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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH UN, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 22.9.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4662/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Esposito Orazio Stefano;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvati Valeria;
-resistente-
Oggetto: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
opposizione a ruolo;
opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.05.2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29376202400000386000, notificata in data
23.4.2024, nonché avverso gli avvisi di addebito sottesi e aventi ad oggetto contributi IVS dovuti all , come di seguito indicati: CP_1
1. Avviso di addebito n. 59320160002994490 relativo a contributi IVS gestione commercianti e somme aggiuntive per l'anno 2015 (rate 1 e 2);
1 2. Avviso di addebito n. 59320160007231957 relativo a contributi IVS gestione commercianti e somme aggiuntive per l'anno 2015 (rate 3 e 4);
3. Avviso di addebito n. 59320160008908684 relativo a contributi IVS eccedenti il minimale per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e somme aggiuntive;
4. Avviso di addebito n. 59320170005664179 relativo a contributi IVS gestione commercianti e somme aggiuntive per l'anno 2016;
5. Avviso di addebito n. 59320170006633710 relativo a contributi IVS gestione commercianti e somme aggiuntive eccedenti il minimale per l'anno 2013.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione, dei quali sarebbe venuto a conoscenza solo a seguito della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, eccependo la prescrizione dei relativi crediti intervenuta dalla maturazione alla notifica della comunicazione preventiva;
ha altresì eccepito la prescrizione successiva dei crediti oggetto di causa, decorrente dalla notifica degli avvisi ove provata, deducendo l'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
In ragione di quanto sopra, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con memoria del 25.8.2024 si è costituito in giudizio l deducendo l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per intervenuta decadenza dal termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 co.
5 D.lgs. 46/1999, essendo stati gli avvisi di addebito ritualmente notificati via pec;
ha poi contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei titoli per essere stato il relativo termine sospeso durante l'emergenza pandemica da Covid-19 e per essere stati validamente compiuti atti interruttivi della prescrizione. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'opposizione agli avvisi di addebito per contributi n. 593-2016-0002994490 n. 593-2016-0007231957, n. CP_1
593-2016-0008908684, n. 593-2017-0005664179, n. 593-2017-0006633710, posti a fondamento del preavviso d'iscrizione ipotecaria, poiché tardiva ai sensi dell'art.24, D. lgs.
46/99; nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata, stante la piena esigibilità dei
2 crediti contributivi sottesi alla stessa di cui agli avvisi di addebito n. 593-2016-0002994490n.
593-2016-0007231957, n. 593-2016-0008908684, n. 593-2017-0005664179, n. 593-2017-
0006633710, con ogni conseguente statuizione e con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite”.
Con ordinanza del 23.4.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva di soli avvisi di addebito n. 59320160002994490 e n. 59320160007231957.
Stante la natura documentale, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del
22.9.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
all'esito, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta entro il termine fissato, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Occorre in primo luogo valutare la tempestività dell'opposizione a ruolo con funzione recuperatoria proposta da parte ricorrente, sotto il profilo del rispetto del temine di decadenza di quaranta giorni decorrente dalla notifica dei titoli fissato dall'art. 24 co. 5 del D.lgs. n.
46/1999.
Può essere a riguardo richiamato quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui,
“nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. Cass.
n. 24506/2016).
Nel caso di specie parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito opposti, affermando di averne avuto conoscenza per la prima volta attraverso la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto rispetto al quale è stata proposta opposizione al ruolo con funzione recuperatoria.
A riguardo, deve tuttavia osservarsi che l' ha documentato di avere notificato gli CP_1 avvisi di addebito via pec all'indirizzo producendo in atti Email_1 le relative ricevute di accettazione e consegna in formato xml e in formato eml (cfr. doc. 1 prodotto da ) da cui risulta, in particolare che: 1) l'avviso di addebito n. CP_1
59320160002994490 è stato notificato in data 13.5.2016; 2) l'avviso di addebito n.
59320160007231957 è stato notificato in data 24.11.2016; 3) l'avviso di addebito n.
59320160008908684 è stato notificato in data 8.1.2017; 4) l'avviso di addebito n.
