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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9931 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale Civile di Roma, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina
Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 53503 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via Savoia n. 72, presso lo studio dell'Avv. Roberto Di Napoli, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Savino Genovese e Bianca Bronzi in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE nei confronti di
c.f./p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della E.
Gianturco n.5, presso lo studio dell'avv. Sandro Carboni, che la rappresentata e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti AN
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CONCLUSIONI
All'udienza del 15.04.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
PARTE ATTRICE: “In via preliminare si chiede al Tribunale adito di ordinare alla convenuta di rendere il conto della propria gestione del rapporto di c/c n. 34171/49 (già 3417/1) a mezzo della produzione in giudizio dei seguenti documenti:
a) del contratto di apertura del rapporto di c/c n. 34171/49 (già 3417/1) e di tutti i successivi contratti di apc a valere sul detto conto, stipulati nel corso dell'intero rapporto di c/c, dalla sua apertura sino alla sua estinzione;
b) degli estratti conto ordinari, scalari e del riepilogo delle competenze relativi al rapporto di c/c ordinario 34171/49 (già conto 3417/1) dall'inizio del rapporto e fino al 30.09.2001 incluso.
Nel merito:
In relazione alla dedotta invalidità dell'intero rapporto di conto corrente oggetto di giudizio per inesistenza o invalidità del titolo: contratto di apertura del c/c n. 34171/49 (già c/c n. 3417/1) si chiede
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A1) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità del contratto di apertura del rapporto di conto corrente n. 34171/49 (già c/c n. 3417/1) e, conseguentemente, la invalidità della esazione da parte della banca, di tutti gli oneri (interessi a qualunque titolo + commissioni a qualunque titolo + spese) oggetto di contabilizzazione nel corso del rapporto fino alla sua chiusura e, per l'effetto, A1.1) quantificare gli oneri indebitamente applicati nel corso del rapporto oggetto di giudizio e, per l'effetto,
A1.2) condannare la convenuta alla restituzione degli stessi senza applicazione di alcun saldo in favore della banca.
o in subordine:
A1.3) condannare la convenuta alla restituzione degli stessi con applicazione dei soli tassi di interessi di sostituzione previsti dall'art. 117 c. 7° del tub;
A2) Con riferimento alla mancata pattuizione degli interessi ultralegali, delle spese e delle commissioni a qualsiasi titolo applicate, in relazione al rapporto di c/c n. 34171/49 (già c/c n. 3417/1):
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A2.1) condannare la convenuta alla restituzione di interessi, spese e commissioni addebitate sul predetto rapporto di conto corrente con applicazione dei soli tassi di interessi di sostituzione previsti dall'art. 117 c.
7° del tub nella somma che il Tribunale adito vorrà determinare all'esito del corso istruttorio del giudizio;
A3) Con riferimento alla dedotta invalidità del conteggio anatocistico degli interessi a debito della società correntista in relazione al rapporto di c/c
34171/49 (già c/c n. 3417/1):
A3.1) accertare e dichiarare la invalidità della capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati alla correntista per violazione dell'art. 1283 cc e dell'art. 2 della delibera cicr del 09/02/2000 e, per l'effetto,
A3.2) disporre il ricalcolo del rapporto dare avere espungendo ogni forma di capitalizzazione applicata nel corso del rapporto medesimo nella sua interezza e condannare la banca convenuta alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti.
B) In tema di accertamento della natura usuraria del teg del rapporto oggetto di giudizio in ciascun trimestre ai fini del controllo del rispetto delle soglie previste dalla l. n. 108/1996;
b.1) accertare e dichiarare il t.a.e.g. (tasso effettivo globale) applicato in ciascun trimestre dalla convenuta al rapporto di conto corrente CP_2 affidato n. 34171/49, in base ai criteri in narrativa indicati;
b.2) accertare e dichiarare la natura usuraria di tale t.a.e.g., in tutti i trimestri nei quali lo stesso abbia superato i tassi soglia di cui alla l. n.
