Ordinanza cautelare 25 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00911/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2022, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R., in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., in persona del Direttore pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-delle intimazioni di pagamento n. -OMISSIS- (quanto al sig. -OMISSIS-) e n. -OMISSIS- (quanto alla sig.ra -OMISSIS-, quale erede del sig. -OMISSIS-), emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con le quali è stato richiesto ai ricorrenti il pagamento della somma di Euro 1.005.402,81, su “residuo” ruolo dell’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, per “prelievi latte”, “interessi” (anche di mora), e “oneri di riscossione” riferiti alla cartella di pagamento dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS-, inerente ai prelievi latte imputati ai ricorrente per i periodi 2000/2001, 2002/2003 e 2004/2005;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresi:
--l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata;
--la cartella dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS-;
-il “residuo ruolo” emesso dall’Ag.E.A. ai sensi del D.L. n. 27/2019, posto a base delle intimazioni di pagamento sopra descritte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno contestato le intimazioni di pagamento in epigrafe meglio descritte, notificate dalla competente Agenzia delle Entrate Riscossione (in prosieguo anche A.D.E.R.) per il soddisfacimento di un presunto credito dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.) ammontante a complessivi € 1.005.402,81, relativamente ai cc.dd. “prelievi latte” per le annate lattiero casearie 2000/2001, 2002/2003 e 2004/2005.
2. L’impugnativa è affidata a nove motivi così rubricati: “ I. In via preliminare ed assorbente: intervenuta prescrizione della cartella di pagamento indicata nell’intimazione di pagamento impugnata e comunque anche della pretesa creditoria di Ag.E.A. – conseguente nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento intestata all’A.D.E.R. emessa su “residuo” ruolo AGEA – violazione dell’art. 21-septies L. n. 241/90 – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; II. Nullità e/o comunque illegittimità dell’intimazione di pagamento per nullità del ruolo portato dalla presupposta cartella di pagamento e quindi del residuo ruolo A.G.E.A. posto a base dell’intimazione stessa – eccezione di nullità ex art. 21-septies, L. n. 241/90 ed ex art. 31, comma 4°, del cod. proc. amm. – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; III. Illegittimità dell’intimazione di pagamento per annullamento di diritto degli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 543°, della L. n. 228/2012 – Comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525° e da 537° a 543° della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del cod. proc. civ., degli artt. 10 e segg. d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 67, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; IV. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9°, della L. n. 119/03 nonché degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; V. – Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/1992, n. 536/1993, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa U.E. sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34°, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3°, T.U.E. (ex art. 10 T.C.E.) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3°, T.U.E. (ex art. 10 T.C.E.), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, della C.E.D.U.; VI. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (C.E.) n. 536/1993, dell’art. 7, Reg. (C.E.) n. 1392/2001 e dell’art. 13, Reg. (C.E.) n. 595/2003, dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9°, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, degli artt. 26 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico nonché dei principi di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo; VII. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del cod. proc. civ., degli artt. 10 e segg. del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 67 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero; VIII. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (C.E.) n. 885/2006, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/2008, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34°, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/1990, dell’art. 7 della L. n. 212/2002 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi P.A.C. - contestazione dell’an e del quantum della pretesa; IX. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9°, e dell’art. 10, comma 34°, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 d.P.R. n. 602/1973, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/1990, dell’art. 7, L. n. 212/2000, dell’art. 1283 del cod. civ., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. (C.E.E.) n. 536/1993, dell’art. 8 del Reg. (C.E.E.) n. 1392/2001 e dell’art. 15 del Reg. (C.E.E.) n. 595/2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’intimazione di pagamento impugnata – contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione”.
In sintesi i ricorrenti, che hanno pure avanzato una domanda di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati, con pedissequa istanza risarcitoria dei danni da questi asseritamente cagionati, hanno anzitutto dedotto l’estinzione dei presunti crediti per prescrizione (quadriennale, quinquennale e/o, finanche, decennale).
Il ruolo formato nel 2008 e portato dalla presupposta cartella di pagamento sarebbe in ogni caso affetto da nullità -e questo vizio si estenderebbe al residuo ruolo dell’Ag.E.A.- in quanto l’art. 1, comma 9°, del D.L. n. 49/2003, convertito nella L. n. 119/2003, aveva attribuito il potere di procedere al recupero dei prelievi supplementari alle Regioni e alle Province autonome e non all’Ag.E.A., da ritenersi, pertanto, assolutamente incompetente a coltivare le pretese oggetto di contestazione.
