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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/09/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 349/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CANNIZZO MAURIZIO SALVATORE MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.6.1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. D'ALEO GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 26.3.2025 a cui si fa integrale rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
1 Con ricorso depositato in data 22.4.2024, ha chiesto che venisse pronunciata Parte_1 la cessazione degli effetti civili contratto con – parte Controparte_1 resistente – a Gela in data 9.9.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 391, P. II, Serie A Reg. Uff. – anno 1991, unione dalla quale sono nati i figli Persona_1
( , il 22.1.1993) e ( , il 3.5.2000), ormai maggiorenni ma
[...] Per_2 Persona_3 Per_2 non ancora economicamente indipendenti.
Esponeva che con decreto del 19.10.2020 il Tribunale di Gela aveva omologato le condizioni della separazione personale proposte dalle parti (Cfr. decreto di omologa allegato al ricorso introduttivo)
e che, pertanto, sono trascorsi i termini per ottenere la chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo cessata tra i coniugi ogni comunione materiale e spirituale.
Allegava, inoltre, di svolgere l'attività di maestra elementare e di percepire la relativa retribuzione e ciò a differenza del marito, il quale – oltre a svolgere analoga attività professionale, essendo un insegnante di musica– può contare sugli introiti che gli derivano dallo svolgimento di attività lavorativa straordinaria (progetti PON) ovvero attività in proprio (esibizioni musicali a matrimoni e altri eventi).
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gela dai coniugi di e , Parte_1 Controparte_1 in data 09/09/1991, con ordine di annotazione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela e con ogni consequenziale statuizione, ai seguenti patti e condizioni: la sig.ra di
manterrà la propria residenza nella casa familiare di sua esclusiva proprietà sita Parte_1 in Gela via Martorana n°105; il SI. ha trasferito la sua residenza nella casa estiva di CP_1 proprietà di entrambi i coniugi, sita in Gela c.da Femmina Morta via Sabbie d'Oro snc, ma poiché come detto la proprietà della casa è di entrambi i coniugi, l'utilizzo della stessa ver6rà regolato secondo tali modalità: il sig. avrà il possesso di detta abitazione nei mesi da Gennaio a CP_1
Giugno di ogni anno, mentre la ricorrente avrà il possesso della stessa nei mesi da Luglio a
Dicembre di ogni anno. In mancanza di accordo sul punto la casa verrà posta in vendita e la somma ricavata verrà divisa tra i due comproprietari;
(…) che il resistente versi agli stessi, per il loro mantenimento, la somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie dei figli (…) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.7.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1 il quale – pur prestando adesione alla sola domanda sullo status avanzata dal
[...] ricorrente – contestava la prospettazione offerta dalla ricorrente in ordine alle condizioni economiche della coppia, deducendo di disporre – analogamente alla moglie – dei soli redditi
2 derivanti dalla propria attività di insegnante, essendo le prestazioni menzionate dalla Parte_1 svolte a solo titolo ludico ovvero gratuitamente eseguite nell'ambito dell'attività di volontariato locale in cui il resistente è saldamente inserito.
Si opponeva, per tale ragione, all'accoglimento della domanda di mantenimento dei figli maggiorenni chiesta in misura differente tra i due genitori.
Aderiva, inoltre, alla richiesta di assegnazione della casa coniugale – peraltro di esclusiva proprietà della ricorrente – e chiedeva, altresì, l'assegnazione esclusiva dell'immobile sito a Gela nella c.da.
Femminamorta, in via Sabbie D'Oro e, in subordine, di disporne l'uso turnario con pari onere di contribuzione alle spese straordinarie.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Gela il 09.09.1991 e trascritto nei Registri dello
Stato civile del Comune di Gela (Atto di Matrimonio anno 1991, parte 2, Serie A n. 391), con
l'ordine rivolto all'Ufficiale dello Stato Civile di Gela di procedere alla sua annotazione;
Conseguentemente, emettere le conseguenti statuizioni disponendo a carico della ricorrente/attrice la quota parte di mantenimento dei figli maggiorenni, avuto riguardo alle sue effettive capacità di reddito, con conseguente riduzione dell'importo di assegno di loro mantenimento tuttora imposto a carico del resistente e ponendo le spese straordinarie per l'uno e per l'altro figlio a carico di entrambi i coniugi, ognuno nella misura del 50% cadauno;
Assegnare la casa sita in Gela nella Via
Sabbie D'Oro in via esclusiva al resistente, in quanto luogo di sua effettiva dimora, lasciando la casa coniugale di via Martorana n. 105 all'uso esclusivo dell'altro coniuge, ovvero, in via del tutto subordinata, disporre l'utilizzo condiviso dell'immobile di via Sabbie d'Oro alternando, a cadenza annuale, il semestre Luglio/Dicembre, ad anni alterni, ora per l'uno, ora per l'altro coniuge, con
l'obbligo imposto in capo alla ricorrente di provvedere, pro – quota, alle relative spese di manutenzione. Vittoria di spese e onorari di causa”.