108/1996 e norme dipendenti;
b.3) accertare e dichiarare, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze nei trimestri indicati al punto precedente e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione di tutto quanto versatole dall'attrice a tale titolo ex art. 1815 c. 2 c.c.;
In tema di contestato esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 del tub.
b.4) accertare e dichiarare l'esercizio, da parte della banca convenuta, dello ius variandi in violazione delle previsioni di cui all'art. 118 co. I Tub e per
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l'effetto disporre il ricalcolo dei rapporti dare e avere con applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 co. VII Tub.
C) In accoglimento di tutte le conclusioni sopra indicate ai punti che precedono:
C1) accertare e dichiarare l'invalidità per nullità e/o inefficacia, sotto il profilo legale e contrattuale, di ogni saldo operato dalla banca convenuta sul rapporto di conto corrente oggetto di giudizio, nonché del saldo finale dello stesso, espresso dalla banca medesima, per le ragioni in narrativa indicate;
C2) accertare e dichiarare la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt.
117 e 118 II com. d.lgs. 01/09/1993 n. 385 e delibera CICR 9 febbraio 2000, della determinazione delle condizioni economiche del rapporto e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili come indicato ai punti che precedono;
C3) in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti, quantificare gli interessi indebitamente pagati dalla parte attrice nella somma di €
65.506,19 o, in subordine, nella diversa somma, maggiore o minore, che il
Tribunale adito vorrà determinare in corso di causa in base alle risultanze istruttorie e, per l'effetto,
C4) condannare la convenuta al pagamento delle dette somme oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla data della domanda.
D) Regolamentazione spese di lite.
PARTE CONVENUTA: ““Voglia l'On. le Tribunale adìto, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e infondate e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso proposte, per le ragioni sopra esposte.
Con condanna dell'attrice al pagamento delle spese, competenze del presente giudizio, oltre accessori, IVA, CAP”.
POSIZIONE DELLE PARTI e FATTI DI CAUSA:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società adiva il Parte_1
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Tribunale di Roma affinché fosse accertato il saldo effettivo del conto corrente intrattenuto presso Controparte_1
In particolare, deduceva quanto segue:
-La società attrice risultava essere stata intestataria, presso la filiale Roma 7 della banca convenuta, del rapporto di conto corrente ordinario n. 34171/49
(già n. 3417/1), su cui risultava essere stata accordata apertura di credito.
Tale rapporto, originariamente aperto presso l'allora Intesa BCI S.p.A., rimaneva attivo presso la medesima, nonostante le successive trasformazioni societarie, fino alla sua chiusura, avvenuta in data 13 dicembre 2007;
-Alla data di estinzione, il rapporto veniva chiuso con passaggio a sofferenza, presentando un saldo debitore in capo alla società correntista pari ad €
170.476,78, di cui € 151.773,23 per sorte capitale ed € 18.703,55 per interessi maturati nel periodo compreso tra il 4 gennaio 2007 e il 10 luglio
2008;
-Il predetto debito veniva integralmente saldato dalla società attrice mediante bonifico bancario effettuato in data 19 novembre 2008;
-Successivamente, la società decideva di sottoporre ad analisi Parte_1 contabile e giuridica il suddetto rapporto bancario, prendendo in esame il periodo compreso tra il 30 dicembre 2001 e il 13 dicembre 2007.
Dalla verifica contabile condotta emergevano le seguenti criticità:
a) Si riscontrava la nullità radicale del rapporto di conto corrente n. 34171/49
(già n. 3417/1), per assenza del contratto scritto di apertura del conto e dei successivi contratti di apertura di credito (APC) regolati sullo stesso.