Parte ricorrente lamenta altresì la violazione dell’art. 1, comma 525° e commi da 536° a 543°, della L. n. 228/2012, atteso che il ruolo di cui alla cartella di pagamento presupposta all’intimazione gravata farebbe parte dei ruoli sospesi dall’Ag.E.A. in via amministrativa in data 6 novembre 2008: l’Ente creditore non avrebbe successivamente proceduto alla comunicazione di alcun atto a conclusione del procedimento di sospensione, e ai sensi del comma 543° della L. n. 228/2012 tutte le partite portate da un ruolo già sospeso in sede amministrativa dovrebbero ritenersi annullate di diritto, con la conseguente inesigibilità del credito azionato.
L’illegittimità dell’intimazione qui impugnata si percepirebbe anche in quanto la cartella del 2008 presupposta e richiamata nelle intimazioni di pagamento non sarebbe stata preceduta da alcuna richiesta di versamento da parte della Regione Veneto, con la conseguente violazione dell’art. 1, comma 9°, del D.L. n. 49/2003, convertito nella L. n. 119/2003 e applicabile ratione temporis .
Sotto altra angolatura si deduce l’illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con la normativa euro-unitaria ed interna disciplinante il regime, anche di carattere esecutivo, afferente al prelievo finanziario supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, concludendo per la declaratoria di nullità e/o comunque per l’annullamento dei detti atti ritenuti affetti da una pluralità di vizi di illegittimità.
Più nello specifico, secondo la prospettazione dei ricorrenti vi sarebbe anzitutto un vizio di fondo nella richiesta di pagamento intentata dall’Ag.E.A. per il tramite dell’A.D.E.R., atteso che lo Stato italiano non avrebbe in realtà mai verificato l’effettivo superamento della quota nazionale per la produzione di latte assegnatagli dall’Unione Europea e poi ripartita tra i vari produttori italiani. Di conseguenza il prelievo imputato alla produzione di latte in eccedenza qui in contestazione mancherebbe del suo presupposto fondante, non sussistendo evidenze del superamento del quantitativo nazionale di latte garantito, tant’è che pure in sede penale sarebbe stato accertato il contenimento della produzione italiana nei limiti fissati in sede U.E.. Oltretutto, in assenza dei dati effettivi della produzione nazionale la stessa quantificazione della misura del prelievo risulterebbe calcolata in eccesso, e sarebbe stata conteggiata sulla base di norme attributive del potere da ritenersi in contrasto con il diritto euro-unitario, la cui prevalenza ne imporrebbe oggi la disapplicazione con la conseguente invalidità, anche (eventualmente) sub specie nullitatis, dei provvedimenti impugnati.
Per di più i provvedimenti presupposti all’impugnata intimazione non risulterebbero nemmeno debitamente notificati all’azienda produttrice. Ne discenderebbe che l’utilizzazione del “residuo” ruolo messo oggi in esecuzione dall’agente accertatore non sarebbe possibile nel caso di specie, atteso che l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito in discussione sarebbe quello derivante dall’iscrizione nel registro debitori introdotto dalla L. n. 33/2009. L’Ag.E.A. avrebbe dunque illegittimamente duplicato i ruoli esattivi senza peraltro nemmeno “aggiornare” le poste da ultimo pretese e compensando indebitamente i controcrediti che il ricorrente vanterebbe a titolo di premi di politica agricola comune (c.d. “P.A.C.”) nelle varie annate di riferimento. Dal che la parte ricorrente ha pure inferito l’erroneità del conteggio delle somme iscritte a ruolo, computate in eccesso sia quanto alla sorte capitale che per gli interessi, questi ultimi addirittura non esigibili in base alla normativa applicabile.
Infine i ricorrenti hanno contestato i provvedimenti impugnati anche sotto l’aspetto del difetto di motivazione, e questo specie in ordine alle modalità di quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli oneri di riscossione.