Sentite personalmente le parti all'udienza di comparizione del 17.9.2024 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza collegiale del 30.9.2024 venivano sostanzialmente confermate le condizioni della separazione omologate dal Tribunale di Gela.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione – attesa la superfluità ai fini del decidere delle prove orali articolate dal solo resistente – all'udienza del 26.3.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
3 Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione consensuale (udienza celebrata in data 19.10.2020), senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dalla sostanziale convergenza delle conclusioni delle parti in punto di status, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dai coniugi nel corso dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato.
Difatti, benché dall'audizione personale delle parti sia emerso che le stesse hanno convissuto per un periodo successivo alla separazione personale, nessuna delle due parti ha fatto valere tale fatto potenzialmente impeditivo manifestando, invece, l'intenzione di sciogliersi dal vincolo coniugale così, implicitamente, privando il fatto storico della ripresa della convivenza di quel carattere univoco che l'art. 157 c.c. richiede per privare la separazione personale dei suoi effetti tipici (Cfr.
Cassazione, Sentenza n. 19535 del 17/9/2014);
3. Domanda di revisione delle condizioni della separazione avanzata da Parte_1
Parte ricorrente ha presentato domanda di sostanziale revisione del punto n. 4 dell'accordo di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Gela, con riguardo all'immobile sito a Gela nella c.da. Femminamorta, in via Sabbie D'Oro, richiesta a cui il resistente si è sostanzialmente opposto in via principale.
Ebbene, tale domanda non può essere accolta.
In primo luogo, appare opportuno premettere che la separazione consensuale costituisce uno dei massimi esempi di emersione della negozialità nell'ambito dei rapporti di famiglia che pur intercettando interessi di sicuro rilievo pubblicistico – quali la tutela dei minori e dei soggetti fragili dell'ordinamento nonché la certezza degli status – è sottoposto ad un controllo affidato al giudice sul rispetto dei limiti che l'ordinamento giuridico pone all'autonomia negoziale dei privati in tale particolare materia, presidio rafforzato dal necessario coinvolgimento del Pubblico Ministero, quale parte necessaria, che costituisce lo strumento tecnico per dare ingresso in un processo delle parti – quale è il processo civile – a posizioni giuridiche la cui tutela trascende l'interesse delle singole parti.
È, peraltro, noto che la separazione consensuale ha titolo nell'accordo dei coniugi che realizza un negozio giuridico bilaterale il quale, tuttavia, da un lato, non può essere assimilato integralmente ad un contratto, avendo quale contenuto minimo la sospensione del rapporto coniugale che non è
4 sicuramente qualificabile in termini di rapporto giuridico patrimoniale (cfr. art. 1321), dall'altro, può contenere delle disposizioni eccentriche rispetto alle questioni ontologicamente inerenti allo status e al rapporto dei coniugi con la prole.
Sulla natura dell'accordo di separazione si è, difatti, più volte pronunciata la Suprema Corte, la quale ha rilevato che l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre a quelle che integrano il suo contenuto imprescindibile (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 20034 del 22/7/2024; Sentenza n. 16909 del
19/8/2015).
Viene, in particolare, operata la distinzione tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione – collegato direttamente al rapporto matrimoniale – e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali.
In quest'ultimo caso, si tratta di negozi che non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente “occasionati” dalla separazione medesima (Cfr. sul punto
Cassazione, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007).
Tali negozi, pur non essendo attratte nell'orbita delle convenzioni matrimoniali di cui all'art. 162
c.c., costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che rispondono, di norma, ad un originario e unitario spirito di sistemazione, a seguito della crisi della coppia, di tutta quell'ampia serie di rapporti aventi significati (anche solo riflessi) patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale (v. in particolare Cassazione, Sentenza n. 8516 del 12/4/2006 11342 del 17/06/2004; 4306 del 15/5/1997).
Pertanto, l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere pattuizioni distinte da quelle che integrano il suo contenuto essenziale (riguardanti, cioè, il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti), e che ad esso non sono immediatamente riferibili.
Si tratta di quegli accordi assunti in occasione della separazione, i quali costituiscono espressione di libera autonomia negoziale, nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali, ai sensi dell'art. 1321 c.c. (a solo titolo esemplificativo, la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza, l'impegno a vedere un bene comune e a estinguere il mutuo fondiario con i proventi) e sono finalizzati a risolvere le questioni che si presentano con la cessazione della vita in comune, da
5 ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 16909 del 19/8/2015).
