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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/10/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1812/2024
Verbale di udienza del 21/10/2025
E' presente l'Avv. Altitoro Eugenia per delega degli Avv ti Todisco e Criscitiello la quale si riporta agli atti di causa chiedendone l' accoglimento. Evidenzia di aver provveduto al deposito della prova della permanenza in ruolo anche per il corrente anno scolastico.
Insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 21/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
21/10/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1812/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. TODISCO ANTONIO e dall'Avv. FRANCESCO CRISCITIELLO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
INDICATO: ), P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/5/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Avellino chiedendo: “1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad usufruire della Carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, della Legge
n.107/2015, del valore nominale di € 500 annui, per l'Anno Scolastico 2023/2024 per un totale di €500,00 alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato;
2) per effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 [...]
pro tempore, a consentire al ricorrente di usufruire della Carta Controparte_2
2 elettronica di cui all'art.1, comma 121, della Legge n.107/2015, del valore nominale di €
500 annui, per l'Anno Scolastico 2023/2024 , per un totale di € 500,00 , alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato;
3) condannare il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al pagamento
[...] Controparte_2 del compenso professionale per la presente lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che se ne dichiarano anticipatari”.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto con plurimi contratti, svolgendo funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato e segnatamente: dal 15.11.2023 al 17.11.2023 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro –
AVIC84600G;
-dal 20.11.2023 al 24.11.2023 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro –
AVIC84600G;
-dal 25.11.2023 al 01.12.2023 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro –
AVIC84600G;
-dal 02.12.2023 al 07.12.2023 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro –
AVIC84600G;
-dall'13/12/2023 al 15/12/2023 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro
– AVIC84600G;
-dal 09.01.2024 al 09.01.2024 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro –
AVIC84600G;
-dal 10/01/2024 al 11/01/2024 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro –
AVIC84600G;
- dal 12.01.2024 al 30.06.2024 presso l'istituto comprensivo I.C “Michele Pironti” di
Montoro – AVIC87900V
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70,
3 nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva la parte resistente sebbene ritualmente convenuta in giudizio.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia della parte resistente, in quanto non costituitasi sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica dell'11/6/2024).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
4 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
6. Le suesposte considerazioni valgono anche per il personale che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie.
Come chiarito dalla Corte giustizia UE sez. X, 03/07/2025, n. 268, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale
5 supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico, la durata, in generale, dell'incarico ovvero esigenze di politica sociale non costituiscono, chiarisce la Corte, nella pronuncia richiamata, tali ragioni oggettive.
La mancata emersione di elementi oggettivi funzionali a superare la presunzione di equiparazione, ai fini del beneficio, tra personale di ruolo e non di ruolo e le esigenze di formazione che, del resto, risultano maggiormente incisive per i docenti che effettuano supplenze di breve durata –sovente all'inizio della propria attività professionale o chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole– fonda l'integrale pretesa di parte ricorrente.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso.
7. Nel caso di specie risulta allegato e documentato, che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato per l'a.s. 2023/2024 ed è attualmente interna al sistema scolastico come da domanda di inserimento per le GPS presentata il 23/7/2025.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro
500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della CP_3 carta docente per l'.a.s. 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per detto anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
8. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n.
6 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1812/2024 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato il 29/5/2024 nei confronti di Parte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_2 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per l'a.s. 2023/2024;
3) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#500# (eurocinquecento/00);
4) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della Controparte_1 ricorrente, del residuo che liquida in complessivi €125,00 (eurocentoventicinque/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 21/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
7
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1812/2024
Verbale di udienza del 21/10/2025
E' presente l'Avv. Altitoro Eugenia per delega degli Avv ti Todisco e Criscitiello la quale si riporta agli atti di causa chiedendone l' accoglimento. Evidenzia di aver provveduto al deposito della prova della permanenza in ruolo anche per il corrente anno scolastico.
Insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 21/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
21/10/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1812/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. TODISCO ANTONIO e dall'Avv. FRANCESCO CRISCITIELLO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
INDICATO: ), P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/5/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Avellino chiedendo: “1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad usufruire della Carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, della Legge
n.107/2015, del valore nominale di € 500 annui, per l'Anno Scolastico 2023/2024 per un totale di €500,00 alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato;
2) per effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 [...]
pro tempore, a consentire al ricorrente di usufruire della Carta Controparte_2
2 elettronica di cui all'art.1, comma 121, della Legge n.107/2015, del valore nominale di €
500 annui, per l'Anno Scolastico 2023/2024 , per un totale di € 500,00 , alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato;
3) condannare il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al pagamento
[...] Controparte_2 del compenso professionale per la presente lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che se ne dichiarano anticipatari”.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto con plurimi contratti, svolgendo funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato e segnatamente: dal 15.11.2023 al 17.11.2023 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro –
AVIC84600G;
-dal 20.11.2023 al 24.11.2023 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro –
AVIC84600G;
-dal 25.11.2023 al 01.12.2023 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro –
AVIC84600G;
-dal 02.12.2023 al 07.12.2023 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro –
AVIC84600G;
-dall'13/12/2023 al 15/12/2023 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro
– AVIC84600G;
-dal 09.01.2024 al 09.01.2024 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro –
AVIC84600G;
-dal 10/01/2024 al 11/01/2024 presso l'istituto comprensivo IC Benedetto Croce di Lauro –
AVIC84600G;
- dal 12.01.2024 al 30.06.2024 presso l'istituto comprensivo I.C “Michele Pironti” di
Montoro – AVIC87900V
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70,
3 nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva la parte resistente sebbene ritualmente convenuta in giudizio.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia della parte resistente, in quanto non costituitasi sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica dell'11/6/2024).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
4 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
6. Le suesposte considerazioni valgono anche per il personale che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie.
Come chiarito dalla Corte giustizia UE sez. X, 03/07/2025, n. 268, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale
5 supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico, la durata, in generale, dell'incarico ovvero esigenze di politica sociale non costituiscono, chiarisce la Corte, nella pronuncia richiamata, tali ragioni oggettive.
La mancata emersione di elementi oggettivi funzionali a superare la presunzione di equiparazione, ai fini del beneficio, tra personale di ruolo e non di ruolo e le esigenze di formazione che, del resto, risultano maggiormente incisive per i docenti che effettuano supplenze di breve durata –sovente all'inizio della propria attività professionale o chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole– fonda l'integrale pretesa di parte ricorrente.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso.
7. Nel caso di specie risulta allegato e documentato, che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato per l'a.s. 2023/2024 ed è attualmente interna al sistema scolastico come da domanda di inserimento per le GPS presentata il 23/7/2025.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro
500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della CP_3 carta docente per l'.a.s. 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per detto anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
8. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n.
6 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1812/2024 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato il 29/5/2024 nei confronti di Parte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_2 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per l'a.s. 2023/2024;
3) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#500# (eurocinquecento/00);
4) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della Controparte_1 ricorrente, del residuo che liquida in complessivi €125,00 (eurocentoventicinque/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 21/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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