3 59320170005664179 è stato notificato in data 16.10.2017; 5) l'avviso di addebito n.
59320170006633710 è stato notificato in data 8.11.2017.
La suddetta documentazione consente di ritenere raggiunta la prova della regolare notifica dei titoli.
Invero, nessuna specifica contestazione è stata mossa con riguardo alla prova della notifica degli avvisi di addebito indicati ai nn. 3, 4 e 5, in relazione ai quali l' ha prodotto CP_1 in atti le ricevute di accettazione di consegna in formato eml, contenenti il messaggio pec trasmesso all'indirizzo riferito a parte ricorrente ( , ciascuno Email_1
a sua volta contenente il relativo avviso di addebito;
la suddetta documentazione è idonea a provare la regolarità della notifica.
Quanto agli avvisi di addebito indicati ai nn. 1 e 2, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente con le note del 23.9.2024, osserva il Tribunale che è idonea a provare la regolare notifica anche la ricevuta di avvenuta consegna prodotta dall'ente impositore con file xml, trattandosi di un diverso formato della cosiddetta RAC che, una volta generato, determina la presunzione di conoscenza da parte del destinatario.
L'art. 6 del D.P.R. 68/2005 (rubricato “Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna”) stabilisce che: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente
a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17».
4 Nel caso di specie, il file xml di avvenuta consegna contiene tutti i dati di certificazione identificativi del messaggio trasmesso: mittente, destinatario, gestore emittente la ricevuta, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio (v. file in atti).
Si tratta di una ricevuta di consegna con valore legale, ovvero di prova “piena” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazione proveniente da soggetto privato, è comunque equiparata alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, D.Lgs. n.
82/ 2005 dispone: «
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1».
Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.
Inoltre, non trattandosi di notifica di atti giudiziari, la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa (cfr. in senso conforme Corte App. Catania
339/2024; Trib. Catania, sentenza resa nel procedimento R.G. 2023/2023 – est. Amoroso;
sentenza resa nel procedimento 5451/2024 – est. Renda).
Infatti, la ricevuta sintetica della notifica dell'avviso opposto da certezza, ed è quindi idonea a dimostrare fino a prova contraria, che il messaggio proveniente dall' e avente a CP_1 oggetto “Avvisi di Addebito - Commercianti”, è pervenuto nelle date indicate alla casella di posta elettronica del destinatario.
A ciò si aggiunga che, per il principio della vicinanza della prova, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AVA opposto o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta
(ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 82 /2005), i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (cfr. per tutte Cass. n. 10630/2015 e n. 16528/2018).
5 Dalla regolarità delle esaminate notifiche, discende che l'opposizione a ruolo risulta tardiva e va pertanto dichiarata inammissibile, per essere decorso il termine di quaranta giorni dalla data di notifica degli avvisi di addebito, con conseguente incontestabilità dei relativi crediti sotto il profilo della prescrizione maturata prima della notifica dei titoli.
3. Rimane da esaminare la fondatezza dell'opposizione sotto il profilo della eccepita prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e per la cui proposizione non sono previsti termini di decadenza.
Al riguardo, va ribadita l'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 co.
9 L. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Quanto alle somme aggiuntive, va poi precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. Cass.
2620/2012; Cass. 8814/2008; v., da ultimo, Cass. S.U. 5076/ 2015).
Ai fini del calcolo del termine di prescrizione va considerata la sospensione prevista nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid19, prevista dagli artt. 37 co. 2 del D.L. 18/2020 e
11 co. 9 del D.L. 183/2020, per un totale di 311 giorni. Tenuto conto delle date di notifica degli avvisi di addebito e del disposto dell'art. 30 co. 2 del 78/2010, si ritiene di non fare applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12 della del D.L. 159/2015, dal momento che i termini per il versamento delle somme portate dagli avvisi di addebito non venivano a scadenza nell'arco temporale previsto dalle richiamate norme (id est: 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021).
3.1. Alla luce di quanto sopra esposto, devono considerarsi prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 1 della superiore elencazione, notificato il data 13.5.2016, la cui prescrizione sarebbe maturata il 13.5.2021, termine tuttavia differito di 311 giorni al 20.3.2022.