Tali pattuizioni – ossia, quelle aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione e quelle legate all'affidamento e al mantenimento della prole) e quelle aventi mera occasione nella separazione
(finalizzate semplicemente ad offrire un nuovo assetto economico in conseguenza della disgregazione del consorzio familiare) – ben possono coesistere nello stesso atto (ipotesi, invero, assai frequente nella prassi) ma ciò non fa venir meno le profonde differenze delle loro discipline giuridiche, poiché: gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 473 bis 29, c.p.c. ovvero – per quel che interessa nel caso di specie – superati con la pronuncia di divorzio che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, in forza del principio del rebus sic stantibus che informa le posizioni giuridiche intimamente connesse con gli status e la posizione della persona all'interno della famiglia;
diversamente, gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (cfr. sulla diversità di disciplina,
Cassazione, Ordinanza n. 24687 dell'11/8/2022).
Pertanto, nelle ipotesi – analoghe a quella del caso che ci occupa – in cui uno dei coniugi avanzi delle domande dirette a modificare le condizioni dell'accordo di separazione, il giudice è tenuto a verificare se la pattuizione in esame assolve o meno alla finalità proprie delle statuizioni necessarie poiché conseguenti alla separazione e, nel farlo, dovrà necessariamente interpretare l'accordo applicando i criteri ermeneutici fissati dagli artt. 1362 c.c. e ss. (dettati nell'ambito della disciplina generale del contratto ma estendibili a tutti i negozi giuridici – ove compatibili – sulla scorta della vocazione generale dei principi ivi previsti in un ordinamento che – pur non avendo normativizzato la categoria del negozio giuridico – gli attribuisce sicuro rilievo, come si evince da diversi indici normativi, primo tra i quali, l'art. 1324 c.c.) verificando se le condizioni di separazione contengano patti riconducibili al suo contenuto essenziale ovvero eventuale.
In tale quadro, al fine di illuminare l'intenzione delle parti, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e – solo in caso di loro insufficienza – a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 17063 del 20/6/2024; Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021).
6 Ebbene, appare evidente nel caso che ci occupa che nella comune intenzione delle parti la clausola n. 4 dell'accordo di separazione (“La SI.ra manterrà la residenza presso la casa Parte_1 familiare (di sua proprietà) sila in Gela, via Martorana n. 105; Il SI. trasferirà la propria CP_1 residenza presso la casa estiva (di proprietà di entrambi i coniugi), sita in Gela, contrada Femmina
Morta, Via Sabbie d'oro s.n.c.; Nei mesi tra luglio e dicembre (mesi 6), ove richiesto, il SI. CP_1 lascerà la disponibilità della casa estiva alla coniuge, e si sposterà presso altra dimora temporanea”) non mirava a disciplinare il diverso modo di atteggiarsi della solidarietà coniugale durante la fase della separazione personale dei coniugi – già, peraltro, compiutamente regolata dalla precedente clausola n. 2 – bensì era tesa ad offrire una complessiva articolazione del diritto di godimento dell'immobile di cui i coniugi risultano essere comproprietari.
Pertanto, tale clausola rientra senza dubbio nel novero di quelle che attengono al contenuto eventuale dell'accordo di separazione e, come tali, soggette al principio della vincolatività dell'accordo di cui all'art. 1372 c.c., insuscettibile di essere inciso dalle sopravvenienze diverse da quelle contemplate dalla disciplina generale del contratto (ad esempio, l'inadempimento, l'eccessiva onerosità sopravvenuta;
impossibilità sopravvenuta) le quali, peraltro, non possono costituire oggetto del giudizio di divorzio motivo per il quale il parziale inadempimento riferito dalla ricorrente in sede di audizione personale è privo di qualsivoglia rilievo nel presente giudizio.
Per tali ragioni, dunque, la domanda proposta dal ricorrente non può che essere disattesa e dichiarata inammissibile in quanto eccentrica rispetto all'oggetto tipico del giudizio di divorzio.
Il mancato accoglimento della domanda rende superfluo l'esame della domanda avanzata – in via subordinata – dal resistente.
4. Domanda di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ( , Persona_1 Per_2 il 22.1.1993) e ( , il 3.5.2000), Inammissibilità Persona_3 Per_2
Neppure può trovare accoglimento la domanda di (modifica delle condizioni di) mantenimento dei figli maggiorenni ( , il 22.1.1993) e ( , il Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_2
3.5.2000) poiché – sebbene questa rientri in astratto nel novero delle condizioni suscettibili di essere revisionate nell'ambito del giudizio di divorzio – la ricorrente non e titolare della legittimazione attiva a proporla.
Occorre, in primo luogo, osservare che l'obbligo di mantenimento dei figli da parte del genitore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello
7 economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Con riferimento ai figli maggiorenni, deve, inoltre rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Deve, altresì, tenersi conto che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice è chiamato a valutare – caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari – le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo in ossequio alla finalità del riconoscimento di tale diritto che è orientata a garantire il perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cfr. Cassazione Ordinanza n. 17183 del 14/8/2020).