Ai sensi degli artt. 1325 e ss. c.c. nonché dell'art. 117, commi 1 e 3, del
T.U.B., la forma scritta costituiva requisito essenziale per la validità sia del contratto di conto corrente che dell'apertura di credito. Ne derivava che, in mancanza della forma scritta, l'intero rapporto doveva considerarsi nullo, con obbligo restitutorio in capo alla banca per tutti gli interessi indebitamente percepiti. Inoltre, anche l'eventuale esistenza di un valido contratto di apertura di credito non sanava la nullità del rapporto, poiché tale contratto presupponeva logicamente e giuridicamente la validità del rapporto di conto corrente stesso. Nel caso di specie, non risultavano redatti in forma scritta né il contratto di apertura del conto corrente, né i contratti di apertura di credito
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ad esso collegati;
b) Sul rapporto erano stati applicati interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, in violazione dell'art. 1284 c.c.;
c) Erano stati altresì applicati interessi anatocistici in assenza di preventiva pattuizione scritta, in violazione del divieto sancito dall'art. 1283 c.c.;
d) In alcuni trimestri, si era rilevato l'applicazione di tassi usurari, in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 108/1996;
e) La violazione dell'art. 118 del T.U.B., per avere la banca unilateralmente modificato le condizioni contrattuali (c.d. jus variandi) senza giustificato motivo. In particolare, a partire dal primo trimestre del 2006 e fino alla chiusura del rapporto, nonostante l'utilizzo costante del fido da parte della correntista e l'assenza di elementi soggettivi o oggettivi giustificanti (quali l'indice Euribor, in costante diminuzione), i tassi applicati venivano progressivamente aumentati.
Tanto premesso, la società chiedeva che l'Ill.mo Tribunale adito Parte_1 volesse ordinare alla convenuta di rendere il conto Controparte_1 della gestione del rapporto di conto corrente n. 34171/49 (già 3417/1), ex art. 263 c.p.c. mediante produzione in giudizio dei seguenti documenti:
a) Il contratto di apertura del suddetto conto corrente e tutti i successivi contratti di apertura di credito stipulati durante l'intera durata del rapporto, dalla sua apertura sino alla chiusura;
b) Gli estratti conto ordinari, scalari e i riepiloghi competenze relativi al medesimo conto, dall'inizio del rapporto fino al 30 settembre 2001 incluso.
***
Si costituiva in giudizio la contestando ex Controparte_3 adverso dedotto da parte attrice, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via preliminare esponeva quanto segue:
- La deduceva che i rapporti giuridici oggetto della presente CP_2 controversia risultavano essere già stati definiti mediante accordo transattivo. Dalla stessa esposizione dei fatti emergeva che la società attrice aveva provveduto al pagamento di un importo inferiore rispetto a quanto originariamente dovuto, corrispondente esclusivamente alla sorte capitale pari ad € 151.773,23, senza corrispondere la somma dovuta a titolo di
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interessi, pari ad € 18.703,55. Tale circostanza era risultata possibile in virtù del raggiungimento di un'intesa di natura transattiva.
- In merito alla domanda di ripetizione delle somme, la rilevava che il CP_2 diritto risultava prescritto. Da un lato, la prima richiesta di pagamento, costituente atto interruttivo della prescrizione, veniva formulata solo in data
15.11.2018, ossia oltre dieci anni dopo la chiusura del rapporto, che la stessa attrice indicava come avvenuta il 13.12.2007. Dall'altro lato, risultavano prescritte le pretese attinenti alle rimesse solutorie effettuate anteriormente al 3 agosto 2009, cioè eseguite oltre dieci anni prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Ed anzi risultavano prescritte anche le rimesse anteriori al 24 ottobre 2008, rispetto all'asserita costituzione in mora risalente al 24 ottobre 2018.
- La evidenziava che l'obbligo di conservazione della documentazione CP_2 contrattuale non poteva considerarsi indefinito nel tempo, essendo soggetto al termine decennale previsto dall'art. 2220 c.c., quale espressione del principio generale in materia di conservazione delle scritture contabili.
- La non aveva prodotto la documentazione completa relativa Pt_1 all'intero rapporto contrattuale, limitandosi a depositare alcuni estratti scalari.
Il primo scalare prodotto, risalente al 28 ottobre 2001, recava un saldo iniziale negativo, mentre dagli atti risultava che il conto corrente fosse stato aperto sin dal 31 maggio 1999.