Prima di tale data, l non ha documentato il compimento di alcun atto interruttivo della CP_1 prescrizione, sicché i relativi crediti devono dichiararsi estinti per prescrizione.
3.2. Di contro, non risultano prescritti i crediti portati dagli ulteriori avvisi di addebito, per avere l' documentato la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione CP_1 dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90118543 54/000, tramessa via PEC al ricorrente
6 in data 8.6.2022 (cfr. doc. 3 allegato alla memoria), la quale ha interrotto i termini di prescrizione decorrenti dalle date di rispettiva notifica dei titoli e prorogati di 311 giorni, poi ulteriormente interrotti dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, del 23.4.2024.
Invero, considerato che la più risalente notifica (avviso di addebito n.
59320160007231957, n. 2 dell'elencazione) è avvenuta in data 24.11.2016, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe maturato (considerata la sospensione di 311 giorni) al
1.10.2022, ed è stato tuttavia interrotto dall'intimazione di pagamento sopra indicata. Analogo discorso vale per tutti gli ulteriori avvisi di addebito oggetto di causa, riportati nella intimazione di pagamento n. 293 2022 90118543 54/000 la quale ha, pertanto, pieno effetto interruttivo della prescrizione.
3.3. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione devono dichiararsi estinti per prescrizione i crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320160002994490.
Con riguardo agli ulteriori atti opposti, non essendo maturata alcuna prescrizione,
l'opposizione all'esecuzione va rigettata in quanto infondata.
4. Le spese del giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti tenuto conto della inammissibilità dell'opposizione a ruolo e della limitata fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, tenuto conto del valore dei crediti prescritti (€ 2.776,88) rispetto al valore complessivo della causa (€ 134.239,33).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH UN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4662/2024 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo avverso gli avvisi di addebito oggetto di causa;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320160002994490; rigetta nel resto l'opposizione; compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 24/10/2025
La giudice del lavoro
CH UN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH UN, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 22.9.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4662/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Esposito Orazio Stefano;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvati Valeria;
-resistente-
Oggetto: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
opposizione a ruolo;
opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.05.2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29376202400000386000, notificata in data
23.4.2024, nonché avverso gli avvisi di addebito sottesi e aventi ad oggetto contributi IVS dovuti all , come di seguito indicati: CP_1
1. Avviso di addebito n. 59320160002994490 relativo a contributi IVS gestione commercianti e somme aggiuntive per l'anno 2015 (rate 1 e 2);
1 2. Avviso di addebito n. 59320160007231957 relativo a contributi IVS gestione commercianti e somme aggiuntive per l'anno 2015 (rate 3 e 4);
3. Avviso di addebito n. 59320160008908684 relativo a contributi IVS eccedenti il minimale per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e somme aggiuntive;
4. Avviso di addebito n. 59320170005664179 relativo a contributi IVS gestione commercianti e somme aggiuntive per l'anno 2016;
5. Avviso di addebito n. 59320170006633710 relativo a contributi IVS gestione commercianti e somme aggiuntive eccedenti il minimale per l'anno 2013.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione, dei quali sarebbe venuto a conoscenza solo a seguito della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, eccependo la prescrizione dei relativi crediti intervenuta dalla maturazione alla notifica della comunicazione preventiva;
ha altresì eccepito la prescrizione successiva dei crediti oggetto di causa, decorrente dalla notifica degli avvisi ove provata, deducendo l'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
In ragione di quanto sopra, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con memoria del 25.8.2024 si è costituito in giudizio l deducendo l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per intervenuta decadenza dal termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 co.
5 D.lgs. 46/1999, essendo stati gli avvisi di addebito ritualmente notificati via pec;
ha poi contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei titoli per essere stato il relativo termine sospeso durante l'emergenza pandemica da Covid-19 e per essere stati validamente compiuti atti interruttivi della prescrizione. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'opposizione agli avvisi di addebito per contributi n. 593-2016-0002994490 n. 593-2016-0007231957, n. CP_1
593-2016-0008908684, n. 593-2017-0005664179, n. 593-2017-0006633710, posti a fondamento del preavviso d'iscrizione ipotecaria, poiché tardiva ai sensi dell'art.24, D. lgs.