3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2022, emessa all’esito dell’udienza di sospensiva del 23.2.2022, il Tribunale ha accolto le ragioni della parte ricorrente sospendendo l’efficacia degli atti e provvedimenti gravati ed onerando l’Ag.E.A. e l’A.D.E.R., secondo le rispettive competenze, del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
4. In vista dell’udienza pubblica del 17 ottobre 2024 si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando una relazione sui fatti di causa corredata dalla documentazione ritenuta pertinente, tra cui anche la prova della notifica della cartella di pagamento presupposta trasmessa il 26.11.2008. Anche il ricorrente ha versato agli atti del giudizio degli scritti difensivi evidenziando l’annullamento dei prelievi supplementari presupposti relativamente a due delle tre annate in discussione (2000/2001 e 2004/2005), e segnalando altresì la pendenza dell’appello di R.G. n. -OMISSIS-/2023, proposto avverso le sentenze n. -OMISSIS-/2010 (non definitiva) e n. -OMISSIS-/2022 (definitiva) di questo Tribunale, che hanno respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2003, riguardante l’atto di prelievo supplementare della campagna lattiera 2002/2003. Conseguentemente, il ricorrente formulava istanza di sospensione del giudizio in attesa della detta decisione.
5. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2024 il Tribunale ha sospeso il giudizio in attesa della definizione del già citato ricorso pendente avanti al Consiglio di Stato.
6. Successivamente il ricorrente ha presentato un’istanza di fissazione d’udienza a seguito della pubblicazione della sentenza del C.d.S. n. -OMISSIS- del 17 dicembre 2024, con la quale è stato definito l’appello di R.G. n. -OMISSIS-/2023.
7. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 22.5.2025 i ricorrenti hanno depositato un’ulteriore memoria deducendo, in via principale, la fondatezza delle censure di prescrizione del credito azionato in giudizio e di annullamento degli atti di prelievo supplementare presupposti relativi a tutte e tre le annate in considerazione. La domanda di risarcimento dei danni veniva rinunciata. In via subordinata la parte ricorrente ha poi concluso per l’accoglimento dei restanti motivi di impugnativa con il conseguente annullamento dei provvedimenti gravati.
Pur ritualmente notiziata della pendenza del giudizio l’Ag.E.A. non si è costituita.
8. All’udienza pubblica del 22.5.2025 la causa è stata assunta in decisione.
9. L’impugnativa è fondata nei termini che seguono.
10. Il primo motivo di ricorso, che introduce la questione della prescrizione del credito fatto valere dall’Ag.E.A. per il tramite dell’A.D.E.R., è infondato.
10.1. Il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in materia di quote latte il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis C.d.S. n. 9706/2022; Id n. 2730 del 2022, secondo cui: “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”). Tanto anche in considerazione del fatto che, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del cod. civ. (C.d.S., n. 8659/2021), e dall’altro lato non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1°, del Regolamento C.E. n. 2988/95, che presuppone un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1, § 2°, del Reg. C.E. n. 2988/95, secondo cui “ Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ”).
Nella fattispecie in esame vengono in rilievo crediti derivanti da norme euro-unionali regolatrici del mercato, o meglio, misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Non sussiste il rischio di incidere sul bilancio dell’Unione in quanto la tutela di quest’ultimo è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle Autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale). Il che fuga anche ogni perplessità in ordine all’eventuale incompatibilità della disciplina interna in termine di prescrizione (aspetto sul quale si veda funditus la posizione espressa dal C.d.S. con la sentenza del 9 febbraio 2024 n. 1316).
Da qui la non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione interpretativa ex 267 del T.F.U.E. delle norme unionali fatte oggetto della richiesta di rinvio alla C.G.U.E..
10.2. Per il resto il credito messo in esecuzione dall’Amministrazione non può ritenersi prescritto.
Le intimazioni di pagamento in epigrafe meglio individuate hanno messo in esecuzione coattiva un credito dell’Ag.E.A. già contenuto nella cartella di pagamento n. -OMISSIS-. L’A.D.E.R. ha depositato in giudizio la prova di ricevimento della detta cartella, trasmessa alla società via posta raccomandata A/R il 26.11.2008, e in tale data ricevuta dal socio -OMISSIS-. I ricorrenti non dimostrano che il detto atto è stato a suo tempo contestato in giudizio.
Va anche considerato che la dante causa degli odierni ricorrenti, soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali della società semplice (art. 2267 del cod. civ.), aveva a suo tempo contestato, relativamente a tutti e tre i periodi qui in discussione, i provvedimenti di compensazione nazionale e di restituzione del prelievo supplementare trasmessi dall’Ag.E.A..