- La CA osservava di aver regolarmente adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, comunicando e pubblicando l'applicazione delle nuove modalità di capitalizzazione.
Alla luce della normativa e della giurisprudenza di riferimento, l'istituto riteneva di aver legittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Inoltre, le doglianze relative all'applicazione di tassi usurari venivano contestate in quanto generiche e non suffragate da adeguato supporto probatorio.
- In merito all'asserita modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, la richiamava l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui CP_2 lo jus variandi costituiva un diritto potestativo che consentiva alla banca di
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modificare unilateralmente le condizioni economiche del contratto, anche in assenza di accettazione espressa del cliente.
Infine, si precisava che la prova dell'avvenuta comunicazione delle modifiche contrattuali potesse essere fornita anche per presunzioni: nel caso in esame, il correntista stesso produceva estratti conto dell'anno 2003 dai quali risultava la comunicazione delle variazioni.
In ogni caso, non avendo la società contestato le modifiche ricevute, Pt_1 risultava decaduta da ogni pretesa fondata sull'inefficacia delle condizioni contrattuali modificate.
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Concesse le memorie istruttorie, parte attrice sottolineava l'inesistenza del prospettato accordo transattivo, avendo la correntista pagato l'intero importo richiesto dalla CA (pari a €459.772,33 relativo anche ad altri rapporti).
Quanto all'eccezione di prescrizione, rappresentava che la nel Parte_1 periodo in cui sarebbe incorso nella prescrizione godeva dei benefici della legge sull'usura in virtù del l'ordinanza del 31.05.201 7 (cfr. all. 13), ai sensi dell'art. 20 co. III della l.44/99, avendo lo stesso rag. quale Parte_2
l r. della correntista, presentato domanda di sospensione secondo la disposizione citata, essendo parte offesa nel procedimento penale RGNR n.
200346/16/44. L'istanza era stata accolta in data 31.05.2017 e ciò comportava “Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1
(300 giorni), i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo. Il termine di prescrizione per presentare richiesta di restituzione dell'indebito a seguito della suddetta sospensione è ricominciato a decorrere, pertanto, dal 27.03. 2018. La sospensione era stata di nuovo concessa in data 4.10.2018 a seguito di nuova denuncia querela nei confronti di con nuova decorrenza del termine prescrizionale dal CP_4
04.10.20. In definitiva, tanto alla data della costituzione in mora del
24.10.2018 quanto a quella del 03.08.2019 (notifica dell'atto di citazione), il termine prescrizionale non era spirato. Peraltro, il pagamento era stato effettuato in data 19.11.2008 e da tale data doveva decorrere il periodo di
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prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito. Essendo stata effettuata la messa in mora con missiva del 24.10.2018, l'azione di ripetizione non era prescritta. Peraltro, risulterebbe dagli estratti conto che il conto era affidato e ciò non consentirebbe di ritenere solutori i pagamenti effettuati anteriori al
24.10.2008. La correntista aveva richiesto la consegna dei contratti in via stragiudiziale con missiva del 14.11.2018; invero, l'onere di allegazione dei contratti doveva intendersi ricadente sulla posto che la violazione CP_2 dell'art. 127 TUB è nullità di protezione che non può andare a sfavore del cliente. Inoltre dalla documentazione della Centrale Rischi risultava l'affidamento per €309.874 fin dal gennaio 1999. Inoltre contestava che la potesse eccepire di non essere tenuta alla consegna della CP_2 documentazione oltre il decennio dalla chiusura del conto, rinvenendosi la fonte dell'obbligo nell'art. 117 co I TUB, 1175, 1364 e 1375 c.c. Pertanto, la banca sarebbe tenuta a conservare la documentazione anche oltre il decennio fintanto che il correntista può esercitare il diritto di ripetizione. Formulava ex art. 117 e 119 Tub domanda di consegna della documentazione ex art. 210
c.p.c. Con la seconda memoria chiedeva di ordinare alla convenuta di rendere il conto della propria gestione del r a pporto di c/c n. 34171/49 (già
3417/1) a mezzo della produzione in giudizio dei contratti e degli estratti conto, anche ex art. 210 c.p.c. Inoltre, formulava richiesta di CTU contabile.
