall'altro in quanto il suo inserimento nei
registri iva del soggetto che la ha emessa costituisce adempimento prescritto dalla legge.”
(Cass. Civ., Sez. II, 4/01/2022, n. 128).
Tanto chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, non essendo emerso dagli atti del giudizio che il debitore avesse annotato nei propri libri contabili la fattura per cui è causa (come da
4 copie dichiarate conformi depositate dall'opponente), si deve predicare l'inidoneità delle scritture contabili dell'opposta a provare il rapporto contrattuale controverso.
3) Deve poi rilevarsi l'insufficienza anche dei “buoni di consegna”, depositati in mera copia fotostatica da parte opposta e solo nel giudizio di opposizione, a provare il suddetto rapporto negoziale e l'avvenuto adempimento.
Infatti, a fronte della tempestiva contestazione dell'opponente di non aver mai acquistato la merce indicata in tali documenti e dell'esplicita allegazione della falsità delle sottoscrizioni di detti buoni, la creditrice opposta non ha dichiarato tempestivamente di volersi valere dei detti documenti, né chiesto la relativa verificazione, né peraltro chiesto di dimostrare altrimenti di aver consegnato la merce al debitore.
Premesso, infatti, che detti documenti, quantunque apparentemente sottoscritti dal supposto destinatario della fornitura, hanno natura di semplice scrittura privata: a fronte dello specifico disconoscimento della firma ivi apposta, incombeva sul creditore formulare istanza di verificazione nel termine previsto ovvero anche dimostrare, anche tramite prova orale, di aver in ogni caso adempiuto alla prestazione ivi riportata.
Come affermato infatti dalla Suprema Corte, in tema di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alle bolle di consegna, ai sensi dell'art. 214 c.p.c.: “La prova della consegna
della merce è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti posti dalla
legge, e tale rimane anche quando siano state rilasciate bolle di consegna. La situazione non
muta se le bolle sono disconosciute;
in tale caso la parte può proporre istanza di
verificazione, affidando all'esito dell'istanza la prova della consegna, o alternativamente
chiedere di provare con altri mezzi la consegna, non potendosi risolvere in una limitazione
delle facoltà della parte la predisposizione di una prova documentale (le bolle) per favorirla.
Nè la bolla, divenuta inutilizzabile come documento per effetto del disconoscimento, è
inutilizzabile per ogni altro uso, sicchè non si possa fare riferimento ad essa nella escussione
5 della prova testimoniale intesa a dimostrare che la consegna è avvenuta.” (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. III, 22/06/2007, n. 14594).
Nel caso di specie, nulla di quanto sopra è stato richiesto da parte opposta nei termini previsti dal codice di procedura.
Al riguardo, parte opposta non ha partecipato all'udienza del 18/10/2018, ma non ha neanche depositato alcuna delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., dopo la concessione dei relativi termini da parte del giudice alla medesima udienza.
La successiva richiesta di rimessione in termini per potervi provvedere è stata giustamente respinta dal precedente assegnatario della causa in quanto non sufficientemente giustificata.
Non appare comunque assolutamente verosimile che gli originali dei presunti buoni di consegna “ad uso interno” non siano più in possesso dell'opposta in quanto “consegnati
direttamente all'opponente all'atto della consegna” della merce (v. verbale d'udienza del
19/09/19), dopo aver raccolto la sottoscrizione di questi.
Degli stessi, inoltre, non vi è alcuna menzione nella fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
4) Alcun esito ha infine avuto la prova per interpello che parte opposta aveva articolato già
nella comparsa di costituzione, e quindi ammessa, avendo l'opponente negato le circostanze a sé sfavorevoli ivi indicate.
5) Per converso, parte opponente, pur non gravata dell'onere probatorio per quanto sopra ricordato, a mezzo della prova per testi tempestivamente richiesta e quindi ammessa, ha fornito elementi di prova, per quanto non definitivi, sulla verosimile propria assenza presso l'azienda agricola, nei giorni della presunta consegna della merce, come risultanti dai buoni comunque tempestivamente disconosciuti, a fronte dell'asserzione di parte opposta che era stato il medesimo titolare intimato a ricevere la merce e a sottoscrivere i buoni.
6 Per altro verso, parte opponente ha fornito anche prova documentale sufficiente della verosimile estraneità delle forniture de quo al tipo di colture biologiche dallo stesso praticate presso la propria azienda agricola.
6) In definitiva, la che era gravata del relativo onere probatorio, non è riuscita _1
a provare, né l'esistenza del contratto di compravendita avente a oggetto la merce di cui alla fattura azionata in via monitoria, né l'effettiva consegna della merce e, cioè, il proprio adempimento contestato dalla controparte.
Deve quindi concludersi non essere stata raggiunta la prova che la merce de qua sia mai stata fornita all'odierno opponente, oltre che mai da questi ordinata.
§§§
Ne deriva che l'opposizione è fondata e deve essere accolta;
di talché il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
§§§
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, al punto minimo,
attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e la prossimità al valore più basso dello scaglione.
§§§
Non sono invece emersi con certezza, vista la conduzione della causa e l'assenza di una più
ampia istruttoria, gli elementi del dolo o della colpa grave a carico della che _1
soli potrebbero giustificare la invocata condanna della stessa anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
593/2018, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il 20.03.2018, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto,
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 593/2018 Tribunale di Foggia;
3) condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali a favore dall'opponente, che liquida in € 145,50, per esborsi, e in € 2.540,00, per onorari, oltre rimb.forf. nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso lì 31/12/2024
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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