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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/12/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4361/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa FA IN Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Antonella Belgeri Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 02/07/2025, da:
nato ad [...] il [...], con il proc. Parte_1 dom. avv. DI PAOLO MARCO, giusta procura in atti, e nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
RA VA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 01/12/2018 ad ALME', in regime di comunione dei beni, dalla cui
1 unione non è nata prole.
Per l'udienza del 4.12.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 21.11.2025 e il 12.11.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli
[...] Parte_2 effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALME', affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2018, atto n.8, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente estensore
FA IN
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa FA IN Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Antonella Belgeri Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 02/07/2025, da:
nato ad [...] il [...], con il proc. Parte_1 dom. avv. DI PAOLO MARCO, giusta procura in atti, e nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
RA VA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 01/12/2018 ad ALME', in regime di comunione dei beni, dalla cui
1 unione non è nata prole.
Per l'udienza del 4.12.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 21.11.2025 e il 12.11.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli
[...] Parte_2 effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALME', affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2018, atto n.8, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente estensore
FA IN
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