Parte convenuta contestava che le moratorie previste dall'art. 20 della L.
n.44/1999 potessero avere natura generalizzata, ma riguardano esclusivamente i crediti ricollegabili al reato denunciato, i crediti azionati nelle procedure esecutive sospese si riferivano a rapporti diversi da quello oggetto del presente giudizio. Chiedeva ammettersi prova testimoniale in ordine alla transazione occorsa.
Il giudizio veniva istruito su basi esclusivamente documentali e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno
15-04-2024. A tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Delimitazione del thema decidendum
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la società attrice, titolare del rapporto di conto corrente ordinario n. 34171/49
(già n. 3417/1), ha sostenuto la nullità per mancanza di forma scritta dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, in violazione degli artt.
117 T.U.B. e 1325 c.c. Di conseguenza, ha ritenuto indebiti gli interessi applicati, sia quelli ultralegali che anatocistici, nonché l'applicazione di tassi usurari in alcuni trimestri, e ha contestato la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali senza giustificato motivo. La società ha chiesto pertanto l'accertamento della nullità del contratto e la restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate dalla banca.
Per contro, la banca convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione, deducendo che la società attrice aveva versato una somma inferiore al debito originario, corrispondente alla sorte capitale, senza pagare gli interessi dovuti, in virtù di un accordo transattivo. Inoltre, ha contestato la domanda di ripetizione per prescrizione del diritto, rilevando che la prima richiesta di pagamento era stata formulata oltre dieci anni dalla chiusura del rapporto e che le rimesse solutorie effettuate prima di tale termine erano prescritte. La banca sostiene altresì di aver legittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in conformità con la normativa vigente, e che le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali erano state comunicate correttamente alla cliente, la quale non aveva contestato le variazioni.
Sulla questione della transazione
In ordine alla ritenuta rinuncia all'azione per essere intervenuta una transazione, si deve rilevare che non vi è alcun documento in atti che possa essere inteso quale transazione con reciproche concessioni tra le parti;
il correntista risulta avere corrisposto, con bonifico del 19.11.2008, esattamente la somma che gli era stata richiesta dalla banca, relativa anche ad altri rapporti.
Sulla forma scritta dei contratti bancari
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Orbene, in ordine alla forma scritta del contratto bancario, l'art. 117 TUB ai commi 1 e 3 stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare
è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. La parte ha eccepito la mancanza di forma scritta sia del contratto di conto corrente che di apertura di credito. Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, è necessario ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione non formalmente pattuite e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.
Sulla questione della prescrizione e della moratoria ex art. 20 L. 44/99.
Circa l'eccezione di prescrizione della domanda di parte convenuta, va premesso che, benché l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere la nullità del contratto per assenza di forma così come la nullità delle clausole per violazione di norme imperative, stipulate con la sottoscrizione del contratto, sia imprescrittibile, l'azione di ripetizione proposta dalla società patisce la prescrizione decennale ordinaria ai sensi Pt_1 dell'art. 2946 c.c.
Come è ben noto, il tema della prescrizione si declina diversamente nel caso di rimesse solutorie e ripristinatorie;
il conto corrente è un rapporto di durata e se il conto è affidato il versamento effettuato dal correntista non va a soddisfare un debito ma a ripristinare la provvista messagli a disposizione della banca;
in questo caso, solo alla fine del rapporto potranno essere
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conteggiate eventuali competenze indebite. Le rimesse anche in corso di rapporto possono essere solutorie se il conto non è affidato o se (e per la parte in cui) vanno a ripianare debiti extrafido, ossia superiori al limite dell'affidamento. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha recentemente rammentato che, in tema di azione di ripetizione di indebito - nonché di quella di accertamento della relativa illegittimità - proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali, «la prescrizione decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. In quest'ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione: il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass., sez. un., n.