Ebbene, nel caso che ci occupa, è incontestato – poiché riconosciuto da ambedue le parti nonostante l'età avanzata della prole – che ambedue i figli non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
Tuttavia – anche a voler tacere sulla circostanza che la non ha neppure articolato Parte_1 mezzi di prova in grado di corroborare la prospettata maggiore capacità economica del resistente
(risultando le capacità reddituali delle parti sostanzialmente equivalenti alla luce della documentazione fiscale versata in atti) ovvero dimostrare l'esistenza di sopravvenienze in grado di superare la modulazione, in forma diretta e in misura paritaria, che le odierne parti avevano divisato in sede di separazione e che il Tribunale di Gela ha omologato con decreto del 19.10.2020 – risulta evidente la carenza di legittimazione dell'odierna ricorrente a formulare in proprio la domanda di revisione delle condizioni di mantenimento dei figli.
8 Sul punto è sufficiente osservare che la legitimatio ad causam è istituto che si iscrive nella cornice del c.d. diritto all'azione – avente fondamento costituzionale nell'art. 24 Cost. – che costituisce momento essenziale per la stessa predicabilità della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive, in quanto serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire (e resistere) in giudizio sulla base dell'affermazione da parte dell'attore di essere titolare di una determinata posizione giuridica riconosciuta e tutelata dall'ordinamento nei confronti di un altro soggetto che, a sua volta, viene prospettato quale titolare di una corrispondente situazione giuridica passiva.
L'accertamento del difetto di legittimazione attiva (o passiva) – ossia di un difetto di prospettazione che emerge dalla stessa domanda dell'attore – ha quale conseguenza l'inammissibilità della domanda che – secondo consolidata giurisprudenza – può essere fatta valere anche oltre le ordinarie barriere preclusive del rito ordinario (e ciò, deve ritenersi, può valere anche per il nuovo rito unitario regolato dagli artt. 473 bis e ss c.p.c. che costituisce il rito ordinario per le cause in materia di famiglie e stato delle persone) nonché essere rilevata d'ufficio dal giudice. (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 2951 del 16.2.2016).
In primo luogo, è emerso dall'audizione delle parti che gli stessi dimorano, a prescindere dal dato formale della residenza anagrafica, presso il Comune di Palermo e la non ha Parte_1 dimostrato né che la residenza familiare ha mantenuto per i figli il punto di riferimento stabile né,
d'altro canto, di essere il genitore che in via principale provvede materialmente alle esigenze dei figli, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cfr. sul punto Cassazione, Sentenza n. 29977 del 31/12/2020).
Nel caso di specie, inoltre, le condizioni omologate dal Tribunale in sede di separazione prevedevano l'obbligo per ambedue le parti di corrispondere direttamente nei confronti dei figli maggiorenne il 50%, delle spese ordinarie e straordinarie (Cfr, condizione n. 2 dell'accordo), in conformità a quanto previsto dall'art. 337 septies c.c., il quale dispone che l'assegno in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente “salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, circostanza facilmente evincibile dalla lettura del decreto di omologa.
La condizioni della separazione prevedevano, pertanto, ab origine il versamento diretto del mantenimento ai figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti, dando luogo così ad un'eccezionale ipotesi di attribuzione giudiziale di un diritto ad un terzo che non ha partecipato al processo.
9 L'attribuzione ai figli del diritto a ricevere il mantenimento da ambedue i genitori impone che domanda diretta a modificare tale statuizione giudiziale può essere proposta soltanto da o contro le i figli stessi poiché unici ad essere legittimati in via esclusiva.
Da ciò consegue che l'odierna ricorrente deve ritenersi essere carente della legittimazione a proporre la relativa domanda nel presente giudizio, sicché la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
5. Spese di lite
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono in parte essere compensate (nella misura del 50%) e in parte essere sopportate dalla ricorrente (nella misura del 50%) in ragione della soccombenza in ordine alla domanda di revisione delle condizioni della separazione estranee al giudizio di divorzio e a quella di revisione delle condizioni di mantenimento della prole in quanto inammissibile.
Esse si liquidano in complessive € 2.540,00 per compensi professionali, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a
260.000,00 euro – applicando una riduzione pari al 50% rispetto ai valori medi previsti atteso il modesto grado di complessità del giudizio, la natura esclusivamente documentale dell'istruttoria e l'assenza di una compiuta articolazione delle difese conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gela in data 9.9.1991, da , nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n.