46/99; nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata, stante la piena esigibilità dei
2 crediti contributivi sottesi alla stessa di cui agli avvisi di addebito n. 593-2016-0002994490n.
593-2016-0007231957, n. 593-2016-0008908684, n. 593-2017-0005664179, n. 593-2017-
0006633710, con ogni conseguente statuizione e con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite”.
Con ordinanza del 23.4.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva di soli avvisi di addebito n. 59320160002994490 e n. 59320160007231957.
Stante la natura documentale, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del
22.9.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
all'esito, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta entro il termine fissato, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Occorre in primo luogo valutare la tempestività dell'opposizione a ruolo con funzione recuperatoria proposta da parte ricorrente, sotto il profilo del rispetto del temine di decadenza di quaranta giorni decorrente dalla notifica dei titoli fissato dall'art. 24 co. 5 del D.lgs. n.
46/1999.
Può essere a riguardo richiamato quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui,
“nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. Cass.
n. 24506/2016).
Nel caso di specie parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito opposti, affermando di averne avuto conoscenza per la prima volta attraverso la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto rispetto al quale è stata proposta opposizione al ruolo con funzione recuperatoria.
A riguardo, deve tuttavia osservarsi che l' ha documentato di avere notificato gli CP_1 avvisi di addebito via pec all'indirizzo producendo in atti Email_1 le relative ricevute di accettazione e consegna in formato xml e in formato eml (cfr. doc. 1 prodotto da ) da cui risulta, in particolare che: 1) l'avviso di addebito n. CP_1
59320160002994490 è stato notificato in data 13.5.2016; 2) l'avviso di addebito n.
59320160007231957 è stato notificato in data 24.11.2016; 3) l'avviso di addebito n.
59320160008908684 è stato notificato in data 8.1.2017; 4) l'avviso di addebito n.
3 59320170005664179 è stato notificato in data 16.10.2017; 5) l'avviso di addebito n.
59320170006633710 è stato notificato in data 8.11.2017.
La suddetta documentazione consente di ritenere raggiunta la prova della regolare notifica dei titoli.
Invero, nessuna specifica contestazione è stata mossa con riguardo alla prova della notifica degli avvisi di addebito indicati ai nn. 3, 4 e 5, in relazione ai quali l' ha prodotto CP_1 in atti le ricevute di accettazione di consegna in formato eml, contenenti il messaggio pec trasmesso all'indirizzo riferito a parte ricorrente ( , ciascuno Email_1
a sua volta contenente il relativo avviso di addebito;
la suddetta documentazione è idonea a provare la regolarità della notifica.
Quanto agli avvisi di addebito indicati ai nn. 1 e 2, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente con le note del 23.9.2024, osserva il Tribunale che è idonea a provare la regolare notifica anche la ricevuta di avvenuta consegna prodotta dall'ente impositore con file xml, trattandosi di un diverso formato della cosiddetta RAC che, una volta generato, determina la presunzione di conoscenza da parte del destinatario.
L'art. 6 del D.P.R. 68/2005 (rubricato “Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna”) stabilisce che: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente
a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17».
4 Nel caso di specie, il file xml di avvenuta consegna contiene tutti i dati di certificazione identificativi del messaggio trasmesso: mittente, destinatario, gestore emittente la ricevuta, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio (v. file in atti).
Si tratta di una ricevuta di consegna con valore legale, ovvero di prova “piena” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazione proveniente da soggetto privato, è comunque equiparata alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, D.Lgs. n.
82/ 2005 dispone: «
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1».
Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.
Inoltre, non trattandosi di notifica di atti giudiziari, la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa (cfr. in senso conforme Corte App. Catania
339/2024; Trib. Catania, sentenza resa nel procedimento R.G. 2023/2023 – est. Amoroso;
sentenza resa nel procedimento 5451/2024 – est. Renda).