24418/10; conf., tra varie, n. 24051/19 e, da ultimo, n. 5282/24)”. I versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, con la precisazione che, ai fini della prescrizione, assume rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato (tra varie, Cass. n. 14958/20). Quanto all'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie [...], a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, è su costui che grava la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass., sez. un., n.
15895/19). La banca che sollevi l'eccezione di prescrizione si può difatti limitare ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali
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emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti (Cass. n.
21225/22; n. 34997/23)». (Cass. n. 5517 del 2024, in motivazione).
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3310 del 6 febbraio 2024 è tornata sul tema della natura – solutoria o ripristinatoria – delle rimesse in conto corrente assistito da apertura di credito e, in particolare, sull'onere di prova in punto di sussistenza di un contratto di apertura di credito e di contestazione dell'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione esercitata rispetto alle somme oggetto delle rimesse in conto corrente. La Suprema Corte, rifacendosi alla precedente ordinanza n. 31927 del 6 dicembre 2019 ha precisato che la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto 'passivo', e non 'scoperto'. Il contratto di apertura di credito, secondo la Corte, “si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., dunque, sarà il correntista che intenda contrastare
l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto”.
Tanto premesso, risulta che il conto sia stato chiuso il 13.12.2007 e che la abbia saldato il debito in data 19.11.2008. Parte_1
Si può ritenere, quindi, che da tale data decorra la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, non potendoci essere azione di ripetizione senza un previo pagamento ritenuto illegittimo.
In questo senso la chiusura del conto corrente non può far decorrere il termine di prescrizione, laddove vi è stato un pagamento successivo che si fondi sul rapporto bancario e che sia predicato come indebito.
Si deve, poi, osservare che in data 24.10.2018 la società ha notificato alla
CA una valida diffida stragiudiziale nel termine decennale, idonea ad interrompere la prescrizione e, pertanto, si deve ritenere che l'azione di ripetizione sia stata tempestivamente esercitata.
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Ciò anche senza ricorrere alla sospensione di cui all'art. 20 L. 44/99 che, invero, non pare potersi applicare, atteso che non è allegato che la denuncia di usura abbia riguardato il presente rapporto;
invero, il pignoramento immobiliare promosso da che è stato sospeso attiene ad CP_3 un'esecuzione per mutuo fondiario;
non è, invero, dedotta la rilevanza del presente rapporto di conto corrente nelle due denunce che sono state presentate alla Procura della Repubblica dalla Del resto, la Parte_1 disciplina qui in esame ha carattere eccezionale, dal momento che deroga alla normativa sulla decorrenza dei termini legali relativi alle procedure espropriative ed ai termini di prescrizione dei rapporti di credito, come ha precisato la Suprema Corte (Cass. 11 agosto 2010, n. 18612). In ordine alla non concedibilità del beneficio quante volte non vi sia coincidenza tra soggetto esecutato e soggetto richiedente l'elargizione si era pronunciata
(sebbene con un obiter dictum) la Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza n. 8956 del 5 maggio 2016).
Si è, comunque, osservato che non risulta il decorso della prescrizione e, quindi, la questione del rilievo della sospensione disposta ex art. 20 L. 44/99
è assorbita.
L'eccezione deve essere rigettata.
Sull'onere probatorio in capo al correntista e sulla domanda di rendiconto
Tuttavia, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento, essendo decorso il termine di prescrizione per la domanda di rendiconto ex art. 263 c.p.c. e non avendo la assolto all'onere probatorio Parte_1 sulla stessa gravante in punto di non debenza delle competenze addebitate sine titulo.
La Suprema Corte è univoca nell'affermare che il correntista "che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle" ha l'onere"… di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto
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che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione" (cfr. Cass. n. 33009 del 13/12/2019; n. 6480 del
9/3/2021).
Si osserva che, nel caso specifico, la correntista che agisce non ha prodotto né il contratto né eventuali contratti accessori di concessione di credito. Pur avendo contestato l'esercizio dello jus variandi, non ha depositato alcuna proposta unilaterale di modifica predisposta dalla banca.