Conseguentemente, per quanto riguarda il primo motivo con il quale è stata dedotta l’estinzione del credito per prescrizione va rilevato che:
-sulla censura per cui il debito escusso con la cartella di pagamento del 2008 era da ritenersi già prescritto al momento dell’emissione di quest’ultima, si tratta di doglianza inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere dedotta contestando tale atto e la censura non può essere utilmente riproposta nell’impugnazione dei successivi provvedimenti meramente esecutivi, adottati dopo che la cartella del 2008 è divenuta inoppugnabile a seguito della sua mancata contestazione;
-quanto invece al periodo di tempo tra la data della notifica della cartella che si pretende di riattivare e quella delle intimazioni di pagamento qui impugnate, notificate il 26.11.2021, il Tribunale ritiene che l’eccezione di prescrizione, relativa anzitutto alla sorte capitale dei periodi in considerazione, sia infondata tenendo conto:
i) avuto riguardo alle annate 2002/2003 e 2004/2005, dell’effetto di interruzione e simultaneamente di sospensione del decorso del termine di prescrizione fino al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito tali giudizi proposti dalla dante causa dei ricorrenti avverso i provvedimenti di compensazione nazionale e di restituzione del prelievo supplementare relativi alle dette annate in considerazione, vale a dire (rispettivamente) la sentenza del C.d.S. n. -OMISSIS- del 17.12.2024 e quella del T.A.R. del Veneto n. -OMISSIS- del 10.6.2022, ove in entrambi i casi l’Amministrazione era costituita a difesa della sua pretesa. In proposito, si osserva che il dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1°, del cod. civ. ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso, e che la ratio della previsione risiede nel cristallizzare il meccanismo prescrizionale, fino a che l’accertamento dell’ an o del quantum della pretesa creditoria risulti ancora sub iudice .
Tale lettura si attaglia anche all’esigenza di conciliare le previsioni codicistiche con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo, che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’Amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere, secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale.
Pare poi rilevante che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), del cod. proc. amm., la materia in questione ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cui cognizione si estende quindi all’intero rapporto controverso.
Le più recenti pronunce del Consiglio di Stato, già fatte oggetto di numerose sentenze da parte di questo e di altri Tribunali di primo grado, hanno peraltro ormai chiarito che “ non è ipotizzabile che la durata dei giudizi relativi ai crediti contestati non debba essere considerata ai sensi dell’art. 2945 cc. e che la costituzione in giudizio dell’Amministrazione con conseguente richiesta di rigetto del ricorso non possa essere considerata atto idoneo alla interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c..
Di talché, l’Agea, all’esito dei giudicati o, comunque, al termine dei relativi giudizi, può far valere la propria pretesa nel termine dell’actio iudicati ” (così C.d.S., n. 9772/2023 e 7609/2023; vd. altresì T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 728/2023 e T.A.R. Veneto nn. 1517/2023 e 1493/2023). Ed è stata precisata la valenza di tale principio anche per i casi di definizione del giudizio con pronuncia dichiarativa della perenzione (vd. C.d.S., n. 64/2024. Cfr. altresì C.d.S., n. -OMISSIS-/2024);
ii) relativamente all’annata 2000/2001 va invece considerato che la pronuncia del C.d.S. n. -OMISSIS- del 4.4.2022, che ha definito il giudizio proposto dalla -OMISSIS- avverso i provvedimenti di compensazione nazionale, ha parimenti sancito che in esecuzione della detta sentenza l’Ag.E.A. sia tenuta a procedere ad un complessivo ricalcolo del quantitativo individuale di riferimento nei confronti della medesima azienda agricola. È stata così implicitamente esclusa l’intervenuta prescrizione del credito di Ag.E.A.. E l’effetto di giudicato sceso sulla sentenza d’appello riguarda ormai anche questo aspetto che non può essere rimesso in discussione in questo giudizio.
Il termine decennale di prescrizione del credito relativo a tutti e tre i periodi in considerazione non è dunque decorso.
Parimenti è a dirsi per gli interessi, per i quali vale solo ricordate che il termine di prescrizione è quinquennale stante l’esplicita previsione in tal senso contenuta nel richiamato art. 2948, n. 4, del cod. civ. (cfr. T.A.R. Lombardia, n. 2432/2022).
Tanto comporta il rigetto del primo motivo di gravame.
11. È invece fondata la censura con la quale i ricorrenti hanno dedotto che le intimazioni di pagamento vanno annullate essendo fondate su atti che, per i tre periodi in esame, recherebbero operazioni di compensazione già contestate in giudizio e poi annullate in sede giurisdizionale, per essere state effettuate in violazione del diritto euro-unitario.