391, P. II, Serie A Reg. Uff. – anno 1991;
2) DICHIARA inammissibile la domanda di revisione della clausola n. 4 dell'accordo di separazione proposta dalla ricorrente;
3) DICHIARA inammissibile la domanda di mantenimento dei figli maggiorenni;
4) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
10 5) COMPENSA le spese del presente giudizio, liquidate per come in motivazione, nella misura dell'50% condannando al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 del restante 50% corrispondente alla somma di € 1.270,00 e ciò oltre al
[...] rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e
CPA come per legge. Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25/7/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 349/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CANNIZZO MAURIZIO SALVATORE MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.6.1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. D'ALEO GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 26.3.2025 a cui si fa integrale rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
1 Con ricorso depositato in data 22.4.2024, ha chiesto che venisse pronunciata Parte_1 la cessazione degli effetti civili contratto con – parte Controparte_1 resistente – a Gela in data 9.9.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 391, P. II, Serie A Reg. Uff. – anno 1991, unione dalla quale sono nati i figli Persona_1
( , il 22.1.1993) e ( , il 3.5.2000), ormai maggiorenni ma
[...] Per_2 Persona_3 Per_2 non ancora economicamente indipendenti.
Esponeva che con decreto del 19.10.2020 il Tribunale di Gela aveva omologato le condizioni della separazione personale proposte dalle parti (Cfr. decreto di omologa allegato al ricorso introduttivo)
e che, pertanto, sono trascorsi i termini per ottenere la chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo cessata tra i coniugi ogni comunione materiale e spirituale.
Allegava, inoltre, di svolgere l'attività di maestra elementare e di percepire la relativa retribuzione e ciò a differenza del marito, il quale – oltre a svolgere analoga attività professionale, essendo un insegnante di musica– può contare sugli introiti che gli derivano dallo svolgimento di attività lavorativa straordinaria (progetti PON) ovvero attività in proprio (esibizioni musicali a matrimoni e altri eventi).
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gela dai coniugi di e , Parte_1 Controparte_1 in data 09/09/1991, con ordine di annotazione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela e con ogni consequenziale statuizione, ai seguenti patti e condizioni: la sig.ra di
manterrà la propria residenza nella casa familiare di sua esclusiva proprietà sita Parte_1 in Gela via Martorana n°105; il SI. ha trasferito la sua residenza nella casa estiva di CP_1 proprietà di entrambi i coniugi, sita in Gela c.da Femmina Morta via Sabbie d'Oro snc, ma poiché come detto la proprietà della casa è di entrambi i coniugi, l'utilizzo della stessa ver6rà regolato secondo tali modalità: il sig. avrà il possesso di detta abitazione nei mesi da Gennaio a CP_1
Giugno di ogni anno, mentre la ricorrente avrà il possesso della stessa nei mesi da Luglio a
Dicembre di ogni anno. In mancanza di accordo sul punto la casa verrà posta in vendita e la somma ricavata verrà divisa tra i due comproprietari;
(…) che il resistente versi agli stessi, per il loro mantenimento, la somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie dei figli (…) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.7.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1 il quale – pur prestando adesione alla sola domanda sullo status avanzata dal
[...] ricorrente – contestava la prospettazione offerta dalla ricorrente in ordine alle condizioni economiche della coppia, deducendo di disporre – analogamente alla moglie – dei soli redditi
2 derivanti dalla propria attività di insegnante, essendo le prestazioni menzionate dalla Parte_1 svolte a solo titolo ludico ovvero gratuitamente eseguite nell'ambito dell'attività di volontariato locale in cui il resistente è saldamente inserito.
Si opponeva, per tale ragione, all'accoglimento della domanda di mantenimento dei figli maggiorenni chiesta in misura differente tra i due genitori.
Aderiva, inoltre, alla richiesta di assegnazione della casa coniugale – peraltro di esclusiva proprietà della ricorrente – e chiedeva, altresì, l'assegnazione esclusiva dell'immobile sito a Gela nella c.da.
Femminamorta, in via Sabbie D'Oro e, in subordine, di disporne l'uso turnario con pari onere di contribuzione alle spese straordinarie.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Gela il 09.09.1991 e trascritto nei Registri dello
Stato civile del Comune di Gela (Atto di Matrimonio anno 1991, parte 2, Serie A n. 391), con
l'ordine rivolto all'Ufficiale dello Stato Civile di Gela di procedere alla sua annotazione;
Conseguentemente, emettere le conseguenti statuizioni disponendo a carico della ricorrente/attrice la quota parte di mantenimento dei figli maggiorenni, avuto riguardo alle sue effettive capacità di reddito, con conseguente riduzione dell'importo di assegno di loro mantenimento tuttora imposto a carico del resistente e ponendo le spese straordinarie per l'uno e per l'altro figlio a carico di entrambi i coniugi, ognuno nella misura del 50% cadauno;
Assegnare la casa sita in Gela nella Via
Sabbie D'Oro in via esclusiva al resistente, in quanto luogo di sua effettiva dimora, lasciando la casa coniugale di via Martorana n. 105 all'uso esclusivo dell'altro coniuge, ovvero, in via del tutto subordinata, disporre l'utilizzo condiviso dell'immobile di via Sabbie d'Oro alternando, a cadenza annuale, il semestre Luglio/Dicembre, ad anni alterni, ora per l'uno, ora per l'altro coniuge, con
l'obbligo imposto in capo alla ricorrente di provvedere, pro – quota, alle relative spese di manutenzione. Vittoria di spese e onorari di causa”.
