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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2060/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2060/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI LARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NERI LARA
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
-dichiarare la separazione personale dei coniugi ed con ordine Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
-Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ex D.M. 147/2022, oltre a spese generali (15%),
C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) come per legge. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato nata a [...] il [...] esponeva di Parte_1 avere contratto matrimonio con nato a [...] il [...], il giorno 22 del CP_1 mese di settembre dell'anno 2018 in Imola (BO), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto veniva iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2018 al n.ro 89 della
Parte I del predetto comune. I coniugi si stabilivano in Imola (BO) Via Neri n. 9 (ultimo domicilio coniugale), in appartamento, all'attualità, concesso in godimento da al Sig. CP_2 CP_1
Dall'unione non nascevano figli. Il marito nel corso della convivenza metteva in atto condotte violente contro la moglie, finchè in data 10.08.2024 ella veniva accompagnata in Pronto Soccorso dalle Forze del'Ordine; il Nosocomio di Imola, eseguiti i dovuti accertamenti, rilevava ematomi in diversi stati di evoluzione: periorbitario sinistro e su gamba, braccio e addome, formulando prognosi di giorni 20.
In conseguenza di ciò veniva disposta misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti del marito (Proc. Penale n. 10665/24 R.G.N.R. – N. 7950/2024 R.G. G.I.P.), violata da parte del destinatario, che si è recato in casa sfondando la porta di accesso. La moglie era talmente impaurita che ha rimesso la querela sporta nei confronti del marito. Alla luce di tali accadimenti è stato disposto l'arresto del resistente per il reato di cui all'art. 387 bis c.p., presso la Casa Circondariale di
Bologna, al fine di garantire l'efficacia della disposizione cautelare e prevenire ulteriori condotte pregiudizievoli da parte dell' già imputato per i reati previsti e puniti dagli artt. 572, 582 e 585 CP_1
c.p. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti erano ritualmente notificati al convenuto presso la Casa Circondariale, a mani proprie. All'udienza del 22.5.2025 era presente solo il difensore della ricorrente, essendo ella dispensata dalla partecipazione personale, versandosi nel caso previsto dall'art. 473 bis 42 ultimo comma c.p.c. Provvedendo ex art. 473 bis 22 c.p.c. il Giudice
Relatore autorizzava le parti a vivere separate e, ritenuta la causa matura per la decisione, su richiesta del difensore rinviava per discussione al 24 luglio 2025.
L'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, in dipendenza dei fatti su esposti, documentati dalle produzioni della attrice, risultano definitivamente compromesse. L'attrice ha abbandonato la domanda, inizialmente proposta, di assegnazione a sé della casa familiare, pronuncia che, non essendovi figli minorenni né maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il
Tribunale non avrebbe potuto adottare. Trattandosi di giudizio avente ad oggetto la sola domanda sul vincolo, nulla va disposto sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 2 di 3 1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 06/01/1973 a Parte_1
BOLOGNA (BO) e nato/a il 23/07/1967 a IMOLA (BO) unitisi in matrimonio il CP_1 giorno 22 del mese di settembre dell'anno 2018 in Imola (BO), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, atto di cui al Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2018 al n.ro 89 della Parte I del predetto comune;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2060/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI LARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NERI LARA
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
-dichiarare la separazione personale dei coniugi ed con ordine Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
-Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ex D.M. 147/2022, oltre a spese generali (15%),
C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) come per legge. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato nata a [...] il [...] esponeva di Parte_1 avere contratto matrimonio con nato a [...] il [...], il giorno 22 del CP_1 mese di settembre dell'anno 2018 in Imola (BO), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto veniva iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2018 al n.ro 89 della
Parte I del predetto comune. I coniugi si stabilivano in Imola (BO) Via Neri n. 9 (ultimo domicilio coniugale), in appartamento, all'attualità, concesso in godimento da al Sig. CP_2 CP_1
Dall'unione non nascevano figli. Il marito nel corso della convivenza metteva in atto condotte violente contro la moglie, finchè in data 10.08.2024 ella veniva accompagnata in Pronto Soccorso dalle Forze del'Ordine; il Nosocomio di Imola, eseguiti i dovuti accertamenti, rilevava ematomi in diversi stati di evoluzione: periorbitario sinistro e su gamba, braccio e addome, formulando prognosi di giorni 20.
In conseguenza di ciò veniva disposta misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti del marito (Proc. Penale n. 10665/24 R.G.N.R. – N. 7950/2024 R.G. G.I.P.), violata da parte del destinatario, che si è recato in casa sfondando la porta di accesso. La moglie era talmente impaurita che ha rimesso la querela sporta nei confronti del marito. Alla luce di tali accadimenti è stato disposto l'arresto del resistente per il reato di cui all'art. 387 bis c.p., presso la Casa Circondariale di
Bologna, al fine di garantire l'efficacia della disposizione cautelare e prevenire ulteriori condotte pregiudizievoli da parte dell' già imputato per i reati previsti e puniti dagli artt. 572, 582 e 585 CP_1
c.p. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti erano ritualmente notificati al convenuto presso la Casa Circondariale, a mani proprie. All'udienza del 22.5.2025 era presente solo il difensore della ricorrente, essendo ella dispensata dalla partecipazione personale, versandosi nel caso previsto dall'art. 473 bis 42 ultimo comma c.p.c. Provvedendo ex art. 473 bis 22 c.p.c. il Giudice
Relatore autorizzava le parti a vivere separate e, ritenuta la causa matura per la decisione, su richiesta del difensore rinviava per discussione al 24 luglio 2025.
L'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, in dipendenza dei fatti su esposti, documentati dalle produzioni della attrice, risultano definitivamente compromesse. L'attrice ha abbandonato la domanda, inizialmente proposta, di assegnazione a sé della casa familiare, pronuncia che, non essendovi figli minorenni né maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il
Tribunale non avrebbe potuto adottare. Trattandosi di giudizio avente ad oggetto la sola domanda sul vincolo, nulla va disposto sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 2 di 3 1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 06/01/1973 a Parte_1
BOLOGNA (BO) e nato/a il 23/07/1967 a IMOLA (BO) unitisi in matrimonio il CP_1 giorno 22 del mese di settembre dell'anno 2018 in Imola (BO), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, atto di cui al Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2018 al n.ro 89 della Parte I del predetto comune;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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