Il Consiglio di Stato ha di recente precisato che “ in ipotesi di intervenuta caducazione dell’atto di accertamento (id est: atto di prelievo supplementare, ciò che non è nel caso di specie), e soltanto in quel caso, sia la cartella, sia l’intimazione di pagamento verrebbero automaticamente travolte (Cons. Stato, sez. VI, n. 645 del 2024)” (così C.d.S., n. 3796/2024).
Ora, come s’è detto gli atti oggetto di impugnazione fanno riferimento a prelievi relativi alle annate lattiere 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005.
Nelle more del giudizio:
-il Consiglio di Stato, con la già citata sentenza n. -OMISSIS- del 4.4.2022, ha accolto il ricorso di R.G. n. -OMISSIS-/2015, promosso dall’azienda agricola -OMISSIS- i provvedimenti di compensazione nazionale dell’annata 2000/2001, ponendosi in linea di continuità con le decisioni assunte nella specifica materia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e sentenza 13 gennaio 2022, in causa C-377/19), che hanno accertato l’illegittimità comunitaria di regimi normativi che introducano meccanismi di compensazione per categorie prioritarie, e comunque non proporzionali;
-sempre il Consiglio di Stato, con la già citata sentenza n. -OMISSIS- del 17.12.2024, ha accolto il ricorso di R.G. n. -OMISSIS-/2023 promosso dall’azienda agricola -OMISSIS- i provvedimenti di compensazione nazionale dell’annata 2002/2003, ponendosi anch’essa in linea di continuità con le decisioni assunte nella specifica materia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
-e infine questo Tribunale, con sentenza n. -OMISSIS- del 10.6.2022, ha accolto il ricorso di R.G. n. -OMISSIS- promossa dalla -OMISSIS-. avverso le comunicazioni dell’Ag.e.A. contenenti la lista di prelievo per acquirente e la restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne di latte del periodo 2004/2005, riconoscendo anch’essa la fondatezza della censura di contrarietà del sistema di restituzione previsto dall’art. 2, comma 3°, del D.L. n. 157/2004, convertito nella L. n. 204/2004, rispetto all’art. 13 del Regolamento C.E. n. 1788/2003 e all’art. 16 del Regolamento CE n. 595/2004.
L’annullamento investe l’obbligazione stessa del “prelievo supplementare” relativo a tutte le annate in considerazione, e poiché gli atti di intimazione possono fondare una procedura di riscossione se e nella misura in cui gli atti presupposti recanti le ragioni del credito azionato non siano venuti meno, l’annullamento, nelle more del giudizio, dei suddetti titoli fondanti le ragioni del credito comporta la caducazione degli atti in questa sede impugnati (in senso conforme vd., tra i numerosi e più recenti precedenti del Tribunale, la pronuncia n. 1512/2023. Cfr. altresì: T.A.R. Veneto, Sez. IV, n. 1289 del 14.9.2023; T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 aprile 2023, n. 551; id . 30 gennaio 2023, n. 124; id . 30 novembre 2022, n. 1836).
L’impugnativa è dunque fondata sotto tale profilo in ossequio alla graduazione dei motivi impressa dal ricorrente con la memoria da ultimo depositata, e comporta l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, con valore assorbente rispetto alle residue censure di illegittimità articolate nell’atto introduttivo del giudizio.
Rimane ferma la necessità -tenuto conto dell’effetto interruttivo e sospensivo dei termini relativi alle pretese creditorie, in conseguenza della notifica di atti interruttivi della prescrizione e/o della pendenza di contenziosi relativi all’annata in considerazione (sul punto cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2023, n. 7069, paragrafo 4°, ultimo periodo)- di rinnovazione del procedimento da parte dell’Amministrazione, applicando criteri conformi alla disciplina europea e alle sentenze pronunciate in materia dalla Corte di Giustizia.
12. Quanto, infine, alla richiesta risarcitoria contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo, il Collegio deve dare atto della rinuncia alla stessa formalizzata dal legale del ricorrente nella memoria conclusiva del 18.4.2025.
13. In conclusione, dato atto della rinuncia alla domanda risarcitoria, il ricorso deve per il resto essere accolto, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione, con riferimento alla residua domanda annullatoria. Conseguentemente, le intimazioni meglio indicate in epigrafe vanno annullate.
14. La peculiarità della controversia e le indubbie difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria giustificano in via eccezionale l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria;
-accoglie l’azione annullatoria nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto, negli stessi limiti del detto accoglimento, dispone l’annullamento delle intimazioni di pagamento meglio indicate in epigrafe;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO