Cass. civ., sez. II, sentenza 29/08/1966, n. 2294
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Sentenza 29 agosto 1966

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L'obbligazione inerente alla prestazione di attivita professionale costituisce un'obbligazione di mezzi e non gia di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, S'impegna a prestare la propria opera intellettuale per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Per aversi, pertanto, inadempimento da parte del professionista non basta il semplice fatto del risultato mancato, ma occorre la prova - che incombe al committente - che cio sia dipeso da difettosa esecuzione dell'opera e,nel caso che sia richiesta la risoluzione del contratto, che i vizi o le difformita dell'opera siano tali da renderla del tutto inidonea allo scopo. ( Cfr.961-61' 3329-62).*

L'Esercizio o meno, da parte del giudice del merito, della facolta attribuitagli dalla legge, di concedere un termine alle parti per provvedere all'adempimento delle formalita previste dal primo comma dello art 244 cod proc civ, ed, in particolare, per integrare i capitoli od indicare i testimoni da esaminare, e rimesso al prudente criterio ed al potere discrezionale del giudice del merito, ed e, pertanto, sottratto ad ogni Sindacato da parte della Corte di Cassazione. ( Cfr 1985/65; 130/64).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/08/1966, n. 2294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2294
    Data del deposito : 29 agosto 1966

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