Né rileva che la correntista abbia allegato che alcun contratto sia mai stato stipulato in quanto incombeva sulla stessa la dimostrazione anche del fatto negativo.
"L'onere della prova gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o
l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzione dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (cfr. per tutte
Cass. ord. n. 9201 del 7/5/2015).
Né l'onere probatorio a carico della ditta attrice può ritenersi assolto attraverso la produzione dei soli estratti conto, attesa la necessità, in relazione alla domanda, dell'esame delle condizioni contrattuali indispensabili per accertare l'eccepita nullità delle clausole. La Suprema Corte ha infatti ha espressamente affermato che "con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto - o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni - atteso che solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito dell'annotazione"
(cfr. Cass. ord. n. 36585 del 14/12/2022).
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Il cliente che, peraltro, ottiene all'atto della sottoscrizione del contratto bancario, una propria copia, risulta tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca. Sicché al di fuori di questi limiti temporali, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, in modo identico e speculare su entrambe le parti.
Merita rilevare che la ha richiesto la documentazione Parte_1 contrattuale e bancaria solo in data 14.11.2018, oltre 10 anni dalla chiusura del conto, incorrendo – questa volta nella prescrizione del suo diritto di consegna del contratto e degli estratti conto.
La giurisprudenza copiosamente citata non è conferente in quanto è relativa al diverso caso in cui è la che agisce in giudizio. CP_2
In tali casi è ovvio che la debba poter provare il proprio credito – in CP_2 modo simmetrico – depositando il contratto di conto corrente e tutta la documentazione afferente.
Ovviamente ove il rapporto sia ultradecennale la avrà interesse a CP_2 mantenere la documentazione, per provare il proprio diritto, ma senz'altro alcun obbligo ha la stessa di conservare la documentazione decorsi 10 anni dalla chiusura del rapporto (in questo caso chiuso il 13.12.2007) ed invero dal compimento delle operazioni.
Sul tema, la Suprema Corte ha specificato che la banca rende il conto della gestione nelle modalità previste dall'art. 119 TUB, che risulta, quindi, disciplina speciale rispetto all'obbligo del mandatario di cui all'art. 1713 c.c.
e che non prevede un limite temporale all'obbligo di conservazione della documentazione. Se è vero che il cliente ha un diritto soggettivo alla consegna della documentazione bancaria, la disciplina va interpretata nel senso che sarebbe contrario a buona fede imporre alla - la quale CP_2 peraltro provvede all'invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare - di preservare, in modo integrale e completo, oltre il
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decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a CP_2 conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa"; ii) alla stregua di quanto sancito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11004 del
2006; Cass. n. 15669 del 2007), "va, pertanto, esclusa l'applicabilità al caso in esame, della regola generale dettata dall'art. 1713 c.c., in favore della disciplina speciale prevista dall'art. 119 T.U.B. e prima ancora dall'art.
2220 c.c.. Ed invero, nel nostro ordinamento giuridico, stante il chiaro disposto dell'art. 2220 c.c., deve ritenersi vigente il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale (e, dunque, ex art. 2195 c.c., anche di quello che eserciti attività bancaria), di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni, cosicché, proprio in conformità a tale principio (e quale concreta applicazione di esso), la disposizione normativa di cui del D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, art. 119, u.c., permette che il cliente-correntista possa ottenere copia della documentazione concernente singole operazioni, solo se ed in quanto queste risultino essere state compiute nell'arco temporale degli ultimi dieci anni. Ne deriva che, se, da un lato, il correntista, giusta il disposto dell'art. 1713 c.c., ha sempre il diritto di richiedere all'istituto bancario il rendiconto di tutto l'operato di quest'ultimo mediante analitica indicazione delle operazioni eseguite, nondimeno qualora richieda l'esibizione di copia dei documenti attinenti a tali operazioni, tale pretesa finisce con l'incontrare il limite temporale tassativo degli ultimi dieci anni, per il quale soltanto, come sopra chiarito, può ravvisarsi l'operatività dell'obbligo di conservazione della documentazione suddetta" (Cass. civ. sez. I, 29/11/2022,
n.35039).