Infatti, la ricevuta sintetica della notifica dell'avviso opposto da certezza, ed è quindi idonea a dimostrare fino a prova contraria, che il messaggio proveniente dall' e avente a CP_1 oggetto “Avvisi di Addebito - Commercianti”, è pervenuto nelle date indicate alla casella di posta elettronica del destinatario.
A ciò si aggiunga che, per il principio della vicinanza della prova, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AVA opposto o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta
(ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 82 /2005), i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (cfr. per tutte Cass. n. 10630/2015 e n. 16528/2018).
5 Dalla regolarità delle esaminate notifiche, discende che l'opposizione a ruolo risulta tardiva e va pertanto dichiarata inammissibile, per essere decorso il termine di quaranta giorni dalla data di notifica degli avvisi di addebito, con conseguente incontestabilità dei relativi crediti sotto il profilo della prescrizione maturata prima della notifica dei titoli.
3. Rimane da esaminare la fondatezza dell'opposizione sotto il profilo della eccepita prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e per la cui proposizione non sono previsti termini di decadenza.
Al riguardo, va ribadita l'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 co.
9 L. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Quanto alle somme aggiuntive, va poi precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. Cass.
2620/2012; Cass. 8814/2008; v., da ultimo, Cass. S.U. 5076/ 2015).
Ai fini del calcolo del termine di prescrizione va considerata la sospensione prevista nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid19, prevista dagli artt. 37 co. 2 del D.L. 18/2020 e
11 co. 9 del D.L. 183/2020, per un totale di 311 giorni. Tenuto conto delle date di notifica degli avvisi di addebito e del disposto dell'art. 30 co. 2 del 78/2010, si ritiene di non fare applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12 della del D.L. 159/2015, dal momento che i termini per il versamento delle somme portate dagli avvisi di addebito non venivano a scadenza nell'arco temporale previsto dalle richiamate norme (id est: 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021).
3.1. Alla luce di quanto sopra esposto, devono considerarsi prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 1 della superiore elencazione, notificato il data 13.5.2016, la cui prescrizione sarebbe maturata il 13.5.2021, termine tuttavia differito di 311 giorni al 20.3.2022.
Prima di tale data, l non ha documentato il compimento di alcun atto interruttivo della CP_1 prescrizione, sicché i relativi crediti devono dichiararsi estinti per prescrizione.
3.2. Di contro, non risultano prescritti i crediti portati dagli ulteriori avvisi di addebito, per avere l' documentato la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione CP_1 dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90118543 54/000, tramessa via PEC al ricorrente
6 in data 8.6.2022 (cfr. doc. 3 allegato alla memoria), la quale ha interrotto i termini di prescrizione decorrenti dalle date di rispettiva notifica dei titoli e prorogati di 311 giorni, poi ulteriormente interrotti dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, del 23.4.2024.
Invero, considerato che la più risalente notifica (avviso di addebito n.
59320160007231957, n. 2 dell'elencazione) è avvenuta in data 24.11.2016, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe maturato (considerata la sospensione di 311 giorni) al
1.10.2022, ed è stato tuttavia interrotto dall'intimazione di pagamento sopra indicata. Analogo discorso vale per tutti gli ulteriori avvisi di addebito oggetto di causa, riportati nella intimazione di pagamento n. 293 2022 90118543 54/000 la quale ha, pertanto, pieno effetto interruttivo della prescrizione.
3.3. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione devono dichiararsi estinti per prescrizione i crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320160002994490.
Con riguardo agli ulteriori atti opposti, non essendo maturata alcuna prescrizione,
l'opposizione all'esecuzione va rigettata in quanto infondata.
4. Le spese del giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti tenuto conto della inammissibilità dell'opposizione a ruolo e della limitata fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, tenuto conto del valore dei crediti prescritti (€ 2.776,88) rispetto al valore complessivo della causa (€ 134.239,33).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH UN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4662/2024 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo avverso gli avvisi di addebito oggetto di causa;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320160002994490; rigetta nel resto l'opposizione; compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 24/10/2025
La giudice del lavoro
CH UN
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