Sentite personalmente le parti all'udienza di comparizione del 17.9.2024 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza collegiale del 30.9.2024 venivano sostanzialmente confermate le condizioni della separazione omologate dal Tribunale di Gela.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione – attesa la superfluità ai fini del decidere delle prove orali articolate dal solo resistente – all'udienza del 26.3.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
3 Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione consensuale (udienza celebrata in data 19.10.2020), senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dalla sostanziale convergenza delle conclusioni delle parti in punto di status, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dai coniugi nel corso dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato.
Difatti, benché dall'audizione personale delle parti sia emerso che le stesse hanno convissuto per un periodo successivo alla separazione personale, nessuna delle due parti ha fatto valere tale fatto potenzialmente impeditivo manifestando, invece, l'intenzione di sciogliersi dal vincolo coniugale così, implicitamente, privando il fatto storico della ripresa della convivenza di quel carattere univoco che l'art. 157 c.c. richiede per privare la separazione personale dei suoi effetti tipici (Cfr.
Cassazione, Sentenza n. 19535 del 17/9/2014);
3. Domanda di revisione delle condizioni della separazione avanzata da Parte_1
Parte ricorrente ha presentato domanda di sostanziale revisione del punto n. 4 dell'accordo di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Gela, con riguardo all'immobile sito a Gela nella c.da. Femminamorta, in via Sabbie D'Oro, richiesta a cui il resistente si è sostanzialmente opposto in via principale.
Ebbene, tale domanda non può essere accolta.
In primo luogo, appare opportuno premettere che la separazione consensuale costituisce uno dei massimi esempi di emersione della negozialità nell'ambito dei rapporti di famiglia che pur intercettando interessi di sicuro rilievo pubblicistico – quali la tutela dei minori e dei soggetti fragili dell'ordinamento nonché la certezza degli status – è sottoposto ad un controllo affidato al giudice sul rispetto dei limiti che l'ordinamento giuridico pone all'autonomia negoziale dei privati in tale particolare materia, presidio rafforzato dal necessario coinvolgimento del Pubblico Ministero, quale parte necessaria, che costituisce lo strumento tecnico per dare ingresso in un processo delle parti – quale è il processo civile – a posizioni giuridiche la cui tutela trascende l'interesse delle singole parti.
È, peraltro, noto che la separazione consensuale ha titolo nell'accordo dei coniugi che realizza un negozio giuridico bilaterale il quale, tuttavia, da un lato, non può essere assimilato integralmente ad un contratto, avendo quale contenuto minimo la sospensione del rapporto coniugale che non è
4 sicuramente qualificabile in termini di rapporto giuridico patrimoniale (cfr. art. 1321), dall'altro, può contenere delle disposizioni eccentriche rispetto alle questioni ontologicamente inerenti allo status e al rapporto dei coniugi con la prole.
Sulla natura dell'accordo di separazione si è, difatti, più volte pronunciata la Suprema Corte, la quale ha rilevato che l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre a quelle che integrano il suo contenuto imprescindibile (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 20034 del 22/7/2024; Sentenza n. 16909 del
19/8/2015).
Viene, in particolare, operata la distinzione tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione – collegato direttamente al rapporto matrimoniale – e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali.
In quest'ultimo caso, si tratta di negozi che non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente “occasionati” dalla separazione medesima (Cfr. sul punto
Cassazione, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007).
Tali negozi, pur non essendo attratte nell'orbita delle convenzioni matrimoniali di cui all'art. 162
c.c., costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che rispondono, di norma, ad un originario e unitario spirito di sistemazione, a seguito della crisi della coppia, di tutta quell'ampia serie di rapporti aventi significati (anche solo riflessi) patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale (v. in particolare Cassazione, Sentenza n. 8516 del 12/4/2006 11342 del 17/06/2004; 4306 del 15/5/1997).
Pertanto, l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere pattuizioni distinte da quelle che integrano il suo contenuto essenziale (riguardanti, cioè, il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti), e che ad esso non sono immediatamente riferibili.
Si tratta di quegli accordi assunti in occasione della separazione, i quali costituiscono espressione di libera autonomia negoziale, nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali, ai sensi dell'art. 1321 c.c. (a solo titolo esemplificativo, la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza, l'impegno a vedere un bene comune e a estinguere il mutuo fondiario con i proventi) e sono finalizzati a risolvere le questioni che si presentano con la cessazione della vita in comune, da
5 ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 16909 del 19/8/2015).