Tra l'altro, il correntista è un imprenditore in forma societaria che ben dovrebbe essere avveduto dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili nel termine decennale.
Risulta, quindi, che la non ha tempestivamente richiesto alla Parte_1 banca la produzione dei contratti, delle aperture di credito e delle proposte
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unilaterali di modifica e con ciò non ha assolto alla prova, anche presuntiva, della non sussistenza di un contratto scritto.
Ove la banca non avesse prodotto il contratto, tempestivamente richiesto, il correntista avrebbe avuto buon diritto nel richiedere l'eliminazione di ogni competenza non pattuita per iscritto.
La corretta ripartizione dell'onere della prova è stata ancora ribadita dalla recente sentenza, Cass. civ., I, 29/02/2024, n.5369, che ribadendo il principio per cui spetta a chi agisce per la ripetizione dell'indebito dimostrare la non debenza delle competenze addebitate, chiarisce che “nessun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa (cfr. Cass. 29 agosto 2023, n. 25417; Cass.
29 novembre 2022, n. 35039)”.
Risulta, quindi, sconfessato il preteso diritto della correntista Parte_1 di ottenere attraverso la domanda di rendere il conto della gestione e comunque mediante lo strumento dell'art. 210 c.p.c. la documentazione contrattuale, non sussistendo un obbligo di conservazione della stessa oltre i
10 anni.
Di conseguenza, la richiesta di esibizione formulata non può essere accolta.
E', infatti, noto che presupposto per l'applicazione della menzionata norma
210 c.p.c. è l'impossibilità (o particolare difficoltà) per la parte di procurarsi la documentazione oggetto dell'istanza di esibizione, il che presuppone che il cliente abbia preventivamente e tempestivamente richiesto alla banca la documentazione che gli interessa, ottenendo una risposta negativa ovvero non ottenendo alcuna risposta.
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In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Tirando le file del discorso, la consapevole di avere richiesto Parte_1 fuori tempo massimo la documentazione contrattuale, agisce con un'azione incidentale di rendiconto.
Tuttavia, detta domanda è fondata sul presupposto dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto e, per come si è visto, la
Suprema Corte ha affermato che la rende il conto della gestione CP_2 mediante l'invio periodico degli estratti conto nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 119 TUB, che costituisce disciplina speciale. La domanda di rendiconto non può essere accolta in quanto l'art. 119 TUB prescrive un limite di 10 anni dalla chiusura del rapporto, limite che è stato superato.
Egualmente detto limite temporale si impone sulla disciplina del mandatario.
Ne consegue che la non ha acquisito né cercato di acquisire Parte_1 la documentazione contrattuale nel decennio dalla chiusura del rapporto e ciò pregiudica la possibilità della stessa di provare la nullità del contratto per mancanza di forma scritta così come pure la non debenza delle competenze pagate perché non pattuite.
Si osserva, inoltre, in merito alla violazione del divieto di anatocismo – che può potenzialmente essere rilevato anche solo dagli estratti conto e che, per alcuni periodi è stato vietato tout court, che dagli estratti conto non emerge chiaramente la capitalizzazione degli interessi e/o la diversa periodicità. non ha nemmeno allegato la sussistenza di un contratto di apertura di credito, che successivamente al 1992 deve rivestire forma scritta.
Conclusioni
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Alla luce di quanto sopra esposto in parte motiva, si deve rigettare la domanda di rendiconto e quella di nullità del contratto per assenza di forma scritta, per le ragioni sopra menzionate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA le domande della società (P. Iva n. Parte_1
), per i motivi sopra esposti;
P.IVA_1
- CONDANNA la società (P. Iva n. ), alla Parte_1 P.IVA_1 rifusione in favore di c.f./p.iva Controparte_1 P.IVA_2 delle spese di lite, che liquida in €14.103 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 25.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Pigozzo
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