Tali pattuizioni – ossia, quelle aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione e quelle legate all'affidamento e al mantenimento della prole) e quelle aventi mera occasione nella separazione
(finalizzate semplicemente ad offrire un nuovo assetto economico in conseguenza della disgregazione del consorzio familiare) – ben possono coesistere nello stesso atto (ipotesi, invero, assai frequente nella prassi) ma ciò non fa venir meno le profonde differenze delle loro discipline giuridiche, poiché: gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 473 bis 29, c.p.c. ovvero – per quel che interessa nel caso di specie – superati con la pronuncia di divorzio che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, in forza del principio del rebus sic stantibus che informa le posizioni giuridiche intimamente connesse con gli status e la posizione della persona all'interno della famiglia;
diversamente, gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (cfr. sulla diversità di disciplina,
Cassazione, Ordinanza n. 24687 dell'11/8/2022).
Pertanto, nelle ipotesi – analoghe a quella del caso che ci occupa – in cui uno dei coniugi avanzi delle domande dirette a modificare le condizioni dell'accordo di separazione, il giudice è tenuto a verificare se la pattuizione in esame assolve o meno alla finalità proprie delle statuizioni necessarie poiché conseguenti alla separazione e, nel farlo, dovrà necessariamente interpretare l'accordo applicando i criteri ermeneutici fissati dagli artt. 1362 c.c. e ss. (dettati nell'ambito della disciplina generale del contratto ma estendibili a tutti i negozi giuridici – ove compatibili – sulla scorta della vocazione generale dei principi ivi previsti in un ordinamento che – pur non avendo normativizzato la categoria del negozio giuridico – gli attribuisce sicuro rilievo, come si evince da diversi indici normativi, primo tra i quali, l'art. 1324 c.c.) verificando se le condizioni di separazione contengano patti riconducibili al suo contenuto essenziale ovvero eventuale.
In tale quadro, al fine di illuminare l'intenzione delle parti, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e – solo in caso di loro insufficienza – a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 17063 del 20/6/2024; Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021).
6 Ebbene, appare evidente nel caso che ci occupa che nella comune intenzione delle parti la clausola n. 4 dell'accordo di separazione (“La SI.ra manterrà la residenza presso la casa Parte_1 familiare (di sua proprietà) sila in Gela, via Martorana n. 105; Il SI. trasferirà la propria CP_1 residenza presso la casa estiva (di proprietà di entrambi i coniugi), sita in Gela, contrada Femmina
Morta, Via Sabbie d'oro s.n.c.; Nei mesi tra luglio e dicembre (mesi 6), ove richiesto, il SI. CP_1 lascerà la disponibilità della casa estiva alla coniuge, e si sposterà presso altra dimora temporanea”) non mirava a disciplinare il diverso modo di atteggiarsi della solidarietà coniugale durante la fase della separazione personale dei coniugi – già, peraltro, compiutamente regolata dalla precedente clausola n. 2 – bensì era tesa ad offrire una complessiva articolazione del diritto di godimento dell'immobile di cui i coniugi risultano essere comproprietari.
Pertanto, tale clausola rientra senza dubbio nel novero di quelle che attengono al contenuto eventuale dell'accordo di separazione e, come tali, soggette al principio della vincolatività dell'accordo di cui all'art. 1372 c.c., insuscettibile di essere inciso dalle sopravvenienze diverse da quelle contemplate dalla disciplina generale del contratto (ad esempio, l'inadempimento, l'eccessiva onerosità sopravvenuta;
impossibilità sopravvenuta) le quali, peraltro, non possono costituire oggetto del giudizio di divorzio motivo per il quale il parziale inadempimento riferito dalla ricorrente in sede di audizione personale è privo di qualsivoglia rilievo nel presente giudizio.
Per tali ragioni, dunque, la domanda proposta dal ricorrente non può che essere disattesa e dichiarata inammissibile in quanto eccentrica rispetto all'oggetto tipico del giudizio di divorzio.
Il mancato accoglimento della domanda rende superfluo l'esame della domanda avanzata – in via subordinata – dal resistente.
4. Domanda di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ( , Persona_1 Per_2 il 22.1.1993) e ( , il 3.5.2000), Inammissibilità Persona_3 Per_2
Neppure può trovare accoglimento la domanda di (modifica delle condizioni di) mantenimento dei figli maggiorenni ( , il 22.1.1993) e ( , il Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_2
3.5.2000) poiché – sebbene questa rientri in astratto nel novero delle condizioni suscettibili di essere revisionate nell'ambito del giudizio di divorzio – la ricorrente non e titolare della legittimazione attiva a proporla.
Occorre, in primo luogo, osservare che l'obbligo di mantenimento dei figli da parte del genitore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello
7 economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Con riferimento ai figli maggiorenni, deve, inoltre rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Deve, altresì, tenersi conto che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice è chiamato a valutare – caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari – le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo in ossequio alla finalità del riconoscimento di tale diritto che è orientata a garantire il perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cfr. Cassazione Ordinanza n. 17183 del 14/8/2020).
Ebbene, nel caso che ci occupa, è incontestato – poiché riconosciuto da ambedue le parti nonostante l'età avanzata della prole – che ambedue i figli non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
Tuttavia – anche a voler tacere sulla circostanza che la non ha neppure articolato Parte_1 mezzi di prova in grado di corroborare la prospettata maggiore capacità economica del resistente
(risultando le capacità reddituali delle parti sostanzialmente equivalenti alla luce della documentazione fiscale versata in atti) ovvero dimostrare l'esistenza di sopravvenienze in grado di superare la modulazione, in forma diretta e in misura paritaria, che le odierne parti avevano divisato in sede di separazione e che il Tribunale di Gela ha omologato con decreto del 19.10.2020 – risulta evidente la carenza di legittimazione dell'odierna ricorrente a formulare in proprio la domanda di revisione delle condizioni di mantenimento dei figli.
8 Sul punto è sufficiente osservare che la legitimatio ad causam è istituto che si iscrive nella cornice del c.d. diritto all'azione – avente fondamento costituzionale nell'art. 24 Cost. – che costituisce momento essenziale per la stessa predicabilità della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive, in quanto serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire (e resistere) in giudizio sulla base dell'affermazione da parte dell'attore di essere titolare di una determinata posizione giuridica riconosciuta e tutelata dall'ordinamento nei confronti di un altro soggetto che, a sua volta, viene prospettato quale titolare di una corrispondente situazione giuridica passiva.
L'accertamento del difetto di legittimazione attiva (o passiva) – ossia di un difetto di prospettazione che emerge dalla stessa domanda dell'attore – ha quale conseguenza l'inammissibilità della domanda che – secondo consolidata giurisprudenza – può essere fatta valere anche oltre le ordinarie barriere preclusive del rito ordinario (e ciò, deve ritenersi, può valere anche per il nuovo rito unitario regolato dagli artt. 473 bis e ss c.p.c. che costituisce il rito ordinario per le cause in materia di famiglie e stato delle persone) nonché essere rilevata d'ufficio dal giudice. (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 2951 del 16.2.2016).
In primo luogo, è emerso dall'audizione delle parti che gli stessi dimorano, a prescindere dal dato formale della residenza anagrafica, presso il Comune di Palermo e la non ha Parte_1 dimostrato né che la residenza familiare ha mantenuto per i figli il punto di riferimento stabile né,
d'altro canto, di essere il genitore che in via principale provvede materialmente alle esigenze dei figli, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cfr. sul punto Cassazione, Sentenza n. 29977 del 31/12/2020).
Nel caso di specie, inoltre, le condizioni omologate dal Tribunale in sede di separazione prevedevano l'obbligo per ambedue le parti di corrispondere direttamente nei confronti dei figli maggiorenne il 50%, delle spese ordinarie e straordinarie (Cfr, condizione n. 2 dell'accordo), in conformità a quanto previsto dall'art. 337 septies c.c., il quale dispone che l'assegno in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente “salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, circostanza facilmente evincibile dalla lettura del decreto di omologa.
La condizioni della separazione prevedevano, pertanto, ab origine il versamento diretto del mantenimento ai figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti, dando luogo così ad un'eccezionale ipotesi di attribuzione giudiziale di un diritto ad un terzo che non ha partecipato al processo.
9 L'attribuzione ai figli del diritto a ricevere il mantenimento da ambedue i genitori impone che domanda diretta a modificare tale statuizione giudiziale può essere proposta soltanto da o contro le i figli stessi poiché unici ad essere legittimati in via esclusiva.
Da ciò consegue che l'odierna ricorrente deve ritenersi essere carente della legittimazione a proporre la relativa domanda nel presente giudizio, sicché la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
5. Spese di lite
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono in parte essere compensate (nella misura del 50%) e in parte essere sopportate dalla ricorrente (nella misura del 50%) in ragione della soccombenza in ordine alla domanda di revisione delle condizioni della separazione estranee al giudizio di divorzio e a quella di revisione delle condizioni di mantenimento della prole in quanto inammissibile.
Esse si liquidano in complessive € 2.540,00 per compensi professionali, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a
260.000,00 euro – applicando una riduzione pari al 50% rispetto ai valori medi previsti atteso il modesto grado di complessità del giudizio, la natura esclusivamente documentale dell'istruttoria e l'assenza di una compiuta articolazione delle difese conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gela in data 9.9.1991, da , nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n.
391, P. II, Serie A Reg. Uff. – anno 1991;
2) DICHIARA inammissibile la domanda di revisione della clausola n. 4 dell'accordo di separazione proposta dalla ricorrente;
3) DICHIARA inammissibile la domanda di mantenimento dei figli maggiorenni;
4) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
10 5) COMPENSA le spese del presente giudizio, liquidate per come in motivazione, nella misura dell'50% condannando al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 del restante 50% corrispondente alla somma di € 1.270,00 e ciò oltre al
[...] rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e
CPA come per legge. Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